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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15897/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15897/23 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
(Avv. Luciano Noce)
- attori opponenti -
CONTRO
AVV. (c.f. ) CP C.F._3
(Avv. Roberto Finotto)
- convenuto opposto –
avente ad oggetto: pagamento compensi prestazione professionale di avvocato trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice opponente: “Accogliere l'opposizione per tutte le ragioni esposte a difesa degli opponenti e, per l'effetto, rideterminare il compenso riducendolo ad euro 1.604,25, così come indicato nel capo 2.8 della premessa dell'atto di opposizione, con spese compensate.
Revocare il decreto ingiuntivo num. 1702/2023 anche per l'avvenuto pagamento dell'importo corrispondente alla somma fissata dal giudice in sede di concessione della provvisoria esecuzione
(parziale)”;
per parte convenuta:
CP_2
Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata nel merito per tutte le ragioni espresse nella memoria di costituzione e nei successivi scritti di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1702/2023 e condannare in solido i sig.ri e al pagamento in Pt_1 Parte_2 favore dell'avv. della somma capitale di € 12.159,15 per i titoli e le causali di cui allo CP stesso decreto, oltre a interessi legali dalla data della prima intimazione sino al deposito del decreto ingiuntivo e agli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di proposizione della pagina 1 di 8 domanda sino al saldo effettivo, detratto l'acconto pari a € 1.604,25 oltre ad accessori e interessi legali, medio tempore corrisposto da in data 20.6.2024. Parte_2
IN OGNI CASO
Vittoria di spese e compensi di lite, sia della fase monitoria che della fase di opposizione, oltre a rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge”.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, datato 30.10.23, ed Parte_1 hanno convenuto in giudizio l'avv. per ottenere: a) la revoca del Parte_2 CP decreto ingiuntivo num. 1702/2023 (emesso nell'ambito del proc. R.G. 12181/2023), con il quale l'intestato Tribunale li aveva condannati al pagamento della somma di Euro 12.159,15, oltre ad interessi e spese di lite, in favore dell'odierno convenuto opposto, a titolo di compenso per l'attività professionale da quest'ultimo svolta nell'ambito del procedimento presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (R.G.N.R. n. 5430/16); b) la rideterminazione del compenso dovuto in
Euro 1.604,25, con spese compensate.
A sostegno delle proprie pretese, gli opponenti hanno dedotto che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Venezia, l'avv. ha CP esposto di avere un credito nei loro confronti per Euro 12.159,15 (somma comprensiva di spese generali di iva e cpa), per aver svolto, in esecuzione dell'incarico conferito in data 24.05.2016, attività professionale per far luce sulle circostanze che avevano condotto alla morte del di loro padre, ; a seguito del proprio intervento, la Procura della Repubblica presso il Persona_1
Tribunale di Venezia aveva aperto un fascicolo (RGNR n. 5430/2016), disponendo l' accertamento autoptico sul defunto in sede di indagini preliminari, nell'ambito delle quali il medesimo aveva svolto anche investigazioni difensive;
all'esito delle indagini autoptiche, tuttavia, il GIP aveva disposto l'archiviazione del procedimento in data 08.07.2020 e, da tale momento, i clienti, nonostante i solleciti di pagamento del compenso, non avevano adempiuto, di talché il medesimo si era rivolto al competente Consiglio dell'Ordine per ottenere parere di congruità in relazione all'importo richiesto di Euro 8.138,00 (oltre spese generali, accessori di legge e spese vive, pari queste ultime ad Euro 284,83), per un credito complessivo di Euro
12.159,15, oltre interessi di legge a far data dal 22.04.2022;
- il Tribunale di Venezia in data 15.09.2023 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1702/2023, pubblicato in data 18.09.2023, con cui è stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 12.159,15, oltre interessi al tasso di cui al “D. Lgs. 231/2002 dal 28.05.2002” sino al saldo e spese di procedura;
- tra le parti è effettivamente intercorso un rapporto di mandato professionale, in forza del quale l'avv. è stato incaricato di assisterli nel procedimento penale iscritto, contro ignoti, al CP
R.G.N.R. n. 5430/2016 per il reato di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), ma che il compenso richiesto, determinato dal professionista sulla base del tariffario ministeriale - posta l'assenza di alcun preventivo approvato tra le parti né di accordo scritto – avendo riguardo al valore medio delle attività relative alla fase delle “indagini preliminari” e di quella delle
“indagini difensive”, e poi aumentato percentualmente, sia a) sproporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta dal professionista (consistita in un'istanza di accertamento autoptico e nell'assunzione di sommarie informazioni ex art. 391 bis c.p.p. dal sig. e Parte_3
pagina 2 di 8 b) comunque non conforme al suddetto tariffario ministeriale, per duplicazione di alcune voci di attività e per conteggio di attività estranee alla natura del procedimento o alla fase dello stesso;
- il compenso dovuto all'avv. dunque, previa la doverosa eliminazione delle voci di attività CP duplicate e fissato il compenso dovuto nei limiti del “minimo” previsto dal tariffario ministeriale di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 37/2018 ratione temporis applicabile), andrebbe ridotto ad Euro 1.604,25, comprensivo di spese generali al 15% (di cui
Euro 828,00 complessivi per la fase delle “indagini preliminari” ed Euro 776,25 per la fase delle “indagini difensive”), con condanna al pagamento degli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n.
231/2002 non già dalla data del 28.05.2022, come indicato nel decreto ingiuntivo, bensì dal
20.11.2022;
- è addebitabile, in ogni caso, all'avv. una palese violazione deontologica, posta la mancata CP informazione ai clienti dell'infondatezza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2023, si è costituito in giudizio l'avv. CP chiedendo a) preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; b) nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dagli attori e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento dei sig.ri e in Pt_1 Parte_2 proprio favore della somma capitale di Euro 12.159,15 per i titoli e le causali di cui allo stesso decreto, oltre a interessi legali dalla data della prima intimazione sino al deposito del decreto ingiuntivo e agli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di proposizione della domanda sino al saldo effettivo.
Il convenuto opposto ha dedotto:
- la corretta applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, in considerazione a) dell'urgenza che ha caratterizzato ogni singola attività difensiva, del pregio della prestazione svolta, della pluralità delle questioni di fatto e dei documenti analizzati nonché della continuità dell'impegno del professionista, ciò che ha comportato un ragionevole aumento dei valori medi dei parametri, peraltro applicando un accrescimento di ordine percentuale modesto per la categoria “indagini preliminari” e pari al massimo (80%) soltanto per la categoria “indagini difensive”; b) della corretta valorizzazione dell'attività svolta nell'ambito delle fasi di cui al d.m. 55/14, senza alcuna duplicazione;
- che gli interessi moratori sulle somme dovute al professionista devono intendersi operanti a decorrere dal 22.4.2022, data della prima richiesta formale di pagamento inviata ai debitori;
- che non sussiste alcuna violazione deontologica consistente nella mancata informazione al cliente circa l'infondatezza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, posto che, nell'immediatezza dei fatti, le cause della morte del sig. apparivano ragionevolmente incerte. Persona_1
All'udienza del 09.05.24, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti hanno ulteriormente argomentato ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma in linea capitale di Euro 1.604,25, oltre interessi legali a far data dalla richiesta stragiudiziale di adempimento con ordinanza del 15.5.2024.
Rigettate le istanze istruttorie, è stata fissata per rimessione della causa in decisione udienza in data
13.3.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termini ex art. 189 c.p.c.
* * * pagina 3 di 8 In via preliminare, va rilevato che il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un procedimento penale, non rientra tra quelli previsti dall'art. 28 l. 794/42, soggetti al rito semplificato di cognizione ex art. 14,
d.lgs.150/11 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/09/2016, n. 19025).
Correttamente, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con atto di citazione, ritualmente notificato nei termini di legge.
Tanto premesso, si osserva in primo luogo come gli opponenti non abbiano contestato la sussistenza del credito dell'avv. nei propri confronti, bensì unicamente il quantum della pretesa avversaria. CP
I convenuti, infatti, non hanno negato che l'avv. li abbia assistiti nell'ambito del procedimento CP penale iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia al R.G.N.R. n. 5430/2016 per il reato di cui all'art. 589 c.p. (con riferimento alla morte del padre, ), ammettendo che Persona_1 il medesimo abbia svolto, in particolare, a) un'istanza di accertamento autoptico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e b) l'assunzione di sommarie informazioni ex art. 391 bis c.p.p. dal sig. (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione). Tali circostanze, Parte_3 dunque, devono ritenersi non contestate.
Ugualmente non contestata, con riferimento al quantum della pretesa dell'avv. è l'applicabilità CP al caso di specie dei parametri previsti dal d.m. 55/14, nella versione ratione temporis vigente (tabelle
2014-2018) e non vi è prova di un accordo scritto intercorso tra le parti circa la misura del compenso.
Ebbene, con riferimento alla quantificazione, si evidenzia come dalla parcella inviata dall'avv. ai CP clienti, risultino indicati i seguenti importi: per la fase delle indagini preliminari, complessivamente
Euro 4.250,00 (di cui Euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, Euro
1.200,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.450,00 per la fase decisionale); per la fase delle investigazioni difensive, complessivamente Euro 3.888,00 (di cui Euro 1.458,00 per la fase di studio ed Euro 2.430,00 per la fase istruttoria); per un totale di Euro 8.138,00, oltre spese generali al 15%, cpa al 4%, iva al
22% e spese vive per Euro 284,23, per la somma finale di Euro 12.159,15.
Dall'analisi dei predetti importi, emerge come l'avv. abbia applicato i parametri di cui al d.m. CP
55/14, facendo riferimento ai valori medi ivi previsti, con l'applicazione di un accrescimento di ordine percentuale pari a circa il 20% per la categoria “indagini preliminari” e pari al massimo (circa 80%) per la categoria “indagini difensive”.
Parte opponente ha contestato la predetta quantificazione, osservando, da un lato, come la medesima non risulti conforme al tariffario ministeriale, per duplicazione di alcune voci di attività e per il conteggio di attività estranee alla natura del procedimento o alla fase dello stesso;
dall'altro lato, come essa risulti comunque sproporzionata rispetto all'attività effettivamente svolta dal professionista.
Con riferimento alla fase delle indagini preliminari, infatti, secondo la ricostruzione attorea, le attività del professionista si sarebbero esaurite in quella di studio della pratica e introduttiva, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria (in sede di esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica, tale attività è, infatti, stata eseguita dal consulente medico-legale di parte, dott. Persona_2 autonomamente retribuito dalla sig.ra né decisionale, essendosi tale fase conclusa Controparte_3 con l'archiviazione del procedimento. Quanto alla fase delle indagini difensive, non sarebbe dovuto il compenso per la fase di studio, venendo in gioco la medesima questione che era stata già oggetto di studio per la fase delle indagini preliminari.
pagina 4 di 8 Secondo gli opponenti, in ogni caso, il professionista avrebbe dovuto applicare i parametri nell'ambito dei valori minimi e senza alcuna maggiorazione, in virtù della particolare semplicità della questione trattata e dell'assenza dei presupposti per gli incrementi del compenso previsti dal decreto ministeriale.
Ebbene, le censure degli opponenti risultano parzialmente fondate, per le ragioni e nei limiti che seguono.
In primo luogo, si osserva che il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine non è vincolante per il giudice, il quale può senza dubbio discostarsene, essendo in tal caso unicamente tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione (Cass. civ., Sez. VI,
14/03/2017, n. 6517).
Quanto alle deduzioni attoree, si osserva come, in ultima analisi, non risulti contestato in sé lo svolgimento delle prestazioni professionali dedotte dall'avv. bensì la loro valorizzazione CP all'interno dei parametri forensi. Con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito della fase delle indagini preliminari, parte opponente non contesta lo svolgimento di attività rientranti nella fase di studio e nella fase introduttiva della controversia;
quanto alla fase delle investigazioni difensive, non contestata risulta altresì la sussunzione dell'attività svolta all'interno della fase istruttoria. Il compenso spettante all'avv. con riferimento CP
a tali fasi, dunque, deve essere riconosciuto;
salvo, determinarne, come di seguito, l'entità.
Quanto al riconoscimento del compenso per le fasi contestate (fasi istruttoria e decisionale nell'ambito delle indagini preliminari;
fase di studio nell'ambito delle investigazioni difensive), si osserva quanto segue.
Con riferimento alla fase istruttoria del procedimento, l'art. 12 del dm. 55/14 dispone che “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: (…) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”. Nel caso che ci occupa, l'unica attività svolta dal professionista inquadrabile tra quelle di cui sopra, inerenti la fase istruttoria, di cui vi sia prova agli atti, risulta essere l'audizione del sig. ex art. 391 bis c.p.p. . Parte_3
Tale attività risulta, tuttavia, già sussunta all'interno della fase istruttoria nell'ambito delle investigazioni difensive;
una valorizzazione della medesima anche sub specie di attività istruttoria in sede di indagini preliminari risulterebbe un'iniqua duplicazione, con la conseguenza che non deve essere riconosciuto all'avv. alcun compenso con riferimento alla fase istruttoria nell'ambito delle CP indagini preliminari.
Quanto alla fase decisionale, in essa rientrano esemplificativamente “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica” (cfr. art. 12 d.m. 55/14). Nel caso di specie si osserva come l'avv. non abbia CP svolto alcuna delle predette attività, né attività di carattere assimilabile: il procedimento, infatti, si è concluso con un provvedimento di archiviazione reso de plano – circostanza, del resto, non contestata da parte opposta –, senza la fissazione di alcuna udienza nell'ambito della quale l'avv. sia CP intervenuto per presentare le difese. Nessun compenso è dovuto all'opposto, dunque, nemmeno con riferimento a tale fase. pagina 5 di 8 Venendo ora alle attività rientranti nella fase di studio della controversia, esse sono esemplificate dal d.m. 55/14 quali “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Sul punto, coglie nel segno la difesa di parte opposta, nella parte in cui sostiene che le attività rientranti nella predetta voce con riferimento alla fase delle indagini preliminari e quelle sussumibili nell'analoga voce nella fase delle indagini difensive, siano, per contenuto e presupposti, ontologicamente diverse.
La prima voce attiene, infatti, allo studio generale del caso e alla valutazione complessiva degli elementi di diritto e di fatto implicati dalla vicenda. La seconda voce, viceversa, nell'ambito dell'assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p., consiste nel colloquio preliminare con la fonte, nella valutazione sull'opportunità di escuterla e nella successiva preparazione dei quesiti da porre nel corso dell'assunzione, in relazione alle finalità per cui la prova viene raccolta e alla complessiva strategia difensiva adottata.
All'avv. deve dunque essere riconosciuto il compenso con riferimento alla fase di studio della CP controversia con riferimento sia alla fase delle indagini preliminari, sia alla fase delle investigazioni difensive.
Individuate le fasi relativamente alle quali deve essere liquidato il compenso nei confronti dell'opposto, occorre ora determinarne l'entità. Sul punto, l'art. 12 del d.m. 55/14 dispone che “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Dall'analisi della predetta norma, emerge come la base di partenza che il giudice deve tenere in considerazione è costituita dai valori medi di cui alle tabelle, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50% sulla base degli elementi indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata.
Ebbene, nel che ci occupa, risulta congruo applicare, ai fini della liquidazione del compenso, i valori minimi (ossia i valori medi in tabella, diminuiti nella misura del 50%).
Dagli atti di causa emerge infatti come l'attività prestata dal professionista inerisca a vicenda di scarsa complessità. Con riferimento all'istanza avanzata dall'avv. per l'accertamento autoptico sul CP cadavere del sig. , si osserva che la medesima ha ragionevolmente richiesto un preventivo Persona_1 modesto approfondimento giuridico, come emerge dal tenore e dalla brevità della stessa.
Del pari, con riguardo alla successiva attività svolta dall'avv. con riferimento all'accertamento CP autoptico medico-legale e all'attività di studio delle cartelle cliniche, ruolo centrale è stato ricoperto, invero, dal consulente tecnico di parte, dott. separatamente retribuito dalla sig.ra Persona_2
pagina 6 di 8 (coniuge del defunto); tali circostanze, del resto, risultano provate documentalmente Controparte_3
e non contestate.
Anche l'assunzione di informazioni da parte del fratello del sig. risulta attività di bassa Persona_1 complessità, come emerge dal tenore e dal contenuto di quanto riportato nel relativo verbale (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Nemmeno, infine, la allegata pluralità delle questioni di fatto e di documenti analizzati dal professionista risulta cogliere nel segno: il principale elemento controverso nel caso di specie riguardava, infatti, la causa della morte del sig. , del cui approfondimento erano peraltro Persona_1 investiti i consulenti tecnici del pubblico ministero e di parte, né i documenti analizzati prodotti agli atti risultano particolarmente numerosi.
L'unico profilo valorizzabile ai fini di un eventuale maggior quantificazione del compenso risulta quello dell'urgenza del provvedere: tale carattere risulta riferibile, tuttavia, unicamente alla predisposizione dell'istanza di accertamento autoptico sul corpo del defunto. L'attività di investigazione difensiva, viceversa, non risulta caratterizzata dal predetto carattere, come testimoniato dalla circostanza che l'assunzione di informazioni da parte del sig. è avvenuta in Parte_3 data 30.5.2016, ossia più di 10 giorni dopo che l'avv. era stato investito della difesa dei fratelli CP
(la richiesta di assistere i clienti è infatti pervenuta in data 18.05.16, cfr. pag. 3 comparsa Parte_2 di costituzione). In considerazione, tuttavia, della semplicità del contenuto e della brevità dell'istanza di accertamento autoptico, non si ritiene che il carattere dell'urgenza alla medesima riferibile – peraltro insito nella natura dell'accertamento richiesto – sia idoneo a giustificare, per sé solo, una maggior quantificazione del compenso spettante all'avv. rispetto al valore minimo. CP
Alla luce di quanto sopra, applicando i parametri di cui al d.m. 55/14 nella versione ratione temporis vigente (tabelle 2014-2018), il compenso da liquidarsi in favore dell'avv. per le prestazioni CP oggetto di causa viene cosi calcolato:
- quanto alle indagini preliminari, Euro 405,00 per la fase di studio ed Euro 315,00 per la fase introduttiva cui aggiungersi spese generali, iva e c.p.a per un totale di Euro 1.050, 57;
- quanto alle investigazioni difensive, Euro 405,00 per la fase di studio ed Euro 675,00 per la fase istruttoria, cui aggiungersi spese generali, iva e c.p.a, per un totale di Euro 1.575,85; pari a complessivi Euro 2.626, 42 oltre a interessi legali dalla data della prima intimazione ad adempiere, risalente al 18.10.22.
Si evidenzia a tale ultimo riguardo che gli interessi legali devono ritenersi decorrenti dal 18.10.22, data della prima intimazione di pagamento, secondo l'allegazione degli opponenti, non potendosi far decorrere i suddetti dalla data del 22.4.2022, come ritenuto dal convenuto opposto, non risultando dimostrata, infatti, a tale data l'intimazione (risultando dal doc. 7 del fascicolo monitorio la spedizione di raccomandata contenente unicamente la lettera accompagnatoria e non già anche la parcella con richiesta di pagamento).
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato e determinato il credito alla misura di cui sopra (Euro
2.626, 42 oltre a interessi legali dal 18.10.22).
Con nota di precisazione delle conclusioni, infine, parte opponente ha dato atto di aver corrisposto in favore dell'avv. per le prestazioni per cui è causa, la somma di Euro 1.604,25 oltre accessori ed CP interessi legali decorrenti dal 18.10.22 (per un totale di Euro 2.166,40), come da ordinanza del
15.05.24, che ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo nei limiti della predetta pagina 7 di 8 somma. Tale circostanza non è stata contestata da parte opposta, che al contrario l'ha valorizzata nelle proprie conclusioni in sede di nota di p.c.
L'importo già versato, dunque, deve essere detratto, a titolo di acconto, da quanto complessivamente dovuto dagli opponenti in favore dell'avv. CP
Le spese di lite vanno integralmente compensate alla luce della sostanziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata,
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, per le causali di cui alla parte motiva:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1702/2023, emesso nell'ambito del proc. R.G. 12181/2023 dal presente Tribunale;
2) accerta che il compenso dovuto dagli opponenti all'avv. per le prestazioni oggetto CP della presente causa ammonta ad Euro 2.626, 42, oltre a interessi di legge dal 18.10.22, sino al saldo;
3) per l'effetto, condanna ed al pagamento in solido, in Parte_1 Parte_2 favore dell'avv. detratte le somme già versate, della somma di Euro 2.626, 42 oltre a CP interessi di legge dal 18.10.22, sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Venezia, lì 25.03.25.
Il Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, CP_4
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15897/23 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
(Avv. Luciano Noce)
- attori opponenti -
CONTRO
AVV. (c.f. ) CP C.F._3
(Avv. Roberto Finotto)
- convenuto opposto –
avente ad oggetto: pagamento compensi prestazione professionale di avvocato trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice opponente: “Accogliere l'opposizione per tutte le ragioni esposte a difesa degli opponenti e, per l'effetto, rideterminare il compenso riducendolo ad euro 1.604,25, così come indicato nel capo 2.8 della premessa dell'atto di opposizione, con spese compensate.
Revocare il decreto ingiuntivo num. 1702/2023 anche per l'avvenuto pagamento dell'importo corrispondente alla somma fissata dal giudice in sede di concessione della provvisoria esecuzione
(parziale)”;
per parte convenuta:
CP_2
Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata nel merito per tutte le ragioni espresse nella memoria di costituzione e nei successivi scritti di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1702/2023 e condannare in solido i sig.ri e al pagamento in Pt_1 Parte_2 favore dell'avv. della somma capitale di € 12.159,15 per i titoli e le causali di cui allo CP stesso decreto, oltre a interessi legali dalla data della prima intimazione sino al deposito del decreto ingiuntivo e agli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di proposizione della pagina 1 di 8 domanda sino al saldo effettivo, detratto l'acconto pari a € 1.604,25 oltre ad accessori e interessi legali, medio tempore corrisposto da in data 20.6.2024. Parte_2
IN OGNI CASO
Vittoria di spese e compensi di lite, sia della fase monitoria che della fase di opposizione, oltre a rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge”.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, datato 30.10.23, ed Parte_1 hanno convenuto in giudizio l'avv. per ottenere: a) la revoca del Parte_2 CP decreto ingiuntivo num. 1702/2023 (emesso nell'ambito del proc. R.G. 12181/2023), con il quale l'intestato Tribunale li aveva condannati al pagamento della somma di Euro 12.159,15, oltre ad interessi e spese di lite, in favore dell'odierno convenuto opposto, a titolo di compenso per l'attività professionale da quest'ultimo svolta nell'ambito del procedimento presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (R.G.N.R. n. 5430/16); b) la rideterminazione del compenso dovuto in
Euro 1.604,25, con spese compensate.
A sostegno delle proprie pretese, gli opponenti hanno dedotto che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Venezia, l'avv. ha CP esposto di avere un credito nei loro confronti per Euro 12.159,15 (somma comprensiva di spese generali di iva e cpa), per aver svolto, in esecuzione dell'incarico conferito in data 24.05.2016, attività professionale per far luce sulle circostanze che avevano condotto alla morte del di loro padre, ; a seguito del proprio intervento, la Procura della Repubblica presso il Persona_1
Tribunale di Venezia aveva aperto un fascicolo (RGNR n. 5430/2016), disponendo l' accertamento autoptico sul defunto in sede di indagini preliminari, nell'ambito delle quali il medesimo aveva svolto anche investigazioni difensive;
all'esito delle indagini autoptiche, tuttavia, il GIP aveva disposto l'archiviazione del procedimento in data 08.07.2020 e, da tale momento, i clienti, nonostante i solleciti di pagamento del compenso, non avevano adempiuto, di talché il medesimo si era rivolto al competente Consiglio dell'Ordine per ottenere parere di congruità in relazione all'importo richiesto di Euro 8.138,00 (oltre spese generali, accessori di legge e spese vive, pari queste ultime ad Euro 284,83), per un credito complessivo di Euro
12.159,15, oltre interessi di legge a far data dal 22.04.2022;
- il Tribunale di Venezia in data 15.09.2023 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1702/2023, pubblicato in data 18.09.2023, con cui è stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 12.159,15, oltre interessi al tasso di cui al “D. Lgs. 231/2002 dal 28.05.2002” sino al saldo e spese di procedura;
- tra le parti è effettivamente intercorso un rapporto di mandato professionale, in forza del quale l'avv. è stato incaricato di assisterli nel procedimento penale iscritto, contro ignoti, al CP
R.G.N.R. n. 5430/2016 per il reato di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), ma che il compenso richiesto, determinato dal professionista sulla base del tariffario ministeriale - posta l'assenza di alcun preventivo approvato tra le parti né di accordo scritto – avendo riguardo al valore medio delle attività relative alla fase delle “indagini preliminari” e di quella delle
“indagini difensive”, e poi aumentato percentualmente, sia a) sproporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta dal professionista (consistita in un'istanza di accertamento autoptico e nell'assunzione di sommarie informazioni ex art. 391 bis c.p.p. dal sig. e Parte_3
pagina 2 di 8 b) comunque non conforme al suddetto tariffario ministeriale, per duplicazione di alcune voci di attività e per conteggio di attività estranee alla natura del procedimento o alla fase dello stesso;
- il compenso dovuto all'avv. dunque, previa la doverosa eliminazione delle voci di attività CP duplicate e fissato il compenso dovuto nei limiti del “minimo” previsto dal tariffario ministeriale di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 37/2018 ratione temporis applicabile), andrebbe ridotto ad Euro 1.604,25, comprensivo di spese generali al 15% (di cui
Euro 828,00 complessivi per la fase delle “indagini preliminari” ed Euro 776,25 per la fase delle “indagini difensive”), con condanna al pagamento degli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n.
231/2002 non già dalla data del 28.05.2022, come indicato nel decreto ingiuntivo, bensì dal
20.11.2022;
- è addebitabile, in ogni caso, all'avv. una palese violazione deontologica, posta la mancata CP informazione ai clienti dell'infondatezza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2023, si è costituito in giudizio l'avv. CP chiedendo a) preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; b) nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dagli attori e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento dei sig.ri e in Pt_1 Parte_2 proprio favore della somma capitale di Euro 12.159,15 per i titoli e le causali di cui allo stesso decreto, oltre a interessi legali dalla data della prima intimazione sino al deposito del decreto ingiuntivo e agli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di proposizione della domanda sino al saldo effettivo.
Il convenuto opposto ha dedotto:
- la corretta applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, in considerazione a) dell'urgenza che ha caratterizzato ogni singola attività difensiva, del pregio della prestazione svolta, della pluralità delle questioni di fatto e dei documenti analizzati nonché della continuità dell'impegno del professionista, ciò che ha comportato un ragionevole aumento dei valori medi dei parametri, peraltro applicando un accrescimento di ordine percentuale modesto per la categoria “indagini preliminari” e pari al massimo (80%) soltanto per la categoria “indagini difensive”; b) della corretta valorizzazione dell'attività svolta nell'ambito delle fasi di cui al d.m. 55/14, senza alcuna duplicazione;
- che gli interessi moratori sulle somme dovute al professionista devono intendersi operanti a decorrere dal 22.4.2022, data della prima richiesta formale di pagamento inviata ai debitori;
- che non sussiste alcuna violazione deontologica consistente nella mancata informazione al cliente circa l'infondatezza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, posto che, nell'immediatezza dei fatti, le cause della morte del sig. apparivano ragionevolmente incerte. Persona_1
All'udienza del 09.05.24, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti hanno ulteriormente argomentato ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma in linea capitale di Euro 1.604,25, oltre interessi legali a far data dalla richiesta stragiudiziale di adempimento con ordinanza del 15.5.2024.
Rigettate le istanze istruttorie, è stata fissata per rimessione della causa in decisione udienza in data
13.3.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termini ex art. 189 c.p.c.
* * * pagina 3 di 8 In via preliminare, va rilevato che il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un procedimento penale, non rientra tra quelli previsti dall'art. 28 l. 794/42, soggetti al rito semplificato di cognizione ex art. 14,
d.lgs.150/11 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/09/2016, n. 19025).
Correttamente, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con atto di citazione, ritualmente notificato nei termini di legge.
Tanto premesso, si osserva in primo luogo come gli opponenti non abbiano contestato la sussistenza del credito dell'avv. nei propri confronti, bensì unicamente il quantum della pretesa avversaria. CP
I convenuti, infatti, non hanno negato che l'avv. li abbia assistiti nell'ambito del procedimento CP penale iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia al R.G.N.R. n. 5430/2016 per il reato di cui all'art. 589 c.p. (con riferimento alla morte del padre, ), ammettendo che Persona_1 il medesimo abbia svolto, in particolare, a) un'istanza di accertamento autoptico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e b) l'assunzione di sommarie informazioni ex art. 391 bis c.p.p. dal sig. (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione). Tali circostanze, Parte_3 dunque, devono ritenersi non contestate.
Ugualmente non contestata, con riferimento al quantum della pretesa dell'avv. è l'applicabilità CP al caso di specie dei parametri previsti dal d.m. 55/14, nella versione ratione temporis vigente (tabelle
2014-2018) e non vi è prova di un accordo scritto intercorso tra le parti circa la misura del compenso.
Ebbene, con riferimento alla quantificazione, si evidenzia come dalla parcella inviata dall'avv. ai CP clienti, risultino indicati i seguenti importi: per la fase delle indagini preliminari, complessivamente
Euro 4.250,00 (di cui Euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, Euro
1.200,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.450,00 per la fase decisionale); per la fase delle investigazioni difensive, complessivamente Euro 3.888,00 (di cui Euro 1.458,00 per la fase di studio ed Euro 2.430,00 per la fase istruttoria); per un totale di Euro 8.138,00, oltre spese generali al 15%, cpa al 4%, iva al
22% e spese vive per Euro 284,23, per la somma finale di Euro 12.159,15.
Dall'analisi dei predetti importi, emerge come l'avv. abbia applicato i parametri di cui al d.m. CP
55/14, facendo riferimento ai valori medi ivi previsti, con l'applicazione di un accrescimento di ordine percentuale pari a circa il 20% per la categoria “indagini preliminari” e pari al massimo (circa 80%) per la categoria “indagini difensive”.
Parte opponente ha contestato la predetta quantificazione, osservando, da un lato, come la medesima non risulti conforme al tariffario ministeriale, per duplicazione di alcune voci di attività e per il conteggio di attività estranee alla natura del procedimento o alla fase dello stesso;
dall'altro lato, come essa risulti comunque sproporzionata rispetto all'attività effettivamente svolta dal professionista.
Con riferimento alla fase delle indagini preliminari, infatti, secondo la ricostruzione attorea, le attività del professionista si sarebbero esaurite in quella di studio della pratica e introduttiva, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria (in sede di esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica, tale attività è, infatti, stata eseguita dal consulente medico-legale di parte, dott. Persona_2 autonomamente retribuito dalla sig.ra né decisionale, essendosi tale fase conclusa Controparte_3 con l'archiviazione del procedimento. Quanto alla fase delle indagini difensive, non sarebbe dovuto il compenso per la fase di studio, venendo in gioco la medesima questione che era stata già oggetto di studio per la fase delle indagini preliminari.
pagina 4 di 8 Secondo gli opponenti, in ogni caso, il professionista avrebbe dovuto applicare i parametri nell'ambito dei valori minimi e senza alcuna maggiorazione, in virtù della particolare semplicità della questione trattata e dell'assenza dei presupposti per gli incrementi del compenso previsti dal decreto ministeriale.
Ebbene, le censure degli opponenti risultano parzialmente fondate, per le ragioni e nei limiti che seguono.
In primo luogo, si osserva che il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine non è vincolante per il giudice, il quale può senza dubbio discostarsene, essendo in tal caso unicamente tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione (Cass. civ., Sez. VI,
14/03/2017, n. 6517).
Quanto alle deduzioni attoree, si osserva come, in ultima analisi, non risulti contestato in sé lo svolgimento delle prestazioni professionali dedotte dall'avv. bensì la loro valorizzazione CP all'interno dei parametri forensi. Con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito della fase delle indagini preliminari, parte opponente non contesta lo svolgimento di attività rientranti nella fase di studio e nella fase introduttiva della controversia;
quanto alla fase delle investigazioni difensive, non contestata risulta altresì la sussunzione dell'attività svolta all'interno della fase istruttoria. Il compenso spettante all'avv. con riferimento CP
a tali fasi, dunque, deve essere riconosciuto;
salvo, determinarne, come di seguito, l'entità.
Quanto al riconoscimento del compenso per le fasi contestate (fasi istruttoria e decisionale nell'ambito delle indagini preliminari;
fase di studio nell'ambito delle investigazioni difensive), si osserva quanto segue.
Con riferimento alla fase istruttoria del procedimento, l'art. 12 del dm. 55/14 dispone che “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: (…) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”. Nel caso che ci occupa, l'unica attività svolta dal professionista inquadrabile tra quelle di cui sopra, inerenti la fase istruttoria, di cui vi sia prova agli atti, risulta essere l'audizione del sig. ex art. 391 bis c.p.p. . Parte_3
Tale attività risulta, tuttavia, già sussunta all'interno della fase istruttoria nell'ambito delle investigazioni difensive;
una valorizzazione della medesima anche sub specie di attività istruttoria in sede di indagini preliminari risulterebbe un'iniqua duplicazione, con la conseguenza che non deve essere riconosciuto all'avv. alcun compenso con riferimento alla fase istruttoria nell'ambito delle CP indagini preliminari.
Quanto alla fase decisionale, in essa rientrano esemplificativamente “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica” (cfr. art. 12 d.m. 55/14). Nel caso di specie si osserva come l'avv. non abbia CP svolto alcuna delle predette attività, né attività di carattere assimilabile: il procedimento, infatti, si è concluso con un provvedimento di archiviazione reso de plano – circostanza, del resto, non contestata da parte opposta –, senza la fissazione di alcuna udienza nell'ambito della quale l'avv. sia CP intervenuto per presentare le difese. Nessun compenso è dovuto all'opposto, dunque, nemmeno con riferimento a tale fase. pagina 5 di 8 Venendo ora alle attività rientranti nella fase di studio della controversia, esse sono esemplificate dal d.m. 55/14 quali “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Sul punto, coglie nel segno la difesa di parte opposta, nella parte in cui sostiene che le attività rientranti nella predetta voce con riferimento alla fase delle indagini preliminari e quelle sussumibili nell'analoga voce nella fase delle indagini difensive, siano, per contenuto e presupposti, ontologicamente diverse.
La prima voce attiene, infatti, allo studio generale del caso e alla valutazione complessiva degli elementi di diritto e di fatto implicati dalla vicenda. La seconda voce, viceversa, nell'ambito dell'assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p., consiste nel colloquio preliminare con la fonte, nella valutazione sull'opportunità di escuterla e nella successiva preparazione dei quesiti da porre nel corso dell'assunzione, in relazione alle finalità per cui la prova viene raccolta e alla complessiva strategia difensiva adottata.
All'avv. deve dunque essere riconosciuto il compenso con riferimento alla fase di studio della CP controversia con riferimento sia alla fase delle indagini preliminari, sia alla fase delle investigazioni difensive.
Individuate le fasi relativamente alle quali deve essere liquidato il compenso nei confronti dell'opposto, occorre ora determinarne l'entità. Sul punto, l'art. 12 del d.m. 55/14 dispone che “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Dall'analisi della predetta norma, emerge come la base di partenza che il giudice deve tenere in considerazione è costituita dai valori medi di cui alle tabelle, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50% sulla base degli elementi indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata.
Ebbene, nel che ci occupa, risulta congruo applicare, ai fini della liquidazione del compenso, i valori minimi (ossia i valori medi in tabella, diminuiti nella misura del 50%).
Dagli atti di causa emerge infatti come l'attività prestata dal professionista inerisca a vicenda di scarsa complessità. Con riferimento all'istanza avanzata dall'avv. per l'accertamento autoptico sul CP cadavere del sig. , si osserva che la medesima ha ragionevolmente richiesto un preventivo Persona_1 modesto approfondimento giuridico, come emerge dal tenore e dalla brevità della stessa.
Del pari, con riguardo alla successiva attività svolta dall'avv. con riferimento all'accertamento CP autoptico medico-legale e all'attività di studio delle cartelle cliniche, ruolo centrale è stato ricoperto, invero, dal consulente tecnico di parte, dott. separatamente retribuito dalla sig.ra Persona_2
pagina 6 di 8 (coniuge del defunto); tali circostanze, del resto, risultano provate documentalmente Controparte_3
e non contestate.
Anche l'assunzione di informazioni da parte del fratello del sig. risulta attività di bassa Persona_1 complessità, come emerge dal tenore e dal contenuto di quanto riportato nel relativo verbale (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Nemmeno, infine, la allegata pluralità delle questioni di fatto e di documenti analizzati dal professionista risulta cogliere nel segno: il principale elemento controverso nel caso di specie riguardava, infatti, la causa della morte del sig. , del cui approfondimento erano peraltro Persona_1 investiti i consulenti tecnici del pubblico ministero e di parte, né i documenti analizzati prodotti agli atti risultano particolarmente numerosi.
L'unico profilo valorizzabile ai fini di un eventuale maggior quantificazione del compenso risulta quello dell'urgenza del provvedere: tale carattere risulta riferibile, tuttavia, unicamente alla predisposizione dell'istanza di accertamento autoptico sul corpo del defunto. L'attività di investigazione difensiva, viceversa, non risulta caratterizzata dal predetto carattere, come testimoniato dalla circostanza che l'assunzione di informazioni da parte del sig. è avvenuta in Parte_3 data 30.5.2016, ossia più di 10 giorni dopo che l'avv. era stato investito della difesa dei fratelli CP
(la richiesta di assistere i clienti è infatti pervenuta in data 18.05.16, cfr. pag. 3 comparsa Parte_2 di costituzione). In considerazione, tuttavia, della semplicità del contenuto e della brevità dell'istanza di accertamento autoptico, non si ritiene che il carattere dell'urgenza alla medesima riferibile – peraltro insito nella natura dell'accertamento richiesto – sia idoneo a giustificare, per sé solo, una maggior quantificazione del compenso spettante all'avv. rispetto al valore minimo. CP
Alla luce di quanto sopra, applicando i parametri di cui al d.m. 55/14 nella versione ratione temporis vigente (tabelle 2014-2018), il compenso da liquidarsi in favore dell'avv. per le prestazioni CP oggetto di causa viene cosi calcolato:
- quanto alle indagini preliminari, Euro 405,00 per la fase di studio ed Euro 315,00 per la fase introduttiva cui aggiungersi spese generali, iva e c.p.a per un totale di Euro 1.050, 57;
- quanto alle investigazioni difensive, Euro 405,00 per la fase di studio ed Euro 675,00 per la fase istruttoria, cui aggiungersi spese generali, iva e c.p.a, per un totale di Euro 1.575,85; pari a complessivi Euro 2.626, 42 oltre a interessi legali dalla data della prima intimazione ad adempiere, risalente al 18.10.22.
Si evidenzia a tale ultimo riguardo che gli interessi legali devono ritenersi decorrenti dal 18.10.22, data della prima intimazione di pagamento, secondo l'allegazione degli opponenti, non potendosi far decorrere i suddetti dalla data del 22.4.2022, come ritenuto dal convenuto opposto, non risultando dimostrata, infatti, a tale data l'intimazione (risultando dal doc. 7 del fascicolo monitorio la spedizione di raccomandata contenente unicamente la lettera accompagnatoria e non già anche la parcella con richiesta di pagamento).
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato e determinato il credito alla misura di cui sopra (Euro
2.626, 42 oltre a interessi legali dal 18.10.22).
Con nota di precisazione delle conclusioni, infine, parte opponente ha dato atto di aver corrisposto in favore dell'avv. per le prestazioni per cui è causa, la somma di Euro 1.604,25 oltre accessori ed CP interessi legali decorrenti dal 18.10.22 (per un totale di Euro 2.166,40), come da ordinanza del
15.05.24, che ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo nei limiti della predetta pagina 7 di 8 somma. Tale circostanza non è stata contestata da parte opposta, che al contrario l'ha valorizzata nelle proprie conclusioni in sede di nota di p.c.
L'importo già versato, dunque, deve essere detratto, a titolo di acconto, da quanto complessivamente dovuto dagli opponenti in favore dell'avv. CP
Le spese di lite vanno integralmente compensate alla luce della sostanziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata,
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, per le causali di cui alla parte motiva:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1702/2023, emesso nell'ambito del proc. R.G. 12181/2023 dal presente Tribunale;
2) accerta che il compenso dovuto dagli opponenti all'avv. per le prestazioni oggetto CP della presente causa ammonta ad Euro 2.626, 42, oltre a interessi di legge dal 18.10.22, sino al saldo;
3) per l'effetto, condanna ed al pagamento in solido, in Parte_1 Parte_2 favore dell'avv. detratte le somme già versate, della somma di Euro 2.626, 42 oltre a CP interessi di legge dal 18.10.22, sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Venezia, lì 25.03.25.
Il Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, CP_4
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