CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1024/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2024.
d a
con il patrocinio dell'avv. AVANZA MARCO e Parte_1
OGGETTO: dell'avv. SIMEONE CRISTINA Altri istituti di diritto RECLAMANTE fallimentare c o n t r o
Liquidazione controllata di Parte_1
RECLAMATA non costituita
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 202/2024, pubblicata il 10.10.24.
CONCLUSIONI
Della reclamata:
In via preliminare - sospendere la liquidazione dell'attivo ed il compimento di altri atti di gestione.
In via principale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 202/2024 - autorizzare la sig.ra ad utilizzare fino alla fine Parte_1
della presente procedura il veicolo Toyota Aygo TG GJ201ZL ed ordinare al liquidatore di porre in liquidazione il suddetto veicolo quale ultimo atto prima della chiusura della presente procedura - disporre che resti escluso dalla liquidazione il reddito della sig.ra sino alla concorrenza di Parte_1
€ 1.130,00 mensili con obbligo della sig.ra di versare al Parte_1
liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonchè ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura - confermare per il residuo il provvedimento impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del Tribunale di Bergamo reclamata ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
escludendo dalla liquidazione il reddito di 800 euro mensili e Pt_1
ricomprendendovi anche l'autovettura Toyota Aygo TG GJ201ZL di proprietà della reclamante mentre, nel ricorso e nella relazione dell' OCC, la spesa per il mantenimento della ricorrente era stata indicata in euro di
1.130,00 euro ed era stata chiesta l'esclusione dalla procedura dell'autovettura, essendo necessaria alla ricorrente per lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Secondo il Tribunale, infatti, le spese necessarie per il mantenimento personale della ricorrente, che conviveva con i genitori autosufficienti, andavano ridimensionate in quanto “non sono spese strettamente necessarie al mantenimento del debitore quelle riferite all'utilizzo dell'autovettura
(carburante, bollo e assicurazione € 300,00, manutenzione automezzi €
30,00)”. Ricordava, in proposito il Tribunale che “la liquidazione controllata riguarda l'intero patrimonio del debitore, ivi compresa l'autovettura, che dovrà essere liquidata dal liquidatore al più presto possibile per evitarne il deprezzamento in danno ai creditori”;
Il Tribunale, con la sentenza reclamata dichiarava, quindi, l'apertura della liquidazione controllata di disponendo che restasse escluso Parte_1
dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza di euro
800,00, ordinando al contempo a quest'ultima di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del suo patrimonio.
Con reclamo depositato il 6 novembre 2024, e quindi tempestivamente, chiede, essenzialmente, di escludere dalla liquidazione Parte_1 controllata l'ulteriore reddito di euro 300,00, necessario per far fronte alle spese relative all'uso e al mantenimento dell'autovettura (Toyota Aygo TG
GJ201ZL) nonché di essere autorizzata ad utilizzare detta autovettura fino al termine della procedura.
Contesta innanzitutto l'affermazione del Tribunale secondo cui, al fine di determinare il reddito della ricorrente escluso dalla procedura, dovrebbe tenersi conto del fatto che la reclamante convive con i genitori autosufficienti.
A tal fine la reclamante ha documentato la grave malattia che affligge il padre, producendo altresì la certificazione del 14.6.2014, con cui l'INPS ha riconosciuto la disabilità grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma
3 della L. 104/1992.
La reclamante ha, quindi, rappresentato che la condizione del padre,
[...]
“richiede assistenza continua e, soprattutto, richiede che Controparte_1
lo stesso sia accompagnato anche più volte alla settimana presso le varie strutture sanitarie dove gli vengono erogate le terapie (tra cui la chemioterapia) di cui ha bisogno e dove effettua le varie visite di controllo per monitorare costantemente il suo stato di salute”. Ed infatti, rappresenta la reclamante, “il sig. ha necessità di recarsi spesso, come emerge Pt_1
dai referti prodotti (doc. 2) sia all'ospedale di Treviglio (Bg) che al
Policlinico di Milano, dove è seguito in via continuativa”. La reclamante espone, quindi, che è lei a farsi carico di queste incombenze, anche perché la madre, ormai non più giovanissima, non se la sente di guidare al di fuori del proprio paese di residenza (Calcio).
La reclamante evidenzia di essere l'unica persona, all'interno del suo nucleo familiare, che può occuparsi del padre, che non è proprietario di alcuna automobile, “ed infatti in data 04.07.2024 ha richiesto ed ottenuto in misura massima i permessi ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 per assistere il padre”
(doc. 5).
La reclamante evidenzia, quindi, che, per potersi occupare del padre nella modalità sopra descritte, utilizza la propria autovettura Toyota Aygo targata
GJ201ZL. Tale veicolo, secondo la rappresentazione della reclamante, le è inoltre necessario per recarsi al lavoro “presso lo studio notarile dove svolge la mansione di impiegata (doc. 10) ossia lo studio “Interpares” che ha sedi in vari comuni del nord Italia (doc. 7): Seriate (Bg), Brescia, S. TT
PO (Mn) e RI (Bs)”. A tal fine evidenzia che si reca spesso sia presso la sede di Seriate (Bg) via Marconi n. 34, sia presso la sede di Brescia, distanti dalla sua abitazione, rispettivamente 24 e 37 KM.
Secondo la reclamante, quindi, qualora venisse privata della possibilità di utilizzare l'autovettura, le sarebbe impossibile conciliare la propria attività lavorativa con la cura del padre. Ciò, secondo la sua prospettazione, le imporrebbe di rinunciare alla propria attività lavorativa al fine di accudire il padre.
Come conseguenza, vi sarebbe una notevole diminuzione delle somme da poter mettere a disposizione dei creditori per l'esecuzione della procedura.
Rappresenta, infine, che “sia nel caso in cui l'autovettura più volta citata venga posta immediatamente in liquidazione sia nel caso in cui ciò non accada la sig.ra ha comunque necessità di utilizzare un Pt_1
autoveicolo, anche prestatole da chicchessia, e quindi di poter avere a disposizione l'ulteriore somma di € 330,00 mensili (oltre agli € 800,00 individuati dal Tribunale di Bergamo e quindi per un totale di € 1.130,00) in modo da sostenere le spese (carburante, bollo, assicurazione e manutenzione) di utilizzo di un'autovettura di piccole dimensioni”.
Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione, veniva notificato, tra gli altri, al liquidatore, dottoressa presso l'indirizzo di posta elettronica CP_2
che il difensore attestava essere stato Email_1
estratto da INI-PEC; il liquidatore non si costituiva né compariva all'udienza del 12 febbraio 2025 in cui la causa veniva posta in decisione.
Va al riguardo evidenziato che, diversamente da quanto previsto per il liquidatore, nell'ambito della liquidazione giudiziale (art. 126 comma 2 II), il liquidatore di una liquidazione controllata non è tenuto a comunicare il domicilio digitale della procedura, non essendo posto a suo carico tale onere. E' quindi valida la notifica fatta al liquidatore presso la sua pec professionale.
Venendo adesso al merito, il reclamo è fondato.
Va, innanzitutto evidenziato che se certamente con la liquidazione controllata, il debitore deve mettere a disposizione del liquidatore tutti i suoi beni, l'art. 270 comma 2 lett e) prevede che il Tribunale, in presenza di gravi e specifiche circostanze, possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni dei beni che altrimenti avrebbe dovuto consegnare o rilasciare.
La reclamante ha documentato sia la grave patologia che affligge il padre, sia la sua disabilità che i permessi richiesti per far fronte alle sue necessità.
Dal documento 2 risulta che il padre è affetto da “adeno carcinoma del retto da pancolite ulcerosa”. Dal documento 3 risulta il riconoscimento, da parte dell'INPS della disabilità grave del padre. Dal documento 5 risulta il provvedimento dell'INPS di “accoglimento della richiesta di giorni di permesso per assistere disabile (art. 33 comma 3 legge 104/92” indirizzato, tra gli altri a e alla società Interpares Srl). Controparte_1
Il rapporto di lavoro con tale società è documentato, non solo dal provvedimento da ultimo citato, ma anche dalle certificazioni uniche degli anni 22-23 e 24, da cui risulta che il datore di lavoro è Interpares Srl di
Brescia via Malta. Le sedi di tale società sono documentate dalla schermata internet, prodotta con il documento 7.
Su queste basi sussistono gravi e specifiche esigenze per autorizzare la reclamante a continuare a utilizzare la sua autovettura fino al termine della procedura.
La gravità di queste esigenze si desume, innanzitutto, dalla grave patologia che affligge il padre e dalla conseguente necessità della reclamante di adempiere da un lato ai doveri morali e familiari di assistenza del padre e dall'altro a quella di non rinunciare al proprio lavoro.
Si tratta di esigenze specifiche in quanto fanno riferimento a fatti precisi e documentati e non solo genericamente affermati. Va quindi, disposto, a parziale riforma della sentenza impugnata, che la reclamante possa, fino al termine della procedura, continuare ad utilizzare la sua autovettura Toyota Aygo TG GJ201ZL;
Da ciò discende inevitabilmente la necessità di escludere dalla liquidazione giudiziale anche l'ulteriore reddito di 330,00 euro mensili, necessari per il mantenimento e l'utilizzo di detta autovettura, come attestato dall'OCC.
Sotto questo profilo, va ulteriormente osservato che le gravi condizioni in cui versa il padre della reclamante, portano ad escludere che lo stesso sia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, autosufficiente.
Su queste basi, il reddito della reclamante, escluso dalla procedura, è pari a
1.130,00 euro (800,00+ 330,00).
Con riguardo alle spese, le stesse vanno compensate, dal momento che non vi è stata resistenza al reclamo.
PQM
Visti gli artt. 51, 268 e ss CCII
A parziale modifica della sentenza reclamata,
autorizza la reclamante ad utilizzare l'autovettura Toyota Aygo TG GJ201ZL fino al termine della procedura;
dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito della reclamante sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.130,00 mensili;
dispone che la sentenza venga comunicata al Tribunale di Bergamo e al liquidatore dottoressa CP_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1024/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2024.
d a
con il patrocinio dell'avv. AVANZA MARCO e Parte_1
OGGETTO: dell'avv. SIMEONE CRISTINA Altri istituti di diritto RECLAMANTE fallimentare c o n t r o
Liquidazione controllata di Parte_1
RECLAMATA non costituita
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 202/2024, pubblicata il 10.10.24.
CONCLUSIONI
Della reclamata:
In via preliminare - sospendere la liquidazione dell'attivo ed il compimento di altri atti di gestione.
In via principale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 202/2024 - autorizzare la sig.ra ad utilizzare fino alla fine Parte_1
della presente procedura il veicolo Toyota Aygo TG GJ201ZL ed ordinare al liquidatore di porre in liquidazione il suddetto veicolo quale ultimo atto prima della chiusura della presente procedura - disporre che resti escluso dalla liquidazione il reddito della sig.ra sino alla concorrenza di Parte_1
€ 1.130,00 mensili con obbligo della sig.ra di versare al Parte_1
liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonchè ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura - confermare per il residuo il provvedimento impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del Tribunale di Bergamo reclamata ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
escludendo dalla liquidazione il reddito di 800 euro mensili e Pt_1
ricomprendendovi anche l'autovettura Toyota Aygo TG GJ201ZL di proprietà della reclamante mentre, nel ricorso e nella relazione dell' OCC, la spesa per il mantenimento della ricorrente era stata indicata in euro di
1.130,00 euro ed era stata chiesta l'esclusione dalla procedura dell'autovettura, essendo necessaria alla ricorrente per lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Secondo il Tribunale, infatti, le spese necessarie per il mantenimento personale della ricorrente, che conviveva con i genitori autosufficienti, andavano ridimensionate in quanto “non sono spese strettamente necessarie al mantenimento del debitore quelle riferite all'utilizzo dell'autovettura
(carburante, bollo e assicurazione € 300,00, manutenzione automezzi €
30,00)”. Ricordava, in proposito il Tribunale che “la liquidazione controllata riguarda l'intero patrimonio del debitore, ivi compresa l'autovettura, che dovrà essere liquidata dal liquidatore al più presto possibile per evitarne il deprezzamento in danno ai creditori”;
Il Tribunale, con la sentenza reclamata dichiarava, quindi, l'apertura della liquidazione controllata di disponendo che restasse escluso Parte_1
dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza di euro
800,00, ordinando al contempo a quest'ultima di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del suo patrimonio.
Con reclamo depositato il 6 novembre 2024, e quindi tempestivamente, chiede, essenzialmente, di escludere dalla liquidazione Parte_1 controllata l'ulteriore reddito di euro 300,00, necessario per far fronte alle spese relative all'uso e al mantenimento dell'autovettura (Toyota Aygo TG
GJ201ZL) nonché di essere autorizzata ad utilizzare detta autovettura fino al termine della procedura.
Contesta innanzitutto l'affermazione del Tribunale secondo cui, al fine di determinare il reddito della ricorrente escluso dalla procedura, dovrebbe tenersi conto del fatto che la reclamante convive con i genitori autosufficienti.
A tal fine la reclamante ha documentato la grave malattia che affligge il padre, producendo altresì la certificazione del 14.6.2014, con cui l'INPS ha riconosciuto la disabilità grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma
3 della L. 104/1992.
La reclamante ha, quindi, rappresentato che la condizione del padre,
[...]
“richiede assistenza continua e, soprattutto, richiede che Controparte_1
lo stesso sia accompagnato anche più volte alla settimana presso le varie strutture sanitarie dove gli vengono erogate le terapie (tra cui la chemioterapia) di cui ha bisogno e dove effettua le varie visite di controllo per monitorare costantemente il suo stato di salute”. Ed infatti, rappresenta la reclamante, “il sig. ha necessità di recarsi spesso, come emerge Pt_1
dai referti prodotti (doc. 2) sia all'ospedale di Treviglio (Bg) che al
Policlinico di Milano, dove è seguito in via continuativa”. La reclamante espone, quindi, che è lei a farsi carico di queste incombenze, anche perché la madre, ormai non più giovanissima, non se la sente di guidare al di fuori del proprio paese di residenza (Calcio).
La reclamante evidenzia di essere l'unica persona, all'interno del suo nucleo familiare, che può occuparsi del padre, che non è proprietario di alcuna automobile, “ed infatti in data 04.07.2024 ha richiesto ed ottenuto in misura massima i permessi ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 per assistere il padre”
(doc. 5).
La reclamante evidenzia, quindi, che, per potersi occupare del padre nella modalità sopra descritte, utilizza la propria autovettura Toyota Aygo targata
GJ201ZL. Tale veicolo, secondo la rappresentazione della reclamante, le è inoltre necessario per recarsi al lavoro “presso lo studio notarile dove svolge la mansione di impiegata (doc. 10) ossia lo studio “Interpares” che ha sedi in vari comuni del nord Italia (doc. 7): Seriate (Bg), Brescia, S. TT
PO (Mn) e RI (Bs)”. A tal fine evidenzia che si reca spesso sia presso la sede di Seriate (Bg) via Marconi n. 34, sia presso la sede di Brescia, distanti dalla sua abitazione, rispettivamente 24 e 37 KM.
Secondo la reclamante, quindi, qualora venisse privata della possibilità di utilizzare l'autovettura, le sarebbe impossibile conciliare la propria attività lavorativa con la cura del padre. Ciò, secondo la sua prospettazione, le imporrebbe di rinunciare alla propria attività lavorativa al fine di accudire il padre.
Come conseguenza, vi sarebbe una notevole diminuzione delle somme da poter mettere a disposizione dei creditori per l'esecuzione della procedura.
Rappresenta, infine, che “sia nel caso in cui l'autovettura più volta citata venga posta immediatamente in liquidazione sia nel caso in cui ciò non accada la sig.ra ha comunque necessità di utilizzare un Pt_1
autoveicolo, anche prestatole da chicchessia, e quindi di poter avere a disposizione l'ulteriore somma di € 330,00 mensili (oltre agli € 800,00 individuati dal Tribunale di Bergamo e quindi per un totale di € 1.130,00) in modo da sostenere le spese (carburante, bollo, assicurazione e manutenzione) di utilizzo di un'autovettura di piccole dimensioni”.
Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione, veniva notificato, tra gli altri, al liquidatore, dottoressa presso l'indirizzo di posta elettronica CP_2
che il difensore attestava essere stato Email_1
estratto da INI-PEC; il liquidatore non si costituiva né compariva all'udienza del 12 febbraio 2025 in cui la causa veniva posta in decisione.
Va al riguardo evidenziato che, diversamente da quanto previsto per il liquidatore, nell'ambito della liquidazione giudiziale (art. 126 comma 2 II), il liquidatore di una liquidazione controllata non è tenuto a comunicare il domicilio digitale della procedura, non essendo posto a suo carico tale onere. E' quindi valida la notifica fatta al liquidatore presso la sua pec professionale.
Venendo adesso al merito, il reclamo è fondato.
Va, innanzitutto evidenziato che se certamente con la liquidazione controllata, il debitore deve mettere a disposizione del liquidatore tutti i suoi beni, l'art. 270 comma 2 lett e) prevede che il Tribunale, in presenza di gravi e specifiche circostanze, possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni dei beni che altrimenti avrebbe dovuto consegnare o rilasciare.
La reclamante ha documentato sia la grave patologia che affligge il padre, sia la sua disabilità che i permessi richiesti per far fronte alle sue necessità.
Dal documento 2 risulta che il padre è affetto da “adeno carcinoma del retto da pancolite ulcerosa”. Dal documento 3 risulta il riconoscimento, da parte dell'INPS della disabilità grave del padre. Dal documento 5 risulta il provvedimento dell'INPS di “accoglimento della richiesta di giorni di permesso per assistere disabile (art. 33 comma 3 legge 104/92” indirizzato, tra gli altri a e alla società Interpares Srl). Controparte_1
Il rapporto di lavoro con tale società è documentato, non solo dal provvedimento da ultimo citato, ma anche dalle certificazioni uniche degli anni 22-23 e 24, da cui risulta che il datore di lavoro è Interpares Srl di
Brescia via Malta. Le sedi di tale società sono documentate dalla schermata internet, prodotta con il documento 7.
Su queste basi sussistono gravi e specifiche esigenze per autorizzare la reclamante a continuare a utilizzare la sua autovettura fino al termine della procedura.
La gravità di queste esigenze si desume, innanzitutto, dalla grave patologia che affligge il padre e dalla conseguente necessità della reclamante di adempiere da un lato ai doveri morali e familiari di assistenza del padre e dall'altro a quella di non rinunciare al proprio lavoro.
Si tratta di esigenze specifiche in quanto fanno riferimento a fatti precisi e documentati e non solo genericamente affermati. Va quindi, disposto, a parziale riforma della sentenza impugnata, che la reclamante possa, fino al termine della procedura, continuare ad utilizzare la sua autovettura Toyota Aygo TG GJ201ZL;
Da ciò discende inevitabilmente la necessità di escludere dalla liquidazione giudiziale anche l'ulteriore reddito di 330,00 euro mensili, necessari per il mantenimento e l'utilizzo di detta autovettura, come attestato dall'OCC.
Sotto questo profilo, va ulteriormente osservato che le gravi condizioni in cui versa il padre della reclamante, portano ad escludere che lo stesso sia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, autosufficiente.
Su queste basi, il reddito della reclamante, escluso dalla procedura, è pari a
1.130,00 euro (800,00+ 330,00).
Con riguardo alle spese, le stesse vanno compensate, dal momento che non vi è stata resistenza al reclamo.
PQM
Visti gli artt. 51, 268 e ss CCII
A parziale modifica della sentenza reclamata,
autorizza la reclamante ad utilizzare l'autovettura Toyota Aygo TG GJ201ZL fino al termine della procedura;
dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito della reclamante sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.130,00 mensili;
dispone che la sentenza venga comunicata al Tribunale di Bergamo e al liquidatore dottoressa CP_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli