Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3331/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Cospolici Rosalia;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Caradonna Flavia Maria;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Palermo il 14.09.1998 con , unione Controparte_1 coniugale dalla quale sono nati a Palermo i figli: , il Parte_2
21.04.1996 e , il 6.11.1999 - ha chiesto a questo Parte_3
Tribunale, a seguito della sentenza di separazione personale dei coniugi n.
1
accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra , e dichiarare che nessun assegno divorzile è Controparte_1 da corrispondersi in suo favore;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accordare alla signora un assegno divorzile, disporre CP_1 una riduzione del medesimo nella misura di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di assegno divorzile, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese accreditato sul conto corrente intestato alla sig.ra ”. Controparte_1
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
26/06/2023, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha chiesto di accertare la maggiore capacità reddituale del ricorrente e di stabilire un assegno di mantenimento di euro € 300,00.
3. Con le note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio ed hanno prodotto il relativo atto sottoscrito in data 13.02.2025.
4. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4013/2017 del 19.07.2017, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato, con la “memoria congiunta per la conversione di divorzio giudiziale in consensuale” depositata il
2 7.03.2025, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito integralmente si riportano:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data
14.09.1998 tra il SI. e la SI.ra , Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio di Palermo dell'anno 1998 - Atto n.179 - Parte II Serie A
Vol.-2170 Uff. 13 in data 01 luglio 1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Palermo, anno 1994, atto n° 77, parte II, serie A, Vol. 2060;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) disporre a carico del SI. , l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla SI.ra l'assegno divorzile una tantum pari ad euro 5.000,00 Controparte_1 da versare secondo le seguenti modalità: euro 2.000,00 entro e non oltre sette giorni dalla emananda sentenza di divorzio;
euro 3.000,00 da pagarsi in 12 rate mensili pari ad euro 250,00 entro 30 giorni dal primo versamento.
Compensate le spese di lite.”
Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
5. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 14.09.1998, da
, nato a [...] il [...] e da , nata Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 17/05/1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 179, parte II, serie A dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva;
3 2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Monica
Montante.
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