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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 479/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via Boschetti 6 presso lo studio degli avv.ti Cristian Cerza e Thomas Marco
Fiamingo che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Pavia – Via Riviera n. 39/H, presso lo studio dell'avv. Marina
Santagostino che lo rappresenta e difende giusta procura allegata i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 4.2.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente,
pagina 1 di 28 per parte ricorrente “ Voglia L'Ill Tribunale di Pavia, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, In via principale - accertare, per i motivi esposti in premessa,
l'esclusiva responsabilità di (Cod. Controparte_1
Fisc. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Pavia (PV), Viale Golgi n. 19 in ordine al danno iatrogeno di natura colposa subito dal signor in conseguenza delle sopra descritte condotte di Pt_1 malpractice medica e, per l'effetto, - condannare la resistente al risarcimento dei danni subiti dal signor così come quantificati dal Collegio peritale in sede di procedimento Pt_1
per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ed in particolare: o danno non patrimoniale permanente da calcolarsi in regime differenziale per euro 51.860,10
(comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi alla data del 30 aprile 2024), ovvero le somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del 1° maggio 2024 sino al saldo;
o danno non patrimoniale temporaneo per complessivi euro
22.001,00, ovvero le somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
danno patrimoniale relativo alle spese mediche certificate per euro 21.897,68, oltre la refusione dei compensi professionali corrisposti dal signor al proprio CTP Dott. per Pt_1 Per_1
la ulteriore consulenza prestata durante il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per euro
2.198,50 e ai CTU, Dott. e Dott. così come liquidati dal Tribunale di Per_2 Per_3
Pavia per euro 3.346,44 ciascuno, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello cautelare anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. “
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO: dato atto che il danno differenziale (iatrogeno) imputabile alla Controparte_1
è pari al 9% (dal 14^ al 22^) e il signor ha ottenuto il
[...] Parte_1
risarcimento del danno, per quanto consta, tramite la rendita n. 516687214 del 07-2019, costituita a suo favore dall' , respingere la domanda risarcitoria come ex adverso CP_2
pagina 2 di 28 quantificata, in quanto infondata in fatto e in diritto e voglia porre a carico della
solo la somma che risultasse ancora dovuta Controparte_1 alla luce delle considerazioni svolte in atti e nelle note d'udienza; IN OGNI CASO: con compensazione delle spese di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, il sig. evocava in giudizio la Parte_2 [...]
o ), al fine di far accertare Controparte_1 CP_1Controparte_3 CP_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura convenuta in ordine a danno iatrogeno subito dal ricorrente e, conseguentemente, ottenere risarcimento del danno quantificato in €
77.870,35 per danno non patrimoniale permanente, € 22.001,00, per danno non patrimoniale temporaneo, € 21.897,68 per danno patrimoniale per spese mediche, oltre che costi di CTU e CTP.
A supporto della propria domanda, parte ricorrente deduceva che: in data 05 luglio
2019, mentre si trovava sul luogo di lavoro, era stato colpito all'arto inferiore destro da pannelli in compensato di grandi dimensioni in caduta durante mobilizzazione degli stessi;
era soccorso da personale del 118 e poi era stato trasportato presso il Controparte_1
, ove era ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del
[...]
medesimo nosocomio per "trauma contusivo gamba e caviglia dx sul posto di lavoro
(caduta fogli di compensato) per cui si procurava frattura esposta alla caviglia …”; in data
16 luglio 2019, il ricorrente veniva quindi sottoposto ad intervento chirurgico di "ORIF malleolo mediale con fili di K e fissazione esterna con montaggio a delta tibio-calcaneare"; il sig. era stato quindi dimesso, sebbene venissero programmati ulteriori sedute per Pt_1
medicazioni e controlli;
in data 13 settembre 2019 il signor era stato nuovamente Pt_1
ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell' Controparte_1
" di Pavia per essere sottoposto, nella stessa data, ad intervento chirurgico di
[...] CP_1
rimozione del fissatore esterno "[...] posizionato il 16/07/2019 su frattura lussazione caviglia dx" ; nei mesi successivi, in occasione delle ulteriori visite e degli esami di accertamento, erano state riscontrate ulteriori complicanze;
segnatamente, in data 22 marzo pagina 3 di 28 2021, presso l' di Rozzano, a cui si era rivolto, veniva eseguito esame Controparte_4
radiografico preoperatorio "Esiti non consolidati di frattura del malleolo mediale trattata con vite. Pseudoartrosi della diafasi distale del perone. Severa alterazione degenerativa della tibio-tarsica associata ad alterazione dei rapporti articolari. Tumefazione da edema periarticolare. Entesopatia calcifica dell'achilleo “; all'esito delle operazioni e di ulteriori problematiche, stante i gravi patimenti ad oggi persistenti ed al fine di fare chiarezza sulla propria situazione clinica, il signor si era sottoposto a perizia medico legale presso il Pt_1
Dott. ; questi aveva accertato un “ danno iatrogeno di natura colposa è Persona_4
pertanto da identificarsi quale quid pluris menomativo eccedente, da valutare nel range intercorrente tra l'undicesimo ed il ventiduesimo punto percentuale (da 11 a 22%).”; formulava richiesta risarcitoria nei confronti del Policlinico che, tuttavia non aveva risposto;
era stato quindi instaurato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Pavia a cui aveva partecipato anche il;
all'esito del procedimento Controparte_1
di a.t.p. era stata riconosciuta la responsabilità professionale in capo al e un CP_1
danno iatrogeno conseguente, e, segnatamente, un “danno alla salute addebitabile si calcola in 9 punti dal 14^ al 22^ punto” ; erano stati parimenti accertati dai CTU una maggior fatica nell'ambito dell'attività lavorativa, un danno da invalidità temporanea e le spese mediche sostenute;
sussistevano i presupposti per la personalizzazione.
Si costituiva la , contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccependo che: il ricorrente era già stato risarcito dall' in quanto CP_2
l'Istituto assicurativo aveva costituito una rendita a suo favore a far data dal luglio 2019, riconoscendogli un grado di inabilità pari al 20%; il sig. era stato ricoverato e curato Pt_1
presso il e poi aveva deciso autonomamente di avvalersi di ulteriori Controparte_1
strutture; in sede di a.t.p. la non aveva aderito alla proposta conciliativa in CP_1
quanto il sig. cadei non aveva esplicitato il ricavo derivante dalla pensione il credito CP_2 risarcitorio, per l'effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si era trasferito ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinavano l'istituto della surrogazione;
il danneggiato, dunque, per l'effetto del pagamento dell'indennizzo aveva perso la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata e, non essendo più
pagina 4 di 28 creditore, nessun risarcimento poteva essere preteso dal responsabile;
la quantificazione del danno differenziale come effettuata da parte ricorrente non era corretta;
la personalizzazione del danno, in quanto non costituente un automatismo, non era dovuta;
secondo la preferibile giurisprudenza di merito, l'esborso per le spese mediche presso la struttura privata non era dovuto.
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, fascicolo a.t.p. r.g. 4826/2022 nonché ordine di esibizione /richiesta di informazioni a avente CP_2
ad oggetto il sinistro che aveva coinvolto il sig. e la costituzione per inabilità Parte_1
permanente della rendita N. 516687214 del 07-2019 , con specificazione degli importi finora corrisposti nonché della rendita futura.
All'esito dell'acquisizione della citata documentazione la causa era rinviata per discussione e decisione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 4.2.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note sopra trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La vicenda clinica del sig. e la responsabilità del Parte_1 Controparte_5
[...]
2.Il danno fisico subito dal sig.
[...] Parte_1
3.La quantificazione economica del danno non patrimoniale
3.1. Il danno biologico
3.2.La personalizzazione del danno
3.3. La rendita e le conseguenze in punto di risarcimento CP_2
4.Il danno patrimoniale
5. La determinazione del danno complessivo
6.Le spese
pagina 5 di 28
1.La vicenda clinica del sig. e la responsabilità del Parte_2 Controparte_1
[...]
In punto di fatto, sia la circostanza dell'infortunio occorso al sig. in data Parte_2
05 luglio 2019, mentre si trovava sul luogo di lavoro, (caduta di pannelli in compensato di grandi dimensioni su arto inferiore destro) sia la complessa vicenda clinica conseguente, come puntualmente descritte nel ricorso (cfr. pag. 1), risultano non contestate e debitamente documentate dal ricorrente (cfr. doc. 1-39)
Segnatamente, sono pacifici e documentati, dopo il sinistro, a seguito dell'intervento del
118, sia il trasporto del presso il , sia il ricovero presso Pt_1 Controparte_1
l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio per "trauma contusivo gamba e caviglia dx sul posto di lavoro (caduta fogli di compensato) per cui si procurava frattura esposta alla caviglia …”; parimenti documentato l'intervento in data
16 luglio 2019 per "ORIF malleolo mediale con fili di K e fissazione esterna con montaggio a delta tibio-calcaneare"; parimenti pacifico e documentato che in data 13 settembre 2019 il signor era nuovamente ricoverato presso l'Unità Operativa di Pt_1
Ortopedia e Traumatologia dell' " " di Pavia per essere Controparte_1 CP_1
sottoposto, nella stessa data, ad intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno
"[...] posizionato il 16/07/2019 su frattura lussazione caviglia dx" ; nei mesi successivi, in occasione delle ulteriori visite e degli esami di accertamento, erano state riscontrate ulteriori complicanze;
segnatamente, in data 22 marzo 2021, presso l'Ospedale CP_4
di Rozzano, a cui si era rivolto, veniva eseguito esame radiografico preoperatorio che attestava "Esiti non consolidati di frattura del malleolo mediale trattata con vite.
Pseudoartrosi della diafasi distale del perone. Severa alterazione degenerativa della tibio- tarsica associata ad alterazione dei rapporti articolari. Tumefazione da edema periarticolare. Entesopatia calcifica dell'achilleo “.
Sotto ulteriore e connesso profilo, , a fronte di puntuali deduzioni circa errori in fase di cura supportati da perizia di parte riprodotta in questo giudizio (cfr. doc. 40), è stata pagina 6 di 28 instaurata procedura di a.t.p. r.g. 4826/2022 nei confronti del . CP_1
La relazione del collegio peritale, composto da un medico legale e da un medico specialista in ortopedia, basata su documentazione medica in atti puntualmente riportata, risulta adeguatamente supportata e corredata da riproduzioni di immagini diagnostiche;
essa inoltre è particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel pieno contraddittorio tra le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni
Il Collegio peritale ha puntualmente esposto come” Restano criticità sull'operato dei sanitari intervenuti in ordine alla mancata chiusura della sindesmosi tibio-peroneale distale che risultava interessata posteriormente da una lesione della sindesmosi TP e dalla frattura del terzo malleolo” (sic relazione pag. 24)
Sviluppando le proprie argomentazioni, circa la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli come conseguenti eziologicamente al sinistro, il collegio peritale ha evidenziato come “Il 20/12/2019, al , fu eseguito il 3° intervento chirurgico. CP_1
Intervento chirurgico che consistette in resezione al perone diafisario distale di 1cm circa per “callo fibroso”, chiusura della pinza malleolare con 1 vite trans-peroneo-tibiale tricorticale con rondella, cruentazione al malleolo mediale tibiale con rimozione di callo fibroso ed osteosintesi con 1 vite cannulata con rondella del 4.5mm. Alla dimissione del
21/12/2019 il paziente era inviato a domicilio con doccia gessata (30gg) e scarico assoluto sull'arto inferiore destro. La metodica scelta (ORIF: Open Reduction Internal Fixation) per l'intervento chirurgico del 20/12/2019 (3° intervento chirurgico eseguito nel corso del ricovero 18/12 – 21/12/2019) risulta di per sé idonea a trattare l'esito sfavorevole realizzatosi a seguito del primo intervento chirurgico del 16/07/2019. A livello di studio pre-operatorio il periziando era stato sottoposto a idonee indagini iconografiche atte a porre una corretta diagnosi e a disporre un idoneo planning operatorio (Rx TT destra
14/10, Rx TT destra 02/12 e TC TT destra 18/12/2019). Il 28/01/2020, in day hospital, sempre la fu rimossa (+38 giorni) la vite trans-peroneo-tibiale (4° intervento CP_1 chirurgico). L'analisi della iconografia post-operatoria permette di evidenziare delle criticità in ordine all'operato anche di tale terzo intervento chirurgico eseguito il
pagina 7 di 28 20/12/2019: la pinza malleolare risulterà ancora non ridotta, il malleolo mediale è scarsamente ridotto in evidente perdita di sostanza ossea (bone loss) non compensata, vi è una incongruenza articolare sia del muro mediale che di quello laterale con l'astragalo.
Concludendo, quanto realizzato il 20/12/2019 al non aveva scarse possibilità CP_1
di esito positivo in termini di osteogenesi riparativa e portò ad un fallimento terapeutico con diagnosi posta, a distanza, di pseudoartrosi del malleolo tibiale con diastasi dei monconi di 5mm, pseudoartrosi del perone con diastasi dei monconi di 9mm, distasi della sindesmosi tibio-peroneale distale di 9mm, persistente sub-lussazione della tibio- astragalica, come visibile alle Rx della TT destra del 14/02 e alla TC senza mdc della TT destra del 09/04/2021.” (sic relazione pag. 27)
Ad aggravare ulteriormente il profilo di responsabilità del , il collegio aveva CP_1 precisato come “Si specifica infine, che il sig. di anni 48 al momento del trauma del Pt_1
05/07/2019, non presentava alcuno dei fattori di rischio generale, noti in letteratura di merito, predisponenti una evoluzione della frattura verso una pseudoartrosi” (sic relazione pag. 29)
EN, tali argomentazioni , particolarmente analitiche, non sono state in alcun modo confutate né dai ctp in corso di atp né nel corso del presente giudizio di merito
2.Il danno fisico subito dal sig. Pt_1
Il danno biologico permanente e temporaneo conseguente alla condotta colposa del personale è stato accertato nella procedura di a.t.p. CP_1
Il Collegio peritale in corso di a.t.p. ha infatti specificatamente quantificato il danno biologico permanente e temporaneo subito dal , come eziologicamente riconducibile Pt_1
alla responsabilità professionale medica differenziandolo in modo puntuale e analitico rispetto al pregiudizio fisico come ordinariamente conseguente alla tipologia dell'infortunio, all'intensità del trauma e al carattere della frattura occorsa all'arto inferiore
Segnatamente, il collegio peritale ha sottolineato, in relazione al danno biologico permanente che “All'esito del percorso di cure, residuano postumi a carattere permanente ascrivibili a menomazione che assume la dignità di danno biologico permanente, da calcolarsi in regime c.d. differenziale rispetto ai postumi che ordinariamente si sarebbero
pagina 8 di 28 costituiti in assenza di censurabile condotta professionale. E quindi, considerata la lesione
e le necessità terapeutiche di carattere chirurgico, i postumi ordinari attesi si sarebbero concretati nella misura del 13% (tredici per cento); si tratta con tutta evidenza di una valutazione su base presuntiva - id quod plerumque accidit - e base di partenza per il calcolo del differenziale. Allo stato attuale, l'esame obiettivo ha permesso di evidenziare una condizione anatomo-funzionale ancora impegnata, con postumi a carattere permanente in misura del 22% (ventidue percento) per cui il danno alla salute addebitabile si calcola in 9 punti dal 14^ al 22^ punto. La suddetta valutazione percentualistica del cosiddetto danno biologico per come identificata dagli scriventi CTU, deriva dalla consultazione dei più qualificati barèmes di riferimento e, in particolare: L. Per_5
, U. - Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità CP_6 CP_7
permanente, Giuffrè Ed. 2015; Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico di Ed. 2016 redatto sotto l'egida della SIMLA CP_8
(Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni).” (sic relazione pag. 31)
In risposta a specifico quesito in meriti all'incidenza sulle condizioni di vita, il Collegio peritale ha precisato come “Pur avendo ripreso la medesima attività lavorativa (falegname operaio) senza attuale demansionamento, è da ritenere attendibile che questa venga svolta con “maggior fatica”, condizione intrinsecamente legata alla lesione articolare primitiva
(quella occorsa in luglio 2019), a prescindere dal maggior pregiudizio menomativo conseguente alla colpa professionale. “
Circa il danno da invalidità temporanea il collegio ha argomentato come “Il percorso di cure sopra descritto impiegò un periodo di tempo ascrivibile a danno biologico transeunte extra-ordinario legato alla colposa condotta sanitaria a partire da dicembre 2019, epoca in cui il ricorrente sig. avrebbe attendibilmente raggiunto la stabilizzazione clinica Pt_1 per la lesione occorsa il 05/07/2019. E quindi, con necessità qui di “concentrare” il prolungato periodo clinico - all'interno del quale sono comunque identificabili periodi di acuzie clinica intervallati ad altri di quiescenza/benessere - si ritiene di poter indicare, pur con equa approssimazione, una inabilità temporanea assoluta di 7 (sette) giorni, seguito da
150 (centocinquanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, da 120 (centoventi)
pagina 9 di 28 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e da ulteriori 180 (centottanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. Nei vari periodi di “temporanea” sono state precluse (nel periodo al 100%) e limitate negli altri periodi (e a vario grado) le attività comportanti spostamenti in autonomia e tutte le attività implicanti l'uso degli arti inferiori”.(sic relazione pag. 30)
EN risulta particolarmente significativo che la convenuta non abbia CP_1
contestato tali conclusioni e argomentazioni sopra esposte né in corso di at.p. né nel presente giudizio ordinario, risultando quindi non solo provato ma anche pacifico il danno differenziale riscontrato (cfr. da note di udienza conclusive pag. 1 e ss. “La
[...]
non ha contestato le risultanze della espletata CTU…”) Controparte_1
3.La quantificazione economica del danno non patrimoniale
3.1. Il danno biologico
Circa la quantificazione economica del danno, in difetto di altri criteri stabiliti dalla legge, il danno biologico deve essere liquidato in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, nell'ultima edizione disponibile.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono
“vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa
Corte, da ritenersi equo” (in termini Cass.
7.6.2011 n. 12408); recentemente, tale principio
è stato ulteriormente sottolineato evidenziando come le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare
(o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%)” (in termini recentemente Cass. 20.5.2015 n. 10263; Cass.
25.02.2014, n. 4447).
Vieppiù, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito l'opportunità
pagina 10 di 28 dell'utilizzo delle Tabelle di Milano nella determinazione del danno non patrimoniale (cfr.
Cass. 19.12.2019 n. 33770 secondo cui: "Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione").
Premessa l'adozione del meccanismo tabellare come elaborato dal Tribunale di Milano, nel presente giudizio viene in rilievo sul piano giuridico e fattuale, non già una menomazione fisica complessiva, ma esclusivamente un quid pluris come conseguente a condotta colposa medica che si innesta su un pregiudizio fisico già sussistente e riconducibile al sinistro.
A riguardo, è stato precisato da consolidato orientamento come “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario…. è una questione di diritto, e non di mero fatto, individuare secondo quale criterio giuridico debbano sceverarsi, dal novero delle conseguenze dannose provocate da una lesione della salute, quelle che, sole, possano dirsi risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c. Ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile, quindi, occorre accertare se la condizione preesistente (o anche contemporaneamente determinatasi, ma per causa indipendente) del soggetto leso abbia o meno una incidenza causale sulla sua condizione finale, se cioè essa possa ritenersi concorrente, e non meramente coesistente.” Cass. 30.07.2024, n.21261; per il principio
Cass. 19.03.2014, n.6341; Cass. 28.06.2023, n.18442 che fa salvo sia il criterio equitativo;
nello stesso senso Cass. 29.09.2022, n. 28327 che ha sottolineato come “il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Tale principio
pagina 11 di 28 resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile”
In ragione di quanto esposto, pertanto, “in caso di coesistenza - come nella specie - di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dall'errore medico, , e quella provocata dall'errore medico,), siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico”. (Cass. 21261/2024 cit.)
Presupposto logico giuridico, pertanto, per la configurabilità di un danno differenziale concretamente risarcibile è costituito dalla sussistenza di percentuale di invalidità superiore rispetto a quella “ineliminabile” e, in parte qua, eziologicamente riconducibile alla condotta negligente del sanitario;
quest'ultima condotta deve porsi in rapporto di vera e propria “concorrenza” con la menomazione.
Tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie: come puntualmente esposto dai
CTU e riportato nel paragrafo precedente, si può esprimere una delibazione positiva sulla riconducibilità causale di parte del pregiudizio fisico proprio all'operato dei sanitari.
Sotto ulteriore e connesso profilo, inoltre, secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: "nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza." (Cass. 27.5.2019, n. 14364 da ultimo, Cass. 7.2.2017, n. 3121; Cass 21.6.2013, n.10303, Rv. 623138-01)
Tanto premesso in via generale, ritenuta corretta, nel caso concreto, la valutazione operata dai consulenti del giudice, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età del danneggiato, sig. non già al momento dell'incidente, ma, Pt_1
pagina 12 di 28 al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero, nel caso di specie, quindi 49 anni (essendo l'attore nato il [...], risultando eseguita la prima operazione in data 16.7.2019 e ultimata l'inabilità temporanea in data 18.12.2020 tenuto conto dei giorni indicati dai CTU per il periodo di inabilità temporanea, pari a 457, al netto del periodo di invalidità temporanea comunque conseguente all'operazione).
L'importo risarcitorio in termini economici viene ottenuto operando la differenza tra il valore economico di punto biologico pari a 22 (€ 93.430,00) e il valore di punto biologico pari a 13 (€ 37.879,00 ).
Tale modus procedendi, oltre che riconosciuto da entrambe le parti in giudizio, è coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario…”(Cass.
21261/2024 cit)
La differenza come calcolata, corrispondente al danno iatrogeno complessivo , risulta pari a € 55.551 in base alle Tabelle maggiormente aggiornate al 2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico anatomico funzionale nonché dinamico-relazionale (voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce B); tale sofferenza , nel caso di specie, può ritenersi provata concretamente sia in ragione dell'accertamento di una maggiore usura lavorativa che, implica per il sig. una Pt_1
sofferenza quanto meno pari rispetto a quella ordinariamente conseguente a un punto di danno quale quello emerso.
In parte qua non risulta condivisibile l'impostazione di parte convenuta secondo cui unico elemento risarcibile è costituito dal danno biologico strictu sensu inteso, (ovvero la voce A) afferente al pregiudizio fisico e alla lesione dinamico relazionale con esclusione della sofferenza morale, indicata sub. B
Anzitutto tale ricostruzione risulta formulata per la prima volta nelle note scritte conclusive (€ 57.834,00 (danno biologico 22% - 48 anni) - € 25.083,00 (danno biologico
13% - 48 anni) = € 32.751,00 (danno biologico iatrogeno” cfr. pag. 4) ; al contrario, in pagina 13 di 28 comparsa di costituzione lo stessa convenuta aveva correttamente esposto CP_1 valori diversi, inclusivi anche della voce A della Tabella: a quest'ultimo proposito, la stessa convenuta, pur errando sui valori di riferimento delle tabelle applicabili riconosceva, a titolo di danno iatrogeno, l'importo di € 48.110,00 “dato dalla differenza tra il danno non patrimoniale risarcibile per una IP del 22% (€ 80.915,00) e il danno non patrimoniale risarcibile per una IP del 13% (€ 32.805,00).” e quindi confermando nel computo anche il riconoscimento della sofferenza morale come da voce sub B.
In altri termini, il nuovo e riduttivo calcolo integra un vero e proprio venire contra factum proprium
In ogni caso, la stima , come effettuata dalla convenuta nei propri scritti conclusivi, è non condivisibile
Anzitutto, sotto il profilo giuridico, la quota di valore economico di danno afferente alla sfera morale soggettiva come indicata in tabella sub colonna B si pone su un piano diverso rispetto alla “personalizzazione” (su cui amplius infra) dovendosi riconoscere comunque in via presuntiva tale valore quale componente del danno complessivo non patrimoniale oggetto di risarcimento per un danno biologico di valore punto come stimato;
in altri termini, a riguardo, pur non sussistendo alcun automatismo, tale valore è attribuito in via presuntiva per il punto di danno biologico riconosciuto, in base a principi e criteri giurisprudenziali di merito adottate dall'Osservatorio e inseriti nelle Tabelle
Nel caso concreto, in punto di fatto, a fortiori, il collegio peritale ha comunque riconosciuto non solo un certo grado di sofferenza psicofisica al ma soprattutto ha Pt_1 ricondotto tali problematiche all'ambito lavorativo evidenziando comunque una maggiore penosità nell'esercizio dell'attività lavorativa di falegname (su cui altresì anche infra) ; al contrario, la nulla ha eccepito sul punto CP_1
In definitiva il danno non patrimoniale di natura iatrogena, relativo al danno biologico permanente , viene stimato, ad oggi nella misura di € 55.551.
In relazione all'invalidità temporanea, l'ammontare risarcitorio viene computato sulla base dell'importo pari a €115,00 al giorno come relativo all'invalidità temporanea assoluta, secondo le Tabelle maggiormente aggiornate del Tribunale di Milano del 2024.
pagina 14 di 28 Il totale del danno biologico temporaneo riconosciuto risulta pari a € 25.817,50 (
Invalidità temporanea totale per 7 giorni € 805,00; Invalidità temporanea parziale al
75% per 150 giorni € 12.937,50; Invalidità temporanea parziale al 50% per 120 giorni pari a € 6.900,00; Invalidità temporanea parziale al 25% per 180 giorni pari a € 5.175,00)
3.2.La personalizzazione del danno
La difesa di parte ricorrente ha chiesto che ai fini risarcitori si effettui una stima del danno che tenga conto del criterio della personalizzazione, avendo esso inciso in modo speciale sull'attore, (cfr. ricorso pag. 25 anche note conclusive pag. 2 in cui è formulata domanda di personalizzazione del danno, “nel suo massimo grado, in considerazione delle ripercussioni che i postumi invalidanti hanno determinato sulla vita personale del signor
e sulla sua sfera lavorativa cagionando un danno da cenestesi”) Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto argomentato , con motivazione che merita di essere integralmente riproposta, che “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (Cass. 21.9.2017, n. 21939)
pagina 15 di 28 In modo ancor più incisivo, la Cassazione ha evidenziato altresì come “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 11.11.2019 n.28988)
Il giudice pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovrà in primis tenere conto delle conseguenze “ordinarie” dell'evento lesivo - ossia quelle
“ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” - e, in secundis, procedere a personalizzare il quantum risarcitorio così determinato alla luce dei pregiudizi peculiari occorsi nel caso concreto - ossia legati “all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” - (cfr. Cass.
4.2.2020 n.2463, da ultimo Cass.
17.5.2022 n. 15733
Premesse tali coordinate giurisprudenziali generali, in relazione alle ripercussioni sulla propria vita, l'attore non ha dedotto né documentato o altrimenti provato concrete ripercussioni esistenziali eccedenti quelle normalmente conseguenti a un pregiudizio fisico corrispondente al punto di danno biologico come rideterminato e conseguente all'esito della condotta colpevole medica.
pagina 16 di 28 A riguardo non sono stati formulati capitoli di prova testimoniali su aspetti incidenti il profilo dinamico relazionale, né la CTU ha evidenziato particolari problematicità in ordine a tale profilo: le relazioni dell'elaborato in parte qua, non sono state contestate dal ricorrente.
In relazione al profilo da cenestesi lavorativa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il relativo danno, inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale, futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa, è risarcibile come danno biologico. (Cass. 08.11.2007, n. 23293 Cass. 24.02.2011, n. 4493
Cass. 21.06.2012, n. 10321)
EN, in linea di principio tale profilo trova quindi adeguato ristoro nel risarcimento del danno biologico come riconosciuto, essendo quantificato il valore punto anche con riferimento a tale aspetto: si precisa infatti, come sopra esposto, che il valore economico è determinato anche dal grado di sofferenza soggettiva includente, almeno secondo valori standard, anche la maggiore penosità sul lavoro.
In ordine a tale profilo, i CTU, pur riconoscendo un indubbio maggior aggravio nell'esercizio della funzione di falegname, da un lato hanno ricondotto tale profilo, almeno in parte “alla lesione articolare primitiva” e dall'altro hanno espressamente valutato tale aspetto come ordinariamente conseguente alla tipologia di lesione.
In ragione di quanto esposto, anche sotto tale profilo, la domanda di personalizzazione risulta infondata.
3.3. La rendita e le conseguenze in punto di risarcimento CP_2
Parte convenuta ha formulato espressamente eccezione di compensazione con gli importi corrisposti da al sig. in conseguenza del sinistro. CP_2 Pt_1
A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ”il credito risarcitorio della vittima per danno biologico non può ridursi per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, salvo che quest'ultimo abbia indennizzato proprio il danno biologico, e nella misura in cui l'abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio”; in secondo luogo, inoltre,” l' per le somme pagate a titolo di danno patrimoniale alla CP_2 vittima può surrogarsi nei confronti del responsabile nella misura in cui quest'ultimo abbia
pagina 17 di 28 effettivamente causato un danno patrimoniale, e fino al limite di quest'ultimo” (in termini recentemente Cass. 30.8. 2016, n. 17407)
Particolarmente significativa risulta essere a fini risarcitori la nozione di danno differenziale;
la Cassazione ha affermato che esso deve essere determinato "sottraendo dall'importo del danno complessivo quello delle prestazioni liquidate dall Da ciò CP_2
deriva che l'infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell'assicurazione del responsabile civile all'indennizzo del danno biologico ricevuto dall oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della voce relativa al danno CP_2
patrimoniale da sempre ricompreso nell'indennizzo .(Cass. 25.5.2004 n. 10035) CP_2
E' stato ulteriormente argomentato come “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 CP_2
ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_2
tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_2
capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_2 destinata a ristorare il danno biologico permanente” Cass 23.06.2021, n.17967)
In ragione di quanto esposto, pertanto, il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non consiste nel sottrarre per l'intero l'indennizzo dal credito risarcitorio CP_2
calcolato a monte, ma nel sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio secondo il CP_2
pagina 18 di 28 criterio delle c.d. “poste omogenee”. (Corte appello Milano 23.09.2024, n.2505)
In altri termini, il divieto di duplicazione deriva dalla necessità di evitare un'indebita locupletazione del danneggiato che, in caso contrario, per il medesimo fatto lesivo, risulterebbe beneficiario sia della prestazione assistenziale erogata dall'ente pubblico sia di quella dell'assicurazione privata.
Sul piano matematico contabile, è stato altresì recentemente precisato, che dal risarcimento del danno che il danneggiante deve corrispondere all'infortunato, per evitare una sua ingiustificata locupletazione ed un corrispondente ingiustificato aggravio degli obbligati, deve detrarsi la capitalizzazione della rendita dell'istituto pubblico assicurativo o previdenziali e non soltanto i ratei già corrisposti, perché per la surroga di questo, stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di tale volontà dell' , determinante altresì l'impossibilità per il terzo responsabile di Pt_3
opporgli eventuali successivi accordi con il danneggia (nel merito recentemente Corte appello Milano, sez. II, 08.10.2014, n. 3464; Cass. 15.4.1998 n. 3806; , Cass. 17.1.2003 n.
604),
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto, nel presente giudizio, a fronte di ordine di esibizione e richiesta di informazioni ha precisato l'ammontare della rendita CP_2
, anche mediante attualizzazione del valore economico, riconosciuta a specificando Pt_1
altresì le singole voci
Segnatamente, i costi sostenuti dall' alla data del 30.04.2024, ammontano a CP_2
€144.523,09.
A riguardo, è stata riconosciuta una Indennità per inabilità temporanea per il periodo dal
9.07.2019 al 12.07.2020, pari a 370 gg., per un importo pari a € 18.000,23 nonché un'
Indennità per inabilità temporanea – ricaduta, dal 24/03/2021 al 06/02/2022, pari a 320 gg per un ulteriore importo di € 14.763,63
In relazione alla rendita, è stato evidenziato un Valore Capitale della Rendita calcolata al 30.04.2024 per postumi pari al 20% – suddiviso in danno biologico € 45.895,09 e
Danno Patrimoniale € 50.378,70 , per un totale di € 96.273,79; circa gli acconti e ratei pagati fino al 29/04/2024 un totale di 15206,04 suddivisi in: - Danno Biologico € 7.084,54
pagina 19 di 28 e Danno Patrimoniale € 8.121,50
EN, tanto premesso, si sottolinea, pacificamente, l'irrilevanza in parte qua degli importi corrisposti per ristorare il danno di natura patrimoniale, risultando rilevanti a titolo di compensazione in relazione alla domanda giudiziale esclusivamente le somme riconosciute a titolo di danno biologico.
Pertanto, l'importo complessivo risulta pari a € 52.979,54 (45.895,09+7.084,54); tale somma è tuttavia riferita al danno biologico strictu sensu inteso, ovvero al pregiudizio anatomico funzionale e al profilo dinamico relazionale, risultando tuttavia estraneo ad esso l'aspetto della sofferenza morale.
EN , al fine di individuare grandezze comparabili secondo le poste omogenee è necessario quindi espungere dal danno non patrimoniale latu sensu inteso come sopra considerato, comprensivo delle voci A e B, la voce B relativa alla sofferenza morale.
Pertanto, in relazione al punto di danno biologico pari a 22% si sottolinea un danno non patrimoniale risarcibile di € 93.430,00 composto da un danno biologico strictu sensu inteso pari € 67.703,00 (colonna a) e un danno morale da sofferenza soggettiva pari a € 25.727
(colonna b).
In relazione al danno biologico pari a 13 (ordinariamente conseguente al sinistro) si evidenzia un danno non patrimoniale risarcibile latu sensu inteso pari a € 37.879,00 composto da un danno biologico strictu sensu inteso di € 29.364,00, con sofferenza morale soggettiva pari a €8.515.
In ragione di quanto esposto, pertanto, anzitutto, il danno iatrogeno relativo alla voce afferente alla sfera di sofferenza morale soggettiva risulta pari a € 17.212,00 (25727- 8515): tale importo non può essere posto a compensazione con le poste in quanto voce CP_2 estranea al profilo di danno ristorato da nell'erogazione della sua pensione CP_2
Al contrario, in relazione al danno biologico strictu sensu inteso, il differenziale risulta essere pari a 38.339 (67.703-29.364).
In relazione a tale importo rileva il quantum erogato o erogando da pari a € CP_2
52.979,54; la compensazione viene effettuata tuttavia non secondo il modus procedendi suggerito dalla convenuta;
la somma corrisposta da non incide infatti immediatamente CP_2
pagina 20 di 28 e direttamente sul differenziale di danno biologico come calcolato: essa infatti è relativa all'intero danno subito e, pertanto, viene posta a compensazione, anzitutto con l'intera somma riconosciuta per il punto di danno biologico pari a 13 (€ 29.364).
Effettuata tale prima compensazione, si ottiene la somma erogata da eccedente il CP_2
valore economico del danno biologico strictu sensu inteso come ordinariamente derivante dall'infortunio sul lavoro;
tale somma risulta pari a €23.615,54; orbene solo tale ultimo importo può essere posto a compensazione sul differenziale come calcolato e relativo al quid pluris in termini economici conseguente all'aggravamento
Pertanto, all'esito dei citati calcoli, pur considerando la posta residua comunque CP_2
un credito a titolo di danno biologico strictu sensu inteso in capo al Cadei pari a € €
14.723,46 (38.339- 23.615,54)
L'eccezione di compensazione è quindi solo parzialmente fondata con riferimento al danno biologico permanente.
Al contrario, la citata eccezione è infondata in relazione all'invalidità temporanea
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale infatti L'"indennità di temporanea" di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965 liquidata dall attiene, infatti, al solo CP_2
danno patrimoniale subito da un lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni - che si trovi quindi impossibilitato a svolgere la propria attività nel periodo in cui è malato (con conseguente perdita della retribuzione) - e non copre il danno alla integrità fisica da inabilità temporanea, per come del resto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. “ in termini Corte appello Roma 01.02.2022, n.258; per il principio Cass. 18.05.2020, n.9083; Cass., 01.08.2018, n.20392; secondo cui “l'indennizzo erogato dall ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, non copre il danno biologico CP_2
da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con il
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente;
”)
Il danno da invalidità temporanea, come indicato nel paragrafo precedente, è quindi interamente dovuto dalla convenuta in quanto la rendita invero, afferisce in via CP_2
esclusiva al profilo di perdita patrimoniale come conseguente all'impossibilità per il pagina 21 di 28 lavoratore di prestare la propria attività
In definitiva il danno non patrimoniale risulta pari a € 57.752,96 , derivante dalla somma tra danno biologico strictu sensu inteso (detratta la somma , sofferenza CP_2
morale e danno da invalidità temporanea (14.723,46+€ 17.212,00+ 25.817,50).
4.Il danno patrimoniale
L'attore ha esposto una spesa significativa per spese mediche certificate pari a €
21.897,68. .
A riguardo, in risposta a specifico quesito, i consulenti hanno esplicato come” Le spese mediche e di cura in atti sono tutte da riferire a visite, indagini e trattamenti resi necessari dalla colposa condotta professionale, dovendo distinguere e precisare: € 2.735,99 erano state sostenute per ticket farmacie, visite ed esami ematochimici ed €16.099,74 → esborso per équipe chirurgica e ricovero ospedaliero che il sig. ha deciso di effettuare in Pt_1
regime privatistico con Sanitario di fiducia, scelta che non si intende discutere rimettendo ovviamente ogni ulteriore decisione al Sig. Giudice, precisando i sottoscritti CTU – sul piano strettamente tecnico – che l'intervento avrebbe potuto essere svolto con la medesima tempistica e le stesse attese terapeutiche in regine di SSN.(sic relazione pag. 31 e ss)
I CTU hanno altresì attestato l'esborso di “€ 3.000,00 → relazione medico legale ed
Euro 61,95 → copia cartelle cliniche”
A riguardo, , anzitutto, si ritiene meritevole di tutela risarcitoria l'esborso sostenuto per l'acquisto di medicinali e il pagamento di esami diagnostici nonché per ottenere copia di cartelle cliniche , invero non specificatamente contestate dalla convenuta e aventi ad oggetto, comunque l'acquisto di beni e servizi necessari per la guarigione, non altrimenti reperibili;
pertanto, è riconosciuto anzitutto un esborso pari a €2796,99 ( 2735,99 + 61 )
Sotto ulteriore e connesso profilo, il costo della relazione medico legale deve essere computato unitamente a quello per ctp e sarà quindi oggetto di separata valutazione insieme ad esso (amplius prossimo paragrafo).
Questione controversa si pone con riferimento agli esborsi per equipe chirurgica per intervento effettuato in regime privatistico
Il Tribunale è consapevole di due orientamenti contrastanti in giurisprudenza pagina 22 di 28 Segnatamente, in base a una prima e maggioritaria impostazione “l'obbligo di rivolgersi
a struttura sanitaria pubblica anzichè privata risulta invero priva di base normativa e logica… avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione (anche) ai sensi dell'art. 1227
c.c. deve sottolinearsi come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che il suindicato articolo preveda invero due distinte fattispecie: al comma 1 risulta disciplinato il concorso del fatto colposo del danneggiato;
al comma 2, là dove si afferma che non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, la norma ha riguardo all'ipotesi del c.d. danno evitabile (cfr., con riferimento al rimborso di spese mediche per cure ed interventi effettuati all'estero, Cass., 27/10/2015, n. 21782).Relativamente a quest'ultima figura s è osservato che - come autorevolmente sostenuto anche in dottrina - la previsione del comma 2 non va intesa con riferimento ai soli danni conseguenza dell'inadempimento o del c.d. danno base di cui al comma 1 bensì anche come previsione di danni la cui produzione ricade interamente nella sfera di controllo del danneggiato la cui condotta
(omissiva) si ponga come causa interruttiva del danno originario causato dal debitore/danneggiato, venendo a configurarsi come causa prossima ed assorbente, e pertanto esclusiva, di un (nuovo e diverso) danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare mantenendo un comportamento improntato a buona fede o correttezza;
con la conseguenza che esso va a quest'ultimo interamente ascritto, e il medesimo
(creditore/danneggiato) è tenuto a sopportarne in via esclusiva le conseguenze i v. Cass.,
27/10/2015, n. 21782).Trattandosi in particolare di valutare la condotta mantenuta dal paziente danneggiato/creditore ed odierno ricorrente in conseguenza di danno evento ascrivibile all'esclusiva responsabilità altrui, deve valutarsi se gli stessi siano suscettibili di essere considerati a) quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento, a tale stregua rimanendo a carico del danneggiante, ovvero b) determinativi dell'interruzione del nesso di causalità, e pertanto ridondanti ad esclusivo carico dello stesso creditore/danneggiato.EN, essendo nella specie rimasto incontestato che la cura de qua è stata utile ed anzi necessaria, è allora senz'altro l'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (e non già quelle del c.d. danno evitabile di cui al comma 2 medesimo articolo) a venire nel caso in rilievo.” in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.02.2019, n.5801)
pagina 23 di 28 In ragione di tale orientamento è quindi riconosciuta una piena equivalenza circa l'opzione terapeutica prescelta, pubblica o privata, né la decisione di affidarsi a cure private risulta ex se idonea a integrare ipotesi ex art. 1227 secondo comma c.c. , potendo al più, essere inquadrata nell'ambito del primo comma ma solo in caso di inutilità accertata delle cure.
Ulteriore e diverso orientamento, viceversa, ritiene ragionevole la previsione di oneri aggiuntivi sul piano probatorio a carico del danneggiato, a fini di domanda risarcitoria per il rimborso di spese sostenute in caso di cure erogate da strutture private, affermando un prius logico giuridico per le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (Cass.
29.04.2015 n. 8693 “Quanto alla riduzione delle spese mediche, correttamente la Corte
d'appello rigetta il gravame con congrua motivazione. Infatti detta Corte rileva che il R. non ha fornito la prova che terapie private fossero necessarie per la sua patologia, per non essere terapie analogamente efficaci erogabili dal servizio sanitario nazionale, sicchè se il suddetto R. ritenne di utilizzare strutture private per ragioni personali, non può essergli riconosciuto alcun indennizzo a fronte di esborsi per cure, che avrebbe potuto ottenere gratuitamente. Corte di Appello di Roma 3653/2018 Tribunale, Lecce, 12.01.2016 n. 60).
EN pur volendo accedere al secondo e minoritario degli orientamenti sopra evidenziati, nel caso concreto, l'attore ha puntualmente dedotto come la tipologia di intervento a cui era sottoposto presso la clinica di Rozzano era di carattere CP_4 altamente specialistico;
segnatamente, detta struttura era competente, in “metodica
Ilizarov”;, pur se astrattamente la tipologia di intervento poteva essere ancora svolta presso il SSN (come rilevato dai CTU) purtuttavia non era evidentemente assicurato il medesimo grado di competenza rispetto al citato centro specialistico.
Sotto ulteriore e connesso profilo, nel caso concreto, rileva altresì l'assorbente circostanza che il sig. si era già sottoposto a intervento presso il Policlinico in Pt_1 relazione alla frattura all'arto e l'esito era stato negativo, costituendo tale profilo ulteriore elemento incidente sul rapporto necessariamente fiduciario che deve sussistere tra paziente e struttura non potendosi ragionevolmente quindi addebitare sul paziente la decisione di cambiare ente in caso di mancato miglioramento;
infine, sotto tale aspetto , è comunque pagina 24 di 28 pacifico e comprovato che il sig. proprio attraverso l'accesso presso la clinica Pt_1
di Rozzano, riusciva a risolvere il problema di salute come determinato a causa CP_4
di negligenza medica presso la struttura pubblica.
In definitiva in ragione di quanto esposto, si riconosce a titolo risarcitorio l'ulteriore esborso di € 16.099,74.
La somma complessiva dovuta a titolo di danno patrimoniale risulta quindi pari a €
18.896,73 (16.099,74+ 2.796,99).
5. La determinazione del danno complessivo
In ragione di quanto esposto è possibile quantificare l'ammontare del danno risarcibile
Segnatamente, il danno complessivo, come derivante da danno non patrimoniale e danno patrimoniale , risulta pari a € 76.649,69 ( 57.752,96 + 18.896,73)
La citata somma deve essere oggetto di devalutazione al momento dell'intervento subito presso il Policlinico , (16 luglio 2019) in quanto a quella data si CP_1
verificava l'evento pregiudizievole nei confronti del in relazione particolare causale. Pt_1
con il danno iatrogeno
L'importo ottenuto ( € 65.512,56) parametrato al momento del sinistro, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino al momento della pubblicazione della sentenza: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del
17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n. 10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n. 18445).
Il quantum risarcitorio, aggiornato all'attualità , e dovuto a carico della
[...]
, risulta pari a € 83.573,10; su tale somma sono dovuti interessi Controparte_1
nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo
6.Le spese
pagina 25 di 28 Le spese del presente giudizio sono addebitate sulla resistente soccombente CP_1
ex art. 91 c.p.c.
La compensazione non è giustificata dall'omessa comunicazione della rendita esatta corrisposta da sia in quanto la aveva avuto accesso a documentazione di CP_2 CP_1
provenienza attestante la rendita, sebbene parziale, ma da cui potevano ricavarsi CP_2
riferimenti utili per una quantificazione generica e sommaria dell'importo indennitario rilevante (cfr. doc. 6) , sia in quanto la medesima poteva richiedere CP_1
integrazioni sia in quanto non è stata comunque neanche formulata alcuna offerta transattiva.
I compensi si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €52000 e €260000 (valore effettivo) applicando il parametro compreso tra il minimo e il medio per le fasi di studio e introduttiva (la causa era già nota nei profili fattuali per aver svolto in precedenza a.t.p. e il ricorso, sebbene maggiormente articolato in punto di diritto, è prevalentemente analogo al ricorso per a.t.p. ), minima per l'istruttoria, (in assenza di memorie, limitata ad un'udienza, e di carattere documentale), minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questione già affrontate e limitata a una singola udienza in forma scritta), risultando quindi pari a €8097,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca da bollo (27) e contributo (759).
Parimenti fondata la domanda per il rimborso delle spese legali della fase di a.t.p.
A riguardo, come precisato dalla giurisprudenza trattandosi di spese affrontate in un procedimento anteriore e strumentalmente collegato alla domanda del giudizio di merito ed alla sua decisione, esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite e devono essere poste a carico della parte riconosciuta soccombente (da ultimo
Cass. 7.6. 2019, n. 15492)
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per procedimenti di istruzione preventiva dal valore indeterminabile complessità media applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, assorbita dalla CTU, risultando quindi pari a € 2.698,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa oltre spese di marca da bollo (27) e contributo (259)
pagina 26 di 28 Le spese della CTU come liquidate con separato decreto, sono addebitate interamente a carico di parte resistente soccombente.
Parimenti fondata, sebbene non nei termini esposti, la domanda di rimborso per le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), aventi natura di allegazione difensiva tecnica: come precisato dalla Cassazione, esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
(Cassazione del 18.5.2015 n. 10173)
A riguardo, parte attrice deduce infatti sia un pagamento di €3000 omnia ( 2452 oltre oneri) per la relazione medico legale di parte redatta in fase stragiudiziale;
tale pagamento è documentato con fattura sub doc. 47 e accertato in sede di CTU;
in aggiunta deduce una somma ulteriore di €2196,00 (1800 oltre oneri) per compensi del medesimo ctp per assistenza in corso di a.t.p. (doc. 48); il totale richiesto per assistenza stragiudiziale risulta quindi pari a 5196,00 omnia.
L'importo è eccessivo assumendo quale parametro il compenso riconosciuto a ogni singolo CTU, come liquidato, pari a € 2742,98 a titolo di onorario oltre oneri (3.346,44 ciascuno) .
EN, riconoscendo una maggiore complessità nell'attività dei CTU, si stima come congruo in via equitativa un compenso pari a €3000 omnia per l'attività professionale prestata dal consulente medico legale di parte, sia con riferimento alla fase stragiudiziale sia con riferimento alla fase giudiziale.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della stante i contrasti giurisprudenziali sopra evidenziati per la quantificazione del CP_1
danno e la complessità della causa.
Si dispone la trasmissione del ricorso e della sentenza a sede competente di Pavia, CP_2
per le opportune valutazioni circa l'esercizio diritto di rivalsa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
pagina 27 di 28 - I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte ricorrente (c.f. ) e, per l'effetto condanna Parte_1 C.F._1
(cf. , al pagamento di € 83.573,10 Controparte_1 P.IVA_1
nei confronti di oltre interessi nella misura legale dalla data di Parte_1
pubblicazione al soddisfo;
- II) condanna altresì a rimborsare a Controparte_1
parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese ed Parte_1
€8097 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, oltre a €3.000,00 per consulenza di parte;
-III) condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 parte attrice le spese di lite della fase di a.t.p., che si liquidano in € 286,00 Parte_1 per spese ed €2698,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV)addebita in via definitiva le spese della CTU della fase di a.t.p., come liquidate con separato decreto, su parte convenuta . Controparte_1
V)Dispone a cura della Cancelleria la trasmissione del ricorso e della sentenza all'
di Pavia. CP_9
Pavia, 15 febbraio 2025
Il Giudice
Cameli Renato
pagina 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 479/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via Boschetti 6 presso lo studio degli avv.ti Cristian Cerza e Thomas Marco
Fiamingo che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Pavia – Via Riviera n. 39/H, presso lo studio dell'avv. Marina
Santagostino che lo rappresenta e difende giusta procura allegata i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 4.2.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente,
pagina 1 di 28 per parte ricorrente “ Voglia L'Ill Tribunale di Pavia, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, In via principale - accertare, per i motivi esposti in premessa,
l'esclusiva responsabilità di (Cod. Controparte_1
Fisc. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Pavia (PV), Viale Golgi n. 19 in ordine al danno iatrogeno di natura colposa subito dal signor in conseguenza delle sopra descritte condotte di Pt_1 malpractice medica e, per l'effetto, - condannare la resistente al risarcimento dei danni subiti dal signor così come quantificati dal Collegio peritale in sede di procedimento Pt_1
per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ed in particolare: o danno non patrimoniale permanente da calcolarsi in regime differenziale per euro 51.860,10
(comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi alla data del 30 aprile 2024), ovvero le somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del 1° maggio 2024 sino al saldo;
o danno non patrimoniale temporaneo per complessivi euro
22.001,00, ovvero le somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
danno patrimoniale relativo alle spese mediche certificate per euro 21.897,68, oltre la refusione dei compensi professionali corrisposti dal signor al proprio CTP Dott. per Pt_1 Per_1
la ulteriore consulenza prestata durante il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per euro
2.198,50 e ai CTU, Dott. e Dott. così come liquidati dal Tribunale di Per_2 Per_3
Pavia per euro 3.346,44 ciascuno, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello cautelare anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. “
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO: dato atto che il danno differenziale (iatrogeno) imputabile alla Controparte_1
è pari al 9% (dal 14^ al 22^) e il signor ha ottenuto il
[...] Parte_1
risarcimento del danno, per quanto consta, tramite la rendita n. 516687214 del 07-2019, costituita a suo favore dall' , respingere la domanda risarcitoria come ex adverso CP_2
pagina 2 di 28 quantificata, in quanto infondata in fatto e in diritto e voglia porre a carico della
solo la somma che risultasse ancora dovuta Controparte_1 alla luce delle considerazioni svolte in atti e nelle note d'udienza; IN OGNI CASO: con compensazione delle spese di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, il sig. evocava in giudizio la Parte_2 [...]
o ), al fine di far accertare Controparte_1 CP_1Controparte_3 CP_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura convenuta in ordine a danno iatrogeno subito dal ricorrente e, conseguentemente, ottenere risarcimento del danno quantificato in €
77.870,35 per danno non patrimoniale permanente, € 22.001,00, per danno non patrimoniale temporaneo, € 21.897,68 per danno patrimoniale per spese mediche, oltre che costi di CTU e CTP.
A supporto della propria domanda, parte ricorrente deduceva che: in data 05 luglio
2019, mentre si trovava sul luogo di lavoro, era stato colpito all'arto inferiore destro da pannelli in compensato di grandi dimensioni in caduta durante mobilizzazione degli stessi;
era soccorso da personale del 118 e poi era stato trasportato presso il Controparte_1
, ove era ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del
[...]
medesimo nosocomio per "trauma contusivo gamba e caviglia dx sul posto di lavoro
(caduta fogli di compensato) per cui si procurava frattura esposta alla caviglia …”; in data
16 luglio 2019, il ricorrente veniva quindi sottoposto ad intervento chirurgico di "ORIF malleolo mediale con fili di K e fissazione esterna con montaggio a delta tibio-calcaneare"; il sig. era stato quindi dimesso, sebbene venissero programmati ulteriori sedute per Pt_1
medicazioni e controlli;
in data 13 settembre 2019 il signor era stato nuovamente Pt_1
ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell' Controparte_1
" di Pavia per essere sottoposto, nella stessa data, ad intervento chirurgico di
[...] CP_1
rimozione del fissatore esterno "[...] posizionato il 16/07/2019 su frattura lussazione caviglia dx" ; nei mesi successivi, in occasione delle ulteriori visite e degli esami di accertamento, erano state riscontrate ulteriori complicanze;
segnatamente, in data 22 marzo pagina 3 di 28 2021, presso l' di Rozzano, a cui si era rivolto, veniva eseguito esame Controparte_4
radiografico preoperatorio "Esiti non consolidati di frattura del malleolo mediale trattata con vite. Pseudoartrosi della diafasi distale del perone. Severa alterazione degenerativa della tibio-tarsica associata ad alterazione dei rapporti articolari. Tumefazione da edema periarticolare. Entesopatia calcifica dell'achilleo “; all'esito delle operazioni e di ulteriori problematiche, stante i gravi patimenti ad oggi persistenti ed al fine di fare chiarezza sulla propria situazione clinica, il signor si era sottoposto a perizia medico legale presso il Pt_1
Dott. ; questi aveva accertato un “ danno iatrogeno di natura colposa è Persona_4
pertanto da identificarsi quale quid pluris menomativo eccedente, da valutare nel range intercorrente tra l'undicesimo ed il ventiduesimo punto percentuale (da 11 a 22%).”; formulava richiesta risarcitoria nei confronti del Policlinico che, tuttavia non aveva risposto;
era stato quindi instaurato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Pavia a cui aveva partecipato anche il;
all'esito del procedimento Controparte_1
di a.t.p. era stata riconosciuta la responsabilità professionale in capo al e un CP_1
danno iatrogeno conseguente, e, segnatamente, un “danno alla salute addebitabile si calcola in 9 punti dal 14^ al 22^ punto” ; erano stati parimenti accertati dai CTU una maggior fatica nell'ambito dell'attività lavorativa, un danno da invalidità temporanea e le spese mediche sostenute;
sussistevano i presupposti per la personalizzazione.
Si costituiva la , contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccependo che: il ricorrente era già stato risarcito dall' in quanto CP_2
l'Istituto assicurativo aveva costituito una rendita a suo favore a far data dal luglio 2019, riconoscendogli un grado di inabilità pari al 20%; il sig. era stato ricoverato e curato Pt_1
presso il e poi aveva deciso autonomamente di avvalersi di ulteriori Controparte_1
strutture; in sede di a.t.p. la non aveva aderito alla proposta conciliativa in CP_1
quanto il sig. cadei non aveva esplicitato il ricavo derivante dalla pensione il credito CP_2 risarcitorio, per l'effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si era trasferito ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinavano l'istituto della surrogazione;
il danneggiato, dunque, per l'effetto del pagamento dell'indennizzo aveva perso la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata e, non essendo più
pagina 4 di 28 creditore, nessun risarcimento poteva essere preteso dal responsabile;
la quantificazione del danno differenziale come effettuata da parte ricorrente non era corretta;
la personalizzazione del danno, in quanto non costituente un automatismo, non era dovuta;
secondo la preferibile giurisprudenza di merito, l'esborso per le spese mediche presso la struttura privata non era dovuto.
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, fascicolo a.t.p. r.g. 4826/2022 nonché ordine di esibizione /richiesta di informazioni a avente CP_2
ad oggetto il sinistro che aveva coinvolto il sig. e la costituzione per inabilità Parte_1
permanente della rendita N. 516687214 del 07-2019 , con specificazione degli importi finora corrisposti nonché della rendita futura.
All'esito dell'acquisizione della citata documentazione la causa era rinviata per discussione e decisione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 4.2.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note sopra trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La vicenda clinica del sig. e la responsabilità del Parte_1 Controparte_5
[...]
2.Il danno fisico subito dal sig.
[...] Parte_1
3.La quantificazione economica del danno non patrimoniale
3.1. Il danno biologico
3.2.La personalizzazione del danno
3.3. La rendita e le conseguenze in punto di risarcimento CP_2
4.Il danno patrimoniale
5. La determinazione del danno complessivo
6.Le spese
pagina 5 di 28
1.La vicenda clinica del sig. e la responsabilità del Parte_2 Controparte_1
[...]
In punto di fatto, sia la circostanza dell'infortunio occorso al sig. in data Parte_2
05 luglio 2019, mentre si trovava sul luogo di lavoro, (caduta di pannelli in compensato di grandi dimensioni su arto inferiore destro) sia la complessa vicenda clinica conseguente, come puntualmente descritte nel ricorso (cfr. pag. 1), risultano non contestate e debitamente documentate dal ricorrente (cfr. doc. 1-39)
Segnatamente, sono pacifici e documentati, dopo il sinistro, a seguito dell'intervento del
118, sia il trasporto del presso il , sia il ricovero presso Pt_1 Controparte_1
l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio per "trauma contusivo gamba e caviglia dx sul posto di lavoro (caduta fogli di compensato) per cui si procurava frattura esposta alla caviglia …”; parimenti documentato l'intervento in data
16 luglio 2019 per "ORIF malleolo mediale con fili di K e fissazione esterna con montaggio a delta tibio-calcaneare"; parimenti pacifico e documentato che in data 13 settembre 2019 il signor era nuovamente ricoverato presso l'Unità Operativa di Pt_1
Ortopedia e Traumatologia dell' " " di Pavia per essere Controparte_1 CP_1
sottoposto, nella stessa data, ad intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno
"[...] posizionato il 16/07/2019 su frattura lussazione caviglia dx" ; nei mesi successivi, in occasione delle ulteriori visite e degli esami di accertamento, erano state riscontrate ulteriori complicanze;
segnatamente, in data 22 marzo 2021, presso l'Ospedale CP_4
di Rozzano, a cui si era rivolto, veniva eseguito esame radiografico preoperatorio che attestava "Esiti non consolidati di frattura del malleolo mediale trattata con vite.
Pseudoartrosi della diafasi distale del perone. Severa alterazione degenerativa della tibio- tarsica associata ad alterazione dei rapporti articolari. Tumefazione da edema periarticolare. Entesopatia calcifica dell'achilleo “.
Sotto ulteriore e connesso profilo, , a fronte di puntuali deduzioni circa errori in fase di cura supportati da perizia di parte riprodotta in questo giudizio (cfr. doc. 40), è stata pagina 6 di 28 instaurata procedura di a.t.p. r.g. 4826/2022 nei confronti del . CP_1
La relazione del collegio peritale, composto da un medico legale e da un medico specialista in ortopedia, basata su documentazione medica in atti puntualmente riportata, risulta adeguatamente supportata e corredata da riproduzioni di immagini diagnostiche;
essa inoltre è particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel pieno contraddittorio tra le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni
Il Collegio peritale ha puntualmente esposto come” Restano criticità sull'operato dei sanitari intervenuti in ordine alla mancata chiusura della sindesmosi tibio-peroneale distale che risultava interessata posteriormente da una lesione della sindesmosi TP e dalla frattura del terzo malleolo” (sic relazione pag. 24)
Sviluppando le proprie argomentazioni, circa la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli come conseguenti eziologicamente al sinistro, il collegio peritale ha evidenziato come “Il 20/12/2019, al , fu eseguito il 3° intervento chirurgico. CP_1
Intervento chirurgico che consistette in resezione al perone diafisario distale di 1cm circa per “callo fibroso”, chiusura della pinza malleolare con 1 vite trans-peroneo-tibiale tricorticale con rondella, cruentazione al malleolo mediale tibiale con rimozione di callo fibroso ed osteosintesi con 1 vite cannulata con rondella del 4.5mm. Alla dimissione del
21/12/2019 il paziente era inviato a domicilio con doccia gessata (30gg) e scarico assoluto sull'arto inferiore destro. La metodica scelta (ORIF: Open Reduction Internal Fixation) per l'intervento chirurgico del 20/12/2019 (3° intervento chirurgico eseguito nel corso del ricovero 18/12 – 21/12/2019) risulta di per sé idonea a trattare l'esito sfavorevole realizzatosi a seguito del primo intervento chirurgico del 16/07/2019. A livello di studio pre-operatorio il periziando era stato sottoposto a idonee indagini iconografiche atte a porre una corretta diagnosi e a disporre un idoneo planning operatorio (Rx TT destra
14/10, Rx TT destra 02/12 e TC TT destra 18/12/2019). Il 28/01/2020, in day hospital, sempre la fu rimossa (+38 giorni) la vite trans-peroneo-tibiale (4° intervento CP_1 chirurgico). L'analisi della iconografia post-operatoria permette di evidenziare delle criticità in ordine all'operato anche di tale terzo intervento chirurgico eseguito il
pagina 7 di 28 20/12/2019: la pinza malleolare risulterà ancora non ridotta, il malleolo mediale è scarsamente ridotto in evidente perdita di sostanza ossea (bone loss) non compensata, vi è una incongruenza articolare sia del muro mediale che di quello laterale con l'astragalo.
Concludendo, quanto realizzato il 20/12/2019 al non aveva scarse possibilità CP_1
di esito positivo in termini di osteogenesi riparativa e portò ad un fallimento terapeutico con diagnosi posta, a distanza, di pseudoartrosi del malleolo tibiale con diastasi dei monconi di 5mm, pseudoartrosi del perone con diastasi dei monconi di 9mm, distasi della sindesmosi tibio-peroneale distale di 9mm, persistente sub-lussazione della tibio- astragalica, come visibile alle Rx della TT destra del 14/02 e alla TC senza mdc della TT destra del 09/04/2021.” (sic relazione pag. 27)
Ad aggravare ulteriormente il profilo di responsabilità del , il collegio aveva CP_1 precisato come “Si specifica infine, che il sig. di anni 48 al momento del trauma del Pt_1
05/07/2019, non presentava alcuno dei fattori di rischio generale, noti in letteratura di merito, predisponenti una evoluzione della frattura verso una pseudoartrosi” (sic relazione pag. 29)
EN, tali argomentazioni , particolarmente analitiche, non sono state in alcun modo confutate né dai ctp in corso di atp né nel corso del presente giudizio di merito
2.Il danno fisico subito dal sig. Pt_1
Il danno biologico permanente e temporaneo conseguente alla condotta colposa del personale è stato accertato nella procedura di a.t.p. CP_1
Il Collegio peritale in corso di a.t.p. ha infatti specificatamente quantificato il danno biologico permanente e temporaneo subito dal , come eziologicamente riconducibile Pt_1
alla responsabilità professionale medica differenziandolo in modo puntuale e analitico rispetto al pregiudizio fisico come ordinariamente conseguente alla tipologia dell'infortunio, all'intensità del trauma e al carattere della frattura occorsa all'arto inferiore
Segnatamente, il collegio peritale ha sottolineato, in relazione al danno biologico permanente che “All'esito del percorso di cure, residuano postumi a carattere permanente ascrivibili a menomazione che assume la dignità di danno biologico permanente, da calcolarsi in regime c.d. differenziale rispetto ai postumi che ordinariamente si sarebbero
pagina 8 di 28 costituiti in assenza di censurabile condotta professionale. E quindi, considerata la lesione
e le necessità terapeutiche di carattere chirurgico, i postumi ordinari attesi si sarebbero concretati nella misura del 13% (tredici per cento); si tratta con tutta evidenza di una valutazione su base presuntiva - id quod plerumque accidit - e base di partenza per il calcolo del differenziale. Allo stato attuale, l'esame obiettivo ha permesso di evidenziare una condizione anatomo-funzionale ancora impegnata, con postumi a carattere permanente in misura del 22% (ventidue percento) per cui il danno alla salute addebitabile si calcola in 9 punti dal 14^ al 22^ punto. La suddetta valutazione percentualistica del cosiddetto danno biologico per come identificata dagli scriventi CTU, deriva dalla consultazione dei più qualificati barèmes di riferimento e, in particolare: L. Per_5
, U. - Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità CP_6 CP_7
permanente, Giuffrè Ed. 2015; Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico di Ed. 2016 redatto sotto l'egida della SIMLA CP_8
(Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni).” (sic relazione pag. 31)
In risposta a specifico quesito in meriti all'incidenza sulle condizioni di vita, il Collegio peritale ha precisato come “Pur avendo ripreso la medesima attività lavorativa (falegname operaio) senza attuale demansionamento, è da ritenere attendibile che questa venga svolta con “maggior fatica”, condizione intrinsecamente legata alla lesione articolare primitiva
(quella occorsa in luglio 2019), a prescindere dal maggior pregiudizio menomativo conseguente alla colpa professionale. “
Circa il danno da invalidità temporanea il collegio ha argomentato come “Il percorso di cure sopra descritto impiegò un periodo di tempo ascrivibile a danno biologico transeunte extra-ordinario legato alla colposa condotta sanitaria a partire da dicembre 2019, epoca in cui il ricorrente sig. avrebbe attendibilmente raggiunto la stabilizzazione clinica Pt_1 per la lesione occorsa il 05/07/2019. E quindi, con necessità qui di “concentrare” il prolungato periodo clinico - all'interno del quale sono comunque identificabili periodi di acuzie clinica intervallati ad altri di quiescenza/benessere - si ritiene di poter indicare, pur con equa approssimazione, una inabilità temporanea assoluta di 7 (sette) giorni, seguito da
150 (centocinquanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, da 120 (centoventi)
pagina 9 di 28 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e da ulteriori 180 (centottanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. Nei vari periodi di “temporanea” sono state precluse (nel periodo al 100%) e limitate negli altri periodi (e a vario grado) le attività comportanti spostamenti in autonomia e tutte le attività implicanti l'uso degli arti inferiori”.(sic relazione pag. 30)
EN risulta particolarmente significativo che la convenuta non abbia CP_1
contestato tali conclusioni e argomentazioni sopra esposte né in corso di at.p. né nel presente giudizio ordinario, risultando quindi non solo provato ma anche pacifico il danno differenziale riscontrato (cfr. da note di udienza conclusive pag. 1 e ss. “La
[...]
non ha contestato le risultanze della espletata CTU…”) Controparte_1
3.La quantificazione economica del danno non patrimoniale
3.1. Il danno biologico
Circa la quantificazione economica del danno, in difetto di altri criteri stabiliti dalla legge, il danno biologico deve essere liquidato in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, nell'ultima edizione disponibile.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono
“vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa
Corte, da ritenersi equo” (in termini Cass.
7.6.2011 n. 12408); recentemente, tale principio
è stato ulteriormente sottolineato evidenziando come le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare
(o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%)” (in termini recentemente Cass. 20.5.2015 n. 10263; Cass.
25.02.2014, n. 4447).
Vieppiù, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito l'opportunità
pagina 10 di 28 dell'utilizzo delle Tabelle di Milano nella determinazione del danno non patrimoniale (cfr.
Cass. 19.12.2019 n. 33770 secondo cui: "Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione").
Premessa l'adozione del meccanismo tabellare come elaborato dal Tribunale di Milano, nel presente giudizio viene in rilievo sul piano giuridico e fattuale, non già una menomazione fisica complessiva, ma esclusivamente un quid pluris come conseguente a condotta colposa medica che si innesta su un pregiudizio fisico già sussistente e riconducibile al sinistro.
A riguardo, è stato precisato da consolidato orientamento come “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario…. è una questione di diritto, e non di mero fatto, individuare secondo quale criterio giuridico debbano sceverarsi, dal novero delle conseguenze dannose provocate da una lesione della salute, quelle che, sole, possano dirsi risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c. Ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile, quindi, occorre accertare se la condizione preesistente (o anche contemporaneamente determinatasi, ma per causa indipendente) del soggetto leso abbia o meno una incidenza causale sulla sua condizione finale, se cioè essa possa ritenersi concorrente, e non meramente coesistente.” Cass. 30.07.2024, n.21261; per il principio
Cass. 19.03.2014, n.6341; Cass. 28.06.2023, n.18442 che fa salvo sia il criterio equitativo;
nello stesso senso Cass. 29.09.2022, n. 28327 che ha sottolineato come “il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Tale principio
pagina 11 di 28 resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile”
In ragione di quanto esposto, pertanto, “in caso di coesistenza - come nella specie - di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dall'errore medico, , e quella provocata dall'errore medico,), siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico”. (Cass. 21261/2024 cit.)
Presupposto logico giuridico, pertanto, per la configurabilità di un danno differenziale concretamente risarcibile è costituito dalla sussistenza di percentuale di invalidità superiore rispetto a quella “ineliminabile” e, in parte qua, eziologicamente riconducibile alla condotta negligente del sanitario;
quest'ultima condotta deve porsi in rapporto di vera e propria “concorrenza” con la menomazione.
Tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie: come puntualmente esposto dai
CTU e riportato nel paragrafo precedente, si può esprimere una delibazione positiva sulla riconducibilità causale di parte del pregiudizio fisico proprio all'operato dei sanitari.
Sotto ulteriore e connesso profilo, inoltre, secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: "nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza." (Cass. 27.5.2019, n. 14364 da ultimo, Cass. 7.2.2017, n. 3121; Cass 21.6.2013, n.10303, Rv. 623138-01)
Tanto premesso in via generale, ritenuta corretta, nel caso concreto, la valutazione operata dai consulenti del giudice, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età del danneggiato, sig. non già al momento dell'incidente, ma, Pt_1
pagina 12 di 28 al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero, nel caso di specie, quindi 49 anni (essendo l'attore nato il [...], risultando eseguita la prima operazione in data 16.7.2019 e ultimata l'inabilità temporanea in data 18.12.2020 tenuto conto dei giorni indicati dai CTU per il periodo di inabilità temporanea, pari a 457, al netto del periodo di invalidità temporanea comunque conseguente all'operazione).
L'importo risarcitorio in termini economici viene ottenuto operando la differenza tra il valore economico di punto biologico pari a 22 (€ 93.430,00) e il valore di punto biologico pari a 13 (€ 37.879,00 ).
Tale modus procedendi, oltre che riconosciuto da entrambe le parti in giudizio, è coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario…”(Cass.
21261/2024 cit)
La differenza come calcolata, corrispondente al danno iatrogeno complessivo , risulta pari a € 55.551 in base alle Tabelle maggiormente aggiornate al 2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico anatomico funzionale nonché dinamico-relazionale (voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce B); tale sofferenza , nel caso di specie, può ritenersi provata concretamente sia in ragione dell'accertamento di una maggiore usura lavorativa che, implica per il sig. una Pt_1
sofferenza quanto meno pari rispetto a quella ordinariamente conseguente a un punto di danno quale quello emerso.
In parte qua non risulta condivisibile l'impostazione di parte convenuta secondo cui unico elemento risarcibile è costituito dal danno biologico strictu sensu inteso, (ovvero la voce A) afferente al pregiudizio fisico e alla lesione dinamico relazionale con esclusione della sofferenza morale, indicata sub. B
Anzitutto tale ricostruzione risulta formulata per la prima volta nelle note scritte conclusive (€ 57.834,00 (danno biologico 22% - 48 anni) - € 25.083,00 (danno biologico
13% - 48 anni) = € 32.751,00 (danno biologico iatrogeno” cfr. pag. 4) ; al contrario, in pagina 13 di 28 comparsa di costituzione lo stessa convenuta aveva correttamente esposto CP_1 valori diversi, inclusivi anche della voce A della Tabella: a quest'ultimo proposito, la stessa convenuta, pur errando sui valori di riferimento delle tabelle applicabili riconosceva, a titolo di danno iatrogeno, l'importo di € 48.110,00 “dato dalla differenza tra il danno non patrimoniale risarcibile per una IP del 22% (€ 80.915,00) e il danno non patrimoniale risarcibile per una IP del 13% (€ 32.805,00).” e quindi confermando nel computo anche il riconoscimento della sofferenza morale come da voce sub B.
In altri termini, il nuovo e riduttivo calcolo integra un vero e proprio venire contra factum proprium
In ogni caso, la stima , come effettuata dalla convenuta nei propri scritti conclusivi, è non condivisibile
Anzitutto, sotto il profilo giuridico, la quota di valore economico di danno afferente alla sfera morale soggettiva come indicata in tabella sub colonna B si pone su un piano diverso rispetto alla “personalizzazione” (su cui amplius infra) dovendosi riconoscere comunque in via presuntiva tale valore quale componente del danno complessivo non patrimoniale oggetto di risarcimento per un danno biologico di valore punto come stimato;
in altri termini, a riguardo, pur non sussistendo alcun automatismo, tale valore è attribuito in via presuntiva per il punto di danno biologico riconosciuto, in base a principi e criteri giurisprudenziali di merito adottate dall'Osservatorio e inseriti nelle Tabelle
Nel caso concreto, in punto di fatto, a fortiori, il collegio peritale ha comunque riconosciuto non solo un certo grado di sofferenza psicofisica al ma soprattutto ha Pt_1 ricondotto tali problematiche all'ambito lavorativo evidenziando comunque una maggiore penosità nell'esercizio dell'attività lavorativa di falegname (su cui altresì anche infra) ; al contrario, la nulla ha eccepito sul punto CP_1
In definitiva il danno non patrimoniale di natura iatrogena, relativo al danno biologico permanente , viene stimato, ad oggi nella misura di € 55.551.
In relazione all'invalidità temporanea, l'ammontare risarcitorio viene computato sulla base dell'importo pari a €115,00 al giorno come relativo all'invalidità temporanea assoluta, secondo le Tabelle maggiormente aggiornate del Tribunale di Milano del 2024.
pagina 14 di 28 Il totale del danno biologico temporaneo riconosciuto risulta pari a € 25.817,50 (
Invalidità temporanea totale per 7 giorni € 805,00; Invalidità temporanea parziale al
75% per 150 giorni € 12.937,50; Invalidità temporanea parziale al 50% per 120 giorni pari a € 6.900,00; Invalidità temporanea parziale al 25% per 180 giorni pari a € 5.175,00)
3.2.La personalizzazione del danno
La difesa di parte ricorrente ha chiesto che ai fini risarcitori si effettui una stima del danno che tenga conto del criterio della personalizzazione, avendo esso inciso in modo speciale sull'attore, (cfr. ricorso pag. 25 anche note conclusive pag. 2 in cui è formulata domanda di personalizzazione del danno, “nel suo massimo grado, in considerazione delle ripercussioni che i postumi invalidanti hanno determinato sulla vita personale del signor
e sulla sua sfera lavorativa cagionando un danno da cenestesi”) Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto argomentato , con motivazione che merita di essere integralmente riproposta, che “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (Cass. 21.9.2017, n. 21939)
pagina 15 di 28 In modo ancor più incisivo, la Cassazione ha evidenziato altresì come “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 11.11.2019 n.28988)
Il giudice pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovrà in primis tenere conto delle conseguenze “ordinarie” dell'evento lesivo - ossia quelle
“ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” - e, in secundis, procedere a personalizzare il quantum risarcitorio così determinato alla luce dei pregiudizi peculiari occorsi nel caso concreto - ossia legati “all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” - (cfr. Cass.
4.2.2020 n.2463, da ultimo Cass.
17.5.2022 n. 15733
Premesse tali coordinate giurisprudenziali generali, in relazione alle ripercussioni sulla propria vita, l'attore non ha dedotto né documentato o altrimenti provato concrete ripercussioni esistenziali eccedenti quelle normalmente conseguenti a un pregiudizio fisico corrispondente al punto di danno biologico come rideterminato e conseguente all'esito della condotta colpevole medica.
pagina 16 di 28 A riguardo non sono stati formulati capitoli di prova testimoniali su aspetti incidenti il profilo dinamico relazionale, né la CTU ha evidenziato particolari problematicità in ordine a tale profilo: le relazioni dell'elaborato in parte qua, non sono state contestate dal ricorrente.
In relazione al profilo da cenestesi lavorativa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il relativo danno, inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale, futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa, è risarcibile come danno biologico. (Cass. 08.11.2007, n. 23293 Cass. 24.02.2011, n. 4493
Cass. 21.06.2012, n. 10321)
EN, in linea di principio tale profilo trova quindi adeguato ristoro nel risarcimento del danno biologico come riconosciuto, essendo quantificato il valore punto anche con riferimento a tale aspetto: si precisa infatti, come sopra esposto, che il valore economico è determinato anche dal grado di sofferenza soggettiva includente, almeno secondo valori standard, anche la maggiore penosità sul lavoro.
In ordine a tale profilo, i CTU, pur riconoscendo un indubbio maggior aggravio nell'esercizio della funzione di falegname, da un lato hanno ricondotto tale profilo, almeno in parte “alla lesione articolare primitiva” e dall'altro hanno espressamente valutato tale aspetto come ordinariamente conseguente alla tipologia di lesione.
In ragione di quanto esposto, anche sotto tale profilo, la domanda di personalizzazione risulta infondata.
3.3. La rendita e le conseguenze in punto di risarcimento CP_2
Parte convenuta ha formulato espressamente eccezione di compensazione con gli importi corrisposti da al sig. in conseguenza del sinistro. CP_2 Pt_1
A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ”il credito risarcitorio della vittima per danno biologico non può ridursi per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, salvo che quest'ultimo abbia indennizzato proprio il danno biologico, e nella misura in cui l'abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio”; in secondo luogo, inoltre,” l' per le somme pagate a titolo di danno patrimoniale alla CP_2 vittima può surrogarsi nei confronti del responsabile nella misura in cui quest'ultimo abbia
pagina 17 di 28 effettivamente causato un danno patrimoniale, e fino al limite di quest'ultimo” (in termini recentemente Cass. 30.8. 2016, n. 17407)
Particolarmente significativa risulta essere a fini risarcitori la nozione di danno differenziale;
la Cassazione ha affermato che esso deve essere determinato "sottraendo dall'importo del danno complessivo quello delle prestazioni liquidate dall Da ciò CP_2
deriva che l'infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell'assicurazione del responsabile civile all'indennizzo del danno biologico ricevuto dall oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della voce relativa al danno CP_2
patrimoniale da sempre ricompreso nell'indennizzo .(Cass. 25.5.2004 n. 10035) CP_2
E' stato ulteriormente argomentato come “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 CP_2
ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_2
tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_2
capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_2 destinata a ristorare il danno biologico permanente” Cass 23.06.2021, n.17967)
In ragione di quanto esposto, pertanto, il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non consiste nel sottrarre per l'intero l'indennizzo dal credito risarcitorio CP_2
calcolato a monte, ma nel sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio secondo il CP_2
pagina 18 di 28 criterio delle c.d. “poste omogenee”. (Corte appello Milano 23.09.2024, n.2505)
In altri termini, il divieto di duplicazione deriva dalla necessità di evitare un'indebita locupletazione del danneggiato che, in caso contrario, per il medesimo fatto lesivo, risulterebbe beneficiario sia della prestazione assistenziale erogata dall'ente pubblico sia di quella dell'assicurazione privata.
Sul piano matematico contabile, è stato altresì recentemente precisato, che dal risarcimento del danno che il danneggiante deve corrispondere all'infortunato, per evitare una sua ingiustificata locupletazione ed un corrispondente ingiustificato aggravio degli obbligati, deve detrarsi la capitalizzazione della rendita dell'istituto pubblico assicurativo o previdenziali e non soltanto i ratei già corrisposti, perché per la surroga di questo, stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di tale volontà dell' , determinante altresì l'impossibilità per il terzo responsabile di Pt_3
opporgli eventuali successivi accordi con il danneggia (nel merito recentemente Corte appello Milano, sez. II, 08.10.2014, n. 3464; Cass. 15.4.1998 n. 3806; , Cass. 17.1.2003 n.
604),
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto, nel presente giudizio, a fronte di ordine di esibizione e richiesta di informazioni ha precisato l'ammontare della rendita CP_2
, anche mediante attualizzazione del valore economico, riconosciuta a specificando Pt_1
altresì le singole voci
Segnatamente, i costi sostenuti dall' alla data del 30.04.2024, ammontano a CP_2
€144.523,09.
A riguardo, è stata riconosciuta una Indennità per inabilità temporanea per il periodo dal
9.07.2019 al 12.07.2020, pari a 370 gg., per un importo pari a € 18.000,23 nonché un'
Indennità per inabilità temporanea – ricaduta, dal 24/03/2021 al 06/02/2022, pari a 320 gg per un ulteriore importo di € 14.763,63
In relazione alla rendita, è stato evidenziato un Valore Capitale della Rendita calcolata al 30.04.2024 per postumi pari al 20% – suddiviso in danno biologico € 45.895,09 e
Danno Patrimoniale € 50.378,70 , per un totale di € 96.273,79; circa gli acconti e ratei pagati fino al 29/04/2024 un totale di 15206,04 suddivisi in: - Danno Biologico € 7.084,54
pagina 19 di 28 e Danno Patrimoniale € 8.121,50
EN, tanto premesso, si sottolinea, pacificamente, l'irrilevanza in parte qua degli importi corrisposti per ristorare il danno di natura patrimoniale, risultando rilevanti a titolo di compensazione in relazione alla domanda giudiziale esclusivamente le somme riconosciute a titolo di danno biologico.
Pertanto, l'importo complessivo risulta pari a € 52.979,54 (45.895,09+7.084,54); tale somma è tuttavia riferita al danno biologico strictu sensu inteso, ovvero al pregiudizio anatomico funzionale e al profilo dinamico relazionale, risultando tuttavia estraneo ad esso l'aspetto della sofferenza morale.
EN , al fine di individuare grandezze comparabili secondo le poste omogenee è necessario quindi espungere dal danno non patrimoniale latu sensu inteso come sopra considerato, comprensivo delle voci A e B, la voce B relativa alla sofferenza morale.
Pertanto, in relazione al punto di danno biologico pari a 22% si sottolinea un danno non patrimoniale risarcibile di € 93.430,00 composto da un danno biologico strictu sensu inteso pari € 67.703,00 (colonna a) e un danno morale da sofferenza soggettiva pari a € 25.727
(colonna b).
In relazione al danno biologico pari a 13 (ordinariamente conseguente al sinistro) si evidenzia un danno non patrimoniale risarcibile latu sensu inteso pari a € 37.879,00 composto da un danno biologico strictu sensu inteso di € 29.364,00, con sofferenza morale soggettiva pari a €8.515.
In ragione di quanto esposto, pertanto, anzitutto, il danno iatrogeno relativo alla voce afferente alla sfera di sofferenza morale soggettiva risulta pari a € 17.212,00 (25727- 8515): tale importo non può essere posto a compensazione con le poste in quanto voce CP_2 estranea al profilo di danno ristorato da nell'erogazione della sua pensione CP_2
Al contrario, in relazione al danno biologico strictu sensu inteso, il differenziale risulta essere pari a 38.339 (67.703-29.364).
In relazione a tale importo rileva il quantum erogato o erogando da pari a € CP_2
52.979,54; la compensazione viene effettuata tuttavia non secondo il modus procedendi suggerito dalla convenuta;
la somma corrisposta da non incide infatti immediatamente CP_2
pagina 20 di 28 e direttamente sul differenziale di danno biologico come calcolato: essa infatti è relativa all'intero danno subito e, pertanto, viene posta a compensazione, anzitutto con l'intera somma riconosciuta per il punto di danno biologico pari a 13 (€ 29.364).
Effettuata tale prima compensazione, si ottiene la somma erogata da eccedente il CP_2
valore economico del danno biologico strictu sensu inteso come ordinariamente derivante dall'infortunio sul lavoro;
tale somma risulta pari a €23.615,54; orbene solo tale ultimo importo può essere posto a compensazione sul differenziale come calcolato e relativo al quid pluris in termini economici conseguente all'aggravamento
Pertanto, all'esito dei citati calcoli, pur considerando la posta residua comunque CP_2
un credito a titolo di danno biologico strictu sensu inteso in capo al Cadei pari a € €
14.723,46 (38.339- 23.615,54)
L'eccezione di compensazione è quindi solo parzialmente fondata con riferimento al danno biologico permanente.
Al contrario, la citata eccezione è infondata in relazione all'invalidità temporanea
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale infatti L'"indennità di temporanea" di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965 liquidata dall attiene, infatti, al solo CP_2
danno patrimoniale subito da un lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni - che si trovi quindi impossibilitato a svolgere la propria attività nel periodo in cui è malato (con conseguente perdita della retribuzione) - e non copre il danno alla integrità fisica da inabilità temporanea, per come del resto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. “ in termini Corte appello Roma 01.02.2022, n.258; per il principio Cass. 18.05.2020, n.9083; Cass., 01.08.2018, n.20392; secondo cui “l'indennizzo erogato dall ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, non copre il danno biologico CP_2
da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con il
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente;
”)
Il danno da invalidità temporanea, come indicato nel paragrafo precedente, è quindi interamente dovuto dalla convenuta in quanto la rendita invero, afferisce in via CP_2
esclusiva al profilo di perdita patrimoniale come conseguente all'impossibilità per il pagina 21 di 28 lavoratore di prestare la propria attività
In definitiva il danno non patrimoniale risulta pari a € 57.752,96 , derivante dalla somma tra danno biologico strictu sensu inteso (detratta la somma , sofferenza CP_2
morale e danno da invalidità temporanea (14.723,46+€ 17.212,00+ 25.817,50).
4.Il danno patrimoniale
L'attore ha esposto una spesa significativa per spese mediche certificate pari a €
21.897,68. .
A riguardo, in risposta a specifico quesito, i consulenti hanno esplicato come” Le spese mediche e di cura in atti sono tutte da riferire a visite, indagini e trattamenti resi necessari dalla colposa condotta professionale, dovendo distinguere e precisare: € 2.735,99 erano state sostenute per ticket farmacie, visite ed esami ematochimici ed €16.099,74 → esborso per équipe chirurgica e ricovero ospedaliero che il sig. ha deciso di effettuare in Pt_1
regime privatistico con Sanitario di fiducia, scelta che non si intende discutere rimettendo ovviamente ogni ulteriore decisione al Sig. Giudice, precisando i sottoscritti CTU – sul piano strettamente tecnico – che l'intervento avrebbe potuto essere svolto con la medesima tempistica e le stesse attese terapeutiche in regine di SSN.(sic relazione pag. 31 e ss)
I CTU hanno altresì attestato l'esborso di “€ 3.000,00 → relazione medico legale ed
Euro 61,95 → copia cartelle cliniche”
A riguardo, , anzitutto, si ritiene meritevole di tutela risarcitoria l'esborso sostenuto per l'acquisto di medicinali e il pagamento di esami diagnostici nonché per ottenere copia di cartelle cliniche , invero non specificatamente contestate dalla convenuta e aventi ad oggetto, comunque l'acquisto di beni e servizi necessari per la guarigione, non altrimenti reperibili;
pertanto, è riconosciuto anzitutto un esborso pari a €2796,99 ( 2735,99 + 61 )
Sotto ulteriore e connesso profilo, il costo della relazione medico legale deve essere computato unitamente a quello per ctp e sarà quindi oggetto di separata valutazione insieme ad esso (amplius prossimo paragrafo).
Questione controversa si pone con riferimento agli esborsi per equipe chirurgica per intervento effettuato in regime privatistico
Il Tribunale è consapevole di due orientamenti contrastanti in giurisprudenza pagina 22 di 28 Segnatamente, in base a una prima e maggioritaria impostazione “l'obbligo di rivolgersi
a struttura sanitaria pubblica anzichè privata risulta invero priva di base normativa e logica… avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione (anche) ai sensi dell'art. 1227
c.c. deve sottolinearsi come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che il suindicato articolo preveda invero due distinte fattispecie: al comma 1 risulta disciplinato il concorso del fatto colposo del danneggiato;
al comma 2, là dove si afferma che non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, la norma ha riguardo all'ipotesi del c.d. danno evitabile (cfr., con riferimento al rimborso di spese mediche per cure ed interventi effettuati all'estero, Cass., 27/10/2015, n. 21782).Relativamente a quest'ultima figura s è osservato che - come autorevolmente sostenuto anche in dottrina - la previsione del comma 2 non va intesa con riferimento ai soli danni conseguenza dell'inadempimento o del c.d. danno base di cui al comma 1 bensì anche come previsione di danni la cui produzione ricade interamente nella sfera di controllo del danneggiato la cui condotta
(omissiva) si ponga come causa interruttiva del danno originario causato dal debitore/danneggiato, venendo a configurarsi come causa prossima ed assorbente, e pertanto esclusiva, di un (nuovo e diverso) danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare mantenendo un comportamento improntato a buona fede o correttezza;
con la conseguenza che esso va a quest'ultimo interamente ascritto, e il medesimo
(creditore/danneggiato) è tenuto a sopportarne in via esclusiva le conseguenze i v. Cass.,
27/10/2015, n. 21782).Trattandosi in particolare di valutare la condotta mantenuta dal paziente danneggiato/creditore ed odierno ricorrente in conseguenza di danno evento ascrivibile all'esclusiva responsabilità altrui, deve valutarsi se gli stessi siano suscettibili di essere considerati a) quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento, a tale stregua rimanendo a carico del danneggiante, ovvero b) determinativi dell'interruzione del nesso di causalità, e pertanto ridondanti ad esclusivo carico dello stesso creditore/danneggiato.EN, essendo nella specie rimasto incontestato che la cura de qua è stata utile ed anzi necessaria, è allora senz'altro l'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (e non già quelle del c.d. danno evitabile di cui al comma 2 medesimo articolo) a venire nel caso in rilievo.” in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.02.2019, n.5801)
pagina 23 di 28 In ragione di tale orientamento è quindi riconosciuta una piena equivalenza circa l'opzione terapeutica prescelta, pubblica o privata, né la decisione di affidarsi a cure private risulta ex se idonea a integrare ipotesi ex art. 1227 secondo comma c.c. , potendo al più, essere inquadrata nell'ambito del primo comma ma solo in caso di inutilità accertata delle cure.
Ulteriore e diverso orientamento, viceversa, ritiene ragionevole la previsione di oneri aggiuntivi sul piano probatorio a carico del danneggiato, a fini di domanda risarcitoria per il rimborso di spese sostenute in caso di cure erogate da strutture private, affermando un prius logico giuridico per le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (Cass.
29.04.2015 n. 8693 “Quanto alla riduzione delle spese mediche, correttamente la Corte
d'appello rigetta il gravame con congrua motivazione. Infatti detta Corte rileva che il R. non ha fornito la prova che terapie private fossero necessarie per la sua patologia, per non essere terapie analogamente efficaci erogabili dal servizio sanitario nazionale, sicchè se il suddetto R. ritenne di utilizzare strutture private per ragioni personali, non può essergli riconosciuto alcun indennizzo a fronte di esborsi per cure, che avrebbe potuto ottenere gratuitamente. Corte di Appello di Roma 3653/2018 Tribunale, Lecce, 12.01.2016 n. 60).
EN pur volendo accedere al secondo e minoritario degli orientamenti sopra evidenziati, nel caso concreto, l'attore ha puntualmente dedotto come la tipologia di intervento a cui era sottoposto presso la clinica di Rozzano era di carattere CP_4 altamente specialistico;
segnatamente, detta struttura era competente, in “metodica
Ilizarov”;, pur se astrattamente la tipologia di intervento poteva essere ancora svolta presso il SSN (come rilevato dai CTU) purtuttavia non era evidentemente assicurato il medesimo grado di competenza rispetto al citato centro specialistico.
Sotto ulteriore e connesso profilo, nel caso concreto, rileva altresì l'assorbente circostanza che il sig. si era già sottoposto a intervento presso il Policlinico in Pt_1 relazione alla frattura all'arto e l'esito era stato negativo, costituendo tale profilo ulteriore elemento incidente sul rapporto necessariamente fiduciario che deve sussistere tra paziente e struttura non potendosi ragionevolmente quindi addebitare sul paziente la decisione di cambiare ente in caso di mancato miglioramento;
infine, sotto tale aspetto , è comunque pagina 24 di 28 pacifico e comprovato che il sig. proprio attraverso l'accesso presso la clinica Pt_1
di Rozzano, riusciva a risolvere il problema di salute come determinato a causa CP_4
di negligenza medica presso la struttura pubblica.
In definitiva in ragione di quanto esposto, si riconosce a titolo risarcitorio l'ulteriore esborso di € 16.099,74.
La somma complessiva dovuta a titolo di danno patrimoniale risulta quindi pari a €
18.896,73 (16.099,74+ 2.796,99).
5. La determinazione del danno complessivo
In ragione di quanto esposto è possibile quantificare l'ammontare del danno risarcibile
Segnatamente, il danno complessivo, come derivante da danno non patrimoniale e danno patrimoniale , risulta pari a € 76.649,69 ( 57.752,96 + 18.896,73)
La citata somma deve essere oggetto di devalutazione al momento dell'intervento subito presso il Policlinico , (16 luglio 2019) in quanto a quella data si CP_1
verificava l'evento pregiudizievole nei confronti del in relazione particolare causale. Pt_1
con il danno iatrogeno
L'importo ottenuto ( € 65.512,56) parametrato al momento del sinistro, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino al momento della pubblicazione della sentenza: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del
17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n. 10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n. 18445).
Il quantum risarcitorio, aggiornato all'attualità , e dovuto a carico della
[...]
, risulta pari a € 83.573,10; su tale somma sono dovuti interessi Controparte_1
nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo
6.Le spese
pagina 25 di 28 Le spese del presente giudizio sono addebitate sulla resistente soccombente CP_1
ex art. 91 c.p.c.
La compensazione non è giustificata dall'omessa comunicazione della rendita esatta corrisposta da sia in quanto la aveva avuto accesso a documentazione di CP_2 CP_1
provenienza attestante la rendita, sebbene parziale, ma da cui potevano ricavarsi CP_2
riferimenti utili per una quantificazione generica e sommaria dell'importo indennitario rilevante (cfr. doc. 6) , sia in quanto la medesima poteva richiedere CP_1
integrazioni sia in quanto non è stata comunque neanche formulata alcuna offerta transattiva.
I compensi si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €52000 e €260000 (valore effettivo) applicando il parametro compreso tra il minimo e il medio per le fasi di studio e introduttiva (la causa era già nota nei profili fattuali per aver svolto in precedenza a.t.p. e il ricorso, sebbene maggiormente articolato in punto di diritto, è prevalentemente analogo al ricorso per a.t.p. ), minima per l'istruttoria, (in assenza di memorie, limitata ad un'udienza, e di carattere documentale), minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questione già affrontate e limitata a una singola udienza in forma scritta), risultando quindi pari a €8097,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca da bollo (27) e contributo (759).
Parimenti fondata la domanda per il rimborso delle spese legali della fase di a.t.p.
A riguardo, come precisato dalla giurisprudenza trattandosi di spese affrontate in un procedimento anteriore e strumentalmente collegato alla domanda del giudizio di merito ed alla sua decisione, esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite e devono essere poste a carico della parte riconosciuta soccombente (da ultimo
Cass. 7.6. 2019, n. 15492)
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per procedimenti di istruzione preventiva dal valore indeterminabile complessità media applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, assorbita dalla CTU, risultando quindi pari a € 2.698,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa oltre spese di marca da bollo (27) e contributo (259)
pagina 26 di 28 Le spese della CTU come liquidate con separato decreto, sono addebitate interamente a carico di parte resistente soccombente.
Parimenti fondata, sebbene non nei termini esposti, la domanda di rimborso per le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), aventi natura di allegazione difensiva tecnica: come precisato dalla Cassazione, esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
(Cassazione del 18.5.2015 n. 10173)
A riguardo, parte attrice deduce infatti sia un pagamento di €3000 omnia ( 2452 oltre oneri) per la relazione medico legale di parte redatta in fase stragiudiziale;
tale pagamento è documentato con fattura sub doc. 47 e accertato in sede di CTU;
in aggiunta deduce una somma ulteriore di €2196,00 (1800 oltre oneri) per compensi del medesimo ctp per assistenza in corso di a.t.p. (doc. 48); il totale richiesto per assistenza stragiudiziale risulta quindi pari a 5196,00 omnia.
L'importo è eccessivo assumendo quale parametro il compenso riconosciuto a ogni singolo CTU, come liquidato, pari a € 2742,98 a titolo di onorario oltre oneri (3.346,44 ciascuno) .
EN, riconoscendo una maggiore complessità nell'attività dei CTU, si stima come congruo in via equitativa un compenso pari a €3000 omnia per l'attività professionale prestata dal consulente medico legale di parte, sia con riferimento alla fase stragiudiziale sia con riferimento alla fase giudiziale.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della stante i contrasti giurisprudenziali sopra evidenziati per la quantificazione del CP_1
danno e la complessità della causa.
Si dispone la trasmissione del ricorso e della sentenza a sede competente di Pavia, CP_2
per le opportune valutazioni circa l'esercizio diritto di rivalsa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
pagina 27 di 28 - I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte ricorrente (c.f. ) e, per l'effetto condanna Parte_1 C.F._1
(cf. , al pagamento di € 83.573,10 Controparte_1 P.IVA_1
nei confronti di oltre interessi nella misura legale dalla data di Parte_1
pubblicazione al soddisfo;
- II) condanna altresì a rimborsare a Controparte_1
parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese ed Parte_1
€8097 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, oltre a €3.000,00 per consulenza di parte;
-III) condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 parte attrice le spese di lite della fase di a.t.p., che si liquidano in € 286,00 Parte_1 per spese ed €2698,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV)addebita in via definitiva le spese della CTU della fase di a.t.p., come liquidate con separato decreto, su parte convenuta . Controparte_1
V)Dispone a cura della Cancelleria la trasmissione del ricorso e della sentenza all'
di Pavia. CP_9
Pavia, 15 febbraio 2025
Il Giudice
Cameli Renato
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