Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
In tema di prova documentale,il principio generale sancito dall'art. 2704 cod. civ. secondo cui la scrittura privata è opponibile ai terzi se abbia data certa,non è derogato dalle disposizioni dettate dall' art.2652 n.2 e 3 cod. civ. che,nel regolare gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento della trascrizione e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata, hanno la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile;pertanto,deve ritenersi che,ai fini della soluzione di tale conflitto,l'art.2652 n.3 cod. civ. prevede un ulteriore requisito rispetto a quanto richiesto dall'art.2704 cod. civ.,nel senso che prevarrà colui il quale,oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa,abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni,non trovando alcuna giustificazione logica ritenere che una scrittura priva di data certa-e perciò solo inopponibile al terzo acquirente- diventi opponibile solo perché la trascrizione della domanda di accertamento preceda la trascrizione dell'acquisto del terzo
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2006, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 13697/02 Rel. Consigliere Cron. 4922 Dott. Roberto MI TRIOLA Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. 1287 Consigliere Ud.19/12/05 Dott. Emilio MALPICA Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LO TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio MORABITO R C, AN ON c/o GRIPPO & PARTNERS, difesa dall'avvocato GIAN CARLO BONGIOANNI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RO LI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE G 95, CESARE presso 10 studio dell'avvocato EDUARDO che la difende unitamente all'avvocato ROBERTO BRUNO, 2005 PONZIO, giusta delega in atti;
B 2290
- controricorrente -
1- nonchè
contro
NE TE, RO IC DECEDUTO E PER ESSO GLI EREDI;
intimati avverso la sentenza n. 870/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 09/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/05 dal Consigliere Dott. Roberto MI TRIOLA;
udito l'Avvocato BONGIOANNI di ALBA, difensore della l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 10 settembre 1990 e trascritto in pari data TE ON conveniva Alba,MI VE davanti al Tribunale di chiedendo che venisse accertata la autenticità della sottoscrizione apposta dal convenuto su un contratto stipulato per scrittura privata il 10 giugno 1987 ed avente ad oggetto il trasferimento in favore di esso attore di immobili in Levice. MI VE rimaneva contumace. Nel giudizio interveniva AR LL e premesso di avere acquistato da MI VE, con atto pubblico in data 7 settembre 1990, trascritto 1'11 settembre 1990, gli stessi fondi, chiedeva in via principale il rigetto della domanda proposta da TE ON e, in via subordinata, la condanna di MI VE al risarcimento dei danni. Con sentenza in data 3 settembre 1993 il Tribunale di Alba accoglieva la domanda proposta da TE ON, condannando MI VE al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio, subiti da AR LL. Quest'ultima proponeva appello, deducendo che in tanto il conflitto tra essa appellante e TE 3 ON avrebbe potuto essere risolto in base alla anteriorità della trascrizione della domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ., in quanto la scrittura privata posta a fondamento di tale domanda avesse avuto data certa anteriore all'atto pubblico in data 7 settembre 1990. Con sentenza in data 9 luglio 2001 la Corte di appello di Torino rigettava l'appello, in adesione a quanto affermato da questa S.C. in tema di trascrizione della domanda diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre di cui all'art. 2932 cod. civ. e cioè che ai fini della efficacia di tale trascrizione non è necessario il requisito della data certa. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, AR LL. Resiste con controricorso IL VE, alla quale il ricorso è stato notificato quale erede di TE LL, deceduto. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato agli eredi di TE LL, collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio dello stesso. 4 Non può dichiararsi la inammissibilità della proposizione del ricorso nei confronti di IL VE, quale erede identificata, in quanto la stessa non contesta di avere rivestito la qualità di chiamata e non ha provato di avere rinunciato all'eredità. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della vendita per scrittura privata tra MI VE e TE ON, per mancata allegazione alla stessa del certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, secondo comma, 1. 28 febbraio 1985 n. 47. La doglianza non può trovare accoglimento. Non avendo, infatti, TE ON svolto attività difensiva in questa sede, non è stato depositato il fascicolo di parte del giudizio di merito, nel quale era stata inserita la scrittura privata in questione e quindi è impossibile controllare la corrispondenza al vero dell'assunto della ricorrente. Con il secondo motivo la ricorrente, tra l'altro, ribadisce la tesi secondo la quale la priorità della trascrizione ex art. 2652 n. 3 cod. civ. in tanto può operare in quanto la domanda si riferisca ad una scrittura privata avente data certa, in 5 applicazione del principio generale di cui all'art. 2704 cod. civ. La doglianza è fondata, in quanto il collegio non ritiene di condividere l'orientamento, manifestatosi nella giurisprudenza di questa S.C. con riferimento alla trascrizione della domanda di cui all'art. 2652 n. 2 cod. civ. ed al quale si è ispirata la sentenza impugnata, secondo il quale non è necessario, ai fini della trascrivibilità della domanda, che il contratto preliminare di cui si chiede l'esecuzione specifica abbia data certa. Si è, in proposito, affermato (sent. 23 novembre 1983 n. 6994) che la regola dell'art. 2704 cod. civ., circa le condizioni di certezza e di computabilità della data della scrittura privata non autenticata vale ai fini dell'opponibilità della scrittura ai terzi, che siano titolari di una situazione giuridica collegata e incompatibile con quella di una parte del negozio documentato, da cui agli stessi può derivare pregiudizio, ma i criteri posti dall'art. 2704 cod. civ., con espresso riferimento al settore delle prove documentali, non sono invocabili quando si tratta di dirimere conflitti la cui risoluzione sia affidata dalla legge a norme specifiche, come quelle che 6 A stabiliscono la preferenza, in base al momento della trascrizione, nei casi di più acquisti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile. In senso contrario si può Osservare che nella formulazione dell'art. 2652, n. 3, cod. civ. non è rinvenibile alcun elemento dal quale desumere che tale disposizione deroghi al principio generale 2704 cod. civ. D'altra parte,stabilito dall'art. sarebbe difficile individuare la giustificazione logica della conclusione che una scrittura privata di vendita priva di data certa, che per ciò solo sarebbe inopponibile al terzo acquirente dello stesso immobile in base ad atto di data certa, ove non venisse in gioco il sistema della trascrizione, il solo fatto che la diventi opponibile per trascrizione della domanda diretta ad accertare la autenticità delle sottoscrizioni precede la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo. Sembra più logico, invece, ritenere che l'art. 3 cod. civ. preveda rispetto all'art. 2704 2652 n. cod. civ. un ulteriore requisito ai fini della soluzione del conflitto tra due aventi causa dallo stesso venditore, nel senso che prevarrà chi, oltre ad avere un acquistato in base a scrittura privata 7 con data certa, avrà anche trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni. Si è anche affermato che l'art. 2652 n. 2 cod. civ. (ma il discorso è valido anche con riferimento all'art. 2652 n. 3 cod. civ.) regola gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento in cui la loro trascrizione sia stata effettuata e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata (sent. 14 febbraio 1992 n. 1823). Si tratta di una affermazione esatta, ma la stessa non presuppone la deroga al principio generale di cui all'art. 2704 cod. civ., secondo il quale una scrittura privata, per essere opponibile ai terzi, deve, in primo luogo, avere data certa. Con l'accoglimento della doglianza esaminata, viene ad essere assorbita l'ulteriore doglianza contenuta nel secondo motivo del ricorso, secondo la quale TE ON avrebbe dovuto chiedere l'accertamento della autenticità anche della propria sottoscrizione. Viene ad essere assorbito anche il terzo motivo, con il quale si deduce che la domanda di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni 8 sulla scrittura privata di vendita non avrebbe potuto essere utilmente proposta, in quanto ormai l'immobile era stato trasferito a terzi. In definitiva, va rigettato il primo motivo, va accolto per quanto di ragione il secondo motivo, con assorbimento del terzo. In relazione alla doglianza accolta la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo;
assorbito il terzo motivo;
cassa l'adichiara sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Roma, 19 dicembre 2005. whist Jul DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CADIRETTOREDECANCELLERIA Roma MI Taranto 9