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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
SE Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2054/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. Catania AN, rappresentato e difeso da sé stesso
( Email_1
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_2
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RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“• respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• in riforma del provvedimento impugnato, revocare e/o annullare con qualsiasi misura superiorecreto di liquidazione opposto, quantificando i compensi dovuti al ricorrente per l'attività procuratoria e difensiva svolta in favore della signora Pt_1
in relazione al procedimento iscritto al R.G. Lav. N. 3453/2016 del Tribunale di
[...]
Termini Imerese, Sezione Lavoro, nella misura (già ridotta della metà) di Euro 1.528,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge, o, comunque, nella diversa
(maggiore o minore) misura dovuta sulla base dell'attività effettivamente espletata, tenuto
conto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari e, in ogni caso, in misura superiore all'importo liquidato;
• con ogni statuizione consequenziale e secondo legge;
• con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 30 settembre 2025, l'avv.
AN Catania ha impugnato il decreto emesso in data 18 agosto 2025
(e comunicato il giorno successivo), con cui il Giudice del Lavoro di questo
Tribunale liquidava al predetto professionista, quale difensore di Pt_1
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale
[...]
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datata 19 giugno 2016), la somma di
€ 100,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta nel procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 3453/2016 R.G.Lav., successivamente riunito con il n. 3625/2016
R.G.Lav. e confluito nel giudizio di opposizione recante al n. 3388/2017
R.G.Lav. (definito con sentenza n. 751/2019).
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente , non costituitosi benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio in persona del Ministro pro tempore, nella domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
(Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del
2 provvedimento (soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. 742/1969) ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327
c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n.
6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
L'opponente ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare il compenso, si sarebbe discostato senza motivazioni dalle disposizioni del D.M. 55/2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), sulla scorta delle quali avrebbe dovuto liquidare l'importo di € 1.528,00, oltre accessori.
E invero, va anzitutto rilevato che questo Tribunale, con ordinanza emessa il 12 agosto 2023 in sede di opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R.
115/2002, liquidava all'avv. Catania un compenso di € 1.300,00, oltre accessori, per l'attività prestata nel procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. 3625/2016 R.G.Lav. e nel successivo giudizio di opposizione iscritto al n. 3388/2017 R.G.Lav.
Ora, considerato che “al difensore, nell'ipotesi di più cause successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (Cass. civ. n. 10629/2021), ne consegue che all'avv. Catania spetta la liquidazione relativa al procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. recante il n. 3453/2016 R.G.Lav., limitatamente alle fasi di studio e introduttiva (posto che la riunione con il proc. n. 3625/2016 R.G.Lav. veniva disposta alla prima udienza), da effettuarsi secondo i parametri previsti dal citato D.M. 55/2014 (nella formulazione applicabile ratione temporis, ossia quella anteriore alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, successivamente, con D.M.
3 147/2022) e, in particolare, i valori indicati nella Tabella n. 9
(“Procedimenti di istruzione preventiva”)
Posto che, avuto riguardo al valore indeterminabile e al basso grado di complessità del procedimento, risulta applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (cfr. sul punto,
Cass. civ. n. 16671/2018), e tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale civile previsti dall'art. 4
D.M. cit. nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 e 130 D.P.R. 115/2002,
i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti della metà, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 423,75
(pari alla metà del valore minimo di € 847,50).
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
Catania, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, dell'importo sopra indicato, al quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1 all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. AN
Catania con ricorso depositato il 30 settembre 2025 e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso il 18 agosto 2025 in relazione al procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 3453/2016 R.G.Lav.,
4 2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento indicato al Parte_1 punto 1), la somma di € 423,75, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dallo stesso sostenute.
Termini Imerese, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
SE Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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