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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 883/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
La CO, riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Anna Ferrari ConSIliere dott. Federico Botta ConSIliere rel. dott.ssa Susanna Galli ConSIliere on. dott. Andrea Sammali ConSIliere on.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG 883/2024 promossa da
(C.F. ), in qualità di curatore speciale delle Parte_1 CodiceFiscale_1 minori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 presso il cui studio sito in Milano, in Via G. Pierluigi da Palestina n.6, ha eletto domicilio;
RECLAMANTE
Con l'intervento di
, (C.F: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08.08.1980, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Gnesi del Foro di Monza, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, sito in Monza, Via Caronni n. 8.
PARTE COSTITUITA
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Luisa Russo.
OGGETTO: reclamo avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data 17.10.2024. nel procedimento n. 2296/2022+ 69/2021 R.Gen./E a tutela delle minori:
- (nata a [...] il [...]); Persona_1
1 - (nata a [...] il [...]); Persona_2
- (nata a [...] il [...]). Persona_3
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte reclamante
Voglia CO Ecc.ma CO in riforma del decreto definitivo del n. cronol. 5926/24 depositato in data
18/10/2024 dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento n. 10002296/22 + 1000069/21 RG/E
IN VIA PRELIMINARE
1. Disporre formalmente e ritualmente o dare atto dell'avvenuta riunione dei procedimenti N.
(1000)2296/2022 E N. (10000)69/2021 RG/E
NEL MERITO
1. Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori e, conseguentemente, disporre la nomina di un tutore
2. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di individuare il più idoneo collocamento per ciascuna delle tre minori
3. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare con modalità osservate
e protette gli incontri e i contatti telefonici tra ciascuna minore e ciascuno dei genitori con facoltà di sospenderli se disturbanti
4. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare i contatti e gli incontri con le famiglie ex affidatarie al fine di garantire la continuità degli affetti
5. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare e garantire la continuità della frequentazione tra le tre sorelle
6. Disporre la valutazione diagnostica dello stato di benessere psicofisico delle minori presso
l competente CP_1
7. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di attivare/proseguire ogni intervento di sostegno psicologico/educativo a favore delle tre minori
IN VIA ISTRUTTORIA
• Acquisire i fascicoli di primo grado n. (10000)69/21 RG/E e n. (1000)2296/22 RG/E
• Disporre, se ritenuta necessaria ai fine del decidere, l'audizione della madre delle minori, SInora
Parte_2
• Disporre, se ritenuta necessaria ai fine del decidere, l'audizione del padre delle minori, SInor
Parte_3
• Disporre, se ritenuto necessario ai fine del decidere, l'ascolto delle minori
2 • Disporre, se ritenuto necessario ai fine del decidere, la convocazione della rete degli operatori
Conclusioni per la parte costituita CP_2
Confermare l'affido all'Ente per il tempo necessario senza dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre proseguendo il percorso di sostegno già in atto così da rafforzare il rapporto madre/figlie tanto importante per l'equilibrio psicofisico delle minori.
Con ogni più ampia riserva di richieste istruttorie, deduzioni e conclusioni
Conclusioni per il PROCURATORE GENERALE
Conferma della limitazione della responsabilità dei genitori, con mantenimento dell'affido all'ente, collocamento delle minori presso la madre, prosecuzione di tutti gli interventi- anche di ADM – necessari, prosecuzione dei colloqui di sostegno alla genitorialità con il padre e stretto monitoraggio del nucleo familiare, valutazione da parte dei servizi della opportunità di mantenere e/o intensificare i rapporti con le famiglie affidatarie se utili a scopo educativo di sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado.
Con ricorso del 12.01.2021 il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva domandato al Tribunale per i Minorenni adito la riapertura e la modifica dei provvedimenti ex art. 333 c.c. e la decadenza della responsabilità genitoriale ex art 330 c.c. a tutela delle minori Persona_1
, , .
[...] Persona_2 Persona_3
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, dopo aver proceduto all'ascolto dei genitori biologici delle minori e delle due coppie affidatarie, con decreto definitivo emesso in data 01.04.2022 , a fronte del grave pregiudizio in cui versavano le bambine, aveva confermato l'affido delle minori al comune di Bollate con collocamento delle stesse presso le due famiglie affidatarie Per_4 per e e per aveva altresì disposto che gli
[...] Per_1 Per_2 Persona_5 Per_3 incontri tra i genitori biologici e le figlie avvenissero all'interno dello Spazio Neutro affidando tale regolamentazione ai Servizi sociali incaricati.
In data 18.08.2022 i Servizi Sociali di Bollate inviavano segnalazione urgente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni riferendo come il ritorno della figura materna rappresentasse elemento di forte preoccupazione in assenza di un'adeguata valutazione psicodiagnostica: i servizi rappresentavano che la madre, convocata per un colloquio dopo 6 anni di totale assenza dalla vite delle figlie, non era parsa “in alcun modo consapevole dei suoi agiti abbandonici e di pregiudizio attuati nei confronti delle figlie, riportando una posizione di sfiducia totale nei servizi, vissuti come persecutori e non in grado di comprendere le sue necessità e le posizioni assunte in passato.”
3 In data 31.08.2022 il P.M., a seguito della suindicata segnalazione, ricorreva al Tribunale per i
Minorenni per la modifica del decreto definitivo dell'01.04.2022 e l'adozione dei più opportuni provvedimenti ex art 330-333 c.c. nell'interesse di , e e nei confronti degli Per_1 Per_2 Per_3 esercenti della responsabilità genitoriale.
Con provvedimento provvisorio del 26.09.2022 il primo giudice nominava quale Curatore Speciale per le minori l'avv. , il quale si costitutiva in giudizio il 22.11.2022. Parte_1
Col provvedimento provvisorio del 10.02.2023- recante R.G. 2296-22 il primo giudice assumeva i seguenti provvedimenti:
“Conferma l'affidamento delle minori all'ente, comune di Bollate, con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, sanitario educativo e scolastico.
Dispone la regolamentazione degli incontri fra i minori e il padre avvenga a cura dei servizi sociali con
e modalità più opportune. Con avvio di incontri dei minori con la madre in Spazio Neutro, previa valutazione psicodiagnostica della donna, che tenga conto delle sue condizioni psicofisiche, e valutata la volontà delle minori, dia avvio agli incontri.
Dispone che i servizi sociali riferiscano sugli incontri, e sulle condizioni psicoemotive dei minori, con aggiornamento e progetto entro quattro mesi da oggi.
Dispone che i servizi sociali forniscano ogni supporto e sostegno necessario”.
Nelle more del giudizio, venivano sentite in audizione , e le famiglie Per_1 Per_2 Per_3 affidatarie e la rete degli operatori. In particolare, nel corso dell'audizione di rete del 26.06.2023,
i servizi segnalavano che, negli ultimi mesi la madre aveva intrapreso, al di fuori delle previsioni del decreto, contatti con le minori. La ricomparsa della donna nella vita delle figlie aveva comportato per e il degradarsi della relazione con la coppia affidataria: infatti, Per_1 Per_2 in sede di audizione le due minori avevano chiesto il collocamento presso una comunità educativa.
Col decreto provvisorio del 26.07.2023 il Tribunale per i Minorenni così stabiliva: confermava l'affido delle minori all'Ente; collocava in due diverse comunità educative e;
Per_1 Per_2 confermava il collocamento di presso la famiglia affidataria;
disponeva che i servizi Per_3 incaricati mantenessero i contatti tra le sorelle e con la famiglia affidataria, nonché regolamentassero, attraverso modalità protette, le visite tra madre e minori, in seguito alla valutazione delle capacità genitoriali e della valutazione psicodiagnostica della madre.
Nel corso del procedimento, il primo giudice provvedeva a rinnovare l'audizione delle tre ragazze e di tutti gli operatori coinvolti.
4 I servizi in data 10.10.2023 depositavano la valutazione psicodiagnostica relativa a Parte_2
dalle cui conclusioni si apprendeva che la madre aveva intrapreso il percorso di
[...] valutazione in modo collaborativo e disponibile, ma che mostrava ancora un atteggiamento di ostilità nei confronti degli operatori e delle istituzioni coinvolte nel procedimento. La madre si poneva in un atteggiamento di “sfida contro il sistema” per averle sottratto e condizionato le figlie, per le quali affermava di lottare al fine di riaverle con sé. Per tali motivi, appariva difficile prevedere un'adesione da parte di a un progetto condiviso. Parte_2
Con la relazione di aggiornamento dell'08.07.2024 i Servizi sociali di Bollate, insieme al CP_3
, davano atto che per le minori e non fosse più possibile proseguire con
[...] Per_1 Per_2
l'intervento comunitario, a seguito delle loro dimissioni dalle comunità ospitanti;
per quanto riguarda che aveva proseguito il suo collocamento in affido familiare e aveva avviato gli Per_3 incontri con la madre all'interno dello spazio neutro, come già avvenuto per le due sorelle, ella manifestava difficoltà nell'integrare l'appartenenza ai due diversi contesti familiari, mostrando comportamenti oppositivi e provocatori verso la famiglia affidataria. Di fronte all'aumento della tensione familiare, gli affidatari avevano deciso di concludere il progetto di affido. Le tre minori venivano quindi temporaneamente collocate presso l'abitazione della SI.ra . In Pt_2 conclusione i Servizi vedevano il rientro delle ragazze presso l'abitazione materna come l'unica opportunità per favorire una maggiore collaborazione con la e le minori, considerando il Pt_2 servizio come uno strumento di supporto e non come un ostacolo alla relazione madre-figlie.
In data 29.08.2024 i Servizi sociali inviavano al primo giudice una relazione di aggiornamento urgente riguardante le tre minori, segnalando che, a seguito di un'accesa lite con la madre, le minori erano scappate dall'abitazione materna ed erano state ospitate per la notte dalle loro precedenti famiglie affidatarie. Dopo tre giorni, i Servizi provvedevano a ricollocare le minori presso tre diverse comunità educative.
In data 17.10.2024 il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo:
- confermava l'affido delle tre minori all'Ente, Servizio sociale di Bollate, per la durata di due anni;
- disponeva il collocamento delle tre minori in comunità educativa;
- disponeva la valutazione psicodiagnostica delle tre minori a cura delle NPI competente;
- disponeva la prosecuzione dei colloqui di sostegno alla genitorialità con la madre delle minori;
- disponeva l'avvio dei colloqui di sostegno con il padre delle minori;
5 - disponeva la regolamentazione degli incontri e dei contatti delle tre minori con i genitori tramite modalità inizialmente protette, e successivamente nelle modalità più opportune, da parte dei Servizi sociali;
- disponeva la prosecuzione della regolamentazione degli incontri delle famiglie ex affidatarie delle minori e le minori stesse.
2. Il procedimento di secondo grado.
Avverso il suindicato provvedimento ha proposto reclamo in data 28.10.2024 il Curatore Speciale delle minori, il quale ha chiesto: “(…) IN VIA PRELIMINARE 1. Disporre formalmente e ritualmente o dare atto dell'avvenuta riunione dei procedimenti N. (1000)2296/2022 E N.
(10000)69/2021 RG/E; NEL MERITO 1. Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori e, conseguentemente, disporre la nomina di un tutore;
2. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di individuare il più idoneo collocamento per ciascuna delle tre minori;
3. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare con modalità osservate e protette gli incontri e i contatti telefonici tra ciascuna minore e ciascuno dei genitori con facoltà di sospenderli se disturbanti;
4. Confermare l'incarico al Servizio
Sociale territorialmente competente di regolamentare i contatti e gli incontri con le famiglie ex affidatarie al fine di garantire la continuità degli affetti 5. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare e garantire la continuità della frequentazione tra le tre sorelle;
6. Disporre la valutazione diagnostica dello stato di benessere psicofisico delle minori presso
l competenti;
7. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di CP_1 attivare/proseguire ogni intervento di sostegno psicologico/educativo a favore delle tre minori. IN VIA
ISTRUTTORIA: Acquisire i fascicoli di primo grado n. (10000)69/21 RG/E e n. (1000)2296/22
RG/E. Disporre, se ritenuta necessaria ai fine del decidere, l'audizione della madre delle minori, SInora . Disporre, se ritenuta necessaria ai fine del decidere, l'audizione del padre delle Parte_2 minori, SInor Disporre, se ritenuto necessario ai fine del decidere, l'ascolto delle Parte_3 minori. Disporre, se ritenuto necessario ai fine del decidere, la convocazione della rete degli operatori
(…)”.
A sostegno del proprio reclamo, il Curatore Speciale ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
- con il primo motivo di censura, ha contestato la decisione del primo giudice per non aver dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale. Inoltre, ha lamentato che la gravità della situazione delle ragazze e il serio rischio a cui sono costantemente esposte,
a causa degli atteggiamenti disfunzionali materni e della totale assenza del padre, siano stati
6 trascurati e sottovalutati dal Tribunale per i Minorenni. Per il Curatore Speciale, non ci sarebbero più margini per una minima possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte di entrambi i genitori. Nello specifico, quanto alla madre, la SI.ra , il Curatore ha Pt_2 ricordato che ella si è resa responsabile di ripetuti agiti abbandonici, di esposizione delle minori a promiscuità sessuale e gravi trascuratezze nell'accudimento e maltrattamenti psicologici, disinteressandosi della vita delle ragazze per sei anni.
Quanto al padre, il SI. ha ricordato che lo stesso non ha mai manifestato alcun Pt_3 interesse nei confronti delle figlie, non partecipando a nessun percorso di sostegno alla genitorialità, interrompendo ogni contatto con i Servizi sociali e non contribuendo al loro mantenimento economico. Ad oggi, il padre ha contatti sporadici solo con la figlia , Per_1 poiché è la ragazza a ricercalo e chiamarlo in una dinamica di inversione dei ruoli;
- in relazione al secondo motivo di reclamo, il Curatore speciale ha riferito che a seguito della fuga delle ragazze dalla casa materna le stesse sono state ricollocate in via d'urgenza in strutture di pronto intervento e successivamente in tre diverse comunità. Il Curatore ha lamentato inoltre che la disposizione del provvedimento impugnato, in punto di collocamento delle minori sia troppo limitativa e debba essere modificata in modo da consentire al Servizio
Sociale incaricato di individuare anche altre soluzioni più idonee per le ragazze. Ha altresì rappresentato che il Servizio Sociale sta cercando di ricostruire una nuova progettualità per ciascuna delle minori;
che il collocamento in comunità educativa potrebbe risultare la soluzione più idonea;
che e hanno già agito due fughe dalle rispettive strutture, mentre, Per_2 Per_3
si avvicina ormai alla maggiore età, per cui si rende necessario ridefinire un progetto Per_1 anche in vista di un eventuale prosieguo amministrativo;
- con il terzo motivo di reclamo il Curatore ha preliminarmente chiesto la riunione dei due procedimenti al fine di evitare ulteriore confusione e ritardi.
Con provvedimento depositato in data 05.11.2024 il Presidente della sezione minori e famiglia ha disposto la comparizione personale delle parti dell'udienza per l'udienza del 15.01.2024.
All'udienza collegiale del 15.01.2025 entrambi i genitori presenti dichiaravano di voler partecipare al procedimento e chiedevano un rinvio per potersi munire di difensore;
preso atto della relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 06.12.2024, l'assistente sociale faceva presente che la minore il giovedì precedente era scappata dalla comunità ed era stata successivamente Per_2 collocata presso la madre.
La CO, vista la richiesta dei genitori, rinviava il procedimento all'udienza del 27.03.2025.
7 In data 20.02.2025 si costituiva in giudizio , madre delle minori, Parte_2 chiedendo di confermare l'affido delle minori all'Ente per il tempo necessario senza dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e di proseguire il percorso di sostegno già in atto così da rafforzare il rapporto madre- figlie.
Nelle more, in data 12.03.2025, i Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento relativa alla fuga della minore dalla comunità sottolineando che la storia della ragazza, segnata Per_2 da fughe e continui cambi di comunità, evidenziava la sua difficoltà nel trovare stabilità e senso di appartenenza. L'episodio rappresentava inoltre l'importanza di un intervento educativo mirato a colmare il suo senso di vuoto e smarrimento che si manifesta in comportamenti oppositivi e nella percezione della comunità come un ambiente ostile.
In data 14.03.2025 i Servizi Sociali depositavano nuova relazione di aggiornamento relativa a e alle figlie minori e con la quale davano atto che, Parte_2 Per_2 Per_3 relativamente al rapporto con il padre, le ragazze riportavano di avere contatti attivi con lo stesso mostrandosi d'accordo rispetto alla possibilità di passare con lui un week-end al mese. Quanto al rapporto delle ragazze con il compagno della madre, SI. le stesse raccontavano di aver Tes_1 instaurato con lui un buon rapporto tanto da esprimere il desiderio di potersi stabilizzare presso l'abitazione materna e trasferire lì la loro residenza. riportava di Parte_2 essere in cerca di un'altra abitazione tale da permettere a tutti i componenti di avere degli spazi adeguati. Alla luce delle dichiarazioni delle minori, i Servizi Sociali ritenevano che la definizione di ulteriori progettualità di inserimento comunitario delle stesse complicherebbe il loro percorso evolutivo.
All'udienza del 26.03.2025 sono stati sentiti i Servizi sociali di Bollate che hanno confermato che
, che diventerà maggiorenne ad aprile 2025, è attualmente collocata presso la comunità Per_1
“Stella Polare”, intende rimanervi ed ha fatto richiesta di proseguo amministrativo, dando atti che la minore incontra il padre e la madre in maniera autonoma e libera.
I Servizi sociali di Seveso hanno quindi riferito: “le minori e sono ritornate di propria Per_2 Per_3 iniziativa presso la madre, pur mantenendo l'affido al Servizio sociale di Bollate. Sono state sentite però dagli operatori di Seveso, luogo di residenza della madre, e hanno confermato la volontà di rimanere dalla madre rifiutando ogni collocamento comunitario residenziale, hanno esternato la loro volontà di una progettualità che contempli comunque il collocamento presso la madre. e Per_3 Per_2 hanno motivato questa loro volontà di rimanere collocate presso la madre in quanto frequenta Per_3 la terza media a Seveso da quando è tornata dalla madre. sta cercando una soluzione formativa Per_2
8 professionale. Hanno rinnegato la bontà dell'operato dei servizi e hanno esternato il desiderio di stare dalla mamma confidando in una ripresa di una relazione positiva della madre che a loro parere è cambiata. Confermo che l'abitazione della madre è molto piccola e che, attualmente, non siamo state formalmente incaricate. Sia che incontrano il padre liberamente anche se Per_2 Per_3 saltuariamente, perché impegnate in altre attività”.
I Servizi sociali di Bollate presenti hanno riferito: “seguiamo le ragazze da 12 anni e gli interventi sia a favore delle minori che dei genitori si sono mantenuti costanti fino al rientro a casa della madre, avvenuto ad ottobre per e il 14 gennaio per . Abbiamo mantenuto dei contatti con la Per_3 Per_2 madre e con con dei colloqui psicosociali, abbiamo iscritto alla scuola di Seveso. Per_3 Per_3
Essendosi spostata in un altro territorio non è stato possibile attuare altri interventi. Per Per_3
non abbiamo fatto colloqui dopo il rientro a casa dalla madre. Per abbiamo Per_2 Per_1 continuato gli interventi previsti nel decreto.”
I Servizi sociali di Seveso hanno fatto presente: “dopo l'udienza di gennaio, abbiamo fatto un colloquio congiunto tra le minori e la mamma limitandoci a ciò in quanto non abbiamo ancora avuto un incarico formale, anche tenuto conto della complessità della situazione. Abbiamo incontrato il curatore anche in presenza dei Servizi di Bollate”.
Su domanda del PG. il curatore speciale delle minori ha riferito: “ ha preso le distanze dalla Per_1 madre nonostante il forte legame con le sorelle e ha esternato il suo accordo rispetto alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Dopo gennaio non ho più sentito le ragazze. Ho incontrato a dicembre e sia lei che confidano nel fatto che la madre sia Per_3 Per_2 cambiata”.
I Servizi sociali presenti concordemente si sono riportati alle relazioni e hanno chiesto che la CO, tenuto conto dei mutamenti importanti nella situazione delle minori avvenuti più volte, preveda:
1) il più idoneo collocamento delle minori al fine di far fronte ad eventuali cambiamenti, mantenendo allo stato il collocamento attuale di e dalla madre e in comunità; Per_2 Per_3 Per_1
2) l'attivazione di un intervento educativo domiciliare presso la madre;
3) l'attivazione di ogni intervento di sostegno psicologico e educativo per le minori;
4) l'attivazione di un sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e anche un sostegno psicologico ai genitori, se disponibili, facendo presente che il padre è residente a [...]degli
Angeli;
5) il monitoraggio dei rapporti tra le minori e i genitori;
9 6) il conferimento di un incarico formale ai servizi sociali di Seveso per e e Per_2 Per_3 mantenimento dell'affido di al Comune di Bollate. Per_1
A questo punto il Presidente ha interpellato la madre sulla disponibilità a collaborare con i Servizi in relazione agli interventi sopra proposti sia in favore delle minori che suo e del padre delle minori.
ha dichiarato: “sono disponibile compatibilmente con i miei impegni Parte_2 lavorativi ciò anche per quanto riguarda l'educativa domiciliare”.
La madre ha altresì dichiarato di avere bisogno della residenza delle minori presso di sè anche per motivi burocratici ed economici e per migliorare la situazione abitativa
Il padre anch'egli interpellato, ha dichiarato di essere disponibile a qualsiasi Parte_3 tipo di supporto.
Il P.G. ha espresso parere favorevole sul progetto in udienza delineato, e in ogni caso, se si rivelassero criticità, mantenimento del collocamento comunitario e rigetto della domanda dei genitori.
L'avvocato Gnesi per la madre ha chiesto respingersi la domanda di Parte_2 decadenza e si è associata al progetto delineato dai servizi.
Il curatore speciale delle minori si è riportata alle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e, in subordine, ha chiesto la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali, facendo presente che il riavvicinamento della madre ha creato seri problemi alle minori.
La CO, con statuizione provvisoria - ritenuto alla stregua dei dati evincibili dalle relazioni dei
Servizi Sociali del Comune di Bollate e del Comune di Seveso e di quanto emerso all'udienza del
26.03.2025 di dover disporre il collocamento delle minori e Persona_2 [...]
presso la madre, fino alla data dell'udienza di rinvio indicata in dispositivo e Persona_3 di dover confermare il collocamento presso la comunità educativa di Persona_1 sulla base della considerazione che, rispetto all'epoca di adozione del provvedimento reclamato, che prevedeva il collocamento delle tre minori in comunità educativa, la situazione di fatto del nucleo si era modificata atteso che e si erano volontariamente allontanate dalla Per_2 Per_3 comunità ed avevano fatto rientro presso l'abitazione della madre, rifiutando ogni ulteriore spostamento, ritenuto che il progetto meglio rispondente all'interesse di e fosse, Per_2 Per_3
allo stato, la conferma dell'affido all'Ente-servizio sociale del Comune di Bollate, con collocamento presso la madre, atteso il rifiuto delle minori rispetto ad un progetto alternativo, ferma restando la facoltà dell'Ente affidatario di procedere nel prosieguo del procedimento ad un più idoneo collocamento delle minori ove rispondente al loro esclusivo interesse – ha così stabilito:
10 “1) conferma l'affido delle minori , , Persona_1 Persona_2
all'ente, servizio sociale del comune di Bollate;
Persona_3
2) Conferma il collocamento di in comunità educativa e dispone il Persona_1 collocamento delle minori e presso Persona_2 Persona_3
l'abitazione materna sita in via Cardinal Federico Borromeo n. 5 a Seveso, con facoltà di procedere ad ulteriore e più idoneo collocamento laddove rispondente all'esclusivo interesse delle minori e Per_2
; Per_3
3) Incarica i Servizi Sociali di Bollate in collaborazione con i Servizi Sociali di Seveso di:
a) attivare un intervento educativo domiciliare presso la madre;
b) attivare ogni intervento di sostegno psicologico e educativo per le minori;
c) attivare un sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e anche un sostegno psicologico ai genitori, se disponibili, facendo presente che il padre è residente nel Comune di Carrobbio degli
Angeli;
d) monitorare i rapporti tra le minori e i genitori;
4) Invita la madre e il padre a collaborare Parte_2 Parte_3 all'attuazione degli interventi e dei progetti dei servizi”.
E' stato quindi disposto rinvio all'udienza del 18.09.2025, successivamente anticipata, per ragioni di riorganizzazione dei ruoli, al 16.09.2025.
All'udienza del 16.09.2025 il curatore ha illustrato e richiamato il contenuto delle relazioni, richiamando le conclusioni del reclamo e, in subordine, chiedendo che venga mantenuto l'affido all'Ente trasferendo la competenza al comune di Seveso.
Il difensore della parte reclamata ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo: conferma dell'affido all'Ente per il tempo necessario senza dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre, proseguendo il percorso di sostegno già in atto così da rafforzare il rapporto madre/figlie tanto importante per l'equilibrio psicofisico delle minori.
Il P.G. ha concluso per la conferma della limitazione della responsabilità della madre, con collocamento delle minori presso di lei e il mantenimento dell'affido all'Ente con collocamento presso la madre e la prosecuzione di tutti gli interventi, anche di ADM, necessari, prosecuzione dei colloqui di sostegno alla genitorialità con il padre e stretto monitoraggio del nucleo familiare, valutazione da parte dei Servizi della opportunità di mantenere e/o intensificare i rapporti con le famiglie affidatarie se utili a scopo educativo di sostegno.
11 All'esito la CO ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione.
Quanto alla istanza formulata in via preliminare dalla reclamante deve osservarsi che il Tribunale per i Minorenni ha già provveduto a disporre di fatto la riunione dei procedimenti sub RG
10002296/2022 e 69/2021 R. Gen. E, come si evince dai numeri del procedimento riportati in epigrafe nel decreto definitivo in questa sede. L'istanza va pertanto rigettata.
Nel merito il reclamo è solo in limitata parte fondato e la decisione del Tribunale per i Minorenni va quindi in parte riformata.
Ritiene infatti la CO che, alla luce dell'evoluzione delle condizioni di vita delle minori e della loro relazione con i genitori biologici, come evincibili dalle allegazioni delle parti e dalle relazioni di volta in volta redatte e prodotte dai servizi sociali, non possa essere accolto il reclamo in punto di richiesta di riforma del decreto del Giudice di prime cure nella parte in cui ha disposto l'affidamento delle minori all'ente anziché la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La CO, pur sottolineando la gravità della pregressa condotta di entrambi i genitori che - in concreto – ad iniziare dai numerosi allontanamenti attuati dalla madre dal 2012 avevano interrotto il loro rapporto con le figlie minorenni e si erano mostrati totalmente disinteressati ad una progettualità futura di vita con le stesse, ritiene che ad oggi, alla luce di un iniziale e progressivo riavvicinamento a far data dal 2022 tra madre e figlie e di una dichiarata disponibilità da parte del padre ad una ripresa dei rapporti (inizialmente all'insaputa degli operatori dei servizi sociali e della famiglia affidataria, con evidenti difficoltà nella gestione delle minori), non sussistano allo stato i presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta infatti una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio. In particolare, il giudice di merito deve effettuare una prognosi sulla possibilità di recupero della capacità genitoriali «con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali» (Cass. 12237/2023).
12 Nel caso di specie, deve osservarsi che, allo stato, alla luce dell'evoluzione della situazione familiare, per come emersa dalle allegazioni delle parti e dalle relazioni dei servizi sociali, appare possibile effettuare una prognosi sulla possibilità di recupero della capacità genitoriali.
Dalla relazione del 06.12.2024 pervenuta a Questo Collegio dai Servizi Sociali del comune di
Bollate, emergeva quanto segue: “La situazione del nucleo familiare delle minori in oggetto è conosciuta dal servizio scrivente a partire dal 2012, a fronte degli allontanamenti attuati dalla madre delle minori, SI.ra , sin dalla loro tenera età, che hanno comportato il Parte_2 susseguirsi di numerosi cambiamenti, nonché conseguenti modifiche circa il collocamento delle minori
e le disposizioni in essere previste dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Data la lunga e complessa presa in carico, le scriventi ritengono utile aggiornare la SV in particolare in merito agli avvenimenti degli ultimi anni, in quanto esemplificativi delle dinamiche presenti all'interno del nucleo familiare allargato, nonché delle condizioni psico emotive delle minori. (…) A parere delle scriventi, il graduale "sgretolamento" nonché fallimento dei progetti precedentemente in essere, ha avuto lentamente origine dal rientro della SI.ra nella vita delle minori a partire Pt_2 dal 2022, successivamente all'interruzione dei loro rapporti nei 7 anni precedenti. (…)
Per ciò che concerne la figura materna, la SI.ra ha di fatto investito il legame di sangue di un Pt_2 SInificato inviolabile e indissolubile che non tiene conto del fatto che, allo stato attuale, di ciò non vi è alcuna traccia esperienziale e interiorizzata nella vita delle figlie, a fronte dell'interruzione totale dei contatti negli ultimi anni e delle modalità pregiudizievoli e abbandoniche genitoriali da sempre utilizzate. È parere delle scriventi che la modalità con la quale la donna si appella al suo diritto di madre possa risultare minacciosa, ricattatoria e vinco ambivalente, poiché propone come inscindibile, indistruttibile e inevitabile qualcosa che, di fatto, non è ancora stato costruito e sperimentato nella realtà. Nel tempo si è potuto assistere, in concomitanza all'avanzare dell'età delle minori, come le stesse abbiano portato avanti e fatto proprie le istanze materne, chiedendo con insistenza maggiori spazi di autonomia e di incontro con la madre, non riuscendo a tollerare la gradualità concordata nonché quanto disposto dall'A.G. Minorile. Tali istanze, sono state frutto non solo delle pressioni ricevute quotidianamente dalla madre, ma anche della reazione all'angoscia e alla paura che la ritrovata disponibilità materna potesse essere nuovamente temporanea. (…) Si assiste infatti, in questo nucleo, ad una continua fusione di individualità e un incessante scambio di ruoli, che porta le ragazze prima ad identificarsi, poi a tollerare e sostenere le fragilità materne al fine di evitare un ulteriore vissuto abbandonico che sicuramente si verificherebbe, come di fatto è stato, nel momento in cui la SInora
non dovesse trovare spazio e soddisfazione per le sue necessita. Tale dinamica, non arginabile, Pt_2
13 struttura delle relazioni all'interno delle quali non viene lasciato spazio all'esistere dell'Altro che, se vuole stare, deve lasciarsi "inglobare e inghiottire'" (…) Ulteriore conseguenza della forte indifferenziazione e dell'invischiamento che si osservano in questo nucleo, pare essere l'attivazione di tutti i soggetti coinvolti a prescindere dal ruolo che ricoprono e dalla funzione che dovrebbero avere, attraverso movimenti sotterranei, insondabili e invisibili che si rivelano nella loro forza nel momento in cui la mamma agisce qualcosa e tutti inevitabilmente si trovano costretti a rispondere. Le minori rispondendo a questo richiamo, lasciano emergere i loro vissuti e i loro bisogni, che però non trovano lo spazio per stare e non possono essere sostenuti tutti insieme e quindi si disgregano, all'interno di una lotta tra sorelle che ha come premio lo sperato riconoscimento e accudimento materno. Tale dinamica le porta a essere continuamente oggetto di spinte e contese opposte, ma che si basano su qualcosa che è inafferrabile e inesistente e mai di fatto sperimentato e interiorizzato.
Per ciò che concerne la figura paterna, SI. lo stesso ha nel tempo interrotto Pt_3 completamente qualsiasi contatto con il servizio scrivente e con le comunità confermando nuovamente la mancata collaborazione già in passato mostrata. Inoltre, lo stesso non è riuscito a mantenere contatti e incontri stabili con le figlie, salvo con in quanto è lei stessa a Per_1 chiamarlo ed attivarlo circa eventuali richieste di incontro. (…) Si è potuto infatti assistere, all'interno delle complesse dinamiche già riportate, al progressivo fallimento dei precedenti percorsi comunitari per e , nonché alla chiusura del Per_1 Per_2 progetto di affido di avvenuti nel luglio u.s. Pertanto, il servizio scrivente si è Per_3 trovato gradualmente costretto ad avvallare il collocamento temporaneo di tutte e tre le minori presso l'abitazione della SI.ra sita a Seveso, in Via Cardinal Federico Pt_2
Borromeo 5, avvenuto a partire dal mese di luglio u.s. (…) A distanza di poco tempo però, in data 26 agosto 2024, si apprende di una nuova fuga attuata dalle minori, questa volta dalla casa materna, a fronte di diversi avvenimenti preoccupanti e pregiudizievoli intercorsi nella relazione con la madre, quali i quotidiani conflitti e agiti aggressivi reciproci, l'esposizione a situazioni di pericolosità legate all'abuso di sostanze da parte del compagno della madre, nonché l'esposizione continua a contesti violenti e antisociali che hanno comportato in alcune occasioni l'utilizzo da parte delle ragazze di sostanze stupefacenti e alcool. Inoltre, la stessa madre ha assunto una posizione di rifiuto, dichiarando al servizio scrivente di non riuscire più ad occuparsi delle figlie e accettando di fatto il loro allontanamento, senza opporsi ed esprimendo sin da subito il suo consenso all'inserimento in comunità delle stesse.(…)
14 Pertanto, alla luce degli elementi di cui sopra, il servizio scrivente si è trovato costretto a reperire a partire dal 26/08/2024 delle possibili strutture comunitarie per tutte e tre le minori, non potendo valutare sull'urgenza altre possibilità di collocamento che potessero rispondere ai bisogni delle stesse.
(…) Il servizio ha contattato più di 50 strutture comunitarie che non hanno dato riscontro positivo;
infatti, si è dovuto reperire strutture anche fuori dal territorio (…) Nelle settimane Pt_4 successive si è provveduto a individuare delle comunità in zone limitrofe (…) Allo stato le minori infatti sono state collocate, a partire dal 19 settembre u.s., presso le seguenti comunità: Pt_3
: Comunità Stella Polare dell'Associazione Gruppo di Betania sita a Milano;
Persona_1
: Casa Comunità della Coop. Sociale Sirio sita in Treviglio (…) Persona_2 CP_4
Anche durante questo delicato momento si sono potute osservare e confermare le stesse dinamiche familiari già in precedenza illustrate, in particolare per ciò che concerne i posizionamenti e gli agiti pregiudizievoli messi in atto da entrambi genitori, che hanno inevitabilmente inficiato sulla già precaria tenuta dei progetti in essere. Si è infatti potuto assistere a distanza di poco tempo, a diverse fughe da parte delle minori dai contesti comunitari, sempre avvallate e sostenute da entrambi i genitori. (…)
Successivamente, in data 28 ottobre u.s., un ulteriore avvenimento conferma quanto più volte esplicitato dal Servizio scrivente cica la precarietà della tenuta/condivisione di qualsiasi progettualità, sia da parte delle minori che delle figure genitoriali. In tale data infatti la minore , scappa Per_2 dalla comunità per fare rientro dalla madre e lo stesso agisce la sorella il giorno Per_3 dopo, 29 ottobre 2024. Una volta rintracciate le minori presso la casa della madre, SI.ra , Pt_2 nonostante il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine - Comando dei Carabinieri di Seveso - al fine di procedere al loro re inserimento presso le strutture individuate come disposto dal Provvedimento di cui sopra si è provveduto di fatto a ricollocare la sola minore . Per ciò che concerne Per_2 ciò non è stato possibile, a fronte della posizione irremovibile della ragazza nel Per_3 far rientro presso la struttura, nonché dell'appoggio e del consenso ricevuto dalla madre
e dall'intero nucleo familiare in quel frangente, che ha portato il Comando dei
Carabinier a contattare il PM di Turno, Dott.ssa , la quale a fronte della Tes_2 situazione ha dato indicazione di disporre il collocamento temporaneo della minore nuovamente presso l'abitazione materna, sita in Seveso. Per_3
Si è potuto appurare come ancora ad oggi gli agiti e i richiami materni non permettono alle minori di strutturare e mantenere nel tempo dei percorsi individuali;
pertanto, ci si è trovati nella posizione di dover confermare, allo stato, il rientro a casa della minore dalla madre con l'obiettivo di ridurre Per_3
15 le pressioni a cui la stessa è continuamente sottoposta e che inevitabilmente la portano a mettere continuamente a rischio la sua progettualità futura.
Allo stato, si assiste, invece, al proseguimento sufficientemente positivo dei percorsi comunitari delle minori e mentre per si conferma l'attuale Per_2 Per_1 Per_3 collocamento presso la casa materna (…)per questo, a parere delle scriventi, è di fondamentale importanza proseguire con uno stretto monitoraggio dell'attuale progettualità del nucleo, anche a fronte dell'imprevedibilità dei soggetti coinvolti, che potrebbe portarli a nuovi posizionamenti e di conseguenza
a nuove possibili progettualità o necessità di intervento (…)”.
Nelle successive relazioni di aggiornamento del marzo 2025 i servizi sociali davano atto della ripresa di contatti periodici con la SInora e del contestuale reciso rifiuto delle minori Pt_2
e di una ripresa di una progettualità con collocamento in comunità, avendo loro Per_2 Per_3 manifestato chiaramente li desiderio di recuperare il rapporto con i genitori biologici. Nella relazione del 12.03.2025 si legge:” Sia che vorrebbero potersi stabilizzare presso Per_2 Per_3
l'abitazione materna, potendo cambiare anche la residenza, portandola presso l'abitazione di Seveso in
Corso cardinale Federico Borromeo n. 5.”
Nella relazione dei servizi sociali del Comune di Seveso del 11.09.2025 emerge che “durante i colloqui svolti con la SInora la stessa ha rendicontato un andamento globalmente positivo di Pt_2 sé e delle sue figlie. La SInora ha inoltre sottolineato di non concepire l'ennesima apertura di Pt_2 un procedimento che riguarda sè e le figlie, essendo per le stesse una situazione già definita ed essendo ormai insofferenti verso l'operato dell'autorità giudiziaria, conseguentemente, verso i servizi scriventi
…. Le scriventi hanno ricevuto a colloquio anche che ha saputo raccontare e raccontarsi. La Per_3 ragazza ha riferito degli esiti positivi relativi agli esami sostenuti per il conseguimento della licenza media e relativamente alla prossima frequenza alla scuola superiore (Istituto IBS “Scuola di Estetica,
Acconciatura e Moda” di Limbiate)…. A riguardo ha riferito che il padre si occuperebbe dell'acquisto del borsone con il materiale necessario. è parsa motivata all'inizio di questo ciclo di studi e ha Per_3 sottolineato: “La scuola non la voglio lasciare e voglio fare il mio ciclo di studi”. Rispetto alle attivazioni pensate in suo favore, rimane in posizione di completo rifiuto verso tutti i servizi e Per_3 gli strumenti in suo supporto, come la psicoterapia. In merito a questa possibilità ritiene di avere già avuto a che fare con troppe psicologhe e attivare l'ennesimo percorso ora, lo vivrebbe solo ed esclusivamente come un peso … si è detta possibilista solo verso l'intervento ADM …MA non si capacita di come sia ancora necessario tutto questo, avendo di fatto trovato la sua dimensione a casa con la madre. Rispetto all' ADM ha categoricamente rifiutato …. ha inoltre chiesto il senso del perché
16 anche la madre debba sostenere dei percorsi come la psicoterapia. Il servizio ha pertanto cercato di accompagnare la ragazza a comprendere che con loro avremmo parlato delle attivazioni che le riguardano, non in merito a quanto riferito alla madre… Entrambe le ragazze reputano maggiormente prioritario che CO CO si esprima in loro favore autorizzando il cambio di residenza delle stesse presso la madre, permettendo così al nucleo di accedere a tutte le misure e i servizi per loro necessari e che rappresentano gli unici bisogni di cui si sentono portatrici. Gli altri interventi non sono invece vissuti come supportivi ma solo come interventi “inutili” che non tengono conto di ciò che realmente desiderano oggi. (…) Infine nel corso di questi mesi il servizio scriventi ha mantenuto il confronto con il Servizio Tutela Minori di Bollate ad oggi ancora servizio affidatario per tutte e tre le minori nonostante la continuativa presenza di e sul territorio di Seveso…. Per quanto sin qui Per_3 Per_2 esposto, il Servizio scrivente ritiene che definire interventi prescrittivi potrebbe comportare il loro ritrarsi rispetto a un posizionamento di collaborazione con il Servizio e vuoi strutturare quindi una chiusura
… il servizio richiedi di mantenere un monitoraggio attivo sul nucleo familiare accompagnando così la madre ad una genitorialità più consapevole, anche nei limiti delle proprie capacità e della fragilità della relazione con le stesse minori. Si richiede il cambio di residenza ma non l'affido all'ente che potrebbe essere letto come atto meramente persecutorio…”
Nella relazione di aggiornamento del 12.09.2025 il Servizio Tutela Minori del Comune di Bollate - che ha tuttora formalmente in carico le minori - ha così concluso: “In conclusione, alla luce degli elementi sinora riportati, il Servizio scrivente ritiene possa essere rispondente alle eSIenze attuali delle minori il mantenimento dell'attuale cornice giuridica, in particolare per quanto riguarda il collocamento di e , allo stato individuato presso l'abitazione materna sita in via Per_2 Per_3
Cardinal Federico Borromeo 5 a Seveso, con facoltà di procedere ad ulteriori idoneo collocamento laddove rispondente all'esclusivo interesse delle minori.
A fronte della progettualità in essere per e , stante anche la distanza territoriale dal Per_2 Per_3 collocamento delle minori, che impedisce al Servizio scrivente il mantenimento di una presa in carico attiva e l'avvio degli interventi prescritti, si chiede di autorizzare il trasferimento della residenza per le minori e dal Comune di Bollate al Comune di Seveso, presso l'abitazione materna sita Per_2 Per_3 in via Cardinal Federico Borromeo 5, e di conseguenza l'affido delle minori (rectius, Per_1
) e al Comune di Seveso. Infine, si confermano gli incarichi disposti sui genitori e la Per_2 Per_3 possibilità di attivare ogni altro intervento ritenuto necessario e funzionale ai bisogni di crescita delle minori”.
17 Si tratta di dinamiche psico-evolutive complesse all'interno di un sistema familiare connotato da fragilità: da un lato la madre, che ha in passato avuto una condotta trascurante e omissiva, ha manifestato la volontà di recuperare il legame con le figlie, si è posta in modo collaborativo e disponibile, spesso mettendo tuttavia ancora in atto condotte disfunzionali e pregiudizievoli, ma tutto sommato mantenendo i contatti con i servizi:
considerato che
permangono tutte le inadeguatezze già emerse in passato, tuttavia si ritiene che ella necessiti di un supporto psicologico e di un monitoraggio costante, affinchè acquisisca piena consapevolezza della responsabilità genitoriale e recuperi le capacità genitoriali, a tutela dei bisogni di crescita della figlie;
il padre, dopo anni di disinteressamento, ha mostrato una iniziale volontà di recuperare la relazione con le figlie.
Dalle relazioni dei servizi emerge chiaramente che entrambi i genitori non sono ad oggi in grado di autonomamente ed adeguatamente prendersi cura delle figlie e che le loro condotte sono ancora pregiudizievoli in quanto obiettivamente tali da ledere in misura apprezzabile le eSIenze delle figlie sia sotto il profilo materiale che psicologico. La madre fatica ancora a comprendere la gravità delle precedenti condotte e la necessità di un supporto alla genitorialità che invece vive come indebita ingerenza nelle dinamiche familiari, assumendo talvolta atteggiamenti ostili nei confronti degli operatori sociali;
il padre, invece, appare ancora distante e necessita di essere accompagnato nella strutturazione di un positivo recupero delle relazioni con le figlie.
Le figlie minorenni, ed ormai adolescenti, si oppongono fermamente ad ogni Per_2 Per_3 progettualità che abbia carattere etero-familiare ed esprimono il loro desiderio di un progetto di vita con i genitori biologici.
Occorre evidenziare che l'interesse dei figli non coincide necessariamente con i loro desideri, ben potendo rendersi necessaria, in considerazione di un particolare contesto, quale è quello descritto nel caso di specie, una progettualità più idonea, tenuto conto di tutte quelle eSIenze ai quali gli adolescenti possono non essere particolarmente sensibili in ragione dell'età ma che pure assumono per loro stessi particolare rilevanza.
Orbene, la CO, tenuto conto delle circostanze emerse, ritiene ad oggi conforme all'interesse delle minori e le maggiormente tutelante in considerazione delle residue inadeguatezze Per_2 Per_3 dei genitori , che necessitano di un supposto costante da parte degli operatori sociali, l'affido all'ente, con limitazioni della responsabilità genitoriale in punto di istruzione, educazione, salute e collocamento, come del resto già disposto dal Tribunale per i Minorenni e come richiesto in questa fase sia dai servizi sociali sino ad oggi incaricati (Comune di Bollate) sia dalla stessa madre.
18 Sotto questo profilo la reclamata statuizione del Tribunale per i Minorenni va dunque confermata.
Per quanto riguarda si osserva che la ragazza ha presentato richiesta di prosieguo Per_1 amministrativo per l'estensione delle attività di assistenza sino al ventunesimo anno di età.
Diversamente da quanto disposto nel provvedimento reclamato, invece, alla luce della sopra descritta evoluzione delle dinamiche familiari e del categorico rifiuto manifestato dalle minori e che rende inattuabile e pericolosa (in ragione delle continue fughe poste in essere Per_2 Per_3 dalle minori) una progettualità con collocamento etero-familiare, si ritiene più ragionevole e tutelante disporre il collocamento delle minori presso la madre: va quindi accolta la richiesta dei servizi e della madre costituita di autorizzare il trasferimento della residenza delle minori Per_2
e dal Comune di Bollate al Comune di Seveso, presso l'abitazione materna e di conseguenza Per_3
l'affido delle minori e al Comune di Seveso. Per_2 Per_3
E' però evidente che l'affidamento ai Servizi Sociali, con collocamento presso la madre non è un progetto di per sé solo sufficiente a porre le minori al riparo dai rischi potenzialmente derivanti dalle fragilità dei genitori: dunque si rende necessaria l'adozione di misure idonee ad evitare ogni possibile pregiudizio, quali il monitoraggio attivo sul nucleo familiare, interventi educativi individuai presso la madre (ADM) o di gruppo (Centro Diurno) a favore di entrambi le minori Per_2
e congruentemente con i bisogni delle minori, con special riguardo al loro percorso scolastico Per_3
e formativo, funzionale a una progettualità che allo stato appare vacillante;
l'attivazione di un percorso psicologico, con particolar riguardo alla funzione di sostegno alla genitorialità, a favore di entrambi i genitori, facendo presente che il padre è residente nel Comune di Carrobbio degli
Angeli; valutazione psicodiagnostica delle minori a cura della NPI competente.
Con riguardo a , nata a [...] il [...], avendo la ragazza Persona_1 raggiunto la maggiore età, non sussiste alcuna potestà decisoria in merito: risulta dagli atti che ha espresso la volontà di rimanere nella comunità educativa e la ragazza ha presentato Per_1 richiesta di prosieguo amministrativo per l'estensione delle attività di assistenza sino al ventunesimo anno di età.
Si conferma nel resto il provvedimento impugnato.
4. Spese processuali.
Parte reclamante, attesi la natura del procedimento e delle questioni trattate l'esito del giudizio
(la reclamante è solo in minima parte soccombente), non va condannata alle spese. Le spese vengono dunque compensate.
19 Il compenso per l'attività professionale svolta dal curatore speciale delle minori (parte reclamante), ammesso al patrocinio a spese dello stato, viene liquidato con separato provvedimento.
P.Q.M.
La CO d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal curatore speciale avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data
17.10.2024. nel procedimento n. 2296/2022+ 69/2021 , a tutela delle minori CP_5 [...]
(nata a [...] il [...], oggi maggiorenne), (nata Persona_1 Persona_2
a Milano il 26/02/2008), (nata a [...] il [...]), assorbita o Persona_3 rigettata ogni altra domanda, deduzione o istanza, così provvede in parziale riforma:
1) Conferma l'affido all'ente – da diversamente individuarsi nel servizio sociale del Comune di Seveso - per la durata di due anni, con limitazioni della responsabilità genitoriale in punto di istruzione, educazione, salute e collocamento, per le minori (nata a Persona_2
Milano il 26/02/2008) e (nata a [...] il [...]) e preso atto della Persona_3 raggiunta maggiore età di;
Persona_1
2) Dispone il collocamento delle due minori e Persona_2 Persona_3
presso la madre, autorizzando il trasferimento della residenza delle stesse dal Comune di
[...]
Bollate al Comune di Seveso, presso l'abitazione materna;
3) Dà atto che , oggi maggiorenne, ha presentato richiesta di Persona_1 prosieguo amministrativo per l'estensione delle attività di assistenza sino al ventunesimo anno di età;
4) Conferisce incarico all'ente sopra indicato di:
a) disporre un monitoraggio attivo del nucleo familiare;
b) disporre valutazione psicodiagnostica delle due minori a cura della NPI o dell'UONPIA competente;
c) attivare interventi educativi individuali (ADM) o di gruppo (Centro Diurno) a favore di entrambi le minori e congruentemente con i bisogni delle stesse, Per_2 Per_3 con special riguardo al loro percorso scolastico e formativo;
d) attivare un percorso psicologico, con particolar riguardo alla funzione di sostegno alla genitorialità, a favore di entrambi i genitori biologici;
20 e) disporre una regolamentazione degli incontri delle minori con il padre con modalità inizialmente osservate e protette e successivamente nelle modalità ritenute più opportune da parte dei servizi sociali;
f) mantenere la possibilità è una prosecuzione degli incontri della regolamentazione di incontri con le famiglie ex affidatarie delle minori e le minori stesse;
g) garantire la continuità di frequentazione delle tre sorelle;
h) attivare ogni ulteriore intervento di sostegno psicologico ed educativo a favore delle minori.
5) Rimette al Giudice Tutelare la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni;
6) Spese compensate. Le spese di lite sostenute dal curatore speciale ammesso al patrocinio a spese dello stato sono liquidate con separato provvedimento.
Milano, 16.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Federico Botta Fabio Laurenzi
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
La CO, riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Anna Ferrari ConSIliere dott. Federico Botta ConSIliere rel. dott.ssa Susanna Galli ConSIliere on. dott. Andrea Sammali ConSIliere on.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG 883/2024 promossa da
(C.F. ), in qualità di curatore speciale delle Parte_1 CodiceFiscale_1 minori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 presso il cui studio sito in Milano, in Via G. Pierluigi da Palestina n.6, ha eletto domicilio;
RECLAMANTE
Con l'intervento di
, (C.F: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08.08.1980, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Gnesi del Foro di Monza, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, sito in Monza, Via Caronni n. 8.
PARTE COSTITUITA
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Luisa Russo.
OGGETTO: reclamo avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data 17.10.2024. nel procedimento n. 2296/2022+ 69/2021 R.Gen./E a tutela delle minori:
- (nata a [...] il [...]); Persona_1
1 - (nata a [...] il [...]); Persona_2
- (nata a [...] il [...]). Persona_3
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte reclamante
Voglia CO Ecc.ma CO in riforma del decreto definitivo del n. cronol. 5926/24 depositato in data
18/10/2024 dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento n. 10002296/22 + 1000069/21 RG/E
IN VIA PRELIMINARE
1. Disporre formalmente e ritualmente o dare atto dell'avvenuta riunione dei procedimenti N.
(1000)2296/2022 E N. (10000)69/2021 RG/E
NEL MERITO
1. Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori e, conseguentemente, disporre la nomina di un tutore
2. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di individuare il più idoneo collocamento per ciascuna delle tre minori
3. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare con modalità osservate
e protette gli incontri e i contatti telefonici tra ciascuna minore e ciascuno dei genitori con facoltà di sospenderli se disturbanti
4. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare i contatti e gli incontri con le famiglie ex affidatarie al fine di garantire la continuità degli affetti
5. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare e garantire la continuità della frequentazione tra le tre sorelle
6. Disporre la valutazione diagnostica dello stato di benessere psicofisico delle minori presso
l competente CP_1
7. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di attivare/proseguire ogni intervento di sostegno psicologico/educativo a favore delle tre minori
IN VIA ISTRUTTORIA
• Acquisire i fascicoli di primo grado n. (10000)69/21 RG/E e n. (1000)2296/22 RG/E
• Disporre, se ritenuta necessaria ai fine del decidere, l'audizione della madre delle minori, SInora
Parte_2
• Disporre, se ritenuta necessaria ai fine del decidere, l'audizione del padre delle minori, SInor
Parte_3
• Disporre, se ritenuto necessario ai fine del decidere, l'ascolto delle minori
2 • Disporre, se ritenuto necessario ai fine del decidere, la convocazione della rete degli operatori
Conclusioni per la parte costituita CP_2
Confermare l'affido all'Ente per il tempo necessario senza dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre proseguendo il percorso di sostegno già in atto così da rafforzare il rapporto madre/figlie tanto importante per l'equilibrio psicofisico delle minori.
Con ogni più ampia riserva di richieste istruttorie, deduzioni e conclusioni
Conclusioni per il PROCURATORE GENERALE
Conferma della limitazione della responsabilità dei genitori, con mantenimento dell'affido all'ente, collocamento delle minori presso la madre, prosecuzione di tutti gli interventi- anche di ADM – necessari, prosecuzione dei colloqui di sostegno alla genitorialità con il padre e stretto monitoraggio del nucleo familiare, valutazione da parte dei servizi della opportunità di mantenere e/o intensificare i rapporti con le famiglie affidatarie se utili a scopo educativo di sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado.
Con ricorso del 12.01.2021 il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva domandato al Tribunale per i Minorenni adito la riapertura e la modifica dei provvedimenti ex art. 333 c.c. e la decadenza della responsabilità genitoriale ex art 330 c.c. a tutela delle minori Persona_1
, , .
[...] Persona_2 Persona_3
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, dopo aver proceduto all'ascolto dei genitori biologici delle minori e delle due coppie affidatarie, con decreto definitivo emesso in data 01.04.2022 , a fronte del grave pregiudizio in cui versavano le bambine, aveva confermato l'affido delle minori al comune di Bollate con collocamento delle stesse presso le due famiglie affidatarie Per_4 per e e per aveva altresì disposto che gli
[...] Per_1 Per_2 Persona_5 Per_3 incontri tra i genitori biologici e le figlie avvenissero all'interno dello Spazio Neutro affidando tale regolamentazione ai Servizi sociali incaricati.
In data 18.08.2022 i Servizi Sociali di Bollate inviavano segnalazione urgente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni riferendo come il ritorno della figura materna rappresentasse elemento di forte preoccupazione in assenza di un'adeguata valutazione psicodiagnostica: i servizi rappresentavano che la madre, convocata per un colloquio dopo 6 anni di totale assenza dalla vite delle figlie, non era parsa “in alcun modo consapevole dei suoi agiti abbandonici e di pregiudizio attuati nei confronti delle figlie, riportando una posizione di sfiducia totale nei servizi, vissuti come persecutori e non in grado di comprendere le sue necessità e le posizioni assunte in passato.”
3 In data 31.08.2022 il P.M., a seguito della suindicata segnalazione, ricorreva al Tribunale per i
Minorenni per la modifica del decreto definitivo dell'01.04.2022 e l'adozione dei più opportuni provvedimenti ex art 330-333 c.c. nell'interesse di , e e nei confronti degli Per_1 Per_2 Per_3 esercenti della responsabilità genitoriale.
Con provvedimento provvisorio del 26.09.2022 il primo giudice nominava quale Curatore Speciale per le minori l'avv. , il quale si costitutiva in giudizio il 22.11.2022. Parte_1
Col provvedimento provvisorio del 10.02.2023- recante R.G. 2296-22 il primo giudice assumeva i seguenti provvedimenti:
“Conferma l'affidamento delle minori all'ente, comune di Bollate, con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, sanitario educativo e scolastico.
Dispone la regolamentazione degli incontri fra i minori e il padre avvenga a cura dei servizi sociali con
e modalità più opportune. Con avvio di incontri dei minori con la madre in Spazio Neutro, previa valutazione psicodiagnostica della donna, che tenga conto delle sue condizioni psicofisiche, e valutata la volontà delle minori, dia avvio agli incontri.
Dispone che i servizi sociali riferiscano sugli incontri, e sulle condizioni psicoemotive dei minori, con aggiornamento e progetto entro quattro mesi da oggi.
Dispone che i servizi sociali forniscano ogni supporto e sostegno necessario”.
Nelle more del giudizio, venivano sentite in audizione , e le famiglie Per_1 Per_2 Per_3 affidatarie e la rete degli operatori. In particolare, nel corso dell'audizione di rete del 26.06.2023,
i servizi segnalavano che, negli ultimi mesi la madre aveva intrapreso, al di fuori delle previsioni del decreto, contatti con le minori. La ricomparsa della donna nella vita delle figlie aveva comportato per e il degradarsi della relazione con la coppia affidataria: infatti, Per_1 Per_2 in sede di audizione le due minori avevano chiesto il collocamento presso una comunità educativa.
Col decreto provvisorio del 26.07.2023 il Tribunale per i Minorenni così stabiliva: confermava l'affido delle minori all'Ente; collocava in due diverse comunità educative e;
Per_1 Per_2 confermava il collocamento di presso la famiglia affidataria;
disponeva che i servizi Per_3 incaricati mantenessero i contatti tra le sorelle e con la famiglia affidataria, nonché regolamentassero, attraverso modalità protette, le visite tra madre e minori, in seguito alla valutazione delle capacità genitoriali e della valutazione psicodiagnostica della madre.
Nel corso del procedimento, il primo giudice provvedeva a rinnovare l'audizione delle tre ragazze e di tutti gli operatori coinvolti.
4 I servizi in data 10.10.2023 depositavano la valutazione psicodiagnostica relativa a Parte_2
dalle cui conclusioni si apprendeva che la madre aveva intrapreso il percorso di
[...] valutazione in modo collaborativo e disponibile, ma che mostrava ancora un atteggiamento di ostilità nei confronti degli operatori e delle istituzioni coinvolte nel procedimento. La madre si poneva in un atteggiamento di “sfida contro il sistema” per averle sottratto e condizionato le figlie, per le quali affermava di lottare al fine di riaverle con sé. Per tali motivi, appariva difficile prevedere un'adesione da parte di a un progetto condiviso. Parte_2
Con la relazione di aggiornamento dell'08.07.2024 i Servizi sociali di Bollate, insieme al CP_3
, davano atto che per le minori e non fosse più possibile proseguire con
[...] Per_1 Per_2
l'intervento comunitario, a seguito delle loro dimissioni dalle comunità ospitanti;
per quanto riguarda che aveva proseguito il suo collocamento in affido familiare e aveva avviato gli Per_3 incontri con la madre all'interno dello spazio neutro, come già avvenuto per le due sorelle, ella manifestava difficoltà nell'integrare l'appartenenza ai due diversi contesti familiari, mostrando comportamenti oppositivi e provocatori verso la famiglia affidataria. Di fronte all'aumento della tensione familiare, gli affidatari avevano deciso di concludere il progetto di affido. Le tre minori venivano quindi temporaneamente collocate presso l'abitazione della SI.ra . In Pt_2 conclusione i Servizi vedevano il rientro delle ragazze presso l'abitazione materna come l'unica opportunità per favorire una maggiore collaborazione con la e le minori, considerando il Pt_2 servizio come uno strumento di supporto e non come un ostacolo alla relazione madre-figlie.
In data 29.08.2024 i Servizi sociali inviavano al primo giudice una relazione di aggiornamento urgente riguardante le tre minori, segnalando che, a seguito di un'accesa lite con la madre, le minori erano scappate dall'abitazione materna ed erano state ospitate per la notte dalle loro precedenti famiglie affidatarie. Dopo tre giorni, i Servizi provvedevano a ricollocare le minori presso tre diverse comunità educative.
In data 17.10.2024 il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo:
- confermava l'affido delle tre minori all'Ente, Servizio sociale di Bollate, per la durata di due anni;
- disponeva il collocamento delle tre minori in comunità educativa;
- disponeva la valutazione psicodiagnostica delle tre minori a cura delle NPI competente;
- disponeva la prosecuzione dei colloqui di sostegno alla genitorialità con la madre delle minori;
- disponeva l'avvio dei colloqui di sostegno con il padre delle minori;
5 - disponeva la regolamentazione degli incontri e dei contatti delle tre minori con i genitori tramite modalità inizialmente protette, e successivamente nelle modalità più opportune, da parte dei Servizi sociali;
- disponeva la prosecuzione della regolamentazione degli incontri delle famiglie ex affidatarie delle minori e le minori stesse.
2. Il procedimento di secondo grado.
Avverso il suindicato provvedimento ha proposto reclamo in data 28.10.2024 il Curatore Speciale delle minori, il quale ha chiesto: “(…) IN VIA PRELIMINARE 1. Disporre formalmente e ritualmente o dare atto dell'avvenuta riunione dei procedimenti N. (1000)2296/2022 E N.
(10000)69/2021 RG/E; NEL MERITO 1. Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori e, conseguentemente, disporre la nomina di un tutore;
2. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di individuare il più idoneo collocamento per ciascuna delle tre minori;
3. Dare incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare con modalità osservate e protette gli incontri e i contatti telefonici tra ciascuna minore e ciascuno dei genitori con facoltà di sospenderli se disturbanti;
4. Confermare l'incarico al Servizio
Sociale territorialmente competente di regolamentare i contatti e gli incontri con le famiglie ex affidatarie al fine di garantire la continuità degli affetti 5. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare e garantire la continuità della frequentazione tra le tre sorelle;
6. Disporre la valutazione diagnostica dello stato di benessere psicofisico delle minori presso
l competenti;
7. Confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di CP_1 attivare/proseguire ogni intervento di sostegno psicologico/educativo a favore delle tre minori. IN VIA
ISTRUTTORIA: Acquisire i fascicoli di primo grado n. (10000)69/21 RG/E e n. (1000)2296/22
RG/E. Disporre, se ritenuta necessaria ai fine del decidere, l'audizione della madre delle minori, SInora . Disporre, se ritenuta necessaria ai fine del decidere, l'audizione del padre delle Parte_2 minori, SInor Disporre, se ritenuto necessario ai fine del decidere, l'ascolto delle Parte_3 minori. Disporre, se ritenuto necessario ai fine del decidere, la convocazione della rete degli operatori
(…)”.
A sostegno del proprio reclamo, il Curatore Speciale ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
- con il primo motivo di censura, ha contestato la decisione del primo giudice per non aver dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale. Inoltre, ha lamentato che la gravità della situazione delle ragazze e il serio rischio a cui sono costantemente esposte,
a causa degli atteggiamenti disfunzionali materni e della totale assenza del padre, siano stati
6 trascurati e sottovalutati dal Tribunale per i Minorenni. Per il Curatore Speciale, non ci sarebbero più margini per una minima possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte di entrambi i genitori. Nello specifico, quanto alla madre, la SI.ra , il Curatore ha Pt_2 ricordato che ella si è resa responsabile di ripetuti agiti abbandonici, di esposizione delle minori a promiscuità sessuale e gravi trascuratezze nell'accudimento e maltrattamenti psicologici, disinteressandosi della vita delle ragazze per sei anni.
Quanto al padre, il SI. ha ricordato che lo stesso non ha mai manifestato alcun Pt_3 interesse nei confronti delle figlie, non partecipando a nessun percorso di sostegno alla genitorialità, interrompendo ogni contatto con i Servizi sociali e non contribuendo al loro mantenimento economico. Ad oggi, il padre ha contatti sporadici solo con la figlia , Per_1 poiché è la ragazza a ricercalo e chiamarlo in una dinamica di inversione dei ruoli;
- in relazione al secondo motivo di reclamo, il Curatore speciale ha riferito che a seguito della fuga delle ragazze dalla casa materna le stesse sono state ricollocate in via d'urgenza in strutture di pronto intervento e successivamente in tre diverse comunità. Il Curatore ha lamentato inoltre che la disposizione del provvedimento impugnato, in punto di collocamento delle minori sia troppo limitativa e debba essere modificata in modo da consentire al Servizio
Sociale incaricato di individuare anche altre soluzioni più idonee per le ragazze. Ha altresì rappresentato che il Servizio Sociale sta cercando di ricostruire una nuova progettualità per ciascuna delle minori;
che il collocamento in comunità educativa potrebbe risultare la soluzione più idonea;
che e hanno già agito due fughe dalle rispettive strutture, mentre, Per_2 Per_3
si avvicina ormai alla maggiore età, per cui si rende necessario ridefinire un progetto Per_1 anche in vista di un eventuale prosieguo amministrativo;
- con il terzo motivo di reclamo il Curatore ha preliminarmente chiesto la riunione dei due procedimenti al fine di evitare ulteriore confusione e ritardi.
Con provvedimento depositato in data 05.11.2024 il Presidente della sezione minori e famiglia ha disposto la comparizione personale delle parti dell'udienza per l'udienza del 15.01.2024.
All'udienza collegiale del 15.01.2025 entrambi i genitori presenti dichiaravano di voler partecipare al procedimento e chiedevano un rinvio per potersi munire di difensore;
preso atto della relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 06.12.2024, l'assistente sociale faceva presente che la minore il giovedì precedente era scappata dalla comunità ed era stata successivamente Per_2 collocata presso la madre.
La CO, vista la richiesta dei genitori, rinviava il procedimento all'udienza del 27.03.2025.
7 In data 20.02.2025 si costituiva in giudizio , madre delle minori, Parte_2 chiedendo di confermare l'affido delle minori all'Ente per il tempo necessario senza dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e di proseguire il percorso di sostegno già in atto così da rafforzare il rapporto madre- figlie.
Nelle more, in data 12.03.2025, i Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento relativa alla fuga della minore dalla comunità sottolineando che la storia della ragazza, segnata Per_2 da fughe e continui cambi di comunità, evidenziava la sua difficoltà nel trovare stabilità e senso di appartenenza. L'episodio rappresentava inoltre l'importanza di un intervento educativo mirato a colmare il suo senso di vuoto e smarrimento che si manifesta in comportamenti oppositivi e nella percezione della comunità come un ambiente ostile.
In data 14.03.2025 i Servizi Sociali depositavano nuova relazione di aggiornamento relativa a e alle figlie minori e con la quale davano atto che, Parte_2 Per_2 Per_3 relativamente al rapporto con il padre, le ragazze riportavano di avere contatti attivi con lo stesso mostrandosi d'accordo rispetto alla possibilità di passare con lui un week-end al mese. Quanto al rapporto delle ragazze con il compagno della madre, SI. le stesse raccontavano di aver Tes_1 instaurato con lui un buon rapporto tanto da esprimere il desiderio di potersi stabilizzare presso l'abitazione materna e trasferire lì la loro residenza. riportava di Parte_2 essere in cerca di un'altra abitazione tale da permettere a tutti i componenti di avere degli spazi adeguati. Alla luce delle dichiarazioni delle minori, i Servizi Sociali ritenevano che la definizione di ulteriori progettualità di inserimento comunitario delle stesse complicherebbe il loro percorso evolutivo.
All'udienza del 26.03.2025 sono stati sentiti i Servizi sociali di Bollate che hanno confermato che
, che diventerà maggiorenne ad aprile 2025, è attualmente collocata presso la comunità Per_1
“Stella Polare”, intende rimanervi ed ha fatto richiesta di proseguo amministrativo, dando atti che la minore incontra il padre e la madre in maniera autonoma e libera.
I Servizi sociali di Seveso hanno quindi riferito: “le minori e sono ritornate di propria Per_2 Per_3 iniziativa presso la madre, pur mantenendo l'affido al Servizio sociale di Bollate. Sono state sentite però dagli operatori di Seveso, luogo di residenza della madre, e hanno confermato la volontà di rimanere dalla madre rifiutando ogni collocamento comunitario residenziale, hanno esternato la loro volontà di una progettualità che contempli comunque il collocamento presso la madre. e Per_3 Per_2 hanno motivato questa loro volontà di rimanere collocate presso la madre in quanto frequenta Per_3 la terza media a Seveso da quando è tornata dalla madre. sta cercando una soluzione formativa Per_2
8 professionale. Hanno rinnegato la bontà dell'operato dei servizi e hanno esternato il desiderio di stare dalla mamma confidando in una ripresa di una relazione positiva della madre che a loro parere è cambiata. Confermo che l'abitazione della madre è molto piccola e che, attualmente, non siamo state formalmente incaricate. Sia che incontrano il padre liberamente anche se Per_2 Per_3 saltuariamente, perché impegnate in altre attività”.
I Servizi sociali di Bollate presenti hanno riferito: “seguiamo le ragazze da 12 anni e gli interventi sia a favore delle minori che dei genitori si sono mantenuti costanti fino al rientro a casa della madre, avvenuto ad ottobre per e il 14 gennaio per . Abbiamo mantenuto dei contatti con la Per_3 Per_2 madre e con con dei colloqui psicosociali, abbiamo iscritto alla scuola di Seveso. Per_3 Per_3
Essendosi spostata in un altro territorio non è stato possibile attuare altri interventi. Per Per_3
non abbiamo fatto colloqui dopo il rientro a casa dalla madre. Per abbiamo Per_2 Per_1 continuato gli interventi previsti nel decreto.”
I Servizi sociali di Seveso hanno fatto presente: “dopo l'udienza di gennaio, abbiamo fatto un colloquio congiunto tra le minori e la mamma limitandoci a ciò in quanto non abbiamo ancora avuto un incarico formale, anche tenuto conto della complessità della situazione. Abbiamo incontrato il curatore anche in presenza dei Servizi di Bollate”.
Su domanda del PG. il curatore speciale delle minori ha riferito: “ ha preso le distanze dalla Per_1 madre nonostante il forte legame con le sorelle e ha esternato il suo accordo rispetto alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Dopo gennaio non ho più sentito le ragazze. Ho incontrato a dicembre e sia lei che confidano nel fatto che la madre sia Per_3 Per_2 cambiata”.
I Servizi sociali presenti concordemente si sono riportati alle relazioni e hanno chiesto che la CO, tenuto conto dei mutamenti importanti nella situazione delle minori avvenuti più volte, preveda:
1) il più idoneo collocamento delle minori al fine di far fronte ad eventuali cambiamenti, mantenendo allo stato il collocamento attuale di e dalla madre e in comunità; Per_2 Per_3 Per_1
2) l'attivazione di un intervento educativo domiciliare presso la madre;
3) l'attivazione di ogni intervento di sostegno psicologico e educativo per le minori;
4) l'attivazione di un sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e anche un sostegno psicologico ai genitori, se disponibili, facendo presente che il padre è residente a [...]degli
Angeli;
5) il monitoraggio dei rapporti tra le minori e i genitori;
9 6) il conferimento di un incarico formale ai servizi sociali di Seveso per e e Per_2 Per_3 mantenimento dell'affido di al Comune di Bollate. Per_1
A questo punto il Presidente ha interpellato la madre sulla disponibilità a collaborare con i Servizi in relazione agli interventi sopra proposti sia in favore delle minori che suo e del padre delle minori.
ha dichiarato: “sono disponibile compatibilmente con i miei impegni Parte_2 lavorativi ciò anche per quanto riguarda l'educativa domiciliare”.
La madre ha altresì dichiarato di avere bisogno della residenza delle minori presso di sè anche per motivi burocratici ed economici e per migliorare la situazione abitativa
Il padre anch'egli interpellato, ha dichiarato di essere disponibile a qualsiasi Parte_3 tipo di supporto.
Il P.G. ha espresso parere favorevole sul progetto in udienza delineato, e in ogni caso, se si rivelassero criticità, mantenimento del collocamento comunitario e rigetto della domanda dei genitori.
L'avvocato Gnesi per la madre ha chiesto respingersi la domanda di Parte_2 decadenza e si è associata al progetto delineato dai servizi.
Il curatore speciale delle minori si è riportata alle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e, in subordine, ha chiesto la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali, facendo presente che il riavvicinamento della madre ha creato seri problemi alle minori.
La CO, con statuizione provvisoria - ritenuto alla stregua dei dati evincibili dalle relazioni dei
Servizi Sociali del Comune di Bollate e del Comune di Seveso e di quanto emerso all'udienza del
26.03.2025 di dover disporre il collocamento delle minori e Persona_2 [...]
presso la madre, fino alla data dell'udienza di rinvio indicata in dispositivo e Persona_3 di dover confermare il collocamento presso la comunità educativa di Persona_1 sulla base della considerazione che, rispetto all'epoca di adozione del provvedimento reclamato, che prevedeva il collocamento delle tre minori in comunità educativa, la situazione di fatto del nucleo si era modificata atteso che e si erano volontariamente allontanate dalla Per_2 Per_3 comunità ed avevano fatto rientro presso l'abitazione della madre, rifiutando ogni ulteriore spostamento, ritenuto che il progetto meglio rispondente all'interesse di e fosse, Per_2 Per_3
allo stato, la conferma dell'affido all'Ente-servizio sociale del Comune di Bollate, con collocamento presso la madre, atteso il rifiuto delle minori rispetto ad un progetto alternativo, ferma restando la facoltà dell'Ente affidatario di procedere nel prosieguo del procedimento ad un più idoneo collocamento delle minori ove rispondente al loro esclusivo interesse – ha così stabilito:
10 “1) conferma l'affido delle minori , , Persona_1 Persona_2
all'ente, servizio sociale del comune di Bollate;
Persona_3
2) Conferma il collocamento di in comunità educativa e dispone il Persona_1 collocamento delle minori e presso Persona_2 Persona_3
l'abitazione materna sita in via Cardinal Federico Borromeo n. 5 a Seveso, con facoltà di procedere ad ulteriore e più idoneo collocamento laddove rispondente all'esclusivo interesse delle minori e Per_2
; Per_3
3) Incarica i Servizi Sociali di Bollate in collaborazione con i Servizi Sociali di Seveso di:
a) attivare un intervento educativo domiciliare presso la madre;
b) attivare ogni intervento di sostegno psicologico e educativo per le minori;
c) attivare un sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e anche un sostegno psicologico ai genitori, se disponibili, facendo presente che il padre è residente nel Comune di Carrobbio degli
Angeli;
d) monitorare i rapporti tra le minori e i genitori;
4) Invita la madre e il padre a collaborare Parte_2 Parte_3 all'attuazione degli interventi e dei progetti dei servizi”.
E' stato quindi disposto rinvio all'udienza del 18.09.2025, successivamente anticipata, per ragioni di riorganizzazione dei ruoli, al 16.09.2025.
All'udienza del 16.09.2025 il curatore ha illustrato e richiamato il contenuto delle relazioni, richiamando le conclusioni del reclamo e, in subordine, chiedendo che venga mantenuto l'affido all'Ente trasferendo la competenza al comune di Seveso.
Il difensore della parte reclamata ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo: conferma dell'affido all'Ente per il tempo necessario senza dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre, proseguendo il percorso di sostegno già in atto così da rafforzare il rapporto madre/figlie tanto importante per l'equilibrio psicofisico delle minori.
Il P.G. ha concluso per la conferma della limitazione della responsabilità della madre, con collocamento delle minori presso di lei e il mantenimento dell'affido all'Ente con collocamento presso la madre e la prosecuzione di tutti gli interventi, anche di ADM, necessari, prosecuzione dei colloqui di sostegno alla genitorialità con il padre e stretto monitoraggio del nucleo familiare, valutazione da parte dei Servizi della opportunità di mantenere e/o intensificare i rapporti con le famiglie affidatarie se utili a scopo educativo di sostegno.
11 All'esito la CO ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione.
Quanto alla istanza formulata in via preliminare dalla reclamante deve osservarsi che il Tribunale per i Minorenni ha già provveduto a disporre di fatto la riunione dei procedimenti sub RG
10002296/2022 e 69/2021 R. Gen. E, come si evince dai numeri del procedimento riportati in epigrafe nel decreto definitivo in questa sede. L'istanza va pertanto rigettata.
Nel merito il reclamo è solo in limitata parte fondato e la decisione del Tribunale per i Minorenni va quindi in parte riformata.
Ritiene infatti la CO che, alla luce dell'evoluzione delle condizioni di vita delle minori e della loro relazione con i genitori biologici, come evincibili dalle allegazioni delle parti e dalle relazioni di volta in volta redatte e prodotte dai servizi sociali, non possa essere accolto il reclamo in punto di richiesta di riforma del decreto del Giudice di prime cure nella parte in cui ha disposto l'affidamento delle minori all'ente anziché la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La CO, pur sottolineando la gravità della pregressa condotta di entrambi i genitori che - in concreto – ad iniziare dai numerosi allontanamenti attuati dalla madre dal 2012 avevano interrotto il loro rapporto con le figlie minorenni e si erano mostrati totalmente disinteressati ad una progettualità futura di vita con le stesse, ritiene che ad oggi, alla luce di un iniziale e progressivo riavvicinamento a far data dal 2022 tra madre e figlie e di una dichiarata disponibilità da parte del padre ad una ripresa dei rapporti (inizialmente all'insaputa degli operatori dei servizi sociali e della famiglia affidataria, con evidenti difficoltà nella gestione delle minori), non sussistano allo stato i presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta infatti una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio. In particolare, il giudice di merito deve effettuare una prognosi sulla possibilità di recupero della capacità genitoriali «con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali» (Cass. 12237/2023).
12 Nel caso di specie, deve osservarsi che, allo stato, alla luce dell'evoluzione della situazione familiare, per come emersa dalle allegazioni delle parti e dalle relazioni dei servizi sociali, appare possibile effettuare una prognosi sulla possibilità di recupero della capacità genitoriali.
Dalla relazione del 06.12.2024 pervenuta a Questo Collegio dai Servizi Sociali del comune di
Bollate, emergeva quanto segue: “La situazione del nucleo familiare delle minori in oggetto è conosciuta dal servizio scrivente a partire dal 2012, a fronte degli allontanamenti attuati dalla madre delle minori, SI.ra , sin dalla loro tenera età, che hanno comportato il Parte_2 susseguirsi di numerosi cambiamenti, nonché conseguenti modifiche circa il collocamento delle minori
e le disposizioni in essere previste dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Data la lunga e complessa presa in carico, le scriventi ritengono utile aggiornare la SV in particolare in merito agli avvenimenti degli ultimi anni, in quanto esemplificativi delle dinamiche presenti all'interno del nucleo familiare allargato, nonché delle condizioni psico emotive delle minori. (…) A parere delle scriventi, il graduale "sgretolamento" nonché fallimento dei progetti precedentemente in essere, ha avuto lentamente origine dal rientro della SI.ra nella vita delle minori a partire Pt_2 dal 2022, successivamente all'interruzione dei loro rapporti nei 7 anni precedenti. (…)
Per ciò che concerne la figura materna, la SI.ra ha di fatto investito il legame di sangue di un Pt_2 SInificato inviolabile e indissolubile che non tiene conto del fatto che, allo stato attuale, di ciò non vi è alcuna traccia esperienziale e interiorizzata nella vita delle figlie, a fronte dell'interruzione totale dei contatti negli ultimi anni e delle modalità pregiudizievoli e abbandoniche genitoriali da sempre utilizzate. È parere delle scriventi che la modalità con la quale la donna si appella al suo diritto di madre possa risultare minacciosa, ricattatoria e vinco ambivalente, poiché propone come inscindibile, indistruttibile e inevitabile qualcosa che, di fatto, non è ancora stato costruito e sperimentato nella realtà. Nel tempo si è potuto assistere, in concomitanza all'avanzare dell'età delle minori, come le stesse abbiano portato avanti e fatto proprie le istanze materne, chiedendo con insistenza maggiori spazi di autonomia e di incontro con la madre, non riuscendo a tollerare la gradualità concordata nonché quanto disposto dall'A.G. Minorile. Tali istanze, sono state frutto non solo delle pressioni ricevute quotidianamente dalla madre, ma anche della reazione all'angoscia e alla paura che la ritrovata disponibilità materna potesse essere nuovamente temporanea. (…) Si assiste infatti, in questo nucleo, ad una continua fusione di individualità e un incessante scambio di ruoli, che porta le ragazze prima ad identificarsi, poi a tollerare e sostenere le fragilità materne al fine di evitare un ulteriore vissuto abbandonico che sicuramente si verificherebbe, come di fatto è stato, nel momento in cui la SInora
non dovesse trovare spazio e soddisfazione per le sue necessita. Tale dinamica, non arginabile, Pt_2
13 struttura delle relazioni all'interno delle quali non viene lasciato spazio all'esistere dell'Altro che, se vuole stare, deve lasciarsi "inglobare e inghiottire'" (…) Ulteriore conseguenza della forte indifferenziazione e dell'invischiamento che si osservano in questo nucleo, pare essere l'attivazione di tutti i soggetti coinvolti a prescindere dal ruolo che ricoprono e dalla funzione che dovrebbero avere, attraverso movimenti sotterranei, insondabili e invisibili che si rivelano nella loro forza nel momento in cui la mamma agisce qualcosa e tutti inevitabilmente si trovano costretti a rispondere. Le minori rispondendo a questo richiamo, lasciano emergere i loro vissuti e i loro bisogni, che però non trovano lo spazio per stare e non possono essere sostenuti tutti insieme e quindi si disgregano, all'interno di una lotta tra sorelle che ha come premio lo sperato riconoscimento e accudimento materno. Tale dinamica le porta a essere continuamente oggetto di spinte e contese opposte, ma che si basano su qualcosa che è inafferrabile e inesistente e mai di fatto sperimentato e interiorizzato.
Per ciò che concerne la figura paterna, SI. lo stesso ha nel tempo interrotto Pt_3 completamente qualsiasi contatto con il servizio scrivente e con le comunità confermando nuovamente la mancata collaborazione già in passato mostrata. Inoltre, lo stesso non è riuscito a mantenere contatti e incontri stabili con le figlie, salvo con in quanto è lei stessa a Per_1 chiamarlo ed attivarlo circa eventuali richieste di incontro. (…) Si è potuto infatti assistere, all'interno delle complesse dinamiche già riportate, al progressivo fallimento dei precedenti percorsi comunitari per e , nonché alla chiusura del Per_1 Per_2 progetto di affido di avvenuti nel luglio u.s. Pertanto, il servizio scrivente si è Per_3 trovato gradualmente costretto ad avvallare il collocamento temporaneo di tutte e tre le minori presso l'abitazione della SI.ra sita a Seveso, in Via Cardinal Federico Pt_2
Borromeo 5, avvenuto a partire dal mese di luglio u.s. (…) A distanza di poco tempo però, in data 26 agosto 2024, si apprende di una nuova fuga attuata dalle minori, questa volta dalla casa materna, a fronte di diversi avvenimenti preoccupanti e pregiudizievoli intercorsi nella relazione con la madre, quali i quotidiani conflitti e agiti aggressivi reciproci, l'esposizione a situazioni di pericolosità legate all'abuso di sostanze da parte del compagno della madre, nonché l'esposizione continua a contesti violenti e antisociali che hanno comportato in alcune occasioni l'utilizzo da parte delle ragazze di sostanze stupefacenti e alcool. Inoltre, la stessa madre ha assunto una posizione di rifiuto, dichiarando al servizio scrivente di non riuscire più ad occuparsi delle figlie e accettando di fatto il loro allontanamento, senza opporsi ed esprimendo sin da subito il suo consenso all'inserimento in comunità delle stesse.(…)
14 Pertanto, alla luce degli elementi di cui sopra, il servizio scrivente si è trovato costretto a reperire a partire dal 26/08/2024 delle possibili strutture comunitarie per tutte e tre le minori, non potendo valutare sull'urgenza altre possibilità di collocamento che potessero rispondere ai bisogni delle stesse.
(…) Il servizio ha contattato più di 50 strutture comunitarie che non hanno dato riscontro positivo;
infatti, si è dovuto reperire strutture anche fuori dal territorio (…) Nelle settimane Pt_4 successive si è provveduto a individuare delle comunità in zone limitrofe (…) Allo stato le minori infatti sono state collocate, a partire dal 19 settembre u.s., presso le seguenti comunità: Pt_3
: Comunità Stella Polare dell'Associazione Gruppo di Betania sita a Milano;
Persona_1
: Casa Comunità della Coop. Sociale Sirio sita in Treviglio (…) Persona_2 CP_4
Anche durante questo delicato momento si sono potute osservare e confermare le stesse dinamiche familiari già in precedenza illustrate, in particolare per ciò che concerne i posizionamenti e gli agiti pregiudizievoli messi in atto da entrambi genitori, che hanno inevitabilmente inficiato sulla già precaria tenuta dei progetti in essere. Si è infatti potuto assistere a distanza di poco tempo, a diverse fughe da parte delle minori dai contesti comunitari, sempre avvallate e sostenute da entrambi i genitori. (…)
Successivamente, in data 28 ottobre u.s., un ulteriore avvenimento conferma quanto più volte esplicitato dal Servizio scrivente cica la precarietà della tenuta/condivisione di qualsiasi progettualità, sia da parte delle minori che delle figure genitoriali. In tale data infatti la minore , scappa Per_2 dalla comunità per fare rientro dalla madre e lo stesso agisce la sorella il giorno Per_3 dopo, 29 ottobre 2024. Una volta rintracciate le minori presso la casa della madre, SI.ra , Pt_2 nonostante il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine - Comando dei Carabinieri di Seveso - al fine di procedere al loro re inserimento presso le strutture individuate come disposto dal Provvedimento di cui sopra si è provveduto di fatto a ricollocare la sola minore . Per ciò che concerne Per_2 ciò non è stato possibile, a fronte della posizione irremovibile della ragazza nel Per_3 far rientro presso la struttura, nonché dell'appoggio e del consenso ricevuto dalla madre
e dall'intero nucleo familiare in quel frangente, che ha portato il Comando dei
Carabinier a contattare il PM di Turno, Dott.ssa , la quale a fronte della Tes_2 situazione ha dato indicazione di disporre il collocamento temporaneo della minore nuovamente presso l'abitazione materna, sita in Seveso. Per_3
Si è potuto appurare come ancora ad oggi gli agiti e i richiami materni non permettono alle minori di strutturare e mantenere nel tempo dei percorsi individuali;
pertanto, ci si è trovati nella posizione di dover confermare, allo stato, il rientro a casa della minore dalla madre con l'obiettivo di ridurre Per_3
15 le pressioni a cui la stessa è continuamente sottoposta e che inevitabilmente la portano a mettere continuamente a rischio la sua progettualità futura.
Allo stato, si assiste, invece, al proseguimento sufficientemente positivo dei percorsi comunitari delle minori e mentre per si conferma l'attuale Per_2 Per_1 Per_3 collocamento presso la casa materna (…)per questo, a parere delle scriventi, è di fondamentale importanza proseguire con uno stretto monitoraggio dell'attuale progettualità del nucleo, anche a fronte dell'imprevedibilità dei soggetti coinvolti, che potrebbe portarli a nuovi posizionamenti e di conseguenza
a nuove possibili progettualità o necessità di intervento (…)”.
Nelle successive relazioni di aggiornamento del marzo 2025 i servizi sociali davano atto della ripresa di contatti periodici con la SInora e del contestuale reciso rifiuto delle minori Pt_2
e di una ripresa di una progettualità con collocamento in comunità, avendo loro Per_2 Per_3 manifestato chiaramente li desiderio di recuperare il rapporto con i genitori biologici. Nella relazione del 12.03.2025 si legge:” Sia che vorrebbero potersi stabilizzare presso Per_2 Per_3
l'abitazione materna, potendo cambiare anche la residenza, portandola presso l'abitazione di Seveso in
Corso cardinale Federico Borromeo n. 5.”
Nella relazione dei servizi sociali del Comune di Seveso del 11.09.2025 emerge che “durante i colloqui svolti con la SInora la stessa ha rendicontato un andamento globalmente positivo di Pt_2 sé e delle sue figlie. La SInora ha inoltre sottolineato di non concepire l'ennesima apertura di Pt_2 un procedimento che riguarda sè e le figlie, essendo per le stesse una situazione già definita ed essendo ormai insofferenti verso l'operato dell'autorità giudiziaria, conseguentemente, verso i servizi scriventi
…. Le scriventi hanno ricevuto a colloquio anche che ha saputo raccontare e raccontarsi. La Per_3 ragazza ha riferito degli esiti positivi relativi agli esami sostenuti per il conseguimento della licenza media e relativamente alla prossima frequenza alla scuola superiore (Istituto IBS “Scuola di Estetica,
Acconciatura e Moda” di Limbiate)…. A riguardo ha riferito che il padre si occuperebbe dell'acquisto del borsone con il materiale necessario. è parsa motivata all'inizio di questo ciclo di studi e ha Per_3 sottolineato: “La scuola non la voglio lasciare e voglio fare il mio ciclo di studi”. Rispetto alle attivazioni pensate in suo favore, rimane in posizione di completo rifiuto verso tutti i servizi e Per_3 gli strumenti in suo supporto, come la psicoterapia. In merito a questa possibilità ritiene di avere già avuto a che fare con troppe psicologhe e attivare l'ennesimo percorso ora, lo vivrebbe solo ed esclusivamente come un peso … si è detta possibilista solo verso l'intervento ADM …MA non si capacita di come sia ancora necessario tutto questo, avendo di fatto trovato la sua dimensione a casa con la madre. Rispetto all' ADM ha categoricamente rifiutato …. ha inoltre chiesto il senso del perché
16 anche la madre debba sostenere dei percorsi come la psicoterapia. Il servizio ha pertanto cercato di accompagnare la ragazza a comprendere che con loro avremmo parlato delle attivazioni che le riguardano, non in merito a quanto riferito alla madre… Entrambe le ragazze reputano maggiormente prioritario che CO CO si esprima in loro favore autorizzando il cambio di residenza delle stesse presso la madre, permettendo così al nucleo di accedere a tutte le misure e i servizi per loro necessari e che rappresentano gli unici bisogni di cui si sentono portatrici. Gli altri interventi non sono invece vissuti come supportivi ma solo come interventi “inutili” che non tengono conto di ciò che realmente desiderano oggi. (…) Infine nel corso di questi mesi il servizio scriventi ha mantenuto il confronto con il Servizio Tutela Minori di Bollate ad oggi ancora servizio affidatario per tutte e tre le minori nonostante la continuativa presenza di e sul territorio di Seveso…. Per quanto sin qui Per_3 Per_2 esposto, il Servizio scrivente ritiene che definire interventi prescrittivi potrebbe comportare il loro ritrarsi rispetto a un posizionamento di collaborazione con il Servizio e vuoi strutturare quindi una chiusura
… il servizio richiedi di mantenere un monitoraggio attivo sul nucleo familiare accompagnando così la madre ad una genitorialità più consapevole, anche nei limiti delle proprie capacità e della fragilità della relazione con le stesse minori. Si richiede il cambio di residenza ma non l'affido all'ente che potrebbe essere letto come atto meramente persecutorio…”
Nella relazione di aggiornamento del 12.09.2025 il Servizio Tutela Minori del Comune di Bollate - che ha tuttora formalmente in carico le minori - ha così concluso: “In conclusione, alla luce degli elementi sinora riportati, il Servizio scrivente ritiene possa essere rispondente alle eSIenze attuali delle minori il mantenimento dell'attuale cornice giuridica, in particolare per quanto riguarda il collocamento di e , allo stato individuato presso l'abitazione materna sita in via Per_2 Per_3
Cardinal Federico Borromeo 5 a Seveso, con facoltà di procedere ad ulteriori idoneo collocamento laddove rispondente all'esclusivo interesse delle minori.
A fronte della progettualità in essere per e , stante anche la distanza territoriale dal Per_2 Per_3 collocamento delle minori, che impedisce al Servizio scrivente il mantenimento di una presa in carico attiva e l'avvio degli interventi prescritti, si chiede di autorizzare il trasferimento della residenza per le minori e dal Comune di Bollate al Comune di Seveso, presso l'abitazione materna sita Per_2 Per_3 in via Cardinal Federico Borromeo 5, e di conseguenza l'affido delle minori (rectius, Per_1
) e al Comune di Seveso. Infine, si confermano gli incarichi disposti sui genitori e la Per_2 Per_3 possibilità di attivare ogni altro intervento ritenuto necessario e funzionale ai bisogni di crescita delle minori”.
17 Si tratta di dinamiche psico-evolutive complesse all'interno di un sistema familiare connotato da fragilità: da un lato la madre, che ha in passato avuto una condotta trascurante e omissiva, ha manifestato la volontà di recuperare il legame con le figlie, si è posta in modo collaborativo e disponibile, spesso mettendo tuttavia ancora in atto condotte disfunzionali e pregiudizievoli, ma tutto sommato mantenendo i contatti con i servizi:
considerato che
permangono tutte le inadeguatezze già emerse in passato, tuttavia si ritiene che ella necessiti di un supporto psicologico e di un monitoraggio costante, affinchè acquisisca piena consapevolezza della responsabilità genitoriale e recuperi le capacità genitoriali, a tutela dei bisogni di crescita della figlie;
il padre, dopo anni di disinteressamento, ha mostrato una iniziale volontà di recuperare la relazione con le figlie.
Dalle relazioni dei servizi emerge chiaramente che entrambi i genitori non sono ad oggi in grado di autonomamente ed adeguatamente prendersi cura delle figlie e che le loro condotte sono ancora pregiudizievoli in quanto obiettivamente tali da ledere in misura apprezzabile le eSIenze delle figlie sia sotto il profilo materiale che psicologico. La madre fatica ancora a comprendere la gravità delle precedenti condotte e la necessità di un supporto alla genitorialità che invece vive come indebita ingerenza nelle dinamiche familiari, assumendo talvolta atteggiamenti ostili nei confronti degli operatori sociali;
il padre, invece, appare ancora distante e necessita di essere accompagnato nella strutturazione di un positivo recupero delle relazioni con le figlie.
Le figlie minorenni, ed ormai adolescenti, si oppongono fermamente ad ogni Per_2 Per_3 progettualità che abbia carattere etero-familiare ed esprimono il loro desiderio di un progetto di vita con i genitori biologici.
Occorre evidenziare che l'interesse dei figli non coincide necessariamente con i loro desideri, ben potendo rendersi necessaria, in considerazione di un particolare contesto, quale è quello descritto nel caso di specie, una progettualità più idonea, tenuto conto di tutte quelle eSIenze ai quali gli adolescenti possono non essere particolarmente sensibili in ragione dell'età ma che pure assumono per loro stessi particolare rilevanza.
Orbene, la CO, tenuto conto delle circostanze emerse, ritiene ad oggi conforme all'interesse delle minori e le maggiormente tutelante in considerazione delle residue inadeguatezze Per_2 Per_3 dei genitori , che necessitano di un supposto costante da parte degli operatori sociali, l'affido all'ente, con limitazioni della responsabilità genitoriale in punto di istruzione, educazione, salute e collocamento, come del resto già disposto dal Tribunale per i Minorenni e come richiesto in questa fase sia dai servizi sociali sino ad oggi incaricati (Comune di Bollate) sia dalla stessa madre.
18 Sotto questo profilo la reclamata statuizione del Tribunale per i Minorenni va dunque confermata.
Per quanto riguarda si osserva che la ragazza ha presentato richiesta di prosieguo Per_1 amministrativo per l'estensione delle attività di assistenza sino al ventunesimo anno di età.
Diversamente da quanto disposto nel provvedimento reclamato, invece, alla luce della sopra descritta evoluzione delle dinamiche familiari e del categorico rifiuto manifestato dalle minori e che rende inattuabile e pericolosa (in ragione delle continue fughe poste in essere Per_2 Per_3 dalle minori) una progettualità con collocamento etero-familiare, si ritiene più ragionevole e tutelante disporre il collocamento delle minori presso la madre: va quindi accolta la richiesta dei servizi e della madre costituita di autorizzare il trasferimento della residenza delle minori Per_2
e dal Comune di Bollate al Comune di Seveso, presso l'abitazione materna e di conseguenza Per_3
l'affido delle minori e al Comune di Seveso. Per_2 Per_3
E' però evidente che l'affidamento ai Servizi Sociali, con collocamento presso la madre non è un progetto di per sé solo sufficiente a porre le minori al riparo dai rischi potenzialmente derivanti dalle fragilità dei genitori: dunque si rende necessaria l'adozione di misure idonee ad evitare ogni possibile pregiudizio, quali il monitoraggio attivo sul nucleo familiare, interventi educativi individuai presso la madre (ADM) o di gruppo (Centro Diurno) a favore di entrambi le minori Per_2
e congruentemente con i bisogni delle minori, con special riguardo al loro percorso scolastico Per_3
e formativo, funzionale a una progettualità che allo stato appare vacillante;
l'attivazione di un percorso psicologico, con particolar riguardo alla funzione di sostegno alla genitorialità, a favore di entrambi i genitori, facendo presente che il padre è residente nel Comune di Carrobbio degli
Angeli; valutazione psicodiagnostica delle minori a cura della NPI competente.
Con riguardo a , nata a [...] il [...], avendo la ragazza Persona_1 raggiunto la maggiore età, non sussiste alcuna potestà decisoria in merito: risulta dagli atti che ha espresso la volontà di rimanere nella comunità educativa e la ragazza ha presentato Per_1 richiesta di prosieguo amministrativo per l'estensione delle attività di assistenza sino al ventunesimo anno di età.
Si conferma nel resto il provvedimento impugnato.
4. Spese processuali.
Parte reclamante, attesi la natura del procedimento e delle questioni trattate l'esito del giudizio
(la reclamante è solo in minima parte soccombente), non va condannata alle spese. Le spese vengono dunque compensate.
19 Il compenso per l'attività professionale svolta dal curatore speciale delle minori (parte reclamante), ammesso al patrocinio a spese dello stato, viene liquidato con separato provvedimento.
P.Q.M.
La CO d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal curatore speciale avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data
17.10.2024. nel procedimento n. 2296/2022+ 69/2021 , a tutela delle minori CP_5 [...]
(nata a [...] il [...], oggi maggiorenne), (nata Persona_1 Persona_2
a Milano il 26/02/2008), (nata a [...] il [...]), assorbita o Persona_3 rigettata ogni altra domanda, deduzione o istanza, così provvede in parziale riforma:
1) Conferma l'affido all'ente – da diversamente individuarsi nel servizio sociale del Comune di Seveso - per la durata di due anni, con limitazioni della responsabilità genitoriale in punto di istruzione, educazione, salute e collocamento, per le minori (nata a Persona_2
Milano il 26/02/2008) e (nata a [...] il [...]) e preso atto della Persona_3 raggiunta maggiore età di;
Persona_1
2) Dispone il collocamento delle due minori e Persona_2 Persona_3
presso la madre, autorizzando il trasferimento della residenza delle stesse dal Comune di
[...]
Bollate al Comune di Seveso, presso l'abitazione materna;
3) Dà atto che , oggi maggiorenne, ha presentato richiesta di Persona_1 prosieguo amministrativo per l'estensione delle attività di assistenza sino al ventunesimo anno di età;
4) Conferisce incarico all'ente sopra indicato di:
a) disporre un monitoraggio attivo del nucleo familiare;
b) disporre valutazione psicodiagnostica delle due minori a cura della NPI o dell'UONPIA competente;
c) attivare interventi educativi individuali (ADM) o di gruppo (Centro Diurno) a favore di entrambi le minori e congruentemente con i bisogni delle stesse, Per_2 Per_3 con special riguardo al loro percorso scolastico e formativo;
d) attivare un percorso psicologico, con particolar riguardo alla funzione di sostegno alla genitorialità, a favore di entrambi i genitori biologici;
20 e) disporre una regolamentazione degli incontri delle minori con il padre con modalità inizialmente osservate e protette e successivamente nelle modalità ritenute più opportune da parte dei servizi sociali;
f) mantenere la possibilità è una prosecuzione degli incontri della regolamentazione di incontri con le famiglie ex affidatarie delle minori e le minori stesse;
g) garantire la continuità di frequentazione delle tre sorelle;
h) attivare ogni ulteriore intervento di sostegno psicologico ed educativo a favore delle minori.
5) Rimette al Giudice Tutelare la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni;
6) Spese compensate. Le spese di lite sostenute dal curatore speciale ammesso al patrocinio a spese dello stato sono liquidate con separato provvedimento.
Milano, 16.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Federico Botta Fabio Laurenzi
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