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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/05/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 46/2025
TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
a scioglimento della riserva in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in San NI VA (AR), Via Giosuè Borsi n. 5, indirizzo PEC
Email_1
Letto il ricorso con cui con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero CP_1 P.IVA_2
di codice fiscale, in persona della Dott. come da procura in atti, ha chiesto CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore indicato in epigrafe;
dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati a mezzo
PEC e la debitrice non si costituiva;
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che
la legittimazione del creditore istante risulta dalla sentenza in atti;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI, trattandosi di imprenditore commerciale (cfr. oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti), che non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della procedura concorsuale maggiore;
ritenuto che
lo stato di insolvenza risulti da una valutazione congiunta dei seguenti elementi: i) protratto inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente;
ii) insussistenza di beni noti utilmente pignorabili (verbali di pignoramento negativo, in atti); iii) mancato deposito dei bilanci successivi al 2016, indice secondo l'id quod plerumque accidit dello stato di risalente inattività dell'impresa; iv) debiti nei confronti dell'Erario per cartelle anche molto risalenti;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente superiore all'importo di € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (P.IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
San NI VA (AR), Via Giosuè Borsi n. 5, indirizzo PEC
Email_1
NOMINA giudice delegato alla procedura il dott. Andrea Turturro
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCI;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCI, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma); 6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno
2.10.2025 ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
rammenta ai creditori che si applica la sospensione feriale dei termini;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma
3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
a scioglimento della riserva in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in San NI VA (AR), Via Giosuè Borsi n. 5, indirizzo PEC
Email_1
Letto il ricorso con cui con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero CP_1 P.IVA_2
di codice fiscale, in persona della Dott. come da procura in atti, ha chiesto CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore indicato in epigrafe;
dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati a mezzo
PEC e la debitrice non si costituiva;
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che
la legittimazione del creditore istante risulta dalla sentenza in atti;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI, trattandosi di imprenditore commerciale (cfr. oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti), che non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della procedura concorsuale maggiore;
ritenuto che
lo stato di insolvenza risulti da una valutazione congiunta dei seguenti elementi: i) protratto inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente;
ii) insussistenza di beni noti utilmente pignorabili (verbali di pignoramento negativo, in atti); iii) mancato deposito dei bilanci successivi al 2016, indice secondo l'id quod plerumque accidit dello stato di risalente inattività dell'impresa; iv) debiti nei confronti dell'Erario per cartelle anche molto risalenti;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente superiore all'importo di € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (P.IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
San NI VA (AR), Via Giosuè Borsi n. 5, indirizzo PEC
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NOMINA giudice delegato alla procedura il dott. Andrea Turturro
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCI;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCI, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma); 6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno
2.10.2025 ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
rammenta ai creditori che si applica la sospensione feriale dei termini;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma
3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani