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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5605/2024 RG promossa da:
C.F. in proprio;
Parte_1 C.F._1
- opponente-
CONTRO
(C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui Uffici, in Via degli Arazzieri n. CP_1
4, è legalmente domiciliata;
- opposta-
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Questa difesa si riporta agli atti, chiedendo che si dichiari per le cause di cui è causa “il caso” ex art. 4 L. 2248/1865 all. e): - previa anche la dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui alle istanze di incostituzionalità n. 1- 2 e 3 ex art. 23 L. 87/1953; - dichiarazione che manca il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- dichiarazione dell'inesistenza della notifica di controparte di cui ai doc. 1; - dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti di cui al doc. 1 inviato in data 18.4.24 “POSTA CERTIFICATA: RISERVATA PERSONALE – PROVVEDIMENTO
GIUDIZIARIO TZM2022005CA0000143590001 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE
[ENTRATE|AGEDP-FI| REGISTRO UFFICIALE|86556|18-04-2024][302419008|293854064]” e atto “TZM2022005CA0000143590001” nonchè di nullità degli stessi “ AVVISO NUM.
2022/005/CA/000014359/0/001” e dei relativi titoli anche di credito della “CAUSA N.
000014359/2022 DEL 21/02/23 EMESSO DAL GIUDICE UNICO EX-TRIB.VARI”; - condannare controparte, al pagamento di somme per danni e spese processuali ex lege”;
Per : CP_1 CP_1
“Voglia Codesto On. Tribunale rigettare ogni avversa domanda perché improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, notificato in data 13 maggio
2024, l'Avv. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione Parte_1
di sanzioni n. 2022/005/CA/000014359/0/001 emesso dall' ed avente ad Controparte_1
oggetto il pagamento dell'imposta di registro per la sentenza del Tribunale di Firenze, pubblicata il 21 febbraio 2023, nel procedimento rubricato al n. 14359/2022 RG.
In particolare, l'odierna attrice, dopo aver sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme che regolamentano la giurisdizione speciale tributaria e il processo tributario nonché di tutta una serie di altre leggi in materia tributaria e fiscale come le disposizioni concernenti l'imposta di registro, chiedeva la dichiarazione dell'inesistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, di inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione impugnato nonché la dichiarazione di inefficacia e nullità di detto avviso con vittoria di spese e condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
In data 20 febbraio 2025, si costituiva l' deducendo, anzitutto, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire stante l'intervenuto pagamento dell'imposta di registro de qua da parte del coobbligato Ordine degli Avvocati di e, in secondo luogo, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore CP_1
della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze trattandosi di controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di liquidazione di imposta precedente alla notifica della cartella di pagamento e all'inizio dell'esecuzione forzata.
Infine, la convenuta lamentava l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto delle regole di redazione degli atti giudiziari e violazione del canone di sinteticità e chiarezza nonché per violazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 3 del D.M. 07/08/2023 n. 110., in quanto, a parere dell'amministrazione convenuta, dalla semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio emergerebbe la violazione dei criteri di redazione degli atti giudiziari fissati dal decreto ministeriale citato emanato in attuazione del novellato art. 121 cpc e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.
Con note scritte depositate in data 15 maggio 2025, l'opponente eccepiva la tardiva costituzione di e si opponeva alla definizione del giudizio per cessata Controparte_1
materia del contendere sostenendo di conservare comunque interesse ad agire quantomeno in merito alle istanze di incostituzionalità e alla domanda di dichiarazione di insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
All'udienza del 21 maggio 2024, l'odierna attrice si riportava alle note scritte depositate e, ritenendo le deduzioni dell'amministrazione convenuta sulla cessazione della materia del contendere un'implicita rinuncia agli atti del giudizio, ne chiedeva la condanna alle spese ex art. 306 c.p.c.
Dato brevemente conto dei fatti di causa, va esaminata preliminarmente la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata da . Controparte_1
Secondo la Cassazione, infatti, l'accertamento della cessazione della materia del contendere riveste carattere pregiudiziale anche rispetto alla questione di giurisdizione in quanto quest'ultima, essendo necessariamente prodromica e strumentale rispetto alla decisione di merito, non potendo avere una valenza meramente astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adìto.
Per tale ragione, quindi, “la declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia”.
(Cass. Civ. ordinanza n. 4951 del 16/02/2023; vedi anche S.U. sentenza n. 18956 del 11/12/2003)
Nel caso di cui si tratta, non è possibile procedere alla dichiarazione di cessione della materia del contendere visto che non sussiste accordo tra le parti sul venir meno delle ragioni della controversia.
Nel procedimento civile, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti sopravvenuti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. In particolare, afferma la Suprema Corte che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto
i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare
l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere quindi che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito nelle domande originarie così manifestando la determinazione di ottenere una pronuncia sul merito della vertenza.” (Cfr. Cass. Civ. sentenza 5607 del 15/03/2005; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 5188 del 16/03/2015). A conferma di tale principio, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello de quo, la Suprema Corte ha ribadito che “il dedotto pagamento, da parte del coobbligato, della somma portata nella cartella non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere sull'avviso di liquidazione sotteso alla cartella medesima. Resta peraltro che il dedotto pagamento potrà essere opposto dall'odierno ricorrente all' in sede di eventuale esecuzione fondata sulla cartella”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. CP_1
27990 del 4 ottobre 2023)
Nel caso di specie, l' ha riferito l'avvenuto adempimento da parte Controparte_1
del coobbligato al versamento dell'imposta senza tuttavia dimostrare tale fatto sopravvenuto e l'attrice, dal canto suo, ha affermato di non voler aderire alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ribadendo l'interesse ad una pronuncia sul merito.
Escluso che possa procedersi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, quindi, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è fondata. Vero è che il convenuto si è costituito tardivamente con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, ma il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali, a norma dell'art, 37 c.p.c., è eccezione rilevabile d'ufficio del corso del processo di primo grado.
Va premesso che l'individuazione del petitum e della causa petendi dell'atto di opposizione è resa particolarmente ardua dalla farraginosa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto compiuta dall'attrice che si risolve in una elencazione di affermazioni slegate e non coordinate con le conclusioni poste alle fine dell'atto.
Tuttavia, per quanto è dato comprendere, l'oggetto dell'opposizione è un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta di registro di una sentenza e, quindi, si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione allorché si contesti l'avviso di liquidazione prima della notifica della cartella di pagamento e dell'inizio dell'esecuzione forzata.
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, è necessario partire dal dato normativo e, quindi, dall'art. 2 del Dlgs 546/92 (oggi trasfuso nell'art. 46 del Testo Unico della Giustizia Tributaria) che così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
L'imposta di registro è un'imposta indiretta prevista dal Testo Unico di cui al DPR 26 aprile1986, n. 131, la cui natura di entrata tributaria non è revocabile in dubbio.
Anche la giurisprudenza della Cassazione, inoltre, ha ribadito che il sindacato del giudice Tributario si estende sino all'inizio dell'esecuzione e che “tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento poiché la notifica di detta intimazione, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare”. (Cfr. Cass. Civ. SSUU n. 26817 del 16/10/2024; vedi anche Cass. Civ. SSUU ordinanza 32539 del 14/12/2024 e, da ultimo, Cass. Civ. SSUU ordinanza n. 2098 del
09/01/2025).
Nel caso di specie, siamo in una fase ancora precedente a quella dell'invio dell'intimazione di pagamento e, quindi, la giurisdizione non può che essere del giudice tributario come giustamente indicato nel punto 4) dell'atto di liquidazione oggetto d'opposizione.
L'affermazione della carenza di giurisdizione di questo Ufficio assorbe ogni altra questione di merito.
Sotto il profilo della condanna alle spese, va sottolineata la marchiana violazione da parte dell'attrice dell'obbligo di sinteticità e chiarezza oggi trasfuso nel novellato art. 121 c.p.c. secondo il quale “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.”
La riforma ha definitivamente codificato il necessario raccordo tra il principio della libertà delle forme e quello della sinteticità e chiarezza, imponendo a tutti gli operatori del diritto di redigere atti processuali che siano al contempo coerenti al raggiungimento dello scopo cui sono destinati e chiaramente intellegibili per le controparti e per il Giudice.
La mancanza di sinteticità e chiarezza, infatti, rileva non tanto a livello stilistico e formale quanto a livello contenutistico e sostanziale e si risolve nella violazione di un preciso dovere processuale, ancorato al principio di leale collaborazione di cui all'art. 88 c.p.c., da intendersi riferito non solo ai contendenti ma anche nei confronti del giudice.
Anche prima dell'espresso inserimento nel codice di rito, la Cassazione era giunta a considerare di generale applicazione i principi di sinteticità e chiarezza che, prima della riforma Cartabia, erano espressamente richiesti solo nel processo amministrativo dall'art. 3, comma 2, c.p.a.
Nella sentenza n. 37552 del 30/11/2021 infatti, si legge che “secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17698; Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. - 4 - 21297;
Cass., Sez. V, 21 marzo 2019, n. 8009; Cass., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425) va osservato il dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire (…) una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria (…)
l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure (…) ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e
6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. (…) Il Collegio rileva che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile (…). Si tratta di un dovere, ma anche di un valore dell'ordinamento processuale che si lega, innanzitutto, alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. Inoltre, il rispetto di tale dovere è funzionale all'efficienza del processo e della giurisdizione. Il risparmio di tempo per il giudice impegnato nella lettura e nella comprensione del ricorso contribuisce, infatti, ad una più rapida conclusione del giudizio (…)”. (Cfr. Cass. Civ. n. 37552 del 30/11/2021).
Ancora, la sentenza della Suprema Corte n. 4300 del 13/02/2023 ha rilevato che “il ricorrente è cioè incorso in un'eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato al riguardo una tecnica che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa d'informazioni su fatti processuali e sostanziali ripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, e dall'altro rende conclusivamente impossibile un'idonea focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile indaginosa l'individuazione delle questioni da parte di questa
Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate;
in altri termini, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile (…) pregiudica l'adeguata intellegibilità delle questioni, qualora renda effettivamente oscura
l'esposizione dei fatti di causa (…) (Cass., 21/03/2019, n. 8009, Cass., Sez. U., 30/11/2021, n.
37552)”. (Cfr. Cass. Civ. n. 4300 del 13/02/2023).
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha evidentemente violato quest'obbligo di sinteticità e chiarezza profondendosi in una miriade di considerazioni inutilmente prolisse, non chiare e slegate tra loro, involgenti questioni che abbracciano tutto lo scibile del mondo del diritto.
A fronte della semplicità della questione trattata, è stata depositata una mole di documenti spesso inconferenti: l'atto di liquidazione impugnato va scovato in mezzo ad un'intricata selva di più di 200 allegati, (tra cui, per citarne alcuni, “Lo Statuto IN (Regno di Sardegna e Regno d'Italia)”, “Argomenti o articoli non entrati nella Costituzione - Resistenza agli atti dei poteri pubblici che violano le libertà fondamentali”, “Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-1975” etc.) di cui è arduo comprendere pertinenza e utilità.
Ciò ha reso oltre misura difficile l'individuazione delle questioni dirimenti ai fini del decidere e l'enucleazione delle ragioni delle domande proposte.
L'art. 46, quinto comma, disp. att. c.p.c., nella novellata formulazione, ha escluso che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto possa comportare invalidità ma ha aggiunto che tale mancato rispetto può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Le spese, dunque, vanno poste a carico dell'attrice-opponente, in primis, seguendo il principio cardine della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ma anche in base alle considerazioni sulla forma degli atti sopra svolte e vanno liquidate secondo i valori medi del D.M. 55/2014 con esclusione della fase decisoria in concreto non espletata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
-Rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado;
-Assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione di fronte la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze;
-Condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, sinora maturate, liquidate in € 462,00 oltre spese generali iva e Cpa come per legge.
Si comunichi
Firenze, 12/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariateresa Vitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5605/2024 RG promossa da:
C.F. in proprio;
Parte_1 C.F._1
- opponente-
CONTRO
(C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui Uffici, in Via degli Arazzieri n. CP_1
4, è legalmente domiciliata;
- opposta-
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Questa difesa si riporta agli atti, chiedendo che si dichiari per le cause di cui è causa “il caso” ex art. 4 L. 2248/1865 all. e): - previa anche la dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui alle istanze di incostituzionalità n. 1- 2 e 3 ex art. 23 L. 87/1953; - dichiarazione che manca il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- dichiarazione dell'inesistenza della notifica di controparte di cui ai doc. 1; - dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti di cui al doc. 1 inviato in data 18.4.24 “POSTA CERTIFICATA: RISERVATA PERSONALE – PROVVEDIMENTO
GIUDIZIARIO TZM2022005CA0000143590001 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE
[ENTRATE|AGEDP-FI| REGISTRO UFFICIALE|86556|18-04-2024][302419008|293854064]” e atto “TZM2022005CA0000143590001” nonchè di nullità degli stessi “ AVVISO NUM.
2022/005/CA/000014359/0/001” e dei relativi titoli anche di credito della “CAUSA N.
000014359/2022 DEL 21/02/23 EMESSO DAL GIUDICE UNICO EX-TRIB.VARI”; - condannare controparte, al pagamento di somme per danni e spese processuali ex lege”;
Per : CP_1 CP_1
“Voglia Codesto On. Tribunale rigettare ogni avversa domanda perché improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, notificato in data 13 maggio
2024, l'Avv. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione Parte_1
di sanzioni n. 2022/005/CA/000014359/0/001 emesso dall' ed avente ad Controparte_1
oggetto il pagamento dell'imposta di registro per la sentenza del Tribunale di Firenze, pubblicata il 21 febbraio 2023, nel procedimento rubricato al n. 14359/2022 RG.
In particolare, l'odierna attrice, dopo aver sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme che regolamentano la giurisdizione speciale tributaria e il processo tributario nonché di tutta una serie di altre leggi in materia tributaria e fiscale come le disposizioni concernenti l'imposta di registro, chiedeva la dichiarazione dell'inesistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, di inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione impugnato nonché la dichiarazione di inefficacia e nullità di detto avviso con vittoria di spese e condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
In data 20 febbraio 2025, si costituiva l' deducendo, anzitutto, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire stante l'intervenuto pagamento dell'imposta di registro de qua da parte del coobbligato Ordine degli Avvocati di e, in secondo luogo, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore CP_1
della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze trattandosi di controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di liquidazione di imposta precedente alla notifica della cartella di pagamento e all'inizio dell'esecuzione forzata.
Infine, la convenuta lamentava l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto delle regole di redazione degli atti giudiziari e violazione del canone di sinteticità e chiarezza nonché per violazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 3 del D.M. 07/08/2023 n. 110., in quanto, a parere dell'amministrazione convenuta, dalla semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio emergerebbe la violazione dei criteri di redazione degli atti giudiziari fissati dal decreto ministeriale citato emanato in attuazione del novellato art. 121 cpc e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.
Con note scritte depositate in data 15 maggio 2025, l'opponente eccepiva la tardiva costituzione di e si opponeva alla definizione del giudizio per cessata Controparte_1
materia del contendere sostenendo di conservare comunque interesse ad agire quantomeno in merito alle istanze di incostituzionalità e alla domanda di dichiarazione di insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
All'udienza del 21 maggio 2024, l'odierna attrice si riportava alle note scritte depositate e, ritenendo le deduzioni dell'amministrazione convenuta sulla cessazione della materia del contendere un'implicita rinuncia agli atti del giudizio, ne chiedeva la condanna alle spese ex art. 306 c.p.c.
Dato brevemente conto dei fatti di causa, va esaminata preliminarmente la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata da . Controparte_1
Secondo la Cassazione, infatti, l'accertamento della cessazione della materia del contendere riveste carattere pregiudiziale anche rispetto alla questione di giurisdizione in quanto quest'ultima, essendo necessariamente prodromica e strumentale rispetto alla decisione di merito, non potendo avere una valenza meramente astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adìto.
Per tale ragione, quindi, “la declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia”.
(Cass. Civ. ordinanza n. 4951 del 16/02/2023; vedi anche S.U. sentenza n. 18956 del 11/12/2003)
Nel caso di cui si tratta, non è possibile procedere alla dichiarazione di cessione della materia del contendere visto che non sussiste accordo tra le parti sul venir meno delle ragioni della controversia.
Nel procedimento civile, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti sopravvenuti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. In particolare, afferma la Suprema Corte che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto
i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare
l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere quindi che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito nelle domande originarie così manifestando la determinazione di ottenere una pronuncia sul merito della vertenza.” (Cfr. Cass. Civ. sentenza 5607 del 15/03/2005; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 5188 del 16/03/2015). A conferma di tale principio, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello de quo, la Suprema Corte ha ribadito che “il dedotto pagamento, da parte del coobbligato, della somma portata nella cartella non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere sull'avviso di liquidazione sotteso alla cartella medesima. Resta peraltro che il dedotto pagamento potrà essere opposto dall'odierno ricorrente all' in sede di eventuale esecuzione fondata sulla cartella”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. CP_1
27990 del 4 ottobre 2023)
Nel caso di specie, l' ha riferito l'avvenuto adempimento da parte Controparte_1
del coobbligato al versamento dell'imposta senza tuttavia dimostrare tale fatto sopravvenuto e l'attrice, dal canto suo, ha affermato di non voler aderire alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ribadendo l'interesse ad una pronuncia sul merito.
Escluso che possa procedersi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, quindi, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è fondata. Vero è che il convenuto si è costituito tardivamente con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, ma il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali, a norma dell'art, 37 c.p.c., è eccezione rilevabile d'ufficio del corso del processo di primo grado.
Va premesso che l'individuazione del petitum e della causa petendi dell'atto di opposizione è resa particolarmente ardua dalla farraginosa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto compiuta dall'attrice che si risolve in una elencazione di affermazioni slegate e non coordinate con le conclusioni poste alle fine dell'atto.
Tuttavia, per quanto è dato comprendere, l'oggetto dell'opposizione è un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta di registro di una sentenza e, quindi, si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione allorché si contesti l'avviso di liquidazione prima della notifica della cartella di pagamento e dell'inizio dell'esecuzione forzata.
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, è necessario partire dal dato normativo e, quindi, dall'art. 2 del Dlgs 546/92 (oggi trasfuso nell'art. 46 del Testo Unico della Giustizia Tributaria) che così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
L'imposta di registro è un'imposta indiretta prevista dal Testo Unico di cui al DPR 26 aprile1986, n. 131, la cui natura di entrata tributaria non è revocabile in dubbio.
Anche la giurisprudenza della Cassazione, inoltre, ha ribadito che il sindacato del giudice Tributario si estende sino all'inizio dell'esecuzione e che “tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento poiché la notifica di detta intimazione, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare”. (Cfr. Cass. Civ. SSUU n. 26817 del 16/10/2024; vedi anche Cass. Civ. SSUU ordinanza 32539 del 14/12/2024 e, da ultimo, Cass. Civ. SSUU ordinanza n. 2098 del
09/01/2025).
Nel caso di specie, siamo in una fase ancora precedente a quella dell'invio dell'intimazione di pagamento e, quindi, la giurisdizione non può che essere del giudice tributario come giustamente indicato nel punto 4) dell'atto di liquidazione oggetto d'opposizione.
L'affermazione della carenza di giurisdizione di questo Ufficio assorbe ogni altra questione di merito.
Sotto il profilo della condanna alle spese, va sottolineata la marchiana violazione da parte dell'attrice dell'obbligo di sinteticità e chiarezza oggi trasfuso nel novellato art. 121 c.p.c. secondo il quale “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.”
La riforma ha definitivamente codificato il necessario raccordo tra il principio della libertà delle forme e quello della sinteticità e chiarezza, imponendo a tutti gli operatori del diritto di redigere atti processuali che siano al contempo coerenti al raggiungimento dello scopo cui sono destinati e chiaramente intellegibili per le controparti e per il Giudice.
La mancanza di sinteticità e chiarezza, infatti, rileva non tanto a livello stilistico e formale quanto a livello contenutistico e sostanziale e si risolve nella violazione di un preciso dovere processuale, ancorato al principio di leale collaborazione di cui all'art. 88 c.p.c., da intendersi riferito non solo ai contendenti ma anche nei confronti del giudice.
Anche prima dell'espresso inserimento nel codice di rito, la Cassazione era giunta a considerare di generale applicazione i principi di sinteticità e chiarezza che, prima della riforma Cartabia, erano espressamente richiesti solo nel processo amministrativo dall'art. 3, comma 2, c.p.a.
Nella sentenza n. 37552 del 30/11/2021 infatti, si legge che “secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17698; Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. - 4 - 21297;
Cass., Sez. V, 21 marzo 2019, n. 8009; Cass., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425) va osservato il dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire (…) una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria (…)
l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure (…) ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e
6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. (…) Il Collegio rileva che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile (…). Si tratta di un dovere, ma anche di un valore dell'ordinamento processuale che si lega, innanzitutto, alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. Inoltre, il rispetto di tale dovere è funzionale all'efficienza del processo e della giurisdizione. Il risparmio di tempo per il giudice impegnato nella lettura e nella comprensione del ricorso contribuisce, infatti, ad una più rapida conclusione del giudizio (…)”. (Cfr. Cass. Civ. n. 37552 del 30/11/2021).
Ancora, la sentenza della Suprema Corte n. 4300 del 13/02/2023 ha rilevato che “il ricorrente è cioè incorso in un'eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato al riguardo una tecnica che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa d'informazioni su fatti processuali e sostanziali ripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, e dall'altro rende conclusivamente impossibile un'idonea focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile indaginosa l'individuazione delle questioni da parte di questa
Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate;
in altri termini, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile (…) pregiudica l'adeguata intellegibilità delle questioni, qualora renda effettivamente oscura
l'esposizione dei fatti di causa (…) (Cass., 21/03/2019, n. 8009, Cass., Sez. U., 30/11/2021, n.
37552)”. (Cfr. Cass. Civ. n. 4300 del 13/02/2023).
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha evidentemente violato quest'obbligo di sinteticità e chiarezza profondendosi in una miriade di considerazioni inutilmente prolisse, non chiare e slegate tra loro, involgenti questioni che abbracciano tutto lo scibile del mondo del diritto.
A fronte della semplicità della questione trattata, è stata depositata una mole di documenti spesso inconferenti: l'atto di liquidazione impugnato va scovato in mezzo ad un'intricata selva di più di 200 allegati, (tra cui, per citarne alcuni, “Lo Statuto IN (Regno di Sardegna e Regno d'Italia)”, “Argomenti o articoli non entrati nella Costituzione - Resistenza agli atti dei poteri pubblici che violano le libertà fondamentali”, “Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-1975” etc.) di cui è arduo comprendere pertinenza e utilità.
Ciò ha reso oltre misura difficile l'individuazione delle questioni dirimenti ai fini del decidere e l'enucleazione delle ragioni delle domande proposte.
L'art. 46, quinto comma, disp. att. c.p.c., nella novellata formulazione, ha escluso che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto possa comportare invalidità ma ha aggiunto che tale mancato rispetto può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Le spese, dunque, vanno poste a carico dell'attrice-opponente, in primis, seguendo il principio cardine della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ma anche in base alle considerazioni sulla forma degli atti sopra svolte e vanno liquidate secondo i valori medi del D.M. 55/2014 con esclusione della fase decisoria in concreto non espletata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
-Rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado;
-Assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione di fronte la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze;
-Condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, sinora maturate, liquidate in € 462,00 oltre spese generali iva e Cpa come per legge.
Si comunichi
Firenze, 12/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariateresa Vitiello