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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11914 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro RI RE NS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 22025 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Parte_1
e in atti RICORRENTE
CONTRO in persona del presidente Controparte_1 feso dall'Avv. Francesca Forte come in atti RESISTENTE OGGETTO: mancata assunzione a seguito di selezione pubblica per titoli CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.6.2024 e regolarmente notificato alla
[...]
(di seguito , Controparte_1 Parte_1 artecipato a se erai Generici CCNL Utilitalia Ambientali – area “ Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio” Livello “j” a tempo indeterminato- Part time verticale 25 ore settimanali, indetta con avviso del 5.11.2020; che si è collocato utilmente nella graduatoria definitiva;
di aver consegnato tutta la documentazione richiesta dalla società, comprensiva di copia del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;
di aver positivamente superato la visita medica di idoneità alla mansione;
che con comunicazione del 27.3.2023 gli ha comunicato di non aver provveduto alla formalizzazione del tto di assunzione in ragione della sussistenza della condizione ostativa oggetto della previsione di cui all'art. 4, comma 5, del vigente CCNL, la quale impone, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, di verificare l'assenza di eventuali condanne o procedimenti penali che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore. Tanto esposto, ha affermato il suo diritto ad essere assunto alle dipendenze della convenuta, in quanto la condizione addotta dalla società a fondamento della sua mancata assunzione non è prevista né dall'avviso di preselezione né dal CCNL;
ha affermato che la condotta dell'Azienda è in contrasto con l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. Parte_1 all'assunzione alle dipendenze di ome operaio generic CP_3
Servizi Ambientali con orario d me di 25 ore settimanali, ovvero con quelle diverse condizioni economiche, normative, contrattuali che dovessero risultare in corso di causa, con decorrenza dal 27.03.2023, ovvero da quella diversa data, anche precedente, che dovesse risultare in corso di causa, ovvero costituire (il Giudice) con sentenza, ex art. 2932 c.c., tra il ricorrente e la società convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle medesime condizioni normative e contrattuali come sopra indicate, ovvero a quelle diverse che dovessero risultare applicabili in corso di causa;
2) condannare la società convenuta a immettere e/o assumere e/o integrare in servizio il ricorrente e/o costituire, anche a sensi dell'art. 2932 c.c., il rapporto di lavoro tra le parti, nonché a corrispondere al sig. tutte le retribuzioni maturate dal 27.03.2023, Parte_1 ovvero da quella diversa data, nte, che dovesse risultare in corso di causa, e sino alla data di effettiva assunzione, ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, con riserva di relativa quantificazione in un separato giudizio;
3) con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
4) con condanna e vittoria di spese e competenze;
5) con sentenza immediatamente esecutiva. Si è costituita in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il CP_3 rigetto, evidenziando, in particolare: che dall'analisi del certificato dei carichi pendenti è emerso che il ricorrente è stato condannato, in data 22/02/2022, a 2 anni e 6 mesi di reclusione e al pagamento di una multa pari ad € 6.500,00 per il reato di cui all'art. 644 c.p. (usura); che avverso tale sentenza è stato proposto appello in data 8/04/2022; che dalla verifica del certificato del casellario giudiziale è risultato che il ricorrente ha avuto nel corso degli anni diverse condanne penali per aver commesso i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p. e art. 73, comma 1, D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti), nonché il reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia) e il reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni personali); che la presenza di carichi pendenti o di precedenti penali che emergano dal casellario giudiziale non è una condizione che di sé comporta in automatico la mancata assunzione del partecipante alla selezione, ma in considerazione della natura dei reati commessi, la Società ha valutato negativamente l'attitudine professionale del ricorrente e, pertanto, ha deciso di non procedere alla sua assunzione;
che i
2 reati commessi dal ricorrente si pongono in contrasto con il codice etico aziendale. La resistente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- in via principale e nel merito, rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente da parte di CP_3
- in via meramente subordinata, nella ipotesi di accoglimento della dom i limitare il risarcimento danni detraendo l'aliunde perceptum, facendo decorrere, al più, il diritto alla retribuzione e/o al risarcimento dei danni dalla data di deposito del ricorso introduttivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza e all'esito, udita la discussione orale dei difensori, decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto, rigettato. E' pacifico tra le parti che il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta da per la preselezione di n. 100 operai generici CCNL Utilitalia Servizi ntali, Area “Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio” livello
“j” a tempo indeterminato part time verticale 25 ore settimanali e che, pur essendosi utilmente collocato in graduatoria, non è stato assunto. E' altresì pacifico che la decisione dell'Azienda di non assumere il ricorrente è conseguita alla valutazione del certificato dei carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale, dai quali è emerso: che il ricorrente in data 22.2.2022 stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione e al pagamento di una multa pari ad € 6.500,00 per il reato di cui all'art. 644 c.p. (usura); che avverso tale sentenza è stato proposto appello in data 8/04/2022; che il ricorrente ha riportato nel corso degli anni diverse condanne per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p. e art. 73, comma 1, D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti), nonché il reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia) e il reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni personali); tali circostanze sono pacifiche in quanto non contestate dal lavoratore. Il ricorrente afferma l'illegittimità dell'operato dell'azienda, in quanto: l'assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti non è prevista dal bando tra i requisiti di ammissione alla selezione, né dal CCNL;
la condotta dell'Azienda è in contrasto con l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
la condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di lavoro;
diversi lavoratori sono stati assunti dall'Azienda nonostante la presenza a loro carico di condanne o procedimenti penali in corso in grado di incidere sull'attitudine professionale. Le censure del ricorrente non sono condivisibili. Come osservato dalla Corte di Appello di Roma in fattispecie assolutamente sovrapponibile alla presente (sentenza n. 4215/2024 prodotta dalla resistente), l'art 4 CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, al punto 5, stabilisce che “il
3 lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'Azienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare l'assenza di eventuali condanne o procedimenti penali pendenti che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente”. Secondo l'appellante la previsione collettiva, non esplicitando quale potrebbe essere l'esito della verifica datoriale della documentazione da prodursi, non renderebbe l'assenza di procedimenti penali in corso (per condotte che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore) una condizione sospensiva dell'assunzione. Tale tesi non appare condivisibile. L'interpretazione della disposizione offerta da parte appellante svuoterebbe a tal punto di significato la portata precettiva della stessa da non poter comprenderne la ratio, laddove porrebbe un obbligo di presentazione di un certificato le cui risultanze non sarebbero in alcun modo valutabili, seppure ai fini ivi previsti e con un limite di rilevante portata (l'incidenza sull'attitudine professionale del lavoratore) che ragionevolmente risponde all'esigenza di contemperare due interessi potenzialmente confliggenti: da un lato quello del lavoratore alla tutela della sua riservatezza e alla presunzione di innocenza (…) e dall'altro quello datoriale di non procedere all'assunzione in pendenza di procedimenti penali per condotte che escludano una attitudine allo svolgimento della prestazione lavorativa prevista dal bando. Si consideri peraltro che la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav. n.25085 del 10/10/2018) in una fattispecie in cui si discuteva della legittimità della richiesta del certificato di carichi pendenti per lo svolgimento di mansioni di assunzione che comportavano anche l'uso dell'automezzo e in cui la Corte riteneva legittima la valutazione di rilevanza della tipologia di reato oggetto dell'imputazione penale (omicidio colposo stradale), ha condivisibilmente ritenuto che “la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27 Cost., comma 2, non ha la stessa valenza precettiva nell'ambito del rapporto di lavoro e della sua disciplina privatistica, perchè concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non può pertanto applicarsi estensivamente per regolamentare fattispecie che rientrano nella previsione di norme civilistiche”. Identiche considerazioni sono svolte da Cass. sez. lav., 14/08/2020, n. 17167”. La Società, dunque, non ha introdotto nessun requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dal bando, limitandosi semplicemente ad esercitare un potere attribuitole sia dalla normativa nazionale (DPR 313/2002) che dal CCNL Utilitalia, espressamente richiamato nell'avviso di pre-selezione. Cio' posto, appare condivisibile quanto dedotto dalla parte datoriale in punto di incidenza dell'esito della certificazione del casellario e dei carichi pendenti, rispetto alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore da assumere. È pacifico che il ricorrente è stato condannato per aver commesso gravi reati quali detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti e lesioni personali e che è pendente appello avverso la sentenza di condanna per il reato di usura. Come osservato in altra sentenza relativa a fattispecie analoga (Tribunale di Roma sentenza n. 1165/2025), l'attitudine professionale non deve intendersi
4 soltanto come capacità di espletare le mansioni che il lavoratore sarà deputato a svolgere, ma è “locuzione che comprende sia le idoneità psico fisiche sia i comportamenti attinenti alla sfera privata capaci di produrre una qualche risonanza sul rapporto lavorativo” e, quindi, legittimare un giudizio negativo in ordine alla affidabilità ed alla personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione. Come correttamente evidenziato da i reati commessi dal ricorrente si pongono in contrasto con il codice etico aziendale (all. 5 res.) che richiede, tanto ai lavoratori in forza quanto ai futuri dipendenti, di rispettare i principi di legalità e onestà nonché di operare con spirito di servizio e nel rispetto delle persone. Pertanto, tenuto conto che è vincolata dal proprio Codice Etico, attraverso il quale richiede a ri dipendenti di rispettare i principi di legalità e di onestà e di operare con spirito di servizio e nel rispetto delle persone, appare legittimo e fondato il giudizio secondo cui l'assunzione del ricorrente si configura come incompatibile con le esigenze di affidabilità e piena funzionalità dell'Azienda concessionaria di un rilevante servizio pubblico. Quanto alle ulteriori doglianze di parte ricorrente, si osserva che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (che, come noto, vieta al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale), in quanto nel caso in esame il datore di lavoro non ha effettuato nessuna indagine, limitandosi a richiedere il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale e dunque ad esercitare la facoltà espressamente attribuitale, quale società a partecipazione pubblica e gestore di pubblici servizi, dall'art. 28 DPR 313/2002 (a norma del quale “le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'art 23 e all'articolo 27 , relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni). Sul punto appare condivisibile quanto ritenuto, in analoga fattispecie, dalla S.C. (Cass. n.25085 del 10/10/2018) secondo cui non può ritenersi in contrasto con la privacy del lavoratore, ai fini dell'assunzione, la valutazione dei c.d. "carichi pendenti", ove relativa a fattispecie di reato collegata alla verifica della sua attitudine professionale. La doglianza relativa all'assunzione di diversi lavoratori nonostante la presenza a loro carico di condanne o procedimenti penali in corso in grado di incidere sull'attitudine professionale è generica e in ogni caso irrilevante, posto che l' come si è visto, ha la facoltà di valutare, caso per caso, l'incidenza CP_1 degli eventuali procedimenti penali sull'attitudine professionale. In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
5 Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente secondo l'ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le vigenti tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della società resistente che liquida in euro 2.695,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma, 20/11/2025
Il giudice
RI RE NS
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