Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 670/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente a[...]Parte_1 [...]
95041 CALTAGIRONE ITALIA , , elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_1
domiciliato in VIALE MARIO MILAZZO 157 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv.
FRAGGETTA VALENTINA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
elettivamente domiciliata C/O STUDIO AVV. DI BELLA ANTONIO VIA C.F._2
DALMAZIA 95 95100 CATANIA presso lo studio dell'avv.BIZZINI FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 20.2.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2025 nel procedimento inizialmente contenzioso
[...]
e adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la Parte_1 Controparte_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.7.2018 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al n.40 ANNO 2018 parte II serie A .
l ricorrenti esponevano che con sentenza n. 61/24 emessa in data 16.1.2024 il Tribunale di
Caltagirone aveva pronunciato la separazione consensuale dei predetti coniugi.
.
All'udienza presidenziale del 20.2.2025 svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 12.3.2025
, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza del 16.1.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.7.2028 fra e annotato nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del comune di Caltagirone al n. 40 anno 2018 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 18/03/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo