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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/12/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 320/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Colistra (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, E dall'avv. Ettore Triolo (PEC: ); Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Caterina Torchia, Tiziana Meligrana e Angela Pilato (PEC: t). Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Pretese contributive ed illeceità del contratto di appalto. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentando l'illegittimità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021010695/DDL del 14.1.2022, con cui gli ispettori dell'Istituto previdenziale contestavano la genuinità del contratto di appalto stipulato fra la società ricorrente e la Consorzio Vitae, posto in essere dalle Cooperative B-Suite, e addebitando alla parte ricorrente l'importo CP_3 CP_4
1 complessivo di 121.812,28€, preteso a titolo di contributi previdenziali e sanzioni omesse nel periodo intercorrente fra maggio 2016 e maggio 2017. Parte ricorrente deduceva l'infondatezza delle contestazioni riportate nel Verbale impugnato, chiedendone l'annullamento, anche in ragione della carenza di motivazione dello stesso e della decadenza in cui sarebbe incorsa l'Ente previdenziale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del verbale impugnato per tutti i vizi di carattere formale e sostanziale eccepiti nel ricorso, ed espressamente sopra indicati;
- Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute nel Verbale impugnato, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla società ricorrente;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione e/o comunque la prescrizione del presunto credito, per tutti i motivi in narrativa dedotti;
- Accertare e dichiarare, a favore della ricorrente il beneficio di preventiva escussione delle società appaltatrici;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti;
- Accertare e dichiarare come non dovute le sanzioni e somme aggiuntive, per tutto quanto in narrativa dedotto;
- Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e – quest'ultimo CP_1 insistendo nella dichiarazione del difetto di legittimazione passiva – contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e l'escussione dei testimoni, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Co
2. Preliminarmente si dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , poiché oggetto delle contestazioni da parte del ricorrente – esperite sulla base delle violazioni mosse nei suoi confronti – è l'omesso versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti, discendente dalla Co dedotta illeceità dell'appalto. Rispetto alla domanda di parte ricorrente l difetta di legittimazione processuale a resistere.
3. Secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti, i lavoratori – anche sentiti durante la fase ispettiva – sarebbero stati dipendenti della committente ( Parte_1 piuttosto che dell'appaltatrice (SO AE), stante l'illeceità dell'appalto, determinando l'omesso, corretto, versamento contributivo.
3.1. Il Verbale unico di Accertamento e Notificazione impugnato, infatti, riporta che: “Il presente accertamento, limitato esclusivamente alle irregolarità emerse nelle prestazioni dell'appalto stipulato nel 2016 con la SO AE , c.f. , ha origine dalla segnalazione P.IVA_1 interna pervenuta a questa Unità Operativa Vigilanza Ispettiva in riguardo alle indagini condotte dalla G.d.F. di Catania su delega della Procura della Repubblica di Catania, convenzionalmente
[... denominata “FAKE CREDITS” del luglio 2020, che vede coinvolta anche la società cooperativa
, c.f. per reati tributari (“attraverso l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti ”) CP_5 P.IVA_2 aggravati dalla partecipazione di professionisti, tra cui (cl. 1958). Il quale, dalla Per_1 consultazione della procedura telematica “Punto Fisco” dell'Agenzia delle Entrate, risulta essere il professionista incaricato alla presentazione telematica delle dichiarazioni IVA per nell'anno d'imposta 2015 aventi un imponibile di € 3.181.500 e una imposta di € 699.930 delle società cooperative c.f. c.f. e c.f. Parte_2 P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4 CP_5
, e che risulta avere rilasciato il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. P.IVA_2
2 241/1997 alle ultime due ( e ) mentre per la il visto non risulta presente. Dagli CP_3 CP_5 Pt_2 accertamenti ispettivi previdenziali in corso nei riguardi della B SUITE SOCIETA' COOPERATIVA, c.f. che dalla visura camerale risulta estinta in data 02/02/2018, è emerso che P.IVA_2 questa cooperativa, consorziata dell'appaltatore SO AE, c.f. così come P.IVA_1 le due società cooperative c.f. e c.f. , Parte_2 P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4 anch'esse risultanti estinte nell'anno 2017, ha utilizzato presso le strutture turistiche della c.f. personale solo formalmente assunto, che di fatto ha prestato Parte_1 P.IVA_5
l'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione de la società committente. Ciò, in quanto la B SUITE SOCIETA' COOPERATIVA non ha proceduto ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti con propri mezzi ed in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata a unicamente ad assolvere formalmente ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio le assunzioni del personale. Comportamento irregolare che risulta avere effettuato anche nelle prestazioni dei servizi relativi agli appalti stipulati sempre dal suddetto SO AE nell'anno 2016 con altre aziende turistiche ricettive operanti a Ricadi (VV), per le quali da parte della D.T.L. di nell'anno 2016 sono stati notificati verbali CP_2 ispettivi di disconoscimento della liceità dell'appalto. 2016 e posto in essere dalla
[...]
, c.f. , oltre alle risultanze delle indagini penali su richiamate, per Parte_4 P.IVA_2 le quali risulta pubblicato un comunicato stampa nel luglio del 2020 dal quale si evince tra l'altro da parte di questa società cooperativa la generazione “di crediti IVA fasulli utilizzati per compensazioni con debiti tributari non onorati”, dato riscontrato dallo scrivente il 19 novembre 2021 con la consultazione della procedura telematica “Punto Fisco” dove risulta l'accertamento n. 00023 del 2020 con il quale è stata accertata l'inesistenza dell'acquisto dichiarato nell'anno d'imposta 2015 per l'importo di € 3.181.500 e del conseguente credito d'imposta di € 699.930, si rimanda anche a quanto riportato nelle dichiarazioni rilasciate da otto lavoratori presso l'agenzia Par di Tropea (VV) e acquisite dallo scrivente, di ue nel luglio 2018 e sei nei mesi di dicembre CP_1
2021 e gennaio 202 2. E cioè, che i lavoratori dichiaranti non hanno conosc iuto alcuna persona qualificatasi come rappresentante o responsabile della B Suite, in quanto il colloquio per l'assunzione è stato fatto con la sig.ra o con il direttore del villaggio turistico, e Parte_6 che le direttive di lavoro, così come era stato negli anni precedenti per quelli già occupati p e r la le hanno sempre ricevute o dai colleghi che svolgevano una mansione di livello Parte_1 superiore, o in alcuni casi direttamente dal direttore della struttura turistica, che nell'anno 2016 per il villaggio turistico “Baia d'Ercole” è stato il sig. . Inoltre, i tre lavoratori assunti Parte_7 il 01 maggio, così come la lavoratrice assunta il 13 maggio, nell'ultima settimana del mese di aprile dell'anno 2016, erano stati assunti dalla la quale li aveva assunti anche Parte_1 nell'anno 2015. Mentre la , che ha aperto la partita IVA il 04/12/2015 Parte_4 per l'attività di “Altre attività di consulenza amministrativa”, prima del 01 maggio 2016 non risulta avere alcun dipendente. Nel corso del presente accertamento lo scrivente ha potuto individuare anche tre lavoratori utilizzati dalla che nel periodo in esame risultano Parte_1 formalmente assunti dalla c.f. ma che di fatto hanno prestato Parte_3 P.IVA_4
l'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della società committente. Per il disconoscimento della genuinità dell'appalto stipulato con la Consorzio Vitae nell'anno 2016 e posto in essere dalla c.f. , che viene effettuato con il presente verbale, Parte_3 P.IVA_4 si constatano le stesse motivazione rilevate per la , c.f. E cioè che la CP_5 P.IVA_2 Pt_3 non ha proceduto ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti con propri mezzi
[...] ed in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata unicamente ad assolvere formalmente ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio
3 le assunzioni del personale. Comportamento irregolare che risulta avere effettuato anche nelle prestazioni dei servizi relativi agli appalti stipulati sempre dal suddetto SO AE nell'anno 2016 con altre aziende turistiche ricettive operanti a Ricadi (VV), per le quali da parte della D.T.L. di nell'anno 2016 sono stati notificati dei verbali ispettivi di CP_2 disconoscimento della liceità dell'appalto. E anche in questo caso tutti e tre i lavoratori summenzionati nell'ultima settimana del mese di aprile del 2016 risultano occupati nelle stesse strutture ricettive con la la quale anche negli anni precedenti aveva assunto Parte_1 una di loro. E due di loro, nelle dichiarazioni rilasciate allo scrivente nel dicembre 2021 presso le sedi dell di Vibo Valentia e Tropea, hanno dichiarato di avere fatto il colloquio per l'assunzione CP_1 con la sig.ra e di non avere conosciuto alcuna persona qualificatasi come Parte_6 rappresentante o responsabile della . Per la si constata che ha aperto la Pt_3 Parte_3 partita IVA il 21/12/2015 per l'attività di “Altre attività professionali NCA”, e che prima del 01 maggio aveva solo una dipendente, la sig.ra , c.f. , assunta il CP_6 C.F._1
20/01/2016 con contratto a tempo pieno e indeterminato e la mansione di “impiegato amministrativo”. Anche per la dalla consultazione delle comunicazioni Parte_3 obbligatorie di assunzione e cessazione inviate dalla stessa visionate dallo scrivente tramite procedura informatica del Ministero del lavoro, si rileva che tutti i lavoratori risultano avere avuto come luogo di lavoro lo stesso indirizzo della sede legale della cooperativa. Cioè, Roma (RM), via Alessandro Brisse n. 4/A. Nel corso del presente accertamento lo scrivente ha potuto individuare anche undici lavoratori utilizzati dalla che nel periodo in esame risultano Parte_1 formalmente assunti dalla c.f. ma che di fatto hanno prestato l'attività Parte_2 P.IVA_3 lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della società committente. Per il disconoscimento della genuinità dell'appalto stipulato con la Consorzio Vitae nell'anno 2016 e posto in essere dalla c.f. , che viene effettuato con il presente verbale, si constatano le stesse Parte_2 P.IVA_3 motivazione rilevate per la , c.f. E cioè che la non ha proceduto CP_5 P.IVA_2 Parte_2 ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti con propri mezzi ed in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata unicamente ad assolvere formalmente ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio le assunzioni del personale. Comportamento irregolare che risulta avere effettuato anche nelle prestazioni dei servizi relativi agli appalti stipulati sempre dal suddetto SO AE nell'anno 2016 con altre aziende turistiche ricettive operanti a Ricadi (VV), per le quali da parte della D.T.L. di nell'anno 2016 sono stati notificati dei verbali ispettivi di CP_2 disconoscimento della liceità dell'appalto. Per la tutti gli undici lavoratori summenzionati Pt_2 nell'ultima settimana del mese di aprile del 2016 risultano occupati nelle stesse strutture ricettive con la la quale anche negli anni precedenti aveva assunto otto di loro. E cinque Parte_1 di loro, nelle dichiarazioni rilasciate allo scrivente nel dicembre 2021 e nel mese corrente presso le sedi dell di Vibo Valentia e Tropea, hanno dichiarato di avere fatto il colloquio per l'assunzione CP_1 con la sig.ra o con il direttore del villaggio turistico, che le direttive di lavoro, Parte_6 così come era stato negli anni precedenti per quelli già occupati per la le hanno Parte_1 sempre ricevute o dai colleghi che svolgevano una mansione di livello superiore, o in alcuni casi direttamente dal direttore della struttura turistica , e di non avere conosciuto alcuna persona qualificatasi come rappresentante o responsabile della . Per la si Parte_2 Parte_2 constata che ha aperto la partita IVA il 14/12/2015 per l'attività di “Pulizia generale (non specializzata) di edifici”, e che prima del 01 maggio aveva solo sette dipendenti, sei assunti il 2 1/0 4/2016 e uno il 22/04/2016”. Anche per la dalla consultazione delle comunicazioni Parte_2 obbligatorie di assunzione e cessazione inviate dalla stessa visionate dallo scrivente tramite
4 procedura informatica del Ministero del lavoro, si rileva che tutti i lavoratori risultano avere avuto come luogo di lavoro lo stesso indirizzo della sede legale della cooperativa. Cioè, Roma (RM), via Muzio Scevola, n. 116. Quindi, con il presente verbale, si procede al disconoscimento della liceità dell'appalto stipulato con la SO AE , c.f. e posto in essere P.IVA_1 dalle succitate SOCIETA' , , , e la , Parte_8 Pt_2 Pt_3 Controparte_7 visto il notevole tempo intercorso dall'acquisizione delle dichiarazioni nel luglio 2018 delle due lavoratrici formalmente assunte dalla e l'assenza di successivi atti interruttivi entro i 90 CP_5 giorni previsti dalle norme di legge, non si procede all'applicazione delle previste sanzioni amministrative per l'appalto illecito. Invece, ai soli fini previdenziali, poiché in tale ambito vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cassazione sentenze n. 20/2016, n. 463/2012), evidenziando la sentenza della Corte di Cassazione n. 18004 del 04 luglio 2019 con la quale è stato sostenuto che “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 art. 29 comma 2 , non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”, con il presente verbale si procede al calcolo e all'addebito alla Committente dei contributi previdenziali e delle somme accessorie dovute all' ai sensi dell'art. 1 D.L. 338/1989 CP_1 convertito con L. 389/1989, e dell'art. 2, comma 25, L. 549/1995, con riferimento al CCNL Turismo
- Alberghi Confcommercio, e con l'applicazione di quanto riconosciuto con la sentenza della Cassazione n. 15120 del 03/06/2019 sull'imponibile contributivo dovuto in base all'orario contrattuale stipulato.” 4. Secondo quanto è, tuttavia, emerso in durante l'espletata istruttoria– ma anche, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in fase ispettiva – i lavoratori sentiti erano subordinati al potere direttivo e di coordinamento della società appaltatrice. Infatti, il teste
[...]
, sentito all'udienza del 4.12.2023, ha affermato: «all'epoca dei fatti ero chef di Testimone_1 cucina della anzi della , non ricordo se nel 2022 c'è stata un'ispezione dell ricordo Pt_9 CP_4 CP_1 nel 2022 sono stato chiamato dall per rendere dichiarazioni;
ho lavorato solo alle CP_1 dipendenze della dal 2016 al 2017 confermo che i dipendenti che io vedevo presso la BAIA CP_4
D'ERCOLE dove io lavoravo, erano i sigg. ed uno straniero, le Persona_2 Parte_10 direttive ci veniva impartite da , il direttore;
non abbiamo mai ricevuto direttive Parte_7 da parte della sig.ra posso riferire che ho stipulato il contratto di lavoro con Parte_11 il direttore , sono stato contattato da lui per lavorare nella cucina». Parte_7
4.1. Tale è l'amministratrice unica della società e, dalle Parte_6 Parte_1 dichiarazioni probatorie, si evince come non abbia dato direttive ai dipendenti.
5. Pertanto, nessuna illeceità del contratto di appalto è visibile nel caso di specie, il quale, all'opposto, si appalesa genuino.
6. Peraltro, le denunce mosse nei confronti della parte ricorrente non possono trovare valorizzazione, perché secondo quanto dedotto e documentato dalla parte ricorrente medesima, l'Ente previdenziale rilasciava documentazione attestante la regolarità contributiva, in ordine alla società cooperative B-SUITE, e concedendo un DURC positivo Parte_3 Parte_2
(all. 4 del ricorso).
7. Dall'assenza di segnalazione di debiti a carico delle società appaltatrici (obbligate principali), dunque, discende la logica insussistenza di debiti connessi, in capo alla società Parte_1 committente.
8. A ogni modo, l' non ha fornito prove utili a giustificare la legittimità della Controparte_8 sua pretesa, risultando l'operazione di un recupero contributivo del tutto generico e privo di specifici e precisi elementi fondamentali a sostenere la sussistenza di un credito.
5 9. Sussistono giusti motivi, pertanto, per ritenere illegittima la pretesa avanzata dall'
[...]
nei confronti della ditta ricorrente, stante l'effettivo soddisfacimento contributivo CP_9
e la carenza di interesse ad agire.
10. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti con Co e possono essere integralmente compensate nei rapporti con . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
;
[...]
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza dell'importo richiamato dal Verbale unico di Accertamento e Notificazione n. 2021010695/DDL del 14.1.2022, pari all'importo complessivo di 121.812,28€;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.400,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con
[...]
Controparte_2
Vibo , 5/12/2025. CP_2
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Colistra (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, E dall'avv. Ettore Triolo (PEC: ); Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Caterina Torchia, Tiziana Meligrana e Angela Pilato (PEC: t). Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Pretese contributive ed illeceità del contratto di appalto. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentando l'illegittimità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021010695/DDL del 14.1.2022, con cui gli ispettori dell'Istituto previdenziale contestavano la genuinità del contratto di appalto stipulato fra la società ricorrente e la Consorzio Vitae, posto in essere dalle Cooperative B-Suite, e addebitando alla parte ricorrente l'importo CP_3 CP_4
1 complessivo di 121.812,28€, preteso a titolo di contributi previdenziali e sanzioni omesse nel periodo intercorrente fra maggio 2016 e maggio 2017. Parte ricorrente deduceva l'infondatezza delle contestazioni riportate nel Verbale impugnato, chiedendone l'annullamento, anche in ragione della carenza di motivazione dello stesso e della decadenza in cui sarebbe incorsa l'Ente previdenziale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del verbale impugnato per tutti i vizi di carattere formale e sostanziale eccepiti nel ricorso, ed espressamente sopra indicati;
- Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute nel Verbale impugnato, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla società ricorrente;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione e/o comunque la prescrizione del presunto credito, per tutti i motivi in narrativa dedotti;
- Accertare e dichiarare, a favore della ricorrente il beneficio di preventiva escussione delle società appaltatrici;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti;
- Accertare e dichiarare come non dovute le sanzioni e somme aggiuntive, per tutto quanto in narrativa dedotto;
- Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e – quest'ultimo CP_1 insistendo nella dichiarazione del difetto di legittimazione passiva – contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e l'escussione dei testimoni, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Co
2. Preliminarmente si dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , poiché oggetto delle contestazioni da parte del ricorrente – esperite sulla base delle violazioni mosse nei suoi confronti – è l'omesso versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti, discendente dalla Co dedotta illeceità dell'appalto. Rispetto alla domanda di parte ricorrente l difetta di legittimazione processuale a resistere.
3. Secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti, i lavoratori – anche sentiti durante la fase ispettiva – sarebbero stati dipendenti della committente ( Parte_1 piuttosto che dell'appaltatrice (SO AE), stante l'illeceità dell'appalto, determinando l'omesso, corretto, versamento contributivo.
3.1. Il Verbale unico di Accertamento e Notificazione impugnato, infatti, riporta che: “Il presente accertamento, limitato esclusivamente alle irregolarità emerse nelle prestazioni dell'appalto stipulato nel 2016 con la SO AE , c.f. , ha origine dalla segnalazione P.IVA_1 interna pervenuta a questa Unità Operativa Vigilanza Ispettiva in riguardo alle indagini condotte dalla G.d.F. di Catania su delega della Procura della Repubblica di Catania, convenzionalmente
[... denominata “FAKE CREDITS” del luglio 2020, che vede coinvolta anche la società cooperativa
, c.f. per reati tributari (“attraverso l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti ”) CP_5 P.IVA_2 aggravati dalla partecipazione di professionisti, tra cui (cl. 1958). Il quale, dalla Per_1 consultazione della procedura telematica “Punto Fisco” dell'Agenzia delle Entrate, risulta essere il professionista incaricato alla presentazione telematica delle dichiarazioni IVA per nell'anno d'imposta 2015 aventi un imponibile di € 3.181.500 e una imposta di € 699.930 delle società cooperative c.f. c.f. e c.f. Parte_2 P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4 CP_5
, e che risulta avere rilasciato il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. P.IVA_2
2 241/1997 alle ultime due ( e ) mentre per la il visto non risulta presente. Dagli CP_3 CP_5 Pt_2 accertamenti ispettivi previdenziali in corso nei riguardi della B SUITE SOCIETA' COOPERATIVA, c.f. che dalla visura camerale risulta estinta in data 02/02/2018, è emerso che P.IVA_2 questa cooperativa, consorziata dell'appaltatore SO AE, c.f. così come P.IVA_1 le due società cooperative c.f. e c.f. , Parte_2 P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4 anch'esse risultanti estinte nell'anno 2017, ha utilizzato presso le strutture turistiche della c.f. personale solo formalmente assunto, che di fatto ha prestato Parte_1 P.IVA_5
l'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione de la società committente. Ciò, in quanto la B SUITE SOCIETA' COOPERATIVA non ha proceduto ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti con propri mezzi ed in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata a unicamente ad assolvere formalmente ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio le assunzioni del personale. Comportamento irregolare che risulta avere effettuato anche nelle prestazioni dei servizi relativi agli appalti stipulati sempre dal suddetto SO AE nell'anno 2016 con altre aziende turistiche ricettive operanti a Ricadi (VV), per le quali da parte della D.T.L. di nell'anno 2016 sono stati notificati verbali CP_2 ispettivi di disconoscimento della liceità dell'appalto. 2016 e posto in essere dalla
[...]
, c.f. , oltre alle risultanze delle indagini penali su richiamate, per Parte_4 P.IVA_2 le quali risulta pubblicato un comunicato stampa nel luglio del 2020 dal quale si evince tra l'altro da parte di questa società cooperativa la generazione “di crediti IVA fasulli utilizzati per compensazioni con debiti tributari non onorati”, dato riscontrato dallo scrivente il 19 novembre 2021 con la consultazione della procedura telematica “Punto Fisco” dove risulta l'accertamento n. 00023 del 2020 con il quale è stata accertata l'inesistenza dell'acquisto dichiarato nell'anno d'imposta 2015 per l'importo di € 3.181.500 e del conseguente credito d'imposta di € 699.930, si rimanda anche a quanto riportato nelle dichiarazioni rilasciate da otto lavoratori presso l'agenzia Par di Tropea (VV) e acquisite dallo scrivente, di ue nel luglio 2018 e sei nei mesi di dicembre CP_1
2021 e gennaio 202 2. E cioè, che i lavoratori dichiaranti non hanno conosc iuto alcuna persona qualificatasi come rappresentante o responsabile della B Suite, in quanto il colloquio per l'assunzione è stato fatto con la sig.ra o con il direttore del villaggio turistico, e Parte_6 che le direttive di lavoro, così come era stato negli anni precedenti per quelli già occupati p e r la le hanno sempre ricevute o dai colleghi che svolgevano una mansione di livello Parte_1 superiore, o in alcuni casi direttamente dal direttore della struttura turistica, che nell'anno 2016 per il villaggio turistico “Baia d'Ercole” è stato il sig. . Inoltre, i tre lavoratori assunti Parte_7 il 01 maggio, così come la lavoratrice assunta il 13 maggio, nell'ultima settimana del mese di aprile dell'anno 2016, erano stati assunti dalla la quale li aveva assunti anche Parte_1 nell'anno 2015. Mentre la , che ha aperto la partita IVA il 04/12/2015 Parte_4 per l'attività di “Altre attività di consulenza amministrativa”, prima del 01 maggio 2016 non risulta avere alcun dipendente. Nel corso del presente accertamento lo scrivente ha potuto individuare anche tre lavoratori utilizzati dalla che nel periodo in esame risultano Parte_1 formalmente assunti dalla c.f. ma che di fatto hanno prestato Parte_3 P.IVA_4
l'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della società committente. Per il disconoscimento della genuinità dell'appalto stipulato con la Consorzio Vitae nell'anno 2016 e posto in essere dalla c.f. , che viene effettuato con il presente verbale, Parte_3 P.IVA_4 si constatano le stesse motivazione rilevate per la , c.f. E cioè che la CP_5 P.IVA_2 Pt_3 non ha proceduto ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti con propri mezzi
[...] ed in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata unicamente ad assolvere formalmente ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio
3 le assunzioni del personale. Comportamento irregolare che risulta avere effettuato anche nelle prestazioni dei servizi relativi agli appalti stipulati sempre dal suddetto SO AE nell'anno 2016 con altre aziende turistiche ricettive operanti a Ricadi (VV), per le quali da parte della D.T.L. di nell'anno 2016 sono stati notificati dei verbali ispettivi di CP_2 disconoscimento della liceità dell'appalto. E anche in questo caso tutti e tre i lavoratori summenzionati nell'ultima settimana del mese di aprile del 2016 risultano occupati nelle stesse strutture ricettive con la la quale anche negli anni precedenti aveva assunto Parte_1 una di loro. E due di loro, nelle dichiarazioni rilasciate allo scrivente nel dicembre 2021 presso le sedi dell di Vibo Valentia e Tropea, hanno dichiarato di avere fatto il colloquio per l'assunzione CP_1 con la sig.ra e di non avere conosciuto alcuna persona qualificatasi come Parte_6 rappresentante o responsabile della . Per la si constata che ha aperto la Pt_3 Parte_3 partita IVA il 21/12/2015 per l'attività di “Altre attività professionali NCA”, e che prima del 01 maggio aveva solo una dipendente, la sig.ra , c.f. , assunta il CP_6 C.F._1
20/01/2016 con contratto a tempo pieno e indeterminato e la mansione di “impiegato amministrativo”. Anche per la dalla consultazione delle comunicazioni Parte_3 obbligatorie di assunzione e cessazione inviate dalla stessa visionate dallo scrivente tramite procedura informatica del Ministero del lavoro, si rileva che tutti i lavoratori risultano avere avuto come luogo di lavoro lo stesso indirizzo della sede legale della cooperativa. Cioè, Roma (RM), via Alessandro Brisse n. 4/A. Nel corso del presente accertamento lo scrivente ha potuto individuare anche undici lavoratori utilizzati dalla che nel periodo in esame risultano Parte_1 formalmente assunti dalla c.f. ma che di fatto hanno prestato l'attività Parte_2 P.IVA_3 lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della società committente. Per il disconoscimento della genuinità dell'appalto stipulato con la Consorzio Vitae nell'anno 2016 e posto in essere dalla c.f. , che viene effettuato con il presente verbale, si constatano le stesse Parte_2 P.IVA_3 motivazione rilevate per la , c.f. E cioè che la non ha proceduto CP_5 P.IVA_2 Parte_2 ad organizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti con propri mezzi ed in vista del raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma si è limitata unicamente ad assolvere formalmente ai soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, come ad esempio le assunzioni del personale. Comportamento irregolare che risulta avere effettuato anche nelle prestazioni dei servizi relativi agli appalti stipulati sempre dal suddetto SO AE nell'anno 2016 con altre aziende turistiche ricettive operanti a Ricadi (VV), per le quali da parte della D.T.L. di nell'anno 2016 sono stati notificati dei verbali ispettivi di CP_2 disconoscimento della liceità dell'appalto. Per la tutti gli undici lavoratori summenzionati Pt_2 nell'ultima settimana del mese di aprile del 2016 risultano occupati nelle stesse strutture ricettive con la la quale anche negli anni precedenti aveva assunto otto di loro. E cinque Parte_1 di loro, nelle dichiarazioni rilasciate allo scrivente nel dicembre 2021 e nel mese corrente presso le sedi dell di Vibo Valentia e Tropea, hanno dichiarato di avere fatto il colloquio per l'assunzione CP_1 con la sig.ra o con il direttore del villaggio turistico, che le direttive di lavoro, Parte_6 così come era stato negli anni precedenti per quelli già occupati per la le hanno Parte_1 sempre ricevute o dai colleghi che svolgevano una mansione di livello superiore, o in alcuni casi direttamente dal direttore della struttura turistica , e di non avere conosciuto alcuna persona qualificatasi come rappresentante o responsabile della . Per la si Parte_2 Parte_2 constata che ha aperto la partita IVA il 14/12/2015 per l'attività di “Pulizia generale (non specializzata) di edifici”, e che prima del 01 maggio aveva solo sette dipendenti, sei assunti il 2 1/0 4/2016 e uno il 22/04/2016”. Anche per la dalla consultazione delle comunicazioni Parte_2 obbligatorie di assunzione e cessazione inviate dalla stessa visionate dallo scrivente tramite
4 procedura informatica del Ministero del lavoro, si rileva che tutti i lavoratori risultano avere avuto come luogo di lavoro lo stesso indirizzo della sede legale della cooperativa. Cioè, Roma (RM), via Muzio Scevola, n. 116. Quindi, con il presente verbale, si procede al disconoscimento della liceità dell'appalto stipulato con la SO AE , c.f. e posto in essere P.IVA_1 dalle succitate SOCIETA' , , , e la , Parte_8 Pt_2 Pt_3 Controparte_7 visto il notevole tempo intercorso dall'acquisizione delle dichiarazioni nel luglio 2018 delle due lavoratrici formalmente assunte dalla e l'assenza di successivi atti interruttivi entro i 90 CP_5 giorni previsti dalle norme di legge, non si procede all'applicazione delle previste sanzioni amministrative per l'appalto illecito. Invece, ai soli fini previdenziali, poiché in tale ambito vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cassazione sentenze n. 20/2016, n. 463/2012), evidenziando la sentenza della Corte di Cassazione n. 18004 del 04 luglio 2019 con la quale è stato sostenuto che “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 art. 29 comma 2 , non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”, con il presente verbale si procede al calcolo e all'addebito alla Committente dei contributi previdenziali e delle somme accessorie dovute all' ai sensi dell'art. 1 D.L. 338/1989 CP_1 convertito con L. 389/1989, e dell'art. 2, comma 25, L. 549/1995, con riferimento al CCNL Turismo
- Alberghi Confcommercio, e con l'applicazione di quanto riconosciuto con la sentenza della Cassazione n. 15120 del 03/06/2019 sull'imponibile contributivo dovuto in base all'orario contrattuale stipulato.” 4. Secondo quanto è, tuttavia, emerso in durante l'espletata istruttoria– ma anche, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in fase ispettiva – i lavoratori sentiti erano subordinati al potere direttivo e di coordinamento della società appaltatrice. Infatti, il teste
[...]
, sentito all'udienza del 4.12.2023, ha affermato: «all'epoca dei fatti ero chef di Testimone_1 cucina della anzi della , non ricordo se nel 2022 c'è stata un'ispezione dell ricordo Pt_9 CP_4 CP_1 nel 2022 sono stato chiamato dall per rendere dichiarazioni;
ho lavorato solo alle CP_1 dipendenze della dal 2016 al 2017 confermo che i dipendenti che io vedevo presso la BAIA CP_4
D'ERCOLE dove io lavoravo, erano i sigg. ed uno straniero, le Persona_2 Parte_10 direttive ci veniva impartite da , il direttore;
non abbiamo mai ricevuto direttive Parte_7 da parte della sig.ra posso riferire che ho stipulato il contratto di lavoro con Parte_11 il direttore , sono stato contattato da lui per lavorare nella cucina». Parte_7
4.1. Tale è l'amministratrice unica della società e, dalle Parte_6 Parte_1 dichiarazioni probatorie, si evince come non abbia dato direttive ai dipendenti.
5. Pertanto, nessuna illeceità del contratto di appalto è visibile nel caso di specie, il quale, all'opposto, si appalesa genuino.
6. Peraltro, le denunce mosse nei confronti della parte ricorrente non possono trovare valorizzazione, perché secondo quanto dedotto e documentato dalla parte ricorrente medesima, l'Ente previdenziale rilasciava documentazione attestante la regolarità contributiva, in ordine alla società cooperative B-SUITE, e concedendo un DURC positivo Parte_3 Parte_2
(all. 4 del ricorso).
7. Dall'assenza di segnalazione di debiti a carico delle società appaltatrici (obbligate principali), dunque, discende la logica insussistenza di debiti connessi, in capo alla società Parte_1 committente.
8. A ogni modo, l' non ha fornito prove utili a giustificare la legittimità della Controparte_8 sua pretesa, risultando l'operazione di un recupero contributivo del tutto generico e privo di specifici e precisi elementi fondamentali a sostenere la sussistenza di un credito.
5 9. Sussistono giusti motivi, pertanto, per ritenere illegittima la pretesa avanzata dall'
[...]
nei confronti della ditta ricorrente, stante l'effettivo soddisfacimento contributivo CP_9
e la carenza di interesse ad agire.
10. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti con Co e possono essere integralmente compensate nei rapporti con . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
;
[...]
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza dell'importo richiamato dal Verbale unico di Accertamento e Notificazione n. 2021010695/DDL del 14.1.2022, pari all'importo complessivo di 121.812,28€;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.400,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con
[...]
Controparte_2
Vibo , 5/12/2025. CP_2
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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