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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/07/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 501/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 16/07/2025 , davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. PIGNAT NICOLETTA e l'avv. PATACCONI;
per parte convenuta, l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO.
L'avv. PIGNAT e l'avv. PATACCONI insistono per l'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle note conclusive depositate.
L'avv. VARESI richiama la memoria di costituzione e le relative conclusioni.
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la causa con sentenza, dando lettura alle parti presenti della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 501/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 501/2024 R.G.Lav. promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]vicolo Dell'Oro n. 11, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
Patacconi e Nicoletta Pignat ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Verbania Corso Garibaldi, 72, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce, in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, Persona_1
dall'Avv. Franco Pasut
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta da parte dell' di restituzione delle somme CP_2 di cui alla comunicazione del 03.10.2024, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da il Reddito di cittadinanza di cui Controparte_3 al D.L. 4/201 a dalla data della domanda CP_2
RDC 2019- 1253852), o da quell'altra data accertata in corso di causa, sino a giugno 2020; 2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a Controparte_3
a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito e, conseguentemente,
[...] are il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 7.601,75 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore degli scriventi legali, che si dichiarano antistatari.
Parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e mandare Parte_1
l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_3 ria di spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.12.2024, esponeva: Parte_1
- di avere percepito il reddito di cittadinanza da maggio 2019 a giugno 2020, per un importo complessivo pari a euro 7.601,15;
- che, con provvedimento del 30.3.2021, l' aveva revocato al ricorrente il beneficio, con CP_2 la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di residenza (art. 2, co.1, a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno 10 anni”; - che con successiva comunicazione del 26.10.2024. l' aveva chiesto al ricorrente la CP_2
restituzione della somma di Euro 7.601,15 corrisposta a titolo di “Reddito di cittadinanza”, sulla scorta della disposta revoca.
Il ricorrente, sostenendo invece di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e, in particolare, il requisito della pregressa residenza in Italia da oltre 10 anni di cui gli ultimi due (antecedenti la richiesta di concessione del beneficio) continuativi, chiedeva di accertare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza dalla data della domanda al giugno
2020 e di dichiarare l'infondatezza della richiesta di restituzione delle somme formulata dall' CP_2
Si costituiva in giudizio l' ribadendo che sulla base della segnalazione proveniente dal CP_2
Comune di Baveno non risultava soddisfatto il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. ha presentato domanda per il reddito di cittadinanza in data 24.4.2019 Parte_1
(doc.1 parte ricorrente).
Il beneficio risulta essere stato revocato per la “Mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co.1, a), 2) L. 26/2019) - non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo”; con avviso datato 3.10.2024 l in CP_2 conseguenza della suddetta revoca, ha richiesto la restituzione dell'importo erogato da maggio 2019 a giugno 2020 per la somma di € 7.601,75.
Occorre rammentare che l'art. 1 del d.l. 28.1.2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n.
26, individuava il reddito di cittadinanza come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indicava i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”
Anche lasciando in disparte la recente pronuncia della Corte giustizia UE grande sezione,
29/07/2024, n.112 che ha statuito: “L'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di due procedimenti penali per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza)”, la revoca disposta nei confronti del ricorrente si appalesa illegittima.
L' nella propria memoria si è limitato a rappresentare che è compito del Comune di CP_2
ultima residenza svolgere la verifica del requisito della residenza per la fruizione del sussidio in questione, affermando nella sostanza non essere di competenza dell' di CP_2
effettuare altre verifiche.
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che dai documenti agli atti del giudizio emergano oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale dell'odierno ricorrente, da oltre 10 anni prima della data di presentazione della domanda amministrativa.
In primo luogo, risulta che sia arrivato in Italia nell'anno 2008 con un Parte_1 nulla osta di lavoro subordinato rilasciato il 07.08.2007 (doc. 3 parte ricorrente) per lavorare alle dipendenze della società nel Comune di San Giuseppe Controparte_4
Vesuviano: il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in particolare, risulta sottoscritto dal medesimo ricorrente in data 27.3.2008 (doc. 4 parte ricorrente)
Dal certificato storico di residenza in atti risulta, quindi, la seguente situazione del ricorrente:
- dal 22.01.2009 residente in [...] a Baveno;
- dal 01.07.2010 cancellato dall'anagrafe per emigrazione in Marocco
- dal 23.05.2011 residente in [...] a Baveno
- dal 07.04.2016 residente in [...] a Baveno
- dal 24.02.2023 ad oggi residente in [...] in Omegna.
Per il periodo tra il 01.07.2010 e il 23.05.2011 per il quale dalla cancellazione dall'anagrafe dovrebbe trarsi l'assenza della regolare presenza sul territorio nazionale, vi sono elementi documentali di segno contrario alle risultanze anagrafiche:
- contratto di locazione con decorrenza dal 01.11.2010 e della durata di anni quattro più quattro per un'abitazione sita in via Regina Margherita n. 3 a Gignese, stipulato dal ricorrente (doc. 7 parte ricorrente);
- contratto di assunzione del 28.04.2011 e buste paga di aprile e maggio 2011 dell'Impresa
Edile Scorzelli geom. Ernesto di Carpugnino (doc. 8 parte ricorrente);
- CUD 2011 relativo all'anno 2010 nel quale sono indicati quali mesi in cui il sig. ha Pt_1
lavorato quale dipendente in Italia quelli di aprile e maggio 2011 (doc. 9 parte ricorrente).
In effetti anche le deposizioni raccolte hanno confermato quanto emerge dai certificati anagrafici e dai predetti documenti.
Il teste ha confermato il ricorrente sia giunto in Italia nel mese di Testimone_1 marzo 2008 per lavorare a San Giuseppe Vesuviano, precisando: “Se ricordo bene, io sono arrivato in Italia nell'ottobre del 2007 con un contratto di lavoro. Anche il sig. è arrivato in Pt_1
Italia con un contratto di lavoro;
lui è arrivato a Napoli. Io sono sempre stato nella zona di Verbania.
Il sig. è poi venuto anche lui a Verbania nel 2008 o nel 2009, non ricordo di preciso. Quando Pt_1
è venuto a Verbania era già un po' di tempo che era in Italia”. Ha quindi confermato anche di avere abitato insieme la ricorrente dal 22.01.2009 al
01.11.2010 a Baveno con un contratto intestato solo a nome del testimone e, successivamente, dal 01.11.2010 sino al 23.05.2011 in Gignese via Regina Margherita n. 3 con un contratto che era stato stipulato a nome di tutti e due: “non abbiamo fatto il cambio di residenza, non sapevamo la procedura”. Infine, i due si sono spostati prima a Baveno Via Gramsci 9, e dopo che il testimone ha contratto matrimonio andando a vivere con la moglie, il sig. è invece Pt_1
andato ad abitare in Via Piave, prima di sposarsi a sua volta e andare a vivere in via Dell'Oro
n. 11 ad Omegna.
In sintesi, il teste ha dichiarato: “il sig. ed io abbiamo abitato insieme dal 2008 o 2009 Pt_1 non ricordo esattamente, fino a quando ci siamo sposati. In tutto questo periodo il sig. non Pt_1 ha mai lasciato l'Italia salvo che per le vacanze”.
Nello stesso senso la deposizione di “Ho conosciuto il sig. a Baveno Testimone_2 Pt_1 nel 2010, se ricordo esattamente. Ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Da quella data, perciò, posso dire che lui è rimasto sempre in Italia, salvo le vacanze di un mese all'anno. Siamo molto amici, più di fratelli;
per questo ci vediamo tutti i giorni e ci sentiamo sempre”.
Anche ha fornito identiche indicazioni: “Lavoro dal 2010 con il sig. Controparte_5
Lavoravamo nella zona di Verbania. Io sono arrivato in Italia nel 2009. Non so quando è Pt_1 arrivato in Italia il sig. io l'ho conosciuto nel 2010 a Verbania. Pt_1
Da allora il sig. è sempre rimasto in Italia a lavorare;
torna in Marocco una volta all'anno Pt_1
per le vacanze come facciamo tutti”.
In assenza di qualsiasi spunto di segno contrario, non v'è motivo di dubitare del contenuto delle predette deposizioni.
In definitiva, dal contratto di soggiorno risulta l'ingresso in Italia dal marzo 2008; dalle risultanze anagrafiche risulta la presenza sul territorio nazionale almeno dal gennaio 2009
(dovendosi attribuire alle risultanze anagrafiche valore presuntivo in ordine al luogo di dimora abituale di un individuo); né può ritenersi che per il periodo in cui il ricorrente non risultava iscritto all'anagrafe (cancellato per irreperibilità), in realtà lo stesso si fosse allontanato. I testi hanno confermato che anche tra il 2010 e il 2011 ha continuato ad abitare in Italia e in effetti per tale periodo risultano tanto un contratto di locazione (sottoscritto dall'interessato con decorrenza novembre 2010) quanto periodi di lavoro regolarizzato.
Non sono stati specificamente contestati gli ulteriori requisiti previsti dalla legge ed in particolare il requisito reddituale. Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere accolto il ricorso dell'odierno ricorrente affermandosi che il ricorrente aveva diritto a percepire il reddito di cittadinanza dal maggio
2019 al giugno 2020, con conseguente illegittimità dell'istanza di restituzione avanzata da
CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 501/2024 RG, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa o respinta:
- accerta il diritto del ricorrente alla percezione del Reddito di Cittadinanza nel periodo da maggio 2019 a giugno 2020 come da domanda amministrativa del 29.4.2019 (prot. RDC-
2019-1253852) e che nulla è dovuto dal ricorrente a a titolo di restituzione del CP_2
Reddito di Cittadinanza percepito nel predetto periodo e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione formulata dall' con provvedimento datato 3.10.2024. CP_3
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.381 per CP_2
competenze e ad € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 16.7.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 16/07/2025 , davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. PIGNAT NICOLETTA e l'avv. PATACCONI;
per parte convenuta, l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO.
L'avv. PIGNAT e l'avv. PATACCONI insistono per l'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle note conclusive depositate.
L'avv. VARESI richiama la memoria di costituzione e le relative conclusioni.
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la causa con sentenza, dando lettura alle parti presenti della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 501/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 501/2024 R.G.Lav. promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]vicolo Dell'Oro n. 11, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
Patacconi e Nicoletta Pignat ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Verbania Corso Garibaldi, 72, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce, in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, Persona_1
dall'Avv. Franco Pasut
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta da parte dell' di restituzione delle somme CP_2 di cui alla comunicazione del 03.10.2024, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da il Reddito di cittadinanza di cui Controparte_3 al D.L. 4/201 a dalla data della domanda CP_2
RDC 2019- 1253852), o da quell'altra data accertata in corso di causa, sino a giugno 2020; 2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a Controparte_3
a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito e, conseguentemente,
[...] are il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 7.601,75 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore degli scriventi legali, che si dichiarano antistatari.
Parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e mandare Parte_1
l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_3 ria di spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.12.2024, esponeva: Parte_1
- di avere percepito il reddito di cittadinanza da maggio 2019 a giugno 2020, per un importo complessivo pari a euro 7.601,15;
- che, con provvedimento del 30.3.2021, l' aveva revocato al ricorrente il beneficio, con CP_2 la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di residenza (art. 2, co.1, a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno 10 anni”; - che con successiva comunicazione del 26.10.2024. l' aveva chiesto al ricorrente la CP_2
restituzione della somma di Euro 7.601,15 corrisposta a titolo di “Reddito di cittadinanza”, sulla scorta della disposta revoca.
Il ricorrente, sostenendo invece di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e, in particolare, il requisito della pregressa residenza in Italia da oltre 10 anni di cui gli ultimi due (antecedenti la richiesta di concessione del beneficio) continuativi, chiedeva di accertare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza dalla data della domanda al giugno
2020 e di dichiarare l'infondatezza della richiesta di restituzione delle somme formulata dall' CP_2
Si costituiva in giudizio l' ribadendo che sulla base della segnalazione proveniente dal CP_2
Comune di Baveno non risultava soddisfatto il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. ha presentato domanda per il reddito di cittadinanza in data 24.4.2019 Parte_1
(doc.1 parte ricorrente).
Il beneficio risulta essere stato revocato per la “Mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co.1, a), 2) L. 26/2019) - non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo”; con avviso datato 3.10.2024 l in CP_2 conseguenza della suddetta revoca, ha richiesto la restituzione dell'importo erogato da maggio 2019 a giugno 2020 per la somma di € 7.601,75.
Occorre rammentare che l'art. 1 del d.l. 28.1.2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n.
26, individuava il reddito di cittadinanza come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indicava i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”
Anche lasciando in disparte la recente pronuncia della Corte giustizia UE grande sezione,
29/07/2024, n.112 che ha statuito: “L'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di due procedimenti penali per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza)”, la revoca disposta nei confronti del ricorrente si appalesa illegittima.
L' nella propria memoria si è limitato a rappresentare che è compito del Comune di CP_2
ultima residenza svolgere la verifica del requisito della residenza per la fruizione del sussidio in questione, affermando nella sostanza non essere di competenza dell' di CP_2
effettuare altre verifiche.
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che dai documenti agli atti del giudizio emergano oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale dell'odierno ricorrente, da oltre 10 anni prima della data di presentazione della domanda amministrativa.
In primo luogo, risulta che sia arrivato in Italia nell'anno 2008 con un Parte_1 nulla osta di lavoro subordinato rilasciato il 07.08.2007 (doc. 3 parte ricorrente) per lavorare alle dipendenze della società nel Comune di San Giuseppe Controparte_4
Vesuviano: il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in particolare, risulta sottoscritto dal medesimo ricorrente in data 27.3.2008 (doc. 4 parte ricorrente)
Dal certificato storico di residenza in atti risulta, quindi, la seguente situazione del ricorrente:
- dal 22.01.2009 residente in [...] a Baveno;
- dal 01.07.2010 cancellato dall'anagrafe per emigrazione in Marocco
- dal 23.05.2011 residente in [...] a Baveno
- dal 07.04.2016 residente in [...] a Baveno
- dal 24.02.2023 ad oggi residente in [...] in Omegna.
Per il periodo tra il 01.07.2010 e il 23.05.2011 per il quale dalla cancellazione dall'anagrafe dovrebbe trarsi l'assenza della regolare presenza sul territorio nazionale, vi sono elementi documentali di segno contrario alle risultanze anagrafiche:
- contratto di locazione con decorrenza dal 01.11.2010 e della durata di anni quattro più quattro per un'abitazione sita in via Regina Margherita n. 3 a Gignese, stipulato dal ricorrente (doc. 7 parte ricorrente);
- contratto di assunzione del 28.04.2011 e buste paga di aprile e maggio 2011 dell'Impresa
Edile Scorzelli geom. Ernesto di Carpugnino (doc. 8 parte ricorrente);
- CUD 2011 relativo all'anno 2010 nel quale sono indicati quali mesi in cui il sig. ha Pt_1
lavorato quale dipendente in Italia quelli di aprile e maggio 2011 (doc. 9 parte ricorrente).
In effetti anche le deposizioni raccolte hanno confermato quanto emerge dai certificati anagrafici e dai predetti documenti.
Il teste ha confermato il ricorrente sia giunto in Italia nel mese di Testimone_1 marzo 2008 per lavorare a San Giuseppe Vesuviano, precisando: “Se ricordo bene, io sono arrivato in Italia nell'ottobre del 2007 con un contratto di lavoro. Anche il sig. è arrivato in Pt_1
Italia con un contratto di lavoro;
lui è arrivato a Napoli. Io sono sempre stato nella zona di Verbania.
Il sig. è poi venuto anche lui a Verbania nel 2008 o nel 2009, non ricordo di preciso. Quando Pt_1
è venuto a Verbania era già un po' di tempo che era in Italia”. Ha quindi confermato anche di avere abitato insieme la ricorrente dal 22.01.2009 al
01.11.2010 a Baveno con un contratto intestato solo a nome del testimone e, successivamente, dal 01.11.2010 sino al 23.05.2011 in Gignese via Regina Margherita n. 3 con un contratto che era stato stipulato a nome di tutti e due: “non abbiamo fatto il cambio di residenza, non sapevamo la procedura”. Infine, i due si sono spostati prima a Baveno Via Gramsci 9, e dopo che il testimone ha contratto matrimonio andando a vivere con la moglie, il sig. è invece Pt_1
andato ad abitare in Via Piave, prima di sposarsi a sua volta e andare a vivere in via Dell'Oro
n. 11 ad Omegna.
In sintesi, il teste ha dichiarato: “il sig. ed io abbiamo abitato insieme dal 2008 o 2009 Pt_1 non ricordo esattamente, fino a quando ci siamo sposati. In tutto questo periodo il sig. non Pt_1 ha mai lasciato l'Italia salvo che per le vacanze”.
Nello stesso senso la deposizione di “Ho conosciuto il sig. a Baveno Testimone_2 Pt_1 nel 2010, se ricordo esattamente. Ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Da quella data, perciò, posso dire che lui è rimasto sempre in Italia, salvo le vacanze di un mese all'anno. Siamo molto amici, più di fratelli;
per questo ci vediamo tutti i giorni e ci sentiamo sempre”.
Anche ha fornito identiche indicazioni: “Lavoro dal 2010 con il sig. Controparte_5
Lavoravamo nella zona di Verbania. Io sono arrivato in Italia nel 2009. Non so quando è Pt_1 arrivato in Italia il sig. io l'ho conosciuto nel 2010 a Verbania. Pt_1
Da allora il sig. è sempre rimasto in Italia a lavorare;
torna in Marocco una volta all'anno Pt_1
per le vacanze come facciamo tutti”.
In assenza di qualsiasi spunto di segno contrario, non v'è motivo di dubitare del contenuto delle predette deposizioni.
In definitiva, dal contratto di soggiorno risulta l'ingresso in Italia dal marzo 2008; dalle risultanze anagrafiche risulta la presenza sul territorio nazionale almeno dal gennaio 2009
(dovendosi attribuire alle risultanze anagrafiche valore presuntivo in ordine al luogo di dimora abituale di un individuo); né può ritenersi che per il periodo in cui il ricorrente non risultava iscritto all'anagrafe (cancellato per irreperibilità), in realtà lo stesso si fosse allontanato. I testi hanno confermato che anche tra il 2010 e il 2011 ha continuato ad abitare in Italia e in effetti per tale periodo risultano tanto un contratto di locazione (sottoscritto dall'interessato con decorrenza novembre 2010) quanto periodi di lavoro regolarizzato.
Non sono stati specificamente contestati gli ulteriori requisiti previsti dalla legge ed in particolare il requisito reddituale. Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere accolto il ricorso dell'odierno ricorrente affermandosi che il ricorrente aveva diritto a percepire il reddito di cittadinanza dal maggio
2019 al giugno 2020, con conseguente illegittimità dell'istanza di restituzione avanzata da
CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 501/2024 RG, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa o respinta:
- accerta il diritto del ricorrente alla percezione del Reddito di Cittadinanza nel periodo da maggio 2019 a giugno 2020 come da domanda amministrativa del 29.4.2019 (prot. RDC-
2019-1253852) e che nulla è dovuto dal ricorrente a a titolo di restituzione del CP_2
Reddito di Cittadinanza percepito nel predetto periodo e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione formulata dall' con provvedimento datato 3.10.2024. CP_3
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.381 per CP_2
competenze e ad € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 16.7.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci