Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. V.G. 1017/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1017/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. GENTILINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, con domicilio in Pavia (PV), corso Mazzini 3,
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. CRESCIMANNA Parte_2 C.F._2
LILIANA, con domicilio in Opera (MI), via Martiri Di Belfiore, 7
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Certosa di Pavia, in data 01/03/2014, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) La ex casa familiare sita in San Genesio ed Uniti (PV), via Primo Maggio n. 6/B, in comproprietà dei coniugi per il 50% ciascuno, viene assegnata alla signora Parte_1 nella sua interezza, quanto ad arredi ed attrezzature, sul presupposto del prevalente collocamento materno della figlia minore. Il marito ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi altrove. Quanto alla gestione dell'immobile, le parti concordano che tutte le spese ordinarie (anche condominiali) vengano sostenute dalla moglie mentre quelle straordinarie,
50% ciascuno).
3) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità parentale e con previsione che si concordino previamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la minore;
i genitori assumeranno in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (per lo più afferenti la quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé.
4) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso l'abitazione della signora attualmente in San Genesio ed Uniti (PV), Primo Maggio n. 6/B, ove avrà Parte_1 domiciliazione e residenza, con iscrizione nello stato di famiglia materno. Tale indirizzo sarà anche quello di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore.
5) La frequentazione del padre con avverrà con le modalità e i tempi previsti nel Per_1 seguente programma che i coniugi hanno già concordato di attuare, impegnandosi alla massima collaborazione a tutela e nell'interesse della minore. Salvi diversi e migliori accordi tra i genitori e nel rispetto delle necessità/criticità manifestate dalla figlia dei turni lavorativi del padre:
a) A weekends alternati: il sabato oppure la domenica dalle 9:30 fino a dopo pranzo 14:00 con prelievo e riaccompagno a cura del padre. La giornata deputata alla visita del fine settimana verrà comunicata alla madre con congruo preavviso entro il termine del fine settimana precedente quello di riferimento;
b) una volta a settimana, indicativamente o il martedì o il giovedì, da stabilire previo accordo tra i genitori con almeno una settimana di anticipo, a far tempo dall'uscita da scuola ovvero al termine degli impegni sportivi della bambina, quando il padre la preleverà tenendola con sé fino a dopo cena e riaccompagnandola presso la dimora materna verso le ore 21:00;
c) nel periodo di vacanze natalizie: dall' inizio della pausa scolastica al 30.12 sera, prima di cena, con un genitore e dal 30.12 sera prima di cena all'Epifania con l'altro, ad anni alternati.
Per l'anno in corso, il primo periodo verrà trascorso con la madre;
d) nel periodo di vacanze pasquali: ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, metà del periodo di sospensione scolastica (indicativamente 3 giornate consecutive
(giovedì/venerdì/sabato) fino alle ore 19.00 con un genitore e 3 giornate consecutive con l'altro
(domenica/lunedì/martedì);
e) gli altri ponti e festività verranno regolamentati in base all'ordinario schema di frequentazione di cui ai precedenti punti a) e b);
f) nel periodo di vacanze estive: due settimane anche non consecutive da distribuire nei mesi di luglio, agosto e i primi giorni di settembre da concordarsi verosimilmente entro il 30 aprile di ogni anno;
in mancanza di accordo, la scelta spetterà alla mamma negli anni dispari ed al padre negli anni pari.
Pag. 2 di 6 g) L'organizzazione degli incontri col padre si svilupperà nel rispetto degli impegni e delle esigenze della minore – oltre che dei genitori - nella massima collaborazione genitoriale, dando atto che i genitori riconoscono che: 1) il pernottamento di presso la casa paterna verrà Per_1 introdotto con estrema gradualità, e nel rispetto delle tempistiche e delle richieste della minore, che non dovrà essere forzata in alcun modo;
2) durante tutto il periodo in cui la figlia non effettuerà i pernotti a casa del padre, ella dovrà essere da questi riaccompagnata a casa della mamma dopo l'ora di cena indi, se previsto, prelevata al mattino successivo direttamente dalla casa materna;
3) il programma delineato ai punti che precedono potrà essere integrato da accordi/modifiche suggeriti da esigenze urgenti e contingenti. All'uopo si precisa che eventuali impedimenti di uno dei genitori a tenere i figli nei giorni prestabiliti, dovranno essere comunicati con anticipo ed in ipotesi in cui l'altro genitore per qualsivoglia motivo, non potesse consentire alla sostituzione, il genitore impossibilitato dovrà organizzarsi autonomamente a propria cura e spese.
6) Il padre corrisponderà alla madre collocataria, in via anticipata entro il quindici di ogni mese, mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente della medesima (IBAN IT
38W0838656190000000441013), per 12 mensilità, l'assegno perequativo di € 500 (€ cinquecento/00), a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore . Detto Per_1 assegno verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat “costo della vita” (prima rivalutazione febbraio 2026);
7) Sempre a titolo di partecipazione al mantenimento della figlia i coniugi / Parte_1 T_ sosterranno, in ragione del 70% a carico paterno e del 30% a carico materno, le spese cd.
“extra assegno” relative a riguardanti l'istruzione, le attività sportivo/ricreative, le cure Per_1 mediche/specialistiche sulla base dei criteri e delle voci previste dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Pavia da intendersi richiamato e qui di seguito riassunto:
“1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori);
b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
Pag. 3 di 6 2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori ivi inclusi i buoni mensa;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3-A-B) che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli”; Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche, quali posta elettronica whatsapp e simili. L'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece, tempestiva espressione di disaccordo il genitore che intende comunque dare corso alla spesa, potrà farlo tenendola a proprio esclusivo carico a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta potrà essere demandata al giudice. I genitori concordano di ritenere come assentite le spese per un'attività extrascolastica a scelta della minore (musica o pattinaggio artistico su rotelle), nonché quelle della psicologa dott.ssa , visto il percorso di terapia già in atto che i genitori stessi si impegnano Testimone_1 proseguire.
8) Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito integralmente dalla madre in qualità di genitore collocatario della figlia per la maggior parte dell'anno e in considerazione della sproporzione reddituale tra i due genitori.
9) Per preservare l'equilibrio emotivo della figlia, i genitori si impegnano ad inserire gradualmente agli eventuali nuovi partners, tutelando comunque la sensibilità della Per_1 medesima e rispettandone la volontà.
10) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e in grado, ciascuno, di provvedere al proprio mantenimento rinunciando pertanto alla richiesta del relativo assegno. Entrambi i
Pag. 4 di 6 coniugi continueranno a versare le rate del mutuo ipotecario dai medesimi stipulato con la
[...]
il 1.10.2021 nn. 26668/15533 di Rep. Not. Paolo CP_1 Per_2
11) I coniugi, giusto l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, danno atto di non avere altre pretese economiche l'una verso l'altro, avendo già definito, con soddisfazione reciproca, ogni questione economica esistente tra loro.
12) I coniugi prestano reciproco assenso per l'espatrio della figlia minore con l'intesa che, in ogni caso, ciascun viaggio all'estero di con l'uno o l'altro dei genitori sarà oggetto di Per_1 preventiva informazione ed accordo con l'altro.
13) Ognuna delle parti si farà carico delle competenze legali del proprio difensore e a tal fine essi difensori dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pag. 5 di 6 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 T_
, sposati in CERTOSA DI PAVIA il giorno 01/03/2014, con atto trascritto presso
[...]
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 29.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
Pag. 6 di 6