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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 43254 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. DE MARTINO CARLO, RESCIGNO VINCENZO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MORELLI ADRIANA
TANO (cod. fisc. ) C.F._2
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._3 entrambi col procuratore domiciliatario avv. LANZA MASSIMO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“previa declaratoria di responsabilità esclusiva dei sigg.ri D'SI TA e del CP_2 sinistro oggetto di causa, condannare gli stessi in solido con il loro assicuratore Controparte_3
all'integrale risarcimento per tutti i danni, patiti e patiendi dall'attrice, e quindi al
[...] pagamento in favore della stessa delle somme da determinarsi e provarsi in corso di causa … per danno patrimoniale, morale, parentale, esistenziale, biologico, differenziale, tanatologico nonché per ogni qualsiasi altra voce di danno direttamente e/o indirettamente ricollegabile alla morte del sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa. Il tutto maggiorato di Controparte_4 interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Condannare i convenuti alle spese e competenze di causa con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 1 La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“- dato atto del giudicato penale in merito al concorso colposo di per il Controparte_4 verificarsi dell'evento dannoso, accertare e dichiarare la responsabilità del nella CP_4 misura del 50% o nella diversa misura che sarà ritenuta ...
- previe le altre declaratorie del caso, dato atto che la convenuta ha già Controparte_1 corrisposto a la complessiva somma € 215.302,00, dichiarare la predetta Parte_1 somma congrua ed esaustiva di ogni obbligazione dei convenuti e, conseguentemente ASSOLVERE la da ogni ulteriore domanda e pretesa” Controparte_1
I convenuti D'SI e confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_2
“in via principale - Rigettarsi le richieste di parte attrice in quanto del tutto infondate… - Ed in ogni caso, … dichiarare la … tenuta a manlevare i convenuti Sigg.ri Controparte_1
e D'SI TA, proprietario e conducente il veicolo assicurato , da ogni richiesta CP_2 risarcitoria e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della domanda introduttiva”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente del 20.4.2022, l'attrice esponeva che:
• verso mezzogiorno del 19 marzo 2018 , figlio dell'attrice, si trovava in Controparte_4
Bollate alla guida del motociclo PIAGGIO BEVERLY 125 tg. DZ 54009, di proprietà della soc. quando, all'incrocio tra le vie IV Novembre e Leonardo Da Vinci, era Controparte_5 stato investito lateralmente dall'autovettura FIAT BRAVO targata EJ 960 VR, di proprietà della convenuta e condotta dal convenuto D'SI AN, assicurata presso CP_2 la soc. ; CP_1
• il conducente dell'autovettura, provenendo a velocità sostenuta da via IV Novembre e diretto verso via XI Febbraio, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra, verso via Leonardo Da Vinci, scontrandosi col motociclo che giungeva dall'opposto senso di marcia, diretto verso il centro di Bollate;
• il motociclista, di quarantuno anni, era così caduto a terra, rimanendo esanime fino all'arrivo dell'autombulanza che l'aveva trasportato al P.S. dell'Ospedale Niguarda ove però, a causa delle gravissime lesioni al torace, era deceduto lo stesso 19 marzo 2018;
• i Carabinieri di Bollate erano intervenuti e avevano redatto la relazione nonché contestato all'automobilista la violazione dell'art. 145 CDS per aver svoltato a sinistra omettendo di dare la precedenza al motociclo;
• tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Milano il delitto di omicidio colposo ex a. 589 cp, all'esito del procedimento penale RGNR 11335/18 – RG GIP 34451/18 del (nel quale l'odierna attrice si era costituita parte civile) con sentenza n. 3238 del 17.5.2021 il D'SI era stato ritenuto colpevole del delitto ascrittogli e condannato alla pena della reclusione, con pagamento delle spese processuali, e condannato inoltre, in solido col responsabile civile soc. , CP_1
a risarcire i danni in favore delle parti civili, da liquidare in sede civile;
• l'assicuratore si era tuttavia limitato a offrire € 167.000,00, ritenendo configurabile un concorso di colpa della vittima del sinistro “assolutamente insussistente nel caso concreto”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 2 • “la tragica scomparsa del figlio ha, infatti, avuto effetti devastanti sulla psiche dell'attrice, già compromessa dalla morte sia del marito che dell'altra figlia, quest'ultima, peraltro, anch'essa in tragiche circostanze”;
• infatti, “essendo l'unico congiunto rimastole in vita, l'intera sfera affettiva dell'istante era occupata dal figlio nei cui confronti aveva un attaccamento viscerale;
15) tale profondo sentimento era, peraltro, pienamente contraccambiato da il quale conviveva con la CP_4 madre … alla quale forniva un concreto supporto nella gestione della vita quotidiana, ad es. aiutandola nelle faccende domestiche oppure accompagnandola in occasione delle frequenti visite mediche cui doveva sottoporsi”. La parte attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento integrale del danno.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 17.2.2023 osservando che:
• il giudice penale, colla sentenza definitiva opponibile all'attrice in quanto costituitasi parte civile, aveva accertato il concorso colposo del conducente del motociclo di modo che il pagamento da parte dall'assicuratore all'attrice della complessiva somma di € 215.302,00 (non solo, cioè, della minor cifra dichiarata in citazione) aveva completamente estinto l'obbligazione risarcitoria;
• come accertato dalla consulenza cinematica espletata nel procedimento penale, invero, “il ciclomotore si era immesso nell'incrocio ad una velocità di almeno 50 Km/h, nonostante in loco fosse presente segnaletica indicante un limite di 30 Km/h” mentre “ove egli avesse tenuto una velocità contenuta entro il predetto limite sarebbe stato in grado di evitare la collisione o comunque di ridurne le conseguenze dannose”;
• “pur a fronte di una condotta colposa dell'imputato per l'omessa precedenza, anche la condotta del conducente del ciclomotore è stata connotata da violazione delle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ed ha avuto rilievo determinante nel verificarsi dell'incidente”, come stabilito dal consulente tecnico dell'imputato, ing. , con Per_1 osservazioni condivise dal giudice penale;
• nella sentenza di primo grado, infatti, si legge che: << Il consulente del P.M. e quello della difesa Ing.
stimavano che il motociclo condotto dal , al momento dell'impatto, viaggiasse a circa 50 km/h CP_4
… rispetto al limite di 30 km/h insistente in loco, laddove la parte civile contestava l'assunto sostenendo trattarsi di "dato assolutamente incerto", non potendosi fare riferimento alla velocità "indicata dal tachimetro" così come sostenuto dal consulente del PM. … Sul punto, tuttavia, si osserva che la valutazione svolta dal consulente del P.M., innestata sull'oggettiva e certa circostanza "che il contachilometri dello scooter si é bloccato sulla velocità di 50 km/h", non solo non risulta contestata con alcuna specifica argomentazione di natura tecnica, ma pare inoltre corroborata da ulteriori e rilevanti elementi probatori: le "deposizioni" agli atti – certamente genuine ed affidabili perché rese da soggetti "terzi" casualmente presenti sul luogo del sinistro – non solo non segnalano alcun rallentamento del motociclo nell'impegnare l'incrocio, ma sono anche concordi nell'attribuire al un tentativo di frenata, il che, del tutto verosimilmente, ridusse la velocità alla quale CP_4 viaggiava il motociclista allorchè percepì il pericolo rappresentato dall'autovettura (cfr. sit rese da ES
: "Preciso che il conducente dello scooter tentava di frenare"; sit rese da "Il motociclista
[...] S_ tentava di frenare e di deviare l'autovettura ma senza riuscirci"). Ciò posto sia il mancato rallentamento da parte del motociclista nell'impegnare l'incrocio, sia il tentativo di frenata, non possono che corroborare la stima della velocità effettuata dal consulente del P.M. ed indicata "dal tachimetro" della motocicletta, ed invero: se il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 3 mancato rallentamento rende affatto inverosimile che il motociclo, che giungeva dal sottopasso di Via 4 Novembre e che certamente non teneva la sua "destra" come dimostrato dal ricostruito punto di impatto - ossia "sul primo quadrante a sinistra dell'area di incrocio rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura", e dunque in prossimità del margine sinistro della corsia di pertinenza del motociclo - viaggiasse alla velocità di 30 km/h, si osserva che, qualora il avesse realmente viaggiato ad un velocità contenuta nel limite di 30km/h, CP_4 frenando, e dunque riducendo ancor di più la velocità, avrebbe verosimilmente evitato l'impatto o, quanto meno, l'incidente non avrebbe avuto tragiche e "letali" conseguenze così come sostenuto dal consulente della difesa ing. … Si rammenti infatti sul punto che - come ricordato dal consulente del P.M. - "i danni presenti sui veicoli e la conformazione degli elementi che sono entrati in collisione evidenziano che l'urto fra i veicoli si è verificato nel momento in cui le direzioni di marcia dei veicoli erano pressappoco paralleli", e ciò a seguito dell'istintiva deviazione verso sinistra effettuata dal motociclista quando si avvide del pericolo, il che corrobora l'ipotesi che una più contenuta velocità avrebbe evitato l'impatto - già di per sé avvenuto allorchè le direzioni di marcia dei due veicoli "erano pressappoco parallele" - o, quanto meno, ne avrebbe attutito la violenza, in quanto avrebbe consentito al motociclista di impattare l'autovettura in modo più "tangenziale". Le medesime considerazioni appena svolte in punto velocità tenuta dal ciclomotore, pertanto, impongono anche di ravvisare "un comportamento colposo rilevante" del motociclista nella dinamica del sinistro mortale secondo la richiamata massima della Suprema Corte, sicchè sussistono gli estremi per riconoscere l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis co. 7 c.p >>;
• la condotta colposa del conducente del motociclo, pertanto, aveva avuto “rilevanza determinante nel verificarsi dell'evento dannoso;
ciò comporta che dovrà essere dichiarata la concorrente responsabilità del medesimo in misura che si ritiene non possa essere stimata inferiore al 50%” e in ogni caso la presunzione di pari responsabilità ex a. 204/2 cc valeva anche pel conducente del motociclo, sicché il risarcimento andava proporzionalmente ridotto;
• la convenuta contestava anche il quantum della domanda, sottolineando la genericità della richiesta di danni patrimoniali e l'infondatezza della pretesa di danno tanatologico, nonché l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale e del danno da perdita del rapporto parentale quali voci distinte, l'infondatezza della domanda di
“danno differenziale” peraltro non meglio specificato, non essendo neppure possibile comprendere a quale pregiudizio l'attrice intendesse riferirsi;
• dalla relazione di parte attrice, a firma del dottore comunque, emergeva che < Per_2 la signora ha due sorelle, una maggiore di lei e una minore, in relazione alla quale Pt_1 ultima la signora ha riferito al medico che “abita vicino a casa, è lei che mi aiuta” >>;
• per la liquidazione del danno da perdita del legame parentale, poi, allegava la necessità di considerare la “convivenza 'non esclusiva', meglio definibile come coabitazione per una parte della settima[na], in ragione del rapporto di convivenza more uxorio con la signora , CP_6 nonché la “presenza di due familiari superstiti” e quanto al parametro E (sull'intensità della relazione affettiva) proponeva di applicare “il parametro medio di 10 punti”;
• con riferimento alla malattia psichica che l'attrice lamentava di “avere sviluppato, a seguito della perdita del figlio” e che secondo la valutazione medica di parte attrice avrebbe comportato “un'invalidità permanente del 21% ed una inabilità temporanea di novanta giorni al 75% ed altri 90 giorni al 50%” rilevava che dalle stesse produzioni attoree risultava “che già prima del sinistro la signora aveva lamentato disturbi psichici (doc. da 11 a 14), che Pt_1 hanno evidentemente favorito l'insorgenza della sindrome depressiva dopo il decesso del figlio”, sicché tale danno (liquidabile in base alla valutazione medico legale del dottore
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 4 , condivisa dai consulenti medici dell'assicuratore nella fase stragiudiziale) poteva Parte_2 essere riconosciuto ma solo per la componente biologica e non anche per quella relativa alla sofferenza soggettiva, “trattandosi di un elemento già considerato nella liquidazione del risarcimento del danno da perdita parentale, poiché, diversamente, si perverrebbe ad una ingiustificata duplicazione”;
• sulla scorta di tali considerazioni, osservava perciò che: << stimato il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale in misura non superiore ad € 306.593,50 (€ 228.820,00 + € 77.773,50), esclusa la sussistenza di alcun danno patrimoniale, per mancanza di allegazione e prova, e tenuto conto del rilevante concorso colposo del signor per il verificarsi del sinistro mortale, si deve ritenere che le somme già CP_4 corrisposte ante causam dalla alla signora costituiscano congruo ed esaustivo Controparte_1 Pt_1 risarcimento di ogni pregiudizio … Infatti, considerando un concorso colposo del conducente del ciclomotore pari al 50%, ipotesi che appare maggiormente rispondente alla realtà dei fatti, il risarcimento dovuto ammonterebbe ad € 153.296,75, somma addirittura inferiore a quella già corrisposta dalla Compagnia. Anche ove si volesse considerare un concorso di colpa del de cuius nella misura di un terzo, … il risarcimento ammonterebbe ad € 204.395,66 … [considerato però che l'assicuratore] ha già versato all'attrice la complessiva somma di € 215.302,00 … nulla si ritiene sia più dovuto all'attrice >>;
• infondata era comunque la pretesa di rivalutazione in aggiunta agli interessi legali. La convenuta IT quindi concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la responsabilità del nella misura del 50% o nella diversa misura … dichiarare [la somma di € CP_4
215.302,00] congrua ed esaustiva di ogni obbligazione dei convenuti”.
Con comparsa congiunta del 17.2.2023 si costituivano anche i convenuti D'SI e , CP_2 osservando che:
• come accertato in sede penale dal CT ing. , “il sinistro [era] principalmente Per_3 addebitabile al conducente il ciclomotore e al proprietario dello stesso, causa l'omessa manutenzione, tuttavia nell'ipotesi in cui il Giudicante non volesse aderire alla tesi del concorso di colpa prevalente nella misura del 70% a carico del conducente il ciclomotore di proprietà di ,alla luce degli atti e dei documenti di causa ,appare difficilmente CP_5 superabile ,il concorso di colpa ex art. 2054 c.c.”
• “l'assenza di tracce di frenata riconducibili al motociclo denotano che il conducente del veicolo antagonista, come rilevato dal CT , abbia avuto contezza del pericolo , rilevando la presenza dell' autovettura neanche un secondo prima dell'urto e per cui conseguentemente se ne deduce che non teneva un'andatura tale da potergli permettere di evitare l'urto o di attenuare le conseguenze dannose che l'evento ha provocato”;
• riportava a sua volta stralci della sentenza penale. I due convenuti concludevano chiedendo perciò il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna della soc. IT a manlevarli.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 13.3.2023, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. All'udienza del 15.7.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte. All'udienza del 9.11.2023 veniva interrogata la testimone e, formalmente, il Testimone_1 convenuto D'SI.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 5 Con ordinanza 29.11.2023 veniva formulata, ex a. 185 bis cpc, un'ipotesi di conciliazione, osservando fra l'altro che:
➢ la responsabilità del sinistro andava ascritta per due terzi ai convenuti, poiché l'automobilista non aveva minimamente rallentato nella manovra di svolta a sinistra, sebbene costui fosse in grado di rendersi ben conto del sopraggiungere del motoveicolo;
➢ mancavano elementi univoci idonei a confortare la tesi del consulente di parte del Pubblico ministero circa l'eccessiva velocità del motoveicolo e si doveva comunque escludere che, a tale proposito, la decisione civile potesse essere vincolata dalla valutazione incidentale contenuta nella sentenza penale 3238/2021;
➢ all'attrice spettava perciò il risarcimento costituito dalla somma del danno biologico proprio dell'attrice (la quale già prima del sinistro era invalida civile all'ottanta per cento) da quantificare in ventuno punti di postumi permanenti come da perizia di parte sub doc. 15 cui aveva aderito la convenuta, oltre al danno da perdita del legame parentale (per morte dell'unico figlio superstite e convivente);
➢ per la determinazione del danno complessivo poteva farsi riferimento agli importi già liquidati e pagati dalla convenuta sul presupposto del paritario concorso di responsabilità dei due conducenti;
➢ il danno complessivo era perciò stimabile EUR 430.604, cifra i cui due terzi ammontano a EUR 287.069,33, importo da cui andava però sottratto quello degli acconti già incassati (in totale EUR 215.302, di cui EUR 98.302,00 come da lettera del 4.4.2022 dell'avv. De Martino
-doc. 14 soc. e EUR 117.000 come da PEC del 1.6.2022 -doc. 16 soc. ; CP_1 CP_1
➢ la proposta conciliativa pertanto veniva formulata per il capitale arrotondato di EUR 75.000,00. L'attrice e i convenuti D'SI e aderivano a tale proposta, mentre l'assicuratore la CP_2 respingeva formulando una controproposta per EUR 30.000,00, in quanto “la complessiva somma di € 215.302,00 corrisposta ante causam da rappresenta il 70% del risarcimento Controparte_1 determinato dalla Compagnia - come precisato nella comunicazione di Vittoria del Maggio 2022 prodotta sub doc. 15b), ove è indicato che l'offerta a saldo di € 117.000,00 veniva formulata sulla base di una quota di responsabilità dell'assicurato del 70% - non già il 50% come indicato nell'ordinanza”. Tale controproposta (confermata anche all'udienza 14.3.2024) tuttavia veniva respinta dall'attrice. Dopo un rinvio, all'udienza 16.1.2025 veniva interrogata la testimone . S_
Con provvedimento 18.1.2025 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 24.2.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 5.5.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Occorre dapprima sintetizzare le testimonianze qui raccolte:
• la testimone , indifferente, ha dichiarato: << ricordo effettivamente di Testimone_1 un incidente avvenuto in Bollate circa 5 anni fa. Ero al semaforo sulla via Leonardo da Vinci, all'incrocio con via IV Novembre e avevo l'ufficio postale sulla mia sinistra … ero al volante della mia auto Panda, ero ferma perché il semaforo era rosso. Davanti a me non c'era nessun veicolo. C'era uno scooter delle poste che arrivava dalla via IV novembre posta alla mia sinistra. C'era anche un'auto mi pare una Punto che arrivava da via IV novembre, ma nel
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 6 senso opposto alla moto, cioè alla mia destra. L'auto svoltò a sinistra senza mai fermarsi e proprio in quel momento arrivò lo scooter e ci fu l'incidente. … dopo il sinistro intervennero i CC ai quali diedi il mio nome come testimone oculare. … non ricordo che l'auto che veniva sulla via IV novembre dalla mia destra avesse rallentato. Non ricordo neppure se avesse messo la freccia. Il semaforo era verde sia per tale auto, sia per lo scooter delle poste >>
• la testimone , indifferente, ha dichiarato: << … Stavo andando all'autoscuola S_
a piedi ed ero ferma all'incrocio … Il semaforo era rosso per i pedoni … Presumo che fosse invece verde per coloro che procedevano ortogonalmente rispetto alla mia direzione in quanto c'erano veicoli che in effetti continuavano a marciare sia in un senso che nell'altro … dalla mia destra arrivava un motorino con l'insegna della posta e la cassetta e condotto da un ragazzo che era vestito da postino e andava dritto verso la mia sinistra. In senso opposto, sempre sulla via ortogonale alla via Leonardo, arrivava un'automobile, mi pare grigia, che aveva la freccia per svoltare a sinistra e che compì la manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza dovuta al motorino. Vidi che il motorino, che peraltro era appena partito, tentò di sterzare ma non ci riuscì e così venne colpito dall'auto … fu l'auto che gli andò incontro >>
Le testimonianze qui rese sono del tutto coerenti con le dichiarazioni rese dalle medesime testimoni (come si ricava dalla sentenza 3238/2021 prodotta dall'attrice sub doc. 5) lo stesso giorno del fatto ai Carabinieri (ciò che emerge anche dalla relazione di servizio sub doc. 1 attrice), giacché:
• dichiarò anche ai Carabinieri: “Ero ferma con la mia autovettura al semaforo Testimone_1 di Via L. Da Vinci incrocio Via 4 Novembre … notavo che un'autovettura di colore grigio scura dalla Via 4 Novembre svoltava a sinistra sulla Via L. da Vinci. Nel contempo un ciclomotore percorreva la Via 4 Novembre direzione Centro e veniva investito dall'autovettura che stava svoltando che non si accorgeva del suo arrivo. Preciso che il conducente dello scooter tentava di frenare, ma senza
...”
• dichiarò anche ai Carabinieri: o ferma a piedi al semaforo … aspettando il S_ verde per oltrepassare l'incrocio che va verso la . Notavo che uno scooter proveniente dal sottopasso di Via 4 Novembre oltrepassava l'incrocio e nel mentre un'altra autovettura di colore grigio scura proveniente dalla Via 4 Novembre svoltava a sinistra in e senza riuscire nell'intento continuava la manovra e quindi impattava con lo scooter delle . Il motociclista tentava di CP_5 frenare e di deviare l'autovettura ma senza riuscirci ...”
La sentenza penale riporta anche altri estratti dalla consulenza tecnica del Pubblico ministero, in cui si legge fra l'altro:
<< Le deformazioni riportate dall'autovettura... e quelle del motociclo...non consentono di improntare il calcolo
della velocità dei veicoli sulla base dell'energia dissipata in deformazioni. Per tale motivo, preso atto che il contachilometri dello scooter si é bloccato sulla velocità di 50 km/h (foto 24) e che verosimilmente tale era la velocità al momento dell'impatto contro l'autovettura, i calcoli cinematici per determinare la velocità dell'autovettura al momento dell'urto sono stati elaborati determinando l'energìa dispersa da quest'ultima …
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 7 i calcoli cinematici riconducono la velocità dell'autovettura al momento dell'urto in circa 24 km/h. , l'utilizzo di un medio coefficiente d'attrito riconduce la velocità di marcia dell'autovettura, 1 secondo prima dell'impatto, nel momento in cui il conducente dello scooter per ricolo in circa 40 km/h… il motociclo Piaggio Liberty... condotto dal sig. … sopraggiungeva dall'opposta Controparte_4 direzione di marcia ad una velocità di circa 50 km/h >>
Nella sentenza penale il tribunale conclude perciò affermando che sussiste “evidente responsabilità del D'SI” il quale “non solo causava il sinistro in violazione dell'articolo 154 del codice della strada … in quanto effettuava un'improvvida manovra di svolta a sinistra senza dare la dovuta precedenza al motociclo, ma, inoltre, investiva il motociclo, invadendone la corsia di pertinenza, pur avendo la visuale completamente libera, il che connota di particolare gravità la sua condotta colposa” e al tempo stesso ritiene provato "un comportamento colposo rilevante" del motociclista, di modo che riconosce al D'SI la circostanza attenuante ex a. 589 bis comma 7 cp.
È appena il caso di ricordare che, a norma dell'a. 651 cpp, nel processo civile pel risarcimento del danno, “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, ma (come si ricava anche da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2426 del 25/01/2024) tale efficacia non può ritenersi estesa alla valutazione dell'apporto causale della vittima. Da ciò discende che questo tribunale ha il potere di rivalutare tutti gli elementi, al fine di stimare autonomamente la misura del concorso del fatto colposo del motociclista nel sinistro in discorso.
Tenendo conto del fatto che il calcolo -da parte del consulente del PM- della velocità del motociclo si fonda, sostanzialmente, su congetture (il CT ritiene infatti che verosimilmente la velocità del motociclo fosse di circa 50 km/h) e si limita a ritenere “logico e razionale che la manovra di svolta a sinistra
[dell'automobile] sia avvenuta con il veicolo in fase di rallentamento, e che alcuni istanti prima dell'urto il conducente abbia azionato il sistema frenante” (laddove nessun elemento oggettivo pare giustificare l'effettività di tale rallentamento), e considerato poi che anche il giudice penale qualifica la condotta dell'automobilista come di particolare gravità la sua condotta in quanto “inva[se] la corsia di pertinenza [del motociclo], pur avendo la visuale completamente libera” come del resto confermato dalle due testimoni oculari, è perciò ragionevole attribuire all'automobilista una responsabilità tripla rispetto a quella del motociclista. Invero, a tutto concedere il motociclista si rese responsabile solo di una velocità non del tutto adeguata anche in ragione del suo approssimarsi all'intersezione (in ciò assorbito il fatto che, secondo la testimone egli era “appena ripartito” sicché difficilmente avrebbe potuto raggiungere S_ istantaneamente la velocità congetturata dal CT del PM), mentre all'automobilista vanno ascritti i seguenti profili di colpa (ricavati dalla sentenza penale invocata dagli stessi convenuti):
• aver effettuato un'improvvida manovra di svolta a sinistra senza dare la dovuta precedenza al motociclo;
• aver invaso la corsia di pertinenza del motociclo, pur avendo la visuale completamente libera;
• aver totalmente omesso qualunque manovra per evitare lo scontro (a differenza del motociclo, che invece, come riferito sia dalla testimone sia dalla testimone tentò ES S_ di frenare e di sterzare).
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 8 Occorre perciò procedere alla valutazione del risarcimento totale per il danno complessivo subito dall'attrice, alla quale perciò spetteranno solo i tre quarti della cifra che verrà liquidata.
Per quanto concerne la pretesa, iure hereditatis, del risarcimento del “danno tanatologico” si deve ricordare che l'ordinamento esclude la risarcibilità del danno da perdita anticipata della vita. Qualora invece si voglia qualificare tale domanda come relativa al “danno terminale” (ovvero
“catastrofale” o “catastrofico”), cioè al danno costituito dalla sofferenza psichica correlata alla lucida consapevolezza dell'imminenza della propria morte, si deve ricordare che il diritto al risarcimento di tale danno è suscettibile di entrare nel patrimonio della vittima primaria e di conseguenza è trasmissibile iure hereditatis a condizione che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo e il conseguente decesso e comunque tenendo conto dell'intensità della sofferenza medesima, come hanno chiarito fra le altre Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 17577 del 28/06/2019; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16592 del 20/06/2019 -pronuncia che specifica come il danno biologico terminale consista nell'invalidità temporanea totale dalla data dell'evento lesivo sino alla data del decesso-; Cass. Sez. Unite, sentenza n. 15350 del 22/07/2015 già citata;
Cass. Sez. 3, sentenza n. 23183 del 31/10/2014; Cass. Sez. 3, sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, sentenza n. 13537 del 13/06/2014; Cass. Sez. 3, sentenza n. 7126 del 21/03/2013. Nel caso in esame, in coerenza coi condivisibili principi espressi da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16272 dell'8/6/2023 e Cass. Sez. 3, ordinanza n. 18056 del 5/7/2019, deve dunque negarsi che sussista un danno da paura della morte (o formido mortis) dovendosi escludere che la vittima possa aver avuto consapevolezza della propria sorte e della morte imminente. Il doc. 1 dell'attrice infatti documenta che il giunse all'ospedale di Niguarda coll'elisoccorso alle ore 12.25 (referto a pag. 13 del CP_4 suddetto doc. 1) e il suo decesso fu constatato alle ore 13.30 dello stesso 19.3.2018 (ibidem, pag. 17 e 18), senza che consti che durante quell'ora fosse lucido e cosciente.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, la convivenza fra l'attrice e suo figlio è stata parzialmente contestata dalla convenuta, la quale in proposito allega che il CP_4
“quarantenne, da molti anni aveva di fatto un rapporto di convivenza more uxorio con la signora
” e aggiunge che “dalle dichiarazioni rese dalla stessa attrice al proprio difensore, CP_9 nell'ambito del procedimento penale nel quale si era costituita parte civile, risulta che il signor
solo per ragioni logistiche abitava ancora con la madre durante la settimana lavorativa e CP_4 che, comunque, nel breve periodo il signor e la signora avrebbero potuto finalmente CP_4 CP_6 andare ad abitare insieme”. Tali circostanze non consentono però di negare l'esistenza della convivenza fra madre e figlio (anche anagraficamente dimostrata), indipendentemente dalle ragioni di essa e dalla previsione della sua imminente cessazione, ma neppure consentono di attribuire a tale parametro il punteggio massimo.
Per la liquidazione del danno causato dalla lesione del rapporto parentale, soccorrono dunque i principi enunciati da Corte Cass. sez. 3, sentenza n. 10579 del 21/04/2021 e Cass. Sez. 3, ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, da cui si ricava che, per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto nonché l'uniformità di giudizio, il danno da perdita totale del rapporto parentale dev'essere liquidato attraverso un “sistema tabellare a punti” che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giurisprudenziali, nonché e si fondi sulla modularità e sull'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, indefettibilmente: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 9 parentela e la convivenza) con possibilità di applicare sull'importo finale alcuni correttivi che possano tenere conto di eventuali peculiarità della situazione. È appena il caso di ricordare che la Corte di cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022) ha confermato che le tabelle pubblicate da questo tribunale costituiscono criterio idoneo per liquidare in via equitativa il danno da perdita del rapporto parentale, siccome fondate sui cinque predetti parametri, ferma però la possibilità di procedere a una valutazione equitativa “pura”. Applicata dunque la “tabella 2024”, si devono anzitutto attribuire i seguenti punteggi in relazione ai menzionati parametri, ricordando che il figlio dell'attrice aveva 40 anni al tempo del fatto e che egli conviveva da anni coll'odierna attrice, e notando inoltre che non vi sono contestazioni sul fatto che l'attrice abbia due sorelle (essendo mera allegazione quella, riferita nella prima memoria, secondo cui i rapporti con una di esse si sarebbero interrotti dopo il sinistro per ragioni economiche). Si ottengono quindi i seguenti valori:
i. punti 22 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 16 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 12 per la convivenza per parte della settimana iv. punti 12 per la sopravvivenza di altri due congiunti (sorelle) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva da presumere anche in relazione alla precedente tragica v. punti 15 perdita dell'altra unica figlia
TOTALE 77 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto per il valore del punto relativo al rapporto coniugale e filiale (3.911) si ottiene l'importo totale di EUR 301.147,00.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute dell'attrice, mette conto sottolineare che, secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova, per consentire al giudice di determinare il corrispondente risarcimento tenendo conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Occorre quindi accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno, utilizzando tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. Nel caso di specie, mancando specifiche contestazioni, il danno biologico proprio dell'attrice (di natura psichica) è certamente quantificabile nella misura risultante dalla consulenza di parte datata 11.4.2019
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 10 (a firma del dott. rodotta sub doc. 15), cioè in 21 punti di postumi permanenti, oltre a Per_2
90 giorni di temporanea parziale al 75% e 90 giorni di temporanea parziale al 50%. Considerato che l'attrice risultava essere già invalida civile all'ottanta per cento, risulta equo riconoscere all'attrice unicamente la differenziale fra la metà di quanto accertato dalla sua relazione di parte (cioè la metà del 21%) e il totale.
Il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva 64 anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
per i postumi permanenti dal 10 al 21 % (ossia la EUR 38.637 differenza fra 56.532 e 17.895) per l'inabilità temporanea mediamente al 75% per 90 EUR 7.763 giorni;
per l'inabilità temporanea mediamente al 50% per 90 EUR 5.175 giorni;
TOTALE 51.575 EUR
Non risulta documentata nessuna spesa, né provato nessun danno patrimoniale, sicché nulla può essere riconosciuto a questo titolo. Quanto alle spese per l'assistenza stragiudiziale, infine, trattandosi di attività strettamente connessa con quella giudiziale il relativo compenso avviene unitamente alla liquidazione delle spese giudiziali, in ciò assorbita la mancanza di documentazione di qualsivoglia esborso a questo titolo.
In conclusione, mancando adeguata allegazione e prova di qualsivoglia altra componente di danno e di ulteriori importi, il risarcimento (in moneta attuale, tenendo conto del periodico aggiornamento delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale) spettante all'attrice è pari ai tre quarti della somma di € (301.147 + 51.575 = ) 352.722,00, e pertanto ammonta a EUR 264.541,50, da cui si devono però detrarre gli acconti già versati.
Secondo i principi espressi costantemente dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014), nel caso di obbligazioni cosiddette “di valore” (come la presente), allorquando il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione giudiziale definitiva, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve allora avvenire tenendo applicando gli indici ISTAT FOI generali sia agli importi risarcitori oggi liquidati sia agli acconti sopra ricordati, per poter ottenere importi omogenei. Per pervenire alle quantificazioni finali, si devono perciò anzitutto devalutare alla data dell'illecito (19.3.2018) sia i diversi acconti sia il risarcimento spettante in totale come sopra calcolato. Riepilogando quanto sin qui illustrato si osserva che:
➢ l'importo di EUR 264.541,50 devalutato alla data del sinistro corrisponde a € 222.127;
➢ l'acconto di € 98.302 versato nell'aprile 2022 dalla convenuta , devalutato alla CP_1 data del sinistro, corrisponde a € 91.102
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 11 ➢ l'acconto di € 117.000 versato nel giugno 2022 dalla convenuta , devalutato alla CP_1 data del sinistro, corrisponde a € 106.421
Resi così omogenei gli importi, se ne ricava che all'attrice spetta la differenza, pari a EUR 24.604,00 che, rivalutata e aumentata di interessi legali dal sinistro a oggi, porta al totale di EUR 28.738,45, arrotondabile a EUR 30.000,00, cifra al cui pagamento (oltre agli interessi legali da oggi al saldo) devono essere conclusivamente condannati i convenuti in solido.
L'accoglimento solo parziale della domanda (sia in relazione all'accertamento della mancanza di corresponsabilità del motociclista -di cui è stato invece riconosciuto il concorso colposo- sia in relazione al residuo risarcimento spettante all'attrice -la quale soltanto nella conclusionale ne indica l'importo in € 250.941,63, cifra pari a circa otto volte l'importo qui riconosciutole-) giustifica la compensazione per metà delle spese dell'attrice, il cui restante mezzo si liquida in dispositivo in un importo prossimo ai parametri minimi del DM 147/2022, tenendo conto del valore “indeterminato” dichiarato in calce all'atto di citazione (con complessità media), dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché del rifiuto da parte dell'attrice della controproposta formulata dall'assicuratore per una cifra pari al residuo risarcimento qui liquidato.
Va accolta la richiesta di distrazione in favore dei difensori dell'attrice.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente la domanda dell'attrice; (2) per l'effetto, accerta che il sinistro del 19 marzo 2018 è ascrivibile, per i tre quarti, alla responsabilità dell'automobilista convenuto D'SI AN;
(3) dato atto degli acconti versati prima dell'instaurazione di questo giudizio, condanna pertanto i convenuti, D'SI AN, e CP_2 Controparte_10
, in solido fra loro, a pagare all'attrice il residuo importo
[...] Parte_1 di EUR 30.000,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(4) condanna i tre convenuti, in solido, a rifondere la metà delle spese di lite dell'attrice, liquidata in € 250,00 per spese e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv. DE MARTINO CARLO e RESCIGNO VINCENZO;
compensa il restante mezzo.
Così deciso il giorno 16 maggio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 12
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 43254 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. DE MARTINO CARLO, RESCIGNO VINCENZO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MORELLI ADRIANA
TANO (cod. fisc. ) C.F._2
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._3 entrambi col procuratore domiciliatario avv. LANZA MASSIMO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“previa declaratoria di responsabilità esclusiva dei sigg.ri D'SI TA e del CP_2 sinistro oggetto di causa, condannare gli stessi in solido con il loro assicuratore Controparte_3
all'integrale risarcimento per tutti i danni, patiti e patiendi dall'attrice, e quindi al
[...] pagamento in favore della stessa delle somme da determinarsi e provarsi in corso di causa … per danno patrimoniale, morale, parentale, esistenziale, biologico, differenziale, tanatologico nonché per ogni qualsiasi altra voce di danno direttamente e/o indirettamente ricollegabile alla morte del sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa. Il tutto maggiorato di Controparte_4 interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Condannare i convenuti alle spese e competenze di causa con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 1 La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“- dato atto del giudicato penale in merito al concorso colposo di per il Controparte_4 verificarsi dell'evento dannoso, accertare e dichiarare la responsabilità del nella CP_4 misura del 50% o nella diversa misura che sarà ritenuta ...
- previe le altre declaratorie del caso, dato atto che la convenuta ha già Controparte_1 corrisposto a la complessiva somma € 215.302,00, dichiarare la predetta Parte_1 somma congrua ed esaustiva di ogni obbligazione dei convenuti e, conseguentemente ASSOLVERE la da ogni ulteriore domanda e pretesa” Controparte_1
I convenuti D'SI e confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_2
“in via principale - Rigettarsi le richieste di parte attrice in quanto del tutto infondate… - Ed in ogni caso, … dichiarare la … tenuta a manlevare i convenuti Sigg.ri Controparte_1
e D'SI TA, proprietario e conducente il veicolo assicurato , da ogni richiesta CP_2 risarcitoria e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della domanda introduttiva”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente del 20.4.2022, l'attrice esponeva che:
• verso mezzogiorno del 19 marzo 2018 , figlio dell'attrice, si trovava in Controparte_4
Bollate alla guida del motociclo PIAGGIO BEVERLY 125 tg. DZ 54009, di proprietà della soc. quando, all'incrocio tra le vie IV Novembre e Leonardo Da Vinci, era Controparte_5 stato investito lateralmente dall'autovettura FIAT BRAVO targata EJ 960 VR, di proprietà della convenuta e condotta dal convenuto D'SI AN, assicurata presso CP_2 la soc. ; CP_1
• il conducente dell'autovettura, provenendo a velocità sostenuta da via IV Novembre e diretto verso via XI Febbraio, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra, verso via Leonardo Da Vinci, scontrandosi col motociclo che giungeva dall'opposto senso di marcia, diretto verso il centro di Bollate;
• il motociclista, di quarantuno anni, era così caduto a terra, rimanendo esanime fino all'arrivo dell'autombulanza che l'aveva trasportato al P.S. dell'Ospedale Niguarda ove però, a causa delle gravissime lesioni al torace, era deceduto lo stesso 19 marzo 2018;
• i Carabinieri di Bollate erano intervenuti e avevano redatto la relazione nonché contestato all'automobilista la violazione dell'art. 145 CDS per aver svoltato a sinistra omettendo di dare la precedenza al motociclo;
• tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Milano il delitto di omicidio colposo ex a. 589 cp, all'esito del procedimento penale RGNR 11335/18 – RG GIP 34451/18 del (nel quale l'odierna attrice si era costituita parte civile) con sentenza n. 3238 del 17.5.2021 il D'SI era stato ritenuto colpevole del delitto ascrittogli e condannato alla pena della reclusione, con pagamento delle spese processuali, e condannato inoltre, in solido col responsabile civile soc. , CP_1
a risarcire i danni in favore delle parti civili, da liquidare in sede civile;
• l'assicuratore si era tuttavia limitato a offrire € 167.000,00, ritenendo configurabile un concorso di colpa della vittima del sinistro “assolutamente insussistente nel caso concreto”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 2 • “la tragica scomparsa del figlio ha, infatti, avuto effetti devastanti sulla psiche dell'attrice, già compromessa dalla morte sia del marito che dell'altra figlia, quest'ultima, peraltro, anch'essa in tragiche circostanze”;
• infatti, “essendo l'unico congiunto rimastole in vita, l'intera sfera affettiva dell'istante era occupata dal figlio nei cui confronti aveva un attaccamento viscerale;
15) tale profondo sentimento era, peraltro, pienamente contraccambiato da il quale conviveva con la CP_4 madre … alla quale forniva un concreto supporto nella gestione della vita quotidiana, ad es. aiutandola nelle faccende domestiche oppure accompagnandola in occasione delle frequenti visite mediche cui doveva sottoporsi”. La parte attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento integrale del danno.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 17.2.2023 osservando che:
• il giudice penale, colla sentenza definitiva opponibile all'attrice in quanto costituitasi parte civile, aveva accertato il concorso colposo del conducente del motociclo di modo che il pagamento da parte dall'assicuratore all'attrice della complessiva somma di € 215.302,00 (non solo, cioè, della minor cifra dichiarata in citazione) aveva completamente estinto l'obbligazione risarcitoria;
• come accertato dalla consulenza cinematica espletata nel procedimento penale, invero, “il ciclomotore si era immesso nell'incrocio ad una velocità di almeno 50 Km/h, nonostante in loco fosse presente segnaletica indicante un limite di 30 Km/h” mentre “ove egli avesse tenuto una velocità contenuta entro il predetto limite sarebbe stato in grado di evitare la collisione o comunque di ridurne le conseguenze dannose”;
• “pur a fronte di una condotta colposa dell'imputato per l'omessa precedenza, anche la condotta del conducente del ciclomotore è stata connotata da violazione delle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ed ha avuto rilievo determinante nel verificarsi dell'incidente”, come stabilito dal consulente tecnico dell'imputato, ing. , con Per_1 osservazioni condivise dal giudice penale;
• nella sentenza di primo grado, infatti, si legge che: << Il consulente del P.M. e quello della difesa Ing.
stimavano che il motociclo condotto dal , al momento dell'impatto, viaggiasse a circa 50 km/h CP_4
… rispetto al limite di 30 km/h insistente in loco, laddove la parte civile contestava l'assunto sostenendo trattarsi di "dato assolutamente incerto", non potendosi fare riferimento alla velocità "indicata dal tachimetro" così come sostenuto dal consulente del PM. … Sul punto, tuttavia, si osserva che la valutazione svolta dal consulente del P.M., innestata sull'oggettiva e certa circostanza "che il contachilometri dello scooter si é bloccato sulla velocità di 50 km/h", non solo non risulta contestata con alcuna specifica argomentazione di natura tecnica, ma pare inoltre corroborata da ulteriori e rilevanti elementi probatori: le "deposizioni" agli atti – certamente genuine ed affidabili perché rese da soggetti "terzi" casualmente presenti sul luogo del sinistro – non solo non segnalano alcun rallentamento del motociclo nell'impegnare l'incrocio, ma sono anche concordi nell'attribuire al un tentativo di frenata, il che, del tutto verosimilmente, ridusse la velocità alla quale CP_4 viaggiava il motociclista allorchè percepì il pericolo rappresentato dall'autovettura (cfr. sit rese da ES
: "Preciso che il conducente dello scooter tentava di frenare"; sit rese da "Il motociclista
[...] S_ tentava di frenare e di deviare l'autovettura ma senza riuscirci"). Ciò posto sia il mancato rallentamento da parte del motociclista nell'impegnare l'incrocio, sia il tentativo di frenata, non possono che corroborare la stima della velocità effettuata dal consulente del P.M. ed indicata "dal tachimetro" della motocicletta, ed invero: se il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 3 mancato rallentamento rende affatto inverosimile che il motociclo, che giungeva dal sottopasso di Via 4 Novembre e che certamente non teneva la sua "destra" come dimostrato dal ricostruito punto di impatto - ossia "sul primo quadrante a sinistra dell'area di incrocio rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura", e dunque in prossimità del margine sinistro della corsia di pertinenza del motociclo - viaggiasse alla velocità di 30 km/h, si osserva che, qualora il avesse realmente viaggiato ad un velocità contenuta nel limite di 30km/h, CP_4 frenando, e dunque riducendo ancor di più la velocità, avrebbe verosimilmente evitato l'impatto o, quanto meno, l'incidente non avrebbe avuto tragiche e "letali" conseguenze così come sostenuto dal consulente della difesa ing. … Si rammenti infatti sul punto che - come ricordato dal consulente del P.M. - "i danni presenti sui veicoli e la conformazione degli elementi che sono entrati in collisione evidenziano che l'urto fra i veicoli si è verificato nel momento in cui le direzioni di marcia dei veicoli erano pressappoco paralleli", e ciò a seguito dell'istintiva deviazione verso sinistra effettuata dal motociclista quando si avvide del pericolo, il che corrobora l'ipotesi che una più contenuta velocità avrebbe evitato l'impatto - già di per sé avvenuto allorchè le direzioni di marcia dei due veicoli "erano pressappoco parallele" - o, quanto meno, ne avrebbe attutito la violenza, in quanto avrebbe consentito al motociclista di impattare l'autovettura in modo più "tangenziale". Le medesime considerazioni appena svolte in punto velocità tenuta dal ciclomotore, pertanto, impongono anche di ravvisare "un comportamento colposo rilevante" del motociclista nella dinamica del sinistro mortale secondo la richiamata massima della Suprema Corte, sicchè sussistono gli estremi per riconoscere l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis co. 7 c.p >>;
• la condotta colposa del conducente del motociclo, pertanto, aveva avuto “rilevanza determinante nel verificarsi dell'evento dannoso;
ciò comporta che dovrà essere dichiarata la concorrente responsabilità del medesimo in misura che si ritiene non possa essere stimata inferiore al 50%” e in ogni caso la presunzione di pari responsabilità ex a. 204/2 cc valeva anche pel conducente del motociclo, sicché il risarcimento andava proporzionalmente ridotto;
• la convenuta contestava anche il quantum della domanda, sottolineando la genericità della richiesta di danni patrimoniali e l'infondatezza della pretesa di danno tanatologico, nonché l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale e del danno da perdita del rapporto parentale quali voci distinte, l'infondatezza della domanda di
“danno differenziale” peraltro non meglio specificato, non essendo neppure possibile comprendere a quale pregiudizio l'attrice intendesse riferirsi;
• dalla relazione di parte attrice, a firma del dottore comunque, emergeva che < Per_2 la signora ha due sorelle, una maggiore di lei e una minore, in relazione alla quale Pt_1 ultima la signora ha riferito al medico che “abita vicino a casa, è lei che mi aiuta” >>;
• per la liquidazione del danno da perdita del legame parentale, poi, allegava la necessità di considerare la “convivenza 'non esclusiva', meglio definibile come coabitazione per una parte della settima[na], in ragione del rapporto di convivenza more uxorio con la signora , CP_6 nonché la “presenza di due familiari superstiti” e quanto al parametro E (sull'intensità della relazione affettiva) proponeva di applicare “il parametro medio di 10 punti”;
• con riferimento alla malattia psichica che l'attrice lamentava di “avere sviluppato, a seguito della perdita del figlio” e che secondo la valutazione medica di parte attrice avrebbe comportato “un'invalidità permanente del 21% ed una inabilità temporanea di novanta giorni al 75% ed altri 90 giorni al 50%” rilevava che dalle stesse produzioni attoree risultava “che già prima del sinistro la signora aveva lamentato disturbi psichici (doc. da 11 a 14), che Pt_1 hanno evidentemente favorito l'insorgenza della sindrome depressiva dopo il decesso del figlio”, sicché tale danno (liquidabile in base alla valutazione medico legale del dottore
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 4 , condivisa dai consulenti medici dell'assicuratore nella fase stragiudiziale) poteva Parte_2 essere riconosciuto ma solo per la componente biologica e non anche per quella relativa alla sofferenza soggettiva, “trattandosi di un elemento già considerato nella liquidazione del risarcimento del danno da perdita parentale, poiché, diversamente, si perverrebbe ad una ingiustificata duplicazione”;
• sulla scorta di tali considerazioni, osservava perciò che: << stimato il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale in misura non superiore ad € 306.593,50 (€ 228.820,00 + € 77.773,50), esclusa la sussistenza di alcun danno patrimoniale, per mancanza di allegazione e prova, e tenuto conto del rilevante concorso colposo del signor per il verificarsi del sinistro mortale, si deve ritenere che le somme già CP_4 corrisposte ante causam dalla alla signora costituiscano congruo ed esaustivo Controparte_1 Pt_1 risarcimento di ogni pregiudizio … Infatti, considerando un concorso colposo del conducente del ciclomotore pari al 50%, ipotesi che appare maggiormente rispondente alla realtà dei fatti, il risarcimento dovuto ammonterebbe ad € 153.296,75, somma addirittura inferiore a quella già corrisposta dalla Compagnia. Anche ove si volesse considerare un concorso di colpa del de cuius nella misura di un terzo, … il risarcimento ammonterebbe ad € 204.395,66 … [considerato però che l'assicuratore] ha già versato all'attrice la complessiva somma di € 215.302,00 … nulla si ritiene sia più dovuto all'attrice >>;
• infondata era comunque la pretesa di rivalutazione in aggiunta agli interessi legali. La convenuta IT quindi concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la responsabilità del nella misura del 50% o nella diversa misura … dichiarare [la somma di € CP_4
215.302,00] congrua ed esaustiva di ogni obbligazione dei convenuti”.
Con comparsa congiunta del 17.2.2023 si costituivano anche i convenuti D'SI e , CP_2 osservando che:
• come accertato in sede penale dal CT ing. , “il sinistro [era] principalmente Per_3 addebitabile al conducente il ciclomotore e al proprietario dello stesso, causa l'omessa manutenzione, tuttavia nell'ipotesi in cui il Giudicante non volesse aderire alla tesi del concorso di colpa prevalente nella misura del 70% a carico del conducente il ciclomotore di proprietà di ,alla luce degli atti e dei documenti di causa ,appare difficilmente CP_5 superabile ,il concorso di colpa ex art. 2054 c.c.”
• “l'assenza di tracce di frenata riconducibili al motociclo denotano che il conducente del veicolo antagonista, come rilevato dal CT , abbia avuto contezza del pericolo , rilevando la presenza dell' autovettura neanche un secondo prima dell'urto e per cui conseguentemente se ne deduce che non teneva un'andatura tale da potergli permettere di evitare l'urto o di attenuare le conseguenze dannose che l'evento ha provocato”;
• riportava a sua volta stralci della sentenza penale. I due convenuti concludevano chiedendo perciò il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna della soc. IT a manlevarli.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 13.3.2023, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. All'udienza del 15.7.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte. All'udienza del 9.11.2023 veniva interrogata la testimone e, formalmente, il Testimone_1 convenuto D'SI.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 5 Con ordinanza 29.11.2023 veniva formulata, ex a. 185 bis cpc, un'ipotesi di conciliazione, osservando fra l'altro che:
➢ la responsabilità del sinistro andava ascritta per due terzi ai convenuti, poiché l'automobilista non aveva minimamente rallentato nella manovra di svolta a sinistra, sebbene costui fosse in grado di rendersi ben conto del sopraggiungere del motoveicolo;
➢ mancavano elementi univoci idonei a confortare la tesi del consulente di parte del Pubblico ministero circa l'eccessiva velocità del motoveicolo e si doveva comunque escludere che, a tale proposito, la decisione civile potesse essere vincolata dalla valutazione incidentale contenuta nella sentenza penale 3238/2021;
➢ all'attrice spettava perciò il risarcimento costituito dalla somma del danno biologico proprio dell'attrice (la quale già prima del sinistro era invalida civile all'ottanta per cento) da quantificare in ventuno punti di postumi permanenti come da perizia di parte sub doc. 15 cui aveva aderito la convenuta, oltre al danno da perdita del legame parentale (per morte dell'unico figlio superstite e convivente);
➢ per la determinazione del danno complessivo poteva farsi riferimento agli importi già liquidati e pagati dalla convenuta sul presupposto del paritario concorso di responsabilità dei due conducenti;
➢ il danno complessivo era perciò stimabile EUR 430.604, cifra i cui due terzi ammontano a EUR 287.069,33, importo da cui andava però sottratto quello degli acconti già incassati (in totale EUR 215.302, di cui EUR 98.302,00 come da lettera del 4.4.2022 dell'avv. De Martino
-doc. 14 soc. e EUR 117.000 come da PEC del 1.6.2022 -doc. 16 soc. ; CP_1 CP_1
➢ la proposta conciliativa pertanto veniva formulata per il capitale arrotondato di EUR 75.000,00. L'attrice e i convenuti D'SI e aderivano a tale proposta, mentre l'assicuratore la CP_2 respingeva formulando una controproposta per EUR 30.000,00, in quanto “la complessiva somma di € 215.302,00 corrisposta ante causam da rappresenta il 70% del risarcimento Controparte_1 determinato dalla Compagnia - come precisato nella comunicazione di Vittoria del Maggio 2022 prodotta sub doc. 15b), ove è indicato che l'offerta a saldo di € 117.000,00 veniva formulata sulla base di una quota di responsabilità dell'assicurato del 70% - non già il 50% come indicato nell'ordinanza”. Tale controproposta (confermata anche all'udienza 14.3.2024) tuttavia veniva respinta dall'attrice. Dopo un rinvio, all'udienza 16.1.2025 veniva interrogata la testimone . S_
Con provvedimento 18.1.2025 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 24.2.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 5.5.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Occorre dapprima sintetizzare le testimonianze qui raccolte:
• la testimone , indifferente, ha dichiarato: << ricordo effettivamente di Testimone_1 un incidente avvenuto in Bollate circa 5 anni fa. Ero al semaforo sulla via Leonardo da Vinci, all'incrocio con via IV Novembre e avevo l'ufficio postale sulla mia sinistra … ero al volante della mia auto Panda, ero ferma perché il semaforo era rosso. Davanti a me non c'era nessun veicolo. C'era uno scooter delle poste che arrivava dalla via IV novembre posta alla mia sinistra. C'era anche un'auto mi pare una Punto che arrivava da via IV novembre, ma nel
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 6 senso opposto alla moto, cioè alla mia destra. L'auto svoltò a sinistra senza mai fermarsi e proprio in quel momento arrivò lo scooter e ci fu l'incidente. … dopo il sinistro intervennero i CC ai quali diedi il mio nome come testimone oculare. … non ricordo che l'auto che veniva sulla via IV novembre dalla mia destra avesse rallentato. Non ricordo neppure se avesse messo la freccia. Il semaforo era verde sia per tale auto, sia per lo scooter delle poste >>
• la testimone , indifferente, ha dichiarato: << … Stavo andando all'autoscuola S_
a piedi ed ero ferma all'incrocio … Il semaforo era rosso per i pedoni … Presumo che fosse invece verde per coloro che procedevano ortogonalmente rispetto alla mia direzione in quanto c'erano veicoli che in effetti continuavano a marciare sia in un senso che nell'altro … dalla mia destra arrivava un motorino con l'insegna della posta e la cassetta e condotto da un ragazzo che era vestito da postino e andava dritto verso la mia sinistra. In senso opposto, sempre sulla via ortogonale alla via Leonardo, arrivava un'automobile, mi pare grigia, che aveva la freccia per svoltare a sinistra e che compì la manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza dovuta al motorino. Vidi che il motorino, che peraltro era appena partito, tentò di sterzare ma non ci riuscì e così venne colpito dall'auto … fu l'auto che gli andò incontro >>
Le testimonianze qui rese sono del tutto coerenti con le dichiarazioni rese dalle medesime testimoni (come si ricava dalla sentenza 3238/2021 prodotta dall'attrice sub doc. 5) lo stesso giorno del fatto ai Carabinieri (ciò che emerge anche dalla relazione di servizio sub doc. 1 attrice), giacché:
• dichiarò anche ai Carabinieri: “Ero ferma con la mia autovettura al semaforo Testimone_1 di Via L. Da Vinci incrocio Via 4 Novembre … notavo che un'autovettura di colore grigio scura dalla Via 4 Novembre svoltava a sinistra sulla Via L. da Vinci. Nel contempo un ciclomotore percorreva la Via 4 Novembre direzione Centro e veniva investito dall'autovettura che stava svoltando che non si accorgeva del suo arrivo. Preciso che il conducente dello scooter tentava di frenare, ma senza
...”
• dichiarò anche ai Carabinieri: o ferma a piedi al semaforo … aspettando il S_ verde per oltrepassare l'incrocio che va verso la . Notavo che uno scooter proveniente dal sottopasso di Via 4 Novembre oltrepassava l'incrocio e nel mentre un'altra autovettura di colore grigio scura proveniente dalla Via 4 Novembre svoltava a sinistra in e senza riuscire nell'intento continuava la manovra e quindi impattava con lo scooter delle . Il motociclista tentava di CP_5 frenare e di deviare l'autovettura ma senza riuscirci ...”
La sentenza penale riporta anche altri estratti dalla consulenza tecnica del Pubblico ministero, in cui si legge fra l'altro:
<< Le deformazioni riportate dall'autovettura... e quelle del motociclo...non consentono di improntare il calcolo
della velocità dei veicoli sulla base dell'energia dissipata in deformazioni. Per tale motivo, preso atto che il contachilometri dello scooter si é bloccato sulla velocità di 50 km/h (foto 24) e che verosimilmente tale era la velocità al momento dell'impatto contro l'autovettura, i calcoli cinematici per determinare la velocità dell'autovettura al momento dell'urto sono stati elaborati determinando l'energìa dispersa da quest'ultima …
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 7 i calcoli cinematici riconducono la velocità dell'autovettura al momento dell'urto in circa 24 km/h. , l'utilizzo di un medio coefficiente d'attrito riconduce la velocità di marcia dell'autovettura, 1 secondo prima dell'impatto, nel momento in cui il conducente dello scooter per ricolo in circa 40 km/h… il motociclo Piaggio Liberty... condotto dal sig. … sopraggiungeva dall'opposta Controparte_4 direzione di marcia ad una velocità di circa 50 km/h >>
Nella sentenza penale il tribunale conclude perciò affermando che sussiste “evidente responsabilità del D'SI” il quale “non solo causava il sinistro in violazione dell'articolo 154 del codice della strada … in quanto effettuava un'improvvida manovra di svolta a sinistra senza dare la dovuta precedenza al motociclo, ma, inoltre, investiva il motociclo, invadendone la corsia di pertinenza, pur avendo la visuale completamente libera, il che connota di particolare gravità la sua condotta colposa” e al tempo stesso ritiene provato "un comportamento colposo rilevante" del motociclista, di modo che riconosce al D'SI la circostanza attenuante ex a. 589 bis comma 7 cp.
È appena il caso di ricordare che, a norma dell'a. 651 cpp, nel processo civile pel risarcimento del danno, “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, ma (come si ricava anche da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2426 del 25/01/2024) tale efficacia non può ritenersi estesa alla valutazione dell'apporto causale della vittima. Da ciò discende che questo tribunale ha il potere di rivalutare tutti gli elementi, al fine di stimare autonomamente la misura del concorso del fatto colposo del motociclista nel sinistro in discorso.
Tenendo conto del fatto che il calcolo -da parte del consulente del PM- della velocità del motociclo si fonda, sostanzialmente, su congetture (il CT ritiene infatti che verosimilmente la velocità del motociclo fosse di circa 50 km/h) e si limita a ritenere “logico e razionale che la manovra di svolta a sinistra
[dell'automobile] sia avvenuta con il veicolo in fase di rallentamento, e che alcuni istanti prima dell'urto il conducente abbia azionato il sistema frenante” (laddove nessun elemento oggettivo pare giustificare l'effettività di tale rallentamento), e considerato poi che anche il giudice penale qualifica la condotta dell'automobilista come di particolare gravità la sua condotta in quanto “inva[se] la corsia di pertinenza [del motociclo], pur avendo la visuale completamente libera” come del resto confermato dalle due testimoni oculari, è perciò ragionevole attribuire all'automobilista una responsabilità tripla rispetto a quella del motociclista. Invero, a tutto concedere il motociclista si rese responsabile solo di una velocità non del tutto adeguata anche in ragione del suo approssimarsi all'intersezione (in ciò assorbito il fatto che, secondo la testimone egli era “appena ripartito” sicché difficilmente avrebbe potuto raggiungere S_ istantaneamente la velocità congetturata dal CT del PM), mentre all'automobilista vanno ascritti i seguenti profili di colpa (ricavati dalla sentenza penale invocata dagli stessi convenuti):
• aver effettuato un'improvvida manovra di svolta a sinistra senza dare la dovuta precedenza al motociclo;
• aver invaso la corsia di pertinenza del motociclo, pur avendo la visuale completamente libera;
• aver totalmente omesso qualunque manovra per evitare lo scontro (a differenza del motociclo, che invece, come riferito sia dalla testimone sia dalla testimone tentò ES S_ di frenare e di sterzare).
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 8 Occorre perciò procedere alla valutazione del risarcimento totale per il danno complessivo subito dall'attrice, alla quale perciò spetteranno solo i tre quarti della cifra che verrà liquidata.
Per quanto concerne la pretesa, iure hereditatis, del risarcimento del “danno tanatologico” si deve ricordare che l'ordinamento esclude la risarcibilità del danno da perdita anticipata della vita. Qualora invece si voglia qualificare tale domanda come relativa al “danno terminale” (ovvero
“catastrofale” o “catastrofico”), cioè al danno costituito dalla sofferenza psichica correlata alla lucida consapevolezza dell'imminenza della propria morte, si deve ricordare che il diritto al risarcimento di tale danno è suscettibile di entrare nel patrimonio della vittima primaria e di conseguenza è trasmissibile iure hereditatis a condizione che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo e il conseguente decesso e comunque tenendo conto dell'intensità della sofferenza medesima, come hanno chiarito fra le altre Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 17577 del 28/06/2019; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16592 del 20/06/2019 -pronuncia che specifica come il danno biologico terminale consista nell'invalidità temporanea totale dalla data dell'evento lesivo sino alla data del decesso-; Cass. Sez. Unite, sentenza n. 15350 del 22/07/2015 già citata;
Cass. Sez. 3, sentenza n. 23183 del 31/10/2014; Cass. Sez. 3, sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, sentenza n. 13537 del 13/06/2014; Cass. Sez. 3, sentenza n. 7126 del 21/03/2013. Nel caso in esame, in coerenza coi condivisibili principi espressi da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16272 dell'8/6/2023 e Cass. Sez. 3, ordinanza n. 18056 del 5/7/2019, deve dunque negarsi che sussista un danno da paura della morte (o formido mortis) dovendosi escludere che la vittima possa aver avuto consapevolezza della propria sorte e della morte imminente. Il doc. 1 dell'attrice infatti documenta che il giunse all'ospedale di Niguarda coll'elisoccorso alle ore 12.25 (referto a pag. 13 del CP_4 suddetto doc. 1) e il suo decesso fu constatato alle ore 13.30 dello stesso 19.3.2018 (ibidem, pag. 17 e 18), senza che consti che durante quell'ora fosse lucido e cosciente.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, la convivenza fra l'attrice e suo figlio è stata parzialmente contestata dalla convenuta, la quale in proposito allega che il CP_4
“quarantenne, da molti anni aveva di fatto un rapporto di convivenza more uxorio con la signora
” e aggiunge che “dalle dichiarazioni rese dalla stessa attrice al proprio difensore, CP_9 nell'ambito del procedimento penale nel quale si era costituita parte civile, risulta che il signor
solo per ragioni logistiche abitava ancora con la madre durante la settimana lavorativa e CP_4 che, comunque, nel breve periodo il signor e la signora avrebbero potuto finalmente CP_4 CP_6 andare ad abitare insieme”. Tali circostanze non consentono però di negare l'esistenza della convivenza fra madre e figlio (anche anagraficamente dimostrata), indipendentemente dalle ragioni di essa e dalla previsione della sua imminente cessazione, ma neppure consentono di attribuire a tale parametro il punteggio massimo.
Per la liquidazione del danno causato dalla lesione del rapporto parentale, soccorrono dunque i principi enunciati da Corte Cass. sez. 3, sentenza n. 10579 del 21/04/2021 e Cass. Sez. 3, ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, da cui si ricava che, per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto nonché l'uniformità di giudizio, il danno da perdita totale del rapporto parentale dev'essere liquidato attraverso un “sistema tabellare a punti” che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giurisprudenziali, nonché e si fondi sulla modularità e sull'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, indefettibilmente: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 9 parentela e la convivenza) con possibilità di applicare sull'importo finale alcuni correttivi che possano tenere conto di eventuali peculiarità della situazione. È appena il caso di ricordare che la Corte di cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022) ha confermato che le tabelle pubblicate da questo tribunale costituiscono criterio idoneo per liquidare in via equitativa il danno da perdita del rapporto parentale, siccome fondate sui cinque predetti parametri, ferma però la possibilità di procedere a una valutazione equitativa “pura”. Applicata dunque la “tabella 2024”, si devono anzitutto attribuire i seguenti punteggi in relazione ai menzionati parametri, ricordando che il figlio dell'attrice aveva 40 anni al tempo del fatto e che egli conviveva da anni coll'odierna attrice, e notando inoltre che non vi sono contestazioni sul fatto che l'attrice abbia due sorelle (essendo mera allegazione quella, riferita nella prima memoria, secondo cui i rapporti con una di esse si sarebbero interrotti dopo il sinistro per ragioni economiche). Si ottengono quindi i seguenti valori:
i. punti 22 per l'età della vittima primaria;
ii. punti 16 per l'età della vittima secondaria;
iii. punti 12 per la convivenza per parte della settimana iv. punti 12 per la sopravvivenza di altri due congiunti (sorelle) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva da presumere anche in relazione alla precedente tragica v. punti 15 perdita dell'altra unica figlia
TOTALE 77 punti
Moltiplicando il totale così ottenuto per il valore del punto relativo al rapporto coniugale e filiale (3.911) si ottiene l'importo totale di EUR 301.147,00.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute dell'attrice, mette conto sottolineare che, secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova, per consentire al giudice di determinare il corrispondente risarcimento tenendo conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Occorre quindi accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno, utilizzando tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. Nel caso di specie, mancando specifiche contestazioni, il danno biologico proprio dell'attrice (di natura psichica) è certamente quantificabile nella misura risultante dalla consulenza di parte datata 11.4.2019
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 10 (a firma del dott. rodotta sub doc. 15), cioè in 21 punti di postumi permanenti, oltre a Per_2
90 giorni di temporanea parziale al 75% e 90 giorni di temporanea parziale al 50%. Considerato che l'attrice risultava essere già invalida civile all'ottanta per cento, risulta equo riconoscere all'attrice unicamente la differenziale fra la metà di quanto accertato dalla sua relazione di parte (cioè la metà del 21%) e il totale.
Il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva 64 anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
per i postumi permanenti dal 10 al 21 % (ossia la EUR 38.637 differenza fra 56.532 e 17.895) per l'inabilità temporanea mediamente al 75% per 90 EUR 7.763 giorni;
per l'inabilità temporanea mediamente al 50% per 90 EUR 5.175 giorni;
TOTALE 51.575 EUR
Non risulta documentata nessuna spesa, né provato nessun danno patrimoniale, sicché nulla può essere riconosciuto a questo titolo. Quanto alle spese per l'assistenza stragiudiziale, infine, trattandosi di attività strettamente connessa con quella giudiziale il relativo compenso avviene unitamente alla liquidazione delle spese giudiziali, in ciò assorbita la mancanza di documentazione di qualsivoglia esborso a questo titolo.
In conclusione, mancando adeguata allegazione e prova di qualsivoglia altra componente di danno e di ulteriori importi, il risarcimento (in moneta attuale, tenendo conto del periodico aggiornamento delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale) spettante all'attrice è pari ai tre quarti della somma di € (301.147 + 51.575 = ) 352.722,00, e pertanto ammonta a EUR 264.541,50, da cui si devono però detrarre gli acconti già versati.
Secondo i principi espressi costantemente dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014), nel caso di obbligazioni cosiddette “di valore” (come la presente), allorquando il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione giudiziale definitiva, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve allora avvenire tenendo applicando gli indici ISTAT FOI generali sia agli importi risarcitori oggi liquidati sia agli acconti sopra ricordati, per poter ottenere importi omogenei. Per pervenire alle quantificazioni finali, si devono perciò anzitutto devalutare alla data dell'illecito (19.3.2018) sia i diversi acconti sia il risarcimento spettante in totale come sopra calcolato. Riepilogando quanto sin qui illustrato si osserva che:
➢ l'importo di EUR 264.541,50 devalutato alla data del sinistro corrisponde a € 222.127;
➢ l'acconto di € 98.302 versato nell'aprile 2022 dalla convenuta , devalutato alla CP_1 data del sinistro, corrisponde a € 91.102
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 11 ➢ l'acconto di € 117.000 versato nel giugno 2022 dalla convenuta , devalutato alla CP_1 data del sinistro, corrisponde a € 106.421
Resi così omogenei gli importi, se ne ricava che all'attrice spetta la differenza, pari a EUR 24.604,00 che, rivalutata e aumentata di interessi legali dal sinistro a oggi, porta al totale di EUR 28.738,45, arrotondabile a EUR 30.000,00, cifra al cui pagamento (oltre agli interessi legali da oggi al saldo) devono essere conclusivamente condannati i convenuti in solido.
L'accoglimento solo parziale della domanda (sia in relazione all'accertamento della mancanza di corresponsabilità del motociclista -di cui è stato invece riconosciuto il concorso colposo- sia in relazione al residuo risarcimento spettante all'attrice -la quale soltanto nella conclusionale ne indica l'importo in € 250.941,63, cifra pari a circa otto volte l'importo qui riconosciutole-) giustifica la compensazione per metà delle spese dell'attrice, il cui restante mezzo si liquida in dispositivo in un importo prossimo ai parametri minimi del DM 147/2022, tenendo conto del valore “indeterminato” dichiarato in calce all'atto di citazione (con complessità media), dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché del rifiuto da parte dell'attrice della controproposta formulata dall'assicuratore per una cifra pari al residuo risarcimento qui liquidato.
Va accolta la richiesta di distrazione in favore dei difensori dell'attrice.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente la domanda dell'attrice; (2) per l'effetto, accerta che il sinistro del 19 marzo 2018 è ascrivibile, per i tre quarti, alla responsabilità dell'automobilista convenuto D'SI AN;
(3) dato atto degli acconti versati prima dell'instaurazione di questo giudizio, condanna pertanto i convenuti, D'SI AN, e CP_2 Controparte_10
, in solido fra loro, a pagare all'attrice il residuo importo
[...] Parte_1 di EUR 30.000,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(4) condanna i tre convenuti, in solido, a rifondere la metà delle spese di lite dell'attrice, liquidata in € 250,00 per spese e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv. DE MARTINO CARLO e RESCIGNO VINCENZO;
compensa il restante mezzo.
Così deciso il giorno 16 maggio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43254 / 2022 - pag. 12