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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18092 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28355/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28355 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San Rufo (SA), Loc. Camerino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vollaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in
Sant'Arsenio (SA) Via Annunziata n. 121,
- Parte attrice
E
, con sede in Roma, alla Via Lucrezia Controparte_1
Romana n. 41/47, e per essa Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Roma, alla Via Lucrezia Romana n. 41/47 nella P.IVA_2 sua qualità di mandataria con rappresentanza, in persona del Funzionario e Procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Claudio Monteverdi 20;
1 Controparte_3
(C.F. ), con sede legale in Vallo della Lucania (SA), alla Via A.R. Passaro, n
[...] P.IVA_3 persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Claudio Monteverdi 20,
- Parti convenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
29 maggio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_4
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… In via principale -
[...] accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute, per tutte le ragioni esposte in atti o per quelle accertate in corso di giudizio, in accoglimento della domanda avanzata dall'attore, revocare/annullare/dichiarare inefficace e priva di effetti la risoluzione dei mutui 1) Repertorio n.
33965/15873, di € 360.000,00 - n. 9000434 399; 2) Repertorio n. 33966/15874, di € 260.000,00 - n.
9000434 400; 3) Repertorio n. 33967/15875, € 280.000,00 - n. 9000434 401 e la relativa decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, riammesso al beneficio dei termini il mutuatario , condannare le convenute in solido tra loro o ognuna per la propria Parte_1 responsabilità, a: a. provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia e di ogni altra negativa segnalazione presso banche dati pubbliche e private con efficacia ex tunc;
b. risarcire il danno di cui sarà fornita prova in corso di giudizio conseguente all'illegittima segnalazione di cui sopra;
c. al pagamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi moratori versati, quantificati nella somma di € 4.714,58 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio;
d. al pagamento delle spese legali dovute in via stragiudiziale e quantificate nella somma di € 2.585,36; e. manlevare e tenere indenne il Consorzio attore dal pagamento delle somme di cui dovesse essere tenuto a rispondere nei confronti della
in ragione dell'eventuale dichiarazione di decadenza dal beneficio. In via Controparte_5 subordinata, nella denegata ipotesi di mancata riammissione del debitore al beneficio del termine
e, quindi, conferma dell'avvenuta risoluzione dei contratti di mutuo: accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute, per tutte le ragioni esposte in atti o per quelle accertate in corso di giudizio, in accoglimento della domanda avanzata dall'attore, condannarle in solido tra loro o
2 ognuna per la propria responsabilità a: a. al pagamento della somma corrispondente al contributo non erogato dalla , pari ad € 382.500,00 o la diversa somma accertata in corso Controparte_5 di giudizio;
b. manlevare e tenere indenne il Consorzio attore dal pagamento delle somme di cui dovrà rispondere nei confronti della in ragione della dichiarazione di Controparte_5 decadenza dal beneficio;
c. provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla
Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia e di ogni altra negativa segnalazione presso banche dati pubbliche e private con efficacia ex tunc;
d. risarcire il danno di cui sarà fornita prova in corso di giudizio conseguente all'illegittima segnalazione di cui sopra;
e. al pagamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi moratori versati, quantificati nella somma di €
4.714,58 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio;
f. al pagamento delle spese legali dovute in via stragiudiziale e quantificate nella somma di € 2.585,36; g. al pagamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi contrattuali versati, che saranno quantificati in corso di giudizio;
In ogni caso Con condanna delle convenute, in solido tra loro o ciascuna per le proprie responsabilità, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Premetteva l'attore di avere stipulato, in data 28 dicembre 2009, con tre distinti CP_1
Cont Contratti condizionati di finanziamento fondiario a rispettivamente per gli importi di €
360.000,00, € 260.000,00 ed € 280.000,00, destinati alla realizzazione e al completamento di un impianto sportivo;
che alla stipulazione di essi aveva partecipato anche l'allora Banca del Cilento di
AS e Vallo di Diano e della Lucania Credito Cooperativo (oggi ), quale garante;
CP_3 che era stata erogata la prima 'tranche' delle somme oggetto di diversi contratti: segnatamente €
144.000,00 quanto al primo contratto (n. 3525); € 104.000,00 per quanto attiene al secondo (n.
3526); € 104.000,00 in relazione al terzo contratto (n. 3527); che gli importi erogati erano stati versati su conto ed erano stati vincolati quanto alla loro destinazione;
che sugli stessi importi fosse stato costituito pegno irregolare ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. in favore della mutuante;
che, presentata la documentazione prevista nei contratti, in data 22.06.2010, erano stati stipulati i tre contratti definitivi e, precisamente: 1. “Atto definitivo di mutuo fondiario a SAL” ai sensi degli artt.
38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993, Repertorio n. 33965/15873, per l'erogazione del residuo importo di
€ 216.000,00 (posizione n. 9000434 399); 2. “Atto definitivo di mutuo fondiario a SAL” CP_1 ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993, Repertorio n. 33966/15874, per l'erogazione del residuo importo di € 156.000,00 (posizione n. 9000434 400); 3. “Atto definitivo di mutuo CP_1 fondiario a SAL” ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993, Repertorio n. 33967/15875, per l'erogazione del residuo importo di € 176.000,00 (posizione n. 9000434 401). CP_1
Esponeva il di essere stato ammesso, ai fini della realizzazione alle opere per cui aveva Parte_1 ottenuto la concessione dei mutui, ai benefici di cui alla L.R. Campania n. 42/1979, che prevedeva
3 l'erogazione di un contributo costante pari al 5% annuo, per un massimo di 20 anni, a copertura del capitale, in relazione ai mutui contratti dall'Ente e, segnatamente che:
1. con Decreto n. 24 del
08.02.2011, la aveva concesso un contributo di € 360.000,00 (con un'annualità di € CP_5
18.000,00 per 20 anni) a copertura parziale degli oneri di ammortamento del mutuo n. 399, concesso per i lavori di completamento e adeguamento delle palestre dedicate al preatletismo e alla ginnastica;
2. con Decreto n. 27 del 08.02.2011, la aveva concesso un contributo di € CP_5
260.000,00 (con un'annualità di € 13.000,00 per 20 anni) a copertura parziale degli oneri di ammortamento del mutuo n. 400, concesso per la costruzione della copertura in legno lamellare e per l'adeguamento del campo da tennis;
3. con Decreto n. 35 del 25.02.2011, la aveva CP_5 concesso un contributo di € 280.000,00 (con un'annualità di € 14.000,00 per 20 anni) a copertura parziale degli oneri di ammortamento del mutuo n. 401, concesso per i lavori di completamento della palestra polivalente all'interno del Palazzetto dello Sport;
che, nei richiamati decreti era stato previsto che il contributo fosse accreditato al , previa presentazione delle quietanze di Parte_1 pagamento delle rate di restituzione dei mutui.
Riferiva ancora che, con la stipulazione dei contratti definitivi, il residuo importo dei mutui era stato erogato mediante accredito da parte della CC di AS (ora ), in nome e per conto CP_3
Contr della mutuante , su c/c n. 115428 intrattenuto dal presso la medesima;
che CP_1 Parte_1 nei citati contratti era stata prevista la costituzione in pegno, ai sensi degli artt. 2784 e ss. c.c. e delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 170/2004, da parte del e a favore dell' , del saldo Parte_1 CP_1 attivo di c/c n. 115428 come risultante all'atto della stipula (pari a complessivi euro 548.000,00) e desumibile da ciascun successivo estratto conto;
che la garanzia era stata prestata ai fini del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal nei confronti dell' : segnatamente, Parte_1 CP_1 le parti avevano convenuto che l'utilizzo del saldo di c/c da parte del mutuatario potesse essere effettuato solo col benestare della mutuante, a seguito della presentazione di documentazione attestante le spese sostenute e la regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo;
d'altro canto, la mutuante, in assenza di autorizzazione da parte del mutuatario, si era impegnata a non disporre altrimenti del saldo di c/c, almeno sino al verificarsi di un evento, o potenziale evento, di inadempimento: in tal caso, invece, l'Istituto mutuante avrebbe provveduto “alla compensazione del saldo presente sul conto con quanto dovuto a titolo di capitale, interessi ed accessori afferenti al finanziamento, senza bisogno di preventiva autorizzazione da parte della parte mutuataria”.
Tanto premesso, deduceva la parte attrice che fosse sopravvenuta alla stipulazione dei contratti la notificazione nei confronti del di un pignoramento Controparte_7 presso terzi promosso dalla Edison in danno del , in forza di un decreto CP_8 Parte_1 ingiuntivo emesso nei confronti del medesimo per l'importo di € 68.794,59 (d.i. n. 12836/2018
4 emesso dal Tribunale di Milano); che il terzo aveva reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., evidenziando l'esistenza di due rapporti di conto corrente riconducibili al , il primo dei Parte_1 quali recante un saldo negativo, il secondo (quello oggetto dei fatti di causa), con saldo positivo pari ad € 193.626,04, “interamente assoggettato a pegno in favore di ”; che era poi Controparte_9 sopravvenuta notificazione nei confronti della Banca di ulteriore atto di pignoramento presso terzi promosso dal a fronte della quale la CC di AS, in data 15.01.2019, Parte_2 aveva resto dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del medesimo tenore;
che entrambe le dichiarazioni erano state successivamente integrate.
Sosteneva, quindi, di essere stato costretto, a causa del vincolo costituito sui propri conti, al fine di onorare i propri debiti, a utilizzare, anziché il saldo di conto corrente per il pagamento delle opere realizzate e i mezzi propri (costituiti per oltre il 70% dal contributo della per pagare le rate CP_5 di mutuo, i mezzi propri per il pagamento degli appaltatori e di essere conseguentemente rimasto privo di provvista per il pagamento delle rate dei mutui.
Vista l'impossibilità di far fronte alle rate di restituzione dei mutui con scadenza 31.12.2018, il aveva quindi rivolto formale richiesta alla (con comunicazione Prot. n. Parte_1 CP_1
115 – 116 – 117 del 30.01.2019) di prelevare quanto dovuto dalle somme costituite in pegno a garanzia del pagamento delle rate, rendendosi disponibile al pagamento degli interessi di mora. Si doleva, però, di non avere ottenuto riscontro a tale richiesta, se non in data 13.09.2019, all'esito di innumerevoli solleciti ed allorché era maturata anche la scadenza di ulteriore rata (anch'essa rimasta impagata) al 30 giugno 2019; soltanto nel mese di settembre, infatti, aveva provveduto CP_1
a prelevare l'importo dovuto da parte sua per il pagamento di entrambe le rate dalle somme costituite in pegno mediante bonifico di € 64.897,36 disposto dalla CC AS: il residuo importo di € 455,00 dovuto – a dire della mutuante - a titolo di interessi sulla rata n. 20 del mutuo n. 434401, le era stato invece versato mediante bonifico del 10.10.2019 da parte del . Parte_1
Affermava l'attore che il mancato tempestivo pagamento delle rate di mutuo non gli avesse consentito di ottenere l'erogazione del contributo della essendo quest'ultimo Controparte_5 erogabile solo in seguito alla presentazione della quietanza rilasciata dalla mutuante.
Aggiungeva che la CC AS avesse sottoposto le somme giacenti sul proprio conto al vincolo del pignoramento in violazione delle norme di disciplina delle procedure esecutive nei confronti di enti pubblici locali.
Sosteneva che l'iniziale inerzia della e il ritardo con il quale la stessa gli avesse poi CP_1 trasmesso le quietanze di pagamento delle rate dei mutui, una volta soddisfatta nelle sue ragioni creditorie, e la conseguente impossibilità da parte sua di documentare alla Controparte_5
l'adempimento alle obbligazioni assunte, aveva determinato dapprima la sospensione e poi la
5 revoca del beneficio del contributo regionale, con conseguenti mancata erogazione del residuo pari a € 382.500 e richiesta di restituzione delle somme già erogate, pari a € 517.500, oltre interessi e spese legali.
Ne erano poi derivati l'inadempimento da parte del al pagamento anche delle successive Parte_1 rate di mutuo e, conseguentemente, dapprima la richiesta di adempimento da parte della banca entro un termine fissato, e, successivamente, la comunicazione da parte della stessa della decadenza del beneficio del termine e della risoluzione dei contratti di mutuo e la segnalazione del alla Parte_1
dei Rischi della Banca d'Italia. CP_1
In ragione di quanto sopra, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità delle convenute in relazione al grave pregiudizio subito in conseguenza delle loro condotte illegittime e la condanna delle medesime al risarcimento del danno derivatogli.
Si costituivano in giudizio tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_2
e contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria del ed
[...] CP_3 Parte_1 affermando la piena legittimità del loro operato.
Concludevano, pertanto, rispettivamente, nei seguenti termini: “In via principale e CP_1 nel merito: rigettare tutte le domande giudiziali avverse, anche risarcitorie, con accertamento incidenter tantum dell'intervenuta risoluzione e della intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 Cod. Civ., intimate in data 14 febbraio 2022, del contratto di Parte_3 ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Rep. 33965 Racc. 15873; del contratto di
[...] ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Rep. 33966 Racc. Parte_3
15874 e del contratto di ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Parte_3
Rep. 33287, Racc. 15360, tutti a rogito Notaio Dott.ssa , conclusi con il Persona_1 [...]
. In via subordinata e nel merito: in ogni caso accertare, Parte_1 in via di eccezione riconvenzionale, l'avvenuta risoluzione per gravi motivi e/o di diritto e
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 Cod. Civ. del contratto di mutuo fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Rep. 33965 Racc. 15873; del contratto di mutuo fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Rep. 33966
Racc. 15874 e del contratto di mutuo fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n.
385/1993 Rep. 33287, Racc. 15360, tutti a rogito Notaio Dott.ssa , conclusi con il Persona_1
. In ogni caso con vittoria di spese”. Controparte_10 [...]
Controparte_3
“in via principale e nel merito: accertare la legittimità e correttezza dell'operato della scrivente
, per l'effetto e in ogni caso rigettare tutte le domande giudiziali avverse, anche a CP_3
6 carattere risarcitorio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi argomentati in atti. In ogni caso con vittoria di spese”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
La domanda è infondata e non merita accoglimento, non trovando riscontro le circostanze dedotte dal a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti delle convenute. Parte_1
Nei contratti costitutivi dei rapporti di mutuo, l'Istituto di credito mutuante e la parte mutuataria avevano convenuto che le somme erogate dal primo in favore della seconda confluissero su conto corrente (n. 115428), acceso presso ed intestato al , e che fossero costituite in CP_3 Parte_1 pegno in favore di;
che il saldo di tale rapporto dovesse essere utilizzato da parte del CP_1
al solo fine della realizzazione delle opere di investimento per le quali i mutui erano stati Parte_1 concessi;
che le somme potessero essere svincolate soltanto su richiesta formale del , Parte_1 corredata da idonea documentazione giustificativa dei lavori.
In tale prospettiva, deve escludersi che il potesse esigere lo svincolo delle somme da Parte_1 parte delle convenute al fine di potere adempiere al pagamento delle rate di restituzione dei finanziamenti.
Né ancora può ritenersi che il potesse esigere da parte della creditrice l'escussione del Parte_1 pegno costituito sul saldo del conto corrente a garanzia del proprio inadempimento all'obbligazione di pagamento delle rate del mutuo, non potendosi considerare la stessa una modalità alternativa di estinzione dell'obbligazione nella disponibilità del debitore, alla quale la banca avrebbe dovuto fare ricorso su richiesta del medesimo.
Ne discende che in alcun modo possa ritenersi responsabile per il fatto di non avere CP_1 escusso il pegno, ricevutane richiesta da parte del , non integrando tale scelta violazione Parte_1 di un obbligo contrattuale e neppure violazione di alcun canone di buona fede o correttezza nei confronti del debitore.
Quanto all'ulteriore doglianza in ordine alla condotta della
[...]
la quale avrebbe Controparte_3 illegittimamente costituito vincolo sulle somme oggetto del pignoramento in violazione delle norme di disciplina delle azioni esecutive nei confronti degli Enti locali, la stessa si ritiene infondata non
7 essendo riferibile al l'ordinamento finanziario e contabile previsto dal Testo Unico Parte_1
267/2000 per questi ultimi: segnatamente il , come desumibile dallo Statuto, è Parte_1 annoverabile per la sua natura, tra i soggetti previsti dall'art. 31 del Testo Unico, che richiama la disciplina delle aziende speciali, le quali non soggiacciono alla disciplina invocata.
Ne deriva che non sia dato ascrivere alle convenute alcuna responsabilità in relazione alla intervenuta revoca da parte della al Consorzio dei benefici e quindi alle Controparte_5 conseguenze, pregiudizievoli per l'Ente derivatene, le quali sono invece esclusivamente da ricondurre all'inadempimento da parte del medesimo all'obbligazione di pagamento delle rate dei mutui.
Del pari, si reputa legittima la condotta tenuta dalla banca a seguito del perdurante inadempimento del debitore al pagamento delle rate di restituzione dei finanziamenti, consistita nella comunicazione della decadenza del debitore dal beneficio del termine e della risoluzione de contratti;
come anche giustificata (ed anzi doverosa) si reputa la segnalazione del credito del in sofferenza, operata dalla Iccrea alla Centrale rischi della Banca d'Italia, in quanto Parte_1 effettuata nella piena ricorrenza dei presupposti.
Per tali motivi, le domande dell'attore sono respinte.
In ragione della soccombenza, la parte attrice è, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore di ciascuna delle parti convenute nella misura di euro
17.252, per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande formulate dalla parte attrice nei confronti delle convenute;
- condanna l'attore al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in favore di ciascuna delle parti convenute nella misura di euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27 dicembre 2025
Il Giudice
AU TI
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28355 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San Rufo (SA), Loc. Camerino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vollaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in
Sant'Arsenio (SA) Via Annunziata n. 121,
- Parte attrice
E
, con sede in Roma, alla Via Lucrezia Controparte_1
Romana n. 41/47, e per essa Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Roma, alla Via Lucrezia Romana n. 41/47 nella P.IVA_2 sua qualità di mandataria con rappresentanza, in persona del Funzionario e Procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Claudio Monteverdi 20;
1 Controparte_3
(C.F. ), con sede legale in Vallo della Lucania (SA), alla Via A.R. Passaro, n
[...] P.IVA_3 persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Claudio Monteverdi 20,
- Parti convenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
29 maggio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_4
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… In via principale -
[...] accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute, per tutte le ragioni esposte in atti o per quelle accertate in corso di giudizio, in accoglimento della domanda avanzata dall'attore, revocare/annullare/dichiarare inefficace e priva di effetti la risoluzione dei mutui 1) Repertorio n.
33965/15873, di € 360.000,00 - n. 9000434 399; 2) Repertorio n. 33966/15874, di € 260.000,00 - n.
9000434 400; 3) Repertorio n. 33967/15875, € 280.000,00 - n. 9000434 401 e la relativa decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, riammesso al beneficio dei termini il mutuatario , condannare le convenute in solido tra loro o ognuna per la propria Parte_1 responsabilità, a: a. provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia e di ogni altra negativa segnalazione presso banche dati pubbliche e private con efficacia ex tunc;
b. risarcire il danno di cui sarà fornita prova in corso di giudizio conseguente all'illegittima segnalazione di cui sopra;
c. al pagamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi moratori versati, quantificati nella somma di € 4.714,58 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio;
d. al pagamento delle spese legali dovute in via stragiudiziale e quantificate nella somma di € 2.585,36; e. manlevare e tenere indenne il Consorzio attore dal pagamento delle somme di cui dovesse essere tenuto a rispondere nei confronti della
in ragione dell'eventuale dichiarazione di decadenza dal beneficio. In via Controparte_5 subordinata, nella denegata ipotesi di mancata riammissione del debitore al beneficio del termine
e, quindi, conferma dell'avvenuta risoluzione dei contratti di mutuo: accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute, per tutte le ragioni esposte in atti o per quelle accertate in corso di giudizio, in accoglimento della domanda avanzata dall'attore, condannarle in solido tra loro o
2 ognuna per la propria responsabilità a: a. al pagamento della somma corrispondente al contributo non erogato dalla , pari ad € 382.500,00 o la diversa somma accertata in corso Controparte_5 di giudizio;
b. manlevare e tenere indenne il Consorzio attore dal pagamento delle somme di cui dovrà rispondere nei confronti della in ragione della dichiarazione di Controparte_5 decadenza dal beneficio;
c. provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla
Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia e di ogni altra negativa segnalazione presso banche dati pubbliche e private con efficacia ex tunc;
d. risarcire il danno di cui sarà fornita prova in corso di giudizio conseguente all'illegittima segnalazione di cui sopra;
e. al pagamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi moratori versati, quantificati nella somma di €
4.714,58 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio;
f. al pagamento delle spese legali dovute in via stragiudiziale e quantificate nella somma di € 2.585,36; g. al pagamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi contrattuali versati, che saranno quantificati in corso di giudizio;
In ogni caso Con condanna delle convenute, in solido tra loro o ciascuna per le proprie responsabilità, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Premetteva l'attore di avere stipulato, in data 28 dicembre 2009, con tre distinti CP_1
Cont Contratti condizionati di finanziamento fondiario a rispettivamente per gli importi di €
360.000,00, € 260.000,00 ed € 280.000,00, destinati alla realizzazione e al completamento di un impianto sportivo;
che alla stipulazione di essi aveva partecipato anche l'allora Banca del Cilento di
AS e Vallo di Diano e della Lucania Credito Cooperativo (oggi ), quale garante;
CP_3 che era stata erogata la prima 'tranche' delle somme oggetto di diversi contratti: segnatamente €
144.000,00 quanto al primo contratto (n. 3525); € 104.000,00 per quanto attiene al secondo (n.
3526); € 104.000,00 in relazione al terzo contratto (n. 3527); che gli importi erogati erano stati versati su conto ed erano stati vincolati quanto alla loro destinazione;
che sugli stessi importi fosse stato costituito pegno irregolare ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. in favore della mutuante;
che, presentata la documentazione prevista nei contratti, in data 22.06.2010, erano stati stipulati i tre contratti definitivi e, precisamente: 1. “Atto definitivo di mutuo fondiario a SAL” ai sensi degli artt.
