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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/07/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 186/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 7.5.1983 – CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Francesco Orecchioni C.F._1
E
n. a Lanciano il 19.7.1981 – CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Francesco Orecchioni C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 9.4.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 8.7.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1. “ I coniugi vivranno nelle rispettive abitazioni con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1 provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
3. la figlia minore continuerà ad abitare presso la residenza familiare Per_1 in Lanciano in Via Martiri VI Ottobre 75/A insieme alla madre;
il padre Sig.
potrà vedere e tenere con sè la figlia quando vuole per alcune Parte_2 ore del giorno, previo preavviso;
potrà inoltre tenerla con sé almeno una volta a settimana, alternando possibilmente i fine settimana, nonché almeno 15 giorni all'anno in coincidenza con le ferie estive e nelle feste di Natale o Pasqua;
4. il padre, Sig. , corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1
, a titolo di mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
[...]
200,00 (duecento/00), con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
5. il marito si impegna inoltre a contribuire alle spese per cure mediche, spese scolastiche e sportive nella misura del 50%; analogamente, gli importi percepiti per rimborsi per le spese e le cure di cui sopra verranno ripartiti in uguale misura tra entrambi i genitori;
6. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore;
7. entrambi i coniugi si concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero;
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 7.7.2012 in Rocca San Giovanni alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca San Giovanni, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2012, n. 3, parte II Serie A.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.7.2025.
Il Presidente Estensore
Angela Di Girolamo