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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8323 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24205/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del
16/09/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
TRA
c.f. ) nato a [...] il [...] ivi residente a[...] C.F._1
Leopardi n. 203, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Minichini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Marcello Candia n. 10;
- ATTORE
E
(c.f. nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli, via Pietro Colletta n. 35 presso lo studio dell'avv. Gianluca Catalano che lo rappresenta e difende;
- CONVENUTO
E
(p.i. con sede in Milano alla via Scarsellini n. 14, in persona Controparte_2 P.IVA_1 del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti CP_3 posta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al viale Augusto n. 162.
- TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità civile per danni derivanti da circolazione di natanti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione notificato in data 13/10/2021 conveniva in giudizio CP_4 P_
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni occorsi in occasione del sinistro di
[...] seguito descritto.
Allo scopo l'attore deduceva di essere proprietario di un gommone/unità da diporto modello
“Doviboat” che in data 21/07/2021, intorno alle 6,30, era stato oggetto di collisione con altro gommone, marca “Revenger”; quest'ultimo, durante l'effettuazione di una manovra di retromarcia, aveva urtato con la parte inferiore del motore destro il tubolare sinistro del gommone attoreo;
la collisione determinò il taglio in più parti del predetto tubolare, con danni quantificati in complessivi euro 11.200,00 oltre iva.
L'attore esponeva che il gommone marca “Revenger” era risultato di proprietà di P_
, da questi condotto, ed assicurato per la responsabilità civile verso terzi per i danni a cose
[...] al momento del sinistro con la pur avendo quest'ultima provveduto ad effettuare Controparte_2 perizia tecnica sul natante alcuna offerta di risarcimento era pervenuta in favore dell'istante.
Chiedeva dunque che il convenuto venisse dichiarato responsabile esclusivo del sinistro ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti dalla propria unità da diporto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17/12/2021 si costituiva in giudizio P_
deducendo la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza del suo
[...] contenuto, nonché l'infondatezza della domanda attorea;
contestava la dinamica dell'incidente così come delineata nell'atto introduttivo, sostenendo che la responsabilità dello stesso andasse ascritta all'esclusiva colpa ed imperizia dell'attore. Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la per essere tenuto indenne e manlevato dalla stessa, nei limiti del Controparte_2 massimale previsto dalla polizza;
nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea o, in subordine, il contenimento della pretesa nei limiti del danno effettivamente patito.
Si costituiva in giudizio con atto depositato l'08/06/2022 preliminarmente Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'istante, stante la mancata prova in ordine alla titolarità del natante di cui si assumeva proprietario, così come dell'imbarcazione presunta responsabile. La terza chiamata contestava lo stesso fatto storico così come delineato nell'atto introduttivo, ritenendolo lacunoso e generico ed evidenziando l'incongruenza tra la descrizione dei fatti operata nella lettera di messa in mora inviata al convenuto, quella risultante dalla perizia effettuata dalla stessa compagnia assicurativa e quella contenuta nell'atto di citazione;
deduceva, ancora, che dalla relazione peritale svolta era emersa l'incompatibilità tra i danneggiamenti rilevati sul natante di controparte, la morfologia del natante assicurato e la dinamica dell'evento dichiarata dal legale di controparte nella richiesta di indennizzo;
da ultimo, contestava in punto di quantum debeatur la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice.
In ordine alla domanda di garanzia formulata dal convenuto la compagnia eccepiva:
l'inammissibilità della stessa per mancata identificazione degli eventuali testimoni nella denuncia di sinistro prescritta dall'art. 135 d. lgs. 209/2005 e la connessa inammissibilità della prova testimoniale eventualmente richiesta dall'attore; l'improcedibilità della domanda di garanzia per assenza della “denuncia di evento straordinario” prevista dall'art. 60 del Codice della Navigazione;
l'omessa esibizione del contratto di assicurazione in originale;
la mancata prova circa l'effettiva copertura degli eventi relativi al sinistro ed in ordine all'effettivo pagamento del relativo premio assicurativo.
La compagnia assicurativa non ha mancato di mettere in luce l'eccessiva sinistrosità dei soggetti interessati nel fatto dannoso oggetto di causa, rilevando che dall'analisi della Banca Dati Ivass e dagli estratti Sic-Ania era emerso che l'attore era stato coinvolto in ben cinque sinistri, mentre il convenuto in dieci. Domandava, dunque, il rigetto della domanda formulata da parte attrice e quella di manleva formulata dal convenuto, invocando, in subordine, il contenimento della domanda attorea entro i massimali di polizza, con condanna delle controparti alle spese del giudizio, nonché alla corresponsione di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno patito per la propria costituzione.
Così ricostruiti i termini essenziali della vicenda, il Tribunale ritiene che la domanda attorea vada rigettata. Anche a voler ritenere che la documentazione in atti sia idonea a dimostrare la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti, l'insufficienza della prova offerta in ordine alla dinamica del fatto dannoso ed al suo stesso verificarsi impone il rigetto della domanda risarcitoria avanzata.
Giova premettere che la controversia, avente ad oggetto la responsabilità per danni derivanti dallo scontro tra due unità da diporto, risulta disciplinata dall'art. 2054 c.c., stante il rinvio operato dall'art. 40 del Codice della nautica da diporto (D. Lgs. n. 171/2005) secondo il quale “la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice”. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima” (Cass. Sent, 10 luglio 2025 n. 18958).
Ne deriva che, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata, l'attore era chiamato a provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, secondo le comuni regole di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità civile;
nonché a superare la presunzione di uguale concorrenza alla produzione del danno di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c, dimostrando l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento.
Orbene, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio non ha consentito di ricostruire in maniera sufficientemente chiara l'effettiva dinamica del fatto dannoso per cui è causa. L'unico teste escusso, indicato da parte attrice, ha reso dichiarazioni generiche, poco circostanziate e parzialmente contrastanti con la ricostruzione offerta nell'atto di citazione. Più in generale, l'attendibilità dello stesso è risultata minata al punto da non potersi dire adeguatamente provato lo stesso verificarsi del sinistro.
Il teste ha invero riferito che al momento della collisione il natante dell'attore era Testimone_1
CP_ condotto da un amico del e che a bordo erano in tutto presenti ben quattro persone, circostanze affatto menzionate nell'atto di citazione;
ha poi affermato che il gommone del danneggiante “era disormeggiato ma fermo”, mentre dalla lettura dell'atto introduttivo risulta che il medesimo stava effettuando una manovra di ormeggio;
ha poi confuso la figura del convenuto con quella dell'amico dell'attore che al momento del sinistro stava conducendo il natante (“ c'era sul Controparte_1
CP_ posto, ma non so dire se era l'amico del di cui ho parlato prima”); infine, il dichiarante ha ammesso di aver già testimoniato in giudizio in ordine ad un sinistro che coinvolse un suo amico.
A minare la credibilità della ricostruzione operata dall'attore contribuisce la circostanza che entrambe le parti del presente giudizio risultano coinvolte in molteplici sinistri, come risulta dagli estratti della Banca Dati Ivass prodotti agli atti (cfr. doc n. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione della terza chiamata). In particolare, nel corso di un quinquennio, dal 2015 al Controparte_1
2020, è stato coinvolto in dieci sinistri, mentre in cinque nell'arco temporale che va dal CP_4
2009 al 2019.
In questo quadro probatorio, la mancata sottoposizione del convenuto all'interrogatorio formale non risulta rilevante ai fini dell'accertamento del verificarsi del fatto storico, posto che l'art. 232 c.p.c. prevede, in tale ipotesi, la mera facoltà del giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova.
Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi non adeguatamente assolto da parte dell'attore l'onere della prova in ordine all'esatta dinamica del fatto dannoso, comprensiva del nesso eziologico tra l'evento denunciato e la condotta colposa di parte convenuta.
Il rigetto della domanda di risarcimento implica il necessario assorbimento della domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti di in quanto subordinata Controparte_2 all'accoglimento dell'azione principale, così come di tutte le eccezioni relative al rapporto assicurativo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla costituzione in giudizio, avanzata da si osserva che la stessa va inquadrata nella fattispecie di cui al primo comma Controparte_2 dell'art. 96 c.p.c., la quale, delineando una speciale ipotesi di responsabilità da fatto illecito non può prescindere quantomeno dalla dimostrazione del danno subito, che nel caso di specie risulta del tutto mancante.
Le spese di questo grado di giudizio nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Quelle sopportate dalla terza chiamata in garanzia vanno poste a carico dell'attore, posto che la chiamata in causa non è risultata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, essendosi piuttosto resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, poi rivelatesi infondate (cfr. ex multis Cass., ord. n. 6144/2024).
Si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto dei valori minimi, stante l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa ed ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata dall'attore; 2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto CP_4 che liquida in euro 2.540,00 a titolo di compenso ed euro 237,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata Controparte_2 che liquida in euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Napoli, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24205/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del
16/09/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
TRA
c.f. ) nato a [...] il [...] ivi residente a[...] C.F._1
Leopardi n. 203, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Minichini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Marcello Candia n. 10;
- ATTORE
E
(c.f. nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli, via Pietro Colletta n. 35 presso lo studio dell'avv. Gianluca Catalano che lo rappresenta e difende;
- CONVENUTO
E
(p.i. con sede in Milano alla via Scarsellini n. 14, in persona Controparte_2 P.IVA_1 del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti CP_3 posta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al viale Augusto n. 162.
- TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità civile per danni derivanti da circolazione di natanti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione notificato in data 13/10/2021 conveniva in giudizio CP_4 P_
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni occorsi in occasione del sinistro di
[...] seguito descritto.
Allo scopo l'attore deduceva di essere proprietario di un gommone/unità da diporto modello
“Doviboat” che in data 21/07/2021, intorno alle 6,30, era stato oggetto di collisione con altro gommone, marca “Revenger”; quest'ultimo, durante l'effettuazione di una manovra di retromarcia, aveva urtato con la parte inferiore del motore destro il tubolare sinistro del gommone attoreo;
la collisione determinò il taglio in più parti del predetto tubolare, con danni quantificati in complessivi euro 11.200,00 oltre iva.
L'attore esponeva che il gommone marca “Revenger” era risultato di proprietà di P_
, da questi condotto, ed assicurato per la responsabilità civile verso terzi per i danni a cose
[...] al momento del sinistro con la pur avendo quest'ultima provveduto ad effettuare Controparte_2 perizia tecnica sul natante alcuna offerta di risarcimento era pervenuta in favore dell'istante.
Chiedeva dunque che il convenuto venisse dichiarato responsabile esclusivo del sinistro ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti dalla propria unità da diporto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17/12/2021 si costituiva in giudizio P_
deducendo la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza del suo
[...] contenuto, nonché l'infondatezza della domanda attorea;
contestava la dinamica dell'incidente così come delineata nell'atto introduttivo, sostenendo che la responsabilità dello stesso andasse ascritta all'esclusiva colpa ed imperizia dell'attore. Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la per essere tenuto indenne e manlevato dalla stessa, nei limiti del Controparte_2 massimale previsto dalla polizza;
nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea o, in subordine, il contenimento della pretesa nei limiti del danno effettivamente patito.
Si costituiva in giudizio con atto depositato l'08/06/2022 preliminarmente Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'istante, stante la mancata prova in ordine alla titolarità del natante di cui si assumeva proprietario, così come dell'imbarcazione presunta responsabile. La terza chiamata contestava lo stesso fatto storico così come delineato nell'atto introduttivo, ritenendolo lacunoso e generico ed evidenziando l'incongruenza tra la descrizione dei fatti operata nella lettera di messa in mora inviata al convenuto, quella risultante dalla perizia effettuata dalla stessa compagnia assicurativa e quella contenuta nell'atto di citazione;
deduceva, ancora, che dalla relazione peritale svolta era emersa l'incompatibilità tra i danneggiamenti rilevati sul natante di controparte, la morfologia del natante assicurato e la dinamica dell'evento dichiarata dal legale di controparte nella richiesta di indennizzo;
da ultimo, contestava in punto di quantum debeatur la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice.
In ordine alla domanda di garanzia formulata dal convenuto la compagnia eccepiva:
l'inammissibilità della stessa per mancata identificazione degli eventuali testimoni nella denuncia di sinistro prescritta dall'art. 135 d. lgs. 209/2005 e la connessa inammissibilità della prova testimoniale eventualmente richiesta dall'attore; l'improcedibilità della domanda di garanzia per assenza della “denuncia di evento straordinario” prevista dall'art. 60 del Codice della Navigazione;
l'omessa esibizione del contratto di assicurazione in originale;
la mancata prova circa l'effettiva copertura degli eventi relativi al sinistro ed in ordine all'effettivo pagamento del relativo premio assicurativo.
La compagnia assicurativa non ha mancato di mettere in luce l'eccessiva sinistrosità dei soggetti interessati nel fatto dannoso oggetto di causa, rilevando che dall'analisi della Banca Dati Ivass e dagli estratti Sic-Ania era emerso che l'attore era stato coinvolto in ben cinque sinistri, mentre il convenuto in dieci. Domandava, dunque, il rigetto della domanda formulata da parte attrice e quella di manleva formulata dal convenuto, invocando, in subordine, il contenimento della domanda attorea entro i massimali di polizza, con condanna delle controparti alle spese del giudizio, nonché alla corresponsione di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno patito per la propria costituzione.
Così ricostruiti i termini essenziali della vicenda, il Tribunale ritiene che la domanda attorea vada rigettata. Anche a voler ritenere che la documentazione in atti sia idonea a dimostrare la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti, l'insufficienza della prova offerta in ordine alla dinamica del fatto dannoso ed al suo stesso verificarsi impone il rigetto della domanda risarcitoria avanzata.
Giova premettere che la controversia, avente ad oggetto la responsabilità per danni derivanti dallo scontro tra due unità da diporto, risulta disciplinata dall'art. 2054 c.c., stante il rinvio operato dall'art. 40 del Codice della nautica da diporto (D. Lgs. n. 171/2005) secondo il quale “la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice”. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima” (Cass. Sent, 10 luglio 2025 n. 18958).
Ne deriva che, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata, l'attore era chiamato a provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, secondo le comuni regole di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità civile;
nonché a superare la presunzione di uguale concorrenza alla produzione del danno di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c, dimostrando l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento.
Orbene, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio non ha consentito di ricostruire in maniera sufficientemente chiara l'effettiva dinamica del fatto dannoso per cui è causa. L'unico teste escusso, indicato da parte attrice, ha reso dichiarazioni generiche, poco circostanziate e parzialmente contrastanti con la ricostruzione offerta nell'atto di citazione. Più in generale, l'attendibilità dello stesso è risultata minata al punto da non potersi dire adeguatamente provato lo stesso verificarsi del sinistro.
Il teste ha invero riferito che al momento della collisione il natante dell'attore era Testimone_1
CP_ condotto da un amico del e che a bordo erano in tutto presenti ben quattro persone, circostanze affatto menzionate nell'atto di citazione;
ha poi affermato che il gommone del danneggiante “era disormeggiato ma fermo”, mentre dalla lettura dell'atto introduttivo risulta che il medesimo stava effettuando una manovra di ormeggio;
ha poi confuso la figura del convenuto con quella dell'amico dell'attore che al momento del sinistro stava conducendo il natante (“ c'era sul Controparte_1
CP_ posto, ma non so dire se era l'amico del di cui ho parlato prima”); infine, il dichiarante ha ammesso di aver già testimoniato in giudizio in ordine ad un sinistro che coinvolse un suo amico.
A minare la credibilità della ricostruzione operata dall'attore contribuisce la circostanza che entrambe le parti del presente giudizio risultano coinvolte in molteplici sinistri, come risulta dagli estratti della Banca Dati Ivass prodotti agli atti (cfr. doc n. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione della terza chiamata). In particolare, nel corso di un quinquennio, dal 2015 al Controparte_1
2020, è stato coinvolto in dieci sinistri, mentre in cinque nell'arco temporale che va dal CP_4
2009 al 2019.
In questo quadro probatorio, la mancata sottoposizione del convenuto all'interrogatorio formale non risulta rilevante ai fini dell'accertamento del verificarsi del fatto storico, posto che l'art. 232 c.p.c. prevede, in tale ipotesi, la mera facoltà del giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova.
Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi non adeguatamente assolto da parte dell'attore l'onere della prova in ordine all'esatta dinamica del fatto dannoso, comprensiva del nesso eziologico tra l'evento denunciato e la condotta colposa di parte convenuta.
Il rigetto della domanda di risarcimento implica il necessario assorbimento della domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti di in quanto subordinata Controparte_2 all'accoglimento dell'azione principale, così come di tutte le eccezioni relative al rapporto assicurativo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla costituzione in giudizio, avanzata da si osserva che la stessa va inquadrata nella fattispecie di cui al primo comma Controparte_2 dell'art. 96 c.p.c., la quale, delineando una speciale ipotesi di responsabilità da fatto illecito non può prescindere quantomeno dalla dimostrazione del danno subito, che nel caso di specie risulta del tutto mancante.
Le spese di questo grado di giudizio nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Quelle sopportate dalla terza chiamata in garanzia vanno poste a carico dell'attore, posto che la chiamata in causa non è risultata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, essendosi piuttosto resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, poi rivelatesi infondate (cfr. ex multis Cass., ord. n. 6144/2024).
Si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto dei valori minimi, stante l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa ed ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata dall'attore; 2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto CP_4 che liquida in euro 2.540,00 a titolo di compenso ed euro 237,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata Controparte_2 che liquida in euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Napoli, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.