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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3634/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 3634/2024 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 26.06.2025, promossa da
) con il _1 C.F._1
M allegata al ricorso in appello appellante
contro
) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Laviensi Maria Assunta per procura allegata alla comparsa di costituzione appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 5.1.2024
1 Conclusioni
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 05/01/2024 resa nel giudizio R.G. n. 1429/2018, mai notificata, limitatamente al capo in cui rigetta la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento per la sig.ra _1
come meglio sopra articolato, previa valutazione di ammissibilità del
[...] tto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: disporre l'obbligo del Sig. di corrispondere alla moglie, con scadenza CP_1 mensile, un assegno a titolo di man nto per la stessa, che si determina, avuto riguardo alla comparazione delle rispettive posizioni reddituali, in € 1.800,00 (milleottocento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oppure nel diverso importo che il l'Ill.ma Corte adita riterrà di giustizia;
Rigettare ogni altra avversa richiesta in quanto improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto;
Immutate nel resto le disposizioni contenute in sentenza nei capi non impugnati. Con espressa richiesta di vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Parte appellata: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello per insussistenza della sproporzione dei redditi tra i coniugi e dei presupposti di legge per accordare una forma di mantenimento in favore della dott.sa Con vittoria di _1 spese ed onorari”.
Premesso che con ricorso depositato il 22.12.2017 adiva il Tribunale di _1
Roma per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, , con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio il 19.07.1984, chiedendo altresì l'attribuzione di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di euro 1.800,00; costituitosi in giudizio, il non si opponeva alla domanda di separazione ma chiedeva in via CP_1
riconvenzionale l'addebito della separazione alla coniuge, la restituzione dei propri effetti personali presenti presso gli immobili di Fossato di VI di proprietà della coniuge, la restituzione delle somme corrisposte per la ristrutturazione di tali immobili;
con ordinanza in data 12.06.2018 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati prevedendo il mantenimento in via autonoma per ciascuno dei coniugi;
con sentenza non definitiva n. 11713/2019 in data 04.06.2019 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, rigettava le reciproche domande compensando le spese di lite tra le parti;
2 con ricorso depositato il 04.07.2024 la ha proposto appello contestando la _1
decisione di rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 1.800,00 con condanna del alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
CP_1
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30.01.2025, il ha contestato il CP_1
fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
l'udienza del 26.06.2025 è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti;
la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è infondato e viene perciò rigettato.
Il Tribunale, poste a confronto le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, ha accertato un sostanziale equilibrio delle concrete risorse nella disponibilità di ciascun coniuge e ha, di conseguenza, rigettato la domanda di mantenimento formulata dalla In particolare il Tribunale ha valutato: in capo alla _1 _1
la titolarità di un reddito da lavoro di 2000,00 euro netti mensili e di un patrimonio immobiliare costituito da sei unità, sito nel Comune di Fossato di VI, utilizzabili a fine di ricezione turistica, l'assenza di oneri abitativi poiché residente presso l'abitazione della sorella e con lei convivente, l'impegno relativo al mutuo fondiario gravante sui citati immobili, pari ad un residuo di circa 23.000,00 euro nel 2018, allorchè estinto dalla stessa con l'accensione di un nuovo mutuo per un importo di 80.000,00 _1
euro, da restituire con rate mensili di 535,00 euro;
in capo al la titolarità di un CP_1
reddito da pensione di 3600,00 euro mensili, di investimenti assicurativi e depositi pari complessivamente a 135.000,00 euro, l'onere di locazione della casa di abitazione pari a
3 circa 1100,00 euro mensili, le spese per terapie connesse alla grave patologia da cui è affetto.
La decisione non è censurabile.
Gli atti processuali consentono di ricostruire il vissuto coniugale e personale dei coniugi come segue.
Sposatisi nel luglio 1984, i coniugi hanno convissuto sino al 2016; dall'unione nasceva una figlia, nel 1985, e il nucleo era altresì composto dai quattro figli, all'epoca tutti minori, nati dalla precedente unione coniugale del , rimasto vedovo della prima CP_1
coniuge; i coniugi hanno, quindi, cresciuto i cinque figli, coadiuvati da personale nella gestione domestica;
durante la convivenza la ha certamente profuso il proprio _1
impegno nella organizzazione e gestione del numeroso nucleo familiare ma ha potuto dedicarsi anche alla sua formazione di studi e professionale, conseguendo il titolo che le ha permesso di inserirsi nel mondo del lavoro e, quale psicologa-educatrice, nell'attuale posizione lavorativa presso l'ospedale Bambino Gesù; sempre durante la convivenza coniugale la che -come da lei dedotto- ha iniziato a lavorare tardi, _1
ha significativamente ampliato il proprio patrimonio immobiliare sito nel Comune di
Fossato di VI, procedendo anche a ristrutturazioni al fine di adibirlo a struttura di ricezione turistica, verosimilmente in virtù dell'apporto economico del coniuge (la invero, non ha smentito le deduzioni del al riguardo né ha riferito da _1 CP_1
quali diverse fonti avrebbe attinto per gli acquisti immobiliari intrapresi nel tempo); nel
2015 acquistava un ulteriore immobile, sito nello stesso comune umbro, come bene personale destinato alla professione di psicologa (vedi documentazione prodotta dal nei due gradi di giudizio); nel 2016, con figli ampiamente adulti ed indipendenti, CP_1
i coniugi si separavano, rimanendo il a vivere nella casa familiare, condotta in CP_1
locazione, e trasferendosi la presso l'abitazione della sorella;
all'epoca il _1
, medico, colpito da diverse gravi patologie negli anni 1994/1996 e riconosciuto CP_1
invalido al 100%, era già collocato in pensione a far data dal 2010; la prestava _1
attività di lavoro, sin dal 2005, presso l'Ospedale Bambino Gesù.
Circa le risorse nella rispettiva disponibilità gli atti forniscono i seguenti elementi di valutazione.
4 La educatrice-psicologa dipendente a tempo indeterminato presso _1
l'Ospedale Bambino Gesù, percepisce una retribuzione netta mensile di oltre 2000,00 euro per tredici mensilità (oltre 2300,00 euro medi mensili nel semestre luglio/dicembre
2024); è proprietaria di n. 6 immobili siti nel comune di Fossato di VI (PG) adibiti a ricezione turistica, facenti parti di un unico edificio, in relazione ai quali ha dichiarato di percepire redditi lordi di circa 7000,00 euro annui;
vive a Roma, presso l'abitazione della sorella;
sostiene il pagamento di rate mensili di circa 530,00 euro in restituzione di un mutuo assunto nel 2018, successivamente all'introduzione del giudizio in primo grado.
Il , medico in pensione, percepisce emolumenti previdenziali netti mensili di circa CP_1
4000,00 euro (3860,00 da pensione Inps e 137,00 circa da pensione ENPAM nell'ultimo trimestre 2024), oltre indennità di accompagno indicata pari a 500,00 euro mensili relativa allo stato di invalidità civile al 100% a lui riconosciuto per le patologie dalle quali
è affetto;
è titolare di risparmi indicati pari a circa 110.000,00 euro;
non ha proprietà immobiliari;
vive nella casa familiare, condotta in locazione al canone mensile di circa
1100,00 euro;
è onerato di spese mediche fisioterapiche fisse mensili connesse alla patologia degenerativa dalla quale è affetto.
Dalle superiori circostanze deve dedursi che al tenore di vita coniugale, sul quale ha fortemente inciso la crescita di cinque figli, ha senza dubbio contribuito prevalentemente il sin quando la ha, anch'ella, avviato la propria CP_1 _1
attività lavorativa, divenendo nel tempo in grado altresì di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
poste a confronto le rispettive risorse, all'epoca della cessazione della convivenza e all'attualità, non sussisteva allora né, tantomeno, sussiste ora alcuno squilibrio significativo che giustifichi un sostegno economico del alla CP_1
coniuge. E' sufficiente al riguardo evidenziare che il maggior reddito da pensione e da risparmio di cui beneficia il rispetto al reddito da lavoro della è CP_1 _1
interamente bilanciato dagli oneri gravanti sul per la locazione abitativa e per le CP_1
spese mediche connesse alla sua patologia e dal patrimonio immobiliare e dal connesso reddito da locazione turistica di cui la beneficia. _1
5 Al rigetto dell'appello consegue la condanna della al pagamento delle spese _1
di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, sull'appello proposto da nei confronti di _1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 200/2024 pubblicata il 5.1.2024,
[...]
così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di _1
, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese forfettarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge;
-dà atto che sussistono i presupposti perché versi _1
l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 04.09.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 3634/2024 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 26.06.2025, promossa da
) con il _1 C.F._1
M allegata al ricorso in appello appellante
contro
) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Laviensi Maria Assunta per procura allegata alla comparsa di costituzione appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 5.1.2024
1 Conclusioni
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 05/01/2024 resa nel giudizio R.G. n. 1429/2018, mai notificata, limitatamente al capo in cui rigetta la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento per la sig.ra _1
come meglio sopra articolato, previa valutazione di ammissibilità del
[...] tto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: disporre l'obbligo del Sig. di corrispondere alla moglie, con scadenza CP_1 mensile, un assegno a titolo di man nto per la stessa, che si determina, avuto riguardo alla comparazione delle rispettive posizioni reddituali, in € 1.800,00 (milleottocento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oppure nel diverso importo che il l'Ill.ma Corte adita riterrà di giustizia;
Rigettare ogni altra avversa richiesta in quanto improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto;
Immutate nel resto le disposizioni contenute in sentenza nei capi non impugnati. Con espressa richiesta di vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Parte appellata: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello per insussistenza della sproporzione dei redditi tra i coniugi e dei presupposti di legge per accordare una forma di mantenimento in favore della dott.sa Con vittoria di _1 spese ed onorari”.
Premesso che con ricorso depositato il 22.12.2017 adiva il Tribunale di _1
Roma per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, , con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio il 19.07.1984, chiedendo altresì l'attribuzione di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di euro 1.800,00; costituitosi in giudizio, il non si opponeva alla domanda di separazione ma chiedeva in via CP_1
riconvenzionale l'addebito della separazione alla coniuge, la restituzione dei propri effetti personali presenti presso gli immobili di Fossato di VI di proprietà della coniuge, la restituzione delle somme corrisposte per la ristrutturazione di tali immobili;
con ordinanza in data 12.06.2018 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati prevedendo il mantenimento in via autonoma per ciascuno dei coniugi;
con sentenza non definitiva n. 11713/2019 in data 04.06.2019 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, rigettava le reciproche domande compensando le spese di lite tra le parti;
2 con ricorso depositato il 04.07.2024 la ha proposto appello contestando la _1
decisione di rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 1.800,00 con condanna del alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
CP_1
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30.01.2025, il ha contestato il CP_1
fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
l'udienza del 26.06.2025 è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti;
la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è infondato e viene perciò rigettato.
Il Tribunale, poste a confronto le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, ha accertato un sostanziale equilibrio delle concrete risorse nella disponibilità di ciascun coniuge e ha, di conseguenza, rigettato la domanda di mantenimento formulata dalla In particolare il Tribunale ha valutato: in capo alla _1 _1
la titolarità di un reddito da lavoro di 2000,00 euro netti mensili e di un patrimonio immobiliare costituito da sei unità, sito nel Comune di Fossato di VI, utilizzabili a fine di ricezione turistica, l'assenza di oneri abitativi poiché residente presso l'abitazione della sorella e con lei convivente, l'impegno relativo al mutuo fondiario gravante sui citati immobili, pari ad un residuo di circa 23.000,00 euro nel 2018, allorchè estinto dalla stessa con l'accensione di un nuovo mutuo per un importo di 80.000,00 _1
euro, da restituire con rate mensili di 535,00 euro;
in capo al la titolarità di un CP_1
reddito da pensione di 3600,00 euro mensili, di investimenti assicurativi e depositi pari complessivamente a 135.000,00 euro, l'onere di locazione della casa di abitazione pari a
3 circa 1100,00 euro mensili, le spese per terapie connesse alla grave patologia da cui è affetto.
La decisione non è censurabile.
Gli atti processuali consentono di ricostruire il vissuto coniugale e personale dei coniugi come segue.
Sposatisi nel luglio 1984, i coniugi hanno convissuto sino al 2016; dall'unione nasceva una figlia, nel 1985, e il nucleo era altresì composto dai quattro figli, all'epoca tutti minori, nati dalla precedente unione coniugale del , rimasto vedovo della prima CP_1
coniuge; i coniugi hanno, quindi, cresciuto i cinque figli, coadiuvati da personale nella gestione domestica;
durante la convivenza la ha certamente profuso il proprio _1
impegno nella organizzazione e gestione del numeroso nucleo familiare ma ha potuto dedicarsi anche alla sua formazione di studi e professionale, conseguendo il titolo che le ha permesso di inserirsi nel mondo del lavoro e, quale psicologa-educatrice, nell'attuale posizione lavorativa presso l'ospedale Bambino Gesù; sempre durante la convivenza coniugale la che -come da lei dedotto- ha iniziato a lavorare tardi, _1
ha significativamente ampliato il proprio patrimonio immobiliare sito nel Comune di
Fossato di VI, procedendo anche a ristrutturazioni al fine di adibirlo a struttura di ricezione turistica, verosimilmente in virtù dell'apporto economico del coniuge (la invero, non ha smentito le deduzioni del al riguardo né ha riferito da _1 CP_1
quali diverse fonti avrebbe attinto per gli acquisti immobiliari intrapresi nel tempo); nel
2015 acquistava un ulteriore immobile, sito nello stesso comune umbro, come bene personale destinato alla professione di psicologa (vedi documentazione prodotta dal nei due gradi di giudizio); nel 2016, con figli ampiamente adulti ed indipendenti, CP_1
i coniugi si separavano, rimanendo il a vivere nella casa familiare, condotta in CP_1
locazione, e trasferendosi la presso l'abitazione della sorella;
all'epoca il _1
, medico, colpito da diverse gravi patologie negli anni 1994/1996 e riconosciuto CP_1
invalido al 100%, era già collocato in pensione a far data dal 2010; la prestava _1
attività di lavoro, sin dal 2005, presso l'Ospedale Bambino Gesù.
Circa le risorse nella rispettiva disponibilità gli atti forniscono i seguenti elementi di valutazione.
4 La educatrice-psicologa dipendente a tempo indeterminato presso _1
l'Ospedale Bambino Gesù, percepisce una retribuzione netta mensile di oltre 2000,00 euro per tredici mensilità (oltre 2300,00 euro medi mensili nel semestre luglio/dicembre
2024); è proprietaria di n. 6 immobili siti nel comune di Fossato di VI (PG) adibiti a ricezione turistica, facenti parti di un unico edificio, in relazione ai quali ha dichiarato di percepire redditi lordi di circa 7000,00 euro annui;
vive a Roma, presso l'abitazione della sorella;
sostiene il pagamento di rate mensili di circa 530,00 euro in restituzione di un mutuo assunto nel 2018, successivamente all'introduzione del giudizio in primo grado.
Il , medico in pensione, percepisce emolumenti previdenziali netti mensili di circa CP_1
4000,00 euro (3860,00 da pensione Inps e 137,00 circa da pensione ENPAM nell'ultimo trimestre 2024), oltre indennità di accompagno indicata pari a 500,00 euro mensili relativa allo stato di invalidità civile al 100% a lui riconosciuto per le patologie dalle quali
è affetto;
è titolare di risparmi indicati pari a circa 110.000,00 euro;
non ha proprietà immobiliari;
vive nella casa familiare, condotta in locazione al canone mensile di circa
1100,00 euro;
è onerato di spese mediche fisioterapiche fisse mensili connesse alla patologia degenerativa dalla quale è affetto.
Dalle superiori circostanze deve dedursi che al tenore di vita coniugale, sul quale ha fortemente inciso la crescita di cinque figli, ha senza dubbio contribuito prevalentemente il sin quando la ha, anch'ella, avviato la propria CP_1 _1
attività lavorativa, divenendo nel tempo in grado altresì di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
poste a confronto le rispettive risorse, all'epoca della cessazione della convivenza e all'attualità, non sussisteva allora né, tantomeno, sussiste ora alcuno squilibrio significativo che giustifichi un sostegno economico del alla CP_1
coniuge. E' sufficiente al riguardo evidenziare che il maggior reddito da pensione e da risparmio di cui beneficia il rispetto al reddito da lavoro della è CP_1 _1
interamente bilanciato dagli oneri gravanti sul per la locazione abitativa e per le CP_1
spese mediche connesse alla sua patologia e dal patrimonio immobiliare e dal connesso reddito da locazione turistica di cui la beneficia. _1
5 Al rigetto dell'appello consegue la condanna della al pagamento delle spese _1
di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, sull'appello proposto da nei confronti di _1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 200/2024 pubblicata il 5.1.2024,
[...]
così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di _1
, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese forfettarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge;
-dà atto che sussistono i presupposti perché versi _1
l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 04.09.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
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