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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa MAURA MANZI Giudice dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 503/2024 promossa da:
C.F.: , nata a [...] il [...], e Email_1 C.F._1 residente in [...], Sant'Elia (Aq), elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Via Beata Antonia n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessandra Lopardi che la rappresenta e difende giusta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Riccardo Lopardi, giusta procura in calce al ricorso
E
, c.f , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
a L'Aquila in via Manieri, 13 elettivamente domiciliato a L' Aquila, Strada Statale 17, località
Boschetto di Pile, presso lo studio dell'avv. Roberto Madama che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti chiedono che venga omologata la disciplina in merito all'affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli minorenni, in base al combinato disposto cui agli artt. 337 bis, 337 ter
c.c. e 473bis 51 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 3.4.2025, e , premesso Parte_1 Controparte_1 di essere stati legati da una relazione sentimentale e che hanno intrattenuto una convivenza more uxorio con decorrenza a partire dal 2010, dalla quale è nata una figlia,
, in data 1.5.2019 (dunque minorenne), chiedevano congiuntamente Persona_1 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Esponevano che dopo un periodo di convivenza presso l'unità immobiliare di proprietà della famiglia di sita in L'Aquila, Via Manieri n. 13 Martiri di Parte_1
Filetto n. 1 (che resterà nella disponibilità della sig.ra impegnandosi, il sig. Pt_1
, ad assicurarsi la disponibilità di una abitazione), essendo venuti meno quei CP_1 presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza, pur riuscendo ad addivenire ad un accordo circa le modalità di esercizio della rispettiva responsabilità genitoriale.
3. con decreto del 3.4.2025, il giudice fissava l'udienza al 26.5.2025, disponendone la celebrazione tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., ed in tale sede le parti insistevano nella loro domanda.
4. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendo i presupposti, possono essere accolte, in quanto appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni delle note scritte depositate con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
1) affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di collocazione.
2) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di CP_1 tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00, potendo la figlia cenare con il padre per tornare subito dopo presso la casa della madre.
Ove la minore lo richiedesse, sarà altresì possibile che pernotti presso l'abitazione paterna, fermo restando che tale possibilità avrà carattere occasionale e sarà subordinata alla volontà della minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 15:00 fino alla domenica alle ore 20:30. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia.
3) Per quanto concerne le festività natalizie sarà seguito il criterio dell'alternanza annuale.
Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con CP_1 la figlia un'intera giornata dalle ore 09:00 alle ore 20:00, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del IG. . Qualora la IG.ra decida di trascorrere CP_1 Pt_1 dei periodi di vacanza estiva con la figlia dovrà darne notizia al IG. con CP_1 congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Lo stesso vale per il IG. . Entrambi i genitori potranno concordare CP_1 ulteriori periodi di vacanza da trascorrere con la figlia durante l'anno senza che ciò possa compromettere l'attività scolastica. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
4) Il IG. – a decorrere dal mese di Marzo compreso - si impegna a CP_1 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 250 (euro duecentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra oppure mediante bonifico Parte_1 ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra stessa, entro Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese solare. Ai fini delle detrazioni fiscali, qualora la fattura sia intestata esclusivamente alla madre, quest'ultima potrà detrarre il 100% della spesa;
diversamente, se la fattura sarà intestata al padre, ciascun genitore porterà in detrazione il 50% della spesa.
5) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) CP_1 Pt_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso di tutte le ulteriori spese straordinarie.
6) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
9) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est. Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa MAURA MANZI Giudice dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 503/2024 promossa da:
C.F.: , nata a [...] il [...], e Email_1 C.F._1 residente in [...], Sant'Elia (Aq), elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Via Beata Antonia n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessandra Lopardi che la rappresenta e difende giusta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Riccardo Lopardi, giusta procura in calce al ricorso
E
, c.f , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
a L'Aquila in via Manieri, 13 elettivamente domiciliato a L' Aquila, Strada Statale 17, località
Boschetto di Pile, presso lo studio dell'avv. Roberto Madama che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti chiedono che venga omologata la disciplina in merito all'affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli minorenni, in base al combinato disposto cui agli artt. 337 bis, 337 ter
c.c. e 473bis 51 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 3.4.2025, e , premesso Parte_1 Controparte_1 di essere stati legati da una relazione sentimentale e che hanno intrattenuto una convivenza more uxorio con decorrenza a partire dal 2010, dalla quale è nata una figlia,
, in data 1.5.2019 (dunque minorenne), chiedevano congiuntamente Persona_1 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Esponevano che dopo un periodo di convivenza presso l'unità immobiliare di proprietà della famiglia di sita in L'Aquila, Via Manieri n. 13 Martiri di Parte_1
Filetto n. 1 (che resterà nella disponibilità della sig.ra impegnandosi, il sig. Pt_1
, ad assicurarsi la disponibilità di una abitazione), essendo venuti meno quei CP_1 presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza, pur riuscendo ad addivenire ad un accordo circa le modalità di esercizio della rispettiva responsabilità genitoriale.
3. con decreto del 3.4.2025, il giudice fissava l'udienza al 26.5.2025, disponendone la celebrazione tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., ed in tale sede le parti insistevano nella loro domanda.
4. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendo i presupposti, possono essere accolte, in quanto appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni delle note scritte depositate con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
1) affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di collocazione.
2) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di CP_1 tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00, potendo la figlia cenare con il padre per tornare subito dopo presso la casa della madre.
Ove la minore lo richiedesse, sarà altresì possibile che pernotti presso l'abitazione paterna, fermo restando che tale possibilità avrà carattere occasionale e sarà subordinata alla volontà della minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 15:00 fino alla domenica alle ore 20:30. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia.
3) Per quanto concerne le festività natalizie sarà seguito il criterio dell'alternanza annuale.
Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con CP_1 la figlia un'intera giornata dalle ore 09:00 alle ore 20:00, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del IG. . Qualora la IG.ra decida di trascorrere CP_1 Pt_1 dei periodi di vacanza estiva con la figlia dovrà darne notizia al IG. con CP_1 congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Lo stesso vale per il IG. . Entrambi i genitori potranno concordare CP_1 ulteriori periodi di vacanza da trascorrere con la figlia durante l'anno senza che ciò possa compromettere l'attività scolastica. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
4) Il IG. – a decorrere dal mese di Marzo compreso - si impegna a CP_1 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 250 (euro duecentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra oppure mediante bonifico Parte_1 ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra stessa, entro Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese solare. Ai fini delle detrazioni fiscali, qualora la fattura sia intestata esclusivamente alla madre, quest'ultima potrà detrarre il 100% della spesa;
diversamente, se la fattura sarà intestata al padre, ciascun genitore porterà in detrazione il 50% della spesa.
5) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) CP_1 Pt_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso di tutte le ulteriori spese straordinarie.
6) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
9) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est. Dott.ssa Elvira Buzzelli