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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ON
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 308/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in OC di ET (Kr), alla Via Otto Marzo, n. 30, scala 1- int. 2, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in OC di ET (KR), Viale Aldo Moro n. 176, presso lo studio dell'Avv. Antonio Lidonnici (C.F. ; PEC: , che lo rappre- CodiceFiscale_2 Email_1 senta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
, (C.F. nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._3 ivi residente a[...], scala 1- int. 2, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in OC di ET (KR), Viale Aldo Moro n. 176, presso lo studio dell'Avv. Antonio Lidonnici (C.F. ; PEC: , che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 06.03.2025 Parte_2
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio in data 21 dicembre 2002 in OC di ET (KR), con atto iscritto nei registri del suddetto Comune al n. 16, parte 2, serie A, anno 2002;
- che dal matrimonio è nata in data [...] la figlia economicamente non Persona_1 autonoma in quanto studentessa universitaria;
- che ormai la convivenza era divenuta intollerabile ragion per cui concordemente sono addive- nuti alla decisione di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel rispetto reciproco;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio intercorso in Parte_1 CP_1
OC di ET il 21.12.2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OC di ET
Anno 2002 Parte 2 Serie A N. 16), ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del di- spositivo dell'emanando decreto di omologa, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OC di ET (KR);
3) Reciprocamente rinunciano al contributo al mantenimento e, sempre reciprocamente, accettano la rinuncia, essendo entrambi economicamente autonomi. Gli stessi dichiarano che hanno regolamen- tato, anche fuori da quest' atto, ogni pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere reci- procamente l'uno dall'altro sia per il periodo precedente il matrimonio che per il periodo di coniugio ed a tutt' oggi;
4) È intenzione di entrambi i ricorrenti una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art 3 L. 1° dicembre 1970, n. 898, dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di se- parazione, ottenere lo scioglimento e anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art 473 bis n. 49 c.p.c.”.
Chiedevano quindi, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acqui- sirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con decreto del 22.03.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma 2
c.p.c.
In data 06.05.2025, le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle con- dizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le con- dizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, con- fermare le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronun- ciando nel giudizio civile n. 308/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così prov- vede: 1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 21 dicembre 2002 a OC di ET (KR), con atto iscritto nei registri del suddetto Comune al n. 16, parte 2, serie A, anno 2002;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OC di ET (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ON in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ON
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 308/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in OC di ET (Kr), alla Via Otto Marzo, n. 30, scala 1- int. 2, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in OC di ET (KR), Viale Aldo Moro n. 176, presso lo studio dell'Avv. Antonio Lidonnici (C.F. ; PEC: , che lo rappre- CodiceFiscale_2 Email_1 senta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
, (C.F. nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._3 ivi residente a[...], scala 1- int. 2, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in OC di ET (KR), Viale Aldo Moro n. 176, presso lo studio dell'Avv. Antonio Lidonnici (C.F. ; PEC: , che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 06.03.2025 Parte_2
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio in data 21 dicembre 2002 in OC di ET (KR), con atto iscritto nei registri del suddetto Comune al n. 16, parte 2, serie A, anno 2002;
- che dal matrimonio è nata in data [...] la figlia economicamente non Persona_1 autonoma in quanto studentessa universitaria;
- che ormai la convivenza era divenuta intollerabile ragion per cui concordemente sono addive- nuti alla decisione di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel rispetto reciproco;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio intercorso in Parte_1 CP_1
OC di ET il 21.12.2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OC di ET
Anno 2002 Parte 2 Serie A N. 16), ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del di- spositivo dell'emanando decreto di omologa, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OC di ET (KR);
3) Reciprocamente rinunciano al contributo al mantenimento e, sempre reciprocamente, accettano la rinuncia, essendo entrambi economicamente autonomi. Gli stessi dichiarano che hanno regolamen- tato, anche fuori da quest' atto, ogni pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere reci- procamente l'uno dall'altro sia per il periodo precedente il matrimonio che per il periodo di coniugio ed a tutt' oggi;
4) È intenzione di entrambi i ricorrenti una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art 3 L. 1° dicembre 1970, n. 898, dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di se- parazione, ottenere lo scioglimento e anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art 473 bis n. 49 c.p.c.”.
Chiedevano quindi, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acqui- sirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con decreto del 22.03.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma 2
c.p.c.
In data 06.05.2025, le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle con- dizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le con- dizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, con- fermare le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronun- ciando nel giudizio civile n. 308/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così prov- vede: 1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 21 dicembre 2002 a OC di ET (KR), con atto iscritto nei registri del suddetto Comune al n. 16, parte 2, serie A, anno 2002;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OC di ET (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ON in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli