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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1152/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARENTI MASSIMO ( ) C.F._2
ATTRICE contro
(P.I. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANNINO MARIA CLAUDIA
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' chiedendone la condanna al risarcimento del danno asseritamente CP_2
patito a seguito dell'intervento alla cataratta dalla stessa effettuato presso l'Ospedale Maggiore di Modica.
Costituitasi in giudizio, l' ha domandato il rigetto della domanda attorea, CP_2
ritenendo non dedotti e non provati i profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari.
La causa è stata istruita a mezzo CTU medica e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione e viene decisa come di seguito.
*****
Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
In diritto, giova preliminarmente rilevare che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività
medica, la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e confermato anche dagli interventi legislativi in materia –
va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.), sul rilievo che l'accettazione del paziente da parte della struttura, ai fini di un ricovero o di un intervento,
comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, preso in cura (Cassazione, S.U. 11 gennaio 2008, n. 577).
In particolare, si tratta di una fattispecie contrattuale che si perfeziona con l'accettazione del paziente e si arricchisce di obblighi accessori connessi alla prestazione medica.
La responsabilità della struttura sanitaria può essere duplice, potendo avere carattere autonomo
ex art. 1218 c.c. per violazione degli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità, oppure può derivare ex art. 1228 c.c. da fatti dolosi o colposi commessi dai medici dipendenti della struttura sanitaria o del cui operato la stessa si è, comunque, avvalsa.
pagina 2 di 7 Quanto invece alla natura giuridica della responsabilità del medico (o più in generale dell'operatore sanitario) essa è stata diversamente individuata nelle diverse fasi storiche: infatti,
alla sua pacifica qualifica in chiave contrattuale, da contatto sociale qualificato (cfr. Cass.
589/99), ha fatto seguito l'ambigua formulazione dell'art. 3 l. 189/2012 (sotto la cui vigenza buona parte della giurisprudenza ha continuato ad optare per la tesi della natura contrattuale) e,
da ultimo, la legge – (entrata in vigore successivamente ai fatti oggetto di giudizio Per_1 Per_2
cfr. sul punto Cass. 11 novembre 2019, n. 28994) che, introducendo il regime del doppio binario, ha espressamente qualificato come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e aquiliana quella del medico strutturato, salvo quest'ultimo abbia agito in adempimento di un rapporto obbligatorio assunto con il paziente.
In particolare, con riguardo agli oneri probatori gravanti sulle parti, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha chiarito che incombe (in ossequio al principio di vicinanza della prova) sul danneggiato l'onere di provare il titolo dell'obbligazione - nel caso di specie il contratto di spedalità con la struttura evocata - nonché l'allegazione dell'inadempimento della stessa,
ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia o imprudenza, e il danno che ne sia derivato, mentre grava sulla controparte l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (cfr. Cass. n.
11488/2004 e Cass. n. 12362/2006).
Il principio è stato ripreso da Cass. n. 26700 del 2018, la quale ha ulteriormente precisato che
"in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre,
ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità
pagina 3 di 7 della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è
stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
Con particolare riguardo poi, alla responsabilità del medico, così come concepita nel periodo anteriore alla Legge Gelli-Bianco, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che, “è onere del
creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il
criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore
dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante
da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un
impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua
inimputabilità all'agente”(Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Definiti i contorni della responsabilità medica, nella sua duplice accezione, va adesso esaminato il merito della domanda.
Nel caso di specie, mentre è incontestata l'esistenza del contratto di spedalità, si riscontra una sostanziale divergenza di prospettazioni circa l'esecuzione dell'intervento indicato in domanda come causa dei danni lamentati.
In particolare, l'attrice ha sostenuto che il danno sofferto (disturbi visivi) sarebbe riferibile all'incorretto impianto della iol in sede di intervento alla cataratta.
Sul punto, tuttavia, il nominato CTU, dott. , dalle cui conclusioni, Persona_3
puntuali ed argomentate, non si ritiene di discostarsi, ha sostenuto, tra l'altro, quanto segue (cfr.
elaborato in atti):
- l'intervento di cataratta eseguito in occhio destro in data 21-07-2010 si prefiggeva di
rimuovere il cristallino opaco ed impiantare una lentina intraoculare nel sacco
pagina 4 di 7 capsulare. Controllata la correttezza della cartella clinica, la firma sul consenso
informato, il regolare controllo post operatorio e l'impianto della lentina nel sacco, non
è ravvisabile una colpa nella condotta del medico chirurgo che ha eseguito
l'intervento. Dai numerosi controlli eseguiti in fase postoperatoria, compreso il mio
oggi e dalle successive relazioni in mio possesso (documenti n. 2,3,4,5,6,7,8 in allegato
ai fascicoli di parte), si evince che la lentina intraoculare risulta decentrata dall'asse
ottico inferotemporalmente e tale evenienza rientra tra le possibili complicanze non
prevedibili, precisamente dovuta alla coartazione del sacco capsulare. Tale evenienza
contemplata dal consenso informato firmato dalla paziente è imprevedibile e non
dipendente dall'operato del chirurgo;
- Tra le complicanze dell'intervento di facoemulsificazione per l'estrazione della
cataratta è contemplato il decentramento della lentina intraoculare che viene
posizionata al termine dell'intervento. Sia in cartella clinica che nei successivi
immediati controlli postoperatori non viene indicato uno scorretto posizionamento. Tale
considerazione indica che non esiste un nesso di causalità tra l'intervento e le lesioni
subite. La causa del modesto decentramento della lentina è da ricercare nella
coartazione del sacco capsulare, evenienza imprevedibile e non dipendente dall'operato
del chirurgo.
- Considerata la corretta esecuzione dell'intervento e l'assenza di complicanze intra e
postoperatorie gravi non è configurabile un danno biologico permanente né
un'invalidità assoluta, posto che il visus corretto sull'occhio operato è di 10/10
naturali e che raggiunge i 12/10 con correzione.
pagina 5 di 7 Ne discende che gli assunti attorei sono infondati, non emergendo dagli atti alcun profilo di colpa in capo al personale sanitario che eseguì l'intervento, né, in ogni caso, alcun nesso causale tra l'intervento e il danno solo asseritamente patito.
L'assenza di tutti i presupposti della contestata responsabilità medica esclude quindi la risarcibilità dei danni invocati dall'attrice, la cui domanda va quindi rigettata.
****
Le spese processuali e le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della Pt_1 Parte_1
causa e della complessiva attività difensiva svolta, alla stregua del d.m. 55/2014 e ss. mod.
(valori tra medi e minimi).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1152/2016 R.G.;
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell' , in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in €. Controparte_2
3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
3. pone le spese di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
pagina 6 di 7 Ragusa, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARENTI MASSIMO ( ) C.F._2
ATTRICE contro
(P.I. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANNINO MARIA CLAUDIA
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' chiedendone la condanna al risarcimento del danno asseritamente CP_2
patito a seguito dell'intervento alla cataratta dalla stessa effettuato presso l'Ospedale Maggiore di Modica.
Costituitasi in giudizio, l' ha domandato il rigetto della domanda attorea, CP_2
ritenendo non dedotti e non provati i profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari.
La causa è stata istruita a mezzo CTU medica e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione e viene decisa come di seguito.
*****
Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
In diritto, giova preliminarmente rilevare che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività
medica, la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e confermato anche dagli interventi legislativi in materia –
va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.), sul rilievo che l'accettazione del paziente da parte della struttura, ai fini di un ricovero o di un intervento,
comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, preso in cura (Cassazione, S.U. 11 gennaio 2008, n. 577).
In particolare, si tratta di una fattispecie contrattuale che si perfeziona con l'accettazione del paziente e si arricchisce di obblighi accessori connessi alla prestazione medica.
La responsabilità della struttura sanitaria può essere duplice, potendo avere carattere autonomo
ex art. 1218 c.c. per violazione degli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità, oppure può derivare ex art. 1228 c.c. da fatti dolosi o colposi commessi dai medici dipendenti della struttura sanitaria o del cui operato la stessa si è, comunque, avvalsa.
pagina 2 di 7 Quanto invece alla natura giuridica della responsabilità del medico (o più in generale dell'operatore sanitario) essa è stata diversamente individuata nelle diverse fasi storiche: infatti,
alla sua pacifica qualifica in chiave contrattuale, da contatto sociale qualificato (cfr. Cass.
589/99), ha fatto seguito l'ambigua formulazione dell'art. 3 l. 189/2012 (sotto la cui vigenza buona parte della giurisprudenza ha continuato ad optare per la tesi della natura contrattuale) e,
da ultimo, la legge – (entrata in vigore successivamente ai fatti oggetto di giudizio Per_1 Per_2
cfr. sul punto Cass. 11 novembre 2019, n. 28994) che, introducendo il regime del doppio binario, ha espressamente qualificato come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e aquiliana quella del medico strutturato, salvo quest'ultimo abbia agito in adempimento di un rapporto obbligatorio assunto con il paziente.
In particolare, con riguardo agli oneri probatori gravanti sulle parti, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha chiarito che incombe (in ossequio al principio di vicinanza della prova) sul danneggiato l'onere di provare il titolo dell'obbligazione - nel caso di specie il contratto di spedalità con la struttura evocata - nonché l'allegazione dell'inadempimento della stessa,
ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia o imprudenza, e il danno che ne sia derivato, mentre grava sulla controparte l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (cfr. Cass. n.
11488/2004 e Cass. n. 12362/2006).
Il principio è stato ripreso da Cass. n. 26700 del 2018, la quale ha ulteriormente precisato che
"in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre,
ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità
pagina 3 di 7 della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è
stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
Con particolare riguardo poi, alla responsabilità del medico, così come concepita nel periodo anteriore alla Legge Gelli-Bianco, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che, “è onere del
creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il
criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore
dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante
da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un
impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua
inimputabilità all'agente”(Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Definiti i contorni della responsabilità medica, nella sua duplice accezione, va adesso esaminato il merito della domanda.
Nel caso di specie, mentre è incontestata l'esistenza del contratto di spedalità, si riscontra una sostanziale divergenza di prospettazioni circa l'esecuzione dell'intervento indicato in domanda come causa dei danni lamentati.
In particolare, l'attrice ha sostenuto che il danno sofferto (disturbi visivi) sarebbe riferibile all'incorretto impianto della iol in sede di intervento alla cataratta.
Sul punto, tuttavia, il nominato CTU, dott. , dalle cui conclusioni, Persona_3
puntuali ed argomentate, non si ritiene di discostarsi, ha sostenuto, tra l'altro, quanto segue (cfr.
elaborato in atti):
- l'intervento di cataratta eseguito in occhio destro in data 21-07-2010 si prefiggeva di
rimuovere il cristallino opaco ed impiantare una lentina intraoculare nel sacco
pagina 4 di 7 capsulare. Controllata la correttezza della cartella clinica, la firma sul consenso
informato, il regolare controllo post operatorio e l'impianto della lentina nel sacco, non
è ravvisabile una colpa nella condotta del medico chirurgo che ha eseguito
l'intervento. Dai numerosi controlli eseguiti in fase postoperatoria, compreso il mio
oggi e dalle successive relazioni in mio possesso (documenti n. 2,3,4,5,6,7,8 in allegato
ai fascicoli di parte), si evince che la lentina intraoculare risulta decentrata dall'asse
ottico inferotemporalmente e tale evenienza rientra tra le possibili complicanze non
prevedibili, precisamente dovuta alla coartazione del sacco capsulare. Tale evenienza
contemplata dal consenso informato firmato dalla paziente è imprevedibile e non
dipendente dall'operato del chirurgo;
- Tra le complicanze dell'intervento di facoemulsificazione per l'estrazione della
cataratta è contemplato il decentramento della lentina intraoculare che viene
posizionata al termine dell'intervento. Sia in cartella clinica che nei successivi
immediati controlli postoperatori non viene indicato uno scorretto posizionamento. Tale
considerazione indica che non esiste un nesso di causalità tra l'intervento e le lesioni
subite. La causa del modesto decentramento della lentina è da ricercare nella
coartazione del sacco capsulare, evenienza imprevedibile e non dipendente dall'operato
del chirurgo.
- Considerata la corretta esecuzione dell'intervento e l'assenza di complicanze intra e
postoperatorie gravi non è configurabile un danno biologico permanente né
un'invalidità assoluta, posto che il visus corretto sull'occhio operato è di 10/10
naturali e che raggiunge i 12/10 con correzione.
pagina 5 di 7 Ne discende che gli assunti attorei sono infondati, non emergendo dagli atti alcun profilo di colpa in capo al personale sanitario che eseguì l'intervento, né, in ogni caso, alcun nesso causale tra l'intervento e il danno solo asseritamente patito.
L'assenza di tutti i presupposti della contestata responsabilità medica esclude quindi la risarcibilità dei danni invocati dall'attrice, la cui domanda va quindi rigettata.
****
Le spese processuali e le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della Pt_1 Parte_1
causa e della complessiva attività difensiva svolta, alla stregua del d.m. 55/2014 e ss. mod.
(valori tra medi e minimi).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1152/2016 R.G.;
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell' , in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in €. Controparte_2
3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
3. pone le spese di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
pagina 6 di 7 Ragusa, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
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