Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Ordinanza collegiale 29 giugno 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 10029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10029 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10029/2025REG.PROV.COLL.
N. 02287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2287 del 2025, proposto da Consorzio Stabile Appaltitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A032C5083C, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso lo studio Massimilano Mangano in Roma, via Antonio Stoppani n. 1;
contro
Centrale Unica di Committenza della XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, non costituita in giudizio;
Fenix Consorzio Stabile Scarl, ES Lavori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Barberis, Ilaria Barbetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato LO Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES Lavori S.p.a., Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22808/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Fenix Consorzio Stabile Scarl, di ES Lavori S.p.a., del Ministero dell'Interno e del Comune di San Cesareo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. UC VE e uditi per le parti gli avvocati Mangano, Barberis e l'avv. Santoriello in sostituzione dell'avv. Nicodemo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Consorzio Stabile Appaltitalia ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio Roma, avverso gli atti del Comune di San Cesareo concernenti la procedura negoziata (CIG A032C5083C) indetta per l’affidamento dei Lavori di “ Ristrutturazione edilizia adeguamento sismico-rifunzionalizzazione e ripristino per la messa in esercizio del complesso della ex stazione cotral ” – PNRR M5-C2-I2.1” e, tra questi, l’aggiudicazione disposta con Determinazione del Settore III n. 14/56 RG del 20.02.2024 in favore di FENIX Consorzio Stabile SCARL, che in sede di gara aveva indicato quale consorziata esecutrice la società ES Lavori S.p.A.
2. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 22808/2024.
3. Di tale sentenza, Consorzio Stabile Appaltitalia ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle censure così rubricate: “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94, COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL’ALLEGATO II.10, E 95 COMMA 2, DEL D.LGS 36/2023 IN MATERIA DI VIOLAZIONI RILEVANTI RELATIVE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 143/2021 ARTT. 1-5 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17, C. 5 DEL D.LGS. N. 36/2023 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 30.01.2015 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ”.
4. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, Fenix Consorzio Stabile Scarl, il Ministero dell’Interno e il Comune di San Cesareo.
5. Alla udienza pubblica del 17 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
6. La questione sottoposta al Collegio verte su un unico punto: secondo l’appellante, ES Lavori S.p.A. alla data di presentazione della domanda di partecipazione (del 12 gennaio 2024) si trovava in posizione di regolarità contributiva, come certificato dal DURC numero protocollo INAIL _40282557 data richiesta 18/09/2023 scadenza validità 16/01/2024; tuttavia, dal 16 gennaio 2024 la sua regolarità sarebbe venuta meno, come attestato dal DURC Numero Protocollo INPS_39264558 Data richiesta 16/01/2024.
6.1. Sarebbe quindi mancata la continuità nel possesso in capo all’operatore economico dei requisiti di partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’aggiudicazione disposta in suo favore il 20 febbraio 2024 sarebbe illegittima. Su tale tesi il ricorrente insiste anche nella memoria depositata il 5 luglio 2025.
7. Il TAR ha respinto il ricorso di primo grado, in sintesi, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
a) a seguito degli approfondimenti istruttori disposti dallo stesso Giudice di primo grado, peraltro su istanza esplicita del medesimo ricorrente – è emerso, claris verbis , che ES Lavori S.p.a. “ nel periodo compreso dal 12 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024, ha provveduto al versamento di accantonamenti e contributi dovuti in favore ” della Cassa Edile di Roma e Provincia, mentre la circostanza che nei confronti “ della medesima azienda era stata aperta, nel medesimo periodo compreso tra il 12.01.2024 e il 13.02.2024, una segnalazione per interessi moratori pregressi ” è compatibile con l’emissione, in prima battuta, di un d.u.r.c. di incongruità (numero protocollo INPS_39264558) laddove la circostanza che la predetta segnalazione sia successivamente risultata “ erronea, atteso che la medesima azienda aveva un credito generico nei confronti della scrivente che non era stato portato a compensazione con i citati interessi moratori ”, giustifica l’emissione di un ulteriore d.u.r.c., questa volta positivo, il 13/2/2024; di contro non emergono elementi che abilitino a ipotizzare che ci sia stata una “regolarizzazione”, cioè una contribuzione postuma, da parte della Società controinteressata;
b) nel riscontro del 23 ottobre 2024, Prot. n. 32549/2024/AS/mb, non si fa cenno ad alcuna irregolarità contributiva e, quindi, a un adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva da parte di ES Lavori S.p.a., mentre si dà atto che quest’ultima “ nel periodo compreso dal 12 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024, ha provveduto al versamento di accantonamenti e contributi dovuti in favore ” della medesima Cassa Edile;
c) deve reputarsi destituita di fondamento, fattuale e giuridico, la prospettazione, su cui il Consorzio controinteressato continua a insistere, a tenore della quale “ l’emissione di un secondo d.u.r.c. negativo (numero protocollo INPS_39264558, il 16/1/2024) starebbe a dimostrare che il Consorzio controinteressato non ha tempestivamente regolarizzato (cioè entro 15 giorni dalla richiesta) la propria posizione nei confronti della Cassa Edile, e che questa situazione di irregolarità si è protratta fino alla emissione del d.u.r.c. del 13 febbraio 2024, con il che sarebbe dimostrato che “è mancata la necessaria continuità nel possesso in capo” al medesimo Consorzio “dei requisiti di partecipazione alla gara”, rappresentato nella specie dal requisito della regolarità contributiva, dal 16 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024;
d) l’emissione, in data 16 gennaio 2024, a carico della ES Lavori S.p.a. di un d.u.r.c. di non congruità rispetto alla Casa Edile di Roma e Provincia si giustifica proprio alla luce della circostanza che, nel periodo di interesse, cioè quello “ compreso tra il 12.01.2024 e il 13.02.2024 ,” era stata aperta nei confronti della medesima Società una segnalazione per interessi moratori pregressi, erroneamente non compensati con un credito generico vantato nei confronti della stessa Cassa Edile proprio dalla ES Lavori S.p.a.; con il che risulta provato per tabulas che, in realtà, quest’ultima non ha mai perso il requisito della regolarità contributiva, neppure durante il periodo 16 gennaio 2024 – 13 febbraio 2024.
8. L’accurata ricostruzione del TAR trova piena corrispondenza negli atti di causa.
8.1. ES ha senz’altro mantenuto la regolarità contributiva per tutta la durata della gara, compreso il periodo che va dal 12 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024. Il TAR, sul punto, ha disposto anche un approfondimento istruttorio (ordinanza n. 13129/2024) il cui esito non lascia spazio a dubbi.
8.2. La conclusione è che ES non si è mai venuta a trovare in una situazione di irregolarità contributiva e che il ricorso è radicalmente infondato in fatto dato che l’operatore economico è risultato (evidentemente) regolare.
9. Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22808/2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. È disposta la compensazione nei confronti del Ministero dell’Interno che si è costituito con memoria di stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22808/2024.
Condanna Consorzio Stabile Appaltitalia al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore di Fenix Consorzio Stabile Scarl, e € 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di San Cesareo.
Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO NI O' OT, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
UC VE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VE | LO NI O' OT |
IL SEGRETARIO