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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1916/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1916 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente TRA
, sito in Cosenza, alla via G. F. Falcone n. 48-102, C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., sig. rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parte_2
Simari;
ATTORE-OPPONENTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tullia Pupo;
Controparte_1
E
in p.l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Zaccaria;
CONVENUTI-OPPOSTI Oggetto: opposizione avverso avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni n°1078045200134968 dell'11.12.2020, notificata in data 16.03.2021/canone Cosap anno 2015. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.05.2021, il , sito in Cosenza, alla via G. F. Parte_1 Falcone n. 48 -102, C.F.: , in persona dell'Amministratore p.t., sig. ha P.IVA_1 Parte_2 convenuto in giudizio il nonché spiegando opposizione ex art. Controparte_1 Controparte_2
615 c.p.c. avverso avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni n°1078045200134968 dell'11.12.2020, notificatogli in data 16.03.2021, con il quale si intimava il pagamento della somma complessiva di €1.170,00, per presunti omessi versamenti canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosap, in relazione all'anno 2015. Nel dettaglio, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, i ruoli impugnati stante il fumus boni iuris sulla base delle motivazioni innanzi esposte nonché il periculum in mora che ne deriverebbe all'odierno ricorrente da una eventuale ed illegittima esecuzione azionata dal tramite il concessionario per Controparte_1 la riscossione Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuto decorso del termine Controparte_2 prescrizionale ex art. 38 Delibera n°11 del Regolamento Comunale del Comune di Cosenza anno 2004
pagina 1 di 5 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell' avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni n°1078045200134968 del 11.12.2020, notificato in data 16.03.2021, di importo complessivo pari a €1.170,00; in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell' avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni n°1078045200134968 del 11.12.2020, notificato in data 16.03.2021, di importo complessivo pari a €1.170,00 e, per l'effetto, condannare il _1
, in persona del Sindaco p. t., nonché Concessionaria per la Riscossione
[...] Controparte_2 delle Entrate Comunali, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. la cui determinazione equa e di giustizia viene rimessa all'adito Tribunale. In tutti i casi con condanna di controparte alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio in favore del Parte_1
”.
[...]
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 1916/2021 R.G.
Con provvedimento del 25.05.2021, questo Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto inaudita altera parte e, ritenuto di dover decidere in ordine alla stessa previa instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, con apertura del sub- procedimento.
Costituitasi in giudizio in persona del l.r.p.t., con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata in data 17.06.2021, ha evidenziato preliminarmente che, nel caso di specie, non ricorrono i requisiti sostanziali per la richiesta di sospensione cautelare dell'atto opposto. Quanto all'eccepita prescrizione, ha dedotto che il canone c.d. "COSAP" rappresenta il corrispettivo della concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., bensì al termine di prescrizione decennale ordinario. Da ultimo, ha dedotto l'assoluta infondatezza della richiesta di condanna per lite temeraria ex adverso formulata.
Anche il costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12.07.2021, ha Controparte_1 sostenuto la totale infondatezza, in fatto e diritto, delle avverse deduzioni in ordine alla prescrizione del credito ed ha, pertanto, chiesto di: “Dichiarare infondato la domanda formulata da parte attrice per le motivazioni di cui si è ampiamente dedotto;
Respingere la richiesta di sospensione dell'intimazione di pagamento per mancanza dei necessari requisiti di periculum in mora e fumus boni juris”. Con ordinanza del 29.07.2021 questo Giudice - “ritenuta l'ammissibilità della istanza di sospensione, avuto riguardo alla intimazione contenuta nell'atto impugnato ex art. 1 comma 792 lett. a) l. 160/2019, qualificabile come titolo esecutivo;
ritenuto altresì che, fatte salve ulteriori e diverse determinazioni, l'eccezione di prescrizione triennale appare fondata, alla luce di quanto previsto dall'art. 38 comma 4 del relativo regolamento comunale secondo cui 'il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di canone per l'occupazione di spazi o aree pubbliche si prescrive in tre anni'; considerato che l'avviso di accertamento è stato ricevuto in data 16.3.2021 ed ha ad oggetto la Cosap dovuta per l'anno 2015 e che non è stato allegato idoneo atto di interruzione del decorso della prescrizione” - ha sospeso ex art. 615, co. 1 c.p.c. l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato, confermando la prima udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 28.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 Il solo ha provveduto a depositare comparsa conclusionale, con la quale ha Controparte_1 insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
******************************* L'opposizione è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Il e rilevano che alla COSAP si applica la prescrizione ordinaria Controparte_1 CP_2 decennale. In primo luogo, è bene chiarire che, l'art. 1, comma 792, Legge 160/2019, introduce, al fine di potenziare l'attività di riscossione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, l'accertamento esecutivo, il quale si rende applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data. Il potenziamento dell'attività di riscossione deriva essenzialmente dall'accorpamento in un unico atto sia dell'accertamento tributario sia del titolo esecutivo, potenziamento che, quindi, riguarda essenzialmente la procedura, con un accorciamento dei tempi, degli adempimenti e dei provvedimenti da notificare al debitore. Per tale ragione l'accertamento esecutivo è stato definito “impoesattivo”. L'accertamento in questione, quindi, ha insita la funzione di preannunciare l'esecuzione, avendo in nuce la predisposizione a divenire titolo esecutivo, e allo stesso tempo conserva la natura di atto di accertamento del credito. Tale duplice natura dell'odierno avviso di accertamento implica la necessità di distinguere il momento dell'accertamento, da quello della riscossione ai fini della corretta applicazione della disposizione prevista all'art. 38 del regolamento del Comune di Cosenza per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, adottato con Delibera N. 11 del Consiglio Comunale del 30.03.2004, che, adottato in epoca antecedente alla entrata in vigore del nuovo accertamento esecutivo, distingue il momento dell'accertamento, disciplinato all'art. 35 ed eseguito a cura dell'ufficio preposto, da quello della riscossione coattiva “effettuata mediante formazione e consegna della relativa lista al delegato del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni vigenti”, disciplinata all'art. 38, che prevede, a tal fine, un termine, più esattamente di decadenza, ferma restando quindi la prescrizione ordinaria con riguardo all'attività di accertamento. E, d'altra parte, si evidenzia che “il canone c.d. COSAP, che è il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall' art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall' art. 31 della L.
n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore [..] come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo” (ex multis, Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, n. 24541; Tribunale Terni, 28/05/2019, n. 604). A tal proposito, si osserva che “il canone COSAP non può essere in alcun modo equiparato al canone locatizio. Trattasi, invero, di un canone che non si riferisce a un contratto di durata, come invece è quello locatizio, ma è un rapporto che si esaurisce una tantum in un unico atto, a fronte del quale viene pagato un corrispettivo. Il Canone COSAP, dunque, è ontologicamente diverso rispetto al canone previsto in un contratto di locazione: in quest'ultimo caso, l'obbligo del pagamento del corrispettivo sorge esclusivamente col decorso del tempo, in virtù di un titolo unico (il contratto di locazione) che permane per tutta la durata del rapporto. Diverso è il caso del canone COSAP ove il credito diventa esigibile al momento stesso dell'emanazione del provvedimento di concessione/autorizzazione, e non matura col decorso del tempo. È evidente, dunque, che tale diversità ontologica comporti,
pagina 3 di 5 conseguentemente, anche l'applicazione di un diverso regime prescrizionale” (Corte Di Appello Di Milano n. 1659 del 20/03/2017, pubblicata il 18/04/2017). L'applicabilità del termine prescrizionale decennale ai canoni COSAP, del resto, è ormai principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità; difatti, il canone COSAP non rappresenta un corrispettivo da pagare periodicamente, ma “assolve a una funzione di corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo di beni pubblici” (Cass. civ. sent. n. 18037/2009); e di conseguenza, esso è “il corrispettivo di una singola utilizzazione dello spazio pubblico e non di una utilizzazione di durata lunga” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 2453/2016) e, pertanto, non può che soggiacere al termine ordinario di prescrizione.
Invero, non rileva neanche l'art. 2948, n. 4), c.c., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo.
Il sopra citato art. 63 del D. lgs. n. 446/1997 riserva al regolamento, a seconda dei casi, comunale o provinciale, la disciplina del COSAP. In particolare, esso prevede che “il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi
pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché' del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari
delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa
riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza” e nulla dice in ordine ad un'eventuale potestà di deroga al regime di prescrizione ordinaria del canone Cosap. Coerentemente con detta disposizione, nel caso di specie, all'art. 1 del Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Cosenza, adottato con Delibera n. 11 del Consiglio Comunale del 30/03/2004, si legge che “il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, disciplina: [..] c) le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le sanzioni”. Tutto quanto sopra premesso, deve precisarsi che il termine di tre anni previsto all'art. 38 del regolamento Cosap del Comune di Cosenza non è termine prescrizionale. Se i precedenti dell'intestato Tribunale (sentenza n. 327/2019 del 19.2.2019 rg. 1194/2018 citata dal attore;
sentenza n. 1130/2015 dell'1.7.2015 rg. 5269/2010) si sono attenuti alla indicazione Parte_1 testuale di “prescrizione” prevista all'art. 38 del regolamento COSAP per il deve Controparte_1 piuttosto ritenersi che il termine di tre anni fatto valere dal opponente e previsto all'art. 38 Parte_1
pagina 4 di 5 del regolamento è, più esattamente un termine di decadenza, essendo infatti riferito all'attività di riscossione e non a quella dell'accertamento. Ed allora, in considerazione della funzione preesecutiva dell'atto -che unisce i due momenti dell'accertamento e del preavviso dell'esecuzione-, l'eccezione formulata dal Condominio attore, essendo ampiamente trascorso, alla data della notifica dell'accertamento, il termine di tre anni previsto dal regolamento, è fondata e la proposta opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 1.101,00 a € 5.200,00), per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n°1078045200134968 dell'11.12.2020;
- Condanna le parti convenute e , in solido fra loro, alla Controparte_1 CP_2 refusione, in favore del delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 852,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA. Cosenza, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1916 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente TRA
, sito in Cosenza, alla via G. F. Falcone n. 48-102, C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., sig. rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parte_2
Simari;
ATTORE-OPPONENTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tullia Pupo;
Controparte_1
E
in p.l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Zaccaria;
CONVENUTI-OPPOSTI Oggetto: opposizione avverso avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni n°1078045200134968 dell'11.12.2020, notificata in data 16.03.2021/canone Cosap anno 2015. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.05.2021, il , sito in Cosenza, alla via G. F. Parte_1 Falcone n. 48 -102, C.F.: , in persona dell'Amministratore p.t., sig. ha P.IVA_1 Parte_2 convenuto in giudizio il nonché spiegando opposizione ex art. Controparte_1 Controparte_2
615 c.p.c. avverso avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni n°1078045200134968 dell'11.12.2020, notificatogli in data 16.03.2021, con il quale si intimava il pagamento della somma complessiva di €1.170,00, per presunti omessi versamenti canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosap, in relazione all'anno 2015. Nel dettaglio, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, i ruoli impugnati stante il fumus boni iuris sulla base delle motivazioni innanzi esposte nonché il periculum in mora che ne deriverebbe all'odierno ricorrente da una eventuale ed illegittima esecuzione azionata dal tramite il concessionario per Controparte_1 la riscossione Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuto decorso del termine Controparte_2 prescrizionale ex art. 38 Delibera n°11 del Regolamento Comunale del Comune di Cosenza anno 2004
pagina 1 di 5 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell' avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni n°1078045200134968 del 11.12.2020, notificato in data 16.03.2021, di importo complessivo pari a €1.170,00; in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell' avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni n°1078045200134968 del 11.12.2020, notificato in data 16.03.2021, di importo complessivo pari a €1.170,00 e, per l'effetto, condannare il _1
, in persona del Sindaco p. t., nonché Concessionaria per la Riscossione
[...] Controparte_2 delle Entrate Comunali, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. la cui determinazione equa e di giustizia viene rimessa all'adito Tribunale. In tutti i casi con condanna di controparte alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio in favore del Parte_1
”.
[...]
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 1916/2021 R.G.
Con provvedimento del 25.05.2021, questo Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto inaudita altera parte e, ritenuto di dover decidere in ordine alla stessa previa instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, con apertura del sub- procedimento.
Costituitasi in giudizio in persona del l.r.p.t., con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata in data 17.06.2021, ha evidenziato preliminarmente che, nel caso di specie, non ricorrono i requisiti sostanziali per la richiesta di sospensione cautelare dell'atto opposto. Quanto all'eccepita prescrizione, ha dedotto che il canone c.d. "COSAP" rappresenta il corrispettivo della concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., bensì al termine di prescrizione decennale ordinario. Da ultimo, ha dedotto l'assoluta infondatezza della richiesta di condanna per lite temeraria ex adverso formulata.
Anche il costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12.07.2021, ha Controparte_1 sostenuto la totale infondatezza, in fatto e diritto, delle avverse deduzioni in ordine alla prescrizione del credito ed ha, pertanto, chiesto di: “Dichiarare infondato la domanda formulata da parte attrice per le motivazioni di cui si è ampiamente dedotto;
Respingere la richiesta di sospensione dell'intimazione di pagamento per mancanza dei necessari requisiti di periculum in mora e fumus boni juris”. Con ordinanza del 29.07.2021 questo Giudice - “ritenuta l'ammissibilità della istanza di sospensione, avuto riguardo alla intimazione contenuta nell'atto impugnato ex art. 1 comma 792 lett. a) l. 160/2019, qualificabile come titolo esecutivo;
ritenuto altresì che, fatte salve ulteriori e diverse determinazioni, l'eccezione di prescrizione triennale appare fondata, alla luce di quanto previsto dall'art. 38 comma 4 del relativo regolamento comunale secondo cui 'il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di canone per l'occupazione di spazi o aree pubbliche si prescrive in tre anni'; considerato che l'avviso di accertamento è stato ricevuto in data 16.3.2021 ed ha ad oggetto la Cosap dovuta per l'anno 2015 e che non è stato allegato idoneo atto di interruzione del decorso della prescrizione” - ha sospeso ex art. 615, co. 1 c.p.c. l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato, confermando la prima udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 28.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 Il solo ha provveduto a depositare comparsa conclusionale, con la quale ha Controparte_1 insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
******************************* L'opposizione è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Il e rilevano che alla COSAP si applica la prescrizione ordinaria Controparte_1 CP_2 decennale. In primo luogo, è bene chiarire che, l'art. 1, comma 792, Legge 160/2019, introduce, al fine di potenziare l'attività di riscossione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, l'accertamento esecutivo, il quale si rende applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data. Il potenziamento dell'attività di riscossione deriva essenzialmente dall'accorpamento in un unico atto sia dell'accertamento tributario sia del titolo esecutivo, potenziamento che, quindi, riguarda essenzialmente la procedura, con un accorciamento dei tempi, degli adempimenti e dei provvedimenti da notificare al debitore. Per tale ragione l'accertamento esecutivo è stato definito “impoesattivo”. L'accertamento in questione, quindi, ha insita la funzione di preannunciare l'esecuzione, avendo in nuce la predisposizione a divenire titolo esecutivo, e allo stesso tempo conserva la natura di atto di accertamento del credito. Tale duplice natura dell'odierno avviso di accertamento implica la necessità di distinguere il momento dell'accertamento, da quello della riscossione ai fini della corretta applicazione della disposizione prevista all'art. 38 del regolamento del Comune di Cosenza per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, adottato con Delibera N. 11 del Consiglio Comunale del 30.03.2004, che, adottato in epoca antecedente alla entrata in vigore del nuovo accertamento esecutivo, distingue il momento dell'accertamento, disciplinato all'art. 35 ed eseguito a cura dell'ufficio preposto, da quello della riscossione coattiva “effettuata mediante formazione e consegna della relativa lista al delegato del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni vigenti”, disciplinata all'art. 38, che prevede, a tal fine, un termine, più esattamente di decadenza, ferma restando quindi la prescrizione ordinaria con riguardo all'attività di accertamento. E, d'altra parte, si evidenzia che “il canone c.d. COSAP, che è il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall' art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall' art. 31 della L.
n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore [..] come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo” (ex multis, Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, n. 24541; Tribunale Terni, 28/05/2019, n. 604). A tal proposito, si osserva che “il canone COSAP non può essere in alcun modo equiparato al canone locatizio. Trattasi, invero, di un canone che non si riferisce a un contratto di durata, come invece è quello locatizio, ma è un rapporto che si esaurisce una tantum in un unico atto, a fronte del quale viene pagato un corrispettivo. Il Canone COSAP, dunque, è ontologicamente diverso rispetto al canone previsto in un contratto di locazione: in quest'ultimo caso, l'obbligo del pagamento del corrispettivo sorge esclusivamente col decorso del tempo, in virtù di un titolo unico (il contratto di locazione) che permane per tutta la durata del rapporto. Diverso è il caso del canone COSAP ove il credito diventa esigibile al momento stesso dell'emanazione del provvedimento di concessione/autorizzazione, e non matura col decorso del tempo. È evidente, dunque, che tale diversità ontologica comporti,
pagina 3 di 5 conseguentemente, anche l'applicazione di un diverso regime prescrizionale” (Corte Di Appello Di Milano n. 1659 del 20/03/2017, pubblicata il 18/04/2017). L'applicabilità del termine prescrizionale decennale ai canoni COSAP, del resto, è ormai principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità; difatti, il canone COSAP non rappresenta un corrispettivo da pagare periodicamente, ma “assolve a una funzione di corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo di beni pubblici” (Cass. civ. sent. n. 18037/2009); e di conseguenza, esso è “il corrispettivo di una singola utilizzazione dello spazio pubblico e non di una utilizzazione di durata lunga” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 2453/2016) e, pertanto, non può che soggiacere al termine ordinario di prescrizione.
Invero, non rileva neanche l'art. 2948, n. 4), c.c., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo.
Il sopra citato art. 63 del D. lgs. n. 446/1997 riserva al regolamento, a seconda dei casi, comunale o provinciale, la disciplina del COSAP. In particolare, esso prevede che “il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi
pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché' del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari
delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa
riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza” e nulla dice in ordine ad un'eventuale potestà di deroga al regime di prescrizione ordinaria del canone Cosap. Coerentemente con detta disposizione, nel caso di specie, all'art. 1 del Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Cosenza, adottato con Delibera n. 11 del Consiglio Comunale del 30/03/2004, si legge che “il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, disciplina: [..] c) le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le sanzioni”. Tutto quanto sopra premesso, deve precisarsi che il termine di tre anni previsto all'art. 38 del regolamento Cosap del Comune di Cosenza non è termine prescrizionale. Se i precedenti dell'intestato Tribunale (sentenza n. 327/2019 del 19.2.2019 rg. 1194/2018 citata dal attore;
sentenza n. 1130/2015 dell'1.7.2015 rg. 5269/2010) si sono attenuti alla indicazione Parte_1 testuale di “prescrizione” prevista all'art. 38 del regolamento COSAP per il deve Controparte_1 piuttosto ritenersi che il termine di tre anni fatto valere dal opponente e previsto all'art. 38 Parte_1
pagina 4 di 5 del regolamento è, più esattamente un termine di decadenza, essendo infatti riferito all'attività di riscossione e non a quella dell'accertamento. Ed allora, in considerazione della funzione preesecutiva dell'atto -che unisce i due momenti dell'accertamento e del preavviso dell'esecuzione-, l'eccezione formulata dal Condominio attore, essendo ampiamente trascorso, alla data della notifica dell'accertamento, il termine di tre anni previsto dal regolamento, è fondata e la proposta opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 1.101,00 a € 5.200,00), per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n°1078045200134968 dell'11.12.2020;
- Condanna le parti convenute e , in solido fra loro, alla Controparte_1 CP_2 refusione, in favore del delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 852,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA. Cosenza, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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