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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13532/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13532/2021 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVALLE Parte_1 C.F._1 LAURA e dell'avv. PARADISI ELIANA INGRID ( ) VIA F. E. DE C.F._2
GIOVANNI N. 24 40129 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCA EDERA DE
GIOVANNI 24 40129 BOLOGNApresso il difensore avv. DAVALLE LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 C.F._3 RITA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. ROSSI RITA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: attore: come da “note scritte” depositate il 14-5-2024; convenuta: come da “memoria generica” depositata il 13-5-2024.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17-11-2021 l'attore introduceva il presente giudizio di divorzio;
si costituiva la convenuta e le parti comparivano personalmente all'udienza presidenziale del 10-3-2022, tenutasi da remoto;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dell'1-4-2022 il Presidente rilevava e stabiliva quanto segue:
[… ]
-il Signor chiede revocarsi l'affidamento esclusivo della figlia minore , disposto con la Parte_1 Per_1 sentenza di separazione in data 8.9.2020, mantenendosi la collocazione prevalente presso la madre e disponendosi, altresì, un percorso psicologico di ausilio al recupero del rapporto genitoriale, eventualmente anche con l'assistenza dei Servizi Sociali;
-la Signora nel proprio atto di costituzione rileva sul punto come l'imminente CP_1 raggiungimento della maggiore età della figlia renda superflua qualsiasi modifica sul punto, Per_1 anche alla luce delle risultanze della CTU disposta in sede di separazione che dava atto dell'elevata conflittualità tra padre e figlia, ad oggi persistente;
-relativamente all'assegnazione della casa coniugale, il Signor chiede che la stessa Parte_1 permanga nella disponibilità della moglie, con la quale vivono entrambi i figli ( e , Per_1 Per_2 maggiorenne), eccettuata la porzione di immobile sita al piano seminterrato ed originariamente adibita quale proprio laboratorio/ufficio; si oppone la moglie, la quale deduce che permangono le circostanze in considerazione delle quali già in sede di separazione analoga domanda era stata rigettata e che la Questura di Bologna già nel 2017 aveva revocato la licenza al Signor Parte_1 inibendo in tal modo l'utilizzo degli spazi richiesti per fini lavorativi;
-con riguardo all'assegno di mantenimento in favore della moglie, il Signor chiede revocarsi Parte_1 lo stesso atteso il mutamento delle proprie condizioni patrimoniali da imputarsi, da un lato, alla sfavorevole congiuntura economica causata dalla pandemia che avrebbe influito sulla sua attività lavorativa (commercio di preziosi) e dall'altro, al venire meno delle elargizioni da parte del proprio padre, che negli anni passati erano state considerevoli;
la moglie contesta quanto dedotto sul punto dal marito, sostenendo, anzi, che il settore dei beni rifugio, quale deve considerarsi il commercio dei preziosi, avrebbe addirittura avuto un incremento a causa della pandemia;
contesta altresì la attendibilità delle dichiarazioni dei redditi depositate dal marito, dalle quali risulta un reddito annuo di poco meno di € 2.000,00 nel 2020, dato incongruo rispetto alle spese sopportate dal marito ed indicativo della esistenza a favore del medesimo di disponibilità economiche maggiori ma non dichiarate;
-quanto al mantenimento dei figli, il Signor chiede ridursi la contribuzione a suo carico per Parte_1 le spese straordinarie dall'attuale 70% al 50%; sul punto si oppone la Signora CP_1
Ritenuto che:
-deve preliminarmente dichiararsi inammissibile l'istanza della difesa di produrre la CP_1 sentenza resa in data 21.3.2022 dalla Corte d'Appello di Bologna sull'appello proposto avverso la sentenza di separazione, impugnata dal marito con esclusivo riferimento alla statuizione di rigetto dell'assegnazione in proprio favore del piano interrato della casa familiare: la sentenza d'appello è stata resa successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale sicchè, essendo stata riservata all'esito della stessa la pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, l'acquisizione della sentenza in questione avverrebbe in violazione del contraddittorio né sarebbe opportuno dilatare i tempi per lo scioglimento della riserva assunta;
-relativamente alla richiesta di revoca dell'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore , Per_1 la stessa risulta alla data odierna aver compiuto 18 anni, sicchè la questione è ormai superata nei fatti;
pagina 2 di 11 -quanto alle richieste di parte ricorrente di riduzione degli obblighi economici fissati nella sentenza di separazione (eliminazione dell'assegno di mantenimento per la moglie, riduzione del contributo alle spese straordinarie per i figli), non possono essere accolte: allo stato è sufficiente rilevare che le statuizioni di cui alla predetta sentenza sono state assunte all'esito di una complessa valutazione di plurimi elementi istruttori, acquisiti anche mediante CTU, dai quali si è desunto - con valenza di giudicato tra le parti, non essendo stato oggetto di censura nel giudizio d'appello - l'inattendibilità e l'incompletezza delle dichiarazioni dei redditi del rispetto alle sue effettive disponibilità Parte_1 economiche, sicchè in questa sede non è opportuno che la modifica delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione avvenga solo all'esito di una compiuta istruttoria;
, riguardo alla richiesta del ricorrente di assegnazione della porzione della casa familiare sita CP_2 al piano seminterrato, la stessa non può accogliersi atteso che, allo stato (indipendentemente dalla pronuncia della Corte d'Appello), è ancora vigente tra le parti la statuizione di rigetto di cui alla sentenza di separazione;
P.Q.M.
Ogni altra istanza rigettata, conferma le condizioni della separazione;
[…]
L'ordinanza non veniva reclamata.
Con sentenza parziale n. 2054 del 2022 pubblicata il 28-7-2022 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito, il Presidente Istruttore con provvedimento del 30-11-2022, da intendersi qui integralmente richiamato e condiviso, ammetteva i capitoli di prova testimoniale ivi specificati, relativi - in sintesi - all'attività lavorativa della e all'organizzazione familiare;
la prova testimoniale veniva assunta CP_1
alla successiva udienza dell'8-2-2023; all'esito il Presidente Istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28-4-2023, alla quale la causa era trattenuta in decisione con termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza 3-8-2023 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria disponendo una ctu contabile al fine di ricostruire la situazione economica dell'attore.
La relazione di ctu era depositata il 28-3-2024, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 7-5-2024 e la causa era nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Come già rilevato nell'ordinanza presidenziale, i figli , nata nel 2004, e , nato nel 2000, Per_1 Per_2
sono entrambi maggiorenni ed è pacifico che risiedano e convivano esclusivamente con la madre e non trascorrano col padre tempi significativi;
è studentessa universitaria, nel 2022 ha Per_1 Per_2
conseguito il diploma di maturità quale perito agrario e di enologia all'Istituto Tecnico Agrario
“Serpieri” di Bologna.
Nulla deve più statuirsi, quindi, relativamente all'affidamento, al collocamento e al calendario di visita dei figli col genitore non collocatario.
pagina 3 di 11 L'assegnazione della casa familiare, che è di proprietà esclusiva dell'attore e consiste in una villetta con giardino e garage in Monte San Pietro (BO), Via Mitterand n. 2, il cui valore commerciale è stato stimato dal ctu in € 395.000,00 nella consulenza esperita nel corso del giudizio di separazione, le cui valutazioni sono state, relativamente ai beni immobili delle parti, espressamente condivise e confermate anche nel presente giudizio, non è in contestazione che debba restare alla convenuta, in quanto convivente con i figli, entrambi maggiorenni e pacificamente non ancora economicamente autosufficienti.
Posto che con la sentenza di separazione datata 8-9-2020 era stato posto a carico del marito l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 400 e di concorrere al mantenimento dei figli con la somma di euro 800 mensili per ciascuno quanto all'ordinario e nella misura del 70% quanto alle spese straordinarie, definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna,
l'attore conclude, nel presente giudizio, chiedendo, in via principale, la riduzione del proprio contributo per i figli ad euro 400 per ciascuno quanto all'ordinario e alla misura de 50% quanto alle spese straordinarie, e chiedendo che nulla sia posto a suo cario a titolo di assegno divorzile in favore della moglie;
in via subordinata, letteralmente “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande relative agli obblighi di mantenimento”, egli chiede che, per consentirgli il risparmio della spesa di locazione dell'appartamento in cui svolge la propria attività imprenditoriale di commercio di preziosi, importo che ammonta a circa euro 460 mensili tra locazione e spese condominiali, il Tribunale stabilisca di:
-Escludere dall'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra il locale con Controparte_1 bagno ubicato al piano seminterrato che è sempre stato utilizzato dal Sig. come proprio Parte_1 laboratorio/ufficio per la sede delle proprie attività commerciali con tutte le conseguenti prescrizioni al fine di garantire, eventualmente, la migliore indipendenza del locale dal resto dell'abitazione disponendone il rilascio e la consegna in favore del ricorrente e/o
-Ridurre l'ammontare di cui agli obblighi contributivi posti a carico del Sig. tenuto conto dei Parte_1 costi, oneri, tasse e spese sopportate da quest'ultimo per l'affitto di un nuovo locale ove poter esercitare le sue attività, pari ad Euro 7.125,46 annuali o quella diversa somma anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa, tenuto conto delle mutate condizioni economiche dello stesso e del vantaggio economico derivante dall'assegnazione dell'intera casa coniugale comprensiva del locale ubicato nel seminterrato, disponendo di conseguenza la riduzione dei suddetti obblighi contributivi e della percentuale di partecipazione alle spese straordinarie
Va innanzitutto evidenziato chiarito che con sentenza n. 651/22 del 21.03.22 (doc. 25 fasc. la CP_1
Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello del avverso la sentenza di separazione, che Parte_1
aveva quale unico motivo ammesso e vagliato dalla Corte proprio la mancata eccettuazione, dall'assegnazione della casa familiare, del locale seminterrato con bagno nel quale egli, fino alla separazione, aveva sempre esercitato la propria attività di commercio di preziosi. pagina 4 di 11 Ci si limita qui a fare integrale rinvio al paragrafo 3.2 della sentenza della Corte – avverso la quale non risulta essere stato proposto ricorso per Cassazione - nel quale si ricostruisce con precisione la vicenda giuridica dell'assegnazione di questa parte della casa familiare, che già nel corso della separazione in primo grado aveva occupato sia il Giudice Istruttore che la Corte d'Appello in sede di reclamo, che il
Giudice dell'Esecuzione.
Ci si limita a constatare che i rapporti fra il padre e i figli non sono certo migliorati (la circostanza non
è nemmeno allegata dal , che il padre è stato condannato (non risulta abbia proposta appello) Parte_1
per il reato di cui all'art. 612 bis c. 2 c.p. ai danni della moglie e che la Cassazione ha affermato, secondo un costante orientamento, che Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui
l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22266 del 15/10/2020) e inoltre nel caso di specie l'attore ha già da tempo reperito un altro locale idoneo e dei relativi costi si è già tenuto conto in sede di separazione nel determinare i suoi obblighi economici nei confronti di moglie e figli e se ne tiene ovviamente conto anche nella presente decisione.
Va pertanto confermata l'assegnazione alla madre dell'intera casa familiare.
Quanto alla situazione economica delle parti, la cui ricostruzione è necessariamente propedeutica alla decisione delle domande relative al contributo al mantenimento dei figli e all'assegno divorzile in favore della moglie, si osserva che quella della non risulta significativamente mutata rispetto CP_1 all'epoca della sentenza di separazione.
LA lavora sempre con mansioni amministrative presso IC;
non è stato specificamente contestato che continui ad avere un contratto part-time ma che, grazie agli straordinari che fa, il suo reddito sia il medesimo che potrebbe avere se chiedesse di passare a un orario a tempo pieno;
nell'anno di imposta 2020 ha avuto un reddito imponibile da lavoro annuo di euro 21.005 corrispondente circa a un netto mensile di euro 1.366; nell'anno di imposta 2021 ha avuto un reddito imponibile da lavoro annuo di euro 24.008 corrispondente circa a un netto mensile di euro 1.608; 1.600 è il netto medio mensile considerato nella sentenza di separazione. LA è inoltre proprietaria esclusiva di un appartamento ad Alessandria il cui valore calcolato nella ctu effettuata nel corso del giudizio di separazione e concordemente accettato come ancora attuale nell'ambito del presente procedimento, è di euro 95.000, mentre il potenziale canone mensile di locazione è di circa euro 450 lordi. Si ribadisce in questa sede che la convenuta non ha dimostrato che i lavori di adeguamento degli impianti che asserisce essere necessari per poter nuovamente locare l'immobile (inutilizzato dal 2016) comportino una spesa tale che ella non possa sostenerla ovvero che dare l'immobile in locazione sia antieconomico,
pagina 5 di 11 e comunque, se anche così fosse, non si comprende per quale ragione non venda il bene e metta a frutto il ricavato. LA, inoltre, beneficia, essendo collocataria dei figli, dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva dell'attore, e ciò, se da un lato comporta il risparmio della spesa per un affitto o per l'acquisto di un altro immobile, comporta che siano a suo carico delle spese di manutenzione che è ragionevole ritenere non trascurabili, dato che si tratta di una villetta bifamiliare con giardino.
Le dichiarazioni dei redditi del sono, come già si era concluso in sentenza di separazione, Parte_1 inattendibili. Egli dal 2003 esercita, in forma individuale, l'attività di commercio di diamanti e, in maniera del tutto marginale, di dispositivi per l'agricoltura; l'incongruità delle sue dichiarazioni fiscali con le spese che ha sostenuto in questi anni ha reso necessario disporre una ctu contabile.
Dalla stessa è emerso, in particolare, quanto segue.
CTU Dott.ssa depositata il 28.3.24 pag. 7,8 Per_3
- RICAVI derivanti da attività lavorativa dal 2018 all'attualità:
Il totale nel periodo è pari ad euro 146.159.
Inoltre (pag. 9,10,11):
I ricavi da altre fonti maturati dal derivano essenzialmente dagli investimenti mobiliari che Parte_1
sono riepilogati nelle tabelle che seguono nelle quali ho riepilogato, anno per anno, tutti i rendimenti derivanti da cedole e dividendi percepiti dal che nel periodo 01.01.2018 – 19.09.2023 Parte_1 ammontano a complessivi € 21.815,39.
pagina 6 di 11 Inoltre (prosegue il Ctu a pag. 12) Si rileva che il dal 01.01.2018 al 19.09.2023 risulta avere Parte_1 venduto titoli per € 256.378,26 a fronte di acquisti di titoli per € 60.006,74: la differenza pari ad €
196.371,52 riflette l'avvenuto graduale disinvestimento dei titoli contenuti nel dossier n. 5204245 dal medesimo posseduti che passano da € 276.202,74 all'01.01.2018 ad € 79.701,51 il 19.09.2023, con corrispondente diminuzione del patrimonio mobiliare personale.
Egli ha inoltre riscattato una polizza assicurativa prima della scadenza, “prima parzialmente e poi totalmente” “realizzando complessivi Euro 59.751,36, a fronte dell'investimento di Euro 60.000 effettuato al momento dell'acquisto in data 01.04.2016 con corrispondente diminuzione del patrimonio personale.”
L'ammontare complessivo delle uscite documentate e le principali causali di riferimento dal
01.01.2018 al 19.09.2023 è riepilogato nel tabulato a pagina 52-53 della relazione e ammonta ad euro
339.048,66.
Alle entrate del periodo va aggiunta la somma complessiva di euro 4.668 corrispondenti ad aiuti di
Stato ricevuti nel periodo pandemico (2020 e 2021) oltre ad accrediti per complessivi € 41.471,00 provenienti dal padre di , Sig. . Parte_1 Parte_2
A fronte di entrate di ogni tipo e somme provenienti da disinvestimento titoli, per euro 41.471 + 4.668
+ 21.815,39 + 196.371,52 + 41.471 + 146.159 = euro 466.235,36 egli avrebbe affrontato uscite per euro 339.048,66, il che risulta quantomeno verosimile;
occorre considerare che in una delle cassette di sicurezza da lui utilizzate per la sua attività sono stati rinvenuti preziosi del valore stimato di euro
51.000; che, inoltre, come diffusamente illustrato dal ctu alle pagine 14,15,16, egli risulta avere ampio accesso al credito bancario, invero sempre garantito da pegno su titoli;
la sua situazione, quanto agli immobili, è invariata, essendo egli proprietario esclusivo della casa familiare stimata del valore di euro
395.000 e della quota di un sesto dell'appartamento in cui abita, stimata del valore di euro 38.000 (gli altri proprietari sono il padre e il fratello, l'acquisto è avvenuto per successione materna), come all'epoca della sentenza di separazione.
A differenza di quanto si era ritenuto in sede di separazione, si ritiene che il disinvestimento di somme riscontrato dal ctu si sia reso necessario per affrontare le spese cui il è tenuto, non altrimenti Parte_1
sostenibili con le sole entrate delle quali la ctu ha trovato traccia.
La sua situazione economica, quindi, può ragionevolmente ritenersi peggiorata, in ragione della riscontrata diminuzione del suo patrimonio mobiliare.
Quindi, se da un lato sembra permanere uno squilibrio economico a vantaggio dell'ex marito, dall'altro lato, però, la convenuta non ha dato prova della sussistenza delle ragioni giustificative dell'attribuzione a lei di un assegno divorzile.
pagina 7 di 11 Infatti durante il matrimonio il marito, che fino al 2003 lavorava per la ha lasciato il suddetto CP_3 impiego per dedicarsi all'attività di commercio di diamanti e pietre preziose, svolta anche dal proprio unico fratello;
tale attività gli ha consentito di acquistare la casa familiare e, secondo quanto allegato dalla odierna convenuta nel giudizio di separazione, di percepire, in gran parte senza dichiararli, introiti nell'ordine dei 9.000 euro mensili.
Si legge infatti nella sentenza di separazione:
La ricorrente esponeva di essere laureata in economia e commercio, ma di avere, in accordo col marito, privilegiato un impiego che le consentisse di occuparsi della famiglia, piuttosto che la libera professione di commercialista;
infatti era impiegata part-time presso la IC (noto centro di fisioterapia) e percepiva un reddito netto mensile di circa 1.600 euro. Affermava che il tenore di vita della famiglia, che poteva permettersi, fra l'altro, di fare dei viaggi, cenare spesso fuori e vivere in un'ampia villetta con giardino, era possibile grazie ai redditi del marito, che svolgeva, quale attività principale, quella del commercio all'ingrosso di orologi e pietre preziose;
secondo la ricorrente, i suoi proventi erano in massima parte non dichiarati e gli consentivano un introito medio mensile che quantificava, alla luce dell'esame delle movimentazioni dei rapporti bancari a lui intestati, in circa 9.000 euro.
Nell'odierno giudizio di divorzio, la allega che avrebbe voluto fare la consulente del lavoro, CP_1
avendo il padre uno studio di consulenza del lavoro nella città di origine, Alessandria, ma di avere dovuto rinunciare a tale attività professionale e a ogni altra che comportasse un impegno maggiore rispetto a un lavoro da impiegata amministrativa, per concorde decisione, presa, su iniziativa del marito, affinchè ella potesse dedicarsi maggiormente alla famiglia. Infatti, dopo essere stata assunta come impiegata amministrativa alla IC, con orario full time, dopo la nascita della seconda figlia, avvenuta nel 2004, ella chiese di lavorare con orario part time e così ha continuato sempre a fare, anche dopo la separazione, nonostante le richieste dell'azienda di tornare full time, e nonostante la raggiunta maggiore età e maggiore autonomia anche della figlia minore, dal momento che lei stessa afferma che facendo gli straordinari guadagna circa la stessa somma che guadagnerebbe con un orario full time.
Se da un lato è vero che il si è sempre dedicato e si sta dedicando alla propria attività Parte_1
professionale, innegabilmente redditizia, è vero, però, che la a fronte delle contestazioni CP_1 dell'attore non ha dimostrato che avrebbe effettivamente avuto il serio progetto, la possibilità e le capacità di fare la consulente del lavoro, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza che il padre avesse uno studio già avviato. L'avere lavorato con orario part time effettivo e con correlativa diminuzione dello stipendio per un periodo di tempo limitato e peraltro non specificamente quantificato
(non si precisa da quando abbia ricominciato a lavorare con orario di fatto full time) non è dimostrato che abbia avuto un'effettiva ripercussione negativa sulla sua carriera, non essendo stato specificamente allegato a quale altra posizione aziendale ella avrebbe eventualmente potuto aspirare e se ne avesse la concreta possibilità. Peraltro, ella nell'accudimento dei figli era coadiuvata dai propri genitori. Non è nemmeno allegata specificamente l'eventuale incidenza del lavoro part time sulle aspettative pagina 8 di 11 pensionistiche. Né può ritenersi che il reddito da lavoro di euro 1.600 netti mensili che ella percepisce non le consenta i mezzi adeguati per vivere, specie considerando che al momento ella usufruisce, quale collocataria principale dei figli, della casa familiare di proprietà esclusiva del marito, inoltre ella potrebbe mettere a reddito l'appartamento di Alessandria, ovvero venderlo e investirne il ricavato.
Peraltro, le sentenze di legittimità in cui si afferma la rilevanza della scelta del part time ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile (ad esempio Cass. 2483/2022 e 23318/2021) hanno riguardo a casi non analoghi a quello in esame, nel quale non è tanto l'orario di lavoro ma il tipo di lavoro e la mancata progressione di carriera nell'impiego scelto in ragione del progetto familiare, che, secondo la prospettazione della convenuta, avrebbero rappresentato, per lei, un sacrificio. Ma, appunto, non si ritiene raggiunta la prova della concreta esistenza di prospettive professionali alternative e migliori.
Dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nulla è più dovuto, pertanto, dall'ex marito a titolo di contributo al mantenimento della moglie e nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
Passando alla questione del mantenimento dei figli, la già rilevata persistente disparità economica induce a confermare la percentuale del 70% delle spese straordinarie a carico del padre e il 30% a carico della madre.
Sull'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario, si osserva che la somma di euro 800 stabilita in sede di separazione dalla data della domanda (31-7-2016) ammonta ad oggi ad euro 960,80, considerando la rivalutazione monetaria al 30-11-2024; si ritiene congruo la conferma di tale importo per la figlia , studentessa universitaria, mentre, quanto al figlio , si rammenta che egli Per_1 Per_2
risulta avere concluso il proprio percorso formativo con il conseguimento nel 2022 del diploma di maturità quale perito agrario e di enologia all'Istituto Tecnico Agrario “Serpieri” di Bologna.
Successivamente risulta che egli si sia impegnato in lavori occasionali, che nel 2022 gli hanno consentito di conseguire la somma di euro 525,24 annui lordi secondo quanto risulta dalla CU depositata;
deve ritenersi che, pertanto, egli, nonostante non si sia ancora inserito nel mondo del lavoro, abbia la possibilità di procurarsi introiti con lavori occasionali, tali da giustificare una riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre, rispetto a quello come sopra calcolato considerando l'attualizzazione dovuta alla rivalutazione, e dunque per un importo di euro 760,80.
Le spese della ctu contabile vanno poste integralmente a carico dell'attore in quanto essa si è resa necessaria a fronte della accertata inattendibilità delle sue dichiarazioni dei redditi in sede separativa e pertanto della necessità di verificare quelle successive, ed in ragione dell'estrema complessità della situazione finanziaria (mutui, finanziamenti, investimenti e disinvestimenti di titoli, ecc.), per la quale egli non ha fornito una preliminare esauriente ricostruzione;
a tale conclusione conduce anche pagina 9 di 11 l'applicazione del criterio della soccombenza, dal momento che non è stata accolta la sua domanda di riduzione del contributo al mantenimento dei figli nella misura da lui richiesta.
Le spese legali in ragione della reciproca soccombenza vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dato atto che entrambi i figli sono maggiorenni e che pertanto nulla deve essere disposto sul loro affidamento, collocamento e visite col genitore non collocatario, e dato atto che entrambi risiedono con la madre e stanno sempre presso di lei, assegna alla convenuta la casa familiare, di esclusiva proprietà dell'attore, già assegnatale in sede di separazione, sita in Monte San Pietro, Via F. M. Mitterrand 2, in tutte le sue parti, nessuna esclusa, e i beni mobili in essa contenuti;
2 – respinge la domanda dell'attore di escludere dall'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra il locale con bagno ubicato al piano seminterrato;
Controparte_1
3 – fermo l'obbligo dell'attore di corresponsione del contributo al mantenimento della moglie come previsto in sentenza di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale, fino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da tale momento respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta e statuisce che nulla le è dovuto a tale titolo;
4 – fermo per il pregresso quanto previsto in sentenza di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale, dalla pubblicazione del presente provvedimento pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 960,80, per
, e di euro 760,80 per;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
Per_1 Per_2
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 70% per il padre e del
30% per la madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
pagina 10 di 11 Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5 – pone in via definitiva a carico dell'attore le spese di ctu e del proprio ctp e lo condanna a rifondere alla convenuta i compensi versati al ctu e al proprio ctp se documentati e quietanzati;
6- compensa integralmente le spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4-12-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13532/2021 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVALLE Parte_1 C.F._1 LAURA e dell'avv. PARADISI ELIANA INGRID ( ) VIA F. E. DE C.F._2
GIOVANNI N. 24 40129 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCA EDERA DE
GIOVANNI 24 40129 BOLOGNApresso il difensore avv. DAVALLE LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 C.F._3 RITA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. ROSSI RITA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: attore: come da “note scritte” depositate il 14-5-2024; convenuta: come da “memoria generica” depositata il 13-5-2024.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17-11-2021 l'attore introduceva il presente giudizio di divorzio;
si costituiva la convenuta e le parti comparivano personalmente all'udienza presidenziale del 10-3-2022, tenutasi da remoto;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dell'1-4-2022 il Presidente rilevava e stabiliva quanto segue:
[… ]
-il Signor chiede revocarsi l'affidamento esclusivo della figlia minore , disposto con la Parte_1 Per_1 sentenza di separazione in data 8.9.2020, mantenendosi la collocazione prevalente presso la madre e disponendosi, altresì, un percorso psicologico di ausilio al recupero del rapporto genitoriale, eventualmente anche con l'assistenza dei Servizi Sociali;
-la Signora nel proprio atto di costituzione rileva sul punto come l'imminente CP_1 raggiungimento della maggiore età della figlia renda superflua qualsiasi modifica sul punto, Per_1 anche alla luce delle risultanze della CTU disposta in sede di separazione che dava atto dell'elevata conflittualità tra padre e figlia, ad oggi persistente;
-relativamente all'assegnazione della casa coniugale, il Signor chiede che la stessa Parte_1 permanga nella disponibilità della moglie, con la quale vivono entrambi i figli ( e , Per_1 Per_2 maggiorenne), eccettuata la porzione di immobile sita al piano seminterrato ed originariamente adibita quale proprio laboratorio/ufficio; si oppone la moglie, la quale deduce che permangono le circostanze in considerazione delle quali già in sede di separazione analoga domanda era stata rigettata e che la Questura di Bologna già nel 2017 aveva revocato la licenza al Signor Parte_1 inibendo in tal modo l'utilizzo degli spazi richiesti per fini lavorativi;
-con riguardo all'assegno di mantenimento in favore della moglie, il Signor chiede revocarsi Parte_1 lo stesso atteso il mutamento delle proprie condizioni patrimoniali da imputarsi, da un lato, alla sfavorevole congiuntura economica causata dalla pandemia che avrebbe influito sulla sua attività lavorativa (commercio di preziosi) e dall'altro, al venire meno delle elargizioni da parte del proprio padre, che negli anni passati erano state considerevoli;
la moglie contesta quanto dedotto sul punto dal marito, sostenendo, anzi, che il settore dei beni rifugio, quale deve considerarsi il commercio dei preziosi, avrebbe addirittura avuto un incremento a causa della pandemia;
contesta altresì la attendibilità delle dichiarazioni dei redditi depositate dal marito, dalle quali risulta un reddito annuo di poco meno di € 2.000,00 nel 2020, dato incongruo rispetto alle spese sopportate dal marito ed indicativo della esistenza a favore del medesimo di disponibilità economiche maggiori ma non dichiarate;
-quanto al mantenimento dei figli, il Signor chiede ridursi la contribuzione a suo carico per Parte_1 le spese straordinarie dall'attuale 70% al 50%; sul punto si oppone la Signora CP_1
Ritenuto che:
-deve preliminarmente dichiararsi inammissibile l'istanza della difesa di produrre la CP_1 sentenza resa in data 21.3.2022 dalla Corte d'Appello di Bologna sull'appello proposto avverso la sentenza di separazione, impugnata dal marito con esclusivo riferimento alla statuizione di rigetto dell'assegnazione in proprio favore del piano interrato della casa familiare: la sentenza d'appello è stata resa successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale sicchè, essendo stata riservata all'esito della stessa la pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, l'acquisizione della sentenza in questione avverrebbe in violazione del contraddittorio né sarebbe opportuno dilatare i tempi per lo scioglimento della riserva assunta;
-relativamente alla richiesta di revoca dell'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore , Per_1 la stessa risulta alla data odierna aver compiuto 18 anni, sicchè la questione è ormai superata nei fatti;
pagina 2 di 11 -quanto alle richieste di parte ricorrente di riduzione degli obblighi economici fissati nella sentenza di separazione (eliminazione dell'assegno di mantenimento per la moglie, riduzione del contributo alle spese straordinarie per i figli), non possono essere accolte: allo stato è sufficiente rilevare che le statuizioni di cui alla predetta sentenza sono state assunte all'esito di una complessa valutazione di plurimi elementi istruttori, acquisiti anche mediante CTU, dai quali si è desunto - con valenza di giudicato tra le parti, non essendo stato oggetto di censura nel giudizio d'appello - l'inattendibilità e l'incompletezza delle dichiarazioni dei redditi del rispetto alle sue effettive disponibilità Parte_1 economiche, sicchè in questa sede non è opportuno che la modifica delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione avvenga solo all'esito di una compiuta istruttoria;
, riguardo alla richiesta del ricorrente di assegnazione della porzione della casa familiare sita CP_2 al piano seminterrato, la stessa non può accogliersi atteso che, allo stato (indipendentemente dalla pronuncia della Corte d'Appello), è ancora vigente tra le parti la statuizione di rigetto di cui alla sentenza di separazione;
P.Q.M.
Ogni altra istanza rigettata, conferma le condizioni della separazione;
[…]
L'ordinanza non veniva reclamata.
Con sentenza parziale n. 2054 del 2022 pubblicata il 28-7-2022 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito, il Presidente Istruttore con provvedimento del 30-11-2022, da intendersi qui integralmente richiamato e condiviso, ammetteva i capitoli di prova testimoniale ivi specificati, relativi - in sintesi - all'attività lavorativa della e all'organizzazione familiare;
la prova testimoniale veniva assunta CP_1
alla successiva udienza dell'8-2-2023; all'esito il Presidente Istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28-4-2023, alla quale la causa era trattenuta in decisione con termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza 3-8-2023 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria disponendo una ctu contabile al fine di ricostruire la situazione economica dell'attore.
La relazione di ctu era depositata il 28-3-2024, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 7-5-2024 e la causa era nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Come già rilevato nell'ordinanza presidenziale, i figli , nata nel 2004, e , nato nel 2000, Per_1 Per_2
sono entrambi maggiorenni ed è pacifico che risiedano e convivano esclusivamente con la madre e non trascorrano col padre tempi significativi;
è studentessa universitaria, nel 2022 ha Per_1 Per_2
conseguito il diploma di maturità quale perito agrario e di enologia all'Istituto Tecnico Agrario
“Serpieri” di Bologna.
Nulla deve più statuirsi, quindi, relativamente all'affidamento, al collocamento e al calendario di visita dei figli col genitore non collocatario.
pagina 3 di 11 L'assegnazione della casa familiare, che è di proprietà esclusiva dell'attore e consiste in una villetta con giardino e garage in Monte San Pietro (BO), Via Mitterand n. 2, il cui valore commerciale è stato stimato dal ctu in € 395.000,00 nella consulenza esperita nel corso del giudizio di separazione, le cui valutazioni sono state, relativamente ai beni immobili delle parti, espressamente condivise e confermate anche nel presente giudizio, non è in contestazione che debba restare alla convenuta, in quanto convivente con i figli, entrambi maggiorenni e pacificamente non ancora economicamente autosufficienti.
Posto che con la sentenza di separazione datata 8-9-2020 era stato posto a carico del marito l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 400 e di concorrere al mantenimento dei figli con la somma di euro 800 mensili per ciascuno quanto all'ordinario e nella misura del 70% quanto alle spese straordinarie, definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna,
l'attore conclude, nel presente giudizio, chiedendo, in via principale, la riduzione del proprio contributo per i figli ad euro 400 per ciascuno quanto all'ordinario e alla misura de 50% quanto alle spese straordinarie, e chiedendo che nulla sia posto a suo cario a titolo di assegno divorzile in favore della moglie;
in via subordinata, letteralmente “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande relative agli obblighi di mantenimento”, egli chiede che, per consentirgli il risparmio della spesa di locazione dell'appartamento in cui svolge la propria attività imprenditoriale di commercio di preziosi, importo che ammonta a circa euro 460 mensili tra locazione e spese condominiali, il Tribunale stabilisca di:
-Escludere dall'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra il locale con Controparte_1 bagno ubicato al piano seminterrato che è sempre stato utilizzato dal Sig. come proprio Parte_1 laboratorio/ufficio per la sede delle proprie attività commerciali con tutte le conseguenti prescrizioni al fine di garantire, eventualmente, la migliore indipendenza del locale dal resto dell'abitazione disponendone il rilascio e la consegna in favore del ricorrente e/o
-Ridurre l'ammontare di cui agli obblighi contributivi posti a carico del Sig. tenuto conto dei Parte_1 costi, oneri, tasse e spese sopportate da quest'ultimo per l'affitto di un nuovo locale ove poter esercitare le sue attività, pari ad Euro 7.125,46 annuali o quella diversa somma anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa, tenuto conto delle mutate condizioni economiche dello stesso e del vantaggio economico derivante dall'assegnazione dell'intera casa coniugale comprensiva del locale ubicato nel seminterrato, disponendo di conseguenza la riduzione dei suddetti obblighi contributivi e della percentuale di partecipazione alle spese straordinarie
Va innanzitutto evidenziato chiarito che con sentenza n. 651/22 del 21.03.22 (doc. 25 fasc. la CP_1
Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello del avverso la sentenza di separazione, che Parte_1
aveva quale unico motivo ammesso e vagliato dalla Corte proprio la mancata eccettuazione, dall'assegnazione della casa familiare, del locale seminterrato con bagno nel quale egli, fino alla separazione, aveva sempre esercitato la propria attività di commercio di preziosi. pagina 4 di 11 Ci si limita qui a fare integrale rinvio al paragrafo 3.2 della sentenza della Corte – avverso la quale non risulta essere stato proposto ricorso per Cassazione - nel quale si ricostruisce con precisione la vicenda giuridica dell'assegnazione di questa parte della casa familiare, che già nel corso della separazione in primo grado aveva occupato sia il Giudice Istruttore che la Corte d'Appello in sede di reclamo, che il
Giudice dell'Esecuzione.
Ci si limita a constatare che i rapporti fra il padre e i figli non sono certo migliorati (la circostanza non
è nemmeno allegata dal , che il padre è stato condannato (non risulta abbia proposta appello) Parte_1
per il reato di cui all'art. 612 bis c. 2 c.p. ai danni della moglie e che la Cassazione ha affermato, secondo un costante orientamento, che Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui
l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22266 del 15/10/2020) e inoltre nel caso di specie l'attore ha già da tempo reperito un altro locale idoneo e dei relativi costi si è già tenuto conto in sede di separazione nel determinare i suoi obblighi economici nei confronti di moglie e figli e se ne tiene ovviamente conto anche nella presente decisione.
Va pertanto confermata l'assegnazione alla madre dell'intera casa familiare.
Quanto alla situazione economica delle parti, la cui ricostruzione è necessariamente propedeutica alla decisione delle domande relative al contributo al mantenimento dei figli e all'assegno divorzile in favore della moglie, si osserva che quella della non risulta significativamente mutata rispetto CP_1 all'epoca della sentenza di separazione.
LA lavora sempre con mansioni amministrative presso IC;
non è stato specificamente contestato che continui ad avere un contratto part-time ma che, grazie agli straordinari che fa, il suo reddito sia il medesimo che potrebbe avere se chiedesse di passare a un orario a tempo pieno;
nell'anno di imposta 2020 ha avuto un reddito imponibile da lavoro annuo di euro 21.005 corrispondente circa a un netto mensile di euro 1.366; nell'anno di imposta 2021 ha avuto un reddito imponibile da lavoro annuo di euro 24.008 corrispondente circa a un netto mensile di euro 1.608; 1.600 è il netto medio mensile considerato nella sentenza di separazione. LA è inoltre proprietaria esclusiva di un appartamento ad Alessandria il cui valore calcolato nella ctu effettuata nel corso del giudizio di separazione e concordemente accettato come ancora attuale nell'ambito del presente procedimento, è di euro 95.000, mentre il potenziale canone mensile di locazione è di circa euro 450 lordi. Si ribadisce in questa sede che la convenuta non ha dimostrato che i lavori di adeguamento degli impianti che asserisce essere necessari per poter nuovamente locare l'immobile (inutilizzato dal 2016) comportino una spesa tale che ella non possa sostenerla ovvero che dare l'immobile in locazione sia antieconomico,
pagina 5 di 11 e comunque, se anche così fosse, non si comprende per quale ragione non venda il bene e metta a frutto il ricavato. LA, inoltre, beneficia, essendo collocataria dei figli, dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva dell'attore, e ciò, se da un lato comporta il risparmio della spesa per un affitto o per l'acquisto di un altro immobile, comporta che siano a suo carico delle spese di manutenzione che è ragionevole ritenere non trascurabili, dato che si tratta di una villetta bifamiliare con giardino.
Le dichiarazioni dei redditi del sono, come già si era concluso in sentenza di separazione, Parte_1 inattendibili. Egli dal 2003 esercita, in forma individuale, l'attività di commercio di diamanti e, in maniera del tutto marginale, di dispositivi per l'agricoltura; l'incongruità delle sue dichiarazioni fiscali con le spese che ha sostenuto in questi anni ha reso necessario disporre una ctu contabile.
Dalla stessa è emerso, in particolare, quanto segue.
CTU Dott.ssa depositata il 28.3.24 pag. 7,8 Per_3
- RICAVI derivanti da attività lavorativa dal 2018 all'attualità:
Il totale nel periodo è pari ad euro 146.159.
Inoltre (pag. 9,10,11):
I ricavi da altre fonti maturati dal derivano essenzialmente dagli investimenti mobiliari che Parte_1
sono riepilogati nelle tabelle che seguono nelle quali ho riepilogato, anno per anno, tutti i rendimenti derivanti da cedole e dividendi percepiti dal che nel periodo 01.01.2018 – 19.09.2023 Parte_1 ammontano a complessivi € 21.815,39.
pagina 6 di 11 Inoltre (prosegue il Ctu a pag. 12) Si rileva che il dal 01.01.2018 al 19.09.2023 risulta avere Parte_1 venduto titoli per € 256.378,26 a fronte di acquisti di titoli per € 60.006,74: la differenza pari ad €
196.371,52 riflette l'avvenuto graduale disinvestimento dei titoli contenuti nel dossier n. 5204245 dal medesimo posseduti che passano da € 276.202,74 all'01.01.2018 ad € 79.701,51 il 19.09.2023, con corrispondente diminuzione del patrimonio mobiliare personale.
Egli ha inoltre riscattato una polizza assicurativa prima della scadenza, “prima parzialmente e poi totalmente” “realizzando complessivi Euro 59.751,36, a fronte dell'investimento di Euro 60.000 effettuato al momento dell'acquisto in data 01.04.2016 con corrispondente diminuzione del patrimonio personale.”
L'ammontare complessivo delle uscite documentate e le principali causali di riferimento dal
01.01.2018 al 19.09.2023 è riepilogato nel tabulato a pagina 52-53 della relazione e ammonta ad euro
339.048,66.
Alle entrate del periodo va aggiunta la somma complessiva di euro 4.668 corrispondenti ad aiuti di
Stato ricevuti nel periodo pandemico (2020 e 2021) oltre ad accrediti per complessivi € 41.471,00 provenienti dal padre di , Sig. . Parte_1 Parte_2
A fronte di entrate di ogni tipo e somme provenienti da disinvestimento titoli, per euro 41.471 + 4.668
+ 21.815,39 + 196.371,52 + 41.471 + 146.159 = euro 466.235,36 egli avrebbe affrontato uscite per euro 339.048,66, il che risulta quantomeno verosimile;
occorre considerare che in una delle cassette di sicurezza da lui utilizzate per la sua attività sono stati rinvenuti preziosi del valore stimato di euro
51.000; che, inoltre, come diffusamente illustrato dal ctu alle pagine 14,15,16, egli risulta avere ampio accesso al credito bancario, invero sempre garantito da pegno su titoli;
la sua situazione, quanto agli immobili, è invariata, essendo egli proprietario esclusivo della casa familiare stimata del valore di euro
395.000 e della quota di un sesto dell'appartamento in cui abita, stimata del valore di euro 38.000 (gli altri proprietari sono il padre e il fratello, l'acquisto è avvenuto per successione materna), come all'epoca della sentenza di separazione.
A differenza di quanto si era ritenuto in sede di separazione, si ritiene che il disinvestimento di somme riscontrato dal ctu si sia reso necessario per affrontare le spese cui il è tenuto, non altrimenti Parte_1
sostenibili con le sole entrate delle quali la ctu ha trovato traccia.
La sua situazione economica, quindi, può ragionevolmente ritenersi peggiorata, in ragione della riscontrata diminuzione del suo patrimonio mobiliare.
Quindi, se da un lato sembra permanere uno squilibrio economico a vantaggio dell'ex marito, dall'altro lato, però, la convenuta non ha dato prova della sussistenza delle ragioni giustificative dell'attribuzione a lei di un assegno divorzile.
pagina 7 di 11 Infatti durante il matrimonio il marito, che fino al 2003 lavorava per la ha lasciato il suddetto CP_3 impiego per dedicarsi all'attività di commercio di diamanti e pietre preziose, svolta anche dal proprio unico fratello;
tale attività gli ha consentito di acquistare la casa familiare e, secondo quanto allegato dalla odierna convenuta nel giudizio di separazione, di percepire, in gran parte senza dichiararli, introiti nell'ordine dei 9.000 euro mensili.
Si legge infatti nella sentenza di separazione:
La ricorrente esponeva di essere laureata in economia e commercio, ma di avere, in accordo col marito, privilegiato un impiego che le consentisse di occuparsi della famiglia, piuttosto che la libera professione di commercialista;
infatti era impiegata part-time presso la IC (noto centro di fisioterapia) e percepiva un reddito netto mensile di circa 1.600 euro. Affermava che il tenore di vita della famiglia, che poteva permettersi, fra l'altro, di fare dei viaggi, cenare spesso fuori e vivere in un'ampia villetta con giardino, era possibile grazie ai redditi del marito, che svolgeva, quale attività principale, quella del commercio all'ingrosso di orologi e pietre preziose;
secondo la ricorrente, i suoi proventi erano in massima parte non dichiarati e gli consentivano un introito medio mensile che quantificava, alla luce dell'esame delle movimentazioni dei rapporti bancari a lui intestati, in circa 9.000 euro.
Nell'odierno giudizio di divorzio, la allega che avrebbe voluto fare la consulente del lavoro, CP_1
avendo il padre uno studio di consulenza del lavoro nella città di origine, Alessandria, ma di avere dovuto rinunciare a tale attività professionale e a ogni altra che comportasse un impegno maggiore rispetto a un lavoro da impiegata amministrativa, per concorde decisione, presa, su iniziativa del marito, affinchè ella potesse dedicarsi maggiormente alla famiglia. Infatti, dopo essere stata assunta come impiegata amministrativa alla IC, con orario full time, dopo la nascita della seconda figlia, avvenuta nel 2004, ella chiese di lavorare con orario part time e così ha continuato sempre a fare, anche dopo la separazione, nonostante le richieste dell'azienda di tornare full time, e nonostante la raggiunta maggiore età e maggiore autonomia anche della figlia minore, dal momento che lei stessa afferma che facendo gli straordinari guadagna circa la stessa somma che guadagnerebbe con un orario full time.
Se da un lato è vero che il si è sempre dedicato e si sta dedicando alla propria attività Parte_1
professionale, innegabilmente redditizia, è vero, però, che la a fronte delle contestazioni CP_1 dell'attore non ha dimostrato che avrebbe effettivamente avuto il serio progetto, la possibilità e le capacità di fare la consulente del lavoro, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza che il padre avesse uno studio già avviato. L'avere lavorato con orario part time effettivo e con correlativa diminuzione dello stipendio per un periodo di tempo limitato e peraltro non specificamente quantificato
(non si precisa da quando abbia ricominciato a lavorare con orario di fatto full time) non è dimostrato che abbia avuto un'effettiva ripercussione negativa sulla sua carriera, non essendo stato specificamente allegato a quale altra posizione aziendale ella avrebbe eventualmente potuto aspirare e se ne avesse la concreta possibilità. Peraltro, ella nell'accudimento dei figli era coadiuvata dai propri genitori. Non è nemmeno allegata specificamente l'eventuale incidenza del lavoro part time sulle aspettative pagina 8 di 11 pensionistiche. Né può ritenersi che il reddito da lavoro di euro 1.600 netti mensili che ella percepisce non le consenta i mezzi adeguati per vivere, specie considerando che al momento ella usufruisce, quale collocataria principale dei figli, della casa familiare di proprietà esclusiva del marito, inoltre ella potrebbe mettere a reddito l'appartamento di Alessandria, ovvero venderlo e investirne il ricavato.
Peraltro, le sentenze di legittimità in cui si afferma la rilevanza della scelta del part time ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile (ad esempio Cass. 2483/2022 e 23318/2021) hanno riguardo a casi non analoghi a quello in esame, nel quale non è tanto l'orario di lavoro ma il tipo di lavoro e la mancata progressione di carriera nell'impiego scelto in ragione del progetto familiare, che, secondo la prospettazione della convenuta, avrebbero rappresentato, per lei, un sacrificio. Ma, appunto, non si ritiene raggiunta la prova della concreta esistenza di prospettive professionali alternative e migliori.
Dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nulla è più dovuto, pertanto, dall'ex marito a titolo di contributo al mantenimento della moglie e nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
Passando alla questione del mantenimento dei figli, la già rilevata persistente disparità economica induce a confermare la percentuale del 70% delle spese straordinarie a carico del padre e il 30% a carico della madre.
Sull'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario, si osserva che la somma di euro 800 stabilita in sede di separazione dalla data della domanda (31-7-2016) ammonta ad oggi ad euro 960,80, considerando la rivalutazione monetaria al 30-11-2024; si ritiene congruo la conferma di tale importo per la figlia , studentessa universitaria, mentre, quanto al figlio , si rammenta che egli Per_1 Per_2
risulta avere concluso il proprio percorso formativo con il conseguimento nel 2022 del diploma di maturità quale perito agrario e di enologia all'Istituto Tecnico Agrario “Serpieri” di Bologna.
Successivamente risulta che egli si sia impegnato in lavori occasionali, che nel 2022 gli hanno consentito di conseguire la somma di euro 525,24 annui lordi secondo quanto risulta dalla CU depositata;
deve ritenersi che, pertanto, egli, nonostante non si sia ancora inserito nel mondo del lavoro, abbia la possibilità di procurarsi introiti con lavori occasionali, tali da giustificare una riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre, rispetto a quello come sopra calcolato considerando l'attualizzazione dovuta alla rivalutazione, e dunque per un importo di euro 760,80.
Le spese della ctu contabile vanno poste integralmente a carico dell'attore in quanto essa si è resa necessaria a fronte della accertata inattendibilità delle sue dichiarazioni dei redditi in sede separativa e pertanto della necessità di verificare quelle successive, ed in ragione dell'estrema complessità della situazione finanziaria (mutui, finanziamenti, investimenti e disinvestimenti di titoli, ecc.), per la quale egli non ha fornito una preliminare esauriente ricostruzione;
a tale conclusione conduce anche pagina 9 di 11 l'applicazione del criterio della soccombenza, dal momento che non è stata accolta la sua domanda di riduzione del contributo al mantenimento dei figli nella misura da lui richiesta.
Le spese legali in ragione della reciproca soccombenza vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dato atto che entrambi i figli sono maggiorenni e che pertanto nulla deve essere disposto sul loro affidamento, collocamento e visite col genitore non collocatario, e dato atto che entrambi risiedono con la madre e stanno sempre presso di lei, assegna alla convenuta la casa familiare, di esclusiva proprietà dell'attore, già assegnatale in sede di separazione, sita in Monte San Pietro, Via F. M. Mitterrand 2, in tutte le sue parti, nessuna esclusa, e i beni mobili in essa contenuti;
2 – respinge la domanda dell'attore di escludere dall'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra il locale con bagno ubicato al piano seminterrato;
Controparte_1
3 – fermo l'obbligo dell'attore di corresponsione del contributo al mantenimento della moglie come previsto in sentenza di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale, fino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da tale momento respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta e statuisce che nulla le è dovuto a tale titolo;
4 – fermo per il pregresso quanto previsto in sentenza di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale, dalla pubblicazione del presente provvedimento pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 960,80, per
, e di euro 760,80 per;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
Per_1 Per_2
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 70% per il padre e del
30% per la madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
pagina 10 di 11 Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5 – pone in via definitiva a carico dell'attore le spese di ctu e del proprio ctp e lo condanna a rifondere alla convenuta i compensi versati al ctu e al proprio ctp se documentati e quietanzati;
6- compensa integralmente le spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4-12-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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