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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2114/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13052/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T004996000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1472/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti della Agenzia delle
Entrate – DP I di Roma dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20221T004996000, notificato in data 29 aprile 2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 21.586,03 a titolo di imposta ipotecaria e catastale e interessi, in relazione all'atto di compravendita registrato presso l'Ufficio di Roma 1 - Trastevere in data 22 febbraio 2022 al n. 004996, serie 1T, formulando censure in ordine alla modalità di attribuzione di un maggior valore venale al compendio immobiliare oggetto di cessione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – D.P. I di Roma, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo nelle more sottoscritto con parte acquirente (Società_3 S.R.L.) un accordo ed avendo quest'ultima anche provveduto al pagamento dell'importo definito in adesione.
Parte ricorrente ha depositato memoria aderendo all'istanza formulata per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite.
La causa è stata, quindi, discussa alla pubblica udienza alla presenza di entrambe le parti;
è stata infine decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va statuita la cessazione della materia del contendere sulla questione. Non vi è dubbio che, corrisposta l'imposta da parte del soggetto coobbligato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la
2 totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass.
n.16785 del 08/11/2003).
Quanto alle spese di lite, sulle quali si deve decidere in ossequio al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, le parti hanno concordato sulla loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Roma il 9.2.2026.
Il Relatore Il Presidente Maria Giulia COSENTINO Catia NOLA
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Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13052/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T004996000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1472/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti della Agenzia delle
Entrate – DP I di Roma dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20221T004996000, notificato in data 29 aprile 2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 21.586,03 a titolo di imposta ipotecaria e catastale e interessi, in relazione all'atto di compravendita registrato presso l'Ufficio di Roma 1 - Trastevere in data 22 febbraio 2022 al n. 004996, serie 1T, formulando censure in ordine alla modalità di attribuzione di un maggior valore venale al compendio immobiliare oggetto di cessione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – D.P. I di Roma, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo nelle more sottoscritto con parte acquirente (Società_3 S.R.L.) un accordo ed avendo quest'ultima anche provveduto al pagamento dell'importo definito in adesione.
Parte ricorrente ha depositato memoria aderendo all'istanza formulata per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite.
La causa è stata, quindi, discussa alla pubblica udienza alla presenza di entrambe le parti;
è stata infine decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va statuita la cessazione della materia del contendere sulla questione. Non vi è dubbio che, corrisposta l'imposta da parte del soggetto coobbligato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la
2 totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass.
n.16785 del 08/11/2003).
Quanto alle spese di lite, sulle quali si deve decidere in ossequio al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, le parti hanno concordato sulla loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Roma il 9.2.2026.
Il Relatore Il Presidente Maria Giulia COSENTINO Catia NOLA
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