TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in Monterosi c.a.p. 01030 Parte_1
(VT), in persona del Suo Amministratore, legale rappresentante pro tempore,
[...]
P. VA , in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Rag. nata a [...] il [...] Parte_3
( ), con sede legale in Roma alla Via Francesco Bonfiglio n. 41 c.a.p. CodiceFiscale_1
00168 (RM), rappresentato e difeso sia congiuntamente, sia disgiuntamente dagli Avvocati
Pompilio Massafra (CF , Massimo Langella (CF C.F._2
), giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Roma alla Via Baldo degli Ubaldi n. 272 c.a.p.
00167 (RM).
RICORRENTE
E
(c.f. ) srl con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Unico CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante in carica Sig. rappresentata e difesa per delega in Controparte_2 calce al presente atto dagli Avv.ti Fabrizio Berliri (CF Costanza Nucci C.F._4
( ) e Fabio Ludovisi (CF ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliata presso lo studio dell'ultimo in Viterbo Via Garibaldi n. 34 per procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con sede in Vacone (Ri) alla Via Strada di Passo Corese snc (P.I. Controparte_3
; pec: in persona dell'amministratore P.IVA_3 Email_1 unico p.t., sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Chiattelli (C.F.: CP_3
) con studio in Rieti alla via F.lli Sebastiani n. 161, ove elegge domicilio C.F._7 come da procura a margine della presente memoria di costituzione.
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. CP_4 Controparte_2
VA con sede in Roma, Via Caldonazzo n. 22/a, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Gianandrea De Matteis del Foro di Roma (C.F. ) ed elettivamente C.F._8 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27.
RESISTENTE
in C.P., codice fiscale e Partita IVA Controparte_5
, con sede in Veroli (FR) Località Girate n. 70, in persona del legale P.IVA_5 rappresentante Sig. (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._9 dall'avv. Paolo G. Pastorino (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_10 presso il suo studio sito in Frosinone, Via Aldo Moro n. 100, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c.
posta in decisione all'udienza del 15.1.25, sostituita con deposito di note scritte, sulle seguenti conclusioni: per : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis Parte_1 reiectis: accertata e dichiarata la non corretta esecuzione dei lavori dell'intero impianto fognario del comprensorio , in persona del Parte_1
Suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, così come anche accertato ed acclarato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio, a firma dell'Ing. in sede di ATP, ex Parte_4 art. 696 bis c.p.c. nel Giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo, R.G.N. 1622/2018, Giudice Dott.
Turco; accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta società Controparte_7 costruttrice ed eventualmente anche delle sue aventi causa, anch'esse odierne resistenti,
2 ovvero, comunque, di chi di dovere, in ordine alla non corretta esecuzione a regola d'arte, secondo i criteri ed i canoni delle normative del settore, dei lavori di costruzione dell'intero impianto fognario del comprensorio , in Parte_1 persona del Suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, nonché le altre società convenute resistenti aventi causa, ovvero, comunque, chi di dovere, a rifondere al , in persona del Parte_1 suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore la somma di Euro 768.000.00, quell'altra maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia ed attualizzata, all'effettivo soddisfo, dal Tribunale, necessaria per il rifacimento dell'intero impianto fognario, così come anche indicato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio, a firma dell'Ing. svoltasi nel giudizio Parte_4 in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c., il tutto con rivalutazione monetaria, anche in considerazione dei rincari delle materie prime, dovuta nelle more del giudizio, da parte delle suddette società, oltre interessi commerciali dovuti ex mora debendi ex art. 3, comma 1 DLGS
192/2012, somma necessaria per poter procedere direttamente, l'odierno ricorrente, all'esecuzione dei lavori in ordine all'integrale rifacimento dell'intero impianto fognario, affidando l'incarico ad altra ditta di sua fiducia, affinché gli stessi lavori siano finalmente svolti secondo le leges artis, i canoni ed i criteri imposti dalle normative di settore. In via istruttoria, si chiede che il Tribunale adito Voglia disporre d'ufficio l'acquisizione dell'intero fascicolo di svoltosi dinanzi il Tribunale Di Viterbo Parte_5
RGN 1622/2018, Giudice Dott. Turco. Con ogni più ampia riserva di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal , in Parte_1 separato giudizio. Con vittoria di spese” per “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza eccezione e CP_7 deduzione anche istruttoria: nel merito rigettare le domande attrici per intervenuta prescrizione, carenza di legittimazione attiva ed infondatezza in fatto e in diritto, dichiarando l'esclusiva responsabilità della e della in via solidale Controparte_3 Controparte_5 tra loro in relazione alla domanda di parte attrice proposta ex art. 1669 c.c. per avere realizzato la conduttura fognaria per cui è causa;
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che la e la già chiamate in causa nel Controparte_3 Controparte_5 presente procedimento da parte attrice, sono obbligate, ciascuna per quanto di loro competenza, a tenere indenne la di ogni e qualsiasi conseguenza Controparte_7 pregiudizievole dovesse derivarle dal presente giudizio e quindi condannarle a corrispondere alla le somme tutte che, anche a titolo di spese, questa fosse condannata a Controparte_7
3 pagare all'attore; ovvero voglia condannarle ex art. 1299 c.c. a corrispondere alla CP_7
la quota di loro rispettiva competenza sulla somma complessiva che dovesse essere
[...] liquidata in favore di parte attrice e pagata dalla in virtù del vincolo solidale. Con CP_7 vittoria di spese e compensi del procedimento”. per Società in C.P.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Viterbo, Controparte_5 voler: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione del
[...] Cont
, a proporre qualsiasi domanda nei confronti della , Controparte_8 atteso che mai nessun rapporto è intercorso tra quest'ultima e la Ricorrente e che, qualsiasi denegata responsabilità extracontrattuale, è ormai ampiamente prescritta;
in via principale, accertare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto azionato dal
[...]
, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e, per Parte_1 Cont l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improponibili le relative domande nei confronti della;
ancora in via principale, accertare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto azionato dalla società essendo decorsi i termini di cui agli artt. 1667, 1669 e 1670 c.c. e, CP_7 Cont per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande nei confronti della;
nel Cont merito, rigettare tutte le domande proposte dalla Ricorrente nei confronti della , perché infondate in fatto ed in diritto;
soltanto in via subordinata, determinare gli eventuali vizi dei Cont lavori effettuati dalla , quantificandone i relativi costi. Con vittoria di spese e compensi di lite”. per ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale, per i motivi di cui in premessa - previa Controparte_3 eventuale ammissione delle richieste istruttorie avanzate dalla convenuta, Controparte_3 nella memoria istruttoria depositata in data 19.11.2023 - rigettare la domanda proposta nei confronti della società dal Controparte_3 Parte_1
e dalla società siccome inammissibili, infondate, in fatto ed in diritto, e non CP_7 provate;
dichiarare, in ogni caso, l'improponibilità e l'inammissibilità delle domande risultando i dedotti vizi denunciati oltre il termine di decadenza e, comunque, in quanto prescritta la domanda ed il diritto azionato;
In linea gradata, ove ritenuta la sussistenza dei lamentati vizi, limitare il risarcimento dei danni da parte della società alle sole opere dalla Controparte_3 medesima realizzate e nei limiti della gravità della rispettiva colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate (art.2055 cod..civ.) quantificandone i relativi costi.
Condannare il e la società Parte_1 CP_7 alle spese, competenze professionali, del giudizio, rimb. forf., VA e Cap oltre alle spese di CTP
e CTU.”
IN FATTO E DIRITTO
4 Con ricorso ex art. 702 bis cpc il ha chiesto Controparte_8
l'accertamento della responsabilità di e delle sue aventi causa, CP_7 CP_4 [...]
e per la non corretta realizzazione dell'impianto CP_3 Controparte_5 fognario del comprensorio residenziale sito nel Comune di Monterosi e, di Pt_1 Parte_1 conseguenza, la condanna al pagamento dell'importo di € 768.000, necessario al rifacimento del suddetto impianto, come accertato nel corso dell'accertamento tecnico svoltosi prima della causa.
Nel dettaglio il ricorrente deduceva di far parte del comprensorio e di essere Pt_1 Parte_1 costituito da n. 67 unità immobiliari;
che aveva realizzato l'impianto poiché, all'epoca CP_7 della sua costruzione, era la società proprietaria dell'intero comprensorio;
che la rete fognaria complessiva per lo smaltimento delle acque nere era distribuita secondo settori che convergono in cinque stazioni di sollevamento per essere, poi, convogliate, attraverso condotte emissarie, al depuratore;
che la propria condotta fognaria corre interrata in un'area esterna al comprensorio condominiale adibita a campo da golf;
che l'errata realizzazione di tale condotta non consente l'idoneo smaltimento delle acque reflue e dei liquami, con conseguente rigurgito degli stessi che raggiungono ed inondano i piani interrati delle singole unità immobiliari (ville e garage), rendendoli del tutto inagibili ed inservibili;
che dopo la costruzione della condotta fognaria aveva deliberato la propria scissione in quattro CP_7 distinte beneficiarie, tra cui vi era la a cui era stata assegnata l'area adibita a campo CP_4 da golf ove è situata la condotta fognaria in discussione;
che dopo la ATP si era inutilmente tentato di raggiungere un accordo con la controparte e con le sue aventi causa, CP_4 [...]
CP_3 Controparte_5
Tutte le resistenti si sono costituite in giudizio;
ha eccepito la prescrizione e la CP_7 decadenza dal diritto del Condominio ricorrente poiché già in data 3 Marzo 2015 era stato presentato un ricorso ex articolo 700 cpc definito nel giugno 2016 e basato sulle risultanze della perizia di parte dell'ing. che aveva evidenziato la presenza degli stessi vizi Per_1 lamentati in questa sede, senza il compimento di alcun atto interruttivo fino al 4 giugno 2018; la carenza di legittimazione attiva del poiché il depuratore e la rete di scarico delle Parte_1 acque bianche e nere ricadono nella comunione di tutti i comparti facenti parte del comprensorio e il ricorrente è proprietario dell'impianto solo dal Pt_1 Parte_1 Parte_1 punto di diramazione di tale impianto nelle proprietà private;
l'infondatezza della domanda, essendo i vizi riscontrati in sede di ATP da ascrivere all'omessa manutenzione da parte del ricorrente;
in subordine ha chiesto di essere manlevata dalla e dal Controparte_3 [...]
che hanno realizzato l'impianto fognario e le stazioni di sollevamento. Controparte_5
5 ha eccepito l'indeterminatezza della domanda spiegata nei propri confronti;
la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva poiché su incarico di ha realizzato solo CP_7 gli allacci fognari e le stazioni di sollevamento delle acque bianche, mentre la costruzione di parte delle condotte fognarie era stata commissionata da la decadenza Controparte_10 dalla garanzia poiché la denuncia non è stata estesa alla ditta appaltatrice ai sensi dell'articolo
1670 c.c e la prescrizione dell'azione per decorso del termine di cui all'art. 1669 c.c., essendo l'opera risalente all'anno 2007; l'infondatezza della pretesa per l'inattendibilità della perizia espletata nel corso dell'ATP, che non ha considerato le caratteristiche morfologiche del territorio interessato dal comparto urbano in discussione. ha eccepito la propria totale estraneità ai fatti di causa in quanto le opere CP_4 riguardanti gli impianti fognari/depurativi sono state richieste ed eseguite da soggetti terzi sui terreni da essa successivamente acquisiti in proprietà per effetto della scissione operata da
CP_7 ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto azionato Controparte_5 dal Condominio e la decadenza della società per mancata denuncia dei vizi Controparte_11 all'appaltatore nei termini di legge, la carenza di legittimazione del condominio all'esercizio di un'azione contrattuale nei propri confronti, la propria estraneità ai fatti di causa avendo eseguito le sole fognature per acque bianche, l'infondatezza della domanda e l'inutilizzabilità nei propri confronti della perizia espletata nel corso dell'ATP per mancanza di contraddittorio.
Disposta la conversione del rito per la complessità della causa, concessi i termini ex articolo
183, comma 6, cpc e acquisiti i documenti prodotti, all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di repliche.
La domanda non può essere accolta.
L'azione esercitata dal è volta a far valere i gravi vizi costruttivi della rete fognaria Parte_1 che serve il comprensorio che comportano il riversamento dei liquami nelle Parte_1 abitazioni private di cui dovrebbe smaltire le acque.
Non è contestato che l'impianto fognario è stato realizzato su committenza di CP_7 quale proprietaria del terreno su cui è stato realizzato l'intervento edilizio Parte_1 in Monterosi;
che il comprensorio è diviso in vari comparti, tra cui quello del Parte_1 ricorrente, definito comparto B, e che dopo l'ultimazione avvenuta nel giugno 2007 le singole unità immobiliari sono state vendute, si è costituito un condominio ed è stato depositato un regolamento di comunione per tutto il comparto edilizio.
Da quest'ultimo documento, versato in atti, emerge che il depuratore e la rete fognaria, che servono tutti i comparti da cui è costituito il comprensorio, sono di proprietà comune e
6 indivisibile, fino alle diramazioni delle singole unità abitative, di tutti coloro che hanno acquistato gli immobili in esso presenti (art. 5 del regolamento prodotto sub. doc. 2b con la comparsa di costituzione di . CP_7
L'azione esercitata dal Condominio verso in quanto volta a far valere vizi CP_7 costruttivi del bene comune ricade, quindi, nell'ambito dell'articolo 1669 c.c. a cui è legittimato non solo il committente, ma anche i suoi aventi causa che abbiano subito danni dalla rovina o dai vizi, trattandosi di un'azione di responsabilità da fatto illecito.
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che “l'articolo 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno;
per contro, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670
c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene.”
(Cass. Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023).
Sebbene, quindi, il non abbia commissionato le opere di cui si discute non vi sono Parte_1 ostacoli all'esercizio dell'azione nei confronti della resistente principale e degli CP_7 altri resistenti che in concreto hanno realizzato l'impianto fognario e che ne rispondono in via extracontrattuale, ferma restando la responsabilità contrattuale nei confronti del proprio committente.
Tanto premesso sulla qualificazione dell'azione va innanzitutto affrontata l'eccezione di prescrizione e decadenza per il suo carattere preliminare ed assorbente.
Il Condominio rileva correttamente che per la decorrenza del termine di un anno previsto dall'articolo 1669 c.c. è necessario conseguire un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. n.
Ordinanza n. 777 del 16/01/2020) e tuttavia va rilevato che il ricorrente ha conseguito tale conoscenza attraverso la perizia tecnica commissionata all'ing. del novembre 2014, Per_1
7 che è stata posta a fondamento del ricorso ex articolo 700 cpc depositato dal il 3 Parte_1 marzo 2015, conclusosi con provvedimento di rigetto del 13 Aprile 2016.
Si legge, infatti, in tale perizia che, per effetto delle lamentele dei condomini che avevano rappresentato l'inidoneo smaltimento delle acque reflue e il rigurgito delle stesse che raggiungevano i piani interrati, inondali di liquami, è stata condotta una accurata analisi mediante video ispezioni.
La perizia rappresenta che da tale indagine è emersa la presenza di lesioni generalizzate della rete fognaria, spesso consistenti, che ne compromettono la tenuta e la durabilità, e che producono la fuoriuscita dei liquami e la conseguente azione di dilavamento verso l'esterno.
In particolare, il perito ha individuato la causa del fenomeno nell'erronea realizzazione dell'impianto fognario che avrebbe richiesto, per la sua estensione, l'inserimento di 5 stazioni di sollevamento e ha chiarito che il cattivo funzionamento della rete è da ascrivere:
1. alle quote altimetriche (innumerevoli variazioni di pendenze e di contropendenza), 2. alla presenza di fenomeni di schiacciamento dei collettori derivanti dalla cattiva posa in opera delle tubazioni, senza rispetto di adeguato “spazio di posa”, stabile e a superficie piana, libero da ciottoli, pietrame e altri materiali, 3. al mancato rispetto delle regole della buona tecnica per la compattazione del materiale, che impone che i tubi e i raccordi sistemati sul letto di posa abbiano un contatto continuo con esso e che le nicchie scavate per il loro alloggiamento siano accuratamente riempite, per evitare vuoti, attraverso tre strati di riempimento successivi, 4. alle lesioni delle tubazioni derivanti dalla cattiva posa in opera, 5. alla formazione di apparati radicali all'interno della rete fognaria derivante dalla presenza di un quadro fessurativo di alcuni tratti di essa, 6. all'anomalia nei giunti delle tubazioni non adeguatamente fissati secondo le norme della buona tecnica, 7. alla presenza di materiali lapidei all'interno delle tubazioni, probabilmente presenti fin dall'epoca di realizzazione della rete fognaria, per giungere a concludere che l'appaltatore non aveva rispettato i canoni delle normative di settore e le buone regole tecniche poiché non aveva effettuato l'analisi dei carichi e determinato correttamente le sezioni costruttive degli spazi di posa delle tubazioni.
L'esaustiva e analitica valutazione effettuata dal consulente tecnico di parte ha trovato riscontro nella relazione dell'ing. perito incaricato nel corso dell'ATP introdotto nel 2018, Pt_4 che ha concluso in maniera sostanzialmente equivalente.
Infatti, l'ing. a evidenziato che la rete fognaria presenta in molti tratti “schiacciamenti e Pt_4 deformazioni eccessive delle tubazioni;
fessure, lesioni e rotture sia nella parte di appoggio dei tubi, sia nella parte sommitale di essi, sia sui lati;
distacchi delle giunzioni. In alcuni tratti gravemente fratturati si sono introdotti ammassi di radici che ostruiscono il passaggio dei liquami. Alcuni tratti presentano contropendenze e altri avvallamenti che comportano riflusso
8 e ristagno di liquami” e, in ordine alle probabili cause di tali danni e vizi, ha riferito che essi sono da ricondurre “principalmente alla non corretta realizzazione della posa delle tubazioni sia con riferimento alla preparazione del fondo dello scavo e del letto di posa, sia con riferimento alla non adeguata scelta e compattazione del materiale utilizzato per rinfianco e rinterro delle tubazioni.”
E', dunque, evidente che il già in epoca antecedente all'introduzione del presente Parte_1 giudizio e fin dal novembre 2014 era venuto a conoscenza in maniera analitica ed esaustiva dei gravi vizi strutturali dell'impianto fognario, così da consentire il rispetto dei termini di cui all'articolo 1669 cc
Invero, il termine di decadenza dalla scoperta del vizio è stato rispettato poiché la perizia dell'ingegner del novembre 2014 e la denuncia al committente è avvenuta nell'anno Pt_6 dalla scoperta, con il deposito del ricorso ex articolo 700 cpc il 3 Marzo 2015, ma il Parte_1 non ha rispettato il termine di prescrizione di un anno dalla denunzia poiché, dopo il rigetto del cautelare, intervenuto, come si è detto, il 13 Aprile 2016, e prima dell'instaurazione del presente giudizio, ha proposto l'accertamento tecnico preventivo solo due anni dopo, nel luglio
2018.
Tale conclusione non muta in ragione del fatto che il 12 Marzo 2014 il legale del Parte_1 ha costituito in mora invitandola a compiere tutto quanto necessario a garantire la CP_7 perfetta funzionalità dell'impianto fognario, poiché ai sensi dell'articolo 2945 c.c. per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione, sicché pur volendo attribuirsi effetto interruttivo a tale atto di costituzione in mora, resta fermo il maturarsi del termine per il decorso di due anni tra il rigetto del provvedimento cautelare e il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Neppure è di ostacolo l'asserita dichiarazione confessoria contenuta nelle memorie ex articolo
183 numero 6 cpc della resistente con tale memoria, infatti, la resistente, in CP_7 ragione della natura extracontrattuale dell'azione esercitata, ha solo precisato la sussistenza dell'azione diretta del nei confronti di tutti i materiali esecutori della conduttura Parte_1 fognaria.
La deduzione di parte attrice, che assume l'avvenuta confessione, si fonda probabilmente sull'inciso, contenuto nella narrativa della memoria, in cui, in relazione alla posizione di
[...]
si legge che “ciò che conta è che la stessa ha eseguito l'opera affetta da vizi e che CP_3 pertanto è responsabile per i difetti contestati come accertato dal CTU in sede di ATP”.
Va però considerato che dal tenore complessivo dell'atto e dalle conclusioni rassegnate si evince che tale tecnica argomentativa è solo finalizzata a contestare l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalle ditte appaltatrici, tanto più ove si consideri l'impossibilità di
9 attribuire valore confessorio ad una dichiarazione con la quale si intende far valere la responsabilità di terzi soggetti.
Da ultimo va detto che la domanda non può essere accolta neppure in ragione della responsabilità contrattuale a cui parte attrice fa riferimento in comparsa conclusionale;
in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità dell'affermazione va rilevato, infatti, che il non è il committente delle opere di cui si discute, essendo pacifico che la rete Parte_1 fognaria è stata realizzata su incarico di all'epoca in cui era proprietaria del CP_7 terreno su cui è sorto il comprensorio Parte_1
Pertanto, il rapporto contrattuale intercorso con i singoli proprietari delle unità abitative facenti parte del Condominio comprensorio B è quello di vendita, soggetto al termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio e a quello di prescrizione di un anno dalla denunzia, ma - come si è detto in principio - nel caso di gravi vizi costruttivi dell'immobile la giurisprudenza di legittimità riconosce l'estensione della disciplina dell'appalto, più favorevole quanto a termini di prescrizione e decadenza.
Al di fuori di tali previsioni non rimane alcun altro tipo di azione, che si prescrive in dieci anni,
a disposizione del . Parte_1
Pertanto, il diritto azionato va dichiarato prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con esclusione della condanna ex articolo 96 cpc chiesta da poiché non sussistono i presupposti della CP_4 malafede e della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così provvede: Controparte_8
a) dichiara prescritto il diritto azionato;
b) condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_8 CP_7
[...
il pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.831 per compensi, oltre a € 843 per esborsi e accessori di legge.
c) condanna a corrispondere a Controparte_8 CP_4
[...
il pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.831 per compensi, oltre accessori di legge;
d) condanna a corrispondere a Controparte_8 [...] il pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.831 per compensi, oltre CP_3 accessori di legge;
10 e) condanna a corrispondere a Controparte_8 il pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.831 Controparte_5 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 2 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
11