38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993, Repertorio n. 33965/15873, per l'erogazione del residuo importo di
€ 216.000,00 (posizione n. 9000434 399); 2. “Atto definitivo di mutuo fondiario a SAL” CP_1 ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993, Repertorio n. 33966/15874, per l'erogazione del residuo importo di € 156.000,00 (posizione n. 9000434 400); 3. “Atto definitivo di mutuo CP_1 fondiario a SAL” ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993, Repertorio n. 33967/15875, per l'erogazione del residuo importo di € 176.000,00 (posizione n. 9000434 401). CP_1
Esponeva il di essere stato ammesso, ai fini della realizzazione alle opere per cui aveva Parte_1 ottenuto la concessione dei mutui, ai benefici di cui alla L.R. Campania n. 42/1979, che prevedeva
3 l'erogazione di un contributo costante pari al 5% annuo, per un massimo di 20 anni, a copertura del capitale, in relazione ai mutui contratti dall'Ente e, segnatamente che:
1. con Decreto n. 24 del
08.02.2011, la aveva concesso un contributo di € 360.000,00 (con un'annualità di € CP_5
18.000,00 per 20 anni) a copertura parziale degli oneri di ammortamento del mutuo n. 399, concesso per i lavori di completamento e adeguamento delle palestre dedicate al preatletismo e alla ginnastica;
2. con Decreto n. 27 del 08.02.2011, la aveva concesso un contributo di € CP_5
260.000,00 (con un'annualità di € 13.000,00 per 20 anni) a copertura parziale degli oneri di ammortamento del mutuo n. 400, concesso per la costruzione della copertura in legno lamellare e per l'adeguamento del campo da tennis;
3. con Decreto n. 35 del 25.02.2011, la aveva CP_5 concesso un contributo di € 280.000,00 (con un'annualità di € 14.000,00 per 20 anni) a copertura parziale degli oneri di ammortamento del mutuo n. 401, concesso per i lavori di completamento della palestra polivalente all'interno del Palazzetto dello Sport;
che, nei richiamati decreti era stato previsto che il contributo fosse accreditato al , previa presentazione delle quietanze di Parte_1 pagamento delle rate di restituzione dei mutui.
Riferiva ancora che, con la stipulazione dei contratti definitivi, il residuo importo dei mutui era stato erogato mediante accredito da parte della CC di AS (ora ), in nome e per conto CP_3
Contr della mutuante , su c/c n. 115428 intrattenuto dal presso la medesima;
che CP_1 Parte_1 nei citati contratti era stata prevista la costituzione in pegno, ai sensi degli artt. 2784 e ss. c.c. e delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 170/2004, da parte del e a favore dell' , del saldo Parte_1 CP_1 attivo di c/c n. 115428 come risultante all'atto della stipula (pari a complessivi euro 548.000,00) e desumibile da ciascun successivo estratto conto;
che la garanzia era stata prestata ai fini del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal nei confronti dell' : segnatamente, Parte_1 CP_1 le parti avevano convenuto che l'utilizzo del saldo di c/c da parte del mutuatario potesse essere effettuato solo col benestare della mutuante, a seguito della presentazione di documentazione attestante le spese sostenute e la regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo;
d'altro canto, la mutuante, in assenza di autorizzazione da parte del mutuatario, si era impegnata a non disporre altrimenti del saldo di c/c, almeno sino al verificarsi di un evento, o potenziale evento, di inadempimento: in tal caso, invece, l'Istituto mutuante avrebbe provveduto “alla compensazione del saldo presente sul conto con quanto dovuto a titolo di capitale, interessi ed accessori afferenti al finanziamento, senza bisogno di preventiva autorizzazione da parte della parte mutuataria”.
Tanto premesso, deduceva la parte attrice che fosse sopravvenuta alla stipulazione dei contratti la notificazione nei confronti del di un pignoramento Controparte_7 presso terzi promosso dalla Edison in danno del , in forza di un decreto CP_8 Parte_1 ingiuntivo emesso nei confronti del medesimo per l'importo di € 68.794,59 (d.i. n. 12836/2018
4 emesso dal Tribunale di Milano); che il terzo aveva reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., evidenziando l'esistenza di due rapporti di conto corrente riconducibili al , il primo dei Parte_1 quali recante un saldo negativo, il secondo (quello oggetto dei fatti di causa), con saldo positivo pari ad € 193.626,04, “interamente assoggettato a pegno in favore di ”; che era poi Controparte_9 sopravvenuta notificazione nei confronti della Banca di ulteriore atto di pignoramento presso terzi promosso dal a fronte della quale la CC di AS, in data 15.01.2019, Parte_2 aveva resto dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del medesimo tenore;
che entrambe le dichiarazioni erano state successivamente integrate.
Sosteneva, quindi, di essere stato costretto, a causa del vincolo costituito sui propri conti, al fine di onorare i propri debiti, a utilizzare, anziché il saldo di conto corrente per il pagamento delle opere realizzate e i mezzi propri (costituiti per oltre il 70% dal contributo della per pagare le rate CP_5 di mutuo, i mezzi propri per il pagamento degli appaltatori e di essere conseguentemente rimasto privo di provvista per il pagamento delle rate dei mutui.
Vista l'impossibilità di far fronte alle rate di restituzione dei mutui con scadenza 31.12.2018, il aveva quindi rivolto formale richiesta alla (con comunicazione Prot. n. Parte_1 CP_1
115 – 116 – 117 del 30.01.2019) di prelevare quanto dovuto dalle somme costituite in pegno a garanzia del pagamento delle rate, rendendosi disponibile al pagamento degli interessi di mora. Si doleva, però, di non avere ottenuto riscontro a tale richiesta, se non in data 13.09.2019, all'esito di innumerevoli solleciti ed allorché era maturata anche la scadenza di ulteriore rata (anch'essa rimasta impagata) al 30 giugno 2019; soltanto nel mese di settembre, infatti, aveva provveduto CP_1
a prelevare l'importo dovuto da parte sua per il pagamento di entrambe le rate dalle somme costituite in pegno mediante bonifico di € 64.897,36 disposto dalla CC AS: il residuo importo di € 455,00 dovuto – a dire della mutuante - a titolo di interessi sulla rata n. 20 del mutuo n. 434401, le era stato invece versato mediante bonifico del 10.10.2019 da parte del . Parte_1
Affermava l'attore che il mancato tempestivo pagamento delle rate di mutuo non gli avesse consentito di ottenere l'erogazione del contributo della essendo quest'ultimo Controparte_5 erogabile solo in seguito alla presentazione della quietanza rilasciata dalla mutuante.
Aggiungeva che la CC AS avesse sottoposto le somme giacenti sul proprio conto al vincolo del pignoramento in violazione delle norme di disciplina delle procedure esecutive nei confronti di enti pubblici locali.
Sosteneva che l'iniziale inerzia della e il ritardo con il quale la stessa gli avesse poi CP_1 trasmesso le quietanze di pagamento delle rate dei mutui, una volta soddisfatta nelle sue ragioni creditorie, e la conseguente impossibilità da parte sua di documentare alla Controparte_5
l'adempimento alle obbligazioni assunte, aveva determinato dapprima la sospensione e poi la
5 revoca del beneficio del contributo regionale, con conseguenti mancata erogazione del residuo pari a € 382.500 e richiesta di restituzione delle somme già erogate, pari a € 517.500, oltre interessi e spese legali.
Ne erano poi derivati l'inadempimento da parte del al pagamento anche delle successive Parte_1 rate di mutuo e, conseguentemente, dapprima la richiesta di adempimento da parte della banca entro un termine fissato, e, successivamente, la comunicazione da parte della stessa della decadenza del beneficio del termine e della risoluzione dei contratti di mutuo e la segnalazione del alla Parte_1
dei Rischi della Banca d'Italia. CP_1
In ragione di quanto sopra, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità delle convenute in relazione al grave pregiudizio subito in conseguenza delle loro condotte illegittime e la condanna delle medesime al risarcimento del danno derivatogli.
Si costituivano in giudizio tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_2
e contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria del ed
[...] CP_3 Parte_1 affermando la piena legittimità del loro operato.
Concludevano, pertanto, rispettivamente, nei seguenti termini: “In via principale e CP_1 nel merito: rigettare tutte le domande giudiziali avverse, anche risarcitorie, con accertamento incidenter tantum dell'intervenuta risoluzione e della intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 Cod. Civ., intimate in data 14 febbraio 2022, del contratto di Parte_3 ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Rep. 33965 Racc. 15873; del contratto di
[...] ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Rep. 33966 Racc. Parte_3
15874 e del contratto di ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Parte_3
Rep. 33287, Racc. 15360, tutti a rogito Notaio Dott.ssa , conclusi con il Persona_1 [...]
. In via subordinata e nel merito: in ogni caso accertare, Parte_1 in via di eccezione riconvenzionale, l'avvenuta risoluzione per gravi motivi e/o di diritto e
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 Cod. Civ. del contratto di mutuo fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Rep. 33965 Racc. 15873; del contratto di mutuo fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/1993 Rep. 33966
Racc. 15874 e del contratto di mutuo fondiario a S.A.L. ai sensi degli artt. 38 e ss. del d. lgs. n.
385/1993 Rep. 33287, Racc. 15360, tutti a rogito Notaio Dott.ssa , conclusi con il Persona_1
. In ogni caso con vittoria di spese”. Controparte_10 [...]
Controparte_3
“in via principale e nel merito: accertare la legittimità e correttezza dell'operato della scrivente
, per l'effetto e in ogni caso rigettare tutte le domande giudiziali avverse, anche a CP_3
6 carattere risarcitorio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi argomentati in atti. In ogni caso con vittoria di spese”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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La domanda è infondata e non merita accoglimento, non trovando riscontro le circostanze dedotte dal a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti delle convenute. Parte_1
Nei contratti costitutivi dei rapporti di mutuo, l'Istituto di credito mutuante e la parte mutuataria avevano convenuto che le somme erogate dal primo in favore della seconda confluissero su conto corrente (n. 115428), acceso presso ed intestato al , e che fossero costituite in CP_3 Parte_1 pegno in favore di;
che il saldo di tale rapporto dovesse essere utilizzato da parte del CP_1
al solo fine della realizzazione delle opere di investimento per le quali i mutui erano stati Parte_1 concessi;
che le somme potessero essere svincolate soltanto su richiesta formale del , Parte_1 corredata da idonea documentazione giustificativa dei lavori.
In tale prospettiva, deve escludersi che il potesse esigere lo svincolo delle somme da Parte_1 parte delle convenute al fine di potere adempiere al pagamento delle rate di restituzione dei finanziamenti.
Né ancora può ritenersi che il potesse esigere da parte della creditrice l'escussione del Parte_1 pegno costituito sul saldo del conto corrente a garanzia del proprio inadempimento all'obbligazione di pagamento delle rate del mutuo, non potendosi considerare la stessa una modalità alternativa di estinzione dell'obbligazione nella disponibilità del debitore, alla quale la banca avrebbe dovuto fare ricorso su richiesta del medesimo.
Ne discende che in alcun modo possa ritenersi responsabile per il fatto di non avere CP_1 escusso il pegno, ricevutane richiesta da parte del , non integrando tale scelta violazione Parte_1 di un obbligo contrattuale e neppure violazione di alcun canone di buona fede o correttezza nei confronti del debitore.
Quanto all'ulteriore doglianza in ordine alla condotta della
[...]
la quale avrebbe Controparte_3 illegittimamente costituito vincolo sulle somme oggetto del pignoramento in violazione delle norme di disciplina delle azioni esecutive nei confronti degli Enti locali, la stessa si ritiene infondata non
7 essendo riferibile al l'ordinamento finanziario e contabile previsto dal Testo Unico Parte_1
267/2000 per questi ultimi: segnatamente il , come desumibile dallo Statuto, è Parte_1 annoverabile per la sua natura, tra i soggetti previsti dall'art. 31 del Testo Unico, che richiama la disciplina delle aziende speciali, le quali non soggiacciono alla disciplina invocata.
Ne deriva che non sia dato ascrivere alle convenute alcuna responsabilità in relazione alla intervenuta revoca da parte della al Consorzio dei benefici e quindi alle Controparte_5 conseguenze, pregiudizievoli per l'Ente derivatene, le quali sono invece esclusivamente da ricondurre all'inadempimento da parte del medesimo all'obbligazione di pagamento delle rate dei mutui.
Del pari, si reputa legittima la condotta tenuta dalla banca a seguito del perdurante inadempimento del debitore al pagamento delle rate di restituzione dei finanziamenti, consistita nella comunicazione della decadenza del debitore dal beneficio del termine e della risoluzione de contratti;
come anche giustificata (ed anzi doverosa) si reputa la segnalazione del credito del in sofferenza, operata dalla Iccrea alla Centrale rischi della Banca d'Italia, in quanto Parte_1 effettuata nella piena ricorrenza dei presupposti.
Per tali motivi, le domande dell'attore sono respinte.
In ragione della soccombenza, la parte attrice è, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore di ciascuna delle parti convenute nella misura di euro
17.252, per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande formulate dalla parte attrice nei confronti delle convenute;
- condanna l'attore al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in favore di ciascuna delle parti convenute nella misura di euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27 dicembre 2025
Il Giudice
AU TI
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