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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2999 \2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice delegante dott.ssa Maddalena Vetta, considerato il legittimo impedimento del GOP dott. Paolo Marescalco;
ritenuta l'urgenza dell' attività processuale relativa ai procedimenti sommari di ATP;
visto il provvedimento del Presidente di Sezione dell'11.3.2025;
REVOCA
La delega conferita al GOP dott. Paolo Marescalco di cui in atti e così provvede: esaminati gli atti del procedimento R.G. in epigrafe, introdotto da Parte_1
, nei confronti dell C.F._1 CP_1
letta la relazione del CTU Dott. e rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU Persona_1 non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, nei limiti fatti valere con la domanda amministrativa: “INVALIDA ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988) . Il quadro clinico rilevato non è quello evidenziato dalla
Commissione Medica Asp durante la visita del 29.01.24 ma è più grave per la perdita delle autonomie e con la necessità del caregiver. La retrodatazione della decorrenza dei requisiti sanitari
è quindi necessaria e può essere posta al primo Agosto 2024.”.
COMPENSA LE SPESE DI LITE
stante il riconoscimento decorrente da un periodo successivo a quello contestato. PONE definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, CP_1
Siracusa, 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Maddalena Vetta
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice delegante dott.ssa Maddalena Vetta, considerato il legittimo impedimento del GOP dott. Paolo Marescalco;
ritenuta l'urgenza dell' attività processuale relativa ai procedimenti sommari di ATP;
visto il provvedimento del Presidente di Sezione dell'11.3.2025;
REVOCA
La delega conferita al GOP dott. Paolo Marescalco di cui in atti e così provvede: esaminati gli atti del procedimento R.G. in epigrafe, introdotto da Parte_1
, nei confronti dell C.F._1 CP_1
letta la relazione del CTU Dott. e rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU Persona_1 non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, nei limiti fatti valere con la domanda amministrativa: “INVALIDA ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988) . Il quadro clinico rilevato non è quello evidenziato dalla
Commissione Medica Asp durante la visita del 29.01.24 ma è più grave per la perdita delle autonomie e con la necessità del caregiver. La retrodatazione della decorrenza dei requisiti sanitari
è quindi necessaria e può essere posta al primo Agosto 2024.”.
COMPENSA LE SPESE DI LITE
stante il riconoscimento decorrente da un periodo successivo a quello contestato. PONE definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, CP_1
Siracusa, 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Maddalena Vetta