Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 29771/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di
Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 29771 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 16.12.2024 ed avente ad oggetto: servitù
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.08.1963, e (c.f. ), nata a Parte_2 C.F._2
Quarto (NA) il 30.07.1966, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Rosina
Maffei (c.f. ) e dall'avv. stab. (cf. C.F._3 Parte_3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in C.F._4
Napoli alla via F. Blundo, 42
ATTORI
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._5
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Chiaro (c.f.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via C.F._6
Dell'Epomeo n. 151
CONVENUTO
pagina 1 di 17
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la difesa degli attori, oltre a reiterare le richieste di prova testimoniale articolate negli scritti difensivi con conseguente revoca dell'ordinanza di rigetto delle stesse, ha così concluso: “Si reiterano le seguenti conclusioni: Voglia l'lll.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio carrabile degli attori attraverso il viale di accesso alla loro proprietà principiante dal cancello comune ai civici nn. 16 e 18 di via Giacomo Brodolini - Quarto (Na), come meglio descritto nella planimetria catastale e nelle fotografie ed aerofotogrammetrie allegate agli atti della produzione di parte;
2) Per l'effetto ordinarsi, se del caso, con pronuncia di condanna del convenuto sig. e di colui/coloro che, ad una più approfondita CP_1
istruttoria, dovessero risultare coautori delle azioni turbative, molestative e spoliative della servitù di passaggio carrabile in favore degli esponenti, la cessazione delle stesse.
3) Sempre nel merito e conseguentemente all'accertamento dell'illegittima condotta posta in essere dal sig. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto CP_1
degli articoli 1067 ed 872 del codice civile, condannare il convenuto alla demolizione del balcone abusivamente realizzato al piano terra dell'immobile di sua proprietà - chiuso con una veranda nella parte finale - che sporge dalla figura del fabbricato, come risulta dalle planimetrie allegate in atti, e che ha ridotto la superficie libera e transitabile dagli originari mt. 5 agli attuali mt. 3,90. 4) In subordine, condannare il convenuto, al risarcimento dei danni e pregiudizi di natura patrimoniale e CP_1
non subiti dagli attori in conseguenza delle denunciate violazioni, nella misura di €.
50.000,00 o in quella, maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, congrua ed equa anche in relazione alle risultanze documentali e processuali.
5) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che il riconoscimento giudiziale della prefata servitù di passaggio carrabile dovesse ritenersi pregiudicato ed insussistente, costituire in favore del fondo attoreo, ai sensi degli artt. 1031 e 1032, c.c.
pagina 2 di 17 - attesa la ricorrenza dei presupposti -, servitù di passaggio carrabile in favore di essi attori ed a carico del fondo servente distinto con la particella n. 301 foglio 12 comune
Quarto (Na) di proprietà del convenuto, senza attribuzione a quest'ultimo di alcun indennizzo per quanto ut supra argomentato. 6) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre accessori fiscali e contributivi come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
La difesa di parte convenuta ha così concluso: “L'Avv. Chiaro Giuseppe, - nel riportarsi
a tutte le proprie difese, eccezioni, istanze anche di natura istruttoria e conclusioni, - nell'impugnare e contestare ogni aversa eccezione, istanza e conclusione CONCLUDE
I) In via preliminare: -) Dichiararsi inammissibile ed improcedibile la domanda avversa in quanto di natura esplorativa e non finalizzata alla tutela di preteso diritto leso.
II) Nel merito: -) Rigettarsi la domanda avversa per infondatezza in fatto ed in diritto, nonché non provata nel merito;
-) Rigettarsi la domanda avversa anche per la non integrità del contradditorio, litisconsorzio necessario, passivo rispetto alle domande attoree formulate;
III) In via del tutto subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze avverse, salvo gravame: 1) In ordine alla richiesta di ripristino luoghi: a) accertarsi e statuirsi la prescrizione del diritto avverso in quanto la modifica lagnata ex adverso è avvenuta oltre i venti anni precedenti alla domanda avversa;
b) il difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
2) In ordine alla costituzione della invocata servitù carrabile statuirsi il relativo indennizzo rispetto al conseguente diminuzione di valore all'immobile del convenuto.
