Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 19.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 9944/2024 R.G. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Simona Potenza, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio e procura come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1
Maisto, con elezione di domicilio e procura come in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 31.01.2023 domanda all' al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto al suddetto beneficio sin dalla domanda amministrativa,; spese vinte con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
1
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando in particolare la mancata motivazione in ordine alla differente valutazione del CTU rispetto alle attestazioni geriatriche in atti, redatte dagli specialisti che detengono in cura la ricorrente (certificati geriatrici del 23/08/2018 e del
13/11/2023, corredati da test ADL e IADL); la mancata valutazione della cardiopatia ipertensiva cronica. Ha inoltre dedotto l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della periziata avuto riguardo alle risultanze del certificato medico del 18/04/2024 rilasciato dall'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell'ASL NA 1 Ospedale dei Pellegrini di Napoli.
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del CTU, contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , ha chiarito in maniera esaustiva che le Persona_1 patologie riscontrate a carico della ricorrente non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita. Emerge dalla lettura dell'elaborato peritale che lo stesso, all'esito dell'indagine, basata sull'osservazione clinica del soggetto e sull'esame della documentazione medica prodotta, ha fornito la seguente risposta ai quesiti: “ , pensionata di anni 79 è affetta da: Parte_1
“cerebrovasculopatia cronica a modesto impegno funzionale;
marcata cifosi;
marcata gonartrosi bilaterale;
diabete mellito non insulino-dipendente. La riduzione della capacità lavorativa generica e semispecifica è pari al 100% a decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Non è ammissibile al beneficio dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere senza assistenza continua gli atti quotidiani della vita che un soggetto di pari età espleta normalmente. E' portatore di handicap ex lege 104/92 non in condizione di gravità (art. 3 comma 1 ) a decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”. Nelle considerazioni medico-legali ha quindi osservato: “dall'esame degli accertamenti clinico-anamnestici e strumentali, risulta che la ricorrente è affetta da: cerebrovasculopatia cronica a modesto impegno funzionale;
marcata cifosi;
marcata gonartrosi bilaterale;
diabete mellito non insulino-dipendente.
Non concordo con i risultati dei tests dell'autonomia ottenuti in occasione della visita geriatrica del 13.11.2023 ( ADL 1/6; IADL 1/8 ), in quanto quelli somministrati personalmente in occasione della visita domiciliare sono diversi ( ADL 5/6; IADL 6/8 ), e comunque di comune riscontro in soggetto di pari età.
A carico del tronco si rileva una severa cifosi con limitazione dei movimenti di ginocchia.
Non si evincono certificazioni attestanti complicazioni micro-macroangiopatiche da diabete.
2 La cirrosi HCV-relata è in completa remissione clinica e funzionale, tenuto conto che le ultime certificazioni ad essa inerenti risalgono all'inizio degli anni 2000. L'applicazione dei riferimenti baremici contenuti nel D.M. 5.2.1992, consente di accreditare alle singole minorazioni obiettivate i seguenti tassi:
1. cerebrovasculopatia cronica a modesto impegno funzionale: 70% ( codice 1002 per analogia: 61-70% );
2. marcata cifosi: 40% ( codice 7010: 31-40% );
3. marcata gonartrosi bilaterale: 35% ( codice 7217: 35%+35% );
4. diabete mellito non insulino-dipendente: 45% ( codice 9309: 41-50% );
La complessiva valutazione in coesistenza della riduzione della capacità lavorativa generica e semispecifica, calcolata con tecnica a scalare relativamente alle minorazioni n.
1,2,4, e di queste in coesistenza con le minorazioni tra loro concorrenti comprese al n. 3
(calcolata con formula salomonica al 64% ) è pari al 100%, a decorrenza dalla data della domanda amministrativa in quanto ad essa antecedenti...”.
In merito alla valutazione del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta, il
CTU ha concluso: “Non è ammissibile al beneficio dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere senza assistenza continua gli atti quotidiani della vita che un soggetto di pari età espleta normalmente. E' portatore di handicap ex lege 104/92 non in condizione di gravità (art. 3 comma 1 ) a decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”.”.
Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU anche in sede di controdeduzioni avverso le osservazioni poste dalla difesa di parte ricorrente : “In data 08.02.2024 ricevo le note controdeduttive da parte del Procuratore Legale di Parte attrice, Avv. Simona Potenza, ove si fa menzione alla difformità delle valutazioni di autonomia espresse in occasione della visita geriatrica del 13 novembre 2023 ( ADL 1/6; IADL 1/8 ) e le mie personali osservazioni ( ADL 5/6; IADL 6/8 ). Non posso che ripetere che tutte le certificazioni in atti devono sempre passare al vaglio del C.t.u., che non può accettare, come puro atto di fede, quanto diagnosticato, sia pure proveniente ( o dovrei diremalgrado ) da struttura pubblica.
Nello specifico, le risultanze espresse in tale valutazione geriatrica sono difformi dalle mie personali osservazioni, anche in considerazione del fatto che i rilievi puramente clinici sono sovente diversi da quelli medico legali, e non potrebbe essere diversamente in quanto attengono a sfere mediche diverse. Per quanto riguarda la diagnosi di claudicatio spinalis espressa nella certificazione ortopedica del 28.03.2023, il Procuratore legale di parte attrice omette di riportare anche un altro sintagma contenuto nella predetta certificazione e cioè: “ …a causa delle problematiche su descritte deambula con difficoltà ”, ossia non è impossibilitata alla deambulazione autonoma. D'altro canto ho valutato il 40% la cifosi, assorbendo in essa anche la diffusa spondilodiscoartrosi (diagnosi squisitamente clinica e non supportata nel caso di specie da riscontri densitometrici ) che impronta il midollo spinale, ed il 64% la gonartrosi bilaterale...).
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, comprese quelle a carico dell'valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame
3 obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa.
In ordine al valore dei test menzionati (MMSE, ADL, IADL) ritiene il giudice che essi non costituiscono strumento esclusivo ed indefettibile ai fini dell'accertamento del grado di capacità della persona, tanto più ove gli stessi manchino del supporto di specifiche indagini diagnostiche e valutazioni specialistiche.
Va rilevato, inoltre, che con il ricorso l'interessata ha dedotto un aggravamento delle proprie condizioni di salute, allegando documentazione medica sopravvenuta (certificato del 18/04/2024 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell'ASL NA 1 Ospedale dei Pellegrini di
Napoli).
Ebbene, è opinione della scrivente che quanto emerge dal predetto certificato non vale ad inficiare le conclusioni cui è giunto il perito. Tanto in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle risultanze del certificato in questione con quelle di cui ai precedenti certificati provenienti dalla stessa struttura, quanto alle patologie ivi descritte (cfr. in particolare il certificato del 2023, già agli atti della fase sommaria, e quello del 2024 versato con il ricorso in opposizione): su tali presupposti e in mancanza di più approfondita documentazione a carattere diagnostico, attestante evoluzione in peius delle patologie, reputa il giudicante che non appaiono giustificate le conclusioni di aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente di cui al più recente certificato.
Neppure può ritenersi che il CTU non abbia valutato, ai fini delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio invocato, le affezioni cardiologiche a carico della ricorrente, considerata la puntuale indicazione, tra le certificazioni mediche esaminate, di quelle del
15.10.2004 (ecg da sforzo) e 2.11.2004, peraltro molto risalenti e non supportate da più recenti indagini.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
4 La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
5