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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6077 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 17 dicembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al n. 10890/25
r.g.;
è presente il procuratore di parte ricorrente che insiste in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANI
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
OR ER ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10890/25 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da
(C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(CT) via dott. Zappalà 82, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
DA NN;
- ricorrenti -
contro pagina 2 di 5 nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
); C.F._2
- resistente -
In fatto ed in diritto
Con atto di intimazione del 23 luglio 2025 della ricorrente intimava al resistente sfratto per morosità per il mancato pagamento della somma di euro 1.075,00 per canoni relativi al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
01.09.2023, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita a Trecastagni (CT) in Corso
Italia 70 di n. 3 vani, più servizi e dotata di box auto identificato al NCEU del
Comune di Trecastagni al foglio 18, partita 1279, sub 8 cat. A/3, per un canone pattuito di euro 550,00 mensili, comprensivo di euro 50 mensili a titolo di spese condominiali.
Il resistente non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 25 ottobre 2025 è stato disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. per le ragioni ivi esposte.
Nel merito, le domande proposte da parte ricorrente vanno accolte. Infatti, parte resistente, pur avendo il relativo onere probatorio, non ha provato in alcun modo l'integrale pagamento dei canoni locativi de quibus per una morosità che ammonta ad euro 1.275,00 a novembre 2025, per quanto dedotto dal ricorrente nella memoria integrativa del 4 dicembre 2025 .
L'accertato inadempimento è certamente grave e tale da legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto, richiesto dal locatore.
Il contratto di locazione oggetto del contendere va quindi risolto per grave pagina 3 di 5 inadempimento del conduttore e quest'ultimo va condannato a rilasciare immediatamente l'immobile in questione. Si precisa che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass.
n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass. n.12769/98).
Inoltre, a titolo di canoni locativi non pagati sino a novembre 2025 va disposta la condanna del resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della citata somma di euro 1.275,00 oltre agli ulteriori canoni ed oneri condominiali a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile in questione, con gli interessi legali dalla domanda (vd. art. 1282, comma 2, c.c.) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza il resistente va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 10890/25 R.G., così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
pagina 4 di 5 2) condanna il resistente al rilascio immediato in favore di parte ricorrente dell'immobile locato, libero e sgombero da persone e cose;
3) condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.275,00 a titolo di canoni locativi non pagati sino a novembre 2025, oltre agli ulteriori canoni ed oneri condominiali a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile in questione, con gli interessi legali per come specificato in motivazione;
4) condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed euro 110,00 spese vive.
Deciso, redatto e letto in Catania il 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OR BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 5 di 5
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 17 dicembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al n. 10890/25
r.g.;
è presente il procuratore di parte ricorrente che insiste in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANI
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
OR ER ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10890/25 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da
(C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(CT) via dott. Zappalà 82, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
DA NN;
- ricorrenti -
contro pagina 2 di 5 nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
); C.F._2
- resistente -
In fatto ed in diritto
Con atto di intimazione del 23 luglio 2025 della ricorrente intimava al resistente sfratto per morosità per il mancato pagamento della somma di euro 1.075,00 per canoni relativi al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
01.09.2023, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita a Trecastagni (CT) in Corso
Italia 70 di n. 3 vani, più servizi e dotata di box auto identificato al NCEU del
Comune di Trecastagni al foglio 18, partita 1279, sub 8 cat. A/3, per un canone pattuito di euro 550,00 mensili, comprensivo di euro 50 mensili a titolo di spese condominiali.
Il resistente non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 25 ottobre 2025 è stato disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. per le ragioni ivi esposte.
Nel merito, le domande proposte da parte ricorrente vanno accolte. Infatti, parte resistente, pur avendo il relativo onere probatorio, non ha provato in alcun modo l'integrale pagamento dei canoni locativi de quibus per una morosità che ammonta ad euro 1.275,00 a novembre 2025, per quanto dedotto dal ricorrente nella memoria integrativa del 4 dicembre 2025 .
L'accertato inadempimento è certamente grave e tale da legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto, richiesto dal locatore.
Il contratto di locazione oggetto del contendere va quindi risolto per grave pagina 3 di 5 inadempimento del conduttore e quest'ultimo va condannato a rilasciare immediatamente l'immobile in questione. Si precisa che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass.
n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass. n.12769/98).
Inoltre, a titolo di canoni locativi non pagati sino a novembre 2025 va disposta la condanna del resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della citata somma di euro 1.275,00 oltre agli ulteriori canoni ed oneri condominiali a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile in questione, con gli interessi legali dalla domanda (vd. art. 1282, comma 2, c.c.) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza il resistente va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 10890/25 R.G., così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
pagina 4 di 5 2) condanna il resistente al rilascio immediato in favore di parte ricorrente dell'immobile locato, libero e sgombero da persone e cose;
3) condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.275,00 a titolo di canoni locativi non pagati sino a novembre 2025, oltre agli ulteriori canoni ed oneri condominiali a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile in questione, con gli interessi legali per come specificato in motivazione;
4) condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed euro 110,00 spese vive.
Deciso, redatto e letto in Catania il 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OR BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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