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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011
sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 16.12.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
21.5.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.11.2023 nell'interesse del ricorrente SI. Pt_1
(senza nome), cittadino del Pakistan, nato in [...] in data [...], CUI: ,
[...] C.F._1
avverso il provvedimento del Questore di Bologna, emesso in data 11.9.2023, notificatogli il giorno
12.10.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data 20.9.2022, veniva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a favore del ricorrente.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 22.8.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale dichiarando inammissibile la domanda, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia nel 2016, di parlare italiano, di vivere in autonomia, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di stare tuttora lavorando con un contratto a tempo determinato.
Con decreto del 19.11.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 21.5.2024, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, evidenziando- come argomentato dalla CT nella sua decisione, sulla scorta della nota della Questura del 18.8.2023- che il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 25.11.2016, rigettata con decreto della CT di Siracusa, avverso il quale aveva proposto ricorso, rinunciato in Cassazione in data 14.9.2022, parlava poco la lingua italiana e non aveva legami familiari in Italia, non avendo, dunque, dato prova di essersi integrato sul territorio nazionale, non ritenendo a tal fine dirimente lo svolgimento di regolare attività lavorativa dal 2018 al
2023, da ultimo con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.12.2023.
All'udienza del 4.12.2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che “il ricorrente vive in
Italia ormai da otto anni, vive in autonomia in ospitalità; ha sempre lavorato dal 2018 e lavora tuttora in proprio avendo aperto una impresa edile dal 12.9.2024 che gli consente di avere buoni guadagni;
non ha debiti né fiscali né contributivi né con l' né con l' come da documentazione prodotta;
CP_2 CP_3
parla la lingua italiana avendo frequentato appositi corsi;
sente ogni tanto la famiglia d'origine in
Patria”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice fissava udienza collegiale per la discussione per il giorno 17.12.2024, assegnando alle parti del termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte di cui sopra.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 11.9.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 20.9.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 1981, viva in Italia dal 2016, dunque da otto anni.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che il ricorrente: conosce la lingua italiana (cfr. attestato di frequenza al corso di alfabetizzazione di lingua italiana); vive in autonomia come ospite di un connazionale presso l'immobile condotto da questi in locazione a Bologna (cfr. dichiarazione di ospitalità sottoscritto da parte locatrice;
contratto di locazione); ha svolto regolare attività dal 2018
(come rilevato dalla CT, che trova riscontro nell'estratto contributivo ), per poi avviare la propria CP_2
impresa artigianale in data 26.9.2024, tuttora corrente a Bologna, con regolare capacità contributiva e fiscale (cfr. visura, DURC, cassetto previdenziale artigiani e commercianti), che ha fatturato nel mese di novembre 2024 la somma di euro 5.270,00 (cfr. fattura); ha potuto contare su redditi da lavoro dipendente pari ad euro 5.000,00 circa per l'anno 2018, euro 11.000,00 circa per l'anno 2019, euro
10.000,00 circa per l'anno 2020, euro 768,00 per l'anno 2021 (anno della pandemia da COVID-19), euro 6.672,00 per l'anno 2022 ed euro 14.196,00 per l'anno 2023; 4.031,00 per l'anno 2024 fino al mese di febbraio (cfr. estratto contributivo ). CP_2
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo evidenziando - sulla scorta della nota della Questura del
18.8.2023 - come il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 25.11.2016, rigettata con decreto della CT di Siracusa, avverso il quale aveva proposto ricorso, rinunciato in Cassazione in data 14.9.2022, parlava poco la lingua italiana e non aveva legami familiari in Italia, non avendo, dunque, dato prova di essersi integrato sul territorio nazionale, non ritenendo a tal fine dirimente lo svolgimento di regolare attività lavorativa dal 2018 al 2023, da ultimo con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.12.2023.
Né la Questura né la CT davano atto di precedenti penali riportati dal ricorrente.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente il percorso del ricorrente, che soggiorna in Italia da otto anni, conosce la lingua italiana, vive in autonomia in ospitalità, ha lavorato regolarmente dal 2018, svolgendo attualmente la propria attività d'impresa artigianale, dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia abitativa ed economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi negli otto anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU
e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SI. (senza nome) al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 20 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011
sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 16.12.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
21.5.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.11.2023 nell'interesse del ricorrente SI. Pt_1
(senza nome), cittadino del Pakistan, nato in [...] in data [...], CUI: ,
[...] C.F._1
avverso il provvedimento del Questore di Bologna, emesso in data 11.9.2023, notificatogli il giorno
12.10.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data 20.9.2022, veniva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a favore del ricorrente.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 22.8.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale dichiarando inammissibile la domanda, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia nel 2016, di parlare italiano, di vivere in autonomia, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di stare tuttora lavorando con un contratto a tempo determinato.
Con decreto del 19.11.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 21.5.2024, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, evidenziando- come argomentato dalla CT nella sua decisione, sulla scorta della nota della Questura del 18.8.2023- che il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 25.11.2016, rigettata con decreto della CT di Siracusa, avverso il quale aveva proposto ricorso, rinunciato in Cassazione in data 14.9.2022, parlava poco la lingua italiana e non aveva legami familiari in Italia, non avendo, dunque, dato prova di essersi integrato sul territorio nazionale, non ritenendo a tal fine dirimente lo svolgimento di regolare attività lavorativa dal 2018 al
2023, da ultimo con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.12.2023.
All'udienza del 4.12.2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che “il ricorrente vive in
Italia ormai da otto anni, vive in autonomia in ospitalità; ha sempre lavorato dal 2018 e lavora tuttora in proprio avendo aperto una impresa edile dal 12.9.2024 che gli consente di avere buoni guadagni;
non ha debiti né fiscali né contributivi né con l' né con l' come da documentazione prodotta;
CP_2 CP_3
parla la lingua italiana avendo frequentato appositi corsi;
sente ogni tanto la famiglia d'origine in
Patria”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice fissava udienza collegiale per la discussione per il giorno 17.12.2024, assegnando alle parti del termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte di cui sopra.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 11.9.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 20.9.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 1981, viva in Italia dal 2016, dunque da otto anni.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che il ricorrente: conosce la lingua italiana (cfr. attestato di frequenza al corso di alfabetizzazione di lingua italiana); vive in autonomia come ospite di un connazionale presso l'immobile condotto da questi in locazione a Bologna (cfr. dichiarazione di ospitalità sottoscritto da parte locatrice;
contratto di locazione); ha svolto regolare attività dal 2018
(come rilevato dalla CT, che trova riscontro nell'estratto contributivo ), per poi avviare la propria CP_2
impresa artigianale in data 26.9.2024, tuttora corrente a Bologna, con regolare capacità contributiva e fiscale (cfr. visura, DURC, cassetto previdenziale artigiani e commercianti), che ha fatturato nel mese di novembre 2024 la somma di euro 5.270,00 (cfr. fattura); ha potuto contare su redditi da lavoro dipendente pari ad euro 5.000,00 circa per l'anno 2018, euro 11.000,00 circa per l'anno 2019, euro
10.000,00 circa per l'anno 2020, euro 768,00 per l'anno 2021 (anno della pandemia da COVID-19), euro 6.672,00 per l'anno 2022 ed euro 14.196,00 per l'anno 2023; 4.031,00 per l'anno 2024 fino al mese di febbraio (cfr. estratto contributivo ). CP_2
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo evidenziando - sulla scorta della nota della Questura del
18.8.2023 - come il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 25.11.2016, rigettata con decreto della CT di Siracusa, avverso il quale aveva proposto ricorso, rinunciato in Cassazione in data 14.9.2022, parlava poco la lingua italiana e non aveva legami familiari in Italia, non avendo, dunque, dato prova di essersi integrato sul territorio nazionale, non ritenendo a tal fine dirimente lo svolgimento di regolare attività lavorativa dal 2018 al 2023, da ultimo con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.12.2023.
Né la Questura né la CT davano atto di precedenti penali riportati dal ricorrente.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente il percorso del ricorrente, che soggiorna in Italia da otto anni, conosce la lingua italiana, vive in autonomia in ospitalità, ha lavorato regolarmente dal 2018, svolgendo attualmente la propria attività d'impresa artigianale, dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia abitativa ed economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi negli otto anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU
e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SI. (senza nome) al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 20 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso