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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10426/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa. Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data
28.12.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Stefania Stella Milani attrice nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Emanuele Colonna e l'avv. Alberto Valerio convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la dott.ssa ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale la affinché fosse condannata al pagamento della Controparte_1 somma di euro 7.500,00, oltre interessi ex D.Lgs 231/2022, quale corrispettivo a saldo di prestazioni professionali.
Si costituiva la con comparsa 13.3.2023 chiedendo in via pregiudiziale Controparte_1 di rito che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Verona, in via preliminare che fosse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e che fosse disposto il mutamento del rito, nel Controparte_1 merito che le domande della ricorrente fossero rigettate e in via riconvenzionale che fosse accertato e dichiarato il diritto di alla ripetizione della somma di euro Controparte_1 7.500,00, già versata alla dott.ssa Parte_1
Disposto il mutamento del rito, venivano escussi i testi. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente da rigettare è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
CP_1
L'attrice ha fondato la propria pretesa creditoria sulla proposta di collaborazione denominata
“People due diligence”, sottoscritta in data 7.3.2022, in forza della quale è stata emessa la fattura n. 9/2022 del 2.5.2022 dell'importo di euro 7.500,00 a saldo delle proprie prestazioni professionali.
Dall'esame di tale contratto si evince che era stato espressamente pattuito che il soggetto nei cui confronti doveva essere effettuata la fatturazione era la che aveva Controparte_1 già provveduto a pagare all'attrice la prima tranche pattuita di euro 7.500,00 senza sollevare alcuna contestazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la sottoscrizione del contratto da parte del NO , quale rappresentante legale del Fondo The Wave, non ha Parte_2 portato alla generazione di un vincolo contrattuale tra l'attrice e lo stesso Fondo The Wave.
E', infatti, emerso dalla documentazione agli atti che il Fondo The Wave è una società in accomandita speciale di diritto lussemburghese, il cui capitale è posseduto da investitori che assumono la qualifica di soci accomandatari, i quali rivestono anche l'incarico di gestori del Fondo stesso. In particolare socio accomandatario del Fondo The Wave risulta essere la
Società EC1 Sàrl, società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, nella persona dell'amministratore . Dalla visura relativa al Fondo The Wave emerge in Parte_3 riferimento al potere di firma che “la società è vincolata nei confronti di terzi mediante la firma singola del socio accomandatario amministratore (quindi EC1 Sàrl) o di qualsiasi persona alla quale tale potere di firma sia stato validamente delegato dal socio accomandatario amministratore”.
E', quindi, EC1 Sàrl l'unico soggetto legittimato ad agire in nome e per conto del Fondo The Wave e a vincolare quest'ultimo nei confronti di terzi. Dall'esame della visura di EC1 Sàrl emerge anche che “la società è obbligata nei confronti dei terzi in ogni circostanza dalla firma congiunta di due dirigenti o dalla firma di un dirigente di categoria A e di un dirigente di categoria B della Società se il/i socio/i ha/hanno nominato i dirigenti da dirigente di categoria
A e dirigente di categoria B, ovvero con firma congiunta o singola di chi ne è destinatario la firma è stata validamente delegata ai sensi degli artt. 9.1 (ii) e 9.3 (ii) degli artt. (ii) La Società è vincolante anche nei confronti dei terzi con la firma di chi sia stato delegato a speciali poteri dal Consiglio”.
A conferma di quanto sopra vi sono anche le dichiarazioni testimoniali di , che Parte_3 ha riferito di essere stato “gestore e amministratore della società del Fondo The Ware” precisando che “Gli atti posti in essere da EC1 Sàrl prevedevano la firma congiunta mia e del dott. ”. Quest'ultimo, infatti, come ammesso dalla stessa convenuta, figurava Parte_2 anch'esso quale gestore del Fondo The Wave, nell'ambito del quale partecipava per il tramite della società Alliance Financial Holding S.r.l., di cui era anche legale rappresentante e socio di maggioranza.
Pertanto per ravvisare la legittimazione passiva in capo al Fondo The Wave, ed escludere quella in capo alla convenuta, il contratto del 7.3.2022 con la dott.ssa doveva Parte_1 essere necessariamente sottoscritto dal sia dal NO che dal dott. Parte_2
, quali rappresentanti dei gestori del Fondo The Wave. Controparte_2
In assenza di sottoscrizione del dott. , quale amministratore della EC1 Sàrl, Controparte_2 alcun impegno contrattuale è sorto in capo al Fondo The Wave, con la conseguenza che legittimamente l'attrice ha convenuto in giudizio la nei cui confronti ha Controparte_1 svolto le prestazioni professionali e nei cui confronti doveva essere effettuata la fatturazione.
Da rigettare è anche l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Verona. La competenza territoriale è stata correttamente individuata dall'attrice in applicazione dell'art. 20 c.p.c., che prevede la possibilità di adire il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto l'attrice, considerato che l'obbligazione dedotta in giudizio è costituita dal pagamento dei propri compensi professionali, ha correttamente individuato il Tribunale di Monza territorialmente competente in considerazione del fatto che il pagamento doveva essere effettuato mediante bonifico nel suo domicilio (sito a Seregno) ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c. in riferimento ad una obbligazione certa, liquida ed esigibile.
Nel merito la domanda formulata dall'attrice merita accoglimento.
Nessuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta in merito all'adempimento delle prestazioni professioni svolte dalla dott.ssa Parte_1
Alla luce della documentazione prodotta, costituita dall'elaborato redatto dall'attrice e dalla corrispondenza intercorsa con il NO e la NOa , si evince che la Parte_2 Pt_4 dott.ssa ha svolto attività professionale in esclusivo favore della Parte_1 [...]
finalizzata, tramite la “People Due Diligence”, ad ottenere un risanamento e una CP_1 ristrutturazione aziendale della suddetta società per essere maggiormente produttiva e performante. La teste ha confermato che era stata intervistata dalla dott.ssa Testimone_1 nell'ambito dell'espletamento dell'incarico ricevuto. Parte_1
Anche dall'esame della corrispondenza intercorsa con il nuovo legale rappresentante della
, non emergono contestazioni in riferimento all'attività Controparte_1 Testimone_2 svolta. Lo stesso prometteva all'attrice il pagamento della fattura azionata Testimone_2 nel presente giudizio, da effettuarsi nel periodo 12-20 settembre 2022 (doc. 8 fascicolo attrice).
Ne consegue, pertanto, che la dott.ssa ha diritto al pagamento ai sensi Parte_1 dell'art. 2233 c.c. dei compensi pattuiti per l'attività professionale svolta.
La deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1 dott.ssa della somma di euro 7.500,00, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 Parte_1 dalla scadenza della fattura n. 9/2022 al saldo.
L'accoglimento della domanda dell'attrice comporta il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna la al pagamento in favore della dott.ssa Controparte_1 [...] della somma di euro 7.500,00, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla Parte_1 scadenza della fattura n. 9/2022 al saldo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
3) Condanna la al pagamento in favore della dott.ssa Controparte_1 [...] della somma di euro 145,00 per anticipazioni e della somma di euro Parte_1 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 5 giugno 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa. Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data
28.12.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Stefania Stella Milani attrice nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Emanuele Colonna e l'avv. Alberto Valerio convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la dott.ssa ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale la affinché fosse condannata al pagamento della Controparte_1 somma di euro 7.500,00, oltre interessi ex D.Lgs 231/2022, quale corrispettivo a saldo di prestazioni professionali.
Si costituiva la con comparsa 13.3.2023 chiedendo in via pregiudiziale Controparte_1 di rito che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Verona, in via preliminare che fosse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e che fosse disposto il mutamento del rito, nel Controparte_1 merito che le domande della ricorrente fossero rigettate e in via riconvenzionale che fosse accertato e dichiarato il diritto di alla ripetizione della somma di euro Controparte_1 7.500,00, già versata alla dott.ssa Parte_1
Disposto il mutamento del rito, venivano escussi i testi. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente da rigettare è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
CP_1
L'attrice ha fondato la propria pretesa creditoria sulla proposta di collaborazione denominata
“People due diligence”, sottoscritta in data 7.3.2022, in forza della quale è stata emessa la fattura n. 9/2022 del 2.5.2022 dell'importo di euro 7.500,00 a saldo delle proprie prestazioni professionali.
Dall'esame di tale contratto si evince che era stato espressamente pattuito che il soggetto nei cui confronti doveva essere effettuata la fatturazione era la che aveva Controparte_1 già provveduto a pagare all'attrice la prima tranche pattuita di euro 7.500,00 senza sollevare alcuna contestazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la sottoscrizione del contratto da parte del NO , quale rappresentante legale del Fondo The Wave, non ha Parte_2 portato alla generazione di un vincolo contrattuale tra l'attrice e lo stesso Fondo The Wave.
E', infatti, emerso dalla documentazione agli atti che il Fondo The Wave è una società in accomandita speciale di diritto lussemburghese, il cui capitale è posseduto da investitori che assumono la qualifica di soci accomandatari, i quali rivestono anche l'incarico di gestori del Fondo stesso. In particolare socio accomandatario del Fondo The Wave risulta essere la
Società EC1 Sàrl, società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, nella persona dell'amministratore . Dalla visura relativa al Fondo The Wave emerge in Parte_3 riferimento al potere di firma che “la società è vincolata nei confronti di terzi mediante la firma singola del socio accomandatario amministratore (quindi EC1 Sàrl) o di qualsiasi persona alla quale tale potere di firma sia stato validamente delegato dal socio accomandatario amministratore”.
E', quindi, EC1 Sàrl l'unico soggetto legittimato ad agire in nome e per conto del Fondo The Wave e a vincolare quest'ultimo nei confronti di terzi. Dall'esame della visura di EC1 Sàrl emerge anche che “la società è obbligata nei confronti dei terzi in ogni circostanza dalla firma congiunta di due dirigenti o dalla firma di un dirigente di categoria A e di un dirigente di categoria B della Società se il/i socio/i ha/hanno nominato i dirigenti da dirigente di categoria
A e dirigente di categoria B, ovvero con firma congiunta o singola di chi ne è destinatario la firma è stata validamente delegata ai sensi degli artt. 9.1 (ii) e 9.3 (ii) degli artt. (ii) La Società è vincolante anche nei confronti dei terzi con la firma di chi sia stato delegato a speciali poteri dal Consiglio”.
A conferma di quanto sopra vi sono anche le dichiarazioni testimoniali di , che Parte_3 ha riferito di essere stato “gestore e amministratore della società del Fondo The Ware” precisando che “Gli atti posti in essere da EC1 Sàrl prevedevano la firma congiunta mia e del dott. ”. Quest'ultimo, infatti, come ammesso dalla stessa convenuta, figurava Parte_2 anch'esso quale gestore del Fondo The Wave, nell'ambito del quale partecipava per il tramite della società Alliance Financial Holding S.r.l., di cui era anche legale rappresentante e socio di maggioranza.
Pertanto per ravvisare la legittimazione passiva in capo al Fondo The Wave, ed escludere quella in capo alla convenuta, il contratto del 7.3.2022 con la dott.ssa doveva Parte_1 essere necessariamente sottoscritto dal sia dal NO che dal dott. Parte_2
, quali rappresentanti dei gestori del Fondo The Wave. Controparte_2
In assenza di sottoscrizione del dott. , quale amministratore della EC1 Sàrl, Controparte_2 alcun impegno contrattuale è sorto in capo al Fondo The Wave, con la conseguenza che legittimamente l'attrice ha convenuto in giudizio la nei cui confronti ha Controparte_1 svolto le prestazioni professionali e nei cui confronti doveva essere effettuata la fatturazione.
Da rigettare è anche l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Verona. La competenza territoriale è stata correttamente individuata dall'attrice in applicazione dell'art. 20 c.p.c., che prevede la possibilità di adire il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto l'attrice, considerato che l'obbligazione dedotta in giudizio è costituita dal pagamento dei propri compensi professionali, ha correttamente individuato il Tribunale di Monza territorialmente competente in considerazione del fatto che il pagamento doveva essere effettuato mediante bonifico nel suo domicilio (sito a Seregno) ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c. in riferimento ad una obbligazione certa, liquida ed esigibile.
Nel merito la domanda formulata dall'attrice merita accoglimento.
Nessuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta in merito all'adempimento delle prestazioni professioni svolte dalla dott.ssa Parte_1
Alla luce della documentazione prodotta, costituita dall'elaborato redatto dall'attrice e dalla corrispondenza intercorsa con il NO e la NOa , si evince che la Parte_2 Pt_4 dott.ssa ha svolto attività professionale in esclusivo favore della Parte_1 [...]
finalizzata, tramite la “People Due Diligence”, ad ottenere un risanamento e una CP_1 ristrutturazione aziendale della suddetta società per essere maggiormente produttiva e performante. La teste ha confermato che era stata intervistata dalla dott.ssa Testimone_1 nell'ambito dell'espletamento dell'incarico ricevuto. Parte_1
Anche dall'esame della corrispondenza intercorsa con il nuovo legale rappresentante della
, non emergono contestazioni in riferimento all'attività Controparte_1 Testimone_2 svolta. Lo stesso prometteva all'attrice il pagamento della fattura azionata Testimone_2 nel presente giudizio, da effettuarsi nel periodo 12-20 settembre 2022 (doc. 8 fascicolo attrice).
Ne consegue, pertanto, che la dott.ssa ha diritto al pagamento ai sensi Parte_1 dell'art. 2233 c.c. dei compensi pattuiti per l'attività professionale svolta.
La deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1 dott.ssa della somma di euro 7.500,00, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 Parte_1 dalla scadenza della fattura n. 9/2022 al saldo.
L'accoglimento della domanda dell'attrice comporta il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna la al pagamento in favore della dott.ssa Controparte_1 [...] della somma di euro 7.500,00, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla Parte_1 scadenza della fattura n. 9/2022 al saldo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
3) Condanna la al pagamento in favore della dott.ssa Controparte_1 [...] della somma di euro 145,00 per anticipazioni e della somma di euro Parte_1 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 5 giugno 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia