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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 287/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Copertino (Le), in via Dante Parte_1
Alighieri n. 63, presso lo studio legale dell'Avv. Nadia Martina, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniele Scala, in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 14/1/2024, impugnava la sentenza Parte_1
n. 6066/2023, depositata in Cancelleria il 20/6/2023, con cui il Giudice di Pace di CP_1
aveva rigettato (con compensazione delle spese di lite tra le parti) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da sé introdotto
1 avverso i verbali di accertamento n. 326820034 e n. 326819938 emessi dai
Carabinieri della Stazione di Leverano in data 25/7/2022 in cui era stata accertata, come infrazione, rispettivamente, nell'uno, la violazione della norma di cui all'art 173 commi
2 e 3 bis Codice cit. (uso durante la marcia di apparecchio telefonico) e, nell'altro, dell'art. 143 comma 12 Codice cit. (circolazione contromano in corrispondenza di curve, di raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità ovvero percorrenza della carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate), in relazione alla condotta di guida rilevata a seguito dei rilievi planimetrici relativi al sinistro stradale mortale occorso il 24/7/2022, all'incirca alle ore 1:05/1:06, verificatosi a Leverano in via Cavalieri e comminata la sanzione pecuniaria di € 493,00, la sanzione accessoria della decurtazione di n. 15 punti dalla patente di guida e, inoltre, di ritiro della stessa;
nonché avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida, emessa dalla Prefettura di - Prot. in uscita n. 0123395 del 3/8/2022 e CP_1
notificata il 10/7/2021, per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data del ritiro effettivo del documento di guida (avvenuto il 25/7/2022); nella specie, l'istante formulava il seguente motivo di appello: carenza motivazionale della sentenza emessa dal giudice di primo grado, rilevando che l'amministrazione non avrebbe fornito la prova della responsabilità dell'opponente; l'appellante inoltre ribadiva l'errata valutazione del fatto da parte degli agenti accertatori;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento dei verbali di accertamento su indicati, nonché dell'ordinanza ingiunzione prefettizia e con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
, nonostante la regolarità della notifica eseguita, non si costituiva in Controparte_1
giudizio e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 22 maggio 2025 l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il veicolo condotto dal ricorrente è rimasto coinvolto in un sinistro stradale da cui sono derivate a terzi lesioni personali con esito mortale.
Oggetto dell'odierno giudizio sono le doglianze sollevate dal medesimo in merito alla correttezza dell'accertamento di due illeciti amministrativi la cui commissione è stata a sé attribuita e della legittimità delle sanzioni irrogate nei suoi confronti dalle Autorità
2 intervenute sul luogo dell'accaduto, vaglio, in primo grado, del tutto omesso, essendosi il giudice di pace limitato ad affermare la spettanza al giudice penale dell'accertamento della responsabilità in ordine all'incidente.
Ebbene, entrambi i verbali di accertamento delle infrazioni contengono la descrizione delle condotte contestate e l'indicazione delle norme del Codice della Strada che si assume che siano state violate.
Innanzitutto, la circolazione contromano (art. 143 comma 12 Codice cit.) è stata desunta da un dato oggettivo, ovverosia il rinvenimento del veicolo, non rimosso in seguito all'urto, sulla corsia destinata ai veicoli aventi opposto senso di marcia;
parimenti,
l'utilizzo del cellulare durante il transito su strada (art 173 commi 2 e 3 bis Codice cit.)
è un fatto che si è potuto evincere dalla lettura della registrazione dell'orario di invio dell'ultimo messaggio via whatsapp, ore 1.06, del 24 luglio 2022, compatibile con il presumibile orario in cui è avvenuto lo scontro, indicato nei verbali, ore 1.05, da intendersi, ovviamente, “all'incirca”, non essendo meritevoli di considerazione le confutazioni mosse dal ricorrente circa la ravvisata sfasatura temporale di un minuto.
In altri termini, l'accertamento delle condotte contestate compiuto dalle autorità deve, quindi, stando agli atti, essere confermato, in quanto fondato su elementi verificati direttamente e oggettivamente dagli agenti di P.G. e all'esito dei rilievi foto- planimetrici, inseriti nel verbale, il quale, riguardo ai medesimi, è dotato del peculiare valore probatorio (fino a querela di falso) di cui all'art. 2700 c.c..
Deve, infatti, rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., le circostanze relative ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti e avvenuti in sua presenza sono assistite da fede privilegiata e possono essere contestate esclusivamente mediante esperimento di apposito procedimento di querela di falso, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, secondo cui l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, cristallizzata nell'art. 2700 c.c., risulta estesa a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto che siano stati percepiti direttamente dal pubblico ufficiale (Cass., sez. III, 6 ottobre 2016 n.
20025).
La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
Riguardo alle spese processuali dell'odierno giudizio di secondo grado, esse, stante la contumacia della , in virtù del principio della soccombenza, sono dichiarate CP_1
non ripetibili.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
3 versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa (cfr. Cass., Sez. Unite, 20 febbraio
2020 n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, contumace, avverso la sentenza n. 6066/2023, depositata in Cancelleria il
20/6/2023 dal Giudice di Pace di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, CP_1
così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) dichiara non ripetibili le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
Lecce, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 287/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Copertino (Le), in via Dante Parte_1
Alighieri n. 63, presso lo studio legale dell'Avv. Nadia Martina, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniele Scala, in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 14/1/2024, impugnava la sentenza Parte_1
n. 6066/2023, depositata in Cancelleria il 20/6/2023, con cui il Giudice di Pace di CP_1
aveva rigettato (con compensazione delle spese di lite tra le parti) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da sé introdotto
1 avverso i verbali di accertamento n. 326820034 e n. 326819938 emessi dai
Carabinieri della Stazione di Leverano in data 25/7/2022 in cui era stata accertata, come infrazione, rispettivamente, nell'uno, la violazione della norma di cui all'art 173 commi
2 e 3 bis Codice cit. (uso durante la marcia di apparecchio telefonico) e, nell'altro, dell'art. 143 comma 12 Codice cit. (circolazione contromano in corrispondenza di curve, di raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità ovvero percorrenza della carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate), in relazione alla condotta di guida rilevata a seguito dei rilievi planimetrici relativi al sinistro stradale mortale occorso il 24/7/2022, all'incirca alle ore 1:05/1:06, verificatosi a Leverano in via Cavalieri e comminata la sanzione pecuniaria di € 493,00, la sanzione accessoria della decurtazione di n. 15 punti dalla patente di guida e, inoltre, di ritiro della stessa;
nonché avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida, emessa dalla Prefettura di - Prot. in uscita n. 0123395 del 3/8/2022 e CP_1
notificata il 10/7/2021, per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data del ritiro effettivo del documento di guida (avvenuto il 25/7/2022); nella specie, l'istante formulava il seguente motivo di appello: carenza motivazionale della sentenza emessa dal giudice di primo grado, rilevando che l'amministrazione non avrebbe fornito la prova della responsabilità dell'opponente; l'appellante inoltre ribadiva l'errata valutazione del fatto da parte degli agenti accertatori;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento dei verbali di accertamento su indicati, nonché dell'ordinanza ingiunzione prefettizia e con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
, nonostante la regolarità della notifica eseguita, non si costituiva in Controparte_1
giudizio e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 22 maggio 2025 l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il veicolo condotto dal ricorrente è rimasto coinvolto in un sinistro stradale da cui sono derivate a terzi lesioni personali con esito mortale.
Oggetto dell'odierno giudizio sono le doglianze sollevate dal medesimo in merito alla correttezza dell'accertamento di due illeciti amministrativi la cui commissione è stata a sé attribuita e della legittimità delle sanzioni irrogate nei suoi confronti dalle Autorità
2 intervenute sul luogo dell'accaduto, vaglio, in primo grado, del tutto omesso, essendosi il giudice di pace limitato ad affermare la spettanza al giudice penale dell'accertamento della responsabilità in ordine all'incidente.
Ebbene, entrambi i verbali di accertamento delle infrazioni contengono la descrizione delle condotte contestate e l'indicazione delle norme del Codice della Strada che si assume che siano state violate.
Innanzitutto, la circolazione contromano (art. 143 comma 12 Codice cit.) è stata desunta da un dato oggettivo, ovverosia il rinvenimento del veicolo, non rimosso in seguito all'urto, sulla corsia destinata ai veicoli aventi opposto senso di marcia;
parimenti,
l'utilizzo del cellulare durante il transito su strada (art 173 commi 2 e 3 bis Codice cit.)
è un fatto che si è potuto evincere dalla lettura della registrazione dell'orario di invio dell'ultimo messaggio via whatsapp, ore 1.06, del 24 luglio 2022, compatibile con il presumibile orario in cui è avvenuto lo scontro, indicato nei verbali, ore 1.05, da intendersi, ovviamente, “all'incirca”, non essendo meritevoli di considerazione le confutazioni mosse dal ricorrente circa la ravvisata sfasatura temporale di un minuto.
In altri termini, l'accertamento delle condotte contestate compiuto dalle autorità deve, quindi, stando agli atti, essere confermato, in quanto fondato su elementi verificati direttamente e oggettivamente dagli agenti di P.G. e all'esito dei rilievi foto- planimetrici, inseriti nel verbale, il quale, riguardo ai medesimi, è dotato del peculiare valore probatorio (fino a querela di falso) di cui all'art. 2700 c.c..
Deve, infatti, rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., le circostanze relative ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti e avvenuti in sua presenza sono assistite da fede privilegiata e possono essere contestate esclusivamente mediante esperimento di apposito procedimento di querela di falso, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, secondo cui l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, cristallizzata nell'art. 2700 c.c., risulta estesa a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto che siano stati percepiti direttamente dal pubblico ufficiale (Cass., sez. III, 6 ottobre 2016 n.
20025).
La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
Riguardo alle spese processuali dell'odierno giudizio di secondo grado, esse, stante la contumacia della , in virtù del principio della soccombenza, sono dichiarate CP_1
non ripetibili.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
3 versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa (cfr. Cass., Sez. Unite, 20 febbraio
2020 n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, contumace, avverso la sentenza n. 6066/2023, depositata in Cancelleria il
20/6/2023 dal Giudice di Pace di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, CP_1
così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) dichiara non ripetibili le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
Lecce, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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