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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3457/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mauro Scancarello,
per l'adozione di
, C.F. nata a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 24.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo farsi Parte_1
luogo all'adozione, da parte del medesimo ricorrente, di Controparte_1
il ricorrente ha dedotto, a sostegno della spiegata domanda, quanto segue:
1 • aveva conosciuto in occasione della lunga malattia oncologica Controparte_1
della moglie, (poi deceduta il 25.7.2019), giacché la prima aveva Persona_1
assiduamente e con dedizione assistito, nella sua qualità di infermiera, la sig.ra
Per_1
• da allora, adottante e adottanda avevano instaurato un profondo legame tra loro;
era perciò intenzione di conferire corrispondente veste giuridica al consolidato Pt_1
rapporto in essere tra loro;
• egli era nato nel 1941, non aveva figli, né fratelli o sorelle, ed era di stato libero;
• l'adottanda era nata nel 1986, ed era anch'ella di stato libero;
era stata riconosciuta alla nascita dalla sola madre, e, successivamente, anche dal Persona_2
padre, ; Persona_3
• in forza di decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova il 18.10.1989, ella era stata adottata da , con cui la sig.ra aveva Persona_4 Persona_2
frattanto contratto matrimonio, e il quale era poi deceduto il 10.10.2014;
all'udienza del 19.11.2024, dinanzi al giudice delegato, sono comparsi personalmente l'adottante e l'adottanda, i quali hanno confermato la propria volontà di addivenire all'adozione, dando altresì atto del profondo e intenso rapporto affettivo che, ormai da tempo, era venuto a instaurarsi tra loro, nei fatti assimilabile a quello che lega un padre alla figlia;
alla medesima udienza sono stati sentiti altresì e , in Persona_2 Persona_3
qualità di genitori biologici dell'adottanda, i quali hanno prestato l'assenso all'adozione;
***
1. con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese in udienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
visti gli artt. 291 e ss. c.c.;
2
ritenuto che
, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottanda ad annettere riconoscimento giuridico a una situazione che sul piano fattuale già da tempo è venuta a realizzarsi;
considerato che ricorrano i requisiti di età e tutti gli ulteriori presupposti prescritti dalla legge per poter pronunciare l'adozione di da parte di;
Controparte_1 Parte_1
2. rilevato che, in ordine al cognome dell'adottanda, ha espresso in Controparte_1
udienza la volontà che il cognome dell'adottante fosse aggiunto al proprio;
preso atto che il ricorrente si è espresso a favore di tale ultima richiesta;
ritenuto che la richiesta dell'adottanda, alla luce dell'art. 299 c.c., come risultante a seguito dell'intervento manipolativo operato dalla Corte costituzionale con sentenza del 4 luglio 2023,
n. 135, possa essere accolta;
3.
considerato che
, stante la natura della causa, nessuna statuizione debba essere emessa in ordine alle spese di lite, non configurandosi in ogni caso la soccombenza di alcuna delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...], il [...], Controparte_1
da parte di , nato a [...], il [...]; Parte_1
dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, “ ”, posponendolo al proprio. Pt_1
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mauro Scancarello,
per l'adozione di
, C.F. nata a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 24.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo farsi Parte_1
luogo all'adozione, da parte del medesimo ricorrente, di Controparte_1
il ricorrente ha dedotto, a sostegno della spiegata domanda, quanto segue:
1 • aveva conosciuto in occasione della lunga malattia oncologica Controparte_1
della moglie, (poi deceduta il 25.7.2019), giacché la prima aveva Persona_1
assiduamente e con dedizione assistito, nella sua qualità di infermiera, la sig.ra
Per_1
• da allora, adottante e adottanda avevano instaurato un profondo legame tra loro;
era perciò intenzione di conferire corrispondente veste giuridica al consolidato Pt_1
rapporto in essere tra loro;
• egli era nato nel 1941, non aveva figli, né fratelli o sorelle, ed era di stato libero;
• l'adottanda era nata nel 1986, ed era anch'ella di stato libero;
era stata riconosciuta alla nascita dalla sola madre, e, successivamente, anche dal Persona_2
padre, ; Persona_3
• in forza di decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova il 18.10.1989, ella era stata adottata da , con cui la sig.ra aveva Persona_4 Persona_2
frattanto contratto matrimonio, e il quale era poi deceduto il 10.10.2014;
all'udienza del 19.11.2024, dinanzi al giudice delegato, sono comparsi personalmente l'adottante e l'adottanda, i quali hanno confermato la propria volontà di addivenire all'adozione, dando altresì atto del profondo e intenso rapporto affettivo che, ormai da tempo, era venuto a instaurarsi tra loro, nei fatti assimilabile a quello che lega un padre alla figlia;
alla medesima udienza sono stati sentiti altresì e , in Persona_2 Persona_3
qualità di genitori biologici dell'adottanda, i quali hanno prestato l'assenso all'adozione;
***
1. con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese in udienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
visti gli artt. 291 e ss. c.c.;
2
ritenuto che
, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottanda ad annettere riconoscimento giuridico a una situazione che sul piano fattuale già da tempo è venuta a realizzarsi;
considerato che ricorrano i requisiti di età e tutti gli ulteriori presupposti prescritti dalla legge per poter pronunciare l'adozione di da parte di;
Controparte_1 Parte_1
2. rilevato che, in ordine al cognome dell'adottanda, ha espresso in Controparte_1
udienza la volontà che il cognome dell'adottante fosse aggiunto al proprio;
preso atto che il ricorrente si è espresso a favore di tale ultima richiesta;
ritenuto che la richiesta dell'adottanda, alla luce dell'art. 299 c.c., come risultante a seguito dell'intervento manipolativo operato dalla Corte costituzionale con sentenza del 4 luglio 2023,
n. 135, possa essere accolta;
3.
considerato che
, stante la natura della causa, nessuna statuizione debba essere emessa in ordine alle spese di lite, non configurandosi in ogni caso la soccombenza di alcuna delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...], il [...], Controparte_1
da parte di , nato a [...], il [...]; Parte_1
dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, “ ”, posponendolo al proprio. Pt_1
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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