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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2051/2024
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Di Stasio che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, rilevato che la parte resistente non si è costituita sebbene regolarmente convenuta in giudizio
P.q.M.
Dichiara la contumacia del e all'esito della camera di Controparte_1 consiglio provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
28.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2051/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Di Stasio, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata n Luogosano (AV), alla P.zza Alcide De Gasperi, 24, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il20/6/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Carta elettronica del valore di 500 euro annui per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 e ai sensi degli artt. 63 e
64 CCNL, e per l'effetto condannare il e del merito alla elargizione Controparte_1 del beneficio, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, e riconosciuto, per l'anno 2023, ai sensi del D.L. 3 giugno 2023, n.
69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103) anche ai docenti con contratto di supplenza annuale
2 su posto vacante. Perciò: a) in via principale - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma
121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione, nonché del D.L. 3 giugno
2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103), nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti non di ruolo incaricati per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 - condannare il (già Controparte_1 [...]
e precedentemente ) Controparte_1 Controparte_2 nella persona del pro tempore a corrispondere alla ricorrente la Carta elettronica CP_3 del valore di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente per ogni anno di insegnamento prestato a tempo determinato, ed in particolare per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo pari a € 1500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. b) in via subordinata, - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione, nonché del D.L. 3 giugno 2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103), nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti non di ruolo incaricati per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 - condannare il
[...]
(già e precedentemente Controparte_1 Controparte_1 [...]
) nella persona del Ministro pro tempore a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio la somma di € 500,00 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia) per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato ed in particolare per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un valore complessivo pari a € 1500 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia). 2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96, c. 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, c. 3,
c.p.c., la responsabilità del del merito per lite temeraria, Controparte_1 condannando quest'ultimo al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di danaro equitativamente determinata;
3) condannare, in ogni caso, il
[...]
in persona del al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_4
e competenze del presente giudizio aumentate del trenta per cento quando gli atti depositati sono redatti in modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, c. 1 bis del D.M. n. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo determinato con contratto fino al
3 30 giugno 2024 presso l' I.C. AIELLO DEL SABATO (C.M. ) e di aver prestato C.F._2 servizio alle dipendenze del convenuto annuale non di ruolo fino al 30.06 o al 31.0 CP_1 anche negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio la parte resistente, sebbene regolarmente intimata non si costituiva in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente, stante la prova in atti della avvenuta rituale notifica del ricorso e del Decreto di fissazione dell'udienza
(notifica eseguita il 24.08.2024).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4 Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
5 La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed è attualmente inserita nl sistema scolastico in virtù di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.09.2024.
Ha diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_5 docente per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia che ha formato oggetto di plurime pronunce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132
6 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
8. Non può essere accolta la domanda per lite temeraria, in quanto non si rilevano condotte, da parte del resistente contumace, inquadrabili nel dolo o nella colpa grave;
né il ha resistito alla presente azione in maniera pretestuosa, tant'è che non ha nemmeno provveduto alla costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2051/2025 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1.500# (euromillecinquecento/00);
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €657,00 (euroseicentocinquantasette/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione;
5) Rigetta la domanda per lite temeraria
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 2051/2024
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Di Stasio che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, rilevato che la parte resistente non si è costituita sebbene regolarmente convenuta in giudizio
P.q.M.
Dichiara la contumacia del e all'esito della camera di Controparte_1 consiglio provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
28.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2051/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Di Stasio, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata n Luogosano (AV), alla P.zza Alcide De Gasperi, 24, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il20/6/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Carta elettronica del valore di 500 euro annui per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 e ai sensi degli artt. 63 e
64 CCNL, e per l'effetto condannare il e del merito alla elargizione Controparte_1 del beneficio, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, e riconosciuto, per l'anno 2023, ai sensi del D.L. 3 giugno 2023, n.
69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103) anche ai docenti con contratto di supplenza annuale
2 su posto vacante. Perciò: a) in via principale - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma
121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione, nonché del D.L. 3 giugno
2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103), nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti non di ruolo incaricati per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 - condannare il (già Controparte_1 [...]
e precedentemente ) Controparte_1 Controparte_2 nella persona del pro tempore a corrispondere alla ricorrente la Carta elettronica CP_3 del valore di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente per ogni anno di insegnamento prestato a tempo determinato, ed in particolare per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo pari a € 1500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. b) in via subordinata, - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione, nonché del D.L. 3 giugno 2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103), nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti non di ruolo incaricati per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 - condannare il
[...]
(già e precedentemente Controparte_1 Controparte_1 [...]
) nella persona del Ministro pro tempore a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio la somma di € 500,00 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia) per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato ed in particolare per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un valore complessivo pari a € 1500 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia). 2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96, c. 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, c. 3,
c.p.c., la responsabilità del del merito per lite temeraria, Controparte_1 condannando quest'ultimo al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di danaro equitativamente determinata;
3) condannare, in ogni caso, il
[...]
in persona del al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_4
e competenze del presente giudizio aumentate del trenta per cento quando gli atti depositati sono redatti in modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, c. 1 bis del D.M. n. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo determinato con contratto fino al
3 30 giugno 2024 presso l' I.C. AIELLO DEL SABATO (C.M. ) e di aver prestato C.F._2 servizio alle dipendenze del convenuto annuale non di ruolo fino al 30.06 o al 31.0 CP_1 anche negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio la parte resistente, sebbene regolarmente intimata non si costituiva in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente, stante la prova in atti della avvenuta rituale notifica del ricorso e del Decreto di fissazione dell'udienza
(notifica eseguita il 24.08.2024).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4 Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
5 La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed è attualmente inserita nl sistema scolastico in virtù di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.09.2024.
Ha diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_5 docente per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia che ha formato oggetto di plurime pronunce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132
6 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
8. Non può essere accolta la domanda per lite temeraria, in quanto non si rilevano condotte, da parte del resistente contumace, inquadrabili nel dolo o nella colpa grave;
né il ha resistito alla presente azione in maniera pretestuosa, tant'è che non ha nemmeno provveduto alla costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2051/2025 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1.500# (euromillecinquecento/00);
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €657,00 (euroseicentocinquantasette/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione;
5) Rigetta la domanda per lite temeraria
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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