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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 29/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1638/2022
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...]
San Gabriele n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Viggiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Pontano 61;
Appellante
E
con sede legale in Milano, in persona della dott.ssa Controparte_1 CP_2 procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Giorgia Gaudino, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti Fulvio Moizo e Maria Francesca Cavaliere;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 7.7.2022, , Parte_1 dipendente della società appellata in qualità di operaio pulitore viaggiante presso l'impianto di
Napoli centrale, ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 3131/2022 pubblicata il
31.5.2022, con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ha respinto la sua domanda volta ad accertare che le operazioni di ritiro del trolley, dei documenti ed il controllo della loro conformità a norma presso l'ufficio di partenza e trasporto fino alla carrozza 3 o alla carrozza 1 del treno assegnato e successivamente, alla fine del viaggio, di riconsegna all'ufficio di partenza del trolley e della documentazione correttamente compilata rientrassero nell'orario di lavoro a norma dell'art. 1 co. 2 D.Lgs. 66/2003 e dovessero di conseguenza essere retribuite, con condanna della a corrispondergli il compenso, con la maggiorazione Controparte_3 contrattuale per lavoro straordinario, corrispondente a 40 minuti di lavoro per ogni servizio di partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale, con quantificazione del relativo importo in separato giudizio.
Il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto osservando che la società resistente prescriveva al pulitore di portarsi al treno 15 minuti prima dell'orario di partenza del convoglio (tempo retribuito come prestazione di lavoro) equipaggiato di trolley, tracolla e documento di viaggio, e da questo momento cominciava ad esercitare il suo potere di controllo. Ha ritenuto che le operazioni di cui si discute richiedessero un tempo di gran lunga inferiore a 15 minuti per il viaggio di andata e a
15 minuti per quello di ritorno, essendo necessari, secondo la comune esperienza umana, non più di 4/5 minuti complessivi, e che le stesse costituissero operazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa, e quindi attività preparatorie alla stessa, la cui durata tuttavia non dipendeva dalla eterodirezione del datore di lavoro, il cui potere di controllo non si estendeva al tempo impiegato per la loro esecuzione. Ha quindi escluso che il lavoratore per svolgere le operazioni in esame impiegasse il tempo denunciato (40 minuti complessivi) e soprattutto che in detto lasso temporale fosse soggetto al potere direttivo della società, non solo quanto al contenuto delle attività preparatorie compiute ma anche e soprattutto quanto al tempo necessario per compierle: in difetto di eterodirezione, l'attività di cui si controverte, per come concretamente svolta, rientrava nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dava titolo ad autonomo corrispettivo.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice. Ha lamentato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, riproposte in questa sede.
Si è costituita la società resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e 348-bis cpc.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, in sede di note scritte le parti hanno dichiarato di aver conciliato la lite, hanno prodotto il verbale di conciliazione sottoscritto e hanno chiesto l'estinzione del giudizio con cancellazione dal ruolo. Quindi, alla odierna udienza, come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Con l'accordo transattivo in atti il lavoratore e la società appellata, richiamata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3131/2022 del 31/5/2022 avverso la quale ha proposto Parte_1 gravame, hanno dichiarato di conciliare la vertenza tra loro insorta con la volontà del lavoratore di rinunciare a tutte le domande proposte con il ricorso in appello, all'azione, agli atti e al ricorso stesso, nonché a tutte le pretese e le domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine alle domande oggetto della presente causa, alle attività svolte e al tempo impiegato per il ritiro, controllo, allestimento e trasporto del trolley, disciplinando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI,
06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite
(Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del
2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 29/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1638/2022
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...]
San Gabriele n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Viggiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Pontano 61;
Appellante
E
con sede legale in Milano, in persona della dott.ssa Controparte_1 CP_2 procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Giorgia Gaudino, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti Fulvio Moizo e Maria Francesca Cavaliere;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 7.7.2022, , Parte_1 dipendente della società appellata in qualità di operaio pulitore viaggiante presso l'impianto di
Napoli centrale, ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 3131/2022 pubblicata il
31.5.2022, con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ha respinto la sua domanda volta ad accertare che le operazioni di ritiro del trolley, dei documenti ed il controllo della loro conformità a norma presso l'ufficio di partenza e trasporto fino alla carrozza 3 o alla carrozza 1 del treno assegnato e successivamente, alla fine del viaggio, di riconsegna all'ufficio di partenza del trolley e della documentazione correttamente compilata rientrassero nell'orario di lavoro a norma dell'art. 1 co. 2 D.Lgs. 66/2003 e dovessero di conseguenza essere retribuite, con condanna della a corrispondergli il compenso, con la maggiorazione Controparte_3 contrattuale per lavoro straordinario, corrispondente a 40 minuti di lavoro per ogni servizio di partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale, con quantificazione del relativo importo in separato giudizio.
Il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto osservando che la società resistente prescriveva al pulitore di portarsi al treno 15 minuti prima dell'orario di partenza del convoglio (tempo retribuito come prestazione di lavoro) equipaggiato di trolley, tracolla e documento di viaggio, e da questo momento cominciava ad esercitare il suo potere di controllo. Ha ritenuto che le operazioni di cui si discute richiedessero un tempo di gran lunga inferiore a 15 minuti per il viaggio di andata e a
15 minuti per quello di ritorno, essendo necessari, secondo la comune esperienza umana, non più di 4/5 minuti complessivi, e che le stesse costituissero operazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa, e quindi attività preparatorie alla stessa, la cui durata tuttavia non dipendeva dalla eterodirezione del datore di lavoro, il cui potere di controllo non si estendeva al tempo impiegato per la loro esecuzione. Ha quindi escluso che il lavoratore per svolgere le operazioni in esame impiegasse il tempo denunciato (40 minuti complessivi) e soprattutto che in detto lasso temporale fosse soggetto al potere direttivo della società, non solo quanto al contenuto delle attività preparatorie compiute ma anche e soprattutto quanto al tempo necessario per compierle: in difetto di eterodirezione, l'attività di cui si controverte, per come concretamente svolta, rientrava nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dava titolo ad autonomo corrispettivo.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice. Ha lamentato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, riproposte in questa sede.
Si è costituita la società resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e 348-bis cpc.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, in sede di note scritte le parti hanno dichiarato di aver conciliato la lite, hanno prodotto il verbale di conciliazione sottoscritto e hanno chiesto l'estinzione del giudizio con cancellazione dal ruolo. Quindi, alla odierna udienza, come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Con l'accordo transattivo in atti il lavoratore e la società appellata, richiamata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3131/2022 del 31/5/2022 avverso la quale ha proposto Parte_1 gravame, hanno dichiarato di conciliare la vertenza tra loro insorta con la volontà del lavoratore di rinunciare a tutte le domande proposte con il ricorso in appello, all'azione, agli atti e al ricorso stesso, nonché a tutte le pretese e le domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine alle domande oggetto della presente causa, alle attività svolte e al tempo impiegato per il ritiro, controllo, allestimento e trasporto del trolley, disciplinando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI,
06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite
(Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del
2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano