Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2006, n. 4922
CASS
Sentenza 8 marzo 2006

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In tema di prova documentale,il principio generale sancito dall'art. 2704 cod. civ. secondo cui la scrittura privata è opponibile ai terzi se abbia data certa,non è derogato dalle disposizioni dettate dall' art.2652 n.2 e 3 cod. civ. che,nel regolare gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento della trascrizione e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata, hanno la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile;pertanto,deve ritenersi che,ai fini della soluzione di tale conflitto,l'art.2652 n.3 cod. civ. prevede un ulteriore requisito rispetto a quanto richiesto dall'art.2704 cod. civ.,nel senso che prevarrà colui il quale,oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa,abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni,non trovando alcuna giustificazione logica ritenere che una scrittura priva di data certa-e perciò solo inopponibile al terzo acquirente- diventi opponibile solo perché la trascrizione della domanda di accertamento preceda la trascrizione dell'acquisto del terzo

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2006, n. 4922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4922
    Data del deposito : 8 marzo 2006

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