Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. n. 2/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Neri;
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 'Avv. Attilio Biava;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) in data 2.07.2016, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2016, al N. 46, Parte I, Vol. 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori: le decisi m educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
Le figlie minori risiederanno in via prevalente presso l'abitazione materna sita in Fiumicino, Via delle Ombrine n. 68, mentre l'altro coniuge potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con le
- a fine settimana alternati anche con pernotto dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 22.00; nonché durante le vacanze estive per n. 15 giorni anche non consecutivi e durante le ferie invernali per n. 7 giorni anche non consecutivi che dovranno essere comunicati con un preavviso di giorni trenta. Per metà delle vacanze natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;
per le festività pasquali, alternando la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Salvo diverso accordo, le minori trascorreranno il giorno del loro compleanno, ad anni alterni, con uno dei due genitori;
le minori trascorreranno altresì con la madre e con il padre il rispettivo giorno di compleanno dei genitori, dalle ore 10.00 (ovvero dall'uscita di scuola) alle ore 22.00. I giorni di vacanza e delle festività sopra indicate vanno a sovrapporsi ai periodi ordinari di visita, non comportando pertanto diritto di recupero.
• La casa coniugale sita in Fiumicino, Via delle Ombrine n. 68, sc. unica, int. 6 rimane assegnata alla IG.ra , genitrice collocataria delle figlie minori. Parte_1
• Il S risponderà in favore della IG.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), ossia euro 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascuna figliola, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, a decorrere del mese di giugno 2025 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
• le spese straordinarie necessarie per la prole per visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, per tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista, per spese relative alle tasse scolastiche imposte da istituti pubblici ed università pubbliche, ai libri di testo, alle gite scolastiche senza pernottamento ed al trasporto pubblico saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno
• tutte le ulteriori spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico integrale della IG.ra Parte_1
• l'assegno dalla IG.ra ; Parte_1
• i IGg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio Parte_1 Controparte_1 e al rinno m delle figlie minori.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone