CA
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/08/2024, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 411/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 411 dell'anno 2022
TRA
(P. Iva. , con sede legale in Molfetta, in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Masellis, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Molfetta (Viale Papa Giovanni II n. 16/D)
APPELLANTE
E
(P.Iva ), con sede in Bari, in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Fortunato e Innocente Cataldi, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi telematici:
Email_1 Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 19.04.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle con- clusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 177/10, ad istanza della corrente in Bari, il Tribunale di Parte_2
Trani, Sezione distaccata di Molfetta, ingiungeva alla il pagamento della Parte_1 somma di € 12.225,29 oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale agricolo in forza della fattura n. 43 del 15.01.2008.
Avverso il provvedimento ingiuntivo proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data
15.2.2011, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, rigettare ogni e qualsivoglia avversa istanza, ove venisse formulata, di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito, dichiarare non dovute dalla ditta in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, le somme così come indicate e richieste nel decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 177/10 emesso dal Tribunale di Trani – sez. distaccata di Molfetta, in data 12.11.2010 e notificato in data successiva al 10.01.2011;
3. condannare, in ogni caso, la convenuta opposta al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
A fondamento dell'opposizione la società ingiunta allegava:
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in assenza dei presupposti richiesti dal combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c.;
- che la aveva richiesto e ottenuto il provvedimento monitorio solo in virtù della fattura Parte_2
n. 43/2008, mai recapitata ad essa opponente;
- che con la non era mai intercorso alcun rapporto commerciale;
Parte_2
- che, infatti, la società ricorrente a supporto della propria pretesa creditoria aveva prodotto solo la fattura commerciale, omettendo di produrre sia il documento di trasporto richiamato nella fattura azionata sia le note d'ordine;
- che alcuna costituzione in mora era mai stata ricevuta da essa società opponente.
Con comparsa depositata il 25.06.2011 si costituiva in giudizio la (già CP_1 Pt_2
, la quale resisteva all'opposizione eccependone la totale infondatezza ed invocando la con-
[...]
cessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Nel merito, ed in via istruttoria, a ulteriore dimostrazione della bontà della propria pretesa, produceva: a) note d'ordine nn. 16 e 17, accettate con trasmissione fax della con sottoscrizione di (allegati nn. Parte_1 Parte_3
1 e 2 prodotti sub 2 nel fascicolo di parte opposta); b) documenti di trasporto nn. 83 e 84 del pagina 2 di 10 15.01.2008, sottoscritti e timbrati dalla società opponente (allegati nn. 3 e 4 prodotti sub 3 nel fascicolo di parte opposta).
Alla prima udienza del 6.12.2011 il procuratore di parte opponente disconosceva sia la documen- tazione esibita dalla “in quanto prodotta in copia fotostatica” sia la sottoscrizione CP_1
“posta in calce ai documenti sub 1 e 2 del fascicolo di parte opposta”.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. la difesa della reiterava il Parte_1
disconoscimento già formulato nel verbale di prima udienza precisando che “questa difesa disconosce ancora una volta ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce ai documenti prodotti ex adverso nel proprio fascicolo di parte ed asseritamente attribuiti alla
[...]
(cfr. all. 1,2,3 e 4 del fascicolo di parte … la sottoscrizione apposta Parte_1 CP_1
in calce agli stessi, infatti, non è attribuibile al sig. legale rappresentante della Parte_3
e come tale unico soggetto abilitato agli ordini della merce ed alla Parte_1
sottoscrizione dei documenti attestanti l'eventuale consegna della stessa”.
A sua volta la avanzava istanza di verificazione dei documenti disconosciuti nelle CP_1 sottoscrizione e chiedeva, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., ammettersi: a) l'interrogatorio formale del legale rappresentante della b) la prova testimoniale di;
c) perizia Parte_1 Testimone_1
calligrafica sulla firma di indicando quali scritture di comparazione la sottoscri- Parte_3
zione del mandato alle liti rilasciata per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché altro mandato alle liti prodotto in altro giudizio. Infine, avanzava istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione delle scritture contabili della società opponente.
Con ordinanza resa fuori udienza il 6.07.2012 il Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Molfetta, ammetteva la prova per interpello e per testi formulate dalle parti, ammetteva l'ordine di esibizione delle scritture contabili da parte della relative al periodo gennaio – Parte_1
dicembre 2008 e rigettava l'istanza di verificazione per non aver parte opposta prodotto nei termini di legge gli originali dei documenti disconosciuti
Con sentenza n. 1670/2021, pubblicata il 5.10.2021, il Tribunale di Trani, Prima Sezione, in com- posizione monocratica, rigettava l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto in- giuntivo n. 177/2010, e condannava la società opponente al rimborso delle spese di lite.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che la creditrice opposta ha dimostrato in corso di causa la fornitura della quantità di merce di cui alle fatture esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 10 - che, di contro, l'inottemperanza della società opponente all'ordine di esibizione delle scritture conta- bili (posto a suo carico con ordinanza del 6.07.2012) ha impedito di apprezzare la fondatezza della tesi
(della stessa società) di assoluta inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra le due società;
- che, pertanto, l'opponente non ha dimostrato i fatti estintivi dell'obbligazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
4.93.2022, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In riforma della sentenza n° 1670/2021 emessa in data 21/09/2021 e notificata, unitamente all'atto di precetto di pagamento, in data 07/02/2022, revocare l'opposto decreto per quanto di ragione e dichiarare non dovute dalla ditta in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, le somme così come indicate e richieste nel decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n°
177/10 emesso dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, in data 12/11/2010 e notificato in data successiva al 10/01/2011;
Condannare parte appellata al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara sin d'ora anticipatario, revocando, altresì, la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00 nella sentenza n°
1670/2021 impugnata”.
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata ha contestato la fondatezza dell'impu- CP_1
gnazione, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, infondato in fatto Parte_1
e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1670/2021 del 21.9.2021 emessa dal Tribunale di
Trani all'interno del giudizio n. 94000085 RG 2011;
B) accertare e dichiarare la debitrice nei confronti della Parte_1 CP_1
delle somme ad essa dovute come da sentenza gravata e come dal decreto ingiuntivo 177/2010 emesso dal Tribunale di Molfetta in data 12.11.2010, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme nei confronti della CP_1
C) accertare e dichiarare la natura temeraria dell'appello introdotto dalla e Parte_1 per l'effetto condannarla al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno in favore della ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio dalla Corte d'Appello come per legge;
CP_1
D) in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 causa”.
pagina 4 di 10 Con unico ed articolato motivo di gravame la società appellante lamenta il malgoverno da parte del
Giudice di primo grado delle risultanze istruttorie, che avrebbe condotto alla svalutazione della deci- sività del disconoscimento di tutta la documentazione esibita dalla parte opposta (odierna appellata) nonché alla sottovalutazione della rilevanza delle prove orali assunte in ordine all'inesistenza del rapporto tra essa e la Parte_1 CP_1
Per converso - ad avviso dell'appellante - il Tribunale di Trani avrebbe eccessivamente valorizzato l'inottemperanza da parte di essa società opponente all'ordine di esibizione delle scritture contabili, giungendo così erroneamente a ritenere provata la pretesa creditoria.
Il motivo è destituito di fondamento.
Prima di procedere con l'analisi delle questioni di merito, è utile richiamare la nota regola per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, ma attore in senso sostanziale, l'onere di provare il diritto per cui ha agito in via monitoria, mentre a carico del debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, incombe l'onere di dover allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (cfr., ex plu- rimis, Cass. civ. 25499/2021, Cass. civ. 24629/2015, Cass. civ. 12765/2007).
È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per ottenere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione la stessa (ove contestata) non ha più quella valenza probatoria, dovendosi fornire la prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (cfr. Cass.
5915/2011).
Ciò premesso in punto di diritto, ad avviso della Corte la radicale tesi difensiva della società opponente, odierna appellante, di assoluta inesistenza di ogni rapporto commerciale tra le due società in causa trova inequivoca smentita nella documentazione versata in atti dalla creditrice opposta
(prodotta su sollecitazione della stessa parte opponente), che fornisce viceversa piena prova del diritto azionato dalla Controparte_1
Risulta agli atti che la con il ricorso monitorio ha prodotto: a) l'estratto autentico delle Parte_2
scritture contabili per OT;
b) fattura n. 43 del 15.1.2008; c) nota legale in data Persona_1
21.07.2009, a firma dell'avv. Clemente, tornata al mittente per compiuta giacenza;
d) nota della dell'8.04.2009, con allegato avviso di ricevimento sottoscritto per ricevuta. Parte_2
Risulta, altresì, che con la comparsa di costituzione e risposta l'opposta, sollecitata sul punto dall'opponente (la quale negava di aver mai ordinato e, quindi, ricevuto la merce suddetta), ha prodotto pagina 5 di 10 in giudizio: 1) note d'ordine nn. 16 e 17 del 9.1.2008, sottoscritte entrambe per accettazione da
[...]
ed inviate a mezzo fax (allegati nn. 1 e 2, prodotti sub 2 nel fascicolo di parte opposta); 2) CP_2
documenti di trasporto nn. 83 e 84, sottoscritti e timbrati dalla società opponente.
A parere di questa Corte correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto tali documenti idonei a provare il credito, in quanto forniscono la prova non solo della stipula del contratto tra le parti, ma anche dell'effettiva esecuzione dello stesso.
Quanto al valore probatorio della fattura commerciale, costituisce principio consolidato nella giuri- sprudenza di legittimità quello secondo il quale “la fattura commerciale non ha soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. 3581/2024; Cass. 35870/2022; Cass. 2211/2022; Cass. 26801/2019).
Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (Cass. 26801/2019)
Ebbene, tornando al caso di specie non risulta agli atti che la abbia mai Parte_1
contestato prima del giudizio la fattura commerciale oggetto di causa.
Né giova all'appellante affermare che “la ditta opponente non ha mai ricevuto alcuna formale costituzione in mora da parte della società opposta. La ditta opponente ha avuto contezza del presunto credito vantato dalla solo a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo emesso Parte_2 dall'intestato Ufficio Giudiziario”, poiché tale circostanza viene smentita dalla regolare ricezione delle lettere di messa in mora inviate dalla società creditrice, alle quali non è seguita alcuna contestazione formale.
È infatti documentalmente provato che la lettera di costituzione in mora in data 8.04.2009 è stata regolarmente recapitata in data 15.04.2009 (giusta ricevuta di consegna allegata sub 5 al fascicolo di parte opposta), mentre l'invio della lettera del 21.07.2009 a firma dell'avv. Natale si è perfezionato per compiuta giacenza.
Particolare rilievo probatorio riveste, altresì, la mancata ottemperanza da parte della Parte_4 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della stessa società
[...]
opponente per il periodo gennaio/dicembre 2008.
Infatti, "pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709
(secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti
pagina 6 di 10 all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registra- zione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art.
2720 c.c." (v. Cass. civ. n. 3383/2005; Cass. civ. n. 32935/2018).
E' evidente allora l'utilità della disposta esibizione, poiché la verifica dell'annotazione della fattura in parola nelle scritture contabili della avrebbe consentito al Tribunale ed a Parte_1
questa Corte di trarre ulteriore riscontro della esistenza del credito vantato dalla società ricorrente.
Per tale ragione l'inottemperanza all'ordine di esibizione è stata valutata dal Giudice di primo grado quale comportamento ingiustificato, da cui trarre argomenti di prova a carico della Parte_5
ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
[...]
Riscontri documentali della preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale si traggono, del resto, dalle note d'ordine (allegati 1 e 2, prodotti sub 2 nel fascicolo di parte opposta) e dai documenti di trasporto (allegati 3 e 4, prodotti sub 3 nel fascicolo di parte opposta), sottoscritti e timbrati dalla società opponente.
Al riguardo alcun valore può essere attribuito all'avvenuto disconoscimento di tale documentazione da parte della Parte_1
Quanto al disconoscimento della conformità della documentazione, perché prodotta in copia foto- statica, questa Corte non ignora l'indirizzo giurisprudenziale in tema di specificità del disconosci- mento, secondo cui “il disconoscimento della copia fotostatica non si riassume nell'enunciazione di una formula generica ed omnicomprensiva dovendo invece essere specifico, esplicito ed univoco, quindi idoneo a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale” (così Cass. civ., sez. trib., 10 febbraio 2021, n. 3227; conf. App. Messina, sez. lav., 15 maggio 2023, n. 358; App.
Roma, sez. lav., 21 febbraio 2023, n. 67; App. Firenze, sez. II, 12 ottobre 2022, n. 2267).
Il che significa che, se è vero che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non richiede formule sacramentali, è altrettanto vero che la contestazione va fatta, a pena di inefficacia, con una dichiarazione chiara ed univoca che individui sia il documento che si intende contestare, sia le differenze tra quello prodotto in copia e l'originale, non essendo sufficienti clausole di stile né generiche asserzioni.
Nel caso di specie, invece, la difesa della società opponente nel verbale di prima udienza si è limitata a disconoscere la documentazione di controparte solo perché “prodotta in copia fotostatica”, senza aggiungere altro. Consegue che, in virtù del combinato disposto degli artt. 2719 c.c. e 215, comma 1, n.
pagina 7 di 10 2 c.p.c. tale documentazione, seppur prodotta in copia fotostatica non autenticata, deve aversi per riconosciuta.
Quanto poi al disconoscimento delle sottoscrizioni, deve ritenersi rituale e tempestivo solo quello inerente la firma apposta in calce ai documenti prodotti sub 2 nel fascicolo di parte opponente (cfr. allegati nn. 1 e 2 - note d'ordine del 9.01.2008) avvenuto alla prima udienza, mentre quello inerente i documenti di trasporto nn. 83 e 84 del 15.1.2008 (allegati nn. 3 e 4, prodotti sub 3 nel fascicolo di parte opponente), è da considerarsi tardivo, poiché operato solo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1,
c.p.c..
Più in particolare, risulta per tabulas che la difesa della società opponente, nel verbale di prima udienza del 6.12.2011, ha disconosciuto “la sottoscrizione posta in calce ai documenti sub 1 e 2 del fascicolo di parte opposta”.
Ebbene, dalla lettura dell'indice del fascicolo di parte della si evince che il docu- CP_1 mento sub 1 aveva ad oggetto “l'originale dell'atto di citazione in opposizione a d.i. notificato alla
, mentre il documento sub 2 riguardava le “copie note d'ordine nn. 16 e 17 del 9.1.2008 Parte_2
(all. 1 e 2)”. Alcun disconoscimento era stato, pertanto, formulato in relazione al documento sub 3
“copie documenti di trasporto nn. 83 e 84 del 15.1.2008 (all. 3 e 4)”.
Tale ultima documentazione è stata, invece, disconosciuta solo con la memoria ex art. 183, 6° com- ma, n. 1 c.p.c., nella quale la difesa della società opponente ha precisato che “questa difesa disconosce espressamente ancora una volta - come già dedotto ed eccepito a verbale all'udienza del 6.12.2011 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce ai documenti prodotti ex adverso nel proprio fascicolo di parte ed asseritamente attribuiti alla (cfr. Parte_1
all. 1, 2 , 3 e 4 del fascicolo di parte . Parte_2
Tuttavia, tale disconoscimento (relativamente al documento sub 3 “copie documenti di trasporto nn.
83 e 84 del 15.1.2008 (all. 3 e 4)”, deve ritenersi intempestivo, come correttamente eccepito dalla società opposta.
Al riguardo, secondo la Suprema Corte, in tema di disconoscimento della scrittura privata la dispo- sizione dell'art. 215, comma 1, n. 2) c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce “nella prima udienza o nella prima risposta suc- cessiva alla produzione”, da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, perché effettuato in assenza della controparte (v. Cass. civ. n. 15113/2019).
pagina 8 di 10 Consegue che il mancato tempestivo assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
L'applicazione di tale principio di diritto al caso di specie comporta che i documenti di trasporto prodotti dalla devono ritenersi tacitamente riconosciuti, offrendo piena prova della CP_1
consegna del materiale del quale la società appellata reclama il pagamento.
Tale granitico impianto probatorio non può essere scalfito neppure dai risultati dell'istruttoria orale svoltasi nel corso del primo grado di giudizio.
Anzitutto alcuna utilità processuale può derivare dall'interrogatorio formale reso dal legale rappre- sentante della poiché privo di carattere confessorio. Parte_1
Né maggiore rilevanza può attribuirsi alla prova testimoniale resa dal teste Testimone_2
dipendente della dovendosi condividere la valutazione operata dal Tribu- Parte_1 nale circa l'irrilevanza e l'inidoneità della stessa ad assurgere ad elemento probatorio “forte”, sino al punto da infrangere il valore probatorio della documentazione prodotta sin dal primo momento dalla
CP_1
Ed invero, le risposte fornite dal teste alle due domande rivoltegli sono risultate generiche e carat- terizzate da continui “non mi risulta”, malgrado la sua posizione di impiegato addetto al settore com- merciale gli consentisse verosimilmente di fornire indicazioni più precise, anche in riferimento alle scritture contabili della non esibite malgrado l'ordine del giudice. Parte_1
In virtù di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza anche le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (con la maggiorazione per collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
147 del 13.08.2022), gravano sulla società appellante in favore dell'appellata CP_1
La domanda risarcitoria formulata dalla società appellata ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta per difetto di prova del pregiudizio subìto, tenuto conto che in giurisprudenza si è affermato che “al fine di ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. la domanda risarcitoria non può essere limitata alla mera prospettazione della condotta colpevole della controparte, astrattamente produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma deve mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento” (così Cass. civ, sez. III, 18 gennaio 2012, n.
691); ed ancora “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum debeatur,
pagina 9 di 10 o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (così App. Napoli, sez. VII, 3 giugno 2019, n. 3004).
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infonda- to, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello pro- posto dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 1670/2021 pubblicata in data 5.10.2021 dal Tribunale di Trani, in composizione monocra- tica, tra la società appellante e la così provvede: CP_1
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante in persona del suo legale rappresentante pro tem- Parte_1
pore, a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 5.850,00 (di cui 1.350,00 quale maggiorazione per collegamenti ipertestuali) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellata CP_1
[...]
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico della in osservan- Parte_1 za dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 19 luglio 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 411 dell'anno 2022
TRA
(P. Iva. , con sede legale in Molfetta, in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Masellis, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Molfetta (Viale Papa Giovanni II n. 16/D)
APPELLANTE
E
(P.Iva ), con sede in Bari, in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Fortunato e Innocente Cataldi, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi telematici:
Email_1 Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 19.04.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle con- clusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 177/10, ad istanza della corrente in Bari, il Tribunale di Parte_2
Trani, Sezione distaccata di Molfetta, ingiungeva alla il pagamento della Parte_1 somma di € 12.225,29 oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale agricolo in forza della fattura n. 43 del 15.01.2008.
Avverso il provvedimento ingiuntivo proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data
15.2.2011, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, rigettare ogni e qualsivoglia avversa istanza, ove venisse formulata, di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito, dichiarare non dovute dalla ditta in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, le somme così come indicate e richieste nel decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 177/10 emesso dal Tribunale di Trani – sez. distaccata di Molfetta, in data 12.11.2010 e notificato in data successiva al 10.01.2011;
3. condannare, in ogni caso, la convenuta opposta al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
A fondamento dell'opposizione la società ingiunta allegava:
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in assenza dei presupposti richiesti dal combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c.;
- che la aveva richiesto e ottenuto il provvedimento monitorio solo in virtù della fattura Parte_2
n. 43/2008, mai recapitata ad essa opponente;
- che con la non era mai intercorso alcun rapporto commerciale;
Parte_2
- che, infatti, la società ricorrente a supporto della propria pretesa creditoria aveva prodotto solo la fattura commerciale, omettendo di produrre sia il documento di trasporto richiamato nella fattura azionata sia le note d'ordine;
- che alcuna costituzione in mora era mai stata ricevuta da essa società opponente.
Con comparsa depositata il 25.06.2011 si costituiva in giudizio la (già CP_1 Pt_2
, la quale resisteva all'opposizione eccependone la totale infondatezza ed invocando la con-
[...]
cessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Nel merito, ed in via istruttoria, a ulteriore dimostrazione della bontà della propria pretesa, produceva: a) note d'ordine nn. 16 e 17, accettate con trasmissione fax della con sottoscrizione di (allegati nn. Parte_1 Parte_3
1 e 2 prodotti sub 2 nel fascicolo di parte opposta); b) documenti di trasporto nn. 83 e 84 del pagina 2 di 10 15.01.2008, sottoscritti e timbrati dalla società opponente (allegati nn. 3 e 4 prodotti sub 3 nel fascicolo di parte opposta).
Alla prima udienza del 6.12.2011 il procuratore di parte opponente disconosceva sia la documen- tazione esibita dalla “in quanto prodotta in copia fotostatica” sia la sottoscrizione CP_1
“posta in calce ai documenti sub 1 e 2 del fascicolo di parte opposta”.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. la difesa della reiterava il Parte_1
disconoscimento già formulato nel verbale di prima udienza precisando che “questa difesa disconosce ancora una volta ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce ai documenti prodotti ex adverso nel proprio fascicolo di parte ed asseritamente attribuiti alla
[...]
(cfr. all. 1,2,3 e 4 del fascicolo di parte … la sottoscrizione apposta Parte_1 CP_1
in calce agli stessi, infatti, non è attribuibile al sig. legale rappresentante della Parte_3
e come tale unico soggetto abilitato agli ordini della merce ed alla Parte_1
sottoscrizione dei documenti attestanti l'eventuale consegna della stessa”.
A sua volta la avanzava istanza di verificazione dei documenti disconosciuti nelle CP_1 sottoscrizione e chiedeva, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., ammettersi: a) l'interrogatorio formale del legale rappresentante della b) la prova testimoniale di;
c) perizia Parte_1 Testimone_1
calligrafica sulla firma di indicando quali scritture di comparazione la sottoscri- Parte_3
zione del mandato alle liti rilasciata per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché altro mandato alle liti prodotto in altro giudizio. Infine, avanzava istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione delle scritture contabili della società opponente.
Con ordinanza resa fuori udienza il 6.07.2012 il Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Molfetta, ammetteva la prova per interpello e per testi formulate dalle parti, ammetteva l'ordine di esibizione delle scritture contabili da parte della relative al periodo gennaio – Parte_1
dicembre 2008 e rigettava l'istanza di verificazione per non aver parte opposta prodotto nei termini di legge gli originali dei documenti disconosciuti
Con sentenza n. 1670/2021, pubblicata il 5.10.2021, il Tribunale di Trani, Prima Sezione, in com- posizione monocratica, rigettava l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto in- giuntivo n. 177/2010, e condannava la società opponente al rimborso delle spese di lite.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che la creditrice opposta ha dimostrato in corso di causa la fornitura della quantità di merce di cui alle fatture esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 10 - che, di contro, l'inottemperanza della società opponente all'ordine di esibizione delle scritture conta- bili (posto a suo carico con ordinanza del 6.07.2012) ha impedito di apprezzare la fondatezza della tesi
(della stessa società) di assoluta inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra le due società;
- che, pertanto, l'opponente non ha dimostrato i fatti estintivi dell'obbligazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
4.93.2022, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In riforma della sentenza n° 1670/2021 emessa in data 21/09/2021 e notificata, unitamente all'atto di precetto di pagamento, in data 07/02/2022, revocare l'opposto decreto per quanto di ragione e dichiarare non dovute dalla ditta in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, le somme così come indicate e richieste nel decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n°
177/10 emesso dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, in data 12/11/2010 e notificato in data successiva al 10/01/2011;
Condannare parte appellata al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara sin d'ora anticipatario, revocando, altresì, la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00 nella sentenza n°
1670/2021 impugnata”.
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata ha contestato la fondatezza dell'impu- CP_1
gnazione, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, infondato in fatto Parte_1
e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1670/2021 del 21.9.2021 emessa dal Tribunale di
Trani all'interno del giudizio n. 94000085 RG 2011;
B) accertare e dichiarare la debitrice nei confronti della Parte_1 CP_1
delle somme ad essa dovute come da sentenza gravata e come dal decreto ingiuntivo 177/2010 emesso dal Tribunale di Molfetta in data 12.11.2010, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme nei confronti della CP_1
C) accertare e dichiarare la natura temeraria dell'appello introdotto dalla e Parte_1 per l'effetto condannarla al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno in favore della ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio dalla Corte d'Appello come per legge;
CP_1
D) in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 causa”.
pagina 4 di 10 Con unico ed articolato motivo di gravame la società appellante lamenta il malgoverno da parte del
Giudice di primo grado delle risultanze istruttorie, che avrebbe condotto alla svalutazione della deci- sività del disconoscimento di tutta la documentazione esibita dalla parte opposta (odierna appellata) nonché alla sottovalutazione della rilevanza delle prove orali assunte in ordine all'inesistenza del rapporto tra essa e la Parte_1 CP_1
Per converso - ad avviso dell'appellante - il Tribunale di Trani avrebbe eccessivamente valorizzato l'inottemperanza da parte di essa società opponente all'ordine di esibizione delle scritture contabili, giungendo così erroneamente a ritenere provata la pretesa creditoria.
Il motivo è destituito di fondamento.
Prima di procedere con l'analisi delle questioni di merito, è utile richiamare la nota regola per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, ma attore in senso sostanziale, l'onere di provare il diritto per cui ha agito in via monitoria, mentre a carico del debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, incombe l'onere di dover allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (cfr., ex plu- rimis, Cass. civ. 25499/2021, Cass. civ. 24629/2015, Cass. civ. 12765/2007).
È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per ottenere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione la stessa (ove contestata) non ha più quella valenza probatoria, dovendosi fornire la prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (cfr. Cass.
5915/2011).
Ciò premesso in punto di diritto, ad avviso della Corte la radicale tesi difensiva della società opponente, odierna appellante, di assoluta inesistenza di ogni rapporto commerciale tra le due società in causa trova inequivoca smentita nella documentazione versata in atti dalla creditrice opposta
(prodotta su sollecitazione della stessa parte opponente), che fornisce viceversa piena prova del diritto azionato dalla Controparte_1
Risulta agli atti che la con il ricorso monitorio ha prodotto: a) l'estratto autentico delle Parte_2
scritture contabili per OT;
b) fattura n. 43 del 15.1.2008; c) nota legale in data Persona_1
21.07.2009, a firma dell'avv. Clemente, tornata al mittente per compiuta giacenza;
d) nota della dell'8.04.2009, con allegato avviso di ricevimento sottoscritto per ricevuta. Parte_2
Risulta, altresì, che con la comparsa di costituzione e risposta l'opposta, sollecitata sul punto dall'opponente (la quale negava di aver mai ordinato e, quindi, ricevuto la merce suddetta), ha prodotto pagina 5 di 10 in giudizio: 1) note d'ordine nn. 16 e 17 del 9.1.2008, sottoscritte entrambe per accettazione da
[...]
ed inviate a mezzo fax (allegati nn. 1 e 2, prodotti sub 2 nel fascicolo di parte opposta); 2) CP_2
documenti di trasporto nn. 83 e 84, sottoscritti e timbrati dalla società opponente.
A parere di questa Corte correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto tali documenti idonei a provare il credito, in quanto forniscono la prova non solo della stipula del contratto tra le parti, ma anche dell'effettiva esecuzione dello stesso.
Quanto al valore probatorio della fattura commerciale, costituisce principio consolidato nella giuri- sprudenza di legittimità quello secondo il quale “la fattura commerciale non ha soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. 3581/2024; Cass. 35870/2022; Cass. 2211/2022; Cass. 26801/2019).
Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (Cass. 26801/2019)
Ebbene, tornando al caso di specie non risulta agli atti che la abbia mai Parte_1
contestato prima del giudizio la fattura commerciale oggetto di causa.
Né giova all'appellante affermare che “la ditta opponente non ha mai ricevuto alcuna formale costituzione in mora da parte della società opposta. La ditta opponente ha avuto contezza del presunto credito vantato dalla solo a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo emesso Parte_2 dall'intestato Ufficio Giudiziario”, poiché tale circostanza viene smentita dalla regolare ricezione delle lettere di messa in mora inviate dalla società creditrice, alle quali non è seguita alcuna contestazione formale.
È infatti documentalmente provato che la lettera di costituzione in mora in data 8.04.2009 è stata regolarmente recapitata in data 15.04.2009 (giusta ricevuta di consegna allegata sub 5 al fascicolo di parte opposta), mentre l'invio della lettera del 21.07.2009 a firma dell'avv. Natale si è perfezionato per compiuta giacenza.
Particolare rilievo probatorio riveste, altresì, la mancata ottemperanza da parte della Parte_4 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della stessa società
[...]
opponente per il periodo gennaio/dicembre 2008.
Infatti, "pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709
(secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti
pagina 6 di 10 all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registra- zione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art.
2720 c.c." (v. Cass. civ. n. 3383/2005; Cass. civ. n. 32935/2018).
E' evidente allora l'utilità della disposta esibizione, poiché la verifica dell'annotazione della fattura in parola nelle scritture contabili della avrebbe consentito al Tribunale ed a Parte_1
questa Corte di trarre ulteriore riscontro della esistenza del credito vantato dalla società ricorrente.
Per tale ragione l'inottemperanza all'ordine di esibizione è stata valutata dal Giudice di primo grado quale comportamento ingiustificato, da cui trarre argomenti di prova a carico della Parte_5
ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
[...]
Riscontri documentali della preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale si traggono, del resto, dalle note d'ordine (allegati 1 e 2, prodotti sub 2 nel fascicolo di parte opposta) e dai documenti di trasporto (allegati 3 e 4, prodotti sub 3 nel fascicolo di parte opposta), sottoscritti e timbrati dalla società opponente.
Al riguardo alcun valore può essere attribuito all'avvenuto disconoscimento di tale documentazione da parte della Parte_1
Quanto al disconoscimento della conformità della documentazione, perché prodotta in copia foto- statica, questa Corte non ignora l'indirizzo giurisprudenziale in tema di specificità del disconosci- mento, secondo cui “il disconoscimento della copia fotostatica non si riassume nell'enunciazione di una formula generica ed omnicomprensiva dovendo invece essere specifico, esplicito ed univoco, quindi idoneo a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale” (così Cass. civ., sez. trib., 10 febbraio 2021, n. 3227; conf. App. Messina, sez. lav., 15 maggio 2023, n. 358; App.
Roma, sez. lav., 21 febbraio 2023, n. 67; App. Firenze, sez. II, 12 ottobre 2022, n. 2267).
Il che significa che, se è vero che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non richiede formule sacramentali, è altrettanto vero che la contestazione va fatta, a pena di inefficacia, con una dichiarazione chiara ed univoca che individui sia il documento che si intende contestare, sia le differenze tra quello prodotto in copia e l'originale, non essendo sufficienti clausole di stile né generiche asserzioni.
Nel caso di specie, invece, la difesa della società opponente nel verbale di prima udienza si è limitata a disconoscere la documentazione di controparte solo perché “prodotta in copia fotostatica”, senza aggiungere altro. Consegue che, in virtù del combinato disposto degli artt. 2719 c.c. e 215, comma 1, n.
pagina 7 di 10 2 c.p.c. tale documentazione, seppur prodotta in copia fotostatica non autenticata, deve aversi per riconosciuta.
Quanto poi al disconoscimento delle sottoscrizioni, deve ritenersi rituale e tempestivo solo quello inerente la firma apposta in calce ai documenti prodotti sub 2 nel fascicolo di parte opponente (cfr. allegati nn. 1 e 2 - note d'ordine del 9.01.2008) avvenuto alla prima udienza, mentre quello inerente i documenti di trasporto nn. 83 e 84 del 15.1.2008 (allegati nn. 3 e 4, prodotti sub 3 nel fascicolo di parte opponente), è da considerarsi tardivo, poiché operato solo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1,
c.p.c..
Più in particolare, risulta per tabulas che la difesa della società opponente, nel verbale di prima udienza del 6.12.2011, ha disconosciuto “la sottoscrizione posta in calce ai documenti sub 1 e 2 del fascicolo di parte opposta”.
Ebbene, dalla lettura dell'indice del fascicolo di parte della si evince che il docu- CP_1 mento sub 1 aveva ad oggetto “l'originale dell'atto di citazione in opposizione a d.i. notificato alla
, mentre il documento sub 2 riguardava le “copie note d'ordine nn. 16 e 17 del 9.1.2008 Parte_2
(all. 1 e 2)”. Alcun disconoscimento era stato, pertanto, formulato in relazione al documento sub 3
“copie documenti di trasporto nn. 83 e 84 del 15.1.2008 (all. 3 e 4)”.
Tale ultima documentazione è stata, invece, disconosciuta solo con la memoria ex art. 183, 6° com- ma, n. 1 c.p.c., nella quale la difesa della società opponente ha precisato che “questa difesa disconosce espressamente ancora una volta - come già dedotto ed eccepito a verbale all'udienza del 6.12.2011 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce ai documenti prodotti ex adverso nel proprio fascicolo di parte ed asseritamente attribuiti alla (cfr. Parte_1
all. 1, 2 , 3 e 4 del fascicolo di parte . Parte_2
Tuttavia, tale disconoscimento (relativamente al documento sub 3 “copie documenti di trasporto nn.
83 e 84 del 15.1.2008 (all. 3 e 4)”, deve ritenersi intempestivo, come correttamente eccepito dalla società opposta.
Al riguardo, secondo la Suprema Corte, in tema di disconoscimento della scrittura privata la dispo- sizione dell'art. 215, comma 1, n. 2) c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce “nella prima udienza o nella prima risposta suc- cessiva alla produzione”, da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, perché effettuato in assenza della controparte (v. Cass. civ. n. 15113/2019).
pagina 8 di 10 Consegue che il mancato tempestivo assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
L'applicazione di tale principio di diritto al caso di specie comporta che i documenti di trasporto prodotti dalla devono ritenersi tacitamente riconosciuti, offrendo piena prova della CP_1
consegna del materiale del quale la società appellata reclama il pagamento.
Tale granitico impianto probatorio non può essere scalfito neppure dai risultati dell'istruttoria orale svoltasi nel corso del primo grado di giudizio.
Anzitutto alcuna utilità processuale può derivare dall'interrogatorio formale reso dal legale rappre- sentante della poiché privo di carattere confessorio. Parte_1
Né maggiore rilevanza può attribuirsi alla prova testimoniale resa dal teste Testimone_2
dipendente della dovendosi condividere la valutazione operata dal Tribu- Parte_1 nale circa l'irrilevanza e l'inidoneità della stessa ad assurgere ad elemento probatorio “forte”, sino al punto da infrangere il valore probatorio della documentazione prodotta sin dal primo momento dalla
CP_1
Ed invero, le risposte fornite dal teste alle due domande rivoltegli sono risultate generiche e carat- terizzate da continui “non mi risulta”, malgrado la sua posizione di impiegato addetto al settore com- merciale gli consentisse verosimilmente di fornire indicazioni più precise, anche in riferimento alle scritture contabili della non esibite malgrado l'ordine del giudice. Parte_1
In virtù di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza anche le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (con la maggiorazione per collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
147 del 13.08.2022), gravano sulla società appellante in favore dell'appellata CP_1
La domanda risarcitoria formulata dalla società appellata ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta per difetto di prova del pregiudizio subìto, tenuto conto che in giurisprudenza si è affermato che “al fine di ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. la domanda risarcitoria non può essere limitata alla mera prospettazione della condotta colpevole della controparte, astrattamente produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma deve mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento” (così Cass. civ, sez. III, 18 gennaio 2012, n.
691); ed ancora “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum debeatur,
pagina 9 di 10 o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (così App. Napoli, sez. VII, 3 giugno 2019, n. 3004).
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infonda- to, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello pro- posto dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 1670/2021 pubblicata in data 5.10.2021 dal Tribunale di Trani, in composizione monocra- tica, tra la società appellante e la così provvede: CP_1
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante in persona del suo legale rappresentante pro tem- Parte_1
pore, a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 5.850,00 (di cui 1.350,00 quale maggiorazione per collegamenti ipertestuali) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellata CP_1
[...]
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico della in osservan- Parte_1 za dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 19 luglio 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 10 di 10