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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 709.
(Conto della gestione).
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.
Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.
(Conto della gestione).
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.
Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.
Commentari • 16
- 1. Ente locale esecutore testamentario, parere Corte ContiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 17 marzo 2026 · 25.932343
[…] L'esecutore testamentario, secondo gli artt. 703–709 c.c., è titolare di un ufficio privatistico avente natura fiduciaria, finalizzato alla conservazione, amministrazione e distribuzione dei beni ereditari conformemente alla volontà del testatore. […] Ai sensi dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa (anche se è spirato l'anno dalla morte del testatore e la gestione si prolunga oltre l'anno). […]
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Giurisprudenza • 205
- 1. Trib. Viterbo, sentenza 03/05/2021, n. 572Provvedimento: […] Perdurando tuttora lo stato di separazione, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di comparizione personale delle parti, fissata per il 4 novembre 2020, il Presidente, rilevato che la resistente non era comparsa e che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione erano stati alla stessa ritualmente notificati, adottava i provvedimenti di cui all'art.709 c.c. s.s. e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore designato.Leggi di più...
- divorzio contenzioso·
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- art. 709 c.c.