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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 1613/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dalle avv. Anna BIANCO e Carmela BIANCO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA' e Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo (quanto alla decorrenza) della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al GIUDICE DEL
LAVORO di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la concessione in suo favore della pensione di inabilità civile (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 28 febbraio 2022) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei CP_1
ratei maturati e maturandi, a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre
1
Sentenza R.G. n° 1613/24 a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa, all'udienza odierna, è stata discussa e quindi viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
**********************
In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal MINISTERO Controparte_2
all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l possa essere individuato quale CP_1
titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20
2
Sentenza R.G. n° 1613/24 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere delle Controparte_3 CP_1
spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
°°°°°°°°°°°°°°
Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
********************
Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_4
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la
3
Sentenza R.G. n° 1613/24 perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2019 N°
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc.
(occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati
4
Sentenza R.G. n° 1613/24 sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Alla stregua dei chiarimenti acquisiti in questa sede, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., ne comportano la totale e permanente incapacità lavorativa, configurando quindi i requisiti sanitari per l'attribuzione della pensione di inabilità civile, con decorrenza sin dall'epoca della domanda intervenuta in sede amministrativa.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV.
27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
In particolare, si osserva che – rispetto alla indagine espletata in sede di accertamento tecnico preventivo - le valutazioni esposte dal CTU a seguito della
“opposizione” risultano maggiormente condivisibili in quanto appaiono più conformi al prevalente e condivisibile orientamento della SUPREMA CORTE. Deve infatti ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla non essendo corretto limitarsi alla mera somma CP_5
delle predette percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente
5
Sentenza R.G. n° 1613/24 essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
Inoltre, il CTU ha rimarcato specificamente che: “”Presa visione dell'elaborato peritale redatto in data 12/11/2023 con riconoscimento di un'invalidità del 100% con decorrenza giugno 2023 alla ricorrente, in considerazione della certificazione dello specialista oculista dott. in data 26/07/2021 già Persona_1
presente nel telematico con prestazione di VISUS OD naturale e corretto 1/10 e di VISUS OS motu manu con valore tabellare pari all'80% si ritiene possibile ricondurre la decorrenza della valutazione del 100% alla data della domanda amministrativa 28/02/2022”.
--------------------------
Orbene, va dunque dichiarata la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della chiesta pensione di inabilità civile, con decorrenza sin dall'epoca della domanda intervenuta in sede amministrativa.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , quale unico titolare (dal lato passivo) CP_1
del rapporto fatto valere in giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 e relativa ad entrambe le fasi - sì è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano Pt_2
3 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N.
[...] Parte_3
6
Sentenza R.G. n° 1613/24 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Controparte_4
15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara la sussistenza, in favore della parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28 febbraio
2022;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore delle avv. Anna BIANCO e Carmela
BIANCO, dichiaratesi anticipatarie;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
7
Sentenza R.G. n° 1613/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dalle avv. Anna BIANCO e Carmela BIANCO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA' e Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo (quanto alla decorrenza) della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al GIUDICE DEL
LAVORO di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la concessione in suo favore della pensione di inabilità civile (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 28 febbraio 2022) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei CP_1
ratei maturati e maturandi, a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre
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Sentenza R.G. n° 1613/24 a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa, all'udienza odierna, è stata discussa e quindi viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal MINISTERO Controparte_2
all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l possa essere individuato quale CP_1
titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20
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Sentenza R.G. n° 1613/24 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere delle Controparte_3 CP_1
spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_4
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la
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Sentenza R.G. n° 1613/24 perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2019 N°
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc.
(occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati
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Sentenza R.G. n° 1613/24 sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Alla stregua dei chiarimenti acquisiti in questa sede, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., ne comportano la totale e permanente incapacità lavorativa, configurando quindi i requisiti sanitari per l'attribuzione della pensione di inabilità civile, con decorrenza sin dall'epoca della domanda intervenuta in sede amministrativa.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV.
27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
In particolare, si osserva che – rispetto alla indagine espletata in sede di accertamento tecnico preventivo - le valutazioni esposte dal CTU a seguito della
“opposizione” risultano maggiormente condivisibili in quanto appaiono più conformi al prevalente e condivisibile orientamento della SUPREMA CORTE. Deve infatti ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla non essendo corretto limitarsi alla mera somma CP_5
delle predette percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente
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Sentenza R.G. n° 1613/24 essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
Inoltre, il CTU ha rimarcato specificamente che: “”Presa visione dell'elaborato peritale redatto in data 12/11/2023 con riconoscimento di un'invalidità del 100% con decorrenza giugno 2023 alla ricorrente, in considerazione della certificazione dello specialista oculista dott. in data 26/07/2021 già Persona_1
presente nel telematico con prestazione di VISUS OD naturale e corretto 1/10 e di VISUS OS motu manu con valore tabellare pari all'80% si ritiene possibile ricondurre la decorrenza della valutazione del 100% alla data della domanda amministrativa 28/02/2022”.
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Orbene, va dunque dichiarata la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della chiesta pensione di inabilità civile, con decorrenza sin dall'epoca della domanda intervenuta in sede amministrativa.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , quale unico titolare (dal lato passivo) CP_1
del rapporto fatto valere in giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 e relativa ad entrambe le fasi - sì è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano Pt_2
3 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N.
[...] Parte_3
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Sentenza R.G. n° 1613/24 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Controparte_4
15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara la sussistenza, in favore della parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28 febbraio
2022;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore delle avv. Anna BIANCO e Carmela
BIANCO, dichiaratesi anticipatarie;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1613/24