Ordinanza cautelare 21 dicembre 2024
Decreto presidenziale 3 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/09/2025, n. 7562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7562 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07562/2025REG.PROV.COLL.
N. 08831/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8831 del 2024, proposto dal
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signora -OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Garruto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-sovrintendente capo della Polizia di Stato, avverso la graduatoria del concorso interno per titoli per la copertura di 2662 posti di Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, approvata con decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui non è stato inserito tra i vincitori; nonché avverso gli atti presupposti e connessi, quali la circolare prot. n. 23868, del 13 luglio 2022, che ha disposto l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di formazione per il 28 luglio 2022, il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, di indizione del detto concorso, nella parte in cui non consentiva di indicare nella domanda di partecipazione la effettiva anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente e non ha previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari, ai sensi dell'art. 75, comma 1, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 2020; nonché ove occorra, del verbale del 18 giugno 2021 con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso ha determinato i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo senza tenere conto della pronuncia della Corte costituzionale.
La signora-OMISSIS- è stata nominata vice sovrintendente per meriti straordinari con decreto del 4 novembre 2015, ai sensi degli artt. 72 e 75 del D.P.R. n. 335/1982, con decorrenza giuridica al 3 ottobre 2013, in base alla previsione dell’art. 75 D.P.R. n. 335/1982, per cui le promozioni per merito straordinario “ decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie”.
Con il ricorso di primo grado ha esposto di avere presentato domanda di partecipazione al concorso per vice ispettore bandito con decreto del 31 dicembre 2020; che a seguito delle prove si è collocata in posizione non utile della graduatoria di merito per essere stato superato da altri colleghi con maggiore anzianità, in forza della loro retrodatazione della nomina a vice sovrintendente a seguito del superamento del concorso interno, in base ad una disposizione nel frattempo dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 224 del 2020. Ha quindi impugnato, con ricorso notificato il 3 agosto 2022, la graduatoria approvata con decreti del 21 giugno e del 5 luglio 2022 unitamente al bando di concorso e ai verbali della Commissione, nella parte in cui non hanno previsto la valutazione dell’anzianità nella qualifica di vice sovrintendente secondo il riallineamento indicato dalla Corte costituzionale. Ha esposto, altresì, che il TAR Sicilia con sentenza n. 579 del 2021 aveva accolto la domanda di alcuni colleghi di vedersi riconosciuta la retrodatazione della nomina secondo il regime più favorevole previsto per i vincitori di concorso in base a quanto indicato dalla Corte costituzionale; inoltre che il bando di concorso era stato immediatamente impugnato da altri colleghi davanti al TAR Lazio, il quale aveva accolto la domanda cautelare (con ordinanza 2200 del 14 aprile 2021) ordinando all’Amministrazione, “ al fine di non vanificare la tutela cautelare” di “consentire ai ricorrenti di integrare la domanda di partecipazione al concorso mediante indicazione della anzianità di ruolo e di qualifica che ad essi spetterebbe in virtù dell’allineamento, mediante retrodatazione, della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato acquisita per merito straordinario” . (Il ricorso era stato successivamente dichiarato inammissibile con sentenza del TAR Lazio, -OMISSIS- in quanto non riguardante una clausola escludente, mentre l’appello proposto dai ricorrenti al Consiglio di Stato è stato successivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dagli appellanti; l’appello incidentale proposto dall’Amministrazione avverso un obiter dictum della sentenza, relativo all’obbligo dell’Amministrazione di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale, è stato dichiarato inammissibile con sentenza del Cons. Stato, sez. II, 10 maggio 2024, n. 4246 per carenza di interesse). Con nota prot. n. 333 del 12 maggio 2021, l’Ufficio Contenzioso e Affari Legali del Dipartimento P.S., aveva comunicato che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, era stata avviata “ la procedura di revisione delle singole posizioni giuridiche al fine di provvedere al riallineamento mediante retrodatazione della qualifica di vice sovrintendente ai fini giuridici a quella riconosciuta al personale che ha conseguito successivamente la stessa qualifica all’esito delle procedure concorsuali in conformità a quanto stabilito dalla pronunzia della Corte Costituzionale” e che gli esiti di tali procedimenti, una volta ultimati, sarebbero stati trasmessi automaticamente all’Ufficio concorsi ai fini della corretta valutazione dell’anzianità dei candidati promossi per meriti straordinari.
Ha proposto censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 24 ottobre 1982 n. 335, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, della illogicità manifesta e dello sviamento dalla causa tipica, censurando il bando nella parte in cui non aveva previsto alcunché al fine di adeguare la procedura concorsuale alla sentenza della Corte Costituzionale nonché le valutazioni compiute dalla Commissione in ordine ai punteggi per l’anzianità di servizio, che non avevano tenuto conto dei criteri indicati dalla Corte costituzionale.
Con la ordinanza n. 6644 del 26 ottobre 2022 il TAR accoglieva la domanda cautelare, ordinando l’ammissione della ricorrente con riserva e in sovrannumero al corso di formazione per la nomina a vice ispettore; infatti successivamente veniva avviato al corso di formazione, che concludeva positivamente.
Dopo avere disposto l’integrazione del contraddittorio, con la sentenza n.-OMISSIS- il TAR ha accolto il ricorso, in quanto, pur richiamato il parere del Consiglio di Stato Sezione I 28 dicembre 2021, n. 1984, per cui l’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale incontrerebbe il limite dei cd. rapporti esauriti, tra cui - secondo la ricostruzione della Sezione consultiva - “ le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati” , ha ritenuto che l’Amministrazione dovesse applicare la sentenza della Corte costituzionale nella predisposizione degli atti amministrativi relativi alla nuova procedura concorsuale bandita successivamente alla detta sentenza. Il TAR ha, quindi, ordinato all’amministrazione di rivalutare i titoli di parte ricorrente procedendo a “ un riallineamento virtuale ai limitati fini del concorso per cui è causa – della decorrenza giuridica della sua nomina nel ruolo dei sovrintendenti in applicazione del principio stabilito da Corte costituzionale n. 224/2020; di provvedere alla modifica della graduatoria attribuendo alla ricorrente il corretto punteggio per titoli alla stessa spettante ”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, riproponendo in primo luogo l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta in primo grado in quanto non era mai stato impugnato il provvedimento di inquadramento. Ha poi contestato la sentenza, richiamando il parere del Consiglio di Stato, che aveva escluso gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sui rapporti esauriti, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe consentito un’inammissibile modifica del provvedimento di inquadramento, sia pure ai soli fini dell’attribuzione di un punteggio valido per la partecipazione alla nuova procedura concorsuale, determinando quindi un’estensione dell’efficacia della sentenza della Corte costituzionale a una situazione amministrativa (l’inquadramento della ricorrente) ormai definita da molti anni. Inoltre ha sostenuto la contraddittorietà della sentenza che, pur avendo riconosciuto, in linea di principio, che l’efficacia ex tunc ed erga omnes delle sentenze della Corte costituzionale trova un limite nelle sentenze passate in giudicato e nei provvedimenti amministrativi inoppugnabili, ha, tuttavia, ritenuto sussistente un dovere per l’amministrazione di applicare il precetto costituzionale nell’ambito di attività amministrative necessariamente orientate al futuro, spostando in avanti, la lesione della sfera giuridica della ricorrente a quella di indizione del bando di concorso. Inoltre la sentenza della Corte costituzionale ha riguardato una fattispecie diversa relativa alla prima possibilità di partecipare al concorso per vice ispettore del sovrintendente nominato per merito straordinario ( senza retrodatazione), mentre nel caso di specie la ricorrente aveva partecipato anche ad una precedente procedura selettiva del 2013 risultando idonea non vincitrice; il TAR avrebbe poi operato al di fuori dei limiti del petitum relativo solo all’anzianità dei vincitori del concorso, con una pronuncia di accertamento della anzianità della ricorrente.
La signora -OMISSIS- si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza dell’appello in relazione agli effetti del giudicato della Corte costituzionale.
Il Ministero dell’Interno ha presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
Con istanza del 2 settembre 2025 il difensore della parte appellata ha chiesto disporsi la trattazione da remoto dell’udienza pubblica.
Con decreto presidenziale n. 528 del 3 settembre 2025 l’istanza è stata respinta per la tassatività delle ipotesi di trattazione da remoto.
Con istanza del 13 settembre 2025 la difesa appellata ha chiesto disporsi il rinvio dell’udienza per un concomitante impegno del difensore presso il Tribunale penale di Foggia.
Alla udienza pubblica del 16 settembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare ritiene il Collegio di evidenziare che non è possibile accogliere l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica.
Come è noto, ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis del codice del processo amministrativo, “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali ”.
Tra i casi eccezionali, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, non rientra l’impedimento del difensore per una concomitante udienza, attenendo tale concomitanza alle modalità ordinarie di svolgimento e organizzazione dell’attività forense, essendo a tal uopo prevista la possibilità di sostituzione del difensore. Infatti, qualora il difensore si trovi nell'impossibilità di presenziare personalmente all'udienza per assolvere al proprio mandato, si deve considerare il dovere di cooperazione che impone l'obbligo al difensore, il quale sia nelle obiettive condizioni di non poter comparire, di porre in essere ogni attività, materiale o giuridica, necessaria e sufficiente a rendere ugualmente possibile la celebrazione del processo, proprio attraverso la sostituzione processuale (Cons. Stato, Sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3089; , Sez. V, 29 maggio 2023, n. 5241).
Anche la giurisprudenza della Cassazione, peraltro con riguardo all’art. 115 delle disposizioni di attuazione del codice del processo civile, che consente il rinvio “per non più di una volta” anche per grave impedimento delle parti, è consolidata nel ritenere che il rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore presupponga l'impossibilità di sostituzione dello stesso, venendo in rilievo, in difetto di quest'ultima, una carenza organizzativa del professionista incaricato che non consente la concessione del differimento (Cass. civ. Sez. V, Ord., 6 novembre 2024, n. 28608; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. 3 maggio 2018, n. 10546).
Sotto tale profilo, il difensore ha basato la propria istanza sulla volontà di discutere personalmente entrambi i giudizi ma non sulla oggettiva impossibilità di sostituzione.
In ogni caso, il concomitante impegno non risulta neppure documentato, avendo il difensore fatto riferimento al successivo deposito della prova della presenza alla udienza penale.
L’appello è fondato.
Con la sentenza 27 ottobre 2020, n. 224, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982 n.335, nella parte in cui, con riguardo alla decorrenza della nomina per meriti straordinari “ non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti ”.
La Corte costituzionale, in particolare, ha affermato che “ tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri. Tutti hanno ormai conseguito lo stesso status al completamento della fattispecie di nomina sicché, in linea di massima e in mancanza di specifiche ragioni giustificative, risulta discriminatorio che dopo - all'interno di una stessa qualifica, nell'ambito della quale l'ordine di ruolo è determinato proprio dall'anzianità e dalla sua decorrenza giuridica - vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica. Questa parificazione comporta che, allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo. Ossia, nello specifico, la decorrenza giuridica dell'anzianità di chi accede (per concorso) alla qualifica di vice sovraintendente in un momento successivo non può sopravanzare quella di chi tale qualifica già possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore. Insomma, non è legittimo - perché il necessario rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non lo consente - lo scavalcamento determinato dalla retroattività giuridica nella qualifica riconosciuta - come trattamento in sé più favorevole, introdotto dal legislatore proprio nell'esercizio di quella discrezionalità già sopra ricordata - solo ai vice sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne ”.
Analoga argomentazione la Corte costituzionale ha richiamato nella sentenza n. 75 del 2024, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di analogo meccanismo normativo previsto per il Corpo di Polizia penitenziaria dall’art. 54 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
La sentenza di primo grado ha richiamato il principio per cui l’effetto delle sentenze della Corte costituzionale trova il limite dei rapporti esauriti, ma ha affermato che, nel caso di specie, si trattava di nuovi atti amministrativi emanati dal Ministero dell’Interno ovvero il bando di concorso di una nuova procedura concorsuale integralmente sottoposta quindi alle indicazioni della Corte costituzionale.
Con tale argomentazione il giudice di primo grado ha però, ad avviso del Collegio, operato una erronea applicazione delle sentenze della Corte costituzionale, in quanto il bando di concorso faceva in primo luogo riferimento ai titoli risultanti dallo stato matricolare, secondo quanto previsto con decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017 (“ Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ”); inoltre presupponeva l’anzianità allora cristallizzata nel ruolo di anzianità, che non poteva essere immediatamente toccato dall’intervento della Corte Costituzionale, per cui, sotto tale profilo, anche la procedura concorsuale era soggetta al limite dei rapporti esauriti.
Infatti, secondo quanto affermato da questo Consiglio di Stato in analoga vicenda, il riallineamento indicato dalla Corte costituzionale non poteva di per sé consentire “ quando i ruoli sono ordinati gerarchicamente e nel loro ambito la gerarchia risulta determinata dalla qualifica e, all'interno della stessa qualifica, dall'anzianità ”, di derogare ai principi per cui le pronunce della Corte costituzionale non si applicano ai rapporti esauriti e alla inoppugnabilità degli inquadramenti non tempestivamente impugnati, in relazione alla particolare natura del ruolo degli ordinamenti di tipo gerarchico, tipico delle Amministrazioni militari o equiparate, quali le forze di Polizia. Infatti, nel caso specifico del personale della Polizia di Stato, “il pregiudizio derivante dalla posposizione nell’anzianità nella qualifica assume i caratteri della concretezza e dell’attualità all’atto stesso dello scavalcamento, perché incide direttamente e immediatamente sulla collocazione dell’interessato all’interno della scala gerarchica del Corpo (cfr. art. 3 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335: “nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità” ). Pertanto, diversamente da altre ipotesi di retrodatazioni e di scavalcamenti nell’ambito di rapporti di impiego di diritto pubblico non caratterizzati da gerarchia, la deteriore collocazione nel ruolo o nella qualifica assume rilievo già di per sé e non in quanto incida su successivi provvedimenti che si fondino sulla posizione assunta nel ruolo o nella qualifica, con la conseguenza che lo scavalcamento avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato e non al momento della successiva partecipazione ad una procedura concorsuale che quella posizione di anzianità necessariamente presupponeva (Consiglio di Stato Sezione II, 3 febbraio 2025, n. 855; 2 dicembre 2024, n. 9644).
Per altro verso, come rilevato dalla Amministrazione appellante, il giudice di primo grado ha ampliato l’oggetto del giudizio - proposto come azione di annullamento di una procedura concorsuale per la illegittimità del bando di concorso e delle valutazioni della Commissione - non solo alla domanda di accertamento di illegittimità della procedura concorsuale (inclusa nella richiesta di annullamento di tale procedura) ma anche all’ accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di modificare le anzianità a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, pronuncia che invece non rientrava nell’oggetto del giudizio, mentre non era nella disponibilità della Commissione esaminatrice applicare immediatamente la sentenza della Corte costituzionale in presenza di una determinata anzianità di ruolo.
Con riguardo all’effetto della pronuncia della Corte costituzionale rispetto alla presente vicenda - che rimarrebbe nella sostanza insensibile alla pronuncia favorevole della Corte costituzionale - non può che rilevarsi che per costante giurisprudenza gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale trovano il limite dei rapporti esauriti, “ tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi ” (Corte cost. n. 191 del 2021), mentre non risulta vincolante rispetto al presente giudizio il vaglio della Corte costituzionale sulla rilevanza della questione nei giudizi conclusi con le sentenze Corte cost. 224 del 2020 e n. 75 del 2024, che era limitato alla non implausibilità delle argomentazioni del giudice a quo. Peraltro, nelle ordinanze di rimessione, che hanno dato luogo alle citate sentenze della Corte costituzionale, la azione proposta, secondo la prospettazione della ricorrente, era stata configurata come domanda di accertamento di un diritto soggettivo proponibile nell’ordinario termine di prescrizione; in particolare, nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza n. 75 del 2024, era stato fatto riferimento anche ad una azione per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sorto a seguito della sentenza n. 224 del 2020 (cfr. ordinanze TAR Sicilia Palermo 6 agosto 2019, n. 2054; TAR Piemonte 24 aprile 2023, n. 360. Per ulteriore completezza si deve evidenziare che tali giudizi si sono conclusi con sentenze di accoglimento (TAR Sicilia Palermo n. 579 del 15 febbraio 2021 in relazione alla domanda di accertamento di un diritto soggettivo; TAR Piemonte n. 826 dell’8 luglio 2024 per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in presenza dell’inerzia dell’Amministrazione a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, entrambe non appellate).
In ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la motivazione sulla rilevanza, formulata dal giudice a quo, è oggetto di un controllo meramente esterno che si arresta sulla soglia della non implausibilità della motivazione stessa (Corte cost. n. 192 del 2022), in quanto il giudizio di rilevanza è riservato al giudice rimettente per cui ciò che conta è la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (sentenza n. 218 del 2020).
Pertanto il giudice di primo grado, pur richiamando i principi consolidati relativi all’effetto delle sentenze sui rapporti esauriti, ha erroneamente ritenuto che le sentenze potessero avere effetto rispetto alla procedura concorsuale, bandita successivamente alle sentenze della Corte costituzionale, ma senza che, rispetto alla modifica dell’anzianità del ruolo, fosse stata avviato alcun autonomo procedimento amministrativo in autotutela d’ufficio o ad istanza di parte, di adeguamento alle sentenze della Corte costituzionale, la cui doverosità deve essere valutata in relazione alla sussistenza dell’attualità dell’interesse pubblico, di cui all’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con riguardo invece ai decreti di nomina, successivi alle pronunce della Corte costituzionale, l’Amministrazione non potrà che fare applicazione delle norme, quali integrate dalle sentenze della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024, in relazione alla espressa previsione dell’art. 136 della Costituzione, per cui “ Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ” (salva la necessità della impugnazione di atti illegittimi, in quanto adottati in contrasto con le norme di legge vigenti a seguito delle dette pronunce) (cfr. Consiglio di Stato Sezione II, 12 febbraio 2025, n. 1177).
In conclusione l’appello è fondato e deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
In considerazione della natura della controversia le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.