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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 8016/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ALBERINI SABRINA, C.F. , C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Parma (Pr) Via Mazzini,
43,
e
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._3
dell'avv. ALBERINI SABRINA, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore in Parma (Pr) Via Mazzini, 43,
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso depositato in data 30/10/2024, hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data 05/12/2009 in Carnate (Mb) (trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CARNATE al n.14 parte
2, serie A, Anno 2009); che dall'unione era nato il Persona_1
26/05/2013; dopo la separazione non era più intervenuta alcuna riconciliazione.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, posto che la separazione personale tramite negoziazione assistita ha avuto il nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza in data 30/06/2023;
rilevato altresì che le parti hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 8016/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ALBERINI SABRINA, C.F. , C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Parma (Pr) Via Mazzini,
43,
e
C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._3
dell'avv. ALBERINI SABRINA, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore in Parma (Pr) Via Mazzini, 43,
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso depositato in data 30/10/2024, hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data 05/12/2009 in Carnate (Mb) (trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CARNATE al n.14 parte
2, serie A, Anno 2009); che dall'unione era nato il Persona_1
26/05/2013; dopo la separazione non era più intervenuta alcuna riconciliazione.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, posto che la separazione personale tramite negoziazione assistita ha avuto il nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza in data 30/06/2023;
rilevato altresì che le parti hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. in relazione alla prole;
Ritenuto che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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