IV) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e cpa, aggravate dalla temerarietà della azione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 3 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1
per le ragioni indicate in tale atto, hanno citato in giudizio Parte_2 CP_1
chiedendo a questo Tribunale, in via principale, di:1) accertare e dichiarare la
[...]
sussistenza del diritto di servitù di passaggio carrabile degli attori attraverso il viale di accesso alla loro proprietà principiante dal cancello comune ai civici nn. 16 e 18 di via
Giacomo Brodolini - Quarto (Na), come meglio descritto nella planimetria catastale e nelle fotografie ed aerofotogrammetrie allegate agli atti della produzione di parte;
2) Per
l'effetto ordinare la cessazione delle stesse al convenuto o a colui o coloro CP_1
che, ad una più approfondita istruttoria, fossero risultati coautori delle azioni turbative, molestative e spoliative della servitù di passaggio carrabile in favore degli istanti;
3)
Sempre nel merito e conseguentemente all'accertamento del comportamento molestativo e turbativo posto in essere da ovvero da parte di colui o coloro che, ad una CP_1
più approfondita istruttoria, fossero risultati co-autori dell'azione turbativa, molestativa e spoliativa della predetta servitù di passaggio, emettere sentenza di condanna a carico degli stessi al risarcimento dei danni e pregiudizi di natura patrimoniale e non nella misura, anche equitativa, ritenuta congrua ed equa in relazione alle risultanze documentali e processuali;
4) In via subordinata, in caso di accertata insussistenza del diritto di servitù di passaggio carrabile, riconoscere e dichiarare che il fondo degli istanti
(p.lla 302, fol. 12) è intercluso e, per l'effetto, costituire in favore dello stesso, ai sensi degli artt. 1031 e 1032, c.c., servitù di passaggio carrabile in favore degli attori ed a carico del fondo servente distinto con la particella n. 301 foglio 12. comune Quarto (Na) di proprietà del convenuto;
il tutto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore qualificatosi antistatario.
pagina 4 di 17 Con comparsa, depositata il 22.03.2023 si è costituito in giudizio CP_1
contestando le domande di controparte e, per la ragioni esposte nell'atto difensivo, ha chiesto: 1) in via preliminare dichiararsi inammissibile ed improcedibile la domanda avversa in quanto di natura esplorativa e non finalizzata alla tutela di preteso diritto leso;
2) nel merito, in via principale, rigettarsi la domanda avversa per infondatezza in fatto ed in diritto, nonché non provata nel merito;
3) in via subordinata, in ordine alla richiesta di ripristino luoghi, accertarsi e statuirsi la prescrizione del diritto avverso in quanto la modifica indicata dagli attori è avvenuta oltre i venti anni precedenti alla domanda avversa;
in ordine alla costituzione della invocata servitù carrabile, statuirsi il relativo indennizzo rispetto alla conseguente diminuzione di valore all'immobile del convenuto;
il tutto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore qualificatosi antistatario.
Tanto premesso, vanno, secondo l'ordine logico- giuridico, le questioni processuali e di merito.
L'eccezione di inammissibilità della domanda
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori, perché avente natura meramente esplorativa e non volta alla tutela di un preciso diritto vantato dagli stessi.
L'eccezione de qua è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, dal tenore degli scritti difensivi di parte attrice si evince tanto il petitum
(accertamento dell'esistenza del diritto di servitù carrabile e/o costituzione coattiva della servitù carrabile sul fondo servente di proprietà ) quanto la causa petendi della CP_1
domanda (ovvero, presunti comportamenti posti in essere dal convenuto ostativi CP_1
all'esercizio della servitù). Per tale ragione, non può affermarsi che la domanda sia meramente esplorativa.
La richiesta di ammissione delle prove testimoniali articolata da parte attrice
Va confermata la decisione di non consentire l'ingresso nella causa della prova orale articolata da parte attrice non solo perché i capitoli di prova hanno ad oggetto fatti non pagina 5 di 17 circostanziati nel tempo e nello spazio e perché implicanti giudizi non consentiti ai testi, ma anche e soprattutto perché vertenti su circostanze non rilevanti per la decisione come sarà meglio argomentato nel paragrafo che segue.
Merito della controversia: Delimitazione del thema decidendum
Prima di passare all'esame del merito della controversia è necessario procedere alla delimitazione dell'oggetto della stessa sulla base delle tempestive deduzioni delle parti.
Ed invero nell'atto di citazione, a base delle domande in precedenza sinteticamente riportate, gli attori hanno dedotto che:
• sono proprietari di due immobili, un'abitazione civile e un locale deposito
(identificati al NCEU del Comune di Quarto rispettivamente al foglio 12 p.lla 302 sub 102, via Brodolini, 18, piano T-1, cat. A/2, cl. 1, vani 8.5, mq. 185, R.C. Euro
460,94 e al foglio 12, p.lla 302, sub 3, Via Campana Traversa I, 24, piano T, cat.
C/2, cl. 2, consistenza catastale mq. 26, R.C. Euro 69,83), acquistati da
[...]
, padre di con due atti di compravendita notarili Per_1 Parte_2
datati, rispettivamente, 26 giugno 2004 e 11 maggio 2006;
• il trasferimento della titolarità di tali cespiti è avvenuto così come convenuto agli artt. 2 "Precisazioni immobiliari” dei predetti rogiti. In particolare: " ....L 'immobile venduto si intende trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze e gli obblighi relativi, così come pervenuto e posseduto fino ad oggi dalla parte venditrice e i suoi danti causa, ed in particolare con le esclusioni, gli obblighi, le servitù di passaggio attive e passive e le precisazioni di cui all'atto per Notaio da Giugliano in Campania Persona_2
in data 21 gennaio 1956 ... ".
• dall'atto notarile richiamato, risalente al 1956 si evince che: “... NONO - Il sig. Part lotta, sul confine orientale della sua zona, ed il sig. (padre del sig. Persona_3
sul confine orientale della sua zona si obbligano a lasciare una CP_1
striscia di terreno per tutta la lunghezza dei richiamati confini per una larghezza costante di metri due. La sig.ra (dante causa del sig. ), Per_4 Persona_1
pagina 6 di 17 per sé e per i suoi aventi causa, a sua volta, si obbliga a lasciare una analoga striscia di terreno di pari larghezza e lunghezza che, integrando la precedente, costituirà una strada della larghezza costante di mt.
4. Tale strada servirà per l
'accesso non solo alle quote di terreno alienate col presente atto, ma anche a tutte le altre quote derivanti e derivate dallo spezzettamento del fondo stesso, senza che possa per questo pretendersi indennizzo alcuno da parte di essi costituiti acquirenti.
DECIMO - Sulla particella acquistata dal sig. è costituita servitù di Parte_5
passaggio pedonale per accedere alla particella acquistata dal sig.
[...]
. Tale passaggio sarà esercitato su una striscia di terreno dalla larghezza Per_1
di metri 1,25 che partendo dalla particella "s" correrà lungo il confine meridionale della particella "t" fino a sboccare sulla stradetta di mt. 4 di larghezza di cui al precedente articolo 9° (NONO) ... ".
• gli esponenti accedono - come hanno da sempre fatto - alla propria unità immobiliare attraverso un cancello carrabile ubicato alla via Giacomo Brodolini, comune ai civici nn. 16 e 18, atteso che la loro proprietà è, altrimenti, totalmente interclusa in forza della morfologia dei luoghi. Superato il cancello di ingresso si percorre un viale della larghezza di mt.
3.90 sul cui lato destro insiste un corpo di fabbrica il quale, per la prima parte - circa mt. 19,40 - è di proprietà del sig. CP_1
(nel N.C.E.U. individuato con il fol. 12, p.lla 301), mentre per la seconda
[...]
parte termina nella proprietà degli esponenti.
• l'attuale larghezza di mt. 3,90 del summenzionato viale è il frutto degli interventi eseguiti da il quale, nell'anno 2002, ebbe a costruire, al piano terra, un CP_1
balcone - chiuso con una veranda nella parte finale - che sporge dalla figura del fabbricato, come risulta dalle planimetrie allegate in atti, e che ha ridotto la superficie libera e transitabile dagli originari mt. 5,00 agli attuali mt. 3,90. E tanto in violazione dell'art. 1067, comma 2, c.c., che vieta al proprietario del fondo servente il compimento di alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più gravoso;
pagina 7 di 17 • in data 04.01.2019 aveva fatto pervenire agli attori atto di diffida con il CP_1
quale aveva negato l'esistenza del diritto degli esponenti al passaggio veicolare
(transito carrabile) sul suddetto viale d'accesso; tale negazione era stata prontamente contestata dagli esponenti con pec del 31.01/07.02.2019 inviato allo stesso;
CP_1
• in data 04.03.2019 aveva impedito agli attori il transito verso la loro CP_1
abitazione, ostruendo il (già disagevole e ristretto) passaggio mediante la sosta nel medesimo del proprio veicolo, comportamento, peraltro, prontamente e formalmente stigmatizzato dagli istanti il giorno successivo;
• la ricostruzione fattuale del non rispondeva a verità perché da decenni il CP_1
fondo di proprietà di (e prima di lui del padre, ) era CP_1 Parte_5
assoggettato al passaggio di autoveicoli per le esigenze degli odierni attori, così come ne aveva sempre beneficiato il loro dante causa in maniera indisturbata e pacifica;
• la situazione di disagio vissuta dagli attori era stata aggravata dal fatto che i medesimi avevano dovuto acquistare un'automobile di dimensioni superiori alla media, non per mero capriccio o per sfoggio, ma in quanto il mezzo rispondeva alle necessità di trasporto della figlia disabile dei coniugi;
Persona_5
sulla base di tali premesse, i predetti hanno introdotto il presente giudizio prospettando di avere interesse ad ottenere sia il riconoscimento dell'esistenza della servitù di passaggio carrabile, formalmente indicata in atti e da sempre esercitata, che ad invocarne la conseguente manutenzione mediante la cessazione della turbativa e delle molestie relative alla medesima servitù di passaggio. Il tutto con conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi se ed in quanto alterato dagli atti molestativi e turbativi del convenuto unitamente al ristoro dei danni subiti in forza del comportamento illecito e contra legem assunto dal medesimo convenuto nei confronti degli esponenti.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., gli attori, oltre a ribadire le conclusioni riportate ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione ( in precedenza richiamate) hanno, altresì, espressamente richiesto al punto 3): “Sempre nel merito e conseguentemente pagina 8 di 17 all'accertamento dell'illegittima condotta posta in essere dal sig. ai sensi CP_1
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1067 ed 872 del codice civile, condannare il convenuto alla demolizione del balcone abusivamente realizzato al piano terra dell'immobile di sua proprietà - chiuso con una veranda nella parte finale - che sporge dalla figura del fabbricato, come risulta dalle planimetrie allegate in atti, e che ha ridotto la superficie libera e transitabile dagli originari mt. 5 agli attuali mt. 3,90”, al punto 4)” In subordine, condannare il convenuto, al risarcimento dei CP_1
danni e pregiudizi di natura patrimoniale e non subiti dagli attori in conseguenza delle denunciate violazioni, nella misura di €. 50.000,00 o in quella, maggiore o minore che
l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, congrua ed equa anche in relazione alle risultanze documentali e processuali” ed al punto 5):” In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che il riconoscimento giudiziale della prefata servitù di passaggio carrabile dovesse ritenersi pregiudicato ed insussistente, costituire in favore del fondo attoreo, ai sensi degli artt. 1031 e 1032, c.c. - attesa la ricorrenza dei presupposti -, servitù di passaggio carrabile in favore di essi attori ed a carico del fondo servente distinto con la particella n. 301 foglio 12 comune Quarto (Na) di proprietà del convenuto, senza attribuzione a quest'ultimo di alcun indennizzo per quanto ut supra argomentato”.
Quindi è agevole rilevare che, oltre ad individuare espressamente nella realizzazione del balcone a piano terra con annessa veranda la condotta del lesiva del prospettato CP_1
diritto di servitù di passaggio carrabile, gli istanti hanno richiesto il risarcimento dei danni, non più in via principale bensì in via subordinata al mancato accoglimento della richiesta di condanna alla demolizione del balcone ed hanno, altresì, ribadito la richiesta, ma solo in via ulteriormente gradata, di costituzione di una servitù di passaggio carrabile coattiva.
Resta, dunque, da stabilire se la domanda sub 3) integri un'ipotesi di mutatio o di emendatio libelli.
pagina 9 di 17 Come è noto la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul tema della mutatio e dell'emendatio libelli, a Sezioni unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale, ha così motivato: “La prima caratteristica riscontrabile nelle domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono
(implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale.
La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono
a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. In pratica “[…] con la modificazione della domanda iniziale
l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi
e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio” (Cass.,
Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015).
Applicando i principi su esposti al caso di specie ritiene la scrivente che la domanda di accertamento dell'abusività del balcone e la conseguente richiesta di condanna alla demolizione dello stesso vadano considerate come mera integrazione e precisazione della domanda sub 2) già formulata nell'atto di citazione (dove pure si richiedeva la cessazione delle condotte moleste da parte del e che, pertanto, sono CP_1
ammissibili.
pagina 10 di 17 In ordine alla scelta di proporre l'ulteriore domanda di contenuto risarcitorio non più in via principale unitamente a quelle di contenuto ripristinatorio bensì in via subordinata al mancato accoglimento di queste ultime, nessun rilievo, in punto di ammissibilità, può essere formulato rientrando nel diritto di difesa delle parti la facoltà di limitare le domande originariamente proposte.
Le domande sub 1) 2) 3) e 4) della prima memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. degli attori.
Come già detto parte attrice ha chiesto, in primis, l'accertamento dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio carrabile sul fondo servente di proprietà di e, CP_1
prospettando delle molestie da parte del all'esercizio di tale diritto, ha formulato CP_1
le ulteriori domande conseguenti di contenuto ripristinatorio e risarcitorio.
A fondamento della prima domanda gli istanti hanno dedotto che detta servitù risulterebbe dai titoli prodotti in atti e che da sempre sarebbe stata esercitata mediante il transito carrabile sul viale di accesso rappresentato in atti ( cfr.doc. 4 allegato all'atto di citazione).
Nello specifico gli attori hanno asserito di aver sempre esercitato, come i loro danti causa prima, la servitù di passaggio pedonale e quella di passaggio carrabile sul fondo servente. Tuttavia, negli ultimi anni (a partire precisamente dal 2019), gli attori non sarebbero stati più in grado di esercitare la servitù di passaggio carrabile poiché, per esigenze legate alla disabilità della figlia, avevano dovuto acquistare una macchina più grande e lo spazio antistante gli immobili non avrebbe consentito il passaggio di tale veicolo. Invero, gli attori hanno affermato che il convenuto, avendo costruito nell'anno
2002 un balcone chiuso nella parte finale da una veranda, avrebbe arbitrariamente ridotto lo spazio su cui veniva esercitata la servitù da una larghezza di 5,00 mt a una larghezza di 3,90 mt. In definitiva, la costruzione del balcone integrerebbe un comportamento in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1067 c.c., norma che vieta al proprietario del fondo servente di “compiere alcuna cosa che tenda a diminuire
l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”.
pagina 11 di 17 Il convenuto ha contestato l'esistenza della servitù di passaggio carrabile CP_1
vantata dagli attori, essendo gli stessi titolari solo ed esclusivamente di una servitù di passaggio pedonale, come si evincerebbe dagli atti notarili depositati. In ordine alla costruzione del balcone, il non ha contestato di aver realizzato tale intervento CP_1
edilizio, ma ha sostenuto che l'intervento risalirebbe ad oltre 24 anni prima e che ciò avrebbe determinato la prescrizione di qualsiasi diritto vantato dagli attori. Inoltre ha contestato sia la circostanza della necessità dell'acquisto di un SUV per far fronte alle problematiche della figlia degli attori, non avendo una disabilità riguardante la sfera deambulatoria e sia l'esistenza di alcuna lesione del diritto di servitù di passaggio pedonale connessa alla realizzazione del citato balcone a piano terra.
Orbene gli attori hanno inteso proporre un'actio confessoria servitutis a norma dell'art. 1079 c.c., norma che consente al titolare della servitù di farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Ora, è noto che l'attore che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cassazione civile, sez. II, 1 luglio 2004, n. 12008).
Ebbene nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti, si evince che gli attori non sono titolari di una servitù di passaggio carrabile, bensì solo di una servitù di passaggio pedonale. Invero, come si evince dall'atto notarile per notar Persona_2
del 21 gennaio 1956 depositato da parte attrice, data l'interclusione del fondo di proprietà di (dante causa degli odierni attori) è stata costituita una Persona_1
servitù di passaggio pedonale sul fondo di (dante causa e padre Parte_5
dell'odierno convenuto). In particolare, si legge all'art. 10: “Sulla particella acquistata dal sig. è costituita servitù di passaggio pedonale per accedere alla Parte_5
pagina 12 di 17 particella acquistata dal sig. . Tale passaggio sarà esercitato su una Persona_1
striscia di terreno dalla larghezza di metri 1,25 che partendo dalla particella “s” correrà lungo il confine meridionale della particella “t” fino a sboccare sulla stradetta di mt. 4 di larghezza di cui al precedente art. 9”. Ancora, nell'art. 9 si stabilisce che: “Il sig. , sul confine orientale della sua zona, ed il sig. sul confine Pt_6 Parte_5
orientale della sua zona si obbligano a lasciare una striscia di terreno per tutta la lunghezza dei richiamati confini per una larghezza costante di metri due. La sig.ra
(n.d.r. dante causa del ), per sé e per i suoi aventi causa, a Per_4 Persona_1
sua volta, si obbliga a lasciare una analoga striscia di terreno di pari larghezza e lunghezza che integrando la precedente, costituirà una strada della larghezza di mt. 4.
Tale strada servirà per l'accesso non solo alle quote di terreno alienate col presente atto, ma anche a tutte le altre quote derivanti o derivate dallo spezzettamento del fondo stesso, senza che possa per questo pretendersi indennizzo alcuno da parte di essi costituiti acquirenti”.
In definitiva, dal tenore dell'atto notarile risulta che la servitù costituita sul fondo di proprietà di (oggi di proprietà di è una servitù di passaggio Parte_5 CP_1
pedonale. Come ha più volte chiarito la Suprema Corte: “La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante;
ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'avvenuto esercizio di un passaggio solo a piedi e mediante carretti per il tempo necessario ad usucapire non valesse a costituire una servitù di transito carrabile, occorrendo in concreto stabilire se la strada consentisse
- per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale - anche il traffico carrabile e, soprattutto, se ivi si svolgesse effettivamente il passaggio con mezzi pagina 13 di 17 meccanici)” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19483 del 23/07/2018; Cass. Sentenza n. 11112 del 21.10.1991).
Sulla scorta di tali principi, condivisi da chi scrive, è appena il caso di sottolineare che in nessun caso la servitù di passaggio carrabile può farsi rientrare nell'ambito dei cd. adminicula servitutis", contemplati dall'art. 1064 comma 1 c.c. - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'"utilitas" della servitù non potrebbe ricevere attuazione - la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima;
ne consegue che la modifica di tali facoltà non è riconducibile in alcun modo alla disciplina dell'art. 1067, comma 1, c.c., che consente al proprietario del fondo dominante di apportare, alle cose ed opere destinate all'esercizio della servitù, quelle modifiche che ne rendano più agevole o comodo l'esercizio medesimo, ove ciò non si traduca in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa sul fondo servente ( cfr. tra le molte altre Cass. Sez. 6 ord.
16322 del 30.07.2020).
Ebbene, considerato che sulla base dei titoli prodotti gli istanti risultano titolare solo di una servitù di passaggio pedonale e che non hanno formulato un'espressa domanda diretta al riconoscimento della costituzione, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio carrabile, limitandosi a sostenere, tra l'altro senza precisi richiami temporali,
l'esercizio di un passaggio carrabile quale facoltà rientrante nella fattispecie di cui al citato art. 1064 comma 1 c.c., ritiene questo giudice non provata l'esistenza del diritto oggetto della domanda in esame.
Pertanto s'impone il rigetto della domanda di accertamento della servitù di passaggio carrabile e delle conseguenti domande sub 2) 3) e 4).
Ogni altra questione resta assorbita.
La domanda subordinata diretta ad ottenere la costituzione della servitù coattiva di passaggio carrabile
Parte attrice ha richiesto, in via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento della servitù carrabile, la costituzione di pagina 14 di 17 una servitù coattiva di passaggio carrabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1031, 1032 e 1051 c.c.
E' noto che la servitù prediale è un diritto reale che “consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario” ( art. 1027 c.c.).
Le condizioni necessarie al riconoscimento di tale diritto reale sono costituite dalla vicinanza tra i fondi e dall'esistenza di un'effettiva utilità a favore del fondo dominante.
La costituzione della servitù può avvenire sia volontariamente che coattivamente. Nel caso- come quello sub iudice- in cui si controverta del diritto ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio i presupposti normativi sono costituiti dall'interclusione del fondo servente, da accertarsi con riferimento al fondo nella sua interezza, rispetto alla pubblica via e dall'impossibilità di procurarsi tale uscita senza eccessivo dispendio o disagio. Di conseguenza qualora l'istante abbia un diritto reale
("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo, non può costituirsi una servitù di passaggio coattiva (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021).
Nel caso di specie, si tratterebbe dell'ipotesi disciplinata dal co. 3 dell'art. 1051 e dall'art. 1052 c.c. In particolare, l'art. 1051, co. 3, c.c. afferma: “Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica”, mentre l'art. 1052 c.c. afferma: “Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto
o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria [2643 nn. 4 e 14, 2932] solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”. L'art. 1052, co. 2, c.c. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 167 del 1999 nella parte in cui “non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità
pagina 15 di 17 giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità -- di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap -- degli edifici destinati ad uso abitativo”.
Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, deve ritenersi che gli attori non abbiano dato sufficiente prova delle esigenze sottese alla richiesta di costituzione coattiva della servitù di passaggio carrabile. Invero, i predetti si sono limitatati ad affermare di non poter raggiungere la propria abitazione con l'autovettura a causa delle dimensioni della stessa (oltre che a causa delle opere costruite dal convenuto) ed hanno aggiunto che la scelta di comprare un'automobile più grande è stata dettata dalla necessità di dover fare fronte alle esigenze della figlia, portatrice di handicap. Tuttavia, anche a fronte della formale contestazione di tale deduzione da parte del convenuto, gli attori non hanno dato prova delle condizioni di salute della figlia né dell'esistenza di altre esigenze meritevoli di tutela che possano portare all'accoglimento della domanda e alla costituzione della servitù coattiva.
Pertanto anche tale domanda non merita accoglimento.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio- in favore dell'avv. Chiaro Giuseppe, qualificatosi antistatario - come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 ed, in assenza di prova della rendita catastale dell'immobile del convenuto e quindi dei presupposti per l'applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c., scegliendo lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato, compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 ed in relazione ai valori medi relativi alle quattro fasi ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• rigetta le domande attoree;
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di costituzione e di rappresentanza in favore di e, per esso, in favore CP_1
dell'avv. Giuseppe Chiaro, qualificatosi antistatario;
spese liquidate in € 5.077,00 oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e
CPA come per legge;
Così deciso in Napoli il 5.04.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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