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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.306/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Della Porta Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nocera
Superiore (SA) alla via Roma n.12- appellante
E
in persona del lr pt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alfonso Vuolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Romualdo II Guarna n.20 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1271/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 12/9/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante : chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a ricevere la somma di € 6.107,20 a titolo di saldo dell'importo di
€27.155,94 per l'attività professionale svolta in favore del condominio convenuto con la condanna del predetto al pagamento della somma de quo oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito, che fosse rigettata la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e che l'appellato fosse condannato al pagamento delle spese del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese, diritti e onorari da riconoscersi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 19 luglio 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc e la richiesta di rinnovo della CTU
espletata in primo grado.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 14 marzo 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 6
marzo 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
2 Con ordinanza del 13 marzo 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 6 marzo 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il geom. conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore il deducendo che: aveva Controparte_1
svolto la propria attività per conto del suddetto condominio al fine di fargli ottenere il contributo ex L. n. 219/1981 e a tal fine aveva predisposto la perizia tecnica, il progetto dei lavori e aveva compiuto gli ulteriori adempimenti necessari;
il Comune di Nocera Superiore
rilasciava al condominio il permesso di costruire n. 18/2004 dopo la concessione di un contributo pari ad E 158.838,88; il gli CP_1
conferiva l'incarico di direttore dei lavori e di responsabile della sicurezza ex d.lvo 494/1996; per l'attività svolta gli spettava il compenso pari ad E 27.155,94; gli era stata corrisposta una somma parziale pari ad E 21.048,74; agiva, quindi, per la differenza pari ad E
6.107,20.
Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della CP_1
domanda; in via riconvenzionale agiva per ottenere la differenza pari
3 ad E 12.951,63, quale differenza tra quanto ricevuto dall'attore e quanto effettivamente a lui spettante e per far accertare la responsabilità dell'attore per inadempienza professionale con conseguente risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa.
Nel corso del giudizio venivano escussi dei testi e veniva effettuata una CTU.
Precisate le conclusioni, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dal professionista ed accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in relazione alla richiesta di rimborso delle CP_1
somme versate in eccesso e conseguentemente condannava la parte attrice a rimborsare al condominio una somma pari ad E 889,18;
rigettava le ulteriori domande riconvenzionali spiegate dal convenuto e compensava integralmente le spese competenze del giudizio tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
4 l'attore non aveva dimostrato di aver diritto al pagamento della differenza richiesta a titolo di compenso professionale per l'attività
svolta in quanto la prova testimoniale non aveva dato alcun apporto ulteriore e non poteva sostituire la prova documentale mancante agli atti;
gli ordini di servizio impartiti dal geometra all'impresa esecutrice dei lavori e la redazione del progetto relativo all'immissione in fogna erano successivi alla scadenza del permesso di costruire n.
18/2004 e, quindi, in assenza di una proroga dello stesso, la cui omissione era imputabile al tecnico incaricato, o di un nuovo titolo abilitativo, tali attività risultavano tamquam non essent;
il parere di congruità della parcella reso dal Collegio dei
Geometri non aveva valenza assoluta in giudizio poiché basata su quanto dichiarato dal professionista che si assumeva la relativa responsabilità ed in quanto priva dei necessari riscontri documentali atti a provarne la veridicità;
accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dal sulla base delle risultanze della CTU. CP_1
5 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2230 cc - difetto di motivazione: travisamento dei fatti - infondatezza, contraddittorietà,
illogicità, apoditticità; secondo l'appellante il suo diritto al compenso conseguiva scaturiva sia dalla parcella vidimata dall'ordine professionale dei geometri, sia dalla documentazione esibita e sia dagli stessi esiti della stessa CTU;
in particolare, il riferimento alle 14
assemblee riguardava non solo le assemblee condominiali, ma anche le riunioni tenutesi con i condomini in loco, come riscontrato anche dalle dichiarazioni del teste oltre che dagli atti prodotti;
il Tribunale Tes_1
aveva violato l'art.2230 cc nella parte in cui aveva deciso di escludere il suo diritto al compenso per l'attività prestata successivamente alla scadenza del permesso a costruire, imputandogli la responsabilità per il mancato rispetto del relativo termine da parte della ditta scelta dal condominio per completare i lavori;
invero la sua obbligazione era solo di mezzi e non di risultato e non era stato pattuito al momento dell'incarico che fosse obbligato ad assicurare che l'impresa ultimasse i lavori nel termine di scadenza del permesso a costruire;
quanto ai
6 compensi relativi all'impianto fognario progettato e più volte trasmesso, come provato tramite raccomandata A/R n. 12669127548-8
recapitata al delegato in data 15/9/2007, non era stata CP_2
erroneamente considerata l'indispensabilità di tale attività ai fini del rilascio del certificato di agibilità ex art. 25 del DPR 380/2001; inoltre l'intera attività svolta era stata certificata dall'apposita Commissione
Comunale ex art. 14 della stessa legge che, con parere vincolante ex art. 19 IIIc d.lvo. n. 76/1990, aveva approvato il consuntivo finale in cui erano ricomprese tutte le predette attività e le relative spese tecniche come quantificate dalla parcella vidimata per cui nel contributo riconosciuto era, quindi, ricompreso anche il suo compenso di cui alla suddetta parcella;
sulla base di tale ricostruzione il incassando il contributo di € 158.838,88, aveva percepito CP_1
somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute;
2)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cpc -
difetto di motivazione: travisamento dei fatti infondatezza, illogicità,
apoditticità; secondo l'appellante la richiesta di proroga dei termini del permesso a costruire non era onere della direzione dei lavori, ma solo del committente;
dagli atti emergeva che il permesso a costruire n.
7 18/2004 era stato notificato all'amministratore pt del condominio con la specifica indicazione della scadenza dello stesso entro due anni dalla data del rilascio del titolo edilizio e che tale amministratore aveva depositato in ritardo tale istanza solo il 16/1/2007; a livello documentale risultava che lui aveva preparato tale richiesta con in calce la data del 22/5/2006 e , quindi, il ritardo nel deposito non era a lui imputabile;
3)violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cpc - difetto di motivazione: travisamento dei fatti, infondatezza, illogicità,
incongruità, apoditticità; secondo l'appellante il Tribunale aveva recepito in modo acritico le risultanze della CTU e non aveva indebitamente tenuto conto del parere di congruità della sua parcella;
dalla perizia tecnica giurata dell'ing. , a lui subentrato, Per_1
allegata alla relazione di CTU e protocollata al Comune di Nocera
Superiore il 18/3/2009 con n. 7526, al momento del subentro risultavano eseguiti sotto la sua direzione tutti gli interventi strutturali e parte delle opere di finitura relative alle parti condominiali;
quanto al progetto di immissione in fogna il compenso doveva essere pagato perché non era stato contestato in alcun modo la relativa trasmissione
8 tramite la produzione della già menzionata raccomandata A/R n.
12669127548-8 e di copia della busta di spedizione in cui erano specificamente indicati i documenti contenuti;
4)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 cpc -
difetto di motivazione: travisamento dei fatti, infondatezza, illogicità,
apoditticità; secondo l'appellante la CTU espletata era inammissibile e in via subordinata chiedeva la rinnovazione della stessa o in via ancora più gradata la convocazione del tecnico per rendere chiarimenti- mai resi- sulla base di rilievi esplicitati in primo grado;
a suo avviso la
CTU non andava espletata in quanto la sua attività era stata certificata dall'apposita Commissione Comunale ex art. 14 della medesima legge che, con parere vincolante ex art. 19 IIIc dlvo n. 76/1990, aveva approvato la richiesta di finanziamento concedendo il contributo regolarmente incassato dal convenuto ed in cui era CP_1
ricompreso anche il suo compenso;
la CTU espletata era anche nulla in quanto il giudice di prime cure aveva scelto di affidare nuovamente allo stesso tecnico il compito di rinnovare la consulenza dopo che la precedente relazione era già stata dichiarata nulla per le gravi
9 violazioni del principio del contraddittorio commesse dal perito che si era avvalso di documenti acquisiti al di fuori del processo.
Il in persona del lr tp si costituiva e Controparte_1
controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello e condividendo le motivazioni della sentenza impugnata.
Evidenziava che:
le prestazioni professionali, per il solo fatto di essere riportate in parcella professionale, non dovevano considerarsi eseguite e, quindi,
remunerabili;
la parcella del tecnico era stata approvata e non vidimata dal
Collegio dei Geometri solo il 5/8/2010;
il progetto fognario non era previsto nell'incarico conferito e comunque avrebbe dovuto essere contabilizzato separatamente;
dalla documentazione allegata dal geometra poteva desumersi che il permesso a costruire non ricomprendeva tale progetto e che dopo la sostituzione del tecnico per il completamento dei lavori non era stato affatto necessario rifare l'immissione nella fogna e che, infine, proprio per il comportamento del geometra che non si era attivato Parte_1
per la proroga del permesso a costruire era stato perso in parte il
10 contributo ex l.219/81 e precisamente una somma pari a € 26.700,57,
che non era stato più possibile recuperare.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'oggetto del contenzioso è il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal geom. a favore Parte_1
del nell'ambito di una procedura ex Controparte_1
l.219/1981.
Ciò posto, nell'adempiere della propria obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e nel caso che l'adempimento attenga all'esercizio di un'attività professionale la diligenza va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata(
art.1176 cc) che ha come contenuto un obbligazione di mezzi.
L' accertamento in merito a tale diligenza da attuarsi in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se esaurientemente e logicamente motivato
(cfr.sent.Cass.n. 9316/2007 e sent.Cass.n.3043/2023).
L' appello è infondato e come tale va rigettato.
11 Nel primo motivo l'appellante ha dedotto che nel conteggio delle sue competenze il numero- pari a 14- delle assemblee condominiali poteva essere riscontrato tenendo conto anche delle altre riunioni dei condomini.
Sotto tale profilo la Corte rileva che la Ctu espletata in primo grado veniva dichiarata nulla per l'acquisizione di documentazione della parte convenuta in assenza di contraddittorio e che tale documentazione atteneva proprio alle delibere assembleari del intercorrenti tra l'inizio delle partecipazioni del Controparte_1
geometra e il mese di gennaio 2009. Parte_1
Il CTU riceveva un secondo incarico e non teneva conto della predetta documentazione che poteva essere utilizzata dal geom.
ai fini del riconoscimento del suo compenso. Parte_1
Il teste ha soltanto riferito di aver partecipato a due o tre Tes_1
assemblee e tale indicazione non è utile al fine di suffragare quanto sostenuto dall'appellante.
Sempre con il primo motivo il geometra ha censurato Parte_1
la decisione nella parte in cui è stato affermato che una parte
12 dell'attività che aveva compiuto non poteva essere retribuita in assenza del rinnovo del permesso a costruire.
In realtà la diligenza del professionista in questione doveva essere adeguata all'attività che andava compiuta e, quindi, se l'attività
da remunerare era funzionale ad un finanziamento ex l.n.219/81
gravava sul geometra attivarsi per fare in modo che i lavori fossero compiuti nella vigenza del permesso a costruire.
Invero nel caso di specie il geometra non si assicurava Parte_1
che il committente depositasse la richiesta di proroga del permesso e nel contempo emetteva ordini di servizio e trasmetteva il progetto fognario dopo la scadenza del permesso medesimo.
L'appellante ha anche dedotto che il parere della Commissione
Comunale ex al. 219 /81 che aveva ad oggetto anche le spese tecniche necessarie per le opere soggette a contributo potesse valere quale oggettiva determinazione del quantum del suo compenso.
In realtà proprio alla luce del dettato dell'art.14 l.219 /81 e in particolare in assenza di un 'indicazione normativa specifica in termini di vincolatività di tale parere la tesi propugnata dall'appellante non è
accoglibile.
13 Quanto al progetto relativo alla fogna la questione è del tutto infondata in quanto i lavori finanziati ex l.219/81 concernevano la riparazione del fabbricato e , quindi, l'incarico conferito non poteva riguardare in alcun modo la realizzazione della fogna.
Con il secondo motivo l'appellante ha di nuovo ribadito che non era suo compito attivarsi per il rinnovo del permesso a costruire e sul punto va ribadito quanto già espresso in merito alla condivisibilità in proposito della motivazione della sentenza impugnata.
In ogni caso va precisato che la data apposta sulla richiesta di proroga depositata in ritardo dal committente non è data certa e che non vi sono adeguati riscontri in merito all'epoca della consegna di tale richiesta dal geometra al committente dei lavori. Parte_1
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che la parcella del
Collegio dei Geometri fosse del tutto vincolante .
A prescindere dal fatto che dall'escussione del teste geom.
[...]
è emerso che la parcella aveva ricevuto il parere favorevole Tes_2
del Collegio dei Geometri ma che non risultava ritirato il certificato di vidimazione, secondo la giurisprudenza di legittimità tale parere di congruità non è in alcun modo vincolante per l'autorità giudiziaria
14 (cfr.sent.Cass.n.10428/2005; sent.Cass.n.1555/2010; sent.Cass.n.
7026/2013).
Con l'ultimo motivo l'appellante ha insistito per l'inammissibilità della CTU in quanto vi era già il parere della
Commissione Comunale ex l.219/81.
In realtà sulla base di quanto appena detto tale parere non è
affatto vincolante, per cui è stato corretto disporre in primo grado l'espletamento di una CTU.
L'appellante ha anche aggiunto che il Tribunale aveva indebitamente rigettato la richiesta di chiarimenti al CTU e li ha riproposti in questa sede.
Prima di tutto a livello procedurale l'appellante, a pena di decadenza, avrebbe dovuto dimostrare di aver posto la questione in primo grado, di aver contestato il rigetto della richiesta e di averla riproposta in sede di precisazione delle conclusioni(
cfr.sent.Cass.n.10748/2012).
Inoltre le richieste istruttorie non accolte in primo grado possono essere valutate in appello solo in presenza di uno specifico motivo di
15 appello con conseguente inammissibilità della richiesta istruttoria in questa sede(cfr. sent. Cass. n.1532/2018).
In ogni caso la Corte rileva che:
il rilascio di un titolo abilitativo relativo all'intera UMI che poteva valere come variante con nuova fissazione per l'inizio e per la fine dei lavori o una rifissazione dei termini ex art.10 LR Campania
n.20/2003 sono fatti meramente ipotetici che non escludono il verificarsi nel caso di specie della decadenza del permesso a costruire;
in ogni caso lo stesso geometra avrebbe potuto adoperarsi per sollecitare il committente a trovare altre soluzioni che non vanificassero in parte il diritto al contributo;
la data apposta sulla richiesta di proroga del permesso a costruire non era certa;
il progetto relativo alla fogna veniva trasmesso al committente dopo la scadenza del permesso a costruire;
il sollecito del committente nei confronti del tecnico incaricato dopo la scadenza del permesso non aveva rilievo una volta scaduto il permesso a costruire.
16 Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00 E-
26.000,00 E- valori minimi- fase dello studio- fase introduttiva- fase decisionale- va riconosciuto il 50 % per la fase della trattazione per la scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in 2445,00 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
17 Salerno, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.306/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Della Porta Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nocera
Superiore (SA) alla via Roma n.12- appellante
E
in persona del lr pt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alfonso Vuolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Romualdo II Guarna n.20 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1271/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 12/9/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante : chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a ricevere la somma di € 6.107,20 a titolo di saldo dell'importo di
€27.155,94 per l'attività professionale svolta in favore del condominio convenuto con la condanna del predetto al pagamento della somma de quo oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito, che fosse rigettata la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e che l'appellato fosse condannato al pagamento delle spese del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese, diritti e onorari da riconoscersi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 19 luglio 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc e la richiesta di rinnovo della CTU
espletata in primo grado.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 14 marzo 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 6
marzo 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
2 Con ordinanza del 13 marzo 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 6 marzo 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il geom. conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore il deducendo che: aveva Controparte_1
svolto la propria attività per conto del suddetto condominio al fine di fargli ottenere il contributo ex L. n. 219/1981 e a tal fine aveva predisposto la perizia tecnica, il progetto dei lavori e aveva compiuto gli ulteriori adempimenti necessari;
il Comune di Nocera Superiore
rilasciava al condominio il permesso di costruire n. 18/2004 dopo la concessione di un contributo pari ad E 158.838,88; il gli CP_1
conferiva l'incarico di direttore dei lavori e di responsabile della sicurezza ex d.lvo 494/1996; per l'attività svolta gli spettava il compenso pari ad E 27.155,94; gli era stata corrisposta una somma parziale pari ad E 21.048,74; agiva, quindi, per la differenza pari ad E
6.107,20.
Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della CP_1
domanda; in via riconvenzionale agiva per ottenere la differenza pari
3 ad E 12.951,63, quale differenza tra quanto ricevuto dall'attore e quanto effettivamente a lui spettante e per far accertare la responsabilità dell'attore per inadempienza professionale con conseguente risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa.
Nel corso del giudizio venivano escussi dei testi e veniva effettuata una CTU.
Precisate le conclusioni, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dal professionista ed accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in relazione alla richiesta di rimborso delle CP_1
somme versate in eccesso e conseguentemente condannava la parte attrice a rimborsare al condominio una somma pari ad E 889,18;
rigettava le ulteriori domande riconvenzionali spiegate dal convenuto e compensava integralmente le spese competenze del giudizio tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
4 l'attore non aveva dimostrato di aver diritto al pagamento della differenza richiesta a titolo di compenso professionale per l'attività
svolta in quanto la prova testimoniale non aveva dato alcun apporto ulteriore e non poteva sostituire la prova documentale mancante agli atti;
gli ordini di servizio impartiti dal geometra all'impresa esecutrice dei lavori e la redazione del progetto relativo all'immissione in fogna erano successivi alla scadenza del permesso di costruire n.
18/2004 e, quindi, in assenza di una proroga dello stesso, la cui omissione era imputabile al tecnico incaricato, o di un nuovo titolo abilitativo, tali attività risultavano tamquam non essent;
il parere di congruità della parcella reso dal Collegio dei
Geometri non aveva valenza assoluta in giudizio poiché basata su quanto dichiarato dal professionista che si assumeva la relativa responsabilità ed in quanto priva dei necessari riscontri documentali atti a provarne la veridicità;
accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dal sulla base delle risultanze della CTU. CP_1
5 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2230 cc - difetto di motivazione: travisamento dei fatti - infondatezza, contraddittorietà,
illogicità, apoditticità; secondo l'appellante il suo diritto al compenso conseguiva scaturiva sia dalla parcella vidimata dall'ordine professionale dei geometri, sia dalla documentazione esibita e sia dagli stessi esiti della stessa CTU;
in particolare, il riferimento alle 14
assemblee riguardava non solo le assemblee condominiali, ma anche le riunioni tenutesi con i condomini in loco, come riscontrato anche dalle dichiarazioni del teste oltre che dagli atti prodotti;
il Tribunale Tes_1
aveva violato l'art.2230 cc nella parte in cui aveva deciso di escludere il suo diritto al compenso per l'attività prestata successivamente alla scadenza del permesso a costruire, imputandogli la responsabilità per il mancato rispetto del relativo termine da parte della ditta scelta dal condominio per completare i lavori;
invero la sua obbligazione era solo di mezzi e non di risultato e non era stato pattuito al momento dell'incarico che fosse obbligato ad assicurare che l'impresa ultimasse i lavori nel termine di scadenza del permesso a costruire;
quanto ai
6 compensi relativi all'impianto fognario progettato e più volte trasmesso, come provato tramite raccomandata A/R n. 12669127548-8
recapitata al delegato in data 15/9/2007, non era stata CP_2
erroneamente considerata l'indispensabilità di tale attività ai fini del rilascio del certificato di agibilità ex art. 25 del DPR 380/2001; inoltre l'intera attività svolta era stata certificata dall'apposita Commissione
Comunale ex art. 14 della stessa legge che, con parere vincolante ex art. 19 IIIc d.lvo. n. 76/1990, aveva approvato il consuntivo finale in cui erano ricomprese tutte le predette attività e le relative spese tecniche come quantificate dalla parcella vidimata per cui nel contributo riconosciuto era, quindi, ricompreso anche il suo compenso di cui alla suddetta parcella;
sulla base di tale ricostruzione il incassando il contributo di € 158.838,88, aveva percepito CP_1
somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute;
2)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cpc -
difetto di motivazione: travisamento dei fatti infondatezza, illogicità,
apoditticità; secondo l'appellante la richiesta di proroga dei termini del permesso a costruire non era onere della direzione dei lavori, ma solo del committente;
dagli atti emergeva che il permesso a costruire n.
7 18/2004 era stato notificato all'amministratore pt del condominio con la specifica indicazione della scadenza dello stesso entro due anni dalla data del rilascio del titolo edilizio e che tale amministratore aveva depositato in ritardo tale istanza solo il 16/1/2007; a livello documentale risultava che lui aveva preparato tale richiesta con in calce la data del 22/5/2006 e , quindi, il ritardo nel deposito non era a lui imputabile;
3)violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cpc - difetto di motivazione: travisamento dei fatti, infondatezza, illogicità,
incongruità, apoditticità; secondo l'appellante il Tribunale aveva recepito in modo acritico le risultanze della CTU e non aveva indebitamente tenuto conto del parere di congruità della sua parcella;
dalla perizia tecnica giurata dell'ing. , a lui subentrato, Per_1
allegata alla relazione di CTU e protocollata al Comune di Nocera
Superiore il 18/3/2009 con n. 7526, al momento del subentro risultavano eseguiti sotto la sua direzione tutti gli interventi strutturali e parte delle opere di finitura relative alle parti condominiali;
quanto al progetto di immissione in fogna il compenso doveva essere pagato perché non era stato contestato in alcun modo la relativa trasmissione
8 tramite la produzione della già menzionata raccomandata A/R n.
12669127548-8 e di copia della busta di spedizione in cui erano specificamente indicati i documenti contenuti;
4)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 cpc -
difetto di motivazione: travisamento dei fatti, infondatezza, illogicità,
apoditticità; secondo l'appellante la CTU espletata era inammissibile e in via subordinata chiedeva la rinnovazione della stessa o in via ancora più gradata la convocazione del tecnico per rendere chiarimenti- mai resi- sulla base di rilievi esplicitati in primo grado;
a suo avviso la
CTU non andava espletata in quanto la sua attività era stata certificata dall'apposita Commissione Comunale ex art. 14 della medesima legge che, con parere vincolante ex art. 19 IIIc dlvo n. 76/1990, aveva approvato la richiesta di finanziamento concedendo il contributo regolarmente incassato dal convenuto ed in cui era CP_1
ricompreso anche il suo compenso;
la CTU espletata era anche nulla in quanto il giudice di prime cure aveva scelto di affidare nuovamente allo stesso tecnico il compito di rinnovare la consulenza dopo che la precedente relazione era già stata dichiarata nulla per le gravi
9 violazioni del principio del contraddittorio commesse dal perito che si era avvalso di documenti acquisiti al di fuori del processo.
Il in persona del lr tp si costituiva e Controparte_1
controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello e condividendo le motivazioni della sentenza impugnata.
Evidenziava che:
le prestazioni professionali, per il solo fatto di essere riportate in parcella professionale, non dovevano considerarsi eseguite e, quindi,
remunerabili;
la parcella del tecnico era stata approvata e non vidimata dal
Collegio dei Geometri solo il 5/8/2010;
il progetto fognario non era previsto nell'incarico conferito e comunque avrebbe dovuto essere contabilizzato separatamente;
dalla documentazione allegata dal geometra poteva desumersi che il permesso a costruire non ricomprendeva tale progetto e che dopo la sostituzione del tecnico per il completamento dei lavori non era stato affatto necessario rifare l'immissione nella fogna e che, infine, proprio per il comportamento del geometra che non si era attivato Parte_1
per la proroga del permesso a costruire era stato perso in parte il
10 contributo ex l.219/81 e precisamente una somma pari a € 26.700,57,
che non era stato più possibile recuperare.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'oggetto del contenzioso è il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal geom. a favore Parte_1
del nell'ambito di una procedura ex Controparte_1
l.219/1981.
Ciò posto, nell'adempiere della propria obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e nel caso che l'adempimento attenga all'esercizio di un'attività professionale la diligenza va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata(
art.1176 cc) che ha come contenuto un obbligazione di mezzi.
L' accertamento in merito a tale diligenza da attuarsi in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se esaurientemente e logicamente motivato
(cfr.sent.Cass.n. 9316/2007 e sent.Cass.n.3043/2023).
L' appello è infondato e come tale va rigettato.
11 Nel primo motivo l'appellante ha dedotto che nel conteggio delle sue competenze il numero- pari a 14- delle assemblee condominiali poteva essere riscontrato tenendo conto anche delle altre riunioni dei condomini.
Sotto tale profilo la Corte rileva che la Ctu espletata in primo grado veniva dichiarata nulla per l'acquisizione di documentazione della parte convenuta in assenza di contraddittorio e che tale documentazione atteneva proprio alle delibere assembleari del intercorrenti tra l'inizio delle partecipazioni del Controparte_1
geometra e il mese di gennaio 2009. Parte_1
Il CTU riceveva un secondo incarico e non teneva conto della predetta documentazione che poteva essere utilizzata dal geom.
ai fini del riconoscimento del suo compenso. Parte_1
Il teste ha soltanto riferito di aver partecipato a due o tre Tes_1
assemblee e tale indicazione non è utile al fine di suffragare quanto sostenuto dall'appellante.
Sempre con il primo motivo il geometra ha censurato Parte_1
la decisione nella parte in cui è stato affermato che una parte
12 dell'attività che aveva compiuto non poteva essere retribuita in assenza del rinnovo del permesso a costruire.
In realtà la diligenza del professionista in questione doveva essere adeguata all'attività che andava compiuta e, quindi, se l'attività
da remunerare era funzionale ad un finanziamento ex l.n.219/81
gravava sul geometra attivarsi per fare in modo che i lavori fossero compiuti nella vigenza del permesso a costruire.
Invero nel caso di specie il geometra non si assicurava Parte_1
che il committente depositasse la richiesta di proroga del permesso e nel contempo emetteva ordini di servizio e trasmetteva il progetto fognario dopo la scadenza del permesso medesimo.
L'appellante ha anche dedotto che il parere della Commissione
Comunale ex al. 219 /81 che aveva ad oggetto anche le spese tecniche necessarie per le opere soggette a contributo potesse valere quale oggettiva determinazione del quantum del suo compenso.
In realtà proprio alla luce del dettato dell'art.14 l.219 /81 e in particolare in assenza di un 'indicazione normativa specifica in termini di vincolatività di tale parere la tesi propugnata dall'appellante non è
accoglibile.
13 Quanto al progetto relativo alla fogna la questione è del tutto infondata in quanto i lavori finanziati ex l.219/81 concernevano la riparazione del fabbricato e , quindi, l'incarico conferito non poteva riguardare in alcun modo la realizzazione della fogna.
Con il secondo motivo l'appellante ha di nuovo ribadito che non era suo compito attivarsi per il rinnovo del permesso a costruire e sul punto va ribadito quanto già espresso in merito alla condivisibilità in proposito della motivazione della sentenza impugnata.
In ogni caso va precisato che la data apposta sulla richiesta di proroga depositata in ritardo dal committente non è data certa e che non vi sono adeguati riscontri in merito all'epoca della consegna di tale richiesta dal geometra al committente dei lavori. Parte_1
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che la parcella del
Collegio dei Geometri fosse del tutto vincolante .
A prescindere dal fatto che dall'escussione del teste geom.
[...]
è emerso che la parcella aveva ricevuto il parere favorevole Tes_2
del Collegio dei Geometri ma che non risultava ritirato il certificato di vidimazione, secondo la giurisprudenza di legittimità tale parere di congruità non è in alcun modo vincolante per l'autorità giudiziaria
14 (cfr.sent.Cass.n.10428/2005; sent.Cass.n.1555/2010; sent.Cass.n.
7026/2013).
Con l'ultimo motivo l'appellante ha insistito per l'inammissibilità della CTU in quanto vi era già il parere della
Commissione Comunale ex l.219/81.
In realtà sulla base di quanto appena detto tale parere non è
affatto vincolante, per cui è stato corretto disporre in primo grado l'espletamento di una CTU.
L'appellante ha anche aggiunto che il Tribunale aveva indebitamente rigettato la richiesta di chiarimenti al CTU e li ha riproposti in questa sede.
Prima di tutto a livello procedurale l'appellante, a pena di decadenza, avrebbe dovuto dimostrare di aver posto la questione in primo grado, di aver contestato il rigetto della richiesta e di averla riproposta in sede di precisazione delle conclusioni(
cfr.sent.Cass.n.10748/2012).
Inoltre le richieste istruttorie non accolte in primo grado possono essere valutate in appello solo in presenza di uno specifico motivo di
15 appello con conseguente inammissibilità della richiesta istruttoria in questa sede(cfr. sent. Cass. n.1532/2018).
In ogni caso la Corte rileva che:
il rilascio di un titolo abilitativo relativo all'intera UMI che poteva valere come variante con nuova fissazione per l'inizio e per la fine dei lavori o una rifissazione dei termini ex art.10 LR Campania
n.20/2003 sono fatti meramente ipotetici che non escludono il verificarsi nel caso di specie della decadenza del permesso a costruire;
in ogni caso lo stesso geometra avrebbe potuto adoperarsi per sollecitare il committente a trovare altre soluzioni che non vanificassero in parte il diritto al contributo;
la data apposta sulla richiesta di proroga del permesso a costruire non era certa;
il progetto relativo alla fogna veniva trasmesso al committente dopo la scadenza del permesso a costruire;
il sollecito del committente nei confronti del tecnico incaricato dopo la scadenza del permesso non aveva rilievo una volta scaduto il permesso a costruire.
16 Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00 E-
26.000,00 E- valori minimi- fase dello studio- fase introduttiva- fase decisionale- va riconosciuto il 50 % per la fase della trattazione per la scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in 2445,00 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
17 Salerno, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
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