TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 4796/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4796/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola Pesce,
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Bosco C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 21.10.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti depositavano congiuntamente le note di trattazione scritta e la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2025, premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con nel Comune di Salerno in data 30.11.2017 e che dalla Controparte_1 loro unione non erano nati figli, chiedendo lo scioglimento del matrimonio.
1 r.g. 4796/2025
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. cron.
2924/2024 pubbl. il 04.06.2024.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con propria memoria in data 01.10.2025 anche il resistente, , si Controparte_1 costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio.
2. All'udienza del 21.10.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti congiuntamente chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio senza prevedere alcuna condizione accessoria.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equilibrato bilanciamento degli interessi delle parti in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
2 r.g. 4796/2025
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 30.11.2017 nel comune di Salerno tra , nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], Controparte_1
C.F.: , trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto comune al C.F._2
n. 99, parte I, Uff. 1, anno 2017,
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4796/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola Pesce,
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Bosco C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 21.10.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti depositavano congiuntamente le note di trattazione scritta e la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2025, premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con nel Comune di Salerno in data 30.11.2017 e che dalla Controparte_1 loro unione non erano nati figli, chiedendo lo scioglimento del matrimonio.
1 r.g. 4796/2025
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. cron.
2924/2024 pubbl. il 04.06.2024.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con propria memoria in data 01.10.2025 anche il resistente, , si Controparte_1 costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio.
2. All'udienza del 21.10.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti congiuntamente chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio senza prevedere alcuna condizione accessoria.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equilibrato bilanciamento degli interessi delle parti in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
2 r.g. 4796/2025
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 30.11.2017 nel comune di Salerno tra , nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], Controparte_1
C.F.: , trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto comune al C.F._2
n. 99, parte I, Uff. 1, anno 2017,
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3