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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) iscritta al RG. n. 3274/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a VITTORIO Parte_1 C.F._1 EN (TV), il 17/06/1960, con l'avv. ILENIA DA LOZZO e LUCA PIAIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 UE TA (Repubblica Dominicana), il 30/08/1977, con l'avv. PIERANTONIO FADEL
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 22.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui all'intervenuto accordo – a modifica di quelle vigenti, stabilite dal Tribunale con la sentenza di divorzio (n. 1342/2016 – dep. 19.05.2016) – siano congrue e compatibili con l'attuale condizione e economica e logistica delle parti e dei figli;
ritiene, in particolare, che le nuove condizioni siano giustificate:
- quanto alla revoca del contributo paterno per il mantenimento di dal (pacifico) raggiungimento dell'autosufficienza economica da Per_1 parte dello stesso;
- quanto alla previsione di un contributo perequativo per il mantenimento di – maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente;
prevalentemente collocato, da gennaio 2023, presso il padre
– dalla disparità reddituale comunque esistente tra i genitori.
Ritiene, infine, che il contributo paterno per il mantenimento della figlia minorenne – prevalentemente collocata presso la madre – sia doveroso Per_3 nella misura stabilita, al contempo sostenibile, tenuto conto delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti.
Per accordo tra i genitori, le spese straordinarie – come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale – continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% ciascuno ed inoltre, dal mese di novembre 2025, l'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla . CP_1
L'intervenuto accordo giustifica infine l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio inter partes n. 1342/2016 (dep. 19.05.2016), così definitivamente provvede in base all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.10.2025:
“con decorrenza dal mese di novembre 2025,
1. revoca del contributo di mantenimento in favore di già Per_1 economicamente autosufficiente;
2. pagamento da parte del padre per il mantenimento di , entro il Per_3 giorno 6 di ogni mese, in favore della madre e in via anticipata, della somma di € 200,00 mensili, rivalutabili Istat;
3. riconoscimento, in favore della madre, dell'intero Assegno Unico Universale, sia quale ulteriore contributo per il mantenimento di , sia Per_3 quale contributo perequativo per il mantenimento di;
Per_2
3.1. con l'accordo che, sino a quando il padre riceverà dall'INPS il 50% di tale Assegno (attualmente € 139,05), provvederà a riversarlo alla madre entro l'ultimo giorno del mese;
4. spese straordinarie per ed al 50% tra i genitori, con Per_2 Per_3 rinvio al Protocollo del Tribunale di Treviso per la loro disciplina;
5. spese di lite compensate”.
Treviso, 22 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
3
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) iscritta al RG. n. 3274/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a VITTORIO Parte_1 C.F._1 EN (TV), il 17/06/1960, con l'avv. ILENIA DA LOZZO e LUCA PIAIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 UE TA (Repubblica Dominicana), il 30/08/1977, con l'avv. PIERANTONIO FADEL
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 22.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui all'intervenuto accordo – a modifica di quelle vigenti, stabilite dal Tribunale con la sentenza di divorzio (n. 1342/2016 – dep. 19.05.2016) – siano congrue e compatibili con l'attuale condizione e economica e logistica delle parti e dei figli;
ritiene, in particolare, che le nuove condizioni siano giustificate:
- quanto alla revoca del contributo paterno per il mantenimento di dal (pacifico) raggiungimento dell'autosufficienza economica da Per_1 parte dello stesso;
- quanto alla previsione di un contributo perequativo per il mantenimento di – maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente;
prevalentemente collocato, da gennaio 2023, presso il padre
– dalla disparità reddituale comunque esistente tra i genitori.
Ritiene, infine, che il contributo paterno per il mantenimento della figlia minorenne – prevalentemente collocata presso la madre – sia doveroso Per_3 nella misura stabilita, al contempo sostenibile, tenuto conto delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti.
Per accordo tra i genitori, le spese straordinarie – come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale – continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% ciascuno ed inoltre, dal mese di novembre 2025, l'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla . CP_1
L'intervenuto accordo giustifica infine l'integrale compensazione delle spese di lite.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio inter partes n. 1342/2016 (dep. 19.05.2016), così definitivamente provvede in base all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.10.2025:
“con decorrenza dal mese di novembre 2025,
1. revoca del contributo di mantenimento in favore di già Per_1 economicamente autosufficiente;
2. pagamento da parte del padre per il mantenimento di , entro il Per_3 giorno 6 di ogni mese, in favore della madre e in via anticipata, della somma di € 200,00 mensili, rivalutabili Istat;
3. riconoscimento, in favore della madre, dell'intero Assegno Unico Universale, sia quale ulteriore contributo per il mantenimento di , sia Per_3 quale contributo perequativo per il mantenimento di;
Per_2
3.1. con l'accordo che, sino a quando il padre riceverà dall'INPS il 50% di tale Assegno (attualmente € 139,05), provvederà a riversarlo alla madre entro l'ultimo giorno del mese;
4. spese straordinarie per ed al 50% tra i genitori, con Per_2 Per_3 rinvio al Protocollo del Tribunale di Treviso per la loro disciplina;
5. spese di lite compensate”.
Treviso, 22 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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