Ordinanza cautelare 21 febbraio 2018
Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/07/2022, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 01217/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2018, proposto da
OL MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Emma De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aradeo, via San Benedetto 4;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
ET LE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento n. 273 del 20.10.2017, trasmesso con nota raccomandata a/r prot. n. 75575 del 24.10.2017 (ricevuta il 26.10.2017), con il quale il Direttore dell'Ufficio Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - per il tramite di un funzionario delegato, ha rigettato l'istanza del 17.08.2016 tendente ad ottenere la revoca/annullamento del provvedimento n. 41423 del 30.05.2016 di aggregazione del patentino n. 180/TA operante in Ginosa (TA) alla neo istituita Rivendita ordinaria n. 27 ubicata in Ginosa, alla via Matteotti civ. 253 (quale Rivendita più vicina), di proprietà del controinteressato sig. LE ET;
- di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti al ricorrente,
- inoltre per l'accertamento della piena validità ed efficacia della nota prot. n. 54 del 27.01.2017, con la quale il Direttore dell'Ufficio A.A.M.S. della sede operativa di Taranto aveva comunicato l'intenzione di variare l'aggregazione dello stesso Patentino n. 180/TA dalla Rivendita ordinaria n. 27 alla Rivendita ordinaria n. 19, in accoglimento dell'istanza del 17.08.2016 promossa dall'odierna ricorrente (prot. n. 58691).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia OR e udito per la parte ricorrente l’avv.to E. De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare della Rivendita ordinaria tabacchi n. 19, sita in Ginosa (TA), alla via Martiri d’Ungheria n. 89, espone quanto segue.
A far data dal 2009 ha beneficiato dell’aggregazione di due Patentini, il n. 170/TA e il n. 180/TA, rilasciati rispettivamente al sig. OR RO, titolare dell’esercizio Bar “L’Angelo Azzurro” sito in Ginosa alla via G. Matteotti 249/B, distante mt. 478,00 dalla Rivendita della ricorrente, e al sig. NE AN, titolare dell’esercizio “Street Bar” sito in Ginosa alla via G. Matteotti s.n.c., distante mt. 815,00 dalla stessa Rivendita.
In data 01.11.2015 veniva istituita in via Matteotti civ. 253 - nelle vicinanze di via Martiri d’Ungheria dove ha sede la Rivendita ordinaria della ricorrente - la Rivendita ordinaria n. 27 di proprietà del sig. LE ET, odierno controinteressato e, contestualmente a detta istituzione, l’Agenzia dei Monopoli avviava il procedimento di cambio aggregazione dei Patentini n. 170 e 180 citati.
Con successiva nota prot. n. 41423 del 30.05.2016 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponeva il cambio di aggregazione dei Patentini n. 170/TA e n. 180/TA, sottraendoli alla Rivendita ordinaria n. 19 per assegnarli alla neo istitutita Rivendita ordinaria n. 27 di proprietà del controinteressato.
Con istanza acquisita al prot. n. 58691 del 17.08.2016, la ricorrente chiedeva la revoca/annullamento del provvedimento di cambio aggregazione prot. n. 41423 del 30.05.2016, con conseguente richiesta di riaggregazione in proprio favore di almeno uno dei due Patentini in questione (il n. 180/TA), ovvero, in subordine, di aggregazione alternata dello stesso a entrambe le Rivendite ordinarie n. 19 e n. 27, al fine di ristabilire l’equilibrio economico in zona.
Avverso l’epigrafato provvedimento n. 273 del 20.10.2017, trasmesso con nota raccomandata a/r prot. n. 75575 del 24.10.2017 (ricevuta il 26.10.2017), con il quale il Direttore della Sede operativa di Taranto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rigettato integralmente l’istanza presentata dalla ricorrente il 17.08.2016, disponendo che il Patentino n. 180/TA continuasse ad approvvigionarsi dalla Rivendita ordinaria n. 27 del controinteressato, è insorta quest’ultima con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito rubricate.
I.a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, l. 22 dicembre 1957, n. 1293 e dell’art. 54 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074; eccesso di potere per sviamento; carenza di istruttoria; errore nei presupposti; carenza di motivazione; illogicità manifesta; contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
II.b) Violazione dell’art. 3, L. n. 241 del 1990. Illogicità e carenza della motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; errore nei presupposti; illogicità manifesta e contraddittorietà interna ed esterna dell’azione amministrativa.
III.c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis, L. n. 241 del 1990.Violazione delle garanzie partecipative. Violazione dell’art. 97 Costituzione e del principio del giusto procedimento.
Eccesso di potere per difetto d’istruttoria; carenza di motivazione; violazione del principio di proporzionalità; contraddittorietà tra atti amministrativi.
IV.d) Violazione dell’art. 97 della Costituzione, del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento; illogicità manifesta; ingiustizia manifesta.
Il 2 febbraio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con ordinanza collegiale n. 92/2018, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 20 febbraio 2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente “tenuto conto della distanza (rispettivamente di mt.1.087 e di mt. 343) tra le Rivendite Ordinarie n° 19 (di proprietà della ricorrente) e n° 27 (del controinterressato) ed il Patentino n° 180, tale da non configurare un’alterazione dell’assetto della vendita dei generi di monopolio nella medesima zona, e considerato che, nella specie, anche alla luce dell’istruttoria svolta e della motivazione posta a supporto del provvedimento - discrezionale – impugnato, quest’ultimo sembra fondarsi proprio sull’adeguata valutazione dell’interesse pubblico di soddisfare le effettive esigenze dell’utenza della zona in questione, anche considerato che la Rivendita n° 19 risulta munita di distributore automatico e la Rivendita n° 27 no; rilevato, inoltre, che il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 non risulta dovuto nella fattispecie che occupa, trattandosi di procedimento di autotutela, e che anche il periculum in mora non risulta adeguatamente dimostrato, avendo la ricorrente prospettato unicamente eventuali, generici e non meglio documentati pregiudizi di carattere economico per l’attività ed i dipendenti della rivendita ”.
Con memoria depositata il 30 maggio 2022 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso “ preso atto dell’intervenuta soppressione del patentino n. 180/TA del sig. NE AN, del quale la IG.ra OL chiedeva il cambio di aggregazione in favore della propria Rivendita ”.
Nella pubblica udienza del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza suindicata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore di parte ricorrente con la citata memoria del 30 maggio 2022 e dell’intervenuta soppressione del patentino n. 180/TA del sig. NE AN, del quale la IG.ra OL chiedeva il cambio di aggregazione in favore della propria Rivendita ordinaria n. 19) al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo, parte ricorrente, rilevato la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.
Osserva, infatti, il Collegio che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e quanto espresso dal Tribunale con la citata ordinanza cautelare n. 92/2018) per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia OR, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia OR | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO