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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 28/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Aresu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 186 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022, promossa da:
(p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Claudia
Cannavera, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Greco, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Silvia
Demuru, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contrattuale
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4/2022 del Tribunale di Lanusei, del 14.02.2022, con il quale le si intimava il pagamento della somma di euro 17.295,93, oltre interessi di mora ex D.lgs n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo e spese del giudizio.
Il credito oggetto di ingiunzione aveva avuto origine dalle fatture emesse, tra il 2011 e il 2013, dalla ditta nei confronti di società titolare di servizi CP_1 Parte_2
di trattamento, trasporto e smaltimento rifiuti.
Con atto di fusione, stipulato in data 11.06.2018, in Cagliari a ministero del notaio
Dott. , la era stata incorporata nella Società Persona_1 Controparte_2 [...]
Parte_1
Parte opponente ha dedotto che l'attività svolta dalla per conto della Controparte_1
società era consistita nel mero trasporto di rifiuti presso impianti autorizzati e Pt_2
che eventuali ulteriori attività dalla stessa eseguite, quali smontaggio, tagli a misura e caricamento sui mezzi, avessero carattere accessorio rispetto all'attività principale di trasporto.
Pertanto, stante la qualificazione del contratto come di mero trasporto, l'opponente ha ritenuto applicabile al credito azionato la prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c. e ha eccepito, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva, per essere state emesse le fatture nei riguardi di una società ormai estinta ( , incorporata a seguito di Parte_2
fusione nella al solo fine del trasferimento delle licenze. Parte_1
Parte opponente ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha negato che il contratto Controparte_1
stipulato con la avesse ad oggetto l'attività di mero trasporto di rifiuti, Parte_2
bensì quella principale di smaltimento di rifiuti e, solo in via accessoria, quelle pagina 2 di 7 complementari di ritiro, rimozione, carico e trasporto degli stessi, come si evincerebbe dalle convenzioni stipulate con e dall'oggetto delle fatture emesse nei Parte_2
riguardi di quest'ultima.
Per tali ragioni, parte opposta ha ritenuto che il credito non fosse prescritto, dovendosi applicare, non la prescrizione annuale, ma quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., ed essendo intervenuti, altresì, diversi atti interruttivi della stessa, a decorrere dal 20.02.2018.
Inoltre, parte opposta ha ritenuto che sia subentrata nella totalità dei Parte_1
rapporti facenti capo a non avendo la stessa provato che la fusione sia Parte_2
avvenuta solo ai fini del trasferimento delle licenze;
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che di seguito indicate.
Non è inutile premettere in diritto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
il creditore assume la veste di attore in senso sostanziale e, come tale, è tenuto a fornire prova del credito azionato, laddove l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale,
deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa.
Pertanto, all'inversione della posizione processuale delle parti non corrisponde anche l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
la parte che intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, per contro, la parte che eccepisce tali fatti o la modifica o estinzione del diritto, deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione stessa.
Nel caso di specie, a dimostrazione del rapporto che ha originato il credito, la
[...]
ha prodotto la convenzione stipulata con e i relativi allegati CP_1 Parte_2
pagina 3 di 7 (doc. 3 comparsa di costituzione, all. 5), dai quali si evince che le parti avessero concordato lo svolgimento, da parte della , dell'attività di Controparte_1
smaltimento di rifiuti speciali, da recuperare presso diversi cantieri, e il relativo trasporto presso i centri di smaltimento, nonché delle ulteriori attività complementari di trasporto, afferenti alla gestione dei rifiuti, quali la rimozione, il taglio, il carico sui mezzi e il trattamento degli stessi.
Le stesse fatture nn. 175/2011, 176/2011, 204/2011, 213/2011, 221/2011, 69/2012,
208/2012 e 261/2013, allegate da parte opposta al ricorso per ingiunzione (doc. 3
comparsa di costituzione, all. 1), attestano lo svolgimento, da parte della CP_1
, delle suddette attività.
[...]
In particolare, il rapporto contrattuale e lo svolgimento della prestazione da parte della possono ritenersi provati, oltre che per tabulas, anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 115 c.p.c., posto che parte opponente non ha negato che l'opposta abbia effettivamente reso tali servizi in favore di né ha contestato l'importo del Parte_2
credito azionato, ma si è limitata a eccepire il suo difetto di legittimazione passiva, per non essere destinataria delle fatture poste a base del credito, poiché intestate a una società ormai estinta ( e, in ogni caso, ha ritenuto che il credito in Parte_2
questione fosse prescritto per decorso del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c.
Le suddette eccezioni non meritano accoglimento.
In particolare, parte opponente non ha negato l'intervenuta fusione per incorporazione di nella seppure abbia dedotto che la stessa sia stata Parte_2 Parte_1
effettuata al solo fine di acquisirne le licenze, circostanza che, a suo dire, varrebbe ad escludere la sua responsabilità per i debiti di Parte_2
Ebbene, l'assunto è rimasto sfornito di prova e, anzi, è emerso il contrario: la visura camerale di (doc. 3 comparsa di costituzione, all. 7) prova che in data Parte_1
pagina 4 di 7 30.03.2018 sia avvenuta la fusione delle suddette società ai sensi dell'art. 2501 c.c. e la stessa non reca alcun riferimento alle limitazioni al subentro, dedotte da parte opponente.
Si rammenta che, ai sensi del primo comma dell'art. 2504 bis c.c., “La società che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione”.
Pertanto, in assenza di prova delle asserite limitazioni, deve ritenersi che, in forza della fusione, sia subentrata a nella posizione debitoria oggetto Parte_1 Parte_2
del presente giudizio, con conseguente sussistenza della sua legittimazione passiva.
Nondimeno, non può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2951 c.c., sollevata da parte opponente e basata sull'assunto che il rapporto tra la e dovesse qualificarsi come contratto di trasporto e le Controparte_1 Parte_2
altre prestazioni fossero solo di natura accessoria.
In merito, occorre rilevare che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione,
occorre procedere alla qualificazione del contratto, avendo riguardo alla tipologia della prestazione eseguita.
Dalla documentazione prodotta è emerso che tutti i servizi complementari di recupero,
carico e trasporto dei rifiuti fossero preordinati all'esecuzione del servizio principale di smaltimento, del quale la ditta opposta si occupa anche direttamente, come comprovato dalla visura camerale della stessa (doc. 4 comparsa di costituzione), che conferma la competenza dell'impresa nella prestazione di svariati servizi, tra i quali, quelli di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti, tale da escludere la sua classificazione come impresa di mero trasporto.
Inoltre, la convenzione tra le parti, prodotta unitamente al ricorso monitorio, dimostra pagina 5 di 7 che si impegnò ad eseguire il servizio di smaltimento di rifiuti, Parte_2
comprensivo del ritiro degli stessi presso le diverse sedi di produzione, della rimozione degli stessi, del loro caricamento sui mezzi e del trasporto presso centri specializzati nello smaltimento.
Detta circostanza risulta confermata dal fatto che nella descrizione del servizio reso,
presente nelle fatture azionate, figurano varie attività e non il solo servizio di trasporto;
non senza considerare che nelle fatture in questione, i costi determinati con riferimento agli specifici materiali recuperati costituiscono gli importi più rilevanti, in relazione al costo complessivo del servizio e rispetto ai costi di trasporto.
Per quanto detto, nel caso di specie, non è configurabile un contratto di mero trasporto ai sensi dell'art. 1678 c.c. e, pertanto, non è applicabile il termine di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c., bensì quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
In merito, parte opposta ha provato di aver interrotto il decorso del termine di prescrizione, avendo intimato a di provvedere al pagamento delle somme Parte_2
rimaste insolute, per la prima volta, con pec del 21.05.2018 (doc. 3, all. 2), con la conseguenza che, alla data del ricorso per ingiunzione, il credito non poteva ritenersi prescritto, essendo state emesse le fatture tra il 2011 e il 2013.
Per quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento e dello scaglione di valore sino a euro 26.000,00 (valori tariffari medi per tutte le fasi del giudizio;
nulla per la fase istruttoria, non essendo state depositate memorie istruttorie).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'opposizione sollevata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4/2022 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 14.02.2022;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore di parte opposta, che liquida in euro 3.400,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari-Lanusei, 28.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Aresu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Aresu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 186 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022, promossa da:
(p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Claudia
Cannavera, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Greco, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Silvia
Demuru, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contrattuale
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4/2022 del Tribunale di Lanusei, del 14.02.2022, con il quale le si intimava il pagamento della somma di euro 17.295,93, oltre interessi di mora ex D.lgs n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo e spese del giudizio.
Il credito oggetto di ingiunzione aveva avuto origine dalle fatture emesse, tra il 2011 e il 2013, dalla ditta nei confronti di società titolare di servizi CP_1 Parte_2
di trattamento, trasporto e smaltimento rifiuti.
Con atto di fusione, stipulato in data 11.06.2018, in Cagliari a ministero del notaio
Dott. , la era stata incorporata nella Società Persona_1 Controparte_2 [...]
Parte_1
Parte opponente ha dedotto che l'attività svolta dalla per conto della Controparte_1
società era consistita nel mero trasporto di rifiuti presso impianti autorizzati e Pt_2
che eventuali ulteriori attività dalla stessa eseguite, quali smontaggio, tagli a misura e caricamento sui mezzi, avessero carattere accessorio rispetto all'attività principale di trasporto.
Pertanto, stante la qualificazione del contratto come di mero trasporto, l'opponente ha ritenuto applicabile al credito azionato la prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c. e ha eccepito, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva, per essere state emesse le fatture nei riguardi di una società ormai estinta ( , incorporata a seguito di Parte_2
fusione nella al solo fine del trasferimento delle licenze. Parte_1
Parte opponente ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha negato che il contratto Controparte_1
stipulato con la avesse ad oggetto l'attività di mero trasporto di rifiuti, Parte_2
bensì quella principale di smaltimento di rifiuti e, solo in via accessoria, quelle pagina 2 di 7 complementari di ritiro, rimozione, carico e trasporto degli stessi, come si evincerebbe dalle convenzioni stipulate con e dall'oggetto delle fatture emesse nei Parte_2
riguardi di quest'ultima.
Per tali ragioni, parte opposta ha ritenuto che il credito non fosse prescritto, dovendosi applicare, non la prescrizione annuale, ma quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., ed essendo intervenuti, altresì, diversi atti interruttivi della stessa, a decorrere dal 20.02.2018.
Inoltre, parte opposta ha ritenuto che sia subentrata nella totalità dei Parte_1
rapporti facenti capo a non avendo la stessa provato che la fusione sia Parte_2
avvenuta solo ai fini del trasferimento delle licenze;
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che di seguito indicate.
Non è inutile premettere in diritto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
il creditore assume la veste di attore in senso sostanziale e, come tale, è tenuto a fornire prova del credito azionato, laddove l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale,
deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa.
Pertanto, all'inversione della posizione processuale delle parti non corrisponde anche l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
la parte che intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, per contro, la parte che eccepisce tali fatti o la modifica o estinzione del diritto, deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione stessa.
Nel caso di specie, a dimostrazione del rapporto che ha originato il credito, la
[...]
ha prodotto la convenzione stipulata con e i relativi allegati CP_1 Parte_2
pagina 3 di 7 (doc. 3 comparsa di costituzione, all. 5), dai quali si evince che le parti avessero concordato lo svolgimento, da parte della , dell'attività di Controparte_1
smaltimento di rifiuti speciali, da recuperare presso diversi cantieri, e il relativo trasporto presso i centri di smaltimento, nonché delle ulteriori attività complementari di trasporto, afferenti alla gestione dei rifiuti, quali la rimozione, il taglio, il carico sui mezzi e il trattamento degli stessi.
Le stesse fatture nn. 175/2011, 176/2011, 204/2011, 213/2011, 221/2011, 69/2012,
208/2012 e 261/2013, allegate da parte opposta al ricorso per ingiunzione (doc. 3
comparsa di costituzione, all. 1), attestano lo svolgimento, da parte della CP_1
, delle suddette attività.
[...]
In particolare, il rapporto contrattuale e lo svolgimento della prestazione da parte della possono ritenersi provati, oltre che per tabulas, anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 115 c.p.c., posto che parte opponente non ha negato che l'opposta abbia effettivamente reso tali servizi in favore di né ha contestato l'importo del Parte_2
credito azionato, ma si è limitata a eccepire il suo difetto di legittimazione passiva, per non essere destinataria delle fatture poste a base del credito, poiché intestate a una società ormai estinta ( e, in ogni caso, ha ritenuto che il credito in Parte_2
questione fosse prescritto per decorso del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c.
Le suddette eccezioni non meritano accoglimento.
In particolare, parte opponente non ha negato l'intervenuta fusione per incorporazione di nella seppure abbia dedotto che la stessa sia stata Parte_2 Parte_1
effettuata al solo fine di acquisirne le licenze, circostanza che, a suo dire, varrebbe ad escludere la sua responsabilità per i debiti di Parte_2
Ebbene, l'assunto è rimasto sfornito di prova e, anzi, è emerso il contrario: la visura camerale di (doc. 3 comparsa di costituzione, all. 7) prova che in data Parte_1
pagina 4 di 7 30.03.2018 sia avvenuta la fusione delle suddette società ai sensi dell'art. 2501 c.c. e la stessa non reca alcun riferimento alle limitazioni al subentro, dedotte da parte opponente.
Si rammenta che, ai sensi del primo comma dell'art. 2504 bis c.c., “La società che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione”.
Pertanto, in assenza di prova delle asserite limitazioni, deve ritenersi che, in forza della fusione, sia subentrata a nella posizione debitoria oggetto Parte_1 Parte_2
del presente giudizio, con conseguente sussistenza della sua legittimazione passiva.
Nondimeno, non può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2951 c.c., sollevata da parte opponente e basata sull'assunto che il rapporto tra la e dovesse qualificarsi come contratto di trasporto e le Controparte_1 Parte_2
altre prestazioni fossero solo di natura accessoria.
In merito, occorre rilevare che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione,
occorre procedere alla qualificazione del contratto, avendo riguardo alla tipologia della prestazione eseguita.
Dalla documentazione prodotta è emerso che tutti i servizi complementari di recupero,
carico e trasporto dei rifiuti fossero preordinati all'esecuzione del servizio principale di smaltimento, del quale la ditta opposta si occupa anche direttamente, come comprovato dalla visura camerale della stessa (doc. 4 comparsa di costituzione), che conferma la competenza dell'impresa nella prestazione di svariati servizi, tra i quali, quelli di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti, tale da escludere la sua classificazione come impresa di mero trasporto.
Inoltre, la convenzione tra le parti, prodotta unitamente al ricorso monitorio, dimostra pagina 5 di 7 che si impegnò ad eseguire il servizio di smaltimento di rifiuti, Parte_2
comprensivo del ritiro degli stessi presso le diverse sedi di produzione, della rimozione degli stessi, del loro caricamento sui mezzi e del trasporto presso centri specializzati nello smaltimento.
Detta circostanza risulta confermata dal fatto che nella descrizione del servizio reso,
presente nelle fatture azionate, figurano varie attività e non il solo servizio di trasporto;
non senza considerare che nelle fatture in questione, i costi determinati con riferimento agli specifici materiali recuperati costituiscono gli importi più rilevanti, in relazione al costo complessivo del servizio e rispetto ai costi di trasporto.
Per quanto detto, nel caso di specie, non è configurabile un contratto di mero trasporto ai sensi dell'art. 1678 c.c. e, pertanto, non è applicabile il termine di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c., bensì quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
In merito, parte opposta ha provato di aver interrotto il decorso del termine di prescrizione, avendo intimato a di provvedere al pagamento delle somme Parte_2
rimaste insolute, per la prima volta, con pec del 21.05.2018 (doc. 3, all. 2), con la conseguenza che, alla data del ricorso per ingiunzione, il credito non poteva ritenersi prescritto, essendo state emesse le fatture tra il 2011 e il 2013.
Per quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento e dello scaglione di valore sino a euro 26.000,00 (valori tariffari medi per tutte le fasi del giudizio;
nulla per la fase istruttoria, non essendo state depositate memorie istruttorie).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'opposizione sollevata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4/2022 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 14.02.2022;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore di parte opposta, che liquida in euro 3.400,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari-Lanusei, 28.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Aresu
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