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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1475/2021
tra
, cod. fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. DI MARIA SEBASTIANA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
n persona del PA
legale rappresentante pro-termpre, , titolare della ditta PA
individuale , cod. fisc./p. iva PA
, rappresentati e difesi dall'avv. RAUDINO GIOVANNI, giusta C.F._2
procura in atti
- Resistenti –
I E nei confronti di:
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, cod. fisc: , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.7.2021 , premettendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della società PA
presso la sede legale in Noto, via Napoli 92, dal 31.10.2014 al 10.10.2015, senza regolare contratto e, continuativamente, dall'11.10.2015 al 2.3.2018 alle dipendenze di
, titolare della ditta individuale PA PA
, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, sempre espletando le
[...]
mansioni di operatore socio assistenziale, con la qualifica professionale di operaio,
inquadrato al livello B del CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione, esponeva di aver lavorato 7 giorni su 7,
svolgendo i seguenti turni di lavoro: di mattina dalle ore 6.30 alle ore 13.30, di pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 21.30 nonché di notte dalle 21.30 alle 8.30 del giorno successivo, percependo la somma mensile di € 600,00, corrispostale brevi manu,
in denaro contante direttamente da . Precisava che il rapporto di PA
lavoro era cessato in data 2.3.2018, in seguito al licenziamento intimato dalla datrice di lavoro, tempestivamente impugnato dalla lavoratrice che, con missiva del 16.3.2018
aveva diffidato al contempo il datore di lavoro alla corresponsione della somma maturata a titolo di differenze retributive per l'orario di lavoro effettivamente svolto.
Deduceva che tra la società e PA
II , titolare della ditta individuale PA PA
era intervenuta una cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con
[...]
conseguente responsabilità solidale della cessionaria per i debiti della società cedente.
Aggiungeva che per l'intera durata del rapporto di lavoro aveva svolto le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite da , PA
in relazione al trattamento dei pazienti della casa di riposo, alla turnazione di lavoro,
maturando il diritto alla corresponsione della complessiva somma di € 55.059,52 a titolo di differenze retributive in relazione all'effettivo orario di lavoro osservato, indennità di ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, ROL e TFR.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, la società e PA
, titolare della ditta individuale ”, al fine di PA PA
accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza regolare contratto alle dipendenze della società dal PA
31.10.2014 al 10.10.2015 presso la sede legale di Noto, via Napoli n. 92 e,
successivamente, dall'11.10.2015 al 2.3.2018, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di titolare della ditta individuale PA [...]
” svolgendo le mansioni di operatore socio assistenziale PA
inquadrabile al livello B, rispettando gli orari indicati in ricorso e, per l'effetto, sentire condannare la società al pagamento PA
della somma di € 13.047, 1312 e la convenuta , titolare della ditta PA
individuale ”, in proprio e quale responsabile PA
solidale ex art. 2112 c.c. a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €
55.059,52 (di cui quanto ad € 13.047,1312, per il rapporto di lavoro alle dipendenze
III della società ed € 42.012,37 per il PA
rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale PA
) o quell'altra somma maggiore o minore accertata all'esito del giudizio, oltre
[...]
alla regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi.
Si costituivano in giudizio la società e PA
, titolare della ditta individuale PA PA
”, che contestavano quanto dedotto dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del
[...]
ricorso, eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità del ricorso per il frazionamento del credito fatto valere dalla lavoratrice, avendo in precedenza agito in sede monitoria per il pagamento delle mensilità e del TFR non corrisposto;
sempre in via preliminare eccepivano l'inammissibilità del ricorso essendo il credito della lavoratrice prescritto in relazione ai periodi dal 31.10.2014 al 10.10.2015 e sino al 10.8.2016, avendo ricevuto
, la notifica del ricorso solo in data PA
11.8.2021. Nel merito, deducevano che la ricorrente, nei primi giorni di novembre 2014,
aveva chiesto di poter assistere all'attività che si svolgeva all'interno della struttura
, sita in Noto, via Napoli 92, al fine di verificare se fosse o meno PA
consona alle sue aspirazioni;
che all'epoca essendo ricoverati solo 4 persone,
sporadicamente uno o due giorni al mese aveva ottenuto di poter accedere ai locali al solo fine di assistere alla predetta attività senza svolgere attività lavorativa di natura subordinata;
che solo il 17.8.2015 e sino al 16.2.2016 la ricorrente aveva stipulato il contratto di tirocinio formativo convenzione “garanzia giovani” fino a quando la società
cessava l'attività; che in data PA
22.11.2016 la resistente , divenuta titolare della ditta individuale PA
, aveva assunto con patto di prova la ricorrente PA PA
IV con mansioni di operatore socio assistenziale, inquadrata con la qualifica di operaio al livello B del CCNL del settore case di cura personale non medico. Aggiungeva che appena ad un mese di distanza dall'assunzione dal 23.12.2016 al 15.11.2017 e, pertanto,
per 11 mesi, la ricorrente era stata assente per maternità e che dal 9.2.2018 al 28.2.2018
era stata assente per malattia. Precisava che la lavoratrice aveva espletato i normali turni di lavoro, percependo le somme indicate nelle buste paga a sua firma nonché ricevendo a titolo di anticipazioni, da computare sulle successive spettanze maturate, le somme di
€ 380,00 il 23.12.2016; € 450,00 il 12.12.2012 ed € 450,00 il 28.12.2017.
Contestava che tra la ditta e la ditta PA
individuale vi fosse stata alcuna continuità di PA
lavoro e contestava quanto accertato dall'Ispettorato del lavoro di Siracusa.
Evidenziava che in data 8.2.2018, la lavoratrice, mentre espletava la sua attività
lavorativa si era rifiutata ripetutamente e senza alcun motivo di accompagnare in bagno l'anziano degente che ne aveva estrema necessità per le sue precarie Persona_1
condizioni di salute;
che il rifiuto ingiustificato della ricorrente aveva costituito un grave inadempimento da cui ne era scaturito il licenziamento disciplinare con efficacia dal
2.3.2018. Aggiungeva che, a causa della condotta della lavoratrice, la ditta datoriale aveva subito un grave danno all'immagine ed economico pari ad € 48.000,00 stante che le grida di dolore e sofferenza del paziente per la necessità di recarsi Persona_1
ai servizi, avevano indotto altri sette pazienti a dimettersi e nove nuovi pazienti a disdire le trattative intercorse.
Si costituiva, altresì, l' , chiedendo che venisse accertata la sussistenza di un CP_2
rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le resistenti e, sulla scorta degli elementi fattuali emersi e accertati in corso di causa, venissero condannate le datrici di
V lavoro al versamento dei contributi previdenziali omessi, nel limite dei termini prescrizionali.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale e, all'esito del deposito di note autorizzate e di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per divieto di frazionamento del credito, avendo la lavoratrice agito per il pagamento differenze retributive maturate nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze delle resistenti,
insuscettibile di essere fatto valere in sede monitoria, in quanto privo di prova scritta ed oggetto di autonomo accertamento in un ordinario giudizio di cognizione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito richiesto con la proposizione del ricorso relativamente al periodo dal 31 ottobre 2014 al 10 agosto
2016, avendo la lavoratrice documentato l'invio, in data 17.3.2018, alla società
[...]
, della raccomandata di impugnativa di PA
licenziamento contenente, altresì, la richiesta di corresponsione delle retribuzioni maturate per l'intercorso rapporto di lavoro, con efficacia interruttiva del termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, va osservato che la richiesta della lavoratrice volta ad ottenere quanto assume essergli dovuto in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro comporta l'onere di dimostrare (art. 2697 c.c.) la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato, indicando e provando la durata nonché il tipo e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Per giurisprudenza costante, è quindi il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro supplementare e straordinario ad essere gravato dell'onere di fornire una prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale
VI onere probatorio investe, in particolare, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tal caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere quindi fornita non già genericamente la prova dell'an, di avere cioè svolto lavoro straordinario,
ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (Cass. 5411/1981, 57/1984, 4508/1987,
5620/1988, 1389/2003).
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire provando il suo assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con differenti modalità rispetto a quelle indicate in ricorso ovvero deducendo di aver pagato il dovuto.
Nella vicenda in esame, ha chiesto accertarsi la sussistenza di un Parte_1
rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società “ e della ditta individuale PA
”, nel periodo compreso tra il 31.10.2014 al PA
2.3.2018 e, per l'effetto, la condanna delle datrici di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, maturate per aver ricevuto una retribuzione inadeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato in favore delle resistenti.
VII La domanda di parte ricorrente, tuttavia, non risulta adeguatamente sostenuta da validi elementi probatori idonei a dimostrare lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle ore e giorni indicati in ricorso. In particolare, le deposizioni dei testi di parte ricorrente non si riscontrano a vicenda e si pongono in contrasto con gli accertamenti effettuati in altri giudizi;
al riguardo, soltanto il teste , marito della ricorrente in Testimone_1
regime di comunione legale dei beni, ha confermato le circostanze del ricorso per l'intero periodo dedotto in giudizio e riferito che la prestazione lavorativa svolta da alle dipendenze delle parti resistenti, si svolgeva secondo i turni Parte_1
indicati in ricorso. Di contro i testi di parte resistente – e Testimone_2 [...]
– hanno negato dette circostanze, riferendo che aveva Tes_3 Parte_1
lavorato alle dipendenze della società PA
C” inizialmente con la “garanzia giovani” nelle giornate indicate nei fogli presenza e
[...]
successivamente – dopo un periodo di interruzione dell'attività lavorativa – che la stessa era stata assunta a decorrere dal mese di novembre 2016 dalla ditta individuale
[...]
, sino al mese di marzo 2018. Infine, la deposizione PA
del teste di parte ricorrente il quale ha riferito di avere lavorato alle Testimone_4
dipendenze di nel periodo da aprile-maggio 2017 sino al 2018, per PA
circa un anno, osservando gli stessi orari di lavoro indicati in ricorso da Parte_1
si pone in contrasto con l'accertamento condotto in altro giudizio (proc.
[...]
1972/2017), definito con sentenza n. 1006/2019 passata in giudicato, che ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro del teste alle dipendenze della ditta convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono e mancando adeguati riscontri probatori che confermano l'assunto della ricorrente, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
VIII Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da , PA
quale titolare della ditta individuale di , essendo gli PA PA
articolati di prova articolati in memoria generici e valutativi e insufficienti a provare la sussistenza del danno lamentato ed il nesso di causalità con la condotta addebitata alla lavoratrice.
Avuto riguardo alla condizione delle parti ed alla reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare, integralmente, le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
1475/21 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Rigetta il ricorso
Rigetta altresì la domanda riconvenzionale spiegata da , quale PA
titolare della ditta individuale “ ” nei confronti di PA
Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IX
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1475/2021
tra
, cod. fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. DI MARIA SEBASTIANA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
n persona del PA
legale rappresentante pro-termpre, , titolare della ditta PA
individuale , cod. fisc./p. iva PA
, rappresentati e difesi dall'avv. RAUDINO GIOVANNI, giusta C.F._2
procura in atti
- Resistenti –
I E nei confronti di:
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, cod. fisc: , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.7.2021 , premettendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della società PA
presso la sede legale in Noto, via Napoli 92, dal 31.10.2014 al 10.10.2015, senza regolare contratto e, continuativamente, dall'11.10.2015 al 2.3.2018 alle dipendenze di
, titolare della ditta individuale PA PA
, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, sempre espletando le
[...]
mansioni di operatore socio assistenziale, con la qualifica professionale di operaio,
inquadrato al livello B del CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione, esponeva di aver lavorato 7 giorni su 7,
svolgendo i seguenti turni di lavoro: di mattina dalle ore 6.30 alle ore 13.30, di pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 21.30 nonché di notte dalle 21.30 alle 8.30 del giorno successivo, percependo la somma mensile di € 600,00, corrispostale brevi manu,
in denaro contante direttamente da . Precisava che il rapporto di PA
lavoro era cessato in data 2.3.2018, in seguito al licenziamento intimato dalla datrice di lavoro, tempestivamente impugnato dalla lavoratrice che, con missiva del 16.3.2018
aveva diffidato al contempo il datore di lavoro alla corresponsione della somma maturata a titolo di differenze retributive per l'orario di lavoro effettivamente svolto.
Deduceva che tra la società e PA
II , titolare della ditta individuale PA PA
era intervenuta una cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con
[...]
conseguente responsabilità solidale della cessionaria per i debiti della società cedente.
Aggiungeva che per l'intera durata del rapporto di lavoro aveva svolto le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite da , PA
in relazione al trattamento dei pazienti della casa di riposo, alla turnazione di lavoro,
maturando il diritto alla corresponsione della complessiva somma di € 55.059,52 a titolo di differenze retributive in relazione all'effettivo orario di lavoro osservato, indennità di ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, ROL e TFR.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, la società e PA
, titolare della ditta individuale ”, al fine di PA PA
accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza regolare contratto alle dipendenze della società dal PA
31.10.2014 al 10.10.2015 presso la sede legale di Noto, via Napoli n. 92 e,
successivamente, dall'11.10.2015 al 2.3.2018, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di titolare della ditta individuale PA [...]
” svolgendo le mansioni di operatore socio assistenziale PA
inquadrabile al livello B, rispettando gli orari indicati in ricorso e, per l'effetto, sentire condannare la società al pagamento PA
della somma di € 13.047, 1312 e la convenuta , titolare della ditta PA
individuale ”, in proprio e quale responsabile PA
solidale ex art. 2112 c.c. a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €
55.059,52 (di cui quanto ad € 13.047,1312, per il rapporto di lavoro alle dipendenze
III della società ed € 42.012,37 per il PA
rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta individuale PA
) o quell'altra somma maggiore o minore accertata all'esito del giudizio, oltre
[...]
alla regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi.
Si costituivano in giudizio la società e PA
, titolare della ditta individuale PA PA
”, che contestavano quanto dedotto dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del
[...]
ricorso, eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità del ricorso per il frazionamento del credito fatto valere dalla lavoratrice, avendo in precedenza agito in sede monitoria per il pagamento delle mensilità e del TFR non corrisposto;
sempre in via preliminare eccepivano l'inammissibilità del ricorso essendo il credito della lavoratrice prescritto in relazione ai periodi dal 31.10.2014 al 10.10.2015 e sino al 10.8.2016, avendo ricevuto
, la notifica del ricorso solo in data PA
11.8.2021. Nel merito, deducevano che la ricorrente, nei primi giorni di novembre 2014,
aveva chiesto di poter assistere all'attività che si svolgeva all'interno della struttura
, sita in Noto, via Napoli 92, al fine di verificare se fosse o meno PA
consona alle sue aspirazioni;
che all'epoca essendo ricoverati solo 4 persone,
sporadicamente uno o due giorni al mese aveva ottenuto di poter accedere ai locali al solo fine di assistere alla predetta attività senza svolgere attività lavorativa di natura subordinata;
che solo il 17.8.2015 e sino al 16.2.2016 la ricorrente aveva stipulato il contratto di tirocinio formativo convenzione “garanzia giovani” fino a quando la società
cessava l'attività; che in data PA
22.11.2016 la resistente , divenuta titolare della ditta individuale PA
, aveva assunto con patto di prova la ricorrente PA PA
IV con mansioni di operatore socio assistenziale, inquadrata con la qualifica di operaio al livello B del CCNL del settore case di cura personale non medico. Aggiungeva che appena ad un mese di distanza dall'assunzione dal 23.12.2016 al 15.11.2017 e, pertanto,
per 11 mesi, la ricorrente era stata assente per maternità e che dal 9.2.2018 al 28.2.2018
era stata assente per malattia. Precisava che la lavoratrice aveva espletato i normali turni di lavoro, percependo le somme indicate nelle buste paga a sua firma nonché ricevendo a titolo di anticipazioni, da computare sulle successive spettanze maturate, le somme di
€ 380,00 il 23.12.2016; € 450,00 il 12.12.2012 ed € 450,00 il 28.12.2017.
Contestava che tra la ditta e la ditta PA
individuale vi fosse stata alcuna continuità di PA
lavoro e contestava quanto accertato dall'Ispettorato del lavoro di Siracusa.
Evidenziava che in data 8.2.2018, la lavoratrice, mentre espletava la sua attività
lavorativa si era rifiutata ripetutamente e senza alcun motivo di accompagnare in bagno l'anziano degente che ne aveva estrema necessità per le sue precarie Persona_1
condizioni di salute;
che il rifiuto ingiustificato della ricorrente aveva costituito un grave inadempimento da cui ne era scaturito il licenziamento disciplinare con efficacia dal
2.3.2018. Aggiungeva che, a causa della condotta della lavoratrice, la ditta datoriale aveva subito un grave danno all'immagine ed economico pari ad € 48.000,00 stante che le grida di dolore e sofferenza del paziente per la necessità di recarsi Persona_1
ai servizi, avevano indotto altri sette pazienti a dimettersi e nove nuovi pazienti a disdire le trattative intercorse.
Si costituiva, altresì, l' , chiedendo che venisse accertata la sussistenza di un CP_2
rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le resistenti e, sulla scorta degli elementi fattuali emersi e accertati in corso di causa, venissero condannate le datrici di
V lavoro al versamento dei contributi previdenziali omessi, nel limite dei termini prescrizionali.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale e, all'esito del deposito di note autorizzate e di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per divieto di frazionamento del credito, avendo la lavoratrice agito per il pagamento differenze retributive maturate nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze delle resistenti,
insuscettibile di essere fatto valere in sede monitoria, in quanto privo di prova scritta ed oggetto di autonomo accertamento in un ordinario giudizio di cognizione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito richiesto con la proposizione del ricorso relativamente al periodo dal 31 ottobre 2014 al 10 agosto
2016, avendo la lavoratrice documentato l'invio, in data 17.3.2018, alla società
[...]
, della raccomandata di impugnativa di PA
licenziamento contenente, altresì, la richiesta di corresponsione delle retribuzioni maturate per l'intercorso rapporto di lavoro, con efficacia interruttiva del termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, va osservato che la richiesta della lavoratrice volta ad ottenere quanto assume essergli dovuto in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro comporta l'onere di dimostrare (art. 2697 c.c.) la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato, indicando e provando la durata nonché il tipo e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Per giurisprudenza costante, è quindi il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro supplementare e straordinario ad essere gravato dell'onere di fornire una prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale
VI onere probatorio investe, in particolare, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tal caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere quindi fornita non già genericamente la prova dell'an, di avere cioè svolto lavoro straordinario,
ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (Cass. 5411/1981, 57/1984, 4508/1987,
5620/1988, 1389/2003).
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire provando il suo assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con differenti modalità rispetto a quelle indicate in ricorso ovvero deducendo di aver pagato il dovuto.
Nella vicenda in esame, ha chiesto accertarsi la sussistenza di un Parte_1
rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società “ e della ditta individuale PA
”, nel periodo compreso tra il 31.10.2014 al PA
2.3.2018 e, per l'effetto, la condanna delle datrici di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, maturate per aver ricevuto una retribuzione inadeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato in favore delle resistenti.
VII La domanda di parte ricorrente, tuttavia, non risulta adeguatamente sostenuta da validi elementi probatori idonei a dimostrare lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle ore e giorni indicati in ricorso. In particolare, le deposizioni dei testi di parte ricorrente non si riscontrano a vicenda e si pongono in contrasto con gli accertamenti effettuati in altri giudizi;
al riguardo, soltanto il teste , marito della ricorrente in Testimone_1
regime di comunione legale dei beni, ha confermato le circostanze del ricorso per l'intero periodo dedotto in giudizio e riferito che la prestazione lavorativa svolta da alle dipendenze delle parti resistenti, si svolgeva secondo i turni Parte_1
indicati in ricorso. Di contro i testi di parte resistente – e Testimone_2 [...]
– hanno negato dette circostanze, riferendo che aveva Tes_3 Parte_1
lavorato alle dipendenze della società PA
C” inizialmente con la “garanzia giovani” nelle giornate indicate nei fogli presenza e
[...]
successivamente – dopo un periodo di interruzione dell'attività lavorativa – che la stessa era stata assunta a decorrere dal mese di novembre 2016 dalla ditta individuale
[...]
, sino al mese di marzo 2018. Infine, la deposizione PA
del teste di parte ricorrente il quale ha riferito di avere lavorato alle Testimone_4
dipendenze di nel periodo da aprile-maggio 2017 sino al 2018, per PA
circa un anno, osservando gli stessi orari di lavoro indicati in ricorso da Parte_1
si pone in contrasto con l'accertamento condotto in altro giudizio (proc.
[...]
1972/2017), definito con sentenza n. 1006/2019 passata in giudicato, che ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro del teste alle dipendenze della ditta convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono e mancando adeguati riscontri probatori che confermano l'assunto della ricorrente, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
VIII Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da , PA
quale titolare della ditta individuale di , essendo gli PA PA
articolati di prova articolati in memoria generici e valutativi e insufficienti a provare la sussistenza del danno lamentato ed il nesso di causalità con la condotta addebitata alla lavoratrice.
Avuto riguardo alla condizione delle parti ed alla reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare, integralmente, le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
1475/21 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Rigetta il ricorso
Rigetta altresì la domanda riconvenzionale spiegata da , quale PA
titolare della ditta individuale “ ” nei confronti di PA
Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IX