Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Angela Rita Semeraro
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Pastore
nonché contro
“ in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Andriulli
- Convenuto –
- Convenuti -
OGGETTO: “RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E RIVENDICAZIONE CREDITI DI LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4 maggio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo
Tribunale esponendo che:
- aveva lavorato continuativamente dal 1° marzo 2016 al 31 gennaio 2021 alle dipendenze della IG.ra (deceduta a fine gennaio 2021) presso la sua abitazione Persona_1
nella qualità di colf non convivente e addetta a persona non autosufficiente, senza regolare
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- aveva lavorato dal lunedì alla domenica (festivi e domeniche incluse) per due ore pomeridiane al giorno, costantemente coordinata e controllata dalla IGnora CP_3
(nipote della che impartiva le direttive, stabilendo gli orari e le
[...] Per_1
modalità di svolgimento del lavoro.
- aveva percepito €50,00 a settimana, senza nulla ricevere a titolo di differenze retributive e contrattuali, indennità per ferie non godute, tredicesima mensilità, tfr. Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuta l'esistenza di un rapporto di natura subordinata e continuativa alle dipendenze della convenuta, affermandosi altresì creditrice, nei confronti della stessa, della somma di € 21.851,94, per differenze retributive e TFR.
Si è ritualmente e tempestivamente costituita la convenuta, la quale ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente, asserendo che:
• la IG.ra , madre della parte ricorrente, gestiva in tutto e per tutto la IG.ra Persona_2
zia della parte resistente, nel senso che si occupava della sua assistenza Persona_1
di mattina e di pomeriggio per un paio di ore al giorno all'interno dell'abitazione di quest'ultima;
• fino a quando la IG.ra è stata autosufficiente, era la stessa Persona_1 Per_1
che si occupava di regolare i suoi rapporti con la , provvedendo lei stessa a pagarle il Per_2
servizio per le saltuarie prestazioni svolte in suo favore;
• era a conoscenza del fatto che ogni tanto, quando voleva, e se voleva, all'orario che decideva e senza che nessuno glielo imponesse, la ricorrente si presentava in casa della IG.ra Per_1
ma al solo fine di farla cenare con pasti preparati dalla mamma ( ) ma in palese Persona_2
assenza di alcun vincolo di subordinazione, in piena e completa autonomia da parte di madre e figlia nello gestire i propri tempi e senza che la ricoprisse alcuna posizione datoriale;
CP_1
• la convenuta nel giudizio (peraltro assunta a tempo indeterminato alle dipendenze di addetta banconista del bar sito in Taranto, aperto tutti i giorni Controparte_4
ad esclusione del lunedì dalle 6.30 alle 21), non aveva dunque mai avuto rapporti con la ricorrente, né di conseguenza aveva potuto impartirle ordini, corrisponderle somme, controllare l'asserito lavoro svolto e, in ipotesi, sanzionarla.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, espletati i rispettivi interrogatori formali ed ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e viene
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dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Quanto alla eccepita nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc. (per non essere state adeguatamente esposte le circostanze di fatto su cui si basavano le domande), deve ovviamente richiamarsi il condivisibile orientamento ermeneutico secondo cui: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. da Cass. Sez. VI-
Lav. 8 febbraio 2011 n° 3126, cui adde Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097).
Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo sia al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di merito svolte dalla parte convenuta rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato, aveva comunque raggiunto il proprio scopo, ponendo la controparte nella possibilità di adottare la più congrua ed idonea difesa (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di
"conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164 c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda
Cass. Lav. 21 agosto 2007 n° 17778).
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Si deve rilevare, infatti, che, alla stregua dell'acquisito materiale probatorio, non emerge la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo, condizione espressamente presupposta, ai fini dell'eventuale riconoscimento delle differenze retributive reclamate.
Deve rimarcarsi che in base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, dovendosi altresì ritenere che - nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. - fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2001 N°
6332. Ed ancora che l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca
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per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione (salvo che fosse prevista una misura predeterminata e normale delle prestazioni: cfr. CASS. LAV. 7
NOVEMBRE N° 14468). Pt_2
Dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la “verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve dunque rimarcarsi, in primo luogo, che nessuna documentazione inerente al presunto rapporto di lavoro è stata prodotta da parte ricorrente.
In presenza di tali carenze probatorie documentali, è evidente la necessità di verificare con particolare attenzione e rigore le acquisite prove orali.
Ed allora deve osservarsi che – anche a voler pretermettere del tutto le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta - le due testimoni di parte ricorrente escusse (peraltro una delle quali non completamente indifferente ai fatti di causa, in quanto legata alla ricorrente da stretti rapporti di parentela e dunque di dubbia attendibilità) hanno inadeguatamente confermato la prospettazione attorea.
Più in particolare, si rileva che:
➢ la teste ha fornito insufficienti dichiarazioni, consistendo le stesse per la maggior Tes_1
parte in circostanze riferitele dalla stessa parte ricorrente ed avendo affermato di essersi sporadicamente recata (solamente circa sei/sette volte al mese) presso l'abitazione della alle ore 15.20 (quando accompagnava la ricorrente) e alle ore 17.50/18.00 (alla Per_1
fine del turno di lavoro), senza nulla saper riferire sulle circostanze relative alle differenze retribuite reclamate nonché in ordine al presunto ruolo di direzione, coordinamento e controllo dell'attività lavorativa attribuito nel ricorso alla . CP_1
➢ La teste (sorella della ricorrente) parimenti ha reso per la maggior Testimone_2
parte dichiarazioni de relato actoris e, per la restante parte, le stesse non sono in grado di dimostrare l'esistenza del rapporto di natura subordinata dedotto in giudizio. Invero, la teste si
è recata non quotidianamente, ma 2/3 volte a settimana presso l'abitazione della e Per_1
solamente al termine del turno di lavoro della sorella, precisando che in quelle circostanze non era mai presente in casa la la quale non ha mai (in quelle occasioni) consegnato CP_1 somma di €50,00 alla ricorrente, somma “prelevata” direttamente dalla ricorrente “dal mobile della cucina”.
Pertanto, la prova testimoniale conferma la ricostruzione dei fatti esposta nella memoria, non essendoci alcuna prova non solo del rapporto lavorativo tra la ricorrente e la convenuta – peraltro pacificamente impegnata nell'espletamento della propria quotidiana attività di banconista presso un
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bar - (in assenza di prova delle direttive asseritamente impartite dalla , della consegna CP_1 della retribuzione, dell'obbligo relativo al rispetto degli orari di lavoro) né, a ben vedere, di un rapporto personale tra le stesse, non avendo le testimoni mai assistito ad alcun incontro tra la e la . Parte_1 CP_1
Visto il tenore delle dichiarazioni testimoniali, risulta inoltre opportuno in questa sede richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale pur non potendosi aprioristicamente escludere l'attendibilità dei testi legato da vincoli di parentela con una delle parti (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. III, 17 dicembre 2015 n° 25358), deve nondimeno ritenersi che la credibilità delle loro propalazioni necessiti di qualche specifico elemento di riscontro che, invero, alla luce di quanto detto, nel caso di specie è mancato. Invero, "la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic Cass. Sez. III,
30 marzo 2010 n° 7763).
Deve poi ovviamente precisarsi che vanno ritenute irrilevanti ed inutilizzabili le deposizioni caratterizzate da mere propalazioni de relato actoris, dovendosi infatti opinare che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere:
i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (sic Cass. Sez. 1, sent. n. 8358 del 3 aprile 2007; cfr. anche Cass. Sez. Lav., sent. n.
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313 del 10 gennaio 2011, Cass. Sez. 1, sent. n. 11844 del 19 maggio 2006, nonché Cass. Sez. 2, sent. n. 43 del 5 gennaio 1998).
Ed infine non va pretermesso il principio di diritto secondo il quale "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (sic Cass. Sez. II, 5 maggio 2003 n° 6760; conforme Cass. Lav., 26 maggio 1999 n° 5133; successivamente, sempre nello stesso senso, Cass. Sez. II, 15 febbraio 2010
n° 3468).
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, non può che concludersi per il rigetto integrale della domanda.
La regolamentazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e la convenuta segue la CP_1
soccombenza.
Nei confronti dell' le spese possono essere compensate, alla luce del ruolo marginale che ha CP_2 rivestito l'Istituto nella presente vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi €.2.700,oo ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori della parte convenuta, dichiaratisi antistatari;
3. compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Taranto, 29 maggio